Quali criteri di classamento catastale si applicano alle dichiarazioni di nuova costruzione e variazione presentate nel 2019 e dal 2020 in poi?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare 1677290/2014 disciplina il passaggio dai previgenti criteri di classamento catastale ai nuovi criteri introdotti dal Comma 578 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per le dichiarazioni di nuova costruzione presentate nel corso del 2019, si applicano ancora i criteri precedenti (art. 2, commi 40 e seguenti, del D.L. n. 262 del 2006), mentre a partire dal 1° gennaio 2020 entrano in vigore i nuovi criteri di cui al Comma 578, con particolare riferimento all'attribuzione della categoria E/1. La normativa riguarda proprietari, concessionari e professionisti che devono gestire l'accatastamento di immobili nuovi o modificati presso l'Agenzia delle Entrate.
In pratica, chi presenta una dichiarazione di nuova costruzione nel 2019 riceve un classamento secondo le vecchie regole, ma ha la facoltà di presentare successivamente una dichiarazione di variazione (entro il 2019 o successivamente) per ottenere il nuovo classamento. Se non lo fa volontariamente, l'Ufficio Provinciale-Territorio provvede d'ufficio entro il 31 marzo 2020. Per le variazioni nello stato (mutazioni di immobili già censiti), valgono le stesse regole: nel 2019 si usa la disciplina precedente, dal 2020 si applica il Comma 578. È importante sottolineare che non è consentito presentare contestualmente una variazione di stato e una variazione di classamento nello stesso atto Docfa.
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Riferimento normativo
Allegato - pdf
Testo normativo
Allegato
Criteri di classamento applicabili per le dichiarazioni di nuova costruzione
rese ai sensi dell’art. 28 del R.D.L. n. 652 del 1939
Legenda: Classamento e rendita definiti sulla base dei previgenti criteri di classamento
Classamento e rendita definiti sulla base dei criteri di cui al Comma 578
Schema n.1
Per le dichiarazioni di nuova costruzione presentate nel corso del 2019 si applicano i previgenti criteri di
classamento di cui all’art. 2, commi 40 e seguenti, del D.L. n. 262 del 2006, al Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia del Territorio 2 gennaio 2007, nonché alle indicazioni di prassi di cui alle Circolari n. 4/T del 16
maggio 2006 e n. 4/T del 13 aprile 2007 dell’Agenzia del Territorio.
Resta comunque ferma la possibilità, da parte degli intestatari catastali, ovvero dei concessionari, di
presentare una successiva dichiarazione di variazione per la revisione del classamento, ai sensi del Comma
579 (dichiarazione di variazione che può essere presentata nel corso del 2019, ma anche successivamente,
sempreché non sia già intervenuta la revisione del classamento d’ufficio ai sensi del Comma 580).
Laddove gli intestatari catastali, ovvero i concessionari, non si siano avvalsi della possibilità di presentare
una revisione del classamento ai sensi del Comma 579, gli Uffici Provinciali-Territorio competenti
dell’Agenzia provvedono a tale revisione del classamento d’ufficio, entro il 31 marzo 2020.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, per le dichiarazioni di nuova costruzione si applicano i criteri di
classamento di cui al Comma 578.
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Allegato
Criteri di classamento applicabili per le dichiarazioni di variazione
rese ai sensi dell’art. 20 del R.D.L. n. 652 del 1939
(mutazioni nello stato delle unità immobiliari già censite)
Legenda: Classamento e rendita definiti sulla base dei previgenti criteri di classamento
Classamento e rendita definiti sulla base dei criteri di cui al Comma 578
Schema n.2
Il classamento e la rendita delle unità immobiliari (Uiu) derivate da dichiarazioni di variazione rese nel
corso del 2019 ai sensi dell’art. 20 del R.D.L. n. 652 del 1939 (mutazioni nello stato delle Uiu già censite)
sono definiti sulla base della previgente disciplina di cui all’art. 2, commi 40 e seguenti, del decreto legge 3
ottobre 2006, n. 262, al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio emanato in data 2 gennaio
2007, nonché alle Circolari n. 4/T del 16 maggio 2006 e n. 4/T del 13 aprile 2007 dell’Agenzia del Territorio,
anche se tali Uiu derivate risultino rispondenti ai criteri di cui all’art. 1, comma 578, della legge 27 dicembre
2017, n. 205. Per tali Uiu resta ferma la possibilità di presentare una successiva dichiarazione di variazione
ex comma 579 per la revisione del classamento in categoria E/1 (i cui effetti decorreranno dal 1° gennaio
2020).
