Circolare
In vigore
Circolare 299482/2011
Studi di settore - periodo di imposta 2011
Riferimento normativo
Studi di settore - periodo di imposta 2011 - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 30/E
Direzione Centrale Accertamento
______________
Roma, 11 luglio 2012
Oggetto: Studi di settore – periodo di imposta 2011.
_________________________________________________
Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento
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SOMMARIO
1. PREMESSA...........................................................................................................................4
2. PRINCIPALI NOVITÀ..........................................................................................................7
2.1 NOVITÀ NORMATIVE..................................................................................................7
2.1.1 Possibilità di accertamento induttivo nei casi di infedeltà dichiarativa....................7
2.2 AGGIORNAMENTO DELLE ANALISI DELLA TERRITORIALITÀ......................10
2.2.1 Aggiornamento delle analisi territoriali..................................................................10
2.2.2 Aggiornamento della «Territorialità dei Factory Outlet Center»............................10
2.2.3 Modifica dello studio VM05U con gli aggiornamenti per le regioni Abruzzo,
Campania e Sicilia............................................................................................................11
2.2.4 Aggiornamento della territorialità del commercio..................................................12
2.3 INTRODUZIONE DI NUOVI INDICATORI DI COERENZA ECONOMICA
BASATI SU ANOMALIE NEI DATI DICHIARATI........................................................13
2.3.1 Indicatore “Incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale”.............................................13
2.3.2 Indicatore “Presenza anomala di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o
ricavo fisso”......................................................................................................................14
2.4 INTRODUZIONE DEL NUOVO INDICATORE DI NORMALITÀ ECONOMICA IN
ASSENZA DEL VALORE DEI BENI STRUMENTALI...................................................14
2.5 SOCI AMMINISTRATORI...........................................................................................15
2.6 APPLICAZIONE DEI MODELLI MISTI: STUDIO DI SETTORE VM35U..............16
3. REVISIONE CONGIUNTURALE SPECIALE..................................................................16
3.1. CORRETTIVI RELATIVI ALL’ANALISI DI NORMALITÀ ECONOMICA..........17
3.2. CORRETTIVI SPECIFICI PER LA CRISI..................................................................17
3.3. CORRETTIVI CONGIUNTURALI DI SETTORE.....................................................19
3.4. CORRETTIVI CONGIUNTURALI INDIVIDUALI...................................................20
4. UTILIZZO RETROATTIVO DI STUDI EVOLUTI E DI QUELLI “INTEGRATI”..........21
5. PRINCIPALI NOVITÀ DELLA MODULISTICA.............................................................22
5.1. ISTRUZIONI PARTE GENERALE.............................................................................23
5.1.1 Misura delle sanzioni..............................................................................................23
5.1.2 Contribuenti ex “minimi”........................................................................................24
5.1.3 Prospetto “Imprese multiattività”...........................................................................25
5.2 NOVITÀ DEL QUADRO A..........................................................................................26
5.3. ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI F E G...............................................................26
5.4 NOVITÀ DEL QUADRO F..........................................................................................27
5.4.1 Soci amministratori.................................................................................................27
5.4.2 “Royalties”..............................................................................................................28
5.4.3 Spese sostenute di importo non superiore a 1.000 euro.........................................28
5.5 NOVITÀ DEL QUADRO Z..........................................................................................29
5.6 NOVITÀ DEL QUADRO X..........................................................................................30
5.7 NUOVO QUADRO V...................................................................................................32
5.8 NUOVE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DI COMPRO-ORO.........33
5.9 NOVITÀ DI UNICO 2012.............................................................................................33
6. PRINCIPALI NOVITÀ DI GERICO 2012.........................................................................34
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7. UTILIZZO DELLE RISULTANZE DEGLI INDICATORI DI COERENZA IN FASE DI
ANALISI DEL RISCHIO E ATTIVITÀ DI CONTROLLO...................................................34
8. COMUNICAZIONI DI ANOMALIA 2012........................................................................35
9. INVITI A PRESENTARE IL MODELLO DEGLI STUDI DI SETTORE.........................36
10. SEGNALAZIONE DELLE CAUSE DI NON CONGRUITÀ..........................................37
11. APPLICAZIONE DEI PARAMETRI...............................................................................38
Allegato n. 1
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1. PREMESSA
La presente circolare fornisce chiarimenti in ordine all’applicazione degli studi
di settore ed, in particolare, per l’utilizzo degli stessi per il periodo d’imposta 2011.
Il primo elemento di novità è rappresentato dalla pubblicazione dei decreti del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2011 con cui sono stati
approvati 69 studi di settore che costituiscono la revisione di altrettanti studi
precedentemente in vigore.
In particolare, i complessivi 69 studi interessati dalla revisione riguardano le
evoluzioni di:
- 18 studi relativi ad attività economiche del settore delle manifatture;
- 17 studi relativi ad attività economiche del settore dei servizi;
- 6 studi relativi ad attività professionali;
- 28 studi relativi ad attività economiche del settore del commercio.
La revisione di tali studi è stata effettuata sulla base del programma approvato
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2011.
L’articolo 6 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 28
dicembre 2011, relativo all’approvazione di 28 studi relativi ad attività economiche del
settore del commercio, ha anche confermato, con riferimento al periodo d’imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2011, l’inutilizzabilità “diretta” dei risultati derivanti
dall’applicazione degli studi di settore per l’azione di accertamento nei confronti di:
- società cooperative a mutualità prevalente;
- soggetti IAS;
- soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività contraddistinta dal codice
64.92.01 – “Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi” o dal codice 66.19.40 –
“Attività di Bancoposta”.
Inoltre, tale decreto ha previsto, per il solo periodo d’imposta in corso alla data
del 31 dicembre 2011, tale diverso utilizzo dei risultati derivanti dall’applicazione
degli studi di settore anche nei confronti dei soggetti esercenti attività d’impresa, cui si
applicano gli studi di settore, per il periodo d’imposta in cui cessa di avere
applicazione il regime dei “minimi” e dei soggetti che esercitano in maniera prevalente
l’attività contraddistinta dal codice 68.20.02 – “Affitto di aziende”.
Al riguardo, si rimanda ai chiarimenti forniti con la circolare n. 8/E del 16
marzo 2012.
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 aprile 2012 sono
state inoltre approvate, a decorrere dal periodo d’imposta 2011, le integrazioni agli
studi di settore, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei
mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per
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aggiornare o istituire gli indicatori di coerenza, compresi quelli previsti dall'art. 10-bis
della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Le novità riguardano:
a) i nuovi indicatori di coerenza economica basati su anomalie nei dati dichiarati;
b) il nuovo indicatore di normalità economica in assenza del valore dei beni
strumentali;
c) l’aggiornamento dei valori di soglia per l'indicatore di coerenza «ricarico» per lo
studio di settore VM04U;
d) l’aggiornamento della “Territorialità dei Factory Outlet Center”;
e) le modifiche allo studio VM05U con gli aggiornamenti per le regioni Abruzzo,
Campania e Sicilia;
f) l’aggiornamento delle analisi territoriali per il comune di Gravedona ed Uniti;
g) l’aggiornamento della territorialità del commercio.
I 69 studi approvati con decreti del 28 dicembre 2011 non si applicano, in fase
di accertamento, nei confronti dei contribuenti che dichiarano compensi di cui
all’articolo 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli
di cui alle lettere c), d) ed e), del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569.
L’evoluzione è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi al periodo d’imposta
2009.
Si evidenzia, inoltre, che le Note tecniche e metodologiche, allegate ai citati
decreti ministeriali del 28 dicembre 2011, illustrano con un elevato livello di dettaglio
i criteri sulla base dei quali è stato costruito ogni singolo studio di settore, le modalità
di applicazione dello stesso nonché il funzionamento degli indicatori di normalità
economica.
In particolare, sono stati esplicitati i passaggi logici che connotano la
metodologia applicativa degli studi di settore, in specie:
- l’analisi discriminante;
- l’analisi di coerenza;
- l’analisi della normalità economica;
- l’analisi della congruità.
Con riferimento all’analisi di coerenza e a quella della normalità economica, le
Note tecniche e metodologiche relative ai nuovi studi riportano, per ogni indicatore:
- i valori di soglia suddivisi per cluster e modalità di distribuzione;
- le formule di calcolo;
- le distribuzioni ventiliche osservate in fase di elaborazione dello studio, suddivise
per cluster e modalità di distribuzione.
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Per quanto riguarda l’analisi della normalità economica, sono state esplicitate
anche le modalità di funzionamento dei relativi indicatori.
Inoltre, le citate Note tecniche e metodologiche presentano una novità in
relazione al processo riguardante l’analisi discriminante.
Si ricorda che tale processo consente di creare una regola di classificazione in
grado di definire l’appartenenza di ciascuna impresa o professionista ai gruppi
omogenei individuati nella fase di Cluster Analysis. Al riguardo, è stata utilizzata
l’analisi discriminante lineare di Fisher. Si tratta di una tecnica statistica multivariata
utile per identificare quelle variabili che meglio discriminano i gruppi omogenei.
In particolare, nell’analisi discriminante lineare, per ogni gruppo omogeneo
viene calcolata una funzione di classificazione come combinazione lineare delle
variabili discriminanti. Sulla base dei punteggi discriminanti, ottenuti utilizzando tale
funzione, viene determinata la probabilità di appartenenza ai gruppi omogenei.
In tal modo è possibile associare ogni singola attività economica ad uno o più
gruppi omogenei definendo le relative probabilità di appartenenza.
Nei Sub Allegati delle Note tecniche e metodologiche relative ai nuovi 69 studi
di settore vengono riportate le variabili risultate significative nell’analisi con la novità
dell’indicazione dei rispettivi pesi discriminanti individuati per ogni gruppo
omogeneo.
Con riferimento a tutti i 206 studi di settore è stata inoltre valutata l’incidenza
della particolare congiuntura economica dell’anno 2011.
Al riguardo, in occasione della riunione straordinaria del 4 aprile 2012, la
Commissione degli esperti degli studi di settore, costituita ai sensi dell’articolo 10,
comma 7, della legge n. 146 del 1998, è stata chiamata ad esprimere il proprio parere
in merito alla validità degli interventi individuati per adeguare le risultanze derivanti
dall’applicazione degli studi di settore in vigore per il periodo d’imposta 2011 sulla
base degli effetti della congiuntura economica.
In tale sede, la Commissione, dopo aver preso atto della capacità dei correttivi
crisi applicati al periodo di imposta 2010 di cogliere adeguatamente la particolare
congiuntura economica negativa relativa a tale annualità, ha fornito parere positivo
all’unanimità, fatta eccezione per il rappresentante del Consiglio Nazionale dei
Geologi, che si è astenuto, all’introduzione, per il periodo d’imposta 2011, di una serie
di correttivi tesi ad adeguare alla particolare congiuntura economica gli studi di
settore: tipicamente, interventi relativi all’analisi di normalità economica, correttivi
specifici per la crisi, correttivi congiunturali di settore e correttivi congiunturali
individuali.
Inoltre, la Commissione ha fornito parere positivo, all’unanimità, in merito
all’introduzione di alcune modifiche applicabili a decorrere dal periodo di imposta
2011, agli studi di settore in vigore per il medesimo periodo d’imposta.
Si tratta delle modifiche in precedenza richiamate, approvate con il citato
decreto ministeriale 26 aprile 2012.
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Tenuto conto del predetto parere della Commissione, è stata approvata con
decreto ministeriale 13 giugno 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale due giorni dopo,
la “revisione congiunturale speciale” per il periodo d’imposta 2011, che si è tradotta
nell’elaborazione di specifici fattori correttivi e che ha riguardato sia i 69 nuovi studi
evoluti per tale annualità che gli altri 137 studi già in vigore.
A seguito delle attività sopra descritte, con Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2012, pubblicato in pari data sul sito internet
dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge n. 244 del
2007, sono stati approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011.
Si evidenzia, infine, che, per il periodo d’imposta 2012, gli studi da sottoporre a
revisione, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge n. 146 del
1998, sono stati individuati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 12 gennaio 2012.
Per gli studi di settore applicabili nel periodo di imposta 2011, ed in particolare
per le nuove versioni degli studi, si segnalano di seguito le principali novità, rinviando
all’allegato n. 1 il commento analitico di quelle relative ad alcuni specifici studi.
2. PRINCIPALI NOVITÀ
Di seguito sono analiticamente esplicitate le principali novità in relazione
all’applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2011.
2.1 NOVITÀ NORMATIVE
Con le circolari n. 41/E del 2011 e n. 8/E del 2012 sono stati già forniti i
necessari chiarimenti a commento delle novità introdotte dai decreti legge n. 98, n. 138
e n. 201 del 2011, convertiti con modificazioni, rispettivamente, dalle leggi n. 111, n.
148 e n. 214 del 2011.
Per quanto riguarda il decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con
modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, la citata circolare n. 8/E del 2012 ha fornito
chiarimenti in relazione all’articolo 5 del citato decreto, con il quale sono state
apportate modifiche alla tempistica di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle
integrazioni da apportare a studi di settore già in vigore, mentre, per quanto riguarda
l’applicabilità di ricostruzioni induttive dei redditi ai contribuenti che omettono o
dichiarano infedelmente i dati degli studi di settore, l’approfondimento della specifica
tematica è stato demandato ad un successivo documento di prassi (cfr. successivo
paragrafo 2.1.1).
2.1.1 Possibilità di accertamento induttivo nei casi di infedeltà dichiarativa
L’articolo 8 del decreto legge n. 16 del 2012, che ha modificato la precedente
disposizione introdotta dal decreto legge n. 98 del 2011, ha previsto la possibilità, per
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l’Agenzia delle Entrate, di ricorrere all’accertamento induttivo, ai sensi del secondo
comma dell’articolo 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, “in caso di omessa presentazione
dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi
di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di
settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che
comporti una differenza superiore al quindici per cento, o comunque ad euro
cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base
dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione”.
