Indagini finanziarie - Poteri degli uffici: art. 32, primo comma, numeri 2), 5) e 7) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 51, secondo comma, numeri 2), 5) e 7), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dai commi 402 e 403 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
Indagini finanziarie - Poteri degli uffici: art. 32, primo comma, numeri 2), 5) e 7) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 51, secondo comma, numeri 2), 5) e 7), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dai commi 402 e 403 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - pdf
Testo normativo
Circolare n. 32/E
Roma, 19 ottobre 2006
Direzione Centrale Accertamento
Oggetto: Indagini finanziarie – Poteri degli uffici: art. 32, primo comma, numeri 2), 5)
e 7) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 51, secondo comma, numeri 2), 5) e 7), del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dai commi 402 e 403 dell’art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
INDICE
INTRODUZIONE
Generalità
Definizioni
CAPITOLO PRIMO
Ambito soggettivo
Premessa
1.1. Destinatari delle richieste
1.2. Evoluzione della procedura di indagine nella normativa fiduciaria
1.3. Responsabile della struttura accentrata
CAPITOLO SECONDO
Ambito oggettivo
Premessa
2.1. Rapporti, operazioni e servizi oggetto delle richieste
2.2. Le cosiddette operazioni extra-conto
2.3. Prodotti bancoposta
2.4. Tabella delle operazioni
2.5. La tabella dei rapporti
2.6. La tabella dei collegamenti
2.7. Casi di esclusione oggettiva
2.7.1. Informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria
2.7.2. Operazioni non significative per i controlli
2.7.3. Il leasing operativo
2.8. Archivio Unico Informatico (A.U.I.)
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CAPITOLO TERZO
Procedure di acquisizione
3.1. Iter amministrativo del procedimento
3.1.1. Semplificazione dei flussi delle richieste
3.1.2. Accelerazione della tempistica
3.1.3. Snellimento dell’attività di acquisizione ed eliminazione del questionario.
3.1.4. Potere autorizzatorio
3.1.5. Precisazioni sulla prassi precedente di cui alla circolare 116/E del 1996
3.1.5.1. Organi legittimati a formulare la richiesta
3.1.5.2. Modalità di notifica della richiesta di indagine agli intermediari
3.1.5.3. Documento di riconoscimento funzionale per gli accessi e qualifica dei
soggetti abilitati
3.2. Procedure telematiche delle richieste e delle risposte
3.3. Impatto delle modifiche della legge sui numeri 6-bis degli artt. 32/600 e 51/633
e sul regolamento di cui al decreto n. 269/2000
3.3.1. Nuove comunicazioni all’anagrafe tributaria da parte degli operatori
finanziari, ai sensi dell’art. 37 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
CAPITOLO QUARTO
Garanzie a tutela del soggetto sottoposto a indagini
4.1. Soggetti destinatari sostanziali delle indagini
4.2. Autorizzazione
4.2.1. Superamento dell’obbligo di allegare l’autorizzazione alle richieste
4.3. Informativa degli intermediari al contribuente
4.4. Contraddittorio preventivo
4.5. Atti istruttori: effetti ed eventuale tutela
4.6. Riservatezza dei dati e delle informazioni
CAPITOLO QUINTO
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Utilizzo dei dati e notizie acquisiti nel corso delle indagini
Premessa
5.1. Gestione delle risultanze emerse dalle indagini
5.2. Utilizzo degli elementi risultanti dalle indagini esperite nei confronti di terzi
5.3. Utilizzo degli esiti delle indagini effettuate nell’esercizio dei poteri di polizia
giudiziaria
5.4. Nuova valenza probatoria dei prelevamenti nei confronti dei professionisti
5.4.1. Nuovi obblighi contabili per gli esercenti arti e professioni
5.5. Incidenza dei costi occulti
CAPITOLO SESTO
Sanzioni nei confronti degli operatori finanziari
CAPITOLO SETTIMO
Il potere di richiesta previsto dal numero 5) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del
1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972
7.1. Rapporti del punto 5 con il numero 7 degli artt. 32/600 e 51/633
7.2. Ambito soggettivo
7.3. Ambito oggettivo
7.4. Procedure
7.5. Sanzioni
CAPITOLO OTTAVO
Modifiche al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, relative agli adempimenti degli
intermediari finanziari
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INTRODUZIONE
Generalità
Tra le novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, Finanziaria
2005, nell’ottica del rafforzamento dei poteri di controllo, particolarmente
significative, per gli effetti diretti nei confronti degli Uffici e della Guardia di
finanza, ma immediati anche nei confronti dell’aumentato numero degli
intermediari, risultano le regole concernenti l’attività istruttoria che nel lessico
comune, sotto la previgente disciplina, si è consolidata come quella delle “indagini
bancarie” e, talvolta, ancor più impropriamente, degli “accertamenti” bancari.
Definizione che ora, per un doveroso adeguamento al nuovo dato normativo, deve
invece registrare, quantomeno, anche l’aggettivazione di “finanziarie”, in aderenza
alla dimensione e alla destinazione assunte dal più incisivo e penetrante degli
strumenti d’indagine, su richiesta e non, in quanto deputato ad operare ben oltre il
ristretto piano dei conti correnti bancari e postali, per intercettare, invece, anche il
più vasto e articolato ambito generale del mercato finanziario.
In sostanza, al predetto settore d’indagini i commi 402 e 403 dell’art. 1 della
legge, nell’ambito dei rispettivi comparti impositivi delle imposte sui redditi e
dell’imposta sul valore aggiunto, hanno apportato un forte e importante
potenziamento attraverso interventi di varia natura che attengono, da un lato, al
problema della chiarezza e della leggibilità dei testi legislativi e, dall’altro lato,
rimuovendo anche le non poche “scorie” di segretezza opponibili
all’Amministrazione, hanno reso possibile l’accesso a una molteplicità di nuovi
rapporti: di natura soggettiva, nei confronti di qualsiasi operatore creditizio o
finanziario (comprese, con rinnovata attenzione, le società fiduciarie, comunque
denominate), e oggettiva, rispetto a ogni tipologia di rapporto, operazione (intesa in
senso omnicomprensivo) anche isolata o servizio, indipendentemente da
qualsivoglia collegamento funzionale, anche solamente “connesso”, ad un “conto”
la cui nozione, peraltro, si identifica pur’essa in un rapporto, sia pure di natura del
tutto speciale, tra intermediario e cliente.
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Si tratta di un naturale approdo della lunga evoluzione che si è mossa nel
solco dell’indirizzo segnato dalla stessa Corte Costituzionale (Sentenza n. 51 del 18
febbraio1992), in cui gli interventi operati, a più riprese, dal legislatore hanno
condotto a un totale superamento del c.d. segreto bancario e a un rafforzamento dei
poteri conoscitivi dell’Amministrazione finanziaria, anche nel caso di
inottemperanza o di reticenza in fatto di informazioni irrinunciabili per l’attività di
controllo e di accertamento. E ciò, anche in armonia con la posizione assunta
dall’OCSE - nel quadro degli strumenti concernenti lo scambio di informazioni
recentemente approvati o aggiornati - il cui Modello di Convenzione contro le
doppie imposizioni (versione 2005), all’art. 26, paragrafo 5, stabilisce ora il
principio che uno Stato richiesto non può rifiutarsi di fornire dette informazioni
adducendo la previsione del “segreto bancario” all’interno del proprio ordinamento.
