Come si determina la territorialità IVA per i servizi di logistica integrata complessi che includono magazzinaggio, trasporto e altre attività accessorie?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i servizi di logistica integrata devono essere valutati unitariamente per determinare dove applicare l'IVA. La regola generale prevede che l'imposta sia dovuta nel luogo dove è stabilito il committente (in caso di B2B), ma esiste un'eccezione per i servizi immobiliari, che si tassano dove si trova l'immobile. Tuttavia, il servizio di logistica integrata rientra nella categoria dei servizi immobiliari solo se l'immobile costituisce un elemento centrale e indispensabile della prestazione e il committente ha diritto di utilizzare in tutto o in parte lo spazio. Nel caso specifico, poiché il committente (Gamma) accede ai magazzini solo eccezionalmente per verificare la qualità del servizio, senza diritti di utilizzo esclusivo dello spazio, il servizio non si qualifica come servizio immobiliare. Di conseguenza, la logistica integrata rientra nella regola generale di territorialità: l'IVA si applica nel luogo dove è stabilito il committente, non dove si trovano i magazzini in cui il servizio viene materialmente eseguito.
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Riferimento normativo
IVA - Territorialità prestazioni di logistica integrata - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
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Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 96
OGGETTO: IVA - Territorialità prestazioni di logistica integrata
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
Alfa S.r.l. (di seguito "Società", "Istante" o "Contribuente") riferisce di essere
una società costituita con la finalità di fornire servizi con architetture logistiche e
informatiche altamente specializzate.
L'istante sottopone all'attenzione della scrivente un contratto di servizi di
logistica integrata che rimodula il contratto in precedenza stipulato (oggetto di
contestazione ai fini fiscali definita con il ricorso alla procedura agevolata di cui al
D.L. n. 119 del 2018) e che definisce con più precisione i rapporti tra le parti (la
Società e Gamma), i relativi diritti e le reciproche obbligazioni ("Amendment
Agreement" sottoscritto a dicembre 2019 - di seguito anche solo "Contratto").
L'Istante rappresenta che il nuovo contratto ha a oggetto, sostanzialmente, il
servizio di logistica integrata, conferito in outsourcing dalla seconda alla prima.
La Società è un provider di servizi logistici leader nazionale nel settore del
fashion, in grado di fornire un servizio di logistica integrata ai propri clienti. Il servizio
si sostanzia essenzialmente in un'operazione complessa, composta da elementi
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connessi alla movimentazione della merce, al suo trasporto, al magazzinaggio,
all'espletamento di servizi e formalità doganali, all'assistenza nell'etichettatura, nella
cernita, nel condizionamento, nel confezionamento, nella contabilizzazione e, in
generale, in tutti i servizi connessi alla qualifica di hub di logistica integrata per merci
di terzi.
Il Contribuente precisa, altresì, che questo servizio è svolto in maniera
preponderante per Gamma in quanto l'Istante cura il comparto logistico del
Committente per tutte le spedizioni destinate al mercato nazionale, unionale, del
Middle East e di talune destinazioni speciali (es. Brasile o altri Paesi del Sud
America), in esito ad approvvigionamenti che vengono effettuati in Europa e,
primariamente, nel Far East.
Più nello specifico, l'Istante richiama le clausole contrattuali che ritiene
maggiormente rilevanti ai fini della qualificazione del servizio, quali a esempio quelle
che disciplinano le seguenti definizioni:
- Servizi Logistici: "servizi logistici integrati, in supporto alle Attività della
Società nella Regione, ivi compresa, tra le altre cose, la ricezione delle Merci, la
custodia, i Servizi con Valore Aggiunto, l'allestimento ordine (order picking), il
caricamento, la spedizione ed il conteggio, sia manualmente o tramite pesatura, delle
Merci dal Fornitore ad altri "pool point" e Servizi Logistici presso le Strutture del
Fornitore e/o altri Magazzini, la gestione dei dazi e IVA, ed i servizi relativi ai crediti
dei Clienti" (lettera Y del Contratto);
- Servizi con Valore Aggiunto: "servizi che cambiano o alterano la natura, la
composizione o il confezionamento delle Merci, diverse dall'immagazzinamento. Tali
attività comprendono, senza limitazione, il reimballaggio, l'etichettatura e qualsiasi
forma di assemblaggio diverso dall'allestimento di ordini"(lettera QQ del Contratto);
- Servizi di e-commerce: selezione della merce a livello della singola unità
specifica, in relazione ai dettagli di cui all'ordine dei vari clienti, come di volta in volta
indicato da Gamma; più in particolare, i servizi riguardano "l'imballaggio e i
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preparativi per la spedizione, ivi comprese le scatole da regalo, le carte da regalo e le
merci personalizzate, con l'applicazione dell'etichetta e il compimento di ogni
spedizione in uscita e la creazione della documentazione opportuna e delle etichette di
ritorno ordini" (lettera P del Contratto).