In particolare, il legislatore, sostituendo la lettera d-ter) del secondo comma
dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
ha previsto che l’omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e l’indicazione di cause di
esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti consente ora di
ricorrere all’accertamento induttivo, senza subordinare tale possibilità alla condizione
che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 1 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Tale condizione è stata eliminata anche con riferimento all’ipotesi di infedele
compilazione dei predetti modelli anche se, in quest’ultimo caso, è possibile il ricorso
all’accertamento induttivo quando l’infedele compilazione dei predetti modelli
comporta una differenza superiore al quindici per cento, o comunque ad euro
cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base
dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.
Si segnala, inoltre, che il comma 5 del citato articolo 8 del decreto legge n. 16
del 2012, ha previsto che la modifica normativa si applica con riferimento agli
accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo articolo,
vale a dire dal 2 marzo 2012, mentre per gli accertamenti già notificati in precedenza
continua ad applicarsi quanto previsto dalla previgente lettera d-ter) del secondo
comma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
Vale la pena ricordare che nella circolare n. 8/E del 2012, con riferimento alla
precedente formulazione della lettera d-ter) del secondo comma dell’articolo 39 del
D.P.R., n. 600/73, introdotta dal decreto legge n. 98 del 2011, era stato precisato che
“La norma in commento, riferendosi alla potestà accertativa degli uffici, ha natura
procedimentale e, pertanto, esplica effetti con riguardo a tutti i periodi d’imposta
accertabili alla data di effettuazione del controllo cui risulta “teoricamente”
applicabile la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2-bis, del decreto legislativo n.
471 del 1997 […] Si ritiene tuttavia, alla luce dei principi di trasparenza e di
collaborazione cui sono improntati i rapporti tra Amministrazione e contribuenti, che
gli uffici applicheranno ordinariamente la facoltà introdotta dalla citata disposizione
del decreto legge n. 98 del 2011, e modificata dal decreto legge n. 16 del 2012,
soltanto a partire dal controllo delle dichiarazioni relative al periodo di imposta
2010”.
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A differenza quindi di quanto avvenuto con il decreto legge n. 98 del 2011, la
data a partire dalla quale è possibile emettere gli accertamenti fondati sulla base della
lettera d-ter) del secondo comma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è fissata dallo stesso articolo 8 del decreto
legge n. 16 del 2012, rafforzando dunque l’interpretazione fornita nella circolare n. 8/E
del 2012, in relazione alla precedente disposizione introdotta con il decreto legge n. 98
del 2011.
Si ritiene, tuttavia, che per le stesse motivazioni indicate nel predetto
documento di prassi, gli uffici utilizzeranno ordinariamente la facoltà introdotta dalla
citata disposizione del decreto legge n. 16 del 2012, soltanto a partire dal controllo
delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2010. Per le annualità precedenti il
2010, laddove il contribuente spontaneamente o a seguito di eventuale invito
comunichi correttamente i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore,
gli uffici procederanno, qualora se ne ravvisasse l’interesse, con ricostruzioni di tipo
analitico o analitico presuntivo evitando, in tali casi, per le ragioni su esposte, il
ricorso a metodi di accertamento del tipo induttivo “puro”.
Va evidenziato che la previsione di cui all’articolo 8 del decreto legge n. 16 del
2012 non trova applicazione laddove il contribuente spontaneamente, o a seguito di
eventuale invito, comunichi correttamente i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli
studi di settore. A tal fine, sempreché la violazione non sia stata già constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative
di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza, la predetta comunicazione potrà essere effettuata presentando una
dichiarazione integrativa entro i termini previsti dall’articolo 2, comma 8, del D.P.R.
322 del 1998.
Per maggiore chiarimento si riportano di seguito le due diverse ipotesi di
comportamento del contribuente e le relative conseguenze sulle possibilità di effettuare
un accertamento induttivo.
Ipotesi 1
Il contribuente non presenta il modello studi di settore nei termini ordinari e prima
dell’inizio di controlli fiscali (accessi, ispezioni, verifiche, inviti di cui all’art. 32,
comma 1, del D.P.R. 600/73, accertamenti) presenta dichiarazione integrativa entro i
termini di cui all’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 (articolo 2 comma 8 del
D.P.R. n. 322 del 1998). In tale caso, se la dichiarazione integrativa è presentata entro
il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale
e' stata commessa la violazione, le sanzioni sono ravvedibili secondo le regole generali
previste dall’articolo 13 del DLgs n. 472 del 1997 (come chiarito con la circolare n.
8/E del 2012).
Inoltre, laddove si verifichi quanto evidenziato in precedenza, l’Ufficio non potrà
procedere ad accertamento induttivo.
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Ipotesi 2
Il contribuente non presenta il modello studi di settore nei termini ordinari, ma solo
dopo l’inizio di controlli fiscali (accessi, ispezioni, verifiche, inviti di cui all’art. 32,
comma1, del D.P.R. 600/73, accertamenti). In tal caso:
- le sanzioni non sono ravvedibili (come previsto dall’articolo 13 del DLgs n. 472
del 1997);
- l’Ufficio può procedere ad accertamento induttivo ai sensi dell’articolo 39 secondo
comma del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dal decreto legge n. 98 del
2011 e dal D.L. n. 16 del 2012, poiché al momento dell’attivazione dei controlli il
contribuente non ha presentato il modello.
Nel merito, si precisa che l’inciso riportato nella circolare n. 8/E del 2012 (già
citato in precedenza e che, per maggior chiarezza, si riporta di seguito) è applicabile
anche in relazione alla novella normativa in commento, laddove il contribuente
adempia agli obblighi dichiarativi dopo che i controlli sono già iniziati. “Per le
annualità precedenti il 2010, invece, laddove il contribuente spontaneamente o a
seguito di eventuale invito comunichi correttamente i dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore, gli uffici procederanno, qualora se ne ravvisi
l’interesse, con ricostruzioni di tipo analitico o analitico presuntivo evitando, in tali
casi, per le ragioni su esposte, il ricorso a metodi di accertamento del tipo induttivo
“puro””.
2.2 AGGIORNAMENTO DELLE ANALISI DELLA TERRITORIALITÀ
Come anticipato in premessa, con il decreto 26 aprile 2012 sono state approvate
modifiche alle analisi della territorialità applicabili a partire dal periodo d’imposta
2011.
Le novità sono di seguito riportate.
2.2.1 Aggiornamento delle analisi territoriali
Le analisi territoriali a livello comunale, utilizzate nell’ambito degli Studi di
Settore, sono state integrate a seguito dell’istituzione del nuovo comune di
“Gravedona ed Uniti” (provincia di Como).
In merito si evidenzia che il nuovo comune di “Gravedona ed Uniti” è stato
istituito a seguito dell’unione dei comuni di “Consiglio di Rumo”, “Germasino” e
“Gravedona”.
2.2.2 Aggiornamento della «Territorialità dei Factory Outlet Center»
Al fine di tener conto, nell’ambito dello studio VM05U - Commercio al
dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori, della concorrenza
costituita dai Factory Outlet Center (F.O.C), sono state individuate le “aree
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gravitazionali”, ovvero le aree di mercato influenzate dalla presenza di ciascun F.O.C.,
considerando la distanza in minuti di percorrenza di ogni comune dal F.O.C. più
vicino.
I valori delle distanze in minuti sono stati calcolati tramite funzionalità
specifiche (Networking), di software GIS (Geographic Information System), in
particolare del software ArcGis. Per tale calcolo è stato utilizzato un network che ha
memorizzata la rete stradale italiana, con le relative distanze e i tempi medi di
percorrenza calcolati su medie automobilistiche.
La territorialità dei Factory Outlet Center, costruita al 31 Dicembre 2008,
aggiornata con decreto ministeriale del 22 marzo 2011 è stata nuovamente aggiornata
per tenere conto dell’apertura del seguente F.O.C. Fashion District Melilli Outlet di
Melilli (SR), avvenuta nel corso del 2011.
Nella tabella 1 dell’allegato 4 al decreto 26 aprile 2012 è riportato l’elenco
completo dei F.O.C. aperti al 31 Dicembre 2011, mentre nella tabella 2 sono riportate
le distanze aggiornate in funzione della nuova apertura unicamente per i comuni
interessati. Si fa presente che i comuni distanti più di 90 minuti dal F.O.C. più vicino
non compaiono nella tabella, poiché l’analisi delle funzioni di ricavo ha fatto emergere
che oltre tale raggio la presenza di un F.O.C. è irrilevante in termini di concorrenza.
Inoltre, nel corso del 2011 è stato costituito in Lombardia il nuovo comune
“Gravedona ed Uniti”, nato dalla fusione di tre comuni (Consiglio di Rumo,
Germasino e Gravedona) e, poiché tale comune è localizzato entro un raggio di 90
minuti dal F.O.C. più vicino, viene anch’esso riportato nella tabella 2 in precedenza
citata.
2.2.3 Modifica dello studio VM05U con gli aggiornamenti per le regioni
Abruzzo, Campania e Sicilia
L’aggiornamento dello studio di settore VM05U relativo alle regioni Abruzzo,
Campania e Sicilia si è reso necessario al fine di tenere conto delle aperture dei
seguenti Factory Outlet Center (F.O.C.) avvenute nel corso del 2009 e del 2010:
- Pescara Outlet Village di Città Sant’Angelo (PE) in Abruzzo;
- Outlet Capri Due (La Reggia) di Marcianise (CE) in Campania;
- Sicilia Factory Outlet di Agira (EN) in Sicilia.
L’aggiornamento dello studio di settore è stato effettuato analizzando le
informazioni contenute nel modello VM05U per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2010, trasmesso
dai contribuenti quale allegato al modello UNICO 2011.
La fase di definizione della funzione di ricavo è stata predisposta su base
regionale. In quest’ambito sono stati utilizzati i risultati dello studio “Territorialità dei
Factory Outlet Center” che tengono conto dell’apertura dei nuovi F.O.C..
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L’aggiornamento dello studio ha determinato, per le tre regioni analizzate, una
modifica delle variabili e dei rispettivi coefficienti della “funzione di ricavo” e dei
coefficienti di determinazione dei maggiori ricavi per l’applicazione degli indicatori di
normalità economica.
In particolare:
- nel Sub Allegato 5.A al decreto 26 aprile 2012 sono riportate per le tre regioni
analizzate le variabili ed i rispettivi coefficienti della “funzione di ricavo”;
- nel Sub Allegato 5.B al decreto 26 aprile 2012 nell’ambito dell’analisi di normalità
economica sono stati aggiornati i coefficienti di determinazione dei maggiori ricavi
per l’applicazione degli indicatori di normalità economica “Incidenza degli
ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi”,
“Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi”, “Incidenza del costo del
venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi” e “Incidenza dei costi
residuali di gestione sui ricavi”.
2.2.4 Aggiornamento della territorialità del commercio
Lo studio sulle aree della territorialità del commercio a livello comunale,
provinciale e regionale (approvato con decreto ministeriale del 30 marzo 1999, come
modificato dai decreti ministeriali del 16 febbraio 2001 e 6 marzo 2008) è stato
aggiornato per cogliere le variazioni intervenute nelle caratteristiche della rete
distributiva, in rapporto al suo grado di modernizzazione e di copertura dei servizi di
prossimità, e dello sviluppo socio-economico del territorio.
La precedente versione della territorialità del commercio aveva permesso la
classificazione in 7 aree territoriali omogenee, cogliendo le più significative differenze
tra gli stessi in termini di grado di modernizzazione della rete distributiva, grado di
copertura dei servizi di prossimità e grado di sviluppo socioeconomico.
Allo scopo di individuare le modifiche intervenute nelle caratteristiche
territoriali che differenziano tra loro le aree del nostro paese, è stato aggiornato il set di
indicatori precedentemente utilizzati. In particolare, sono stati aggiornati gli indicatori
che rappresentano le caratteristiche della Grande Distribuzione Organizzata.
Dopo aver aggiornato il set di indicatori, le aree territoriali omogenee sono state
ridefinite utilizzando l’Analisi Discriminante, in modo che, all’interno di ogni area
territoriale, i comuni, le province e le regioni presentino caratteristiche simili in
termini di sviluppo socio-economico e della rete distributiva.
Nei Sub Allegati 7.A, 7.B e 7.C al decreto 26 aprile 2012 sono riportati gli
elenchi, rispettivamente, dei singoli Comuni, Province e Regioni con i relativi gruppi
territoriali di appartenenza.
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2.3 INTRODUZIONE DI NUOVI INDICATORI DI COERENZA ECONOMICA
BASATI SU ANOMALIE NEI DATI DICHIARATI
Il decreto 26 aprile 2012 ha individuato dieci nuovi indicatori di coerenza
economica finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta indicazione dei
dati previsti dai modelli degli studi di settore.
Gli indicatori approvati sono i seguenti:
a) Incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad
opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
b) Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di
servizi;
c) Valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo
fisso;
d) Valore del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso,
superiore al valore dei corrispondenti ricavi;
e) Presenza anomala di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo
fisso;
f) Mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non finanziaria in presenza del relativo valore dei beni
strumentali;
g) Mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione finanziaria in presenza del relativo valore dei beni
strumentali;
h) Mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi
ammortamenti;
i) Mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione finanziaria in presenza delle relative spese;
j) Mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato degli
associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in
partecipazione con apporti di solo lavoro.
Tali indicatori si applicano già con riferimento agli studi di settore in vigore per
il periodo di imposta 2011.
2.3.1 Indicatore “Incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze
iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale”
Tra gli studi compresi nell’ambito di applicazione del primo dei nuovi
indicatori di coerenza economica approvati con decreto ministeriale 26 aprile 2012 -
Incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad
opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - è presente lo studio VG75U, relativo
all’installazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari ed altri impianti.