Per le dichiarazioni di variazione rese in catasto a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi dell’art. 20 del
R.D.L. n. 652 del 1939 il classamento e la rendita delle Uiu di cui all’art. 1, comma 578, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 sono definiti sulla base dei criteri ivi previsti (attribuzione categoria E/1).
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Allegato
Incompatibilità delle dichiarazioni contestuali
ex art. 20 del R.D.L. n. 652 del 1939 ed ex Comma 579
Legenda: Classamento e rendita definiti sulla base dei previgenti criteri di classamento
Classamento e rendita definiti sulla base dei criteri di cui al Comma 578
Schema n.3
La dichiarazione contestuale (ossia resa nel medesimo atto di aggiornamento Docfa) di una variazione ex
art. 20 del R.D.L. n. 652 del 1939 (mutazione nello stato) e di una variazione ex Comma 579 (finalizzata alla
revisione del classamento) non è consentita.
Le mutazioni nello stato di unità immobiliari (Uiu) già censite e annoverate tra quelle di cui al Comma 578,
per le quali è previsto l’obbligo di denuncia nel corso del 2019, devono necessariamente essere dichiarate
in catasto mediante la preliminare presentazione di un autonomo atto di aggiornamento Docfa di
tipologia ordinaria, facendo riferimento, per la definizione del classamento e della rendita delle Uiu
derivate, ai previgenti criteri di cui all’art. 2, commi 40 e seguenti, del D.L. n. 262 del 2006, al
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 2 gennaio 2007, nonché alle indicazioni di prassi di
cui alle Circolari n. 4/T del 16 maggio 2006 e n. 4/T del 13 aprile 2007 dell’Agenzia del Territorio. Per le Uiu
derivate dalla suddetta variazione che soddisfano i criteri di cui al Comma 578 resta comunque ferma la
possibilità, da parte degli intestatari catastali, ovvero dei concessionari, di presentare una successiva
dichiarazione di variazione per la revisione del classamento, ai sensi del Comma 579.
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Allegato
Effetti prodotti dalle dichiarazioni di variazione
rese ai sensi dell’art. 20 del R.D.L. n. 652 del 1939,
presentate nel corso del 2019
Legenda: Classamento e rendita definiti sulla base dei previgenti criteri di classamento
Classamento e rendita definiti sulla base dei criteri di cui al Comma 578
Schema n.4
Le variazioni nello stato ex art. 20 del R.D.L. n. 652 del 1939, presentate nel corso del 2019, di unità
immobiliari (Uiu) già riclassate ai sensi del Comma 579 devono fare comunque riferimento, per la
definizione del classamento e della rendita delle Uiu derivate, ai previgenti criteri di cui di cui all’art. 2,
commi 40 e seguenti, del D.L. n. 262 del 2006 e rendono, di fatto, inefficaci gli originari riclassamenti
operati ai sensi del Comma 579.
Le Uiu accatastate come nuove costruzioni nel corso del 2019 (rispondenti ai criteri di cui al Comma 578)
successivamente variate nello stato ex art. 20 del R.D.L. n. 652 del 1939 nel corso del 2019 non sono
oggetto di revisione del classamento d’ufficio da parte degli Uffici Provinciali-Territorio dell’Agenzia.
Per le Uiu derivate dalle suddette variazioni ex art. 20 del R.D.L. n. 652 del 1939, che soddisfano i criteri di
cui al Comma 578, resta comunque ferma la possibilità, da parte degli intestatari catastali, ovvero dei
concessionari, di presentare una successiva nuova dichiarazione di variazione per la revisione del
classamento, ai sensi del Comma 579.
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La normativa regola il classamento catastale, la rendita catastale e l'attribuzione delle categorie immobiliari secondo i criteri di cui al Comma 578 della legge 205/2017. Commercialisti e consulenti immobiliari devono conoscere le dichiarazioni di variazione ex art. 20 R.D.L. 652/1939, le dichiarazioni di nuova costruzione ex art. 28 R.D.L. 652/1939, e la procedura Docfa per gestire correttamente il passaggio normativo tra i previgenti criteri e i nuovi criteri di classamento, con particolare attenzione alle scadenze e agli effetti sulla rendita catastale.
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