Quali sono i presupposti e le procedure per ottenere la sospensione di un atto di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare 42/E del 2008 disciplina le modalità con cui le Commissioni tributarie provinciali possono sospendere gli atti di recupero di aiuti di Stato illegali, in attuazione dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 546/1992. La sospensione è concessa solo quando ricorrono contemporaneamente due condizioni: la sussistenza di gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero (oppure evidente errore nella individuazione del soggetto o nel calcolo dell'importo) e il pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile per il contribuente. Il giudice tributario deve valutare con estrema attenzione questi presupposti, considerando anche la situazione patrimoniale e aziendale del richiedente, nonché il comportamento tenuto successivamente alla pubblicazione della decisione di recupero. La norma riflette l'esigenza comunitaria di garantire l'esecuzione immediata ed effettiva delle decisioni di recupero, impedendo che procedure nazionali diventino ostacolo all'azione dell'Unione europea.
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Riferimento normativo
Articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 - Introduzione dell'articolo 47-bis nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546- pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 42/E
Roma, 29 aprile 2008
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
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OGGETTO: Articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 – Introduzione
dell’articolo 47-bis nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546
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INDICE
1. Premessa........................................................................................................3
2. Ambito di applicazione..................................................................................3
3. Presupposti della sospensione......................................................................5
3.1. Gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero.....................6
3.2. Evidente errore nella individuazione del soggetto..............................8
3.3. Evidente errore nel calcolo..................................................................9
3.4. Pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile..........................9
3.5. Coordinamento con l’articolo 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992...........11
4. Trattazione nel merito.................................................................................12
5. Giudizio di appello......................................................................................13
6. Disciplina transitoria..................................................................................14
7. Vigilanza sul rispetto dei termini................................................................15
8. Abrogazione della normativa precedente...................................................15
9. Adempimenti degli Uffici............................................................................17
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9.1. Monitoraggio delle istanze di riesame e dei relativi esiti..................17
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1. Premessa
Il comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (di
seguito: decreto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 84 del 9
aprile 2008, ha introdotto nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
l’articolo 47-bis, rubricato “Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato
e definizione delle relative controversie”.
I commi 2 e 3 dell’articolo 2 contengono, rispettivamente, le disposizioni
transitorie e di attuazione della nuova disciplina, mentre il successivo comma 4
prevede l’abrogazione dell’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 1 del
decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 aprile 2007, n. 46.
L’articolo 12 del decreto fissa l’entrata in vigore delle norme in esso
contenute “il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”,
vale a dire il 9 aprile 2008.
Tenuto conto delle predette disposizioni, con la presente circolare si
forniscono istruzioni agli Uffici in ordine alle controversie per le quali trova
applicazione il nuovo articolo 47-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992.
2. Ambito di applicazione
Con l’inserimento, nel D.Lgs. n. 546 del 1992, del citato articolo 47-bis, il
legislatore ha previsto una disciplina, a carattere speciale, delle controversie
aventi ad oggetto gli atti volti al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili
in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi
dell’articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo
1999 (di seguito: decisione di recupero).
Al riguardo si osserva che, in base all’articolo 14, paragrafo 1, del predetto
Regolamento n. 659/1999, “Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti
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illegali, la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato
membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto
dal beneficiario”.
Il successivo paragrafo 3 del medesimo articolo 14 stabilisce che “il
recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge
dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione
immediata ed effettiva della decisione della Commissione”.