Con riferimento al predetto studio, tuttavia, si segnala che, l’attività economica
di riferimento potrebbe essere interessata, in particolari circostanze, dalla presenza di
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giacenze ultrannuali, anche se in misura minore rispetto agli altri studi dell’“area
edilizia” (per i quali l’applicazione del predetto indicatore risulta esclusa).
In merito, le articolazioni operative avranno cura di tenere conto di tale
circostanza già in fase di analisi del rischio e di selezione delle posizioni soggettive da
sottoporre a controllo.
2.3.2 Indicatore “Presenza anomala di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti
ad aggio o ricavo fisso”
Tra gli studi compresi nell’ambito di applicazione del nuovo indicatore di
coerenza economica approvati con decreto ministeriale 26 aprile 2012 - Presenza
anomala di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso – vi è lo
studio TM87U, relativo al Commercio al dettaglio di altri prodotti.
Al riguardo occorre segnalare che tra le attività cui risulta applicabile lo studio
TM87U è presente anche quella di “Empori ed altri negozi non specializzati di vari
prodotti non alimentari” – codice attività 47.19.90.
Sul punto, si osserva che tale attività potrebbe essere interessata, in alcune
circostanze, dalla presenza di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o
ricavo fisso, come ad esempio la vendita di giornali, tabacchi o anche la vendita di
schede e ricariche telefoniche.
In merito, le articolazioni operative avranno cura di tenere conto di tale
circostanza già in fase di analisi del rischio e di selezione delle posizioni soggettive da
sottoporre a controllo.
2.4 INTRODUZIONE DEL NUOVO INDICATORE DI NORMALITÀ
ECONOMICA IN ASSENZA DEL VALORE DEI BENI STRUMENTALI
Il decreto 26 aprile 2012 ha individuato un nuovo indicatore di normalità
economica applicabile a 145 studi di settore che prevedono nelle funzioni di
ricavo/compenso la partecipazione della variabile “Valore dei Beni Strumentali” e che
richiedono, nel modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore, informazioni riconducibili ai beni strumentali utilizzati per lo
svolgimento delle attività.
L’elenco dei 145 studi di settore interessati è riportato nel Sub Allegato 1.A al
decreto 26 aprile 2012.
La condizione di non normalità legata al predetto indicatore è determinata dalla
presenza di “Beni Strumentali” tra i dati strutturali cui non corrisponde un’indicazione
del relativo “Valore dei Beni Strumentali” tra i dati contabili.
I contribuenti che hanno dichiarato informazioni riferite a uno o più beni
strumentali nei quadri relativi ai dati strutturali e non hanno dichiarato il relativo
“Valore dei Beni Strumentali” tra i dati contabili (rigo F29 campo 1 per le attività di
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impresa e rigo G14 campo 1 per le attività professionali), sono definiti soggetti non
normali.
Per tali soggetti il “Valore dei Beni Strumentali” da Normalità Economica è
determinato in misura pari alla media, ponderata per la probabilità di appartenenza al
cluster, del “Valore dei Beni Strumentali per addetto normale di riferimento” (per la
cui individuazione si rimanda alla nota tecnica allegata al decreto 26 aprile 2012)
moltiplicato per il numero di addetti.
Nel decreto 26 aprile 2012 è riportato, nel Sub Allegato 1.B per le attività di
impresa e 1.C per le attività professionali, distintamente per studio di settore e cluster,
il “Valore dei Beni Strumentali per addetto normale di riferimento”. Per lo studio di
settore UG69U, costruito su base regionale, il “Valore dei Beni Strumentali per
addetto normale di riferimento” è stato definito per ciascun cluster regionale
individuato ed è riportato nel Sub Allegato 1.D al citato decreto 26 aprile 2012.
Successivamente, il maggior ricavo o compenso da Normalità Economica,
relativo al nuovo indicatore, è calcolato come prodotto tra il Valore dei Beni
Strumentali da Normalità Economica e il Coefficiente di determinazione del maggior
ricavo/compenso. Tale coefficiente si ottiene come media, ponderata per la probabilità
di appartenenza al cluster, dei singoli coefficienti di determinazione del maggior
ricavo/compenso.
Nel decreto 26 aprile 2012 è riportato, nel Sub Allegato 1.E per le attività di
impresa e 1.F per le attività professionali per studio di settore e cluster, il “Coefficiente
di Determinazione del maggior ricavo/compenso”. Per lo studio di settore UG69U,
costruito su base regionale, il “Coefficiente di Determinazione del maggior
ricavo/compenso” è stato definito per ciascun cluster regionale individuato ed è
riportato nel Sub Allegato 1.G al decreto 26 aprile 2012.
2.5 SOCI AMMINISTRATORI
Analogamente a come è avvenuto per gli studi evoluti per i periodi d’imposta
2009 e 2010, anche per quelli relativi al 2011 è stata introdotta una nuova modalità di
stima dell’apporto dei soci amministratori ai fini della determinazione presuntiva dei
ricavi basata sugli studi di settore (cfr paragrafo 2.4 “La gestione dei soci
amministratori” della circolare n. 34/E del 2010 e paragrafo 2.3 “Soci amministratori”
della circolare n. 30/E del 2011).
Al riguardo, per tali studi, indipendentemente dal rapporto che lega i soci
amministratori con la società (collaborazione coordinata e continuativa, ecc.), è stata
adottata la metodologia di stima fondata sulle “teste”, normalizzate in base alla
percentuale di lavoro svolto, in luogo di quella fondata sulle “spese” sostenute per la
remunerazione dell’attività prestata.
La novità riguarda tutti i nuovi studi relativi alle attività economiche dei settori
delle manifatture, del commercio e dei servizi.
Per quanto riguarda gli studi applicabili alle attività professionali svolte sia in
forma di impresa che di lavoro autonomo VK08U (Attività dei disegnatori tecnici) e
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VK16U (Amministrazione di condomini, gestione di beni immobili per conto terzi e
servizi integrati di gestione agli edifici), si fa presente che solo per quest’ultimo è stata
utilizzata la nuova metodologia di stima, mentre, con riferimento allo studio VK08U,
la modalità di stima dell’apporto dei soci amministratori è fondata sulle “ore
settimanali e settimane di lavoro nell’anno”.
2.6 APPLICAZIONE DEI MODELLI MISTI: STUDIO DI SETTORE VM35U
Lo studio di settore VM35U (Erboristerie) rappresenta la terza elaborazione,
dopo lo studio UG69U relativo alle costruzioni e lo studio VM05U relativo al
commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature, di studi di settore su “base
regionale o comunale” prevista dall’articolo 83, commi 19 e 20, del decreto legge n.
112 del 2008, convertito nella legge 133 dello stesso anno.
Tale disposizione prevede, in particolare, che “in funzione dell'attuazione del
federalismo fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore […] vengono
elaborati, sentite le associazioni professionali e di categoria, anche su base regionale
o comunale, ove ciò sia compatibile con la metodologia prevista dal comma 1”
dell’articolo 62-bis del decreto legge n. 331 del 1993.
Lo studio di settore in argomento ha ad oggetto l’attività relativa al codice
ATECO 2007: 47.75.20 - Erboristerie.
A differenza di quanto è avvenuto per gli studi di settore regionalizzati
richiamati in precedenza, per determinare la funzione che meglio si adatta
all’andamento dei ricavi delle imprese, tenendo conto sia della suddivisione in gruppi
omogenei che di quella territoriale, è stata utilizzata la metodologia relativa ai Modelli
Lineari Misti (LMM) che costituiscono un’estensione della Regressione Lineare
Multipla (LM).
Il Modello Lineare Misto è un modello statistico-matematico che permette di
interpolare i dati e di descrivere l’andamento della variabile dipendente in funzione di
una serie di variabili indipendenti. Rispetto al corrispondente modello di regressione
lineare multipla, il modello LMM consente l’analisi di osservazioni raggruppate o
correlate, utilizzando l’informazione completa legata sia alla suddivisione in gruppi
omogenei che a quella di tipo territoriale.
In tal modo si è tenuto conto con un’unica funzione di ricavo delle possibili
differenze di risultati economici riconducibili agli aspetti territoriali congiuntamente
alle diverse caratteristiche strutturali ed organizzative definite dalla Cluster Analysis.
3. REVISIONE CONGIUNTURALE SPECIALE
Il decreto ministeriale del 13 giugno 2012 ha previsto che i risultati derivanti
dall’applicazione degli studi di settore utilizzabili per il periodo di imposta 2011
tengano conto di quattro tipologie di correttivi:
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1. modifica del funzionamento dell’indicatore di normalità economica “durata delle
scorte”;
2. correttivi specifici per la crisi;
3. correttivi congiunturali di settore;
4. correttivi congiunturali individuali.
Gli ultimi tre correttivi sono applicati ai soggetti che presentano, nel periodo
d’imposta 2011, ricavi/compensi dichiarati ai fini della congruità inferiori al
ricavo/compenso puntuale di riferimento, che è dato dall’applicazione dell’analisi di
congruità e di normalità economica, come eventualmente modificata a seguito
dell’applicazione dello specifico correttivo in precedenza indicato al punto 1. Si fa
presente che tali correttivi si applicano indipendentemente dal posizionamento rispetto
all’analisi di normalità economica.
3.1. CORRETTIVI RELATIVI ALL’ANALISI DI NORMALITÀ ECONOMICA
Gli interventi relativi all’analisi di normalità economica riguardano l’indicatore
“Durata delle scorte” e si applicano ai soggetti che presentano, contemporaneamente,
le seguenti condizioni:
- riduzione dei ricavi dichiarati ai fini della congruità nel periodo d’imposta 2011
rispetto a quelli del 2010;
- situazione di coerenza delle esistenze iniziali.
Con riferimento all’indicatore “Durata delle scorte”, la soglia massima di
normalità economica viene aumentata in modo da tener conto dell’incremento di
rimanenze finali riconducibile alla crisi economica (merci e prodotti invenduti a
seguito della contrazione delle vendite).
Per i soggetti che rimangono non normali, anche dopo l’applicazione delle
nuove soglie di normalità dell’indicatore “Durata delle scorte”, il maggior costo del
venduto, che costituisce il parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori
ricavi da normalità economica, viene diminuito dell’incremento delle rimanenze finali
riconducibile alla crisi economica.
3.2. CORRETTIVI SPECIFICI PER LA CRISI
Per lo studio di settore VK21U, relativo alle attività degli studi odontoiatrici, è
stato confermato l’intervento, già previsto in relazione all’applicazione dello studio di
settore al periodo di imposta 2010, che tiene conto degli effetti dell’accordo, siglato in
data 28 luglio 2008, tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e
le Organizzazioni di Categoria per il progetto “Odontoiatria Sociale”, con l’obiettivo
di favorire l’accesso alle cure odontoiatriche per particolari categorie svantaggiate,
invitando i professionisti a prestare le cure indicate in un apposito elenco ad un
onorario di riferimento ridotto rispetto a quello mediamente praticato.
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Al riguardo, al fine di adeguare i risultati derivanti dall’applicazione delle
funzioni di stima dei ricavi o compensi è stato introdotto, per il periodo d’imposta
2011, un valore di riduzione dei ricavi o compensi stimati calcolato come differenza
tra il ricavo o compenso puntuale derivante dall’applicazione della analisi di congruità
e normalità economica sui dati dichiarati e il ricavo o compenso puntuale ricalcolato al
fine di non tener conto, nella stima, della parte di attività riferita a prestazioni rese
nell’ambito del progetto di “Odontoiatria Sociale”.
Per gli studi di settore VG72A - Trasporto con taxi e noleggio di autovetture
con conducente e VG72B - Altri trasporti terrestri di passeggeri, è stato previsto un
correttivo connesso all’incremento dei prezzi dei carburanti.
L’applicazione di tale correttivo determina un valore di riduzione dei ricavi
stimati, calcolato come differenza tra il ricavo puntuale derivante dall’applicazione
della sola analisi di congruità sui dati dichiarati e il ricavo puntuale ricalcolato
utilizzando, nell’applicazione delle funzioni di stima dei ricavi, la variabile “Costi per
carburanti” (per quanto riguarda lo studio VG72A la variabile in questione è ripartita
in Costi per benzina, gasolio, GPL e metano), a cui è stato applicato un indice
deflattivo determinato effettuando una valutazione comparativa del relativo impatto
sui conti economici del 2010 rispetto al 2009, anno cui si riferiscono i dati presi a base
per l’evoluzione dello specifico studio di settore.
Per lo studio di settore VG68U - Trasporto di merci su strada e servizi di
trasloco, sono stati previsti tre correttivi specifici per la crisi che tengono conto
dell’incremento dei prezzi dei carburanti, del credito d’imposta per caro petrolio e del
familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria.
Il correttivo specifico relativo all’incremento dei prezzi dei carburanti prevede
che:
- i “Costi per carburanti e lubrificanti” vengano riportati ai prezzi dell’anno cui si
riferiscono i dati presi a base per l’evoluzione dello studio di settore, deflazionando
i relativi costi dichiarati per il periodo d’imposta di applicazione;
- al ricavo puntuale, risultante dall’applicazione della sola analisi di congruità sulla
base dei costi così deflazionati, viene aggiunta la quota parte di incremento dei
“Costi per carburanti e lubrificanti” che, dalle analisi effettuate in fase di
predisposizione del correttivo, è risultata traslabile sui ricavi.