In ogni caso, il risultato complessivo è quello di un equo contemperamento
tra l’interesse privato alla riservatezza, derivante dal predetto riserbo “bancario”, e
quello pubblico al conseguimento del gettito erariale e alla repressione
dell’evasione. E ciò nel ragionevole apprezzamento, da parte del legislatore, dei fini
di utilità e di giustizia sociale di cui agli articoli 41, secondo comma, e 42, secondo
comma, della stessa Costituzione, nella considerazione che il legislatore non
potrebbe spingersi fino a fare di tale riserbo un ostacolo all'adempimento di doveri
inderogabili di solidarietà, primo fra tutti quello di concorrere alle spese pubbliche
in ragione della individuale capacità contributiva.
In particolare, per quanto riguarda l’eventuale “censura di violazione dell'art.
24 della Costituzione, essa non ha fondamento, essendo il contribuente
tempestivamente informato delle richieste di acquisizione delle copie dei conti, e
potendo egli esercitare pienamente, già in sede amministrativa, e quindi in sede
giurisdizionale, il suo diritto a fornire documenti, dati, notizie e chiarimenti idonei a
dimostrare che le risultanze dei conti non sono in contrasto con le dichiarazioni
presentate o che esse non riguardano operazioni imponibili” (Ordinanza della Corte
Costituzionale n. 260 del 7 luglio 2000). Di analogo tenore - circa i parametri
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costituzionali riaffermati in ordine all’utilizzo delle risultanze bancarie acquisite in
sede di indagini penali - l’ordinanza n. 33 del 26 marzo 2002.
In sostanza, conformemente ai suddetti parametri si è consolidata la ratio che
- a far data dalla legge n. 413 del 1991 - ha ispirato l’intera procedura in predicato,
ma che, pur revocando l’obbligo della preventiva dimostrazione di una evasione
rilevante per giustificare una ricostruzione, su base presuntiva, di ricavi e compensi,
non era finora riuscita a esprimere un forte e chiaro dato giuridico.
Posto che gli esiti delle indagini in questione costituiscono, per espressa
volontà di legge, una componente essenziale delle varie forme di accertamento, il
legislatore si è dato cura di rivitalizzarne la metodologia acquisitiva, recependo
anche l’intento di espandere la tendenza a capovolgerne l’onere della prova, atteso
che anche il giudice delle leggi ha statuito che la ricostruzione della capacità
contributiva attraverso lo strumento presuntivo non viola l’articolo 53 della
Costituzione. Come dire che in materia di indagini creditizie e finanziarie il
legislatore della Finanziaria 2005 ha sbloccato non solo la politica di efficienza ma
anche quella dell’equità e della neutralità del “rischio indagini” - rispetto alle
diverse forme di investimento e di diversificazione degli impieghi -, cancellando
anche ogni residuo di complicanza interpretativa delle norme relative e di
sperequazione soggettiva e oggettiva di riferimento.
In tale contesto, infatti, la legge ha anche ovviato a una palese disparità di
trattamento in materia di imposte dirette, fra imprenditori e lavoratori autonomi,
stabilendo che ai fini della valenza presuntiva i prelevamenti e gli importi riscossi
nell’ambito dei rapporti od operazioni, intrattenuti o effettuate con gli enti creditizi e
intermediari finanziari, in assenza dell’indicazione del beneficiario, sono posti a
base delle rettifiche e degli accertamenti – ricorrendone i presupposti – sia come
ricavi che come compensi. Fermo restando che, seppure in base alla vigente
disciplina il valore probatorio di dati, notizie e documenti, regolarmente acquisiti,
non è rigorosamente condizionato dal preventivo esperimento del c.d.
contraddittorio, la stessa Corte di Cassazione ha ripetutamente asserito che tale
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esperimento, pur non rappresentando un obbligo ma una mera facoltà, si
raccomanda per principio di economicità amministrativa.
In ogni caso, l’essenza innovativa della legge ha significato l’affinamento
delle regole per tutti, non solo per quanti sono destinati a misurarne le conseguenze,
ma anche per i soggetti tenuti, in maggior numero, ad applicare tali regole, compresi
gli organi chiamati a interpretarle e a darvi esecuzione.
Per l’intento, l’ottica del legislatore è stata quella di contenere all’essenziale
le modificazioni, sia formali che sostanziali, preferendo ampliare i poteri e le
operatività già esistenti e numeralmente tuttora individuati ai numeri 2), 5) e 7)
dell’art. 32, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51, secondo comma, del
D.P.R. n. 633 del 1972 (numeri che, successivamente, saranno citati anche senza i
riferimenti normativi) senza indulgere alle sollecitazioni di crearne di nuovi.
In sintesi, le modificazioni apportate dalla legge hanno inteso porre rimedio a
effettivi scoordinamenti dell’impianto legislativo esistente non agevolmente
risolvibili sul piano interpretativo, neppure giurisprudenziale. Tali scoordinamenti,
infatti, erano venuti inevitabilmente a determinarsi a seguito della profonda
evoluzione della normativa di settore, della insorgenza di nuove funzioni o di nuove
figure di intermediari e delle conseguenti opzioni consentite agli utenti.
Si è trattato, pertanto, di correzioni assolutamente indispensabili e comunque
di significato meramente strumentale, nel contenuto espansivo e nelle modalità e nei
termini di operatività delle norme già abbondantemente in vigore ma i cui poteri non
avevano potuto essere adeguatamente esercitati.
In sostanza, si è dato corso a un nuovo modello di gestione dei poteri
preesistenti, sviluppato nel modo più corretto ed equilibrato, poiché chiaramente
improntato al rispetto dei canoni amministrativi, come quello autorizzatorio, e dei
diritti, come quello dell’informazione del contribuente ai fini e per gli effetti della
sua tutela, soprattutto nell’ambito di un libero confronto, in sede di contraddittorio,
con l’ufficio competente all’accertamento.
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Tale modello, oltre a consentire – grazie ai suaccennati ampliamenti di natura
soggettiva e oggettiva – una più incisiva azione di contrasto all’evasione,
specialmente in quei settori che presentano maggiori difficoltà di controllo, si
adegua al generale processo di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di
accelerazione degli stessi anche in chiave tecnologica, come – nel presente iter
procedimentale – la prevista obbligatorietà dei flussi “esclusivamente in via
telematica”.
