Cosa prevede la Circolare 8/E del 2010 in merito al riallineamento dei valori contabili e fiscali per le imprese IAS Adopter?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare 8/E del 2010 disciplina le modalità di esercizio dell'opzione per il riallineamento dei valori contabili e fiscali prevista dall'articolo 15 del decreto legge 185/2008. L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, e l'imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte dello stesso esercizio. Per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'opzione poteva essere esercitata nella dichiarazione UNICO 2009 compilando il quadro RQ.
La circolare chiarisce che l'opzione si perfeziona con la semplice indicazione in dichiarazione, indipendentemente dall'omesso o tardivo versamento dell'imposta sostitutiva. Un aspetto importante riguarda la possibilità di presentare dichiarazione integrativa: il contribuente che abbia omesso di esercitare l'opzione nella dichiarazione originaria può comunque manifestare tale scelta in sede di dichiarazione integrativa, purché entro i termini previsti, poiché l'omissione non rappresenta una volontà consapevole di non aderire al regime.
La circolare affronta anche il trattamento fiscale dell'avviamento in caso di conferimento di azienda ai sensi dell'articolo 176 del TUIR. L'avviamento, non essendo oggetto di trasferimento ma stornato dalla contabilità del conferente, rimane escluso dal concetto di "azienda conferita" e il conferente deve continuare a dedurre il valore fiscale dell'avviamento secondo le modalità previste dal riallineamento, anche se contabilmente cancellato.
La disciplina si applica sia ai soggetti IAS Adopter che a quelli non IAS Adopter, garantendo parità di trattamento. L'amministrazione finanziaria mantiene comunque il potere di controllo per verificare eventuali utilizzi strumentali dell'operazione al fine di conseguire indebiti vantaggi fiscali.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Disciplina per il riallineamento dei valori contabili e fiscali - articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 8/E
Roma, 4 marzo 2010
Direzione Centrale Normativa
OGGETTO: Disciplina per il riallineamento dei valori contabili e fiscali - articolo
15 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185.
Premessa
I commi da 1 a 9 e 12-bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185,
convertito nella legge 28 gennaio 2009 n. 2, recano disposizioni in tema di
riallineamento dei valori contabili e fiscali, riguardanti i soggetti che adottano i
principi contabili internazionali per la redazione del bilancio; i commi da 10 a 12
disciplinano, invece, il regime di affrancamento dei maggiori valori iscritti in
bilancio in occasione di operazioni straordinarie, previsto sia per i soggetti IAS
Adopter che per quelli non IAS Adopter.
Si evidenziano, di seguito, ulteriori chiarimenti rispetto a quelli già forniti
nelle circolari dell’11 giugno 2009 n. 28/E e del 10 luglio 2009, n. 33/E.
2
1. Esercizio dell’opzione ex articolo 15, commi da 1 a 9, del decreto legge n. 185
del 2008
I commi 4, 5 e 7 dell’articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008
contengono le disposizioni relative alle modalità di versamento dell’imposta
sostitutiva per il riallineamento dei valori di cui al comma 3, lettere a) e b), dello
stesso articolo 15.
In particolare, le disposizioni da ultimo richiamate prevedono che:
1) l’opzione per il riallineamento - indipendentemente dalle divergenze
affrancate (lettera a) o b) del comma 3) e dal metodo scelto (saldo globale o
per fattispecie) - deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa
all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
2) l’imposta sostitutiva prevista deve essere versata in unica soluzione entro il
termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007.
Pertanto, i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare
potevano esercitare l’opzione per il suddetto riallineamento nella dichiarazione
relativa al periodo d’imposta 2008 (UNICO 2009).
In particolare, ai fini dell’opzione, dovevano compilare il quadro RQ
destinato alle imposte sostitutive del modello UNICO SC 2009, utilizzando la
Sezione XI per l’affrancamento delle differenze di cui al comma 3, lettera a) e la
Sezione V – B per l’affrancamento delle differenze di cui al comma 3, lettera b).
Come precisato nella circolare del 10 luglio 2009, n. 33/E la predetta opzione
per la disciplina del riallineamento si intende perfezionata con l’indicazione in
dichiarazione a nulla rilevando l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della
relativa imposta sostitutiva.
Tanto premesso, occorre valutare se il contribuente che non abbia esercitato
l’opzione per il riallineamento entro il termine di presentazione della dichiarazione
annuale - da intendersi, in ogni caso, nel termine più ampio fissato dall’articolo 2,
3
comma 7 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, secondo cui “sono considerate valide le
dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine” [cfr
circolare del 14 giugno 2001, n. 55/E, prg. 6.1.] - ovvero abbia commesso degli
errori nel calcolo del riallineamento, possa, comunque, avvalersi dello strumento
della dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322
del 1998.