In proposito, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha affermato
che “lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare
gli aiuti illegittimi è tenuto, ai sensi dell’art. 249 CE, ad adottare ogni misura
idonea ad assicurare l’esecuzione di tale decisione (v. sentenze 12 dicembre
2002, causa C-209/00, Commissione/Germania, Racc. pag. I-11695, punto 31, e
26 giugno 2003, causa C-404/00, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-6695,
punto 21) e deve giungere a un effettivo recupero delle somme dovute (v., in tal
senso, sentenze 12 maggio 2005, causa C-415/03, Commissione/Grecia, Racc.
pag. I-3875, punto 44, nonché Commissione/Italia, cit., punti 36 e 37). […]
Occorre rammentare a tale proposito che, ai sensi dell’art. 14, n. 3, del
regolamento n. 659/1999, l’applicazione delle procedure nazionali è soggetta
alla condizione che queste ultime consentano l’esecuzione immediata ed effettiva
della decisione della Commissione, condizione che riflette i requisiti imposti dal
principio di effettività sancito precedentemente dalla giurisprudenza (v. sentenze
2 febbraio 1989, causa 94/87, Commissione/Germania, Racc. pag. 175, punto
12; 20 marzo 1997, causa C-24/95, Alcan Deutschland, Racc. pag. I-1591, punto
24, e 12 dicembre 2002, Commissione/Germania, cit., punti 32-34).” (Corte di
giustizia CE, sentenza del 5 ottobre 2006, in causa C-232/05,
Commissione/Francia, punti 42 e 49).
Al fine di garantire l’esecuzione immediata ed effettiva delle decisioni di
recupero, il legislatore ha quindi introdotto, con l’articolo 2 del decreto, una
disciplina speciale della sospensione giudiziale degli atti di recupero di aiuti di
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Stato e della definizione delle relative controversie innanzi alle Commissioni
tributarie, prevedendo in particolare delle condizioni specifiche al verificarsi
delle quali l’Organo giurisdizionale può concedere la sospensione.
Si precisa che il termine “atto volto al recupero” si intende riferito a tutti
gli atti o provvedimenti emessi al fine del recupero di un aiuto di Stato dichiarato
illegittimo, comprendendovi, quindi, anche gli atti tipici della fase di riscossione
rientranti nella giurisdizione delle Commissioni tributarie, la cui sospensione è,
parimenti, disciplinata dalle norme in commento.
3. Presupposti della sospensione
I commi 1 e 2 dell’articolo 47-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 individuano
le condizioni in base alle quali la Commissione tributaria provinciale può
concedere la sospensione dell’efficacia dell’atto di recupero.
I presupposti per la concessione della misura cautelare in esame sono i
seguenti:
a) la presenza di gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero,
ovvero la sussistenza di un evidente errore nella individuazione del soggetto
tenuto alla restituzione dell’aiuto di Stato ovvero di un evidente errore nel
calcolo della somma da recuperare, nei limiti di tale errore;
b) il pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile conseguente
all’esecuzione dell’atto.
Per espressa previsione normativa, il requisito sub b) deve sussistere
cumulativamente con almeno uno dei requisiti individuati sub a).
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3.1. Gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero
Il comma 1 dell’articolo 47-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 individua, tra i
presupposti per la concessione della sospensione dell’esecuzione dell’atto
impugnato, i gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero.
La previsione della “gravità” dei motivi comporta che, in sede di
valutazione della sussistenza del presupposto in esame, la Commissione
tributaria provinciale potrà concedere la sospensione dell’atto impugnato solo se
vi siano gravi riserve sulla validità della decisione di recupero.
In proposito, la Corte di giustizia CE ha osservato che “non possono
essere adottati provvedimenti provvisori se non quando le circostanze di fatto e
di diritto invocate dai ricorrenti inducano il giudice nazionale a convincersi
dell’esistenza di gravi dubbi sulla validità del regolamento comunitario sul quale
l’atto amministrativo impugnato è fondato. Solo la possibilità di
un’invalidazione, riservata alla Corte, può infatti giustificare la concessione di
provvedimenti provvisori.” (Corte di giustizia CE, 9 novembre 1995, causa C-
465/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH e altre, punto 35).
Nel valutare i gravi motivi, la Commissione tributaria provinciale deve
tener conto anche di precedenti pronunce della Corte di giustizia o del Tribunale
di primo grado sulla legittimità dell’atto comunitario. In tal senso si è espressa,
infatti, la Commissione europea al punto 59 della Comunicazione n. 2007/C
272/05 del 15 novembre 2007 (rubricata “Verso l’esecuzione effettiva delle
decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli
aiuti di Stato illegali e incompatibili”).