Sotto quest’ultimo profilo, è appena il caso di precisare che per il combinato
disposto del comma 404 della legge e dei numeri 7) – come novellati,
rispettivamente, dai precedenti commi 402 e 403 ai commi terzo dell’art. 32 del
D.P.R. n. 600 del 1973 e quarto dell’art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 – resta
chiaramente stabilito che la decorrenza operativa della procedura telematica dei
flussi di richieste e relative risposte, per ovvie ragioni di ordine tecnico, non poteva
essere anteriore ad una certa data (originariamente del 1° luglio 2005,
successivamente prorogata al 1° gennaio 2006 dal provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 1° luglio 2005) essendo essa condizionata alla
emanazione dell’apposito provvedimento che ha fissato le specifiche modalità;
laddove la operatività della nuova disciplina è quella stessa della generale entrata in
vigore della legge, ma pur essa successivamente prorogata, per taluni aspetti, alla
predetta ultima data, ad opera del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, come
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Sotto altro profilo, va altresì precisato che per ambedue le procedure, cartacea
e telematica in successione di tempo (quest’ultima solo a partire dal 1° settembre
2006, come stabilito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del
28 aprile 2006), la decorrenza di taluni degli effetti delle modifiche strutturali, nei
confronti sia degli intermediari richiesti che dei contribuenti controllati, non può
non interessare anche i periodi d’imposta ancora accertabili alla data di entrata in
vigore delle nuove disposizioni (1° gennaio 2005). E ciò, per l’indubbia natura
procedimentale delle stesse, che non hanno mutato né il profilo sostanziale dei
singoli ambiti impositivi né, tanto meno, quello sanzionatorio, laddove l’espansione
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della valenza probatoria degli esiti acquisiti trova una naturale e concreta
sterilizzazione nelle prerogative che la stessa legge conferma per quanto riguarda la
effettiva tutela e garanzia del contribuente (autorizzazione, informazione).
Sarebbe pertanto improprio invocare l’irretroattività delle nuove disposizioni
sol perché sul piano della tecnica legislativa non è stata espressa, almeno
immediatamente, un’esplicita volontà in senso contrario, considerato che siffatto
opposto principio si è abbondantemente consolidato nel nostro sistema, avendo
trovato applicazione ripetuta in analoghe occasioni, remote e anche recenti.
Principio, peraltro, non contraddetto dallo Statuto dei diritti del contribuente, in
quanto non disgiunto da quello della certezza del diritto e anzi correlato in senso
assoluto a quello dell’affidamento per il contribuente a non vedersi ribaltare le
regole “in corsa” ma solo quando è venuto a mutare, anche in via interpretativa, il
profilo sostanziale del rapporto giuridico d’imposta.
Peraltro, le recenti disposizioni correttive di cui alla citata legge di
conversione n. 248 del 2005 hanno - anche sotto l’aspetto più strettamente operativo
e per tutte le categorie di contribuenti - risolto le eventuali e obiettive difficoltà
organizzative accusate dagli intermediari, al momento dell’introduzione del nuovo
assetto istruttorio, a causa del riversamento all’indietro nel tempo – in cui le proprie
procedure difettavano di sistematicità – della nuova disciplina oggettiva, tenuto
conto che questa risulta ora assolutamente compatibile con le disponibilità pregresse
e attuali degli intermediari stessi. Infatti, questi ultimi erano e sono in possesso della
strumentazione di cui all’archivio unico informatico (AUI), imposto dal 1993 con la
legge n. 197 del 1991 per prevenire l’attività di riciclaggio di denaro avente
provenienza illecita, con il limite delle operazioni superiori, da ultimo, all’importo
di euro 12.500; sulla predetta strumentazione si fondano le richiamate disposizioni
correttive al fine di circoscrivere la base informativa - consistente in una gran mole
di transazioni, oltre quelle annotate nei conti - sulla quale, per i periodi di imposta
anteriori al 1° gennaio 2006, potranno fare affidamento gli uffici procedenti nella
formulazione delle richieste allo scopo di acquisire tutte quelle operazioni non
transitate in un conto.
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A maggior ragione, per i periodi di imposta dal 2006 in poi, i medesimi
intermediari potranno operare, ai fini delle risposte, basandosi sulle rilevazioni ed
evidenziazioni imposte dalle integrazioni apportate, con effetto dal 1° gennaio 2006,
dal nuovo assetto informativo di cui al sesto comma dell’art. 7 del D.P.R. n. 605 del
1973, come modificato dalla citata legge di conversione n. 248 del 2005.
La base informativa delle indagini finanziarie si è ulteriormente arricchita
con l’implementazione del sistema dell’Anagrafe tributaria, concernente gli
adempimenti degli intermediari finanziari. Infatti, l’art. 37, comma 4, del decreto
legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, ha previsto - nella stessa logica dell’Anagrafe dei conti e dei depositi
di cui al decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 269, per cui ora la stessa risulta
rivisitata e rivitalizzata, non avendo tuttora trovato concreta attuazione - l’istituzione
della “anagrafe dei rapporti” tra intermediari finanziari e contribuenti. Quest’ultima
sarà archiviata in apposita sezione dell’Anagrafe tributaria e alimentata da
comunicazioni aventi a oggetto la sola esistenza dei rapporti, nonché la natura degli
stessi, con indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale. La
banca dati, la cui operatività è demandata a un provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, sarà aggiornata a partire dai rapporti intrattenuti con gli
intermediari ancora in essere al 1° gennaio 2005 e non cessati prima della predetta
data.
Resta a dire, sempre in via anticipatoria, che lo specifico assetto delle
sanzioni amministrative in materia, salvo l’ampliamento degli ambiti soggettivo e
oggettivo di applicazione a opera della legge, non ha minimamente risentito di alcun
inasprimento con riguardo alle nuove condotte, rispetto alle previsioni punitive
formulate dal D.lgs. n. 471 del 1997, che aveva peraltro già eliminato il
sovradimensionamento delle precedenti fattispecie punitive rispetto non solo
all’effetto deterrenza ma anche alla stessa gravità degli inadempimenti.
Premesso tutto quanto sopra, si precisa che l’intento delle presenti istruzioni
non è quello soltanto di aggiornare operativamente la precedente prassi in materia e,
in particolare, il contenuto della circolare n. 116/E del 1996, ma anche quello di dare
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soluzione a problematiche venutesi a determinare alla luce della esperienza
successivamente maturata.
Definizioni
Sotto un profilo squisitamente formale, tra le “definizioni” che saranno
successivamente utilizzate, si segnala che non pochi termini risultano aggiornati e
altri ne sono stati coniati, in funzione della evoluzione della legislazione di
riferimento sia tributaria che settoriale, e in particolare:
- “legge” oppure “novella” in luogo di legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- “indagini creditizie e finanziarie” in luogo di indagini bancarie e postali;
- “conto”, non più inteso come rapporto speciale, condizionante l’acquisizione
degli elementi bancari e postali, ma includente anche rapporti diversi,
operazioni e servizi;
- nuove denominazioni delle autorità sovraordinate in funzione autorizzatoria
come il Direttore regionale, il Comandante regionale della Guardia di finanza
e il Direttore centrale dell’accertamento, in luogo - rispettivamente dei primi
due organi - dell’Ispettore compartimentale delle imposte dirette e quello
delle imposte indirette e del Comandante di zona della Guardia di finanza;
- “banche” in luogo delle aziende e istituti di credito;
- “Poste italiane spa”, o anche semplicemente “poste”, in luogo di
Amministrazione postale;
- “intermediario finanziario” od “operatore finanziario”, per intendere
comprensivamente “le banche, la società Poste italiane spa, gli intermediari
finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo
del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società fiduciarie”; di
cui alla elencazione contenuta nei novellati numeri 6-bis e 7) degli artt. 32
del D.P.R. 29.9.1973, n. 600 e 51 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (vedi
Capitolo Primo);
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- “responsabile della struttura accentrata” per intendere una ulteriore categoria
di possibili destinatari delle richieste delle indagini oltre i tradizionali
responsabili delle strutture locali e delle rispettive direzioni generali dei
soggetti terzi, effettivi detentori – normalmente essi soltanto - delle
informazioni sul contribuente; tale implementazione estende a tutti gli
intermediari finanziari la prassi già consentita dalla circolare 116/E –
all’epoca limitata a banche e poste - in materia di adempimenti procedurali
intesi a superare la competenza territoriale delle singole dipendenze, a
prescindere da quelle in cui il cliente-contribuente intrattiene i propri rapporti
o abbia effettuato singole operazioni (vedi paragrafo 3.1.1 del Capitolo
Terzo);
- “contribuente”, quale soggetto destinatario sostanziale delle indagini (vedi
paragrafo 4.1 del Capitolo Quarto);
- “cliente”, soggetto – di solito coincidente con il contribuente - che intrattiene
un rapporto negoziale continuativo e/o effettua singole operazioni occasionali
presso l’intermediario finanziario;
- “soggetti terzi”, quali soggetti nei cui confronti vengono estese le indagini
attivate nei confronti del cliente o contribuente nelle ipotesi di rapporti
cointestati e/o in disponibilità per delega e/o per interposizione fittizia (vedi
paragrafo 5.2 del Capitolo Quinto);
- “Anagrafe” in luogo di Anagrafe dei conti e dei depositi di cui al D.I. n. 269
del 4 agosto 2000;
- “Tuir”, in luogo di Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22
dicembre 1986 n. 917, come modificato dall’art. 1 del D.lgs. 12 dicembre
2003, n. 344.