In linea generale, la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa deve
escludersi qualora “la richiesta del contribuente di emendare la propria
dichiarazione (…) non sia altro che una richiesta di esercitare nuovamente
l'opzione offerta dal legislatore, ma a posteriori, cioè quando la precedente opzione
si sia (…) rivelata meno favorevole” (Cass. civ. 27 novembre 2006, n. 25056).
In tal senso i chiarimenti forniti con la risoluzione del 14 ottobre 2002, n.
325/E - in merito all’esercizio dell’opzione per la rateizzazione delle plusvalenze di
cui all’ex articolo 54, comma 4, del TUIR, in vigore fino al 31 dicembre 2003 (ora
articolo 86 del c.d. “nuovo TUIR”) - laddove è stato precisato che un contribuente
che sceglie di far concorrere integralmente la plusvalenza patrimoniale al reddito
dell’esercizio di competenza e, conseguentemente, paga l’imposta ad essa relativa,
non ha la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa ai sensi e per gli
effetti del citato articolo 2, comma 8-bis, per scegliere in un momento successivo la
rateizzazione dell’imposta. In tale evenienza si realizza, infatti, un mero
ripensamento di una scelta (tassazione in un'unica soluzione) rivelatasi poi meno
favorevole, e non si ravvisano, quindi, gli estremi dell’errore rilevante ed essenziale.
Diverso è il caso in cui il contribuente utilizzi la dichiarazione integrativa di
cui all’articolo 2, comma 8-bis per correggere errori od omissioni quali, ad esempio,
l’omessa indicazione di costi deducibili, che abbiano determinato l’indicazione di un
maggior reddito imponibile (cfr, in tal senso, la circolare del 13 febbraio 2006, n.
6/E, prg 10.3, in merito all’omessa compilazione del prospetto EC dei costi
extracontabili). In tale evenienza, infatti, la dichiarazione integrativa è finalizzata a
4
correggere errori od omissioni nell’indicazione di elementi funzionali alla
determinazione del reddito imponibile e non anche a modificare scelte più o meno
favorevoli.
In modo analogo, si ritiene che il mancato esercizio dell’opzione ai fini del
riallineamento, entro il termine di presentazione della dichiarazione originaria, non
sia di ostacolo alla possibilità di manifestare tale scelta in sede di dichiarazione
integrativa. In tale evenienza, infatti, la mancata indicazione nella dichiarazione
originaria degli elementi utili al riallineamento non può essere sic et simpliciter
interpretata come espressione della volontà di non aderire al regime o alla disciplina
speciale.
A tal riguardo si osserva che, sebbene il contribuente in sede di dichiarazione
annuale per l’anno d’imposta 2008 (UNICO 2009) abbia omesso di compilare il
quadro RQ, non esplicitando, pur avendone l’intenzione, la volontà di esercitare
l’opzione per il riallineamento dei valori ai sensi delle disposizioni in commento, gli
effetti del riallineamento che si vuole operare si produrranno, ai sensi dell’articolo
15, comma 2 del d.l. n. 185 del 2008, a partire dall’“inizio del secondo periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007” (per i contribuenti con
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare a partire dal 2009).
Non va sottovalutata, peraltro, la circostanza, che l’omissione in cui può
essere incorso il contribuente può essere giustificata dalle oggettive difficoltà di
effettuazione di tutti gli adempimenti connessi alla disciplina del riallineamento.
A ciò si aggiunga, infine, che, in linea di principio, l’opzione in parola non è
tanto finalizzata ad ottenere benefici in termini di tassazione quanto, piuttosto, a
produrre effetti in termini di semplificazione contabile e fiscale, dato che consente
alle imprese - per il tramite del riallineamento - di non dover più gestire i
diseallineamenti tra valori civilistici e valori fiscali ancora presenti in bilancio.
Per quanto sopra chiarito, quindi, non può precludersi al contribuente di
correggere l’omessa compilazione del quadro RQ, nel termine di cui all’articolo 2,
5
comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, ossia entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa all’esercizio successivo, al fine di rendere manifesta la
sua intenzione di avvalersi della disciplina del riallineamento.
Alle medesime conclusioni, in termini di integrabilità della dichiarazione ai
sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del dPR n. 322 del 1998, si giunge anche quando
l’intenzione del contribuente di accedere all’istituto opzionale risulti da altri atti o
comportamenti quali, ad esempio, il versamento dell’imposta sostitutiva già eseguito
(in tutto o in parte), ovvero le annotazioni in contabilità.
E’, altresì, ammessa la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa
per correggere errori e omissioni commessi in sede di dichiarazione originaria nella
quale è stata già esercitata l’opzione per la disciplina del riallineamento.