Con riferimento ai correttivi specifici relativi al credito d’imposta per caro
petrolio e al familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria, si precisa che
tali correttivi, nell’applicazione delle funzioni di stima dei ricavi, utilizzano:
- la variabile “Costo per carburanti e lubrificanti” al netto dell’“Ammontare del
credito d’imposta per caro petrolio”;
- la variabile “Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale
e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100)” al netto del
contributo del familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria. Il
correttivo prevede che, in fase di applicazione dell’analisi di congruità, per il
calcolo della variabile di regressione “Collaboratori dell'impresa familiare e
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coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato
diviso 100)”, la percentuale complessiva di lavoro prestato dai “Collaboratori
familiari e coniuge dell’azienda coniugale” e dai “Familiari diversi”, venga
diminuita del maggiore importo tra la percentuale media di lavoro prestato dai
“Collaboratori familiari e coniuge dell’azienda coniugale” e la percentuale media
di lavoro prestato dai “Familiari diversi”.
L’applicazione dei suddetti correttivi può determinare una riduzione dei ricavi
stimati, calcolata come differenza tra il ricavo puntuale derivante dalla sola
applicazione dell’analisi di congruità sui dati dichiarati e il ricavo stimato applicando
gli specifici interventi correttivi individuati per lo studio.
3.3. CORRETTIVI CONGIUNTURALI DI SETTORE
La fase di analisi per l’elaborazione dei correttivi congiunturali di settore ha
interessato gli studi di settore in vigore per il periodo d’imposta 2011.
In particolare, sono state esaminate le riduzioni delle tariffe per i 12 studi di
settore dei professionisti che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli
incarichi e la contrazione dei margini e della redditività per gli altri 194 studi di
settore, oltre che per lo studio UK23U con riferimento alla sola attività di impresa.
Dalle analisi effettuate è emerso che 164 studi di settore sono stati caratterizzati
nel 2011 da una riduzione dei margini economici e della redditività a seguito di
modifiche strutturali delle relazioni tra le variabili economiche.
Per tali studi di settore sono stati individuati specifici coefficienti correttivi
congiunturali, calcolati per singolo modello organizzativo (cluster).
I valori di tali correttivi sono stati determinati sulla base dell’analisi, per gruppo
omogeneo (cluster), dell’andamento dei conti economici e del valore dei beni
strumentali mobili rispetto all’anno cui si riferiscono i dati presi a base per
l’evoluzione dello specifico studio di settore, attraverso una valutazione comparativa
dell’andamento dei ricavi/compensi dichiarati e stimati in modo da cogliere la
riduzione dei margini e della redditività e il minor grado di utilizzo degli impianti e dei
macchinari.
Per gli studi di settore UG69U e VM05U, costruiti su base regionale, i correttivi
sono stati definiti per ciascun cluster regionale individuato.
L’applicazione di tali correttivi determina un valore di riduzione dei ricavi o
compensi stimati, da considerarsi in valore assoluto, calcolato moltiplicando il ricavo o
compenso puntuale derivante dall’applicazione della sola analisi di congruità per i
coefficienti congiunturali di settore previsti per lo studio, ponderati con le probabilità
di appartenenza ai gruppi omogenei (cluster).
Per i 12 studi di settore dei professionisti che applicano funzioni di compenso
basate sul numero degli incarichi, il correttivo congiunturale di settore è stato
elaborato in modo da tener conto della riduzione delle tariffe per le prestazioni
professionali, correlata alla situazione di crisi economica.
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Gli studi di settore interessati da tale ultimo correttivo sono quelli di seguito
indicati:
- UK23U - Servizi di ingegneria integrata;
- UK24U - Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari;
- UK25U - Consulenza agraria fornita da agronomi;
- UK29U - Studi di geologia;
- VK01U - Studi notarili;
- VK02U - Studi di ingegneria;
- VK03U - Attività tecniche svolte da geometri;
- VK04U - Studi legali;
- VK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e
consulenti del lavoro;
- VK06U - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che
svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi;
- VK17U - Periti industriali;
- VK18U - Studi di architettura.
Tale correttivo è stato elaborato, analizzando le informazioni contenute nella
Banca Dati degli Studi di Settore in relazione ai periodi d’imposta 2005-2010, con
l’utilizzo della metodologia dei modelli misti per misure ripetute nel tempo.
A seguito delle analisi effettuate si è giunti, per ciascuno studio,
all’identificazione di coefficienti correttivi congiunturali di settore basati sulla
contrazione delle tariffe applicate, attraverso il confronto tra il periodo d’imposta 2010
e l’anno di costruzione dello specifico studio di settore.
In particolare, l’applicazione di tale correttivo determina un valore di riduzione
dei compensi stimati, da considerarsi in valore assoluto, calcolato moltiplicando il
compenso puntuale derivante dall’applicazione della sola analisi di congruità per il
coefficiente congiunturale di settore individuato per lo studio.
3.4. CORRETTIVI CONGIUNTURALI INDIVIDUALI
I correttivi congiunturali individuali adeguano la flessibilità del modello degli
studi di settore con specifico riferimento ai soggetti che hanno presentato nel 2011 una
situazione di crisi.
Tali correttivi sono stati previsti, per tutti i 206 studi di settore in vigore per il
periodo d’imposta 2011, esaminando i seguenti aspetti:
- la ritardata percezione dei compensi a fronte delle prestazioni rese (per i 12 studi di
settore dei professionisti che applicano funzioni di compenso basate sul numero
degli incarichi – cfr paragrafo 3.3 correttivi congiunturali di settore);
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- la contrazione dei costi variabili (per gli altri 194 studi di settore, nonché per lo
studio UK23U - Servizi di ingegneria integrata, per la parte applicabile alle
imprese).
Nell’ambito del settore dei professionisti, per i 12 studi che applicano la
funzione di compenso basata sul numero degli incarichi, come anticipato in
precedenza, il correttivo congiunturale individuale tiene conto della ritardata
percezione dei compensi da parte dei professionisti a fronte delle prestazioni rese,
correlata alla situazione di crisi economica.
Tale correttivo è stato determinato analizzando, per il 2007 ed il 2008, la
relazione esistente tra l’andamento dei compensi dichiarati, il posizionamento rispetto
all’analisi di congruità e la percentuale di compensi relativi ad incarichi iniziati e
completati nell’anno.
Accedono al correttivo i soggetti che presentano compensi dichiarati ai fini
della congruità inferiori al compenso puntuale di riferimento derivante
dall’applicazione dell’analisi di congruità, di normalità economica e di eventuali
correttivi non riferiti alla crisi economica.
L’applicazione di tale correttivo determina un valore di riduzione dei compensi
stimati inversamente proporzionale alla percentuale di compensi relativi agli incarichi
iniziati e completati nell’anno.
Con riferimento ai rimanenti 194 studi di settore, nonché allo studio UK23U,
per la parte applicabile alle imprese, si fa presente che i correttivi congiunturali
individuali possono essere applicati dai soggetti che presentano, per il periodo
d’imposta 2011, costi variabili inferiori ai costi variabili storici di riferimento,
individuati, questi ultimi, come il maggior valore tra i costi variabili dei periodi
d’imposta 2009 e 2010.
L’applicazione di questa tipologia di correttivo congiunturale individuale
determina un valore di riduzione dei ricavi o compensi stimati calcolato moltiplicando
il ricavo/compenso puntuale di riferimento, derivante dall’applicazione dell’analisi
della congruità, per un coefficiente di ponderazione che tiene conto sia della
contrazione dei costi variabili non colta dai correttivi congiunturali di settore, sia della
rigidità del modello di stima degli studi di settore connessa alla riduzione dei costi
variabili derivante da situazioni di crisi.
4. UTILIZZO RETROATTIVO DI STUDI EVOLUTI E DI
QUELLI “INTEGRATI”
Nella precedente prassi sull’argomento è stato più volte evidenziato che gli
studi di settore evoluti possono essere utilizzati, ai fini dell’accertamento, ove più
favorevoli al contribuente ed a richiesta del medesimo, anche con riguardo a periodi
d’imposta precedenti quello della loro entrata in vigore (cfr paragrafo 2.1 della
circolare n. 23/E del 2006, richiamato anche dal paragrafo 5 della circolare n. 34/E del
2010).
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In particolare, con la circolare n. 23/E del 2006 era stato chiarito che, “in sede
di contraddittorio, l’Ufficio dovrà attentamente valutare, caso per caso, l’eventuale
accoglimento della richiesta avanzata dai contribuenti di far valere le risultanze dello
studio di settore evoluto per giustificare scostamenti tra l’ammontare dei ricavi
dichiarati e quelli presunti in base alla precedente versione dello stesso studio. In
particolare, l’Ufficio avrà cura di verificare se effettivamente il nuovo studio evoluto
sia in grado di poter meglio valutare la posizione del contribuente anche per i periodi
d’imposta precedenti e con riferimento alle medesime attività esercitate e previste
nello studio evoluto”.
Tanto premesso, si fa però osservare che la base dati 2009, utilizzata per
elaborare gli studi evoluti per il periodo di imposta 2011, ha mostrato significative
modifiche nello svolgimento delle attività soggette agli studi.
Tali modifiche sono per lo più riconducibili agli effetti della specifica crisi
economica e dei mercati, che hanno reso necessario integrare gli studi di settore
all’epoca vigenti con specifici fattori correttivi, approvati con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 19 maggio 2009.
I risultati degli studi di settore, la cui evoluzione è stata approvata con i decreti
ministeriali 28 dicembre 2011, di conseguenza, come emerso anche in sede di
Commissione degli esperti nella riunione del 1° dicembre 2011, non potranno essere
utilizzati, in fase accertativa, per i periodi d’imposta precedenti al 2011.
Ovviamente, richiamando quanto già chiarito nella precedente prassi
sull’argomento, la possibilità di utilizzo retroattivo è esclusa anche per le risultanze
che derivino dagli studi in parola e dai restanti studi, non in evoluzione per il 2011,
integrati dagli interventi correttivi apportati dal decreto 13 giugno 2012, in quanto tali
risultanze tengono conto degli effetti della crisi economica del 2011, non applicabili ad
annualità precedenti (cfr articolo 1 del citato decreto ministeriale 13 giugno 2012).
Alla medesima conclusione si perviene in relazione alla possibilità di utilizzo
per annualità successive al 2011 degli studi di settore integrati dagli interventi
correttivi apportati dal decreto 13 giugno 2012.
In conclusione, le risultanze degli studi applicabili al periodo di imposta 2011
(quindi comprensivi dei correttivi approvati con decreto ministeriale 13 giugno 2012)
trovano applicazione, ai fini dell’accertamento, per il solo periodo d’imposta 2011.
5. PRINCIPALI NOVITÀ DELLA MODULISTICA
Le specifiche istruzioni alla compilazione dei modelli relativi ai 206 studi di
settore in vigore per il periodo d’imposta 2011 sono state riviste nella forma grafica; in
merito è stata adottata una forma di impaginazione di più facile lettura sostituendo
quella utilizzata negli anni precedenti, su tre colonne, con quella “a tutta pagina” già
utilizzata per la “Parte generale” delle istruzioni dei modelli studi di settore.
Di seguito si riportano le principali novità della modulistica relativa agli studi di
settore utilizzabile per la dichiarazione dei dati afferenti l’annualità 2011.
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5.1. ISTRUZIONI PARTE GENERALE
5.1.1 Misura delle sanzioni
Nelle “Parte generale” delle istruzioni, comune a tutti i modelli, è stata
richiamata la nuova misura delle sanzioni previste sulla base delle modifiche introdotte
dal decreto legge n. 98 del 2011.
Al riguardo, il citato decreto legge ha disposto la modifica, a decorrere dalle
dichiarazioni presentate dal giorno 6 luglio 2011, delle sanzioni applicabili ai
contribuenti che non dichiarano correttamente i dati afferenti l’applicazione degli studi
di settore.
In particolare, tale intervento normativo ha previsto che:
- in caso di omessa presentazione del modello degli studi di settore si applica la
sanzione amministrativa pari a 2.065 euro, che corrisponde al massimo importo
previsto per le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle
dichiarazioni (articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997);
- in caso di accertamento effettuato sulla base delle risultanze degli studi di settore,
la misura della sanzione massima e minima prevista per l’ipotesi di dichiarazione
infedele ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP è elevata del 50%
nel caso in cui sia stata omessa la presentazione del modello per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore (articoli 1 comma 2-
bis.1 e articolo 5 comma 4-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e articolo 32,
comma 2-ter, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).
Naturalmente, sulla base delle nuove disposizioni normative e come precisato
nelle circolari n. 41/E del 2011 e n. 8/E del 2012, le maggiori sanzioni previste nei casi
di omessa presentazione del modello sono applicabili laddove tale adempimento sia
dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a
seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Nelle medesime istruzioni è inoltre precisato che “ai fini delle imposte sui
redditi, e dell’Irap le maggiori sanzioni non si applicano se il maggior reddito
d’impresa o di arte o professione, ovvero il maggior imponibile Irap, accertati a
seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non sono superiori al 10 per
cento del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato, ovvero al 10 per cento
dell’imponibile Irap dichiarato (articolo 1, commi 2-bis e 2-bis.1, del D.Lgs. n. 471
del 1997 e articolo 32, commi 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 446 del 1997). Ai fini
dell’Iva le maggiori sanzioni non si applicano se la maggiore imposta accertata o la
minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli
studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quella dichiarata (articolo 5,
comma 4-bis e 4-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997)”.
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5.1.2 Contribuenti ex “minimi”
La normativa che regola l’uscita dal regime dei minimi (articolo 1 comma 112
della legge n. 244 del 2007) prevede che, al fine di evitare salti o duplicazioni di
imposta, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che hanno già concorso a formare il
reddito durante il periodo in cui si era “minimi” non assumono rilevanza nella
determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi sottoposti al regime
ordinario, ancorché di competenza di tali periodi. Viceversa, quei componenti che,
ancorché di competenza del periodo soggetto al regime dei minimi, non hanno
concorso a formare il reddito imponibile del periodo stesso, assumono rilevanza nei
periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti.
