Circolare In vigore

Circolare 59/2008

Articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 - Introduzione dell'articolo 47-bis nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Quali sono i presupposti e le procedure per ottenere la sospensione di un atto di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare 42/E del 2008 disciplina le modalità con cui le Commissioni tributarie provinciali possono sospendere gli atti di recupero di aiuti di Stato illegali, in attuazione dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 546/1992. La sospensione è concessa solo quando ricorrono contemporaneamente due condizioni: la sussistenza di gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero (oppure evidente errore nella individuazione del soggetto o nel calcolo dell'importo) e il pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile per il contribuente. Il giudice tributario deve valutare con estrema attenzione questi presupposti, considerando anche la situazione patrimoniale e aziendale del richiedente, nonché il comportamento tenuto successivamente alla pubblicazione della decisione di recupero. La norma riflette l'esigenza comunitaria di garantire l'esecuzione immediata ed effettiva delle decisioni di recupero, impedendo che procedure nazionali diventino ostacolo all'azione dell'Unione europea.

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Riferimento normativo

Articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 - Introduzione dell'articolo 47-bis nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546- pdf

Testo normativo

CIRCOLARE N. 42/E Roma, 29 aprile 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ______________ All.: 1 OGGETTO: Articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 – Introduzione dell’articolo 47-bis nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 All:1 INDICE 1. Premessa........................................................................................................3 2. Ambito di applicazione..................................................................................3 3. Presupposti della sospensione......................................................................5 3.1. Gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero.....................6 3.2. Evidente errore nella individuazione del soggetto..............................8 3.3. Evidente errore nel calcolo..................................................................9 3.4. Pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile..........................9 3.5. Coordinamento con l’articolo 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992...........11 4. Trattazione nel merito.................................................................................12 5. Giudizio di appello......................................................................................13 6. Disciplina transitoria..................................................................................14 7. Vigilanza sul rispetto dei termini................................................................15 8. Abrogazione della normativa precedente...................................................15 9. Adempimenti degli Uffici............................................................................17 2 9.1. Monitoraggio delle istanze di riesame e dei relativi esiti..................17 3 1. Premessa Il comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (di seguito: decreto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 84 del 9 aprile 2008, ha introdotto nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l’articolo 47-bis, rubricato “Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie”. I commi 2 e 3 dell’articolo 2 contengono, rispettivamente, le disposizioni transitorie e di attuazione della nuova disciplina, mentre il successivo comma 4 prevede l’abrogazione dell’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46. L’articolo 12 del decreto fissa l’entrata in vigore delle norme in esso contenute “il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”, vale a dire il 9 aprile 2008. Tenuto conto delle predette disposizioni, con la presente circolare si forniscono istruzioni agli Uffici in ordine alle controversie per le quali trova applicazione il nuovo articolo 47-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992. 