Se ravvisa la sussistenza di gravi motivi di illegittimità della decisione di
recupero, il Collegio provvede all’immediato rinvio pregiudiziale della questione
alla Corte di giustizia, formulando contestualmente la richiesta di trattazione
d’urgenza ai sensi dell’articolo 104-ter del Regolamento di procedura della Corte
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del 19 giugno 1991 e successive modifiche, sempre che la questione di validità
dell’atto comunitario non sia stata già rinviata alla Corte europea (articolo 47-bis,
comma 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992).
I gravi motivi richiesti dalla norma in commento devono sostanziarsi in
evidenti ragioni di fatto e di diritto, dettagliatamente specificate dal Giudice
tributario. Secondo la giurisprudenza comunitaria, infatti, “il giudice nazionale
non può limitarsi a proporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale
per l’accertamento della validità del regolamento, ma deve precisare, al
momento di concedere il provvedimento urgente, i motivi per i quali esso ritiene
che la Corte sarà indotta a dichiarare l’invalidità di tale regolamento” (cfr.
Corte di giustizia CE, nella citata sentenza Atlanta Fruchthandelsgesellschaft
mbH e altre, punto 36).
Con separata ordinanza, la Commissione tributaria provinciale provvede
altresì a sospendere il giudizio di merito.
L’ultimo periodo del comma 2 del citato articolo 47-bis stabilisce che
l’istanza di sospensione dell’atto impugnato, proposta per motivi attinenti alla
legittimità della decisione di recupero, non può in ogni caso trovare
accoglimento se:
- la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente
individuabile, non ha proposto impugnazione avverso la decisione di
recupero ai sensi dell’articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunità
europea;
- la parte istante abbia proposto impugnazione ai sensi del citato articolo
230 del Trattato, senza tuttavia richiedere la sospensione della decisione di
recupero ai sensi del successivo articolo 242;
- la sospensione della decisione, richiesta ai sensi del predetto articolo 242
del Trattato, non è stata concessa.
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Al riguardo si segnala che, secondo la Corte di giustizia delle Comunità
europee, “il beneficiario di un aiuto dichiarato incompatibile, che avrebbe potuto
impugnare la decisione della Commissione, non può contestare la legittimità
della medesima dinanzi ai giudici nazionali nell’ambito di un ricorso proposto
avverso i provvedimenti presi dalle autorità nazionali in esecuzione di questa
decisione. Ammettere infatti che in circostanze del genere l’interessato possa,
dinanzi al giudice nazionale, opporsi all’esecuzione della decisione comunitaria
eccependo l’illegittimità di quest’ultima equivarrebbe a riconoscergli la
possibilità di eludere il carattere definitivo della decisione nei suoi confronti
dopo la scadenza del termine di ricorso previsto all’art. 230, quinto comma, CE
(v., in tale senso, sentenze 9 marzo 1994, causa C-188/92, TWD Textilwerke
Deggendorf, Racc. pag. I-833, punti 17 e 18, e 15 febbraio 2001, causa C
239/99, Nachi Europe, Racc. pag. I-1197, punto 37).” (Corte di giustizia,
sentenza 5 ottobre 2006, causa C-232/05, Commissione/Francia, punto 59).
3.2. Evidente errore nella individuazione del soggetto
Un altro dei presupposti che - sempre unitamente al periculum in mora -
consente la concessione della misura cautelare è l’evidente errore
nell’individuazione del soggetto destinatario dell’atto di recupero.
L’erroneità nell’individuazione del soggetto chiamato alla restituzione
deve emergere prima facie, ossia allo stato degli atti e senza che sia necessaria
alcuna indagine o apprezzamento coinvolgente il merito.