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CAPITOLO PRIMO
Ambito soggettivo
Premessa
Come anticipato nelle Generalità, la legge ha ampliato, sia sotto il profilo
soggettivo che sotto quello oggettivo, l’ambito di operatività della procedura
istruttoria in questione attraverso la riformulazione dei numeri 7) degli artt. 32 del
D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, sia pure con contestuale
ridimensionamento dell’ambito procedurale dei rispettivi numeri 5).
Tale ampliamento rappresenta un necessario adeguamento alla profonda
mutazione intervenuta nel mondo finanziario e creditizio, iniziata sin dai primi anni
’90, che ha cambiato il volto e il numero degli intermediari finanziari istituzionali
abilitati a compiere operazioni di impiego, gestione e movimentazione delle
disponibilità economiche e finanziarie.
Nel settore sono entrati Assicurazioni, Broker, Società finanziarie, Gruppi
telefonici, Società di intermediazione e altri soggetti privati, prima dediti solo a
svolgere la loro attività tipica. Infatti, attraverso la costituzione di società create allo
scopo e con la veste tipica delle attività esercitabili nei diversi ambiti, tutti “fanno
banca” o attività finanziaria.
Così, accanto alle banche e alle poste hanno trovato ingresso le società
appartenenti al cosiddetto settore parabancario (leasing, factoring, credito al
consumo), le società finanziarie, le società di intermediazione mobiliare, le società
fiduciarie, le società di gestione del risparmio, nonché le varie forme di gestione e
partecipazione in organismi di investimento collettivo del risparmio.
Sotto il profilo espositivo, l’ambito soggettivo della procedura istruttoria in
questione sarà separatamente illustrato con riguardo all’esercizio delle diverse
potestà di cui ai numeri 5) e ai numeri 7) sia dell’art. 32 D.P.R. n. 600 del 1973 che
dell’art. 51 D.P.R. n. 633 del 1972. In particolare, con riferimento ai numeri 7),
vengono distintamente trattati:
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• Organi legittimati a formulare la richiesta di indagine (Capitolo Terzo,
paragrafo 3.1.5.1);
• Organi legittimati a esercitare il potere autorizzatorio (Capitolo Terzo,
paragrafo 3.1.4);
• Soggetti destinatari sostanziali delle indagini (Capitolo Quarto,
paragrafo 4.1);
• Soggetti destinatari delle richieste autorizzate, in quanto aventi la
disponibilità dei dati e degli elementi oggetto della richiesta stessa;
soggetti ai quali si aggiunge ora, per esplicita volontà di legge, la
ulteriore categoria dei responsabili di una “struttura accentrata”, le cui
disponibilità documentali derivano da quelle effettive dei soggetti
aderenti alla stessa struttura accentrata (Capitolo Primo, paragrafo
1.3).
1.1. Destinatari delle richieste
Oltre le scansioni soggettive avanti enunciate, si sottolinea che quella di cui
all’ultimo alinea costituisce lo snodo essenziale per il decollo della procedura in
commento, attesa la notevole dilatazione che tale aspetto ha ricevuto dalla legge,
rispetto al più ristretto ambito consentito dalla previgente normativa, in quanto
limitato a banche e poste.
Con il provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2005 sono state
individuate le categorie di intermediari destinatari delle richieste, dei quali si
fornisce di seguito l’elenco.
A) - Banche
Imprese che svolgono congiuntamente l’attività di raccolta del risparmio tra il
pubblico e di esercizio del credito o, come meglio esplicitato dal decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385 (in seguito TUB), imprese la cui attività consiste nel
ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per
proprio conto e, in particolare, riconoscendo allo stesso organismo la possibilità di
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svolgere tutte le attività elencate nell’allegato alla Direttiva n. 89/646/CEE (seconda
direttiva di coordinamento, che introduce anche in Italia il modello di Banca
Universale) poi recepita nel predetto TUB.
B) - Poste Italiane SpA
Società per azioni costituita il 28 dicembre 1998 per trasformazione dell’Ente
Poste Italiane. Esercita il servizio universale postale e dei pagamenti su tutto il
territorio nazionale ed è ripartita in cinque Divisioni tra cui quella, autonoma, di
bancoposta che in particolare interessa la procedura istruttoria in commento,
trattandosi della struttura competente per i servizi finanziari della Società.
Affiancano la predetta Divisione due società controllate, che esercitano
rispettivamente l’attività assicurativa ramo-vita e la produzione e la gestione di
fondi di investimento mobiliare.
Bancoposta colloca inoltre prodotti di soggetti terzi come i titoli di stato,
obbligazioni, ecc., esercitando anche l’attività di gestione del credito tramite la
concessione di prestiti personali fino a sessanta mesi e di mutui ipotecari. Offre,
infine, carte di credito, carte di debito, servizio di trasferimento elettronico fondi
Moneygram.
I controlli su Bancoposta sono esercitati, come per le Banche e gli altri
Intermediari finanziari, da Banca d’Italia e da Consob.
C) - Altri intermediari finanziari
C1) - Soggetti iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 comma 1 del TUB
Sono soggetti che esercitano l’attività di concessione finanziamenti,
locazione finanziaria, assunzione di partecipazioni, servizi di pagamento (tra cui
emissione e gestione di carte di credito, trasferimento fondi sotto qualsiasi forma),
intermediazione in cambi.
C2) - Soggetti iscritti nell’elenco speciale tenuto da Banca d’Italia ex art. 107 del TUB
16
Sono gli stessi soggetti già compresi nell’elenco generale di cui al predetto
art. 106 del TUB ed esercenti naturalmente le medesime attività. Essi si
caratterizzano sia per la maggiore dimensione che per la possibilità di esercitare,
debitamente autorizzati dalla Banca d’Italia e sentita la CONSOB, l’attività di
servizi di investimento o ad acquisire fondi con l’obbligo di rimborso.