2. Ambito di applicazione Con l’inserimento, nel D.Lgs. n. 546 del 1992, del citato articolo 47-bis, il legislatore ha previsto una disciplina, a carattere speciale, delle controversie aventi ad oggetto gli atti volti al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 (di seguito: decisione di recupero). Al riguardo si osserva che, in base all’articolo 14, paragrafo 1, del predetto Regolamento n. 659/1999, “Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti 4 illegali, la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario”. Il successivo paragrafo 3 del medesimo articolo 14 stabilisce che “il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione”. In proposito, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha affermato che “lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare gli aiuti illegittimi è tenuto, ai sensi dell’art. 249 CE, ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l’esecuzione di tale decisione (v. sentenze 12 dicembre 2002, causa C-209/00, Commissione/Germania, Racc. pag. I-11695, punto 31, e 26 giugno 2003, causa C-404/00, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-6695, punto 21) e deve giungere a un effettivo recupero delle somme dovute (v., in tal senso, sentenze 12 maggio 2005, causa C-415/03, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3875, punto 44, nonché Commissione/Italia, cit., punti 36 e 37). […] Occorre rammentare a tale proposito che, ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 659/1999, l’applicazione delle procedure nazionali è soggetta alla condizione che queste ultime consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione, condizione che riflette i requisiti imposti dal principio di effettività sancito precedentemente dalla giurisprudenza (v. sentenze 2 febbraio 1989, causa 94/87, Commissione/Germania, Racc. pag. 175, punto 12; 20 marzo 1997, causa C-24/95, Alcan Deutschland, Racc. pag. I-1591, punto 24, e 12 dicembre 2002, Commissione/Germania, cit., punti 32-34).” (Corte di giustizia CE, sentenza del 5 ottobre 2006, in causa C-232/05, Commissione/Francia, punti 42 e 49). Al fine di garantire l’esecuzione immediata ed effettiva delle decisioni di recupero, il legislatore ha quindi introdotto, con l’articolo 2 del decreto, una disciplina speciale della sospensione giudiziale degli atti di recupero di aiuti di 5 Stato e della definizione delle relative controversie innanzi alle Commissioni tributarie, prevedendo in particolare delle condizioni specifiche al verificarsi delle quali l’Organo giurisdizionale può concedere la sospensione. Si precisa che il termine “atto volto al recupero” si intende riferito a tutti gli atti o provvedimenti emessi al fine del recupero di un aiuto di Stato dichiarato illegittimo, comprendendovi, quindi, anche gli atti tipici della fase di riscossione rientranti nella giurisdizione delle Commissioni tributarie, la cui sospensione è, parimenti, disciplinata dalle norme in commento. 3. Presupposti della sospensione I commi 1 e 2 dell’articolo 47-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 individuano le condizioni in base alle quali la Commissione tributaria provinciale può concedere la sospensione dell’efficacia dell’atto di recupero. I presupposti per la concessione della misura cautelare in esame sono i seguenti: a) la presenza di gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero la sussistenza di un evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell’aiuto di Stato ovvero di un evidente errore nel calcolo della somma da recuperare, nei limiti di tale errore; b) il pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile conseguente all’esecuzione dell’atto. Per espressa previsione normativa, il requisito sub b) deve sussistere cumulativamente con almeno uno dei requisiti individuati sub a). 6 3.1. Gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero Il comma 1 dell’articolo 47-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 individua, tra i presupposti per la concessione della sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, i gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero. La previsione della “gravità” dei motivi comporta che, in sede di valutazione della sussistenza del presupposto in esame, la Commissione tributaria provinciale potrà concedere la sospensione dell’atto impugnato solo se vi siano gravi riserve sulla validità della decisione di recupero. In proposito, la Corte di giustizia CE ha osservato che “non possono essere adottati provvedimenti provvisori se non quando le circostanze di fatto e di diritto invocate dai ricorrenti inducano il giudice nazionale a convincersi dell’esistenza di gravi dubbi sulla validità del regolamento comunitario sul quale l’atto amministrativo impugnato è fondato. Solo la possibilità di un’invalidazione, riservata alla Corte, può infatti giustificare la concessione di provvedimenti provvisori.” (Corte di giustizia CE, 9 novembre 1995, causa C- 465/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH e altre, punto 35). Nel valutare i gravi motivi, la Commissione tributaria provinciale deve tener conto anche di precedenti pronunce della Corte di giustizia o del Tribunale di primo grado sulla legittimità dell’atto comunitario. In tal senso si è espressa, infatti, la Commissione europea al punto 59 della Comunicazione n. 2007/C 272/05 del 15 novembre 2007 (rubricata “Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili”). Se ravvisa la sussistenza di gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, il Collegio provvede all’immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia, formulando contestualmente la richiesta di trattazione d’urgenza ai sensi dell’articolo 104-ter del Regolamento di procedura della Corte 7 del 19 giugno 1991 