Si osserva, inoltre, che la presentazione della dichiarazione integrativa dalla
quale risulti un’imposta dovuta costituisce titolo per la riscossione, oltre
all’applicazione di interessi e della sanzione per omesso, infedele o tardivo
versamento dell’imposta di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del
1997.
Ad ogni modo, qualora la dichiarazione integrativa sia presentata prima
dell’avvio dell’attività di controllo, nei termini di cui all’articolo 13, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo n. 472 del 1997, il contribuente può avvalersi
dell’istituto del ravvedimento operoso, con versamento spontaneo della maggiore
imposta, unitamente agli interessi e alla sanzione in misura ridotta ad un decimo del
minimo.
6
2. Trattamento fiscale dell’avviamento in ipotesi di conferimento, ex art. 176
del TUIR, del compendio aziendale cui l’avviamento è riferibile.
Il regime di affrancamento dei maggiori valori di cui all’articolo 15 del
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, per quanto non espressamente previsto dai
commi da 10 a 12, trova il suo inquadramento sistematico sia nell’articolo 1, commi
46 e 47, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria per il 2008 (che ha
inserito il comma 2-ter nell’articolo 176 del TUIR), sia nel relativo decreto di
attuazione, emanato in data 25 luglio 2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
188 del 12 agosto 2008, sia nella prassi esistente.
Sotto il profilo soggettivo, con circolare del 11 giugno 2009, n. 28/E è stato,
altresì, chiarito che non vi è differenza in termini di possibilità di esercizio
dell’opzione, fra soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS e
soggetti che non li adottano.
Sotto il profilo oggettivo, è stato affermato che, per i sopradetti motivi di
sistematicità, nei confronti dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva
opera il c.d. periodo di sorveglianza ai fini della determinazione della
plus/minusvalenza in ipotesi di realizzo delle attività immateriali oggetto di
riallineamento (meccanismo del “recapture”).
A questo proposito, con circolare del 3 marzo 2009, n. 8, par. 3.4 è stato
chiarito che l’operazione di conferimento di azienda realizzata ai sensi dell’art. 176
del TUIR non costituisce una fattispecie “realizzativa”, nel senso che non
rappresenta un’ipotesi di decadenza dal regime fiscale del riallineamento.
In questa sede si ritiene utile esaminare il trattamento fiscale dell’”asset”
avviamento nell’ipotesi in cui un soggetto abbia in precedenza iscritto in bilancio
(per effetto di un’operazione di fusione, scissione o conferimento ex art. 176 del
TUIR) il relativo valore, riallineando fiscalmente il medesimo ai sensi dell’art. 15,
comma 10, del decreto legge n. 185 del 2008 e, successivamente, conferisca ai sensi
7
dell’articolo 176 del TUIR il ramo d’azienda cui è riferibile l’avviamento iscritto e
affrancato.
Al riguardo è utile ricordare che l’art. 176 del TUIR, comma 1, stabilisce
che“ I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello
Stato nell’esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di
plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia, il soggetto conferente deve assumere, quale
valore fiscale delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto
dell’azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello
conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa,
facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei
redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.”
Tale disposizione, in sostanza, prevede il subentro del soggetto conferitario
nel valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita.
A tal proposito, si ritiene che il concetto di azienda conferita debba ricondursi
al complesso delle attività e delle passività che il soggetto conferente trasferisce al
soggetto conferitario per effetto e a causa dell’operazione straordinaria in esame.
In tale contesto, considerato che il valore dell’ “asset” avviamento non è
oggetto di trasferimento (ma viene stornato dalla contabilità del soggetto conferente
in conseguenza della perdita di valore scaturente dalla “dismissione” del compendio
aziendale di riferimento), si ritiene che tale posta contabile debba essere esclusa dal
concetto di azienda conferita, così come definita dal citato art. 176, comma 1, del
TUIR.
Ciò anche nella ipotesi in cui, sotto il profilo contabile, il valore
dell’avviamento sia incluso nel valore delle attività dismesse ai fini della
quantificazione dell’utile o della perdita da conferimento.
Pertanto, sotto il profilo fiscale, il valore fiscalmente riconosciuto
dell’azienda conferita equivale alla somma algebrica dei valori fiscali di tutti gli
8
elementi patrimoniali trasferiti, escluso il valore fiscale (che resta in capo al soggetto
conferente) dell’asset avviamento riferibile al compendio aziendale trasferito.
Il soggetto conferente, pertanto, assume, quale valore delle partecipazioni
ricevute, il valore fiscale dell’azienda conferita (da cui si è escluso l’avviamento ad
essa riferibile), mentre il soggetto conferitario, in virtù del principio di neutralità che
caratterizza fiscalmente tale operazione, subentra in tutti i valori fiscali che l’azienda
conferita aveva presso il soggetto conferente, escluso il valore dell’avviamento.