C3) - Soggetti che svolgono attività finanziaria non nei confronti del pubblico
Si tratta delle Holding di partecipazione, iscritte in una apposita sezione
dell’elenco generale di cui all’art. 113 del citato TUB.
C4) - Soggetti che rilasciano garanzie a favore di Banche nell’interesse degli appartenenti
ai soggetti stessi
Rientrano in tale categoria i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva
fidi, iscritte alla sezione dell’elenco di cui all’art. 155, comma 4, del TUB, che
esercitano in via esclusiva solo la predetta attività.
C5) - Soggetti che esercitano l’attività di cambiavalute
Sono iscritti nell’apposita sezione di cui all’art. 155, comma 5, del TUB. Si
ricorda che tra questi soggetti sono comprese anche le Associazioni Turistiche Pro
Loco.
C6) - Soggetti detti “casse peota”
Esercitano la raccolta in ambito locale di modesti importi, nonché
l’erogazione di prestiti senza fini di lucro. Sono iscritti nell’apposita sezione
dell’elenco di cui all’art. 155, comma 6, del TUB.
C7) - Agenti in attività finanziaria
Si tratta della categoria definita dall’art. 1, comma 1, lettera n), del D.lgs 25
settembre 1999, n. 374 e dal successivo art. 3 dello stesso decreto. I soggetti
appartenenti a questa categoria svolgono attività di varia natura come, ad esempio,
17
custodia, trasporto valori, commercio in oro, gestione case da gioco, oltre ad attività
come quella immobiliare, dell’esercizio di case d’asta, del recupero crediti, ecc..
C8) – Operatori professionali in oro
La categoria è disciplinata dagli artt. 1 e 2 della legge 17 gennaio 2000, n. 7.
Si tratta di soggettività che interessano pur esse l’attività istruttoria in commento, in
quanto il loro operato può dare origine a operazioni finanziarie vere e proprie, come
quelle esercitate dalle banche situate nelle zone di Arezzo e Valenza Po (prestiti in
oro, creazioni di garanzie, ecc.).
C9) - Istituti di moneta elettronica (IMEL)
L’art. 114-bis del TUB ha riservato l’emissione di moneta elettronica alle
banche e agli IMEL, prevedendo per questi ultimi una specifica disciplina esplicitata
nella circolare della Banca d’Italia n. 253 del 26 marzo 2004.
I predetti istituti esercitano in via esclusiva l’attività di emissione della
moneta elettronica, intendendosi per tale “il valore monetario rappresentato da un
credito nei confronti dell’emittente, memorizzato su un dispositivo elettronico,
emesso dietro ricezione di fondi il cui valore non sia inferiore al valore monetario
emesso, accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall’emittente”.
Pertanto, le somme in contanti ricevute dagli Imel sono tempestivamente
trasformate in moneta elettronica e non costituiscono depositi della clientela; su di
esse non sono conseguentemente corrisposti interessi e non sono coperte dalle
garanzie dei depositi.
Gli IMEL, pur non potendo esercitare la concessione del credito, possono
però svolgere attività a esso connesse e strumentali, nonché offrire servizi di
pagamento in relazione alla emissione di moneta elettronica.
C10) - Imprese di investimento
Trattasi, normalmente, delle imprese di investimento mobiliare (SIM),
diverse dalle banche, tuttavia autorizzate, insieme a queste ultime, a svolgere servizi
di investimento nei confronti del pubblico. Questa categoria è stata introdotta dal
18
D.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (c.d. decreto Eurosim). Sono definite -ai sensi dell’art.
1 del D.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (in seguito solo TUF) - quali imprese di
investimento soltanto le SIM e le altre imprese di investimento aventi sede legale e
direzione generale in uno Stato sia comunitario che extra-comunitario.
La loro attività principale è quella dell’intermediazione titoli e di
collocamento per le nuove quotazioni di imprese. Gestiscono, inoltre, patrimoni e
raccolgono risparmio; in particolare possono negoziare azioni, obbligazioni, quote
di fondi comuni, prodotti derivati, collocare e distribuire strumenti finanziari.
C11) - Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
Il TUF all’art. 1, lett. m), individua tali organismi nei Fondi comuni di
investimento e nelle SICAV.
Queste ultime sono società per azioni aventi per oggetto esclusivo
l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’OPA (offerta al
pubblico di proprie azioni).
Giova rammentare che la differenza nell’investimento con una SICAV
rispetto a un fondo comune, si traduce in un acquisto di azioni invece che di quote;
il sottoscrittore SICAV può infatti partecipare all’assemblea degli azionisti,
esercitare il diritto di voto e confrontarsi con l’operato dei gestori.
Il fondo comune, naturalmente, è da intendersi in senso ampio e quindi
riferibile ai fondi mobiliari aperti, chiusi e immobiliari.
Si ricorda altresì che fondi e SICAV possono essere di diritto italiano o
armonizzati UE e non armonizzati UE; questi ultimi sono liberi da vincoli e
limitazioni previste dalla legge comunitaria e quindi considerati nettamente
speculativi.
C12) - Società di gestione del risparmio (SGR)
Come stabilito dagli artt. 1, 18, 33 e 36 del TUF, le SGR sono società per
azioni con sede legale e direzione generale in Italia e sono autorizzate a prestare il
servizio di gestione collettiva del risparmio che si realizza attraverso la promozione,
19
istituzione, organizzazione e gestione dei fondi comuni di investimento, sia propri
che istituiti da altri soggetti.
Le predette società possono gestire anche il patrimonio delle SICAV e i fondi
pensione; tale gestione si realizza, a sua volta, mediante l’investimento avente per
oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili.
In pratica, le SGR rappresentano lo strumento destinato alla gestione per
conto terzi di portafogli mobiliari. La creazione di una siffatta società all’interno di
un Gruppo finanziario consente di accentrare tutte le attività di asset management,
in precedenza svolte da diversi soggetti, all’interno dello stesso Gruppo (banche,
sim, fondi comuni, ecc.).
Le SGR oltre che gestire fondi aperti, chiusi mobiliari e immobiliari, possono
gestire anche fondi speculativi (quote di hedge fund esteri per le quali non è prevista
l’emissione dei relativi certificati).
C13) - Società fiduciarie
Come accennato nella Introduzione, per quanto riguarda questa categoria la
legge ha mostrato una particolare e innovativa attenzione, trasferendola
espressamente dall’ambito di operatività dei numeri 5) ai numeri 7) dei rispettivi
artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Nel rinviare per una dettagliata trattazione del tema al paragrafo successivo, è
solo il caso di anticipare in questa sede che trattasi di società che si propongono di
assumere l’amministrazione e la gestione di beni mobili, immobili e partecipazioni
per conto terzi, l’organizzazione di aziende e la rappresentanza dei portatori di titoli
e quote societarie.
Questo tipo di società è regolamentato ancora dalla legge del 23 novembre
1939, n. 1966, richiamata dall’art. 199 del TUF. La nuova regolamentazione
introdotta dai citati numeri 7) specifica che la stessa vale anche per l’elenco delle
società fiduciarie iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui all’art. 20 dello
stesso TUF.