e successive modifiche, sempre che la questione di validità dell’atto comunitario non sia stata già rinviata alla Corte europea (articolo 47-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992). I gravi motivi richiesti dalla norma in commento devono sostanziarsi in evidenti ragioni di fatto e di diritto, dettagliatamente specificate dal Giudice tributario. Secondo la giurisprudenza comunitaria, infatti, “il giudice nazionale non può limitarsi a proporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale per l’accertamento della validità del regolamento, ma deve precisare, al momento di concedere il provvedimento urgente, i motivi per i quali esso ritiene che la Corte sarà indotta a dichiarare l’invalidità di tale regolamento” (cfr. Corte di giustizia CE, nella citata sentenza Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH e altre, punto 36). Con separata ordinanza, la Commissione tributaria provinciale provvede altresì a sospendere il giudizio di merito. L’ultimo periodo del comma 2 del citato articolo 47-bis stabilisce che l’istanza di sospensione dell’atto impugnato, proposta per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero, non può in ogni caso trovare accoglimento se: - la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non ha proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell’articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunità europea; - la parte istante abbia proposto impugnazione ai sensi del citato articolo 230 del Trattato, senza tuttavia richiedere la sospensione della decisione di recupero ai sensi del successivo articolo 242; - la sospensione della decisione, richiesta ai sensi del predetto articolo 242 del Trattato, non è stata concessa. 8 Al riguardo si segnala che, secondo la Corte di giustizia delle Comunità europee, “il beneficiario di un aiuto dichiarato incompatibile, che avrebbe potuto impugnare la decisione della Commissione, non può contestare la legittimità della medesima dinanzi ai giudici nazionali nell’ambito di un ricorso proposto avverso i provvedimenti presi dalle autorità nazionali in esecuzione di questa decisione. Ammettere infatti che in circostanze del genere l’interessato possa, dinanzi al giudice nazionale, opporsi all’esecuzione della decisione comunitaria eccependo l’illegittimità di quest’ultima equivarrebbe a riconoscergli la possibilità di eludere il carattere definitivo della decisione nei suoi confronti dopo la scadenza del termine di ricorso previsto all’art. 230, quinto comma, CE (v., in tale senso, sentenze 9 marzo 1994, causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, Racc. pag. I-833, punti 17 e 18, e 15 febbraio 2001, causa C 239/99, Nachi Europe, Racc. pag. I-1197, punto 37).” (Corte di giustizia, sentenza 5 ottobre 2006, causa C-232/05, Commissione/Francia, punto 59). 3.2. Evidente errore nella individuazione del soggetto Un altro dei presupposti che - sempre unitamente al periculum in mora - consente la concessione della misura cautelare è l’evidente errore nell’individuazione del soggetto destinatario dell’atto di recupero. L’erroneità nell’individuazione del soggetto chiamato alla restituzione deve emergere prima facie, ossia allo stato degli atti e senza che sia necessaria alcuna indagine o apprezzamento coinvolgente il merito. La necessità che l’errore emerga da elementi di immediata percezione trova, infatti, la sua base normativa nell’aggettivo “evidente” che la norma in commento ha utilizzato per la caratterizzazione dell’errore idoneo a fondare un provvedimento di sospensione. L’evidenza dell’errore, tuttavia, non può ridursi alla mera constatazione dell’avvenuta eccezione da parte del ricorrente, ma necessita di una valutazione 9 in ordine alla concreta sussistenza dell’errore, sebbene l’accertamento svolto dal Giudice tributario in tale fase processuale è comunque limitato a un esame sommario degli atti. In definitiva, la circostanza che l’errore sia connotato dai caratteri dell’evidenza e che si manifesti all’esito di un’indagine di natura sommaria, quale è quella esperita in sede cautelare, circoscrive la ricorrenza di tale presupposto ad ipotesi di discrasie soggettive palesi. 3.3. Evidente errore nel calcolo L’errore di calcolo è solo quello facilmente rilevabile dagli elementi indicati dall’Ufficio nell’atto di recupero. Più specificamente, si tratta del caso in cui l’importo complessivamente preteso dall’Ufficio sia superiore a quello risultante dalla liquidazione delle singole voci poste a base del recupero; tale incongruenza deve essere frutto di un palese errore di calcolo. Con riferimento all’“evidenza” dell’errore si rimanda a quanto chiarito al precedente punto 3.2. Si precisa che la sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato fondata sull’errore di calcolo può essere disposta solo nei limiti dell’errore invocato. 3.4. Pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile Per espressa previsione normativa, la sussistenza di almeno uno dei presupposti indicati sub lettera a) dell’articolo 47-bis in commento deve essere necessariamente accompagnata dalla dimostrazione del pericolo nel ritardo. In proposito si osserva che il cosiddetto periculum in mora costituisce un requisito comune a tutti i provvedimenti di natura cautelare. 