Tale sfasamento tra principio di “cassa” e principi ordinari avrebbe potuto
comportare delle distorsioni nei risultati degli studi di settore applicati dalle persone
fisiche esercenti attività d’impresa, in termini di congruità dei ricavi, di
posizionamento rispetto agli indicatori di coerenza economica e di normalità
economica.
Si pensi, ad esempio, ai costi relativi all’acquisto di merci che sono state pagate
e consegnate nel periodo di imposta 2010 (annualità in cui la determinazione del
reddito è stata effettuata seguendo le regole dei minimi), nel caso in cui tali merci non
siano poi rivendute nel medesimo periodo.
Se il contribuente nel periodo d’imposta successivo esce dal regime dei minimi
e applica le regole ordinarie di determinazione del reddito, al fine di evitare un salto di
imposta, non dovrebbe conteggiare fiscalmente tali costi, anche se le merci sono
effettivamente state vendute nel 2011 e, quindi, i proventi della cessione risultano
essere di competenza di quest’ultimo esercizio.
In questo caso i risultati degli studi di settore potrebbero registrare una stima dei
ricavi inferiore rispetto all’applicazione ad un analogo contribuente non interessato da
tale passaggio. Tale minor valore deriverebbe da un costo del venduto più basso
(elemento normalmente utilizzato nelle regressione di stima) e da un’alterazione
dell’indicatore di normalità e di coerenza della durata delle scorte, se previsto dallo
studio.
Al fine di neutralizzare gli effetti distorsivi sui risultati degli studi di settore,
derivanti dal passaggio dal principio di “cassa” dei minimi a quello di competenza
ordinariamente utilizzato dalle imprese, sono state previste particolari modalità
applicative nei confronti dei soggetti “ex minimi”.
Infatti, nei confronti dei soggetti esercenti attività d’impresa, cui si applicano gli
studi di settore, per il periodo d’imposta in cui cessa di avere applicazione il regime
dei “minimi”, le modifiche apportate al decreto ministeriale 11 febbraio 2008, ad opera
dell’articolo 6 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 28 dicembre
2011, hanno previsto, per il solo periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre
2011, l’inutilizzabilità “diretta” degli studi di settore per l’azione di accertamento (cfr
paragrafo 5 della circolare n. 8/E del 16 marzo 2012). La disposizione riguarda,
quindi, i soli soggetti che nel 2011 sono rientrati nel regime ordinario a seguito della
precedente adesione al regime dei “minimi”.
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Invece, coloro che nei periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010
o precedenti hanno cessato di avvalersi del regime dei contribuenti “minimi”, devono
fornire alcuni dati contabili, da indicare nei quadri F, G e X, senza tenere conto degli
effetti derivanti dallo “specifico principio di cassa” correlato al citato regime e
applicato nei periodi di imposta precedenti.
A tal fine, ad esempio, il costo del venduto da considerare per la stima dei ricavi
dovrà coincidere con il costo effettivamente sostenuto per l’acquisto dei beni o servizi
da cui originano i ricavi dichiarati dal contribuente. Tale costo dovrà essere indicato al
netto dell’IVA esposta in fattura. Il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze
finali, da indicare nel quadro F, di conseguenza, dovrà essere determinato in relazione
alle merci effettivamente giacenti nel magazzino, anche se i relativi costi, sulla base
delle disposizioni previste dal regime dei “minimi”, sono stati dedotti integralmente nel
periodo di imposta di acquisto.
Nella sezione della parte generale denominata - “Modalità di compilazione” è
stata pertanto introdotta un’avvertenza riguardante la specifica modalità di
compilazione da parte dei contribuenti ex “minimi”.
In particolare è stato specificato che “i soggetti che nei periodi d’imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2010 o precedenti, hanno cessato di avvalersi del
regime dei contribuenti “minimi”, previsto dai commi da 96 a 117 dell’articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, devono fare attenzione a fornire alcuni dati
contabili, da indicare nei quadri F, G e X, senza tenere conto degli effetti derivanti dal
principio di cassa, applicato nei periodi di imposta precedenti e correlato al citato
regime. In particolare, i dati relativi alle variabili rilevanti per la determinazione del
cluster o per la stima dei ricavi e dei compensi (per l’individuazione delle quali si
rimanda al contenuto delle Note Tecniche e Metodologiche degli studi di settore,
disponibili anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it),
devono essere indicati in modo da consentire la corretta applicazione degli studi di
settore anche nei confronti di tali soggetti.”
5.1.3 Prospetto “Imprese multiattività”
Nelle istruzioni alla “Parte generale” della modulistica degli studi di settore è
stato precisato che il prospetto delle “Imprese multiattività” può comunque essere
compilato anche se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti non superano il 30%
dei ricavi complessivi.
La compilazione di tale prospetto, infatti, comporta effetti anche in merito al
posizionamento dei nuovi indicatori di coerenza economica approvati con il decreto
ministeriale 26 aprile 2012, finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta
indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore.
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5.2 NOVITÀ DEL QUADRO A
Anche per gli studi di settore evoluti nel 2011, analogamente a come avvenuto
in relazione al 2009 ed al 2010 (cfr paragrafo 6.1 della circolare n. 34/E del 2010 e
paragrafo 5.1 della circolare n. 30/E del 2011), è stato ristrutturato il quadro A al fine
di adeguarlo alla nuova metodologia di stima dei soci amministratori.
In particolare, il predetto quadro è stato interessato dalle seguenti modifiche:
- introduzione di due nuovi righi denominati “Soci amministratori” e “Soci non
amministratori” in luogo dei precedenti “Soci con occupazione prevalente
nell’impresa” e “Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente”;
- introduzione del nuovo rigo “Associati in partecipazione”, che sostituisce quelli
presenti in precedenza, denominati “Associati in partecipazione che apportano
lavoro prevalentemente nell’impresa” e “Associati in partecipazione diversi da
quelli di cui al rigo precedente”.
Si ricorda, come già chiarito in relazione ai periodi di imposta 2009 e 2010,
rispettivamente al paragrafo 6.1 della circolare n. 34/E del 2010 e al paragrafo 5.1
della circolare n. 30/E del 2011, che “nel caso in cui il socio amministratore svolga
anche altre attività, oltre a quella di amministratore, per le quali non sono corrisposti
compensi sulla base di un rapporto contrattuale intrattenuto con la società, la
percentuale di lavoro prestato dal socio amministratore da indicare nel quadro A
dovrà tenerne conto. In questa ultima ipotesi, l’apporto di lavoro prestato dal socio
amministratore sarà valorizzato dal software GERICO esclusivamente sulla base della
percentuale indicata nel quadro A. Ad esempio, se il socio amministratore svolge per
il 60% l’attività di amministratore e per il 40% altra attività non retribuita la
percentuale che si dovrà indicare è pari al 100%. […] Per maggiori approfondimenti
sulle modalità di indicazione della percentuale relativa a detto apporto di lavoro, si
rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21 giugno
2005, al paragrafo 5.1 della circolare n. 23/E del 22 giugno 2006 e al paragrafo 10.2
della circolare n. 44/E del 29 maggio 2008”.
5.3. ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI F E G
Nei quadri F e G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per
l’applicazione dello studio di settore. Per quanto riguarda le istruzioni relative alla
compilazione di tali quadri, da quest’anno è stato previsto, per la quasi generalità degli
studi di settore (eccetto che per gli studi che prevedono quadri contabili specifici), un
unico documento che contiene le istruzioni relative alla compilazione di entrambi i
citati quadri.
Le istruzioni relative agli specifici modelli, infatti, riportano che: “Per quanto
riguarda le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro (ndr. F o G) si rinvia
al documento “Istruzioni quadro F e quadro G”.
L’intervento consente di non appesantire ulteriormente le istruzioni relative ai
modelli, fornendo in un unico documento le indicazioni valide per la compilazione dei
quadri contabili di tutti i modelli interessati.
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5.4 NOVITÀ DEL QUADRO F
Si riportano, di seguito, le principali novità relative al quadro F del modello per
la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e delle
relative istruzioni, approvato per il periodo di imposta 2011.
5.4.1 Soci amministratori
Come avvenuto per gli studi evoluti nel 2009 e nel 2010, anche per quelli
evoluti per il periodo d'imposta 2011 è stata introdotta la nuova modalità di stima
dell’apporto dei soci amministratori ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi
basati sugli studi di settore.
In particolare, è stata uniformata per tutti i soci amministratori,
indipendentemente dalla modalità di relazione da loro intrattenuta con la società
(collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente o prestazione a fattura) la
metodologia di stima fondata sulle “teste”, normalizzate in base alla percentuale di
lavoro prestato, in luogo di quella fondata sulle spese sostenute per l'attività da essi
esercitata.
Di conseguenza, coerentemente con le modifiche apportate al quadro A,
introdotte al fine di consentire la nuova modalità di stima dell’apporto dei soci
amministratori per la determinazione presuntiva dei ricavi basati sugli studi di settore,
sono state effettuate alcune modifiche al quadro F – Elementi contabili relativi
all’attività d’impresa, dei modelli relativi agli studi evoluti per il periodo d’imposta
2011.
In particolare:
- è stata eliminata la sezione relativa ai “Soci amministratori” nel prospetto degli
“Ulteriori elementi”;
- è stato introdotto il campo interno 2 del rigo F16 (Spese per acquisti di servizi) e il
campo interno 5 del rigo F19 (Spese per lavoro dipendente […]) con le
informazioni di dettaglio “di cui per compensi corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore”, con distinto riferimento, rispettivamente, alle società e gli enti
soggetti all’IRES ed alle società di persone.
Si evidenzia che, ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi, le variabili
“Spese per acquisti di servizi” e “Spese per lavoro dipendente […]” saranno utilizzate
dal software GERICO al netto degli importi indicati nei suddetti campi interni.
Le istruzioni al quadro F sono state, di conseguenza, modificate come segue:
- relativamente al rigo F16 è previsto che, nel campo 2, debba essere indicato
l’ammontare delle spese per “compensi”, corrisposti ai soci per l’attività di
amministratore da parte di società ed enti soggetti all’IRES, comprensivo dei
contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei rimborsi spese;
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- in corrispondenza del rigo F19 è chiesto di indicare, nel campo 5, l’ammontare
delle spese per “compensi” corrisposti ai soci per l’attività di amministratore da
parte di società di persone, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali,
nonché dei rimborsi spese, indipendentemente dalla tipologia di rapporto in essere.
Come già precisato nella circolare n. 34/E del 18 giugno 2010 e nella circolare
n. 30/E del 28 giugno 2011, l’importo da indicare nei campi citati deve essere riferito
al solo compenso corrisposto ai soci per l’attività di amministratore.
Ne deriva che, nel caso in cui l’impresa corrisponda al socio amministratore
compensi ad altro titolo, ad esempio perché il socio svolge anche altre attività in base a
un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, detti compensi non devono
essere compresi nell’importo da indicare nel campo 2 del rigo F16, ovvero nel campo
5 del rigo F19.
Occorre peraltro rammentare che gli importi indicati nel campo 5 del rigo F19,
qualora derivino da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, devono essere
indicati anche nel precedente campo 4 del medesimo rigo, secondo le modalità
previste dalle relative istruzioni.
5.4.2 “Royalties”
Nel rigo F18 del quadro F - “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di
leasing, canoni relativi a beni immobili)” - è stato eliminato, rispetto a quello analogo
presente nella modulistica degli studi di settore relativa al periodo di imposta 2010, il
riferimento alle royalties.
L’intervento è stato effettuato al fine di evitare errori di compilazione atteso
che, in precedenza, mentre per il rigo F15 il riferimento ai diritti d’autore compariva
solo nelle istruzioni e non nella sua intitolazione, nel rigo F18 il riferimento alle
“royalties” (categoria di cui fanno parte i diritti d’autore) compariva solo nella relativa
dicitura e non nelle relative istruzioni.
Nelle istruzioni ai modelli relativi a quest’anno è stato quindi chiarito che “le
spese sostenute per il pagamento delle royalties devono essere riportate nel rigo F18,
a meno che siano riconducibili ad emolumenti corrisposti al titolare di un brevetto o
di una proprietà intellettuale e siano strettamente correlate alla produzione dei ricavi
che originano dall’attività di impresa esercitata. In quest’ultimo caso, infatti, le
predette spese vanno indicate nel rigo F15 (Costo per la produzione di servizi) del
medesimo modello”.
5.4.3 Spese sostenute di importo non superiore a 1.000 euro
L’articolo 7, comma 2, lettera s), del decreto legge n. 70 del 2011 ha previsto,
per le imprese in contabilità semplificata (al comma 3 dell’art. 66 del TUIR - modalità
di determinazione del reddito delle imprese in questione), che “i costi, concernenti
contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi
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d’imposta, in deroga all’articolo 109, comma 2, lettera b), sono deducibili
nell’esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si
applica solo nel caso in cui l’importo del costo indicato nel documento di spesa non
sia superiore a euro 1.000”.
Tale previsione potrebbe avere effetti in termini di stima dei ricavi sulla base
degli studi di settore.
Infatti, come già evidenziato nel paragrafo 5.1.2 con riferimento ai contribuenti
“ex minimi”, la situazione di sfasamento tra principio di “cassa” e principi ordinari
potrebbe creare delle distorsioni nei risultati degli studi di settore applicati dalle
persone fisiche esercenti attività d’impresa, in termini di congruità dei ricavi, di
posizionamento rispetto agli indicatori di coerenza economica e di normalità
economica.
Per meglio chiarire, qualora il contribuente che esercita attività d’impresa
deduca “per cassa” la spesa non superiore a euro 1.000, potrebbe risultare che:
A. nel periodo di imposta nel quale è stato imputato integralmente il costo, la stima
operata dallo studio potrebbe risultare falsata “in aumento”;
B. nel periodo di imposta nel quale non è stata imputata nessuna parte del costo
altrimenti imputabile “per competenza”, la stima operata dallo studio potrebbe
risultare falsata “in diminuzione”.