Le attività in concreto svolte che caratterizzano il contratto di logistica integrata,
a detta dell'Istante, comprendono:
- servizi realizzati per merce destinata ai negozi di proprietà di Gamma;
- attività seasonal, servizi realizzati per merce destinata a clienti negozianti, non
di proprietà di Gamma;
- e-commerce ovvero servizi realizzati per la merce destinata ai clienti e-
commerce di Gamma;
- gestione statistiche (attività svolta da personale dedicato alla realizzazione di
reportistica e statistiche finalizzate al rispetto delle performance logistiche,
all'interfacciamento con Gamma, alla generale soddisfazione del cliente,
telecomunicazioni);
- progetto integrazione software SAP (attività dedicata allo sviluppo del progetto
di integrazione del software di gestione magazzino, lavori di analisi del personale
dedicato, progettazione e realizzazione delle interfacce, test del sistema e analisi dei
dati);
- servizi doganali di esportazione (attività dedicata all'effettuazione delle
operazioni di sdoganamento per la spedizione delle merci verso destinazioni extra
UE);
- resi (gestione logistica dei resi da clienti di Gamma, verifica,
ricondizionamento, etichettatura e rimessa a stock, personale dedicato);
- attività di ricamo e di personalizzazioni richieste da Gamma (ricami per eventi
particolari, uniformi);
- linea casa - home collection (ciclo operativo linea casa, gestione spazi,
etichettatura, personale addetto, costo per cartoni e materiale di consumo, controllo
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giacenze);
- creative invoice (gestione logistica per oggettistica di arredamento dei negozi,
gestione software creativo, gestione spazi creativi).
Inoltre la Società fa presente che in base al nuovo Contratto può prestare i
suddetti servizi, utilizzando diverse tipologie di immobili, denominate:
- ''facilities" ovvero i magazzini utilizzati di regola per la fornitura dei servizi a
Gamma;
- "warehouse" cioè ulteriori magazzini, edifici o locali eventualmente utilizzati
per l'espletamento dei servizi di logistica, anche a favore di altri committenti.
È previsto, inoltre, come sempre avviene negli accordi contrattuali a tutela e a
garanzia dei clienti (articolo 5 del Contratto, punto QQ come emendato), che Gamma,
previo preavviso ragionevole, possa accedere alle strutture e ai magazzini e ciò al solo
fine di supervisionare, per lo stretto tempo necessario, la qualità del servizio reso e,
dunque, la qualità dello svolgimento del lavoro svolto a suo favore da parte del
prestatore.
È pattuito che il servizio viene reso alla Società senza vincolo di esclusiva,
unicamente garantendo, in termini di qualità, efficienza, spazi, personale, ecc., ogni
sforzo necessario per soddisfare le esigenze di celerità e le elevate performance, sia
nella fase inbound sia nella fase outbound.
Con riferimento agli immobili, l'Istante chiarisce che non sono previsti diritti di
subentro, pre-approvazione, interferenza, step-in, tali da pregiudicare la sua autonomia
circa le località e le modalità di effettuazione del servizio reso, comunque gestito in
assoluta autonomia.
Il Contribuente evidenzia, infine, che il corrispettivo contrattualmente pattuito
(artt. 6 e 10 del Contratto) è costituito da una parte fissa e una variabile:
- la prima è funzionale al rimborso di una serie di costi fissi sostenuti dalla
Società per l'esecuzione delle prestazioni;
- la seconda varia in funzione del numero di pezzi movimentati nel corso del
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periodo di riferimento.
Tutto ciò decritto, l'Istante chiede il parere della scrivente in merito alla
qualificazione dei servizi oggetto del "nuovo" contratto, al fine di definire la
territorialità IVA della complessa prestazione resa.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Società ritiene che:
- il servizio di logistica integrata in questione, sebbene complesso, è da
considerarsi unico e indivisibile e non riconducibile al mero magazzinaggio. Si tratta
infatti di un servizio che integra numerose attività, gestionali, contabili, di spedizione,
di trasporto, doganali, di reportistica, con interventi sui beni e sul loro
confezionamento, sulla loro profilazione informatica e sulla relativa qualità, testata e
controllata;
- al contempo, il magazzinaggio non si configura come servizio principale della
prestazione complessa, ma è un elemento connaturato alla logistica integrata intesa
nella sua interezza;
- gli immobili ove l'attività si svolge non sono elementi costitutivi ed essenziali
della prestazione;
- non vi è uso esclusivo degli immobili da parte del Committente, quale elemento
normativamente richiesto affinché possa qualificarsi come servizio immobiliare.