10 La sospensione dell’atto di recupero è, quindi, possibile solo in caso di accertato “pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile”, che deve sostanziarsi nel pericolo concreto, effettivo ed immediato di un danno grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto e non suscettibile di un successivo ristoro in presenza di una decisione definitiva favorevole all’istante. In particolare, il pregiudizio deve essere così rilevante ed irreversibile da richiedere - nelle more dell’emanazione della sentenza di merito - l’immediato intervento del Giudice e la concessione della misura cautelare. L’accertamento in ordine a tale presupposto, che l’istante deve provare con elementi certi ed univoci, non può essere sommariamente limitato all’entità dell’importo richiesto, quindi rapportato a soli criteri quantitativi, ma deve tener conto anche degli elementi soggettivi, della complessiva situazione patrimoniale ed aziendale del richiedente, nonché della sottesa finalità del recupero che trova radice nelle determinazioni comunitarie. Può, inoltre, essere oggetto di valutazione anche il comportamento tenuto dal contribuente successivamente alla pubblicazione della decisione di recupero. Si ricorda, al riguardo, che il paragrafo 3 dell’articolo 26 del Regolamento n. 659/1999 prevede che siano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea le decisioni con le quali la Commissione dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune. Tale pubblicità consente la tempestiva diffusione e conoscenza della illegalità dell’aiuto e potrà, quindi, consentire ai soggetti interessati, entro un ragionevole arco temporale e nei limiti delle risorse disponibili, l’adozione delle usuali tecniche contabili o di gestione aziendale volte a precostituirsi le idonee riserve finanziarie per fronteggiare eventi caratterizzati dalla prevedibilità. Infatti, poiché il recupero dell’aiuto di Stato risponde ad esigenze sopranazionali consistenti nel ripristino della situazione esistente sul mercato precedentemente alla concessione dell’aiuto stesso, alla decisione di recupero 11 adottata dalla Commissione europea segue inevitabilmente la procedura di recupero in ambito nazionale. Tali esigenze sopranazionali rendono evidente come il presupposto del “pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile” debba essere valutato con estrema attenzione, adottando criteri oggettivi e soggettivi, onde pervenire ad una corretta determinazione che, pur non tralasciando le esigenze di effettiva tutela del singolo, non sia di ostacolo ad una immediata ed effettiva azione di recupero. 3.5. Coordinamento con l’articolo 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992 Ai sensi del comma 3 dell’articolo 47-bis, “Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell’articolo 47; ai fini dell’applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del diritto comunitario”. Al riguardo, si rinvia a quanto chiarito nella circolare n. 98/E del 23 aprile 1996, in sede di commento all’articolo 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Si precisa, tuttavia, che non trovano applicazione nelle controversie in esame le disposizioni del comma 3 del citato articolo 47, che prevedono la facoltà per il Presidente di concedere con decreto, in casi di eccezionale urgenza, la sospensione inaudita altera parte. Il legislatore, inoltre, non ha richiamato le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 47, in quanto il comma 4 dell’articolo 47-bis prevede una disciplina speciale in tema di termini per la fissazione della trattazione della controversia nel merito, che viene illustrata nel successivo punto 4. Infine, in relazione al comma 8 dell’articolo 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992, si ricorda che la disposizione richiamata prevede la revoca dell’ordinanza di sospensione in caso di mutamento della situazione di fatto esistente al momento della emanazione. 12 In proposito, il legislatore ha precisato che nelle controversie aventi ad oggetto gli atti di recupero in esame rilevano anche le ipotesi di mutamento del diritto comunitario. 