Tanto premesso, si richiama pertanto l’attenzione degli uffici, nell’effettuare
l’attività di controllo delle posizioni delle imprese in contabilità semplificata, sulla
possibilità che eventuali non congruità siano dovute alla citata possibilità di dedurre
per cassa i costi non superiori a 1.000 euro, concernenti contratti a corrispettivi
periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta, in deroga
all’articolo 109, comma 2, lettera b).
5.5 NOVITÀ DEL QUADRO Z
Al fine di acquisire informazioni utili per l’elaborazione degli studi per i quali è
prevista l’evoluzione nel 2013 (studi applicabili dal periodo d’imposta 2013),
all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore sono stati predisposti, anche a seguito del necessario confronto
con le Organizzazioni di categoria interessate, appositi quadri Z – Dati complementari.
In tali quadri vengono richiesti nuovi elementi specifici in relazione alle attività
economiche comprese negli studi di settore interessati dalla citata evoluzione.
In particolare, i quadri Z – Dati complementari predisposti nella modulistica
approvata per il periodo di imposta 2011 sono complessivamente 55, ripartiti, in
relazione ai quattro comparti, come di seguito evidenziato:
- 18 relativi a studi di settore del comparto Commercio;
- 13 relativi a studi di settore del comparto Servizi;
- 21 relativi a studi di settore del comparto Manifatture;
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- 3 relativi a studi di settore del comparto Professionisti.
Si fa presente che, al fine di reperire le necessarie informazioni, sono stati
modificati, in alcuni casi, anche i quadri D ed E della modulistica studi di settore.
Si evidenzia che nei quadri Z dei modelli di alcuni studi delle attività
professionali sono state richieste informazioni più dettagliate riguardo alle
prestazioni/incarichi per le quali, nel corso dell’anno, sono stati percepiti solo
pagamenti parziali rispetto all’intero compenso pattuito per lo svolgimento della
singola prestazione.
A tal fine, in relazione a ciascuna tipologia di attività, vengono richiesti:
- il numero dei soli incarichi/prestazioni per i quali nell’anno 2011 sono stati
percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali);
- la percentuale dei compensi derivanti dagli incarichi/prestazioni per i quali sono
stati percepiti solo pagamenti parziali, in rapporto ai compensi complessivamente
percepiti nel 2011.
Naturalmente le prestazioni o gli incarichi, iniziati e completati nel 2011, per i
quali sono stati percepiti uno o più acconti ed un saldo finale nel 2011, non vanno
indicati tra quelli con pagamento parziale.
Tali informazioni potranno essere utilizzate ai fini dell’evoluzione degli studi di
settore dei professionisti che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli
incarichi/prestazioni, per migliorare la qualità delle stime anche nelle ipotesi in cui il
professionista percepisca un numero significativo di pagamenti parziali a fronte degli
incarichi/prestazioni rese.
L’invio, da parte dei contribuenti interessati, dei dati trasmessi con la
dichiarazione UNICO 2012, consentirà l’acquisizione delle ulteriori informazioni in
tempo utile per le attività di elaborazione degli studi di settore previste per il 2013.
5.6 NOVITÀ DEL QUADRO X
Si evidenzia che, per l’applicazione dei correttivi previsti dal decreto
ministeriale 13 giugno 2012, è necessaria l’indicazione di alcuni dati specifici: tali
ulteriori dati consentono al software GERICO di rimodulare la stima dei ricavi o
compensi sulla base dei correttivi stessi.
A tal fine è stato integrato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell’applicazione degli studi di settore con la previsione, nel quadro X, delle
informazioni necessarie ai fini dell’applicazione dei cosiddetti “correttivi crisi”.
Si fa presente che per alcuni dati è prevista l’indicazione di importi riferibili a
periodi di imposta precedenti il 2011.
In particolare, tra gli altri dati, viene chiesto di indicare i “Ricavi dichiarati ai
fini della congruità relativi al periodo di imposta 2010” (per l’applicazione del
correttivo relativo all’applicazione della normalità economica) e di compilare alcune
voci di costo relative ai periodi di imposta 2009 e 2010.
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Al riguardo si ritiene utile riproporre alcuni chiarimenti già forniti nella
precedente circolare n. 30/E del 28 giugno 2011, circa la corretta compilazione dei
righi contenenti la richiesta delle predette informazioni nel caso in cui il contribuente,
pur non modificando l’attività esercitata:
1) abbia avuto il periodo d’imposta di riferimento per l’applicazione del correttivo di
durata diversa da dodici mesi (ad esempio perché ha iniziato l’attività nel corso di
tale anno e l’attività rappresenta una mera prosecuzione di attività svolta da altri
soggetti);
2) non abbia presentato il modello degli studi di settore per il periodo d’imposta di
riferimento per l’applicazione del correttivo (ad esempio perché ha iniziato
l’attività nel corso di tale anno e l’attività, diversamente dal caso precedente, non
rappresenta una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti);
3) non abbia dichiarato redditi di impresa o di lavoro autonomo nel periodo d’imposta
preso a riferimento per il calcolo del correttivo (ad esempio perché ha iniziato nel
2011 un’attività di impresa costituente mera prosecuzione di attività svolta da altri
soggetti).
Con riferimento all’ipotesi sub 1) si ritiene che, ai fini della corretta
applicazione dei “correttivi crisi”, si debba effettuare il ragguaglio dei ricavi/costi
dichiarati in tale periodo rispetto all’anno, considerato convenzionalmente pari a 365
giorni.
Con riferimento all’ipotesi sub 2) si ritiene che sia necessario indicare negli
appositi righi, presenti nel quadro X dei modelli studi di settore, i ricavi/costi dichiarati
relativi ai periodi d’imposta interessati, eventualmente ragguagliati ad anno.
Al riguardo si precisa che i ricavi e i costi/spese da porre a confronto con quelli
dichiarati nel modello studi di settore per il 2011 devono essere individuati in maniera
omogenea rispetto a questi ultimi.
Ad esempio, i “Ricavi dichiarati ai fini della congruità relativi al periodo di
imposta 2010” risulteranno pari alla somma degli importi corrispondenti a quelli da
indicare nei quadri degli elementi contabili degli studi di settore:
ricavi = F01 + F02 (campo 1) – F02 (campo 2) + [F07 (campo 1) – F07 (campo2)] –
[F06 (campo 1) – F06 (campo2)] del quadro F degli elementi contabili per il reddito
d’impresa.
In linea generale l’omogeneità deve essere valutata anche con riferimento alla
tipologia di attività svolta nel periodo d’imposta preso a riferimento per il calcolo del
correttivo. Si rammenta, al riguardo, che sono considerate omogenee le attività
economiche contraddistinte da codici attività che rientrano nel campo di applicazione
del medesimo studio di settore.
Infine, per quanto riguarda l’ipotesi sub 3), qualora il contribuente non abbia
dichiarato redditi di impresa/lavoro autonomo nel periodo d’imposta preso a
riferimento per il calcolo del correttivo (ad esempio perché ha iniziato nel 2011
un’attività costituente mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti), non potrà
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fruire dei correttivi in parola, ma delle riduzioni eventualmente operate dagli altri
“correttivi crisi” previsti dalla Nota tecnica e metodologica approvata con il decreto
ministeriale del 13 giugno 2012.
Il contribuente potrà, comunque, rappresentare la specifica situazione nella
sezione “Note aggiuntive”, predisposta all’interno del Software GERICO 2012.
5.7 NUOVO QUADRO V
Si segnala che nel nuovo quadro V vanno indicate informazioni in merito alle
diverse modalità di applicazione gli studi di settore stabilite, per il periodo di imposta
2011, dal decreto ministeriale 11 febbraio 2008 (cfr paragrafo 5 della circolare n. 8/E
del 2012), la cui indicazione era prevista, per il periodo di imposta 2010, nel quadro X
dei modelli.
In particolare, nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2011, è stato
introdotto il nuovo quadro V nel quale, barrando la casella posta in corrispondenza
dello specifico rigo, il contribuente può indicare se si trova in una delle seguenti
condizioni:
- esercizio dell’attività sotto forma di cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi
dell’articolo 2512 del codice civile;
- redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali di cui al
regolamento CE n. 1606/2002;
- applicazione del regime dei “minimi” nel periodo d’imposta precedente.
Invece, i soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività di:
- “Consorzio di garanzia collettiva fidi” – codice attività 64.92.01;
- “Bancoposta” – codice attività 66.19.40;
- “Affitto di aziende” - codice attività 68.20.02;
forniranno le informazioni necessarie ai fini del diverso utilizzo delle risultanze dello
studio di settore, previsto dal decreto ministeriale 11 febbraio 2008, attraverso la
semplice compilazione del frontespizio del modello di comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione dello studio relativo all’attività prevalente esercitata.
Infine, nello stesso quadro V, è prevista una apposita casella per indicare se il
contribuente, in uno dei due periodi d’imposta precedenti al 2011, ha cessato di
avvalersi del regime dei minimi.
I soggetti che rientrano nella predetta condizione, oltre a barrare la relativa
casella del quadro V, dovranno fare attenzione a fornire alcuni dati contabili, da
indicare nei quadri F, G e X, senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio di
cassa, applicato nei periodi di imposta precedenti e correlato al citato regime.
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Per maggiori chiarimenti riguardo alla corretta compilazione dei modelli da
parte di tali soggetti si rinvia a quanto già specificato nel paragrafo 5.1.2 della presente
circolare.
5.8 NUOVE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DI COMPRO-ORO
Al fine di garantire una sempre maggiore capacità degli studi di settore di
cogliere le modifiche organizzative e strutturali delle diverse realtà economiche
interessate sono state previste, all’interno della modulistica relativa al periodo di
imposta 2011, nei diversi studi potenzialmente interessati, alcune informazioni tese a
individuare l’effettuazione dell’attività cosiddetta “compro-oro”.
In merito, risultano interessati dalla compilazione di tali nuove informazioni i
soggetti economici che, pur non rientrando nel regime autorizzatorio riservato agli
operatori professionali in oro dalla legge n. 7 del 2000, acquistano da privati oggetti
usati di oreficeria o di gioielleria d’oro da rivendere, anche previa riparazione, o in
condizione di rottame o rifiuto.
Gli studi di settore per i quali si ritenuto utile richiedere tali nuove informazioni
sono i seguenti:
- VM15A – Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli;
- UM31U – Commercio all’ingrosso di orologi e gioielleria;
- VD33U – Produzione e lavorazione di oggetti di gioielleria e oreficeria;
- UM82U – Commercio all’ingrosso di metalli;
- UD30U – Riciclaggio;
- TM87U – Commercio al dettaglio di altri prodotti;
- TM88U – Commercio all’ingrosso di altri prodotti.
Appare opportuno specificare che tali integrazioni, generalmente richieste
all’interno dei quadri Z “DATI COMPLEMENTARI”, non hanno impatti sulla stima
effettuata dallo studio e potranno eventualmente essere utilizzate in fase di evoluzione
degli studi di settore citati.
5.9 NOVITÀ DI UNICO 2012
I dati relativi all’adeguamento agli studi di settore ai fini delle imposte dirette
devono essere indicati negli appositi campi contenuti negli specifici quadri di
determinazione del reddito (RE, RF o RG).
La modulistica in argomento ha previsto, rispetto agli anni precedenti, anche
una riorganizzazione delle informazioni da indicare in caso operino cause di
esclusione o di inapplicabilità.
In particolare, i contribuenti esclusi dall’applicazione dei parametri o degli studi
di settore devono compilare l’apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF,
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RG, indicando il relativo codice individuabile tra i 9 previsti per i parametri e gli 11
previsti per gli studi di settore.
Invece i soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli
studi di settore devono barrare l’apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RF ed
RG.
6. PRINCIPALI NOVITÀ DI GERICO 2012
La nuova versione di GERICO è strutturata, in termini di funzionalità e di
visualizzazione delle informazioni, in modo analogo rispetto alla versione che
consentiva l’applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2010.
Rispetto alla precedente versione, GERICO 2012 prevede alcune novità relative
alla descrizione dell’esito dell’applicativo e alla diversa collocazione delle
informazioni relative all’“Asseverazione” e all’“Attestazione”.
In particolare, nella sezione relativa ai risultati del calcolo operato
(ridenominata “Esito”) è ora riportato in sintesi, oltre al risultato di congruità
(“congruo” / “non congruo”), anche quello relativo alla normalità economica e alla
coerenza (“normale” / “non normale” e “coerente”/ “non coerente”).
Le informazioni di dettaglio relative agli indicatori di coerenza e di normalità
economica sono riportate, come già nelle precedenti versioni del software, nelle
rispettive sezioni (“Coerenza”, “Normalità Economica” e “Analisi Normalità
Economica”), che sono state integrate con i nuovi indicatori di coerenza e con il nuovo
indicatore di normalità economica (relativo all’assenza del valore dei beni strumentali,
in presenza dei beni strumentali tra i dati strutturali indicati), approvati con il decreto
ministeriale 26 aprile 2012.
Relativamente alle informazioni circa l’“Asseverazione” e l’“Attestazione”, le
stesse sono ora riportate in un’apposita sezione, conformemente alla modulistica
approvata.
Infine, si ricorda che, analogamente alle versioni precedenti, l’applicativo
GERICO 2012 propone un esito “completo” anche in caso di congruità.
7. UTILIZZO DELLE RISULTANZE DEGLI INDICATORI DI
COERENZA IN FASE DI ANALISI DEL RISCHIO E ATTIVITÀ
DI CONTROLLO
In fase di individuazione delle posizioni a maggior rischio di evasione si ricorda
agli Uffici, come specificato anche nella circolare n. 18/E del 31.05.12, di analizzare
attentamente, per i soggetti che hanno presentato il modello degli studi di settore, le
risultanze del posizionamento degli indicatori di coerenza economica e di quelli di
normalità economica.