Torna utile precisare che i rapporti gestiti da una società fiduciaria sono da
considerare tutti continuativi in quanto ogni cliente deve sottoscrivere un contratto
20
con la società, anche se il rapporto dura soltanto per un breve periodo.
Conseguentemente non è dato riscontrare, con questi intermediari, il verificarsi di
operazioni fuori contratto o (per fare un paragone con le operazioni per cassa in
banca) operazioni extra-conto.
E’ noto che la contabilità delle operazioni effettuate per conto della clientela
viene registrata in un apposito conto intestato alla fiduciaria e aperto presso la banca
di riferimento; si tratta in pratica di un conto globale dove vengono registrati tutti i
movimenti di entrata e di uscita dei clienti della fiduciaria, ovviamente tenuti distinti
per singolo cliente tramite opportune codificazioni.
1.2. Evoluzione della procedura di indagine nella normativa fiduciaria
Il nuovo numero 7) del primo comma dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973,
come modificato dal comma 402 dell’art. 1 della legge, riconosce
all’Amministrazione finanziaria la facoltà di richiedere, previa autorizzazione del
direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore
regionale della stessa, ovvero, per il corpo della Guardia di finanza, del comandante
regionale, alle banche, alla società Poste italiane SpA, agli intermediari finanziari,
alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio,
alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e
documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi.
La stessa disposizione prevede, inoltre, che alle società fiduciarie di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo
di cui all'articolo 20 del TUF, può essere richiesto, fra l’altro, specificando i periodi
temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali
esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e
partecipazioni in imprese, inequivocabilmente individuati.
In sintesi, dunque, la legge finanziaria 2005 ha:
21
- proceduto a omogeneizzare i poteri istruttori esercitabili nei confronti delle
società fiduciarie e quelli contemplati per le banche (e per gli altri
intermediari finanziari);
- stabilito la possibilità di formulare, nei confronti delle sole società fiduciarie,
richieste mirate, finalizzate alla individuazione dei titolari di beni, strumenti
finanziari e partecipazioni in imprese.
Lo stesso comma 402 ha inoltre anche modificato il numero 5) dell’art. 32
del D.P.R. n. 600 del 1973, in virtù del quale l’Amministrazione finanziaria può
acquisire informazioni circa le operazioni poste in essere dagli organi e dalle
Amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici non economici, dalle società ed enti
di assicurazione e dalle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e
pagamenti per conto di terzi a favore di soggetti indicati singolarmente o per
categorie. Proprio per effetto della riforma, tale modalità di accertamento non si
applica alle banche, alla società Poste italiane s.p.a., per le attività finanziarie e
creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi
di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle
società fiduciarie, soggetti tutti che rimangono, invece, compresi nel successivo
numero 7) del medesimo art. 32.
Con specifico riferimento al comparto delle società fiduciarie, deve dunque
rilevarsi che le modifiche previste ai numeri 5) e 7) dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del
1973 determinano, innanzitutto, l’allineamento delle società fiduciarie agli altri
operatori finanziari (banche, poste, ecc.). In particolare, importante risulta l’espressa
esclusione anche delle società fiduciarie dal metodo di indagine “a campione” (per
categorie) di cui al numero 5) dell’art. 32 e l’inclusione delle predette società
esclusivamente nel numero 7), con conseguente estensione nei loro confronti delle
procedure e garanzie proprie delle procedure di controllo finalizzate all’acquisizione
dei dati in possesso delle banche. Sotto tale profilo, dunque, può ritenersi
definitivamente superata la querelle, recentemente ripropostasi all’attenzione a
seguito del parere del Consiglio di Stato n. 2345 del 1° luglio 2003, se nei confronti
delle società fiduciarie di amministrazione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n.
22
1966, siano o meno esercitabili i poteri di indagine di cui al medesimo numero 5)
dell’art. 32.
Allo scopo di meglio comprendere le ragioni che stanno all’origine
dell’intervento normativo relativo ai poteri istruttori esercitabili nei confronti delle
fiduciarie, e dunque anche i motivi del nuovo assetto conferito in via normativa allo
specifico comparto, occorre rammentare che, sotto la previgente disciplina l’art. 32,
primo comma, n. 5), del D.P.R. n. 600 del 1973 stabiliva che, per l’adempimento dei
loro compiti, gli uffici delle imposte potessero, tra l’altro, richiedere alle società ed
enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi,
ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria,
la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statuarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per
categorie.
L’esercizio del surriferito potere nei confronti delle società fiduciarie, non
sottoposto peraltro ad alcun preventivo provvedimento autorizzatorio, è sempre
stato tuttavia problematico, soprattutto in considerazione del fatto che la richiamata
formulazione normativa non avrebbe offerto adeguata copertura giuridica per la
formulazione di richieste della specie nei confronti delle società fiduciarie c.d.
“statiche”.
La distinzione tra fiduciarie di “amministrazione” o “statiche” e fiduciarie di
“gestione” o “dinamiche” trova radice nel disposto di cui all’art. 17 della legge 2
gennaio 1991, n. 1, che ha introdotto la possibilità per le fiduciarie di esercitare
l’attività di gestione dei patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori
mobiliari, previa iscrizione nell’albo CONSOB di cui all’art. 3 della medesima
legge. Una parte delle società fiduciarie costituite e operanti in conformità alla legge
23 novembre 1939, n. 1966, avvalendosi del dettato normativo testé richiamato, ha
chiesto e ottenuto l’iscrizione al summenzionato albo, mentre la parte restante ha
continuato a operare in via ordinaria, precludendosi, a norma di quanto disposto dal
comma 5 del citato art. 17, la possibilità di effettuare operazioni di gestione sui
valori mobiliari a esse fiduciariamente intestati. Ne è sorta la summa divisio tra
23
fiduciarie “dinamiche” (iscritte nell’albo di cui all’art. 3 della legge n. 1 del 1991) e
fiduciarie “statiche” (che, non essendo iscritte nell’albo di cui al citato art. 3, si sono
limitate a proseguire l’attività di mera custodia e amministrazione dei titoli).
La normativa richiamata è stata poi confermata sostanzialmente dall’art. 60,
comma 4, del D.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (c.d. “decreto Eurosim”) che, nel
recepire la direttiva 93/22/CEE, ha di fatto sostituito la disciplina della legge n. 1 del
1991, e dall’art. 199 del TUF, a sua volta sostitutivo del decreto Eurosim.
Medio tempore è intervenuta la novella legislativa dell’art. 32, primo comma,
numero 5), del D.P.R. n. 600 del 1973, recata dall’art. 18 della legge 30 dicembre
1991, n. 413.
In precedenza, il dettato normativo infatti prevedeva solo la facoltà di
“richiedere alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, alle società ed enti di
assicurazione ed agli enti e società che effettuano istituzionalmente riscossioni e
pagamenti per conto di terzi, la comunicazione, anche in deroga a contrarie
disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, di dati e notizie relativi a
soggetti indicati singolarmente e per categorie”. La novella del 1991 ha esteso il
potere di chiedere dati e notizie anche a soggetti che effettuano “attività di gestione
e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria”.