4. Trattazione nel merito I commi 4 e 5 dell’articolo 47-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 disciplinano la trattazione nel merito. Al riguardo si sottolinea che la concessione della sospensione dell’esecutività dell’atto impone una più rapida definizione del giudizio. Pertanto, il primo periodo del comma 4 dell’articolo 47-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che la definizione nel merito delle relative controversie deve avvenire nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell’ordinanza di sospensione. L’ordinanza di sospensione perde efficacia trascorsi sessanta giorni dalla sua emanazione. Tuttavia, su istanza di parte, la Commissione tributaria provinciale può nel medesimo termine riesaminare l’ordinanza e disporne la conferma, anche solo parziale. In tal caso il Collegio fissa un termine di efficacia della conferma della sospensione, non superiore a sessanta giorni e non ulteriormente prorogabile. Condizioni per la conferma dell’ordinanza sono la verifica della sussistenza dei medesimi presupposti richiesti per la concessione della sospensione, illustrati al precedente punto 3. Il terzo periodo del citato comma 4 stabilisce che per i termini in esame non trova applicazione la sospensione feriale, prevista dal 1° agosto al 15 settembre dall’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Nelle ipotesi in cui la Commissione tributaria provinciale abbia rinviato alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale sulla legittimità della decisione 13 di recupero, il termine di sessanta giorni per la definizione della controversia nel merito è sospeso dal giorno del deposito dell’ordinanza di rinvio pregiudiziale e riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte europea. Ai sensi del comma 5 dell’articolo 47-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, le controversie relative agli atti di recupero in esame sono discusse in pubblica udienza. Al termine della discussione, il Collegio delibera la decisione in camera di consiglio. Il Presidente, quindi, redige e sottoscrive il dispositivo e ne dà lettura in udienza, a pena di nullità. La sentenza va depositata nella Segreteria della Commissione tributaria provinciale entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo (articolo 47-bis, comma 6 del D.Lgs. n. 546 del 1992). È compito del Segretario far risultare l’avvenuto deposito mediante apposizione della firma e della data, provvedendo immediatamente a darne comunicazione alle parti. 5. Giudizio di appello Il comma 7 dell’articolo 47-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 dispone che le controversie innanzi alle Commissioni tributarie regionali, aventi ad oggetto gli atti di recupero di aiuti di Stato illegali, hanno priorità assoluta nella trattazione. Inoltre, tutti i termini del giudizio di appello, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà. Il legislatore ha altresì previsto l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6 del predetto articolo 47-bis, anche ai giudizi innanzi alle Commissioni tributarie regionali. Per effetto del rinvio alle disposizioni sopra richiamate: - non opera la sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della citata legge n. 742 del 1969; 14 - sono sospesi i termini processuali nell’ipotesi di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla questione della legittimità della decisione di recupero, disposto dalla Commissione tributaria regionale ai sensi dell’articolo 230 del Trattato istitutivo delle Comunità europee; - la trattazione nel merito della controversia avviene in pubblica udienza, con deliberazione in camera di consiglio e lettura immediata del dispositivo in udienza, a pena di nullità; - la sentenza deve essere depositata nei quindici giorni successivi alla lettura del dispositivo e immediatamente comunicata alle parti dal Segretario della Commissione tributaria regionale. 6. Disciplina transitoria Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto disciplina gli effetti delle nuove disposizioni sui procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nel caso in cui l’esecutività dell’atto finalizzato al recupero di aiuti di Stato illegali sia stata oggetto di sospensione giudiziale. La normativa transitoria, rendendo palese la finalità di accelerazione dei procedimenti volti al recupero degli aiuti, dispone che tali controversie devono essere definite nel merito nel termine di sessanta giorni decorrenti dal 9 aprile 2008, data di entrata in vigore del decreto. La disposizione in esame appare formulata nel pieno rispetto ed in perfetta sintonia con i principi comunitari in materia, che impongono l’immediata ed effettiva azione di recupero degli aiuti di Stato illegali, non ostacolata dalle procedure previste dalla normativa nazionale (cfr. sul punto il tredicesimo considerando del citato Regolamento del Consiglio n. 659/1999). L’articolo 2, comma 2, secondo periodo del decreto stabilisce che la Commissione tributaria provinciale, su istanza di parte, riesamini i provvedimenti 15 di sospensione già concessi e ne disponga la revoca qualora ravvisi la mancanza dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 47-bis (cfr. il punto 9 della presente circolare). Una manifesta finalità acceleratoria dei giudizi accomuna le norme di cui al terzo ed al quarto periodo del comma 2 dell’articolo 2 del decreto. Il terzo periodo, infatti, riduce a dieci giorni liberi il termine previsto dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 546 del 1992 per la comunicazione alle parti costituite dell’avviso di fissazione della data di trattazione. Infine, l’ultimo periodo del predetto comma 2 estende la disciplina prevista dal comma 7 dell’articolo 47-bis alle controversie pendenti in grado di appello. In proposito si rinvia a quanto illustrato al punto 5 della presente circolare. 