Gamma non partecipa alle attività di logistica integrata, né le dirige e coordina e
accede ai siti ove si svolge il servizio in forma eccezionale e periodica, previo
preavviso, al solo fine di testare la qualità dei servizi resi.
Per effetto di quanto descritto, la Società esclude la possibilità che l'attività di
logistica integrata dalla stessa svolta e formalizzata nel nuovo contratto di servizi
logistici possa ricondursi tra «i servizi relativi a beni immobili» ex articolo 31-bis del
Regolamento 282/2011/CE, così come modificato dal Regolamento 1042/2013/CE,
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con conseguente applicazione dell'articolo 7-quater del d.P.R. n. 633 del 1972
(articolo 47 della Direttiva 2006/112/CE), che individua in Italia il luogo di tassazione
di detti servizi..
L'Istante è dell'opinione che le prestazioni in oggetto siano da ricondurre nella
regola generale in tema di territorialità dell'IVA di cui all'articolo 7-ter (articolo 44
della Direttiva 2006/112/CE), in quanto si tratta di un servizio generico svolto in
favore di un soggetto passivo non stabilito in Italia, come tale da tassare ai fini IVA
nel luogo in cui ha sede il Committente, ovvero nel luogo del consumo finale.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In materia di territorialità IVA, la regola generale contenuta nell'articolo 7-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 (in seguito, "Decreto
IVA"), prevede che l'imposta sia dovuta nello Stato in cui è stabilito il committente
(rapporti B2B) ovvero il prestatore (rapporti B2C).
Tale regola trova una deroga per i servizi immobiliari, che sono tassabili nel
luogo in cui è situato l'immobile, a nulla rilevando lo status di soggetto passivo o
meno del committente.
In particolare, l'articolo 47 della Direttiva 2006/112/CE (in breve, "Direttiva
IVA") prevede che: "Il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile,
incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel
settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali i campi di vacanza o i
terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di un bene
immobile e le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l'esecuzione di lavori
edili come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di
sorveglianza, è il luogo in cui è situato il bene".
A sua volta, l'articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del Decreto IVA stabilisce
che: "In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, si considerano
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effettuate nel territorio dello Stato:
a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le
prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con
funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni
attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e
le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori
immobiliari, quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato".
L'articolo 31-bis del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio
del 15 marzo 2011, come emendato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013
del 7 ottobre 2013, con valenza a partire dal 1° gennaio 2017 chiarisce cosa debba
intendersi per servizio relativo a un bene immobile ed elenca a titolo esemplificativo
una serie di servizi che possono essere considerati tali e altri che invece possono essere
considerati non relativi a un bene immobile.
In particolare, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 31-bis in commento: "I servizi
relativi a beni immobili di cui all'articolo 47 della direttiva 2006/112/CE
comprendono soltanto i servizi che presentano nesso sufficientemente diretto con tali
beni. Si considera che presentino nesso sufficientemente diretto con beni immobili i
servizi:
a) derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio
ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;
b) erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l'alterazione fisica
o giuridica di tale bene".
I successivi paragrafi 2 e 3 contengono un'elencazione esemplificativa dei servizi
che possono e di quelli che non possono essere considerati relativi a beni immobili.
In particolare, per quel che in questa sede rileva, il paragrafo 2, lettera h),
prevede che "nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 rientrano in particolare: h)
la locazione finanziaria o la locazione di beni immobili...., compreso il magazzinaggio
di merci con assegnazione di una parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del
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destinatario", mentre il successivo paragrafo 3, lettera b), prevede che "nell'ambito di
applicazione del paragrafo 1 non rientrano: b) il magazzinaggio di merci in un bene
immobile qualora non sia assegnata alcuna parte specifica dell'immobile ad uso
esclusivo del destinatario".
L'attuale formulazione dell'articolo 31-bis del Regolamento di esecuzione (UE)
n. 282/2011 recepisce i principi forniti dalla Corte di Giustizia nella sentenza RR
Donnelley Global Turnkey Solutions Poland (causa C-155/12 del 27 giugno 2013).
Il caso RR Donnelley ha per oggetto una fattispecie simile a quella in esame,
consistente nella fornitura a operatori economici, soggetti all'IVA e stabiliti in Stati
membri diversi dalla Repubblica di Polonia e senza stabile organizzazione in Polonia,
di un servizio complesso di stoccaggio merci. Tale servizio include, in particolare, il
ricevimento delle merci in magazzino, la sistemazione delle stesse nelle apposite aree
di stoccaggio, la custodia, l'imballaggio per i clienti, la consegna, lo scarico e il carico
(paragrafo 24).