La necessità che l’errore emerga da elementi di immediata percezione
trova, infatti, la sua base normativa nell’aggettivo “evidente” che la norma in
commento ha utilizzato per la caratterizzazione dell’errore idoneo a fondare un
provvedimento di sospensione.
L’evidenza dell’errore, tuttavia, non può ridursi alla mera constatazione
dell’avvenuta eccezione da parte del ricorrente, ma necessita di una valutazione
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in ordine alla concreta sussistenza dell’errore, sebbene l’accertamento svolto dal
Giudice tributario in tale fase processuale è comunque limitato a un esame
sommario degli atti.
In definitiva, la circostanza che l’errore sia connotato dai caratteri
dell’evidenza e che si manifesti all’esito di un’indagine di natura sommaria,
quale è quella esperita in sede cautelare, circoscrive la ricorrenza di tale
presupposto ad ipotesi di discrasie soggettive palesi.
3.3. Evidente errore nel calcolo
L’errore di calcolo è solo quello facilmente rilevabile dagli elementi
indicati dall’Ufficio nell’atto di recupero.
Più specificamente, si tratta del caso in cui l’importo complessivamente
preteso dall’Ufficio sia superiore a quello risultante dalla liquidazione delle
singole voci poste a base del recupero; tale incongruenza deve essere frutto di un
palese errore di calcolo.
Con riferimento all’“evidenza” dell’errore si rimanda a quanto chiarito al
precedente punto 3.2.
Si precisa che la sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato fondata
sull’errore di calcolo può essere disposta solo nei limiti dell’errore invocato.
3.4. Pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile
Per espressa previsione normativa, la sussistenza di almeno uno dei
presupposti indicati sub lettera a) dell’articolo 47-bis in commento deve essere
necessariamente accompagnata dalla dimostrazione del pericolo nel ritardo.
In proposito si osserva che il cosiddetto periculum in mora costituisce un
requisito comune a tutti i provvedimenti di natura cautelare.
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La sospensione dell’atto di recupero è, quindi, possibile solo in caso di
accertato “pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile”, che deve
sostanziarsi nel pericolo concreto, effettivo ed immediato di un danno grave ed
irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto e non suscettibile di un successivo
ristoro in presenza di una decisione definitiva favorevole all’istante.
In particolare, il pregiudizio deve essere così rilevante ed irreversibile da
richiedere - nelle more dell’emanazione della sentenza di merito - l’immediato
intervento del Giudice e la concessione della misura cautelare.
L’accertamento in ordine a tale presupposto, che l’istante deve provare
con elementi certi ed univoci, non può essere sommariamente limitato all’entità
dell’importo richiesto, quindi rapportato a soli criteri quantitativi, ma deve tener
conto anche degli elementi soggettivi, della complessiva situazione patrimoniale
ed aziendale del richiedente, nonché della sottesa finalità del recupero che trova
radice nelle determinazioni comunitarie.
Può, inoltre, essere oggetto di valutazione anche il comportamento tenuto
dal contribuente successivamente alla pubblicazione della decisione di recupero.
Si ricorda, al riguardo, che il paragrafo 3 dell’articolo 26 del Regolamento
n. 659/1999 prevede che siano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea le decisioni con le quali la Commissione dichiara l’aiuto incompatibile
con il mercato comune.
Tale pubblicità consente la tempestiva diffusione e conoscenza della
illegalità dell’aiuto e potrà, quindi, consentire ai soggetti interessati, entro un
ragionevole arco temporale e nei limiti delle risorse disponibili, l’adozione delle
usuali tecniche contabili o di gestione aziendale volte a precostituirsi le idonee
riserve finanziarie per fronteggiare eventi caratterizzati dalla prevedibilità.
Infatti, poiché il recupero dell’aiuto di Stato risponde ad esigenze
sopranazionali consistenti nel ripristino della situazione esistente sul mercato
precedentemente alla concessione dell’aiuto stesso, alla decisione di recupero
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adottata dalla Commissione europea segue inevitabilmente la procedura di
recupero in ambito nazionale.