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Tali informazioni hanno una rilevanza strategica nell’orientare le attività di
controllo, atteso che sono finalizzate a cogliere infedeli compilazioni dei modelli degli
studi di settore.
Si osserva, tra l’altro, che la presenza di scostamenti rilevanti, rispetto alle
soglie indicate dai relativi studi, per gli indicatori di coerenza economica correlati ai
ricavi e compensi dichiarati potrebbe confermare la bontà della selezione effettuata e
la possibilità che il soggetto interessato possa aver omesso di dichiarare componenti
positivi di reddito. Al riguardo, si rimanda alle specifiche indicazioni operative per
l’analisi del rischio e la selezione sulla platea delle imprese di minori dimensioni e
lavoratori autonomi fornite nel corso degli ultimi anni dalla Direzione Centrale
Accertamento (da ultimo con nota prot. n. 2012/50379 del 30 marzo 2012).
Infine, con l’occasione si richiama nuovamente l’attenzione degli uffici sulla
necessità di predisporre, nelle fasi di adesione, indipendentemente dall’esito, i verbali
di contraddittorio adeguatamente motivati e argomentati in merito a quanto emerso in
tale sede.
8. COMUNICAZIONI DI ANOMALIA 2012
Analogamente a quanto effettuato negli anni dal 2007 al 2011, anche per il 2012
è stata ripetuta l’attività di invio di comunicazioni relative a particolari anomalie che,
seppur in presenza di “congruità” agli studi di settore, risultano probabilmente
originate dalla omessa o non corretta indicazione di dati per l’applicazione degli studi,
ovvero dal comportamento di soggetti che, seppur tenuti, non hanno presentato il
modello dei dati rilevanti per gli studi di settore.
Anche per quest’anno le comunicazioni sono state inviate sia direttamente ai
contribuenti, tramite raccomandata, sia ai relativi intermediari, utilizzando il canale
Entratel (si ricorda che i fac-simile delle comunicazioni, in versione bozza, sono
pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione relativa agli studi
di settore).
In particolare, sono state inviate circa 136.000 comunicazioni direttamente ai
contribuenti e circa 55.000 segnalazioni a circa 27.000 intermediari.
Al riguardo, tenuto conto delle conseguenze del terremoto che ha colpito alcune
province della Lombardia, dell’Emilia Romagna e del Veneto, non si è proceduto, in
questa fase, ad inviare comunicazioni ed inviti ai contribuenti interessati domiciliati
fiscalmente nelle province di Reggio Emilia, Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e
Rovigo.
Atteso che gli invii in argomento sono finalizzati a correggere possibili
comportamenti dichiarativi non corretti, incrementando la compliance ed evitando
l’applicazione di sanzioni, quanto meno per i futuri adempimenti, si provvederà
successivamente a sensibilizzare i contribuenti allo stato esclusi.
Tanto premesso, si osserva che, per entrambe le tipologie d’invio, le anomalie
oggetto di comunicazione, rilevate operando un mero riscontro “informatico” dei dati
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dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il triennio 2008, 2009,
2010, possono essere raggruppate nelle seguenti quattro macrocategorie:
- incoerenze di magazzino;
- mancata indicazione del valore dei beni strumentali;
- incongruenze nei dati dichiarati nel modello studi di settore, ovvero tra questi e i
dati dichiarati nel modello Unico;
- indicatore “incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi” superiore al doppio
della soglia massima.
L’obiettivo delle comunicazioni, come per gli anni precedenti, resta l’invito a
valutare attentamente la situazione evidenziata, in vista della presentazione del
prossimo modello di dichiarazione, allo scopo di scoraggiare la reiterazione di
eventuali comportamenti non corretti.
Al riguardo, si fa presente che nella comunicazione viene precisato che, qualora
le anomalie evidenziate fossero riscontrate anche nella dichiarazione relativa al
periodo d’imposta 2012, la posizione del contribuente sarà inserita in apposite liste
selettive utilizzate per i controlli fiscali.
In merito si richiamano, in relazione alle comunicazioni inviate nel 2010, le
indicazioni già fornite con la circolare 18/E del 31 maggio 2012.
Inoltre, si ritiene opportuno richiamare, anche per le comunicazioni di
anomalia, le precisazioni fornite con la circolare n. 8/E del 2012 (paragrafo 2) in tema
di possibilità offerte al contribuente per sanare le irregolarità relative alla ipotesi di
omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore.
Infine, si rappresenta che è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate il software che consente ai contribuenti ed agli intermediari destinatari delle
comunicazioni in argomento di:
- segnalare imprecisioni ed errori riscontrati nei dati riportati nella comunicazione di
anomalia;
- indicare le motivazioni che hanno determinato l’anomalia riscontrata e quanto altro
si ritiene rilevante rappresentare all'Amministrazione finanziaria.
9. INVITI A PRESENTARE IL MODELLO DEGLI STUDI DI
SETTORE
Quest’anno, come anticipato nella circolare n. 8/E del 16 marzo 2012 sulle
novità in materia di studi di settore, sono stati inviati ai contribuenti interessati appositi
inviti a presentare il modello degli studi di settore per il p.i. 2010 (si ricorda che il fac-
simile degli inviti, in versione bozza, è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate, nella sezione relativa agli studi di settore).
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La numerosità dei soggetti cui è stato inoltrato l’invito è pari a circa 124.000
unità.
I contribuenti sono stati individuati sulla base dei dati indicati in UNICO 2011
ed in particolare si tratta dei soggetti che non hanno presentato il modello di
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e che:
- hanno indicato un codice attività per il quale risulta approvato uno studio di settore;
- hanno compilato un quadro contabile e non hanno indicato in tale quadro una causa
di inapplicabilità ovvero una causa di esclusione per la quale non è prevista la
compilazione del modello degli studi di settore.
Anche in questo caso, e per le medesime ragioni richiamate nel precedente
paragrafo, sono stati esclusi dall’invio i contribuenti interessati domiciliati fiscalmente
nelle province di Reggio Emilia, Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo.
10. SEGNALAZIONE DELLE CAUSE DI NON CONGRUITÀ
Analogamente a quanto realizzato l’anno scorso, anche per le dichiarazioni
relative al periodo di imposta 2011 sarà reso disponibile, da parte dell’Agenzia, lo
specifico software per la segnalazione di eventuali circostanze in grado di giustificare
lo scostamento dalle risultanze degli studi di settore, anche tenendo conto dei correttivi
per la crisi.
Tali informazioni potranno essere comunicate all’Amministrazione entro la fine
del prossimo mese di dicembre, con un termine più ampio rispetto a quello
ordinariamente previsto per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.
La possibilità di rappresentare fatti e circostanze con la procedura informatica
“Segnalazioni”, infatti, si aggiunge a quella prevista utilizzando il campo delle “Note
aggiuntive” di GERICO.
Si fa osservare che con il software “Segnalazioni” i contribuenti, oltre che
comunicare eventuali giustificazioni nel caso:
- non risultino congrui, anche a fronte di una “non normalità economica”;
- non risultino coerenti;
- non risultino normali, anche se congrui;
potranno evidenziare le ragioni che li hanno indotti a dichiarare una causa di
esclusione o di inapplicabilità agli studi di settore.
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11. APPLICAZIONE DEI PARAMETRI
Atteso il perdurare nel 2011 della congiuntura economica negativa, si
richiamano in questa sede le indicazioni operative per le attività di controllo relative ai
periodi di imposta 2008, 2009 e 2010, contenute rispettivamente nelle circolari n. 29/E
del 2009, n. 34/E del 2010 e 30/E del 2011.
In particolare, si fa presente che anche per il periodo di imposta 2011 la
ricostruzione dei ricavi e compensi operata attraverso le risultanze dei parametri
istituiti dalla legge n. 549 del 1995 potrebbe risultare meno sostenibile rispetto al
passato.
Quindi, per il periodo di imposta in argomento, si conferma che le risultanze dei
parametri saranno utilizzate prevalentemente in fase di selezione dei soggetti e che, per
l’eventuale attività di accertamento, si avrà cura di verificare la sussistenza, oltre che
della presenza di maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione dei parametri,
anche di ulteriori elementi ad ausilio della determinazione della pretesa tributaria.
Con l’occasione si evidenzia che la versione procedura “Parametri” utilizzabile
per la comunicazione dei dati relativi all’annualità 2011, pubblicata sul sito internet
dell’Agenzia, è utilizzabile anche su personal computer a 64 bit.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
ALLEGATO 1
A) STUDI MANIFATTURE
A1) STUDI DI SETTORE VD09A - Fabbricazione di mobili, poltrone e divani,
porte e finestre in legno e VD09B - Lavorazione del legno
Per lo svolgimento delle attività di controllo del comparto, appare opportuno
richiamare l’attenzione degli uffici sulle seguenti circostanze, che possono
eventualmente influenzare negativamente i risultati economici raggiunti dalle
imprese del settore.
Il settore del legno può presentare, per alcune imprese del settore, in
particolare per quelle che operano nel settore del mobile e arredo e nelle porte e
finestre, un elevato valore delle rimanenze finali, a causa della pratica ricorrente di
detenere rimanenze per beni in esposizione che potrebbero avere un valore
“effettivo” di mercato inferiore rispetto a quello contabile.
In particolare, parte dei beni esposti potrebbero restare invenduti per molto
tempo e, in caso di vendita, essere ceduti a prezzi più contenuti rispetto a quelli
praticati ordinariamente per beni non in esposizione.
A2) STUDI DI SETTORE VD20U Fabbricazione e lavorazione di prodotti in
metallo e VD32U – Fabbricazione macchine e apparecchi meccanici
Per gli studi di settore VD20U e VD32U si segnalano alcune criticità, legate
all’andamento economico del settore della meccanica, che possono influenzare
negativamente i risultati conseguiti dai diversi operatori economici, anche ai fini di
dell’applicazione degli studi di settore.
1. Prezzi delle materie prime
Si evidenzia che il settore è caratterizzato da forti oscillazioni dei prezzi delle
materie prime che possono registrarsi tra il momento dell’elaborazione dei
preventivi ed il momento di realizzazione della commessa.
2. Beni strumentali
Le imprese del settore possono presentare un potenziale produttivo non sempre
interamente utilizzato. Infatti, alcuni beni strumentali vengono acquisti dalle
imprese nel corso degli anni, in modo da poter garantire un portafoglio di
lavorazioni diversificato; gli stessi beni, però, potrebbero essere utilizzati solo
occasionalmente per assolvere alle specifiche commesse. Al fine di dare una
corretta soluzione a tale problematica, l’analisi effettuata ha condotto ad
individuare l’effettivo contributo dei beni strumentali alla realizzazione dei
ricavi: in fase di elaborazione della nuova versione dello studio è stata
_________________________________________________
Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento
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analizzata, per ogni singolo cluster, la relazione esistente tra il valore dei beni
strumentali e i ricavi dichiarati. In particolare, l’analisi ha permesso di
individuare, dove è risultata significativa, una soglia massima della variabile
“Valore dei beni strumentali” distinta per i diversi gruppi omogenei, oltre la
quale la citata relazione non è risultata avere un andamento stabile. Di
conseguenza, nella funzione di regressione, la variabile “Valore dei beni
strumentali” viene utilizzata solo fino a concorrenza di tale valore massimo
individuato.
A3) STUDIO DI SETTORE VD35U – Editoria, prestampa, stampa e legatoria
Si riportano, di seguito, alcune criticità del settore che possono avere effetti
sulla corretta applicazione degli studi di settore di comparto.
1) I costi per diritti d’autore possono assumere particolare rilevanza per alcune
imprese del settore; tali costi, infatti, costituiscono “costi tipici dell’attività
editoriale” sia che vengano corrisposti agli autori sotto forma di compenso una
tantum che sotto forma di compartecipazione agli utili derivanti dalla
commercializzazione dell’opera (royalties).
Al riguarda si segnala che si è provveduto ad inserire, sul modello da utilizzare
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di
settore VD35U, un apposito rigo (D97) per l’indicazione dei citati costi al fine
di utilizzarli come “variabile autonoma nella funzione di regressione”. Per non
duplicarne il peso nella stima dei ricavi, è stato inoltre previsto che i predetti
costi vengano sterilizzati dalla variabile “costo per la produzione di servizi”.
Pertanto si richiama l’attenzione degli Uffici a valutare che l’eventuale risultato
di non congruità possa essere determinato dalla non corretta compilazione del
rigo F15 del quadro F – Elementi contabili del modello che, sulla base di quanto
riportato nelle relative istruzioni, deve contenere i costi sostenuti per diritti
d’autore corrisposti agli autori sotto forma di compenso una tantum o sotto
forma di compartecipazione agli utili derivanti dalla commercializzazione
dell’opera.
2) Alcune imprese del settore possono trovarsi nella situazione di aver effettuato
rilevanti investimenti in nuovi macchinari tecnologicamente avanzati per la
stampa della carta e del cartone che, per essere affidabili e produttivi,
potrebbero richiedere lunghi periodi di collaudo e rodaggio.
In merito si fa presente che l’elaborazione del nuovo studio VD35U ha
individuato uno specifico differenziale, applicato alla variabile “beni
strumentali”, idoneo a cogliere la minor produttività dei beni strumentali
immessi nel periodo d’imposta di riferimento dovuta ai normali tempi di “messa
a regime”.
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A4) STUDIO DI SETTORE VD47U – Fabbricazione di articoli in carta e cartone
Nel settore della fabbricazione di carta e cartone occorre evidenziare che la
bassa numerosità dei soggetti che producono tubi in cartone (in numero pari a 34 in
rapporto al campione complessivo delle imprese analizzate per l’elaborazione dello
studio) non ha permesso all’analisi di far emergere un apposito cluster.