La messa a disposizione di aree di stoccaggio rappresenta soltanto uno dei tanti
elementi facenti parte del processo logistico gestito dalla RR.
Nel caso in esame i servizi logistici e i servizi di e-commerce di cui alle lettere
Y) e P) delle definizioni del contratto rappresentano una prestazione da valutare
unitariamente ai fini IVA. Infatti, per il committente Gamma la prestazione consistente
nello stoccaggio delle merci, nel loro ricevimento, nella sistemazione, nella consegna,
nello scarico, nel carico delle merci e nelle altre attività accessorie configura una
prestazione unitaria in cui lo stoccaggio delle merci negli immobili di (...) costituisce
l'elemento principale.
I servizi con valore aggiunto di cui alla lettera QQ) delle definizioni del contratto
in cui è ricompreso il reimballaggio avranno un'autonoma valenza ai fini IVA in
quanto non sono direttamente collegate alle prestazioni di cui alle lettere Y) e P).
Tuttavia, i servizi con valore aggiunto potranno ritenersi accessori alle prestazioni di
cui alle lettere Y) e P) se la relativa remunerazione assume natura secondaria rispetto
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alle predette prestazioni.
Fatte le predette precisazioni, al fine di verificare la territorialità del servizio di
logistica integrata in esame, come evidenziato dalla Corte di giustizia assumono
rilevanza le seguenti circostanze che si passa a esaminare.
In primo luogo, la prestazione in esame deve essere collegata a un bene
immobile espressamente determinato. Nel nostro caso, tale collegamento sussiste,
essendo la prestazione di logistica integrata svolta negli stabilimenti siti in (...).
Occorre, in secondo luogo, verificare se l'immobile possa essere considerato
elemento costitutivo, in quanto rappresenta un elemento centrale e indispensabile della
prestazione in esame.
A questo proposito occorre circoscrivere attentamente l'ambito di applicazione
della norma, dal momento che - come ricordato dalla Corte di giustizia - un ampio
numero di servizi si riferisce a un bene immobile.
A tal fine, la Corte evidenzia che le prestazioni di servizi elencate nell'articolo 47
della direttiva IVA sono accomunate dal fatto che il bene immobile costituisce
l'oggetto del servizio che riguarda l'uso o la sistemazione di un bene immobile oppure
la gestione, compreso lo sfruttamento, e la valutazione dello stesso.
Dal momento che - prosegue la Corte - "la prestazione di stoccaggio come
quella in esame non può essere considerata relativa alla sistemazione, alla gestione o
alla valutazione di un bene immobile, la stessa può rientrare nell'ambito di
applicazione del suddetto articolo 47 soltanto se viene riconosciuto al suo beneficiario
il diritto di utilizzare in tutto o in parte un bene immobile espressamente determinato
". Perciò, conclude la Corte, se, per esempio, i beneficiari della prestazione del
servizio non hanno alcun diritto di accesso alla parte dell'immobile in cui sono stoccate
le loro merci o l'immobile sul quale o nel quale le medesime devono essere stoccate
non costituisce un elemento centrale e indispensabile della prestazione di servizi, la
prestazione di servizi di stoccaggio complesso non può rientrare nell'ambito di
applicazione dell'articolo 47 della direttiva IVA (cfr. paragrafi 37-39).
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Ciò posto, tornando al caso in esame, la Società evidenzia che Gamma non
partecipa alle attività di logistica integrata, né le dirige e coordina e accede ai siti ove
si svolge il servizio in forma eccezionale e periodica, previo preavviso, al solo fine di
testare la qualità dei servizi resi (clausola QQ della sezione 5.2 del nuovo contratto).
Qualora siano rispettate le predette condizioni e in assenza, in ogni caso, dei
presupposti per configurare una stabile organizzazione in Italia del Committente, su
cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria, non può
ritenersi che il Committente abbia il diritto di utilizzare in tutto o in parte i beni
immobili in cui è svolta la prestazione di logistica integrata in esame, la quale non
rientrerà nell'ambito di applicazione dell'articolo 7-quater del Decreto IVA, ma tra le
prestazioni generiche di cui all'articolo 7-ter.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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La territorialità IVA per servizi di logistica integrata si determina applicando l'articolo 7-ter e 7-quater del DPR 633/1972, in conformità all'articolo 47 della Direttiva 2006/112/CE e all'articolo 31-bis del Regolamento 282/2011/UE. I commercialisti devono verificare se il bene immobile è elemento costitutivo essenziale della prestazione e se il committente ha diritti di utilizzo esclusivo, per distinguere tra servizi immobiliari (tassabili dove si trova l'immobile) e servizi generici (tassabili dove è stabilito il committente). La sentenza RR Donnelley della Corte di Giustizia fornisce i criteri interpretativi per questa qualificazione.
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