Tali esigenze sopranazionali rendono evidente come il presupposto del
“pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile” debba essere valutato con
estrema attenzione, adottando criteri oggettivi e soggettivi, onde pervenire ad una
corretta determinazione che, pur non tralasciando le esigenze di effettiva tutela
del singolo, non sia di ostacolo ad una immediata ed effettiva azione di recupero.
3.5. Coordinamento con l’articolo 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 47-bis, “Fermi restando i presupposti
di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8
dell’articolo 47; ai fini dell’applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento
del diritto comunitario”.
Al riguardo, si rinvia a quanto chiarito nella circolare n. 98/E del 23 aprile
1996, in sede di commento all’articolo 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Si precisa, tuttavia, che non trovano applicazione nelle controversie in
esame le disposizioni del comma 3 del citato articolo 47, che prevedono la
facoltà per il Presidente di concedere con decreto, in casi di eccezionale urgenza,
la sospensione inaudita altera parte.
Il legislatore, inoltre, non ha richiamato le disposizioni di cui al comma 6
dell’articolo 47, in quanto il comma 4 dell’articolo 47-bis prevede una disciplina
speciale in tema di termini per la fissazione della trattazione della controversia
nel merito, che viene illustrata nel successivo punto 4.
Infine, in relazione al comma 8 dell’articolo 47 del D.Lgs. n. 546 del
1992, si ricorda che la disposizione richiamata prevede la revoca dell’ordinanza
di sospensione in caso di mutamento della situazione di fatto esistente al
momento della emanazione.
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In proposito, il legislatore ha precisato che nelle controversie aventi ad
oggetto gli atti di recupero in esame rilevano anche le ipotesi di mutamento del
diritto comunitario.
4. Trattazione nel merito
I commi 4 e 5 dell’articolo 47-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 disciplinano
la trattazione nel merito.
Al riguardo si sottolinea che la concessione della sospensione
dell’esecutività dell’atto impone una più rapida definizione del giudizio.
Pertanto, il primo periodo del comma 4 dell’articolo 47-bis del D.Lgs. n.
546 del 1992 stabilisce che la definizione nel merito delle relative controversie
deve avvenire nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell’ordinanza di
sospensione.
L’ordinanza di sospensione perde efficacia trascorsi sessanta giorni dalla
sua emanazione. Tuttavia, su istanza di parte, la Commissione tributaria
provinciale può nel medesimo termine riesaminare l’ordinanza e disporne la
conferma, anche solo parziale. In tal caso il Collegio fissa un termine di efficacia
della conferma della sospensione, non superiore a sessanta giorni e non
ulteriormente prorogabile.
Condizioni per la conferma dell’ordinanza sono la verifica della
sussistenza dei medesimi presupposti richiesti per la concessione della
sospensione, illustrati al precedente punto 3.
Il terzo periodo del citato comma 4 stabilisce che per i termini in esame
non trova applicazione la sospensione feriale, prevista dal 1° agosto al 15
settembre dall’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
Nelle ipotesi in cui la Commissione tributaria provinciale abbia rinviato
alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale sulla legittimità della decisione
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di recupero, il termine di sessanta giorni per la definizione della controversia nel
merito è sospeso dal giorno del deposito dell’ordinanza di rinvio pregiudiziale e
riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte
europea.
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 47-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, le
controversie relative agli atti di recupero in esame sono discusse in pubblica
udienza. Al termine della discussione, il Collegio delibera la decisione in camera
di consiglio. Il Presidente, quindi, redige e sottoscrive il dispositivo e ne dà
lettura in udienza, a pena di nullità.
La sentenza va depositata nella Segreteria della Commissione tributaria
provinciale entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo (articolo 47-bis,
comma 6 del D.Lgs. n. 546 del 1992). È compito del Segretario far risultare
l’avvenuto deposito mediante apposizione della firma e della data, provvedendo
immediatamente a darne comunicazione alle parti.