Pertanto tali soggetti tendono ad essere ricompresi in misura maggiore nel
cluster 8 “Imprese di più grandi dimensioni che effettuano altre lavorazioni della
carta e cartone”, ed in misura minore nel cluster 10 “Imprese che effettuano altre
lavorazioni della carta e cartone”.
In particolare, l’assegnazione al cluster 8 delle imprese che producono tubi
in cartone potrebbe comportare alcune criticità, poiché tali imprese si caratterizzano
per le seguenti peculiari caratteristiche:
a) costi di trasporto dei prodotti finiti (tubi in cartone) particolarmente rilevanti
rispetto ai costi operativi (circa il 16%), a causa del volume dei singoli beni
trasportati;
b) consumi di energia per la produzione dei tubi più elevati rispetto alle altre
lavorazioni, poiché il tubo può essere utilizzato solo dopo un appropriato
periodo di essiccazione in un ambiente riscaldato.
Pertanto qualora le risultanze di GERICO dovessero far emergere per queste
imprese situazioni di non congruità, gli uffici dovranno valutare attentamente se la
stima dei ricavi risulti influenzata da una non corretta assegnazione al cluster di
riferimento.
B) STUDI COMMERCIO
B1) Studio di settore VM04U – Farmacie
Per il periodo di imposta 2011 è stato previsto un aggiornamento dello studio
di settore VM04U al fine di tenere conto del possibile impatto degli effetti della
disposizione contenuta al comma 6 dell’articolo 11 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, sul funzionamento dell’indicatore di coerenza “Ricarico”.
In particolare, il citato articolo 11 comma 6 dispone che “il Servizio
sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto
dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 48, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, una quota
pari all'1,82 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul
valore aggiunto.
L'ulteriore sconto dell'1,82 per cento non si applica alle farmacie rurali
sussidiate con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto
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dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a euro 387.324,67 e alle altre
farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a euro 258.228,45”.
Per le fasi di costruzione e di applicazione dell’indicatore di coerenza
“Ricarico” si richiama quanto contenuto nella Nota Tecnica e Metodologica dello
studio VM04U, approvata con Decreto Ministeriale del 16 marzo 2011.
In particolare, si fa presente che la valutazione degli effetti del citato articolo
11, comma 6, del decreto legge n. 78 del 2010 è stata effettuata costruendo un
percorso metodologico che si è basato sulle seguenti fasi:
1. creazione di un panel di soggetti per i periodi di imposta 2008 e 2010;
2. confronto delle distribuzioni ventiliche dell’indicatore “Ricarico” per i periodi
di imposta 2008 e 2010;
3. verifica dello scostamento evidenziato da tale indicatore a livello di cluster e a
livello di gruppo territoriale (territorialità del commercio a livello comunale);
4. aggiornamento, ove necessario, dei valori minimi di soglia attribuiti
all’indicatore “Ricarico”.
B2) Studio di settore VM05U – Commercio al dettaglio di abbigliamento e
calzature
Lo studio di settore del commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e
pelletterie ed accessori (VM05U) prevede un apposito “differenziale” della
funzione di stima dei ricavi connesso alla possibile influenza esercitata da un
FACTORY OUTLET CENTER sull’operatore “tradizionale”.
Il differenziale, in particolare, agisce sulla funzione di stima in ragione della
distanza dell’operatore economico dal FACTORY OUTLET CENTER più vicino.
Per quanto riguarda le specificità connesse all’influenza dei FACTORY
OUTLET CENTER sugli operatori tradizionali del settore del commercio al
dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori (VM05U), si rimanda
a quanto evidenziato nei paragrafi 2.2.2 “Aggiornamento della «Territorialità dei
Factory Outlet Center»” e 2.2.3 “Modifica dello studio VM05U con gli
aggiornamenti per le regioni Abruzzo, Campania e Sicilia” della presente circolare.
B3) Studio di settore VM29U – Commercio al dettaglio di mobili per la casa e di
articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
È stata evidenziata, in sede di Commissione degli esperti per gli studi di
settore, la presenza di possibili criticità all’interno dei settori economici interessati
dall’applicazione dello studio in argomento.
In particolare, è stato fatto riferimento alle possibilità che la presenza sul
mercato di operatori in franchising e/o della grande distribuzione potrebbe
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determinare effetti negativi sugli operatori del settore più tradizionali o di
dimensioni meno rilevanti.
Inoltre, è stata evidenziata la possibilità che alcuni operatori adottino un
modello organizzativo orientato alla prestazione di servizi di consulenza,
progettazione d’interni e decorazione che potrebbero comportare l’applicazione di
percentuali di ricarico più elevate rispetto alla sola cessione di beni.
In merito l’analisi dei dati dichiarati nelle precedenti annualità non ha fatto
emergere particolari differenze nelle percentuali di ricarico.
Si ritiene opportuno comunque ricordare che situazioni eccezionali nello
svolgimento dell’attività, rispetto a quelle che si possono ritenere generali, che
possono avere un impatto sul corretto funzionamento dello studio potranno,
ovviamente, essere rese note all’Amministrazione Finanziaria compilando, in fase
di trasmissione del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore, l’apposita sezione “note aggiuntive” del software GERICO ovvero,
successivamente, nell’eventuale fase di contraddittorio con l’Ufficio.
Inoltre, si ricorda (cfr paragrafo 10 della presente circolare) che i
contribuenti interessati potranno comunicare all’Amministrazione Finanziaria
informazioni o elementi giustificativi relativi a situazioni di non congruità, non
normalità o non coerenza risultanti dall’applicazione degli Studi di settore, ovvero
afferenti l’indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione,
anche successivamente alla presentazione di UNICO utilizzando l’apposito
software Segnalazioni che sarà reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate.
C) STUDI SERVIZI
C1) Studio di settore VG37U – Bar, gelaterie e pasticcerie
Lo studio di settore VG37U, che interessa i seguenti codici attività:
- 56.10.30 – Gelaterie e pasticcerie;
- 56.10.41 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti;
- 56.30.00 – Bar e altri esercizi simili senza cucina;
si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attività oggetto dello
studio, una o più delle seguenti attività complementari:
a. Ristorazione con somministrazione, codice attività 56.10.11;
b. Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto,
codice attività 56.10.20;
c. Ristorazione ambulante, codice attività 56.10.42;
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d. Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o
a gettone, codice attività 92.00.02 (limitatamente alla raccolta delle giocate per
conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite
in denaro di cui all’art. 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste
di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi);
e. Sale giochi e biliardi, codice attività 93.29.30.
In particolare, lo studio VG37U si applica, in presenza delle attività
complementari di cui alle precedenti lettere a), b) e c), se i ricavi delle attività
oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall’insieme di tali
attività complementari.
Inoltre, lo stesso si applica anche, alle condizioni in precedenza evidenziate,
in presenza delle attività complementari di cui alle lettere d) ed e), se i ricavi delle
attività oggetto dello studio, sommati a quelli derivanti dalle attività complementari
di cui alle lettere a), b) e c), sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall’insieme
delle attività complementari di cui alle lettere d) ed e).
Infine, si precisa che lo studio di settore in commento si applica, alle
condizioni sopra indicate, anche in presenza di ricavi, ancorché prevalenti,
provenienti dall’attività di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad
esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di
giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetici, dalla
rivendita di carburanti nonché dalla cessione di generi di monopolio.
Per meglio illustrare le regole sopra indicate, si forniscono di seguito alcuni
esempi.
ESEMPIO 1
– Ricavi derivanti da attività 56.10.30 (studio VG37U) € 90.000
– Ricavi derivanti da attività 56.10.11 (studio VG36U) € 60.000
– Ricavi derivanti da attività 56.10.20 (studio VG36U) € 20.000
Si applica lo studio VG37U perché l’ammontare dei ricavi derivanti
dall’attività compresa nello studio VG37U (€ 90.000 ) supera l’ammontare dei
ricavi derivanti dall’insieme delle attività complementari di cui alle lett. a) e b) ( €
80.000).
ESEMPIO 2
– Ricavi derivanti da attività 56.10.30 (studio VG37U) € 50.000
– Ricavi derivanti da attività 56.10.11 (studio VG36U) € 40.000
– Ricavi derivanti dall’attività 93.29.30 (studio UG54U) € 60.000
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Si applica lo studio VG37U perché l’ammontare dei ricavi derivanti
dall’attività compresa nello studio VG37U (€ 50.000 ), sommato ai ricavi derivanti
dall’attività complementare di cui alla lett. a) (pari a € 40.000), supera nel
complesso (€ 90.000) l’ammontare dei ricavi derivan ti dall’attività complementare
di cui alla lett. e) (€ 60.000).
Lo studio da applicare è il VG37U e non l’UG54U perché i ricavi
riconducibili al primo studio (attraverso l’attività propria e quella complementare di
cui alla lett. a), nel complesso pari a € 90.000) s uperano quelli di cui alla lett. e)
(pari a € 60.000).
ESEMPIO 3
– Ricavi derivanti da attività 56.10.30 (studio VG37U) € 30.000
– Ricavi derivanti da attività 56.10.11 (studio VG36U) € 10.000
– Aggi o ricavi fissi derivanti dall’attività di ricevitoria
(lotto superenalotto, etc.) € 50.000
Si applica lo studio VG37U nonostante i ricavi derivanti dall’attività di
ricevitoria (pari a € 50.000) siano prevalenti risp etto all’ammontare complessivo
dei ricavi (pari a € 90.000).
ESEMPIO 4
– Ricavi derivanti da attività 56.10.30 (studio VG37U) € 30.000
– Ricavi derivanti da attività 56.10.11 (studio VG36U) € 10.000
– Aggi o ricavi fissi derivanti dall’attività 47.30.00 (Commercio al
dettaglio di carburante per autotrazione - studio UM80U) € 50.000
Si applica lo studio UM80U (e non lo studio VG37U) perché i ricavi
derivanti dall’attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (pari
a € 50.000) sono prevalenti rispetto all’ammontare complessivo dei ricavi (pari a €
90.000).
Si evidenzia che i soggetti che esercitano, come attività prevalente, una o più
attività comprese nello studio di settore VG37U e, congiuntamente ad esse,
esercitano in via complementare esclusivamente una o più attività tra quelle di cui
alle precedenti lettere a), b) c) d) ed e), non saranno obbligati alla compilazione del
prospetto relativo alle “Imprese multiattività” contenuto nei modelli di
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Nel caso in cui vengano esercitate, con una percentuale di ricavi superiore al
30%, altre attività diverse da quelle sopra elencate, nel rigo 1 del prospetto
“Imprese multiattività” dovrà essere indicato l’ammontare complessivo dei ricavi
derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto dello studio VG37U nonché delle
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attività complementari contraddistinte dai seguenti codici ATECO 2007: 56.10.11,
56.10.20, 56.10.42, 92.00.02 (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del
concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di
cui all’art. 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza –
T.U.L.P.S. – di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste di esercenti o
possessori degli apparecchi medesimi) e 93.29.30.
Si ricorda che, se l’impresa esercita come attività prevalente una tra quelle
oggetto dello studio di settore VG37U, gli aggi e i ricavi fissi (ad esclusione di
quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di
periodici, anche su supporto audiovideomagnetico, dalla rivendita di carburanti
nonché dalla cessione di generi di monopolio) devono essere inclusi tra i “Ricavi”
(rigo 1 del prospetto “Imprese multiattività”) e non devono essere indicati nel rigo
5 (“Aggi o ricavi fissi”) dello stesso prospetto.
Con l’occasione si precisa che, come indicato nelle “Istruzioni Parte
Generale” della modulistica approvata per il p.i. 2011 (cfr paragrafo 5.1.3 della
presente circolare), il prospetto delle “Imprese multiattività” può essere compilato
anche nel caso in cui i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti (nel caso dello
studio in questione, diverse da quelle riconducibili alle lett. da a) ad e)) non
superino il 30% dei ricavi complessivi. La compilazione di tale prospetto, infatti,
comporta effetti anche in merito al posizionamento di alcuni indicatori di coerenza
economica approvati con il decreto ministeriale 26 aprile 2012, finalizzati a
contrastare possibili situazioni di non corretta indicazione dei dati previsti nei
modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi
di settore.
D) STUDI ATTIVITÀ PROFESSIONALI
D1) STUDIO DI SETTORE VK20U – Attività svolta da psicologi
Per lo studio di settore VK20U occorre segnalare che l’indicatore di
coerenza “Resa oraria per addetto” è stato elaborato differenziandolo, oltre che per
cluster e su base territoriale, anche per età professionale, secondo le seguenti fasce:
- fino a 3 anni;
- oltre 3 anni e fino a 8 anni;
- oltre 8 anni;
proprio per tenere conto in modo più puntuale delle diversità esistenti tra i
professionisti in relazione alla diversa “maturità” professionale acquisita.
L’analisi discriminante, elaborata per il nuovo studio VK20U, riesce a
cogliere indirettamente anche l’anzianità professionale in relazione alle peculiarità
dell’attività: ad esempio, gli psicologi che svolgono prevalentemente attività di
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“consulenza psicologica clinica” hanno mediamente anzianità professionale più
bassa del settore, a differenza dei soggetti specializzati in psicoterapia.
Si sottolinea, infine, che nella funzione di regressione per la stima dei
compensi, oltre alla valorizzazione del tipo di attività svolta e dei dati contabili
dichiarati, è stata inserita la variabile “Numero di ore dedicate all’attività” che
misura l’apporto, in termini di tempo, del professionista. Anche per tale variabile è
stato possibile differenziare, laddove risultato significativo, diverse fasce di età
professionale: fino a 4 anni, fino a 7 anni, fino a 8 anni e fino a 9 anni.
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