La successione delle innovazioni nell’ordinamento ha dunque offerto a parte
della dottrina e della giurisprudenza il destro per sostenere che, nel riferirsi ai
soggetti che esercitano attività di gestione in forma fiduciaria, il legislatore
tributario del 1991 ha inteso riferirsi esclusivamente alle fiduciarie c.d. “dinamiche”
e non anche a quelle “statiche”.
Oltre al controverso tema della applicabilità alle fiduciarie statiche del potere
di cui all’art. 32, numero 5), del D.P.R. n. 600 del 1973, ulteriori elementi hanno
contribuito a rendere critica, se non impossibile, l’attivazione del potere in
narrazione. Tra questi, in particolare, l’opinione secondo la quale la norma non
avrebbe contemplato la possibilità di chiedere, partendo dall’identificazione di un
bene, le generalità del soggetto fiduciante, essendo essa strutturata e materialmente
formulata solo per rispondere all’esigenza inversa (dalle generalità del fiduciante,
24
alla identificazione dell’oggetto del rapporto o dei rapporti dallo stesso intrattenuti
con la società fiduciaria).
Le modifiche normative introdotte dalla legge finanziaria 2005 a proposito
dei poteri esercitabili nei confronti delle società fiduciarie si pongono dunque, sotto
questo particolare profilo, come momento di superamento definitivo delle
problematiche occorse in vigenza del numero 5) dell’art. 32 nella sua precedente
formulazione.
L’inserimento delle società fiduciarie nel numero 7) dell’art. 32 comporta in
primo luogo che gli uffici dell’Agenzia delle entrate e i comandi della Guardia di
finanza potranno richiedere alle società fiduciarie, così come a tutti gli altri operatori
finanziari, informazioni circa le operazioni da loro concluse fornendo nominativa
indicazione dei contribuenti sottoposti ad accertamento: agli uffici e ai comandi
suddetti è così permesso – derogando alla riservatezza fiduciaria – di risalire,
muovendo dall’indicazione della persona sottoposta ad accertamento (elemento
noto) alle operazioni – anche fiduciarie – da questo poste in essere (elemento
ignoto).
Come accennato, il nuovo numero 7) dell’art. 32 prevede, inoltre, che alle
società fiduciarie di cui alla legge n. 1966 del 1939, e a quelle iscritte nella sezione
speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del TUF, può essere richiesto, fra l’altro,
specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti
per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti
finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocabilmente individuati.
Come risulta sia dalla sua collocazione sistematica che dall’utilizzo
dell’intercalare “fra l’altro”, tale seconda parte della norma, esclusivamente riferita
alle società fiduciarie sia di amministrazione che di gestione, si pone come
complementare rispetto alla prima parte della stessa avente carattere generale nei
confronti di tutti gli operatori finanziari, ivi comprese le medesime società
fiduciarie: essa prende specificamente in considerazione il fenomeno
dell’intestazione fiduciaria di beni, consentendo all’Amministrazione finanziaria di
derogare alla riservatezza fiduciaria, in presenza peraltro non solo delle medesime
25
garanzie procedurali di cui alla prima parte della norma, ma anche delle particolari
condizioni poste dalla medesima disposizione speciale per consentire tale deroga.
In particolare, i poteri di indagine consentiti all’Amministrazione finanziaria
nei confronti dell’intestazione fiduciaria di beni, strumenti finanziari e
partecipazioni possono essere esercitati a condizione, da un lato, che l’oggetto
dell’indagine sia precisamente (inequivocabilmente) individuato con specifica
indicazione sia del bene fiduciariamente intestato che del periodo temporale di
interesse per l’indagine e, dall’altro, che sia precisato il collegamento fra
l’intestazione fiduciaria e l’attività di indagine svolta nei confronti dei soggetti
sottoposti o sottoponibili ad accertamento. Non solo la particolare condizione
dell’inequivoca indicazione ma, soprattutto, la natura speciale e complementare
della disposizione in tema di intestazione fiduciaria rispetto alla prima parte della
norma, impongono tale relazione fra l’oggetto della specifica indagine (il bene
fiduciariamente intestato) e l’oggetto dell’attività di accertamento (il soggetto o i
soggetti cui essa è rivolta).
Come la prima parte della norma consente, muovendo dall’indicazione della
persona sottoposta ad accertamento (elemento noto), di risalire alle operazioni –
anche fiduciarie – da questo poste in essere (elemento ignoto), così la seconda parte
della norma consente, muovendo dall’indicazione specifica dell’oggetto della
intestazione fiduciaria (elemento noto), di risalire al soggetto (elemento ignoto) la
cui identità è elemento informativo indispensabile al fine dello sviluppo delle
attività istruttorie in corso di svolgimento.
Proprio con riferimento a tale seconda parte della norma, in sede di primi
commenti della nuova disciplina, sono state avanzate interpretazioni non
condivisibili sulle quali si ritiene pertanto necessario indugiare sia pure brevemente.
Affermare, in particolare, che per svolgere un’indagine nei confronti
dell’intestazione fiduciaria di beni è necessario che l’ufficio individui
“inequivocabilmente” il soggetto nei cui confronti sta svolgendo accertamento è
statuizione palesemente priva di fondamento logico: significherebbe infatti che la
norma speciale ha voluto solo ribadire ciò che già è detto nella prima parte della
26
norma, anch’essa pacificamente applicabile alle società fiduciarie. L’indagine
nominativa, e cioè partendo dall’indicazione – che non può che essere precisa e
inequivoca – del soggetto nei cui confronti si sta svolgendo accertamento, è già
prevista dalla prima parte generale della norma, dove si fa espresso riferimento ai
“clienti” che intrattengono rapporti o hanno effettuato operazioni (anche fiduciarie)
con tutti gli operatori finanziari.
Allo scopo di meglio dunque chiarire le ragioni sottese al rinnovato potere
istruttorio attivabile nei confronti delle società fiduciarie, si propone la seguente
esemplificazione.
Si supponga che sia in corso di svolgimento un’attività di controllo nei
confronti della ALFA s.p.a. soggetto residente, il cui intero capitale sociale è
rappresentato da azioni detenute da un soggetto ignoto che le ha intestate
fiduciariamente a una società costituita ai sensi della legge n. 1966 del 1939.
Si supponga ora che nel corso delle attività di controllo i funzionari preposti
individuino vendite di beni effettuati dalla ALFA s.p.a. nei confronti di una società
belga BETA S.A. a prezzi mediamente inferiori a quelli di mercato. In virtù delle
disposizioni recate dal Tuir, agli artt. 110 e 9, i prezzi di dette transazioni possono
essere rettificati dall’Amministrazione finanziaria, dando quindi luogo
all’accertamento di un maggior reddito imponibile in capo a ALFA s.p.a., quando
però sia dimostrato che la controparte nelle operazioni appartenga al medesimo
gruppo di imprese cui fa capo la società suscettibile di accertamento. Tale
circostanza, essenziale, nella fattispecie, ai fini dell’esame, non è appurabile se non
risalendo nella catena di controllo della ALFA s.p.a. Ne consegue la necessità di
interpellare la società fiduciaria intestataria del pacchetto azionario della verificata
allo scopo di acquisire l’informazione rilevante.