5. Giudizio di appello
Il comma 7 dell’articolo 47-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 dispone che le
controversie innanzi alle Commissioni tributarie regionali, aventi ad oggetto gli
atti di recupero di aiuti di Stato illegali, hanno priorità assoluta nella trattazione.
Inoltre, tutti i termini del giudizio di appello, ad eccezione di quello
stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà.
Il legislatore ha altresì previsto l’applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6 del predetto articolo 47-bis, anche ai
giudizi innanzi alle Commissioni tributarie regionali.
Per effetto del rinvio alle disposizioni sopra richiamate:
- non opera la sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della
citata legge n. 742 del 1969;
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- sono sospesi i termini processuali nell’ipotesi di rinvio pregiudiziale
alla Corte di giustizia sulla questione della legittimità della decisione
di recupero, disposto dalla Commissione tributaria regionale ai sensi
dell’articolo 230 del Trattato istitutivo delle Comunità europee;
- la trattazione nel merito della controversia avviene in pubblica
udienza, con deliberazione in camera di consiglio e lettura immediata
del dispositivo in udienza, a pena di nullità;
- la sentenza deve essere depositata nei quindici giorni successivi alla
lettura del dispositivo e immediatamente comunicata alle parti dal
Segretario della Commissione tributaria regionale.
6. Disciplina transitoria
Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto disciplina gli effetti delle nuove
disposizioni sui procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto, nel caso in cui l’esecutività dell’atto finalizzato al recupero di
aiuti di Stato illegali sia stata oggetto di sospensione giudiziale.
La normativa transitoria, rendendo palese la finalità di accelerazione dei
procedimenti volti al recupero degli aiuti, dispone che tali controversie devono
essere definite nel merito nel termine di sessanta giorni decorrenti dal 9 aprile
2008, data di entrata in vigore del decreto.
La disposizione in esame appare formulata nel pieno rispetto ed in perfetta
sintonia con i principi comunitari in materia, che impongono l’immediata ed
effettiva azione di recupero degli aiuti di Stato illegali, non ostacolata dalle
procedure previste dalla normativa nazionale (cfr. sul punto il tredicesimo
considerando del citato Regolamento del Consiglio n. 659/1999).
L’articolo 2, comma 2, secondo periodo del decreto stabilisce che la
Commissione tributaria provinciale, su istanza di parte, riesamini i provvedimenti
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di sospensione già concessi e ne disponga la revoca qualora ravvisi la mancanza
dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 47-bis (cfr. il punto 9 della
presente circolare).
Una manifesta finalità acceleratoria dei giudizi accomuna le norme di cui
al terzo ed al quarto periodo del comma 2 dell’articolo 2 del decreto.
Il terzo periodo, infatti, riduce a dieci giorni liberi il termine previsto
dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 546 del 1992 per la comunicazione alle parti
costituite dell’avviso di fissazione della data di trattazione.
Infine, l’ultimo periodo del predetto comma 2 estende la disciplina
prevista dal comma 7 dell’articolo 47-bis alle controversie pendenti in grado di
appello. In proposito si rinvia a quanto illustrato al punto 5 della presente
circolare.
7. Vigilanza sul rispetto dei termini
Al fine di garantire l’esatta applicazione delle nuove disposizioni, il
legislatore ha previsto al comma 3 dell’articolo 2 del decreto che i Presidenti di
sezione della Commissione tributaria hanno il compito di vigilare sul rispetto dei
termini di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto e ai commi 4 e 7, primo
periodo, dell’articolo 47-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, riferendo con relazione
trimestrale al Presidente della Commissione tributaria, per le determinazioni di
competenza.
8. Abrogazione della normativa precedente
Il comma 4 dell’articolo 2 del decreto dispone che “L’ultimo periodo del
comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, è soppresso”.