Ne deriva che il soggetto conferente che, per ipotesi, abbia affrancato il
valore dell’avviamento secondo le disposizioni previste dal regime di riallineamento
di cui all’art. 15, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, deve
continuare a dedurre, ai sensi del medesimo art. 15, comma 10, del decreto legge n.
185 del 2008 (vale a dire, “per noni”), il valore fiscale dell’avviamento “cancellato”.
Analoghe conclusioni valgono nell’ipotesi in cui il soggetto conferente abbia
precedentemente affrancato il valore dell’avviamento ai sensi dell’art. 176, comma
2-ter, del TUIR, ovvero degli artt.172, comma 10-bis e 173, comma 15-bis del
TUIR ed abbia successivamente effettuato un’operazione di conferimento di azienda
ai sensi dell’art. 176 del TUIR.
In tal caso, quindi, il soggetto conferente deve continuare a dedurre, ai sensi
dell’art. 103, comma 3-bis del TUIR (vale a dire, “per diciottesimi”), il valore
fiscale dell’avviamento, ancorchè stornato contabilmente.
La conservazione del diritto alla deduzione del valore fiscale residuo
dell’avviamento “cancellato” in capo al conferente assume rilevanza anche nella
ulteriore ipotesi in cui il valore dell’avviamento “cancellato” fosse fiscalmente
riconosciuto in quanto acquisito a titolo oneroso, per esempio, per effetto di una
precedente operazione di acquisto di azienda. In tal caso, infatti, il soggetto
conferente deve continuare il proprio procedimento di deduzione fiscale ai sensi
dell’art. 103, comma 3-bis, del TUIR.
9
Le suddette conclusioni, secondo cui il soggetto conferente deve continuare il
processo di ammortamento ai sensi dell’art. 15, comma 10, del decreto legge n.185
del 2008 (ovvero ai sensi dell’art. 103, comma 3-bis, del TUIR), derivano da una
duplice serie di considerazioni:
- la quantificazione dell’avviamento da cancellare deriva da un processo di
natura necessariamente valutativa del tutto simile al processo di stima seguito
per il test di impairment (così come previsto dallo IAS 36);
- l’operazione di conferimento che determina lo storno contabile
dell’avviamento è di natura fiscalmente neutrale e, come tale, non può
costituire un’ipotesi di realizzo di plusvalenze e minusvalenze in capo al
soggetto conferente. Pertanto, in virtù del principio di neutralità, il soggetto
conferente deve conservare, in relazione all’asset avviamento, il medesimo
regime fiscale di deduzione applicabile ante conferimento.
Come si è detto, il soggetto conferitario subentra nella medesima situazione
fiscale esistente presso il conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo
dell’azienda conferita ai sensi dell’art. 176 del TUIR (escluso l’avviamento).
Qualora si verifichino i presupposti per l’iscrizione ex novo di una posta a
titolo di avviamento, il soggetto conferitario potrà optare per il regime dell’imposta
sostitutiva di cui all’art. 15, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185
ovvero ai sensi dell’art. 176, comma 2-ter, del TUIR.
Resta inteso che, qualora il soggetto conferitario iscriva nuovi maggiori valori
sugli elementi patrimoniali già riallineati dal conferente (escluso l’avviamento),
ancora suscettibili di essere affrancati ai sensi dell’art. 15, commi da 10 a 12 del
decreto legge n. 185 del 2008 (ovvero dell’art. 176, comma 2-ter, del TUIR), lo
stesso conferitario potrà autonomamente optare per i citati regimi di affrancamento,
limitatamente a tali maggiori valori.
Resta impregiudicato, ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 2, del D.P.R. n.
600 del 1973, ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria volto a
10
verificare se l’operazione in esame ed eventuali altri atti, fatti o negozi ad essa
collegati siano strumentali al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali quali, ad
esempio, quelli derivanti da anomale modalità di deduzione dei costi relativi
all’asset avviamento attraverso l’irragionevole utilizzo reiterato dello strumento
giuridico del conferimento di azienda.
* * *
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare 185/2008 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il riallineamento dei valori contabili e fiscali è disciplinato dall'articolo 15 del decreto legge 185/2008 e riguarda principalmente le imprese IAS Adopter, ma anche i soggetti non IAS Adopter in caso di operazioni straordinarie. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere le modalità di esercizio dell'opzione, il versamento dell'imposta sostitutiva, il periodo di sorveglianza per il recapture delle attività immateriali, e il trattamento fiscale dell'avviamento in caso di conferimento di azienda ai sensi dell'articolo 176 del TUIR, nonché l'ammortamento per diciottesimi previsto dall'articolo 103, comma 3-bis del TUIR.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.