7. Vigilanza sul rispetto dei termini Al fine di garantire l’esatta applicazione delle nuove disposizioni, il legislatore ha previsto al comma 3 dell’articolo 2 del decreto che i Presidenti di sezione della Commissione tributaria hanno il compito di vigilare sul rispetto dei termini di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto e ai commi 4 e 7, primo periodo, dell’articolo 47-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, riferendo con relazione trimestrale al Presidente della Commissione tributaria, per le determinazioni di competenza. 8. Abrogazione della normativa precedente Il comma 4 dell’articolo 2 del decreto dispone che “L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, è soppresso”. 16 Al riguardo si osserva che, in esecuzione della sentenza del 1° giugno 2006, in causa C-207/05 della Corte di giustizia, l’articolo 1 del citato DL n. 10 del 2007 ha disciplinato gli atti e le procedure per il “recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi calcolati ai sensi dell’articolo 3, terzo comma, della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l’aiuto è stato fruito”. In particolare, l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 1 del predetto DL n. 10 del 2007 stabiliva che “Tenuto conto tanto del preminente interesse nazionale in relazione alle condanne irrogabili alla Repubblica italiana, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 228, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea, quanto dell’effetto negativo delle determinazioni di competenza della Commissione europea sugli interventi in favore di imprese nazionali, l’autorità giudiziaria, previo accertamento della gravità ed irreparabilità del pregiudizio allegato dal richiedente, può disporre la sospensione in sede cautelare delle ingiunzioni di cui al periodo precedente solo nelle ipotesi di: a) errore di persona; b) errore materiale del contribuente; c) evidente errore di calcolo.”. Con l’entrata in vigore dell’articolo 47-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, recante un’organica disciplina della sospensione degli atti volti al recupero di aiuti di Stato, il legislatore ha espressamente abrogato la disposizione di cui al predetto articolo 1, comma 2 del DL n. 10 del 2007. 17 9. Adempimenti degli Uffici Come illustrato nel precedente punto 6, la Commissione tributaria provinciale, su impulso di parte, è tenuta a riesaminare i provvedimenti cautelari già concessi e ad operare una valutazione fondata sui nuovi presupposti e limiti stabiliti dall’articolo 47-bis in esame. Al riguardo si invitano gli Uffici a provvedere - senza indugio ed in ogni caso - al deposito presso le Commissioni tributarie provinciali della prevista istanza di riesame, evidenziando gli eventuali motivi ostativi alla conferma del provvedimento cautelare. Si richiama, inoltre, l’attenzione degli Uffici in merito all’abbreviazione dei termini processuali sopra illustrata. Si evidenzia che le applicazioni informatiche di ausilio alla gestione del contenzioso tributario non sono state adeguate alle recenti modifiche normative in esame, in particolare per quanto riguarda lo scadenzario. Pertanto, fermo restando l’obbligo dell’utilizzo sistematico delle applicazioni informatiche anche per le controversie di cui si tratta, gli Uffici procedono in via manuale ad individuare gli adempimenti processuali e le relative scadenze non gestiti dall’applicazione informatica. 9.1. Monitoraggio delle istanze di riesame e dei relativi esiti In relazione alle istanze di riesame proposte ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del decreto, gli Uffici devono effettuare un accurato monitoraggio da cui emerga: • il numero delle sospensioni concesse alla data di entrata in vigore del decreto; 18 • il numero delle controversie per le quali sia stata proposta istanza di riesame alla Commissione tributaria provinciale, indicando la data di presentazione della stessa; • l’esito delle richieste di riesame proposte. Le Direzioni regionali sono invitate a trasmettere le risultanze di tale monitoraggio, entro 60 giorni dalla data della presente circolare, all’indirizzo di posta elettronica dc.nc.consulenzalegalecontenzioso@agenziaentrate.it, utilizzando il prospetto allegato. Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con uniformità.

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La normativa sui recuperi di aiuti di Stato si applica a controversie aventi ad oggetto decisioni della Commissione europea adottate ai sensi del Regolamento CE 659/1999, riguardando imprese beneficiarie di aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune. Commercialisti e consulenti tributari devono conoscere i presupposti della sospensione cautelare, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, i termini accelerati di sessanta giorni per la definizione nel merito, e il coordinamento con l'articolo 47 del decreto legislativo 546/1992 in materia di provvedimenti cautelari tributari.

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