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Al riguardo si osserva che, in esecuzione della sentenza del 1° giugno
2006, in causa C-207/05 della Corte di giustizia, l’articolo 1 del citato DL n. 10
del 2007 ha disciplinato gli atti e le procedure per il “recupero degli aiuti
equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi calcolati ai sensi
dell’articolo 3, terzo comma, della decisione 2003/193/CE della Commissione,
del 5 giugno 2002, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l’aiuto è
stato fruito”.
In particolare, l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 1 del predetto
DL n. 10 del 2007 stabiliva che “Tenuto conto tanto del preminente interesse
nazionale in relazione alle condanne irrogabili alla Repubblica italiana, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 228, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la
Comunità europea, quanto dell’effetto negativo delle determinazioni di
competenza della Commissione europea sugli interventi in favore di imprese
nazionali, l’autorità giudiziaria, previo accertamento della gravità ed
irreparabilità del pregiudizio allegato dal richiedente, può disporre la
sospensione in sede cautelare delle ingiunzioni di cui al periodo precedente solo
nelle ipotesi di:
a) errore di persona;
b) errore materiale del contribuente;
c) evidente errore di calcolo.”.
Con l’entrata in vigore dell’articolo 47-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992,
recante un’organica disciplina della sospensione degli atti volti al recupero di
aiuti di Stato, il legislatore ha espressamente abrogato la disposizione di cui al
predetto articolo 1, comma 2 del DL n. 10 del 2007.
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9. Adempimenti degli Uffici
Come illustrato nel precedente punto 6, la Commissione tributaria
provinciale, su impulso di parte, è tenuta a riesaminare i provvedimenti cautelari
già concessi e ad operare una valutazione fondata sui nuovi presupposti e limiti
stabiliti dall’articolo 47-bis in esame.
Al riguardo si invitano gli Uffici a provvedere - senza indugio ed in ogni
caso - al deposito presso le Commissioni tributarie provinciali della prevista
istanza di riesame, evidenziando gli eventuali motivi ostativi alla conferma del
provvedimento cautelare.
Si richiama, inoltre, l’attenzione degli Uffici in merito all’abbreviazione
dei termini processuali sopra illustrata.
Si evidenzia che le applicazioni informatiche di ausilio alla gestione del
contenzioso tributario non sono state adeguate alle recenti modifiche normative
in esame, in particolare per quanto riguarda lo scadenzario.
Pertanto, fermo restando l’obbligo dell’utilizzo sistematico delle
applicazioni informatiche anche per le controversie di cui si tratta, gli Uffici
procedono in via manuale ad individuare gli adempimenti processuali e le
relative scadenze non gestiti dall’applicazione informatica.
9.1. Monitoraggio delle istanze di riesame e dei relativi esiti
In relazione alle istanze di riesame proposte ai sensi dell’articolo 2,
comma 2 del decreto, gli Uffici devono effettuare un accurato monitoraggio da
cui emerga:
• il numero delle sospensioni concesse alla data di entrata in vigore del
decreto;
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• il numero delle controversie per le quali sia stata proposta istanza di
riesame alla Commissione tributaria provinciale, indicando la data di
presentazione della stessa;
• l’esito delle richieste di riesame proposte.
Le Direzioni regionali sono invitate a trasmettere le risultanze di tale
monitoraggio, entro 60 giorni dalla data della presente circolare, all’indirizzo di
posta elettronica dc.nc.consulenzalegalecontenzioso@agenziaentrate.it,
utilizzando il prospetto allegato.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella
presente circolare vengano applicati con uniformità.
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La normativa sui recuperi di aiuti di Stato si applica a controversie aventi ad oggetto decisioni della Commissione europea adottate ai sensi del Regolamento CE 659/1999, riguardando imprese beneficiarie di aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune. Commercialisti e consulenti tributari devono conoscere i presupposti della sospensione cautelare, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, i termini accelerati di sessanta giorni per la definizione nel merito, e il coordinamento con l'articolo 47 del decreto legislativo 546/1992 in materia di provvedimenti cautelari tributari.
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