Va peraltro osservato che qualora l’informazione sia altrimenti desumibile
(perché, ad esempio, fornita direttamente dalla società in sede di verifica o
ricavabile dai bilanci della stessa società o dal suo sito internet), la formulazione
della richiesta alla società fiduciaria non trova ragion d’essere se non nella remota
27
(ma pur sempre possibile) ipotesi che l’informazione aliunde desunta risulti poi non
veritiera o solo in parte veritiera.
Mentre non è dunque previsto che, nel formulare la richiesta di
autorizzazione, i funzionari procedenti diano indicazione in via presuntiva di uno o
più soggetti individuati quali potenziali titolari effettivi delle azioni o dei beni, è
invece richiesto che sia data chiara e puntuale indicazione delle ragioni per via delle
quali la richiesta nei confronti della società fiduciaria costituisce momento
significativo delle attività di indagine in corso. Nell’ambito dell’esame di merito di
sua competenza, l’autorità deputata a rilasciare la specifica autorizzazione dovrà
pertanto sincerarsi del ricorrere della surriferita circostanza, valutando, in
particolare, sulla base degli elementi prospettati dall’ufficio o dal comando
richiedente, quale pregiudizio possa derivare all’indagine in corso qualora
l’informazione non venisse acquisita e l’eventuale esistenza di fonti alternative e
affidabili da cui attingere la medesima informazione.
Va conclusivamente rimarcato che le indicazioni operative appena fornite in
particolare con riguardo allo specifico potere attivabile solo nei confronti delle
società fiduciarie hanno il precipuo scopo di evitare l’affiorare di prassi collocabili
nell’alveo delle c.d. fishing expeditions ossia di richieste che non trovano radice in
obiettive esigenze istruttorie connesse ad attività di indagine in corso. Tali richieste,
in quanto non rispondenti alla ratio legis che ha ispirato la novella introdotta dalla
legge, devono considerarsi non adeguatamente motivate e, come tali, devono essere
respinte dalle autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione.
1.3. Responsabile della struttura accentrata
Come già accennato in precedenza, e reso evidente dal citato provvedimento
telematico, vista l’evoluzione dell’organizzazione del sistema creditizio e
finanziario e la nuova struttura che, attualmente, i grandi gruppi bancari e finanziari
si sono dati - e si stanno ancora dando -, con riguardo ai destinatari delle richieste
degli uffici occorre tener presente che:
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- il processo di concentrazione bancaria ha creato numerosi Gruppi
bancari, di diverse dimensioni, da cui sono scaturite grandi Banche spa
che hanno inglobato numerosi Istituti di credito;
- queste concentrazioni di banche sono avvenute sia tramite fusioni per
incorporazione che per raggruppamenti a modello federativo;
- molte banche sono scomparse, altre, pur mantenendo la loro
denominazione, sono diventate soggetti completamente diversi.
Conseguentemente, continuare a indirizzare le richieste a ogni singolo
soggetto bancario o finanziario, come fatto sinora, si è rilevato poco aderente alla
realtà attuale oltre che scarsamente produttivo.
Preso atto della descritta situazione, il legislatore ha inserito in entrambi i
numeri 7), sia dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 che dell’art. 51 del D.P.R. n.
633 del 1972, un’ulteriore categoria di destinatari delle richieste, individuandola nei
responsabili della “struttura accentrata” degli intermediari.
In proposito, giova ricordare che in precedenza già la circolare 116/E
(Capitolo II, paragrafo 4) aveva introdotto il concetto di sede accentrata, sia per le
richieste che per le relative risposte, suggerendo agli uffici di privilegiare, quando
possibile, l’inoltro diretto alle direzioni generali delle banche, anziché alle singole
dipendenze.
A seguito della predetta integrazione normativa, la ricordata nozione
amministrativa di sede accentrata è stata estesa oltre l’ambito dello stesso istituto di
credito nominativamente e singolarmente individuato, per rapportarsi alla nuova
configurazione di raggruppamento bancario, qualora il rappresentante dello stesso
raggruppamento sia stato formalmente delegato non solo alle funzioni di semplice
collettore delle richieste, ma anche a quelle di incaricato per le relative risposte, con
ciò assumendo nella procedura istruttoria in questione la veste di “responsabile
della struttura accentrata”, sia ai fini della veridicità e dei tempi di corrispondenza,
sia agli effetti sanzionatori (per quest’ultimo aspetto, vedi in particolare Capitolo
Sesto).
29
Si tratta, naturalmente, per quanto già precisato, di una categoria di
destinatari diversa da tutte le altre, in quanto sprovvista in proprio della effettiva
disponibilità degli elementi oggetto di indagine, considerato che i rapporti
sottostanti intercorrono tra le singole società che si sono accentrate e il contribuente
oggetto dell’indagine.
Concludendo, si ritiene che il percorso operativo degli uffici richiedenti possa
riassumersi nei termini seguenti:
1) con riguardo al settore bancario occorre propedeuticamente distinguere
le banche interessate da un processo di incorporazione, per le quali la
richiesta va diretta alla direzione generale del soggetto incorporante,
da quelle aggregate con modello federativo, per le quali la richiesta va
inoltrata a ogni singolo soggetto giuridico;
2) per i gruppi bancari che hanno costituito apposite strutture accentrate,
anche ai fini delle indagini bancarie, la richiesta va indirizzata al
responsabile della stessa struttura;
3) per tutte le altre banche, va intesa come destinataria delle richieste la
rispettiva direzione generale o centrale, ovvero le singole loro
dipendenze;
4) per tutti gli altri intermediari finanziari trovano applicazione gli stessi
criteri sopra descritti, ove ne ricorrono i presupposti.
In particolare si sottolinea, sia pure sotto il profilo essenzialmente funzionale,
che, con riguardo alle poste, le relative richieste possono essere indirizzate
all’apposito ufficio accentrato della Direzione Generale di Roma, oppure, in caso di
indagini localmente mirate, all’Ufficio provinciale o regionale competente.
30
CAPITOLO II
Ambito oggettivo
Premessa
Come sommariamente anticipato nel paragrafo dedicato alle Generalità
riguardante il complesso innovativo realizzato dalla legge, i novellati numeri 7)
dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 hanno
notevolmente ampliato anche il numero e la qualità degli elementi informativi
accessibili da parte degli uffici e degli altri organi legittimati all’esercizio
dell’attività istruttoria in commento.
Quanto sopra è stato realizzato attraverso l’adozione di una formulazione più
ampia dei predetti numeri 7), la quale comprende dati e informazioni relativi non
solo ai rapporti di conto e a quelle operazioni che vi transitano, come stabilito dalla
normativa in essere fino al dicembre 2004, ma anche “… a qualsiasi rapporto
intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro
clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi.”. Ribadendo, in particolare, che tale
formulazione non riguarda più soltanto banche e poste, ma anche tutti gli altri
intermediari finanziari come descritti nel Capitolo Primo.
Come è evidente, la novella formulazione risulta talmente omnicomprensiva
da raccogliere dentro di sé l’operatività di tutti gli intermediari, non solo finanziaria,
ma anche quella relativa ai servizi accessori e ai mezzi di pagamento.
Risultano in tal modo eliminati anche tutti gli equivoci interpretativi derivanti
dalla formulazione della normativa previgente, causa non ultima anche delle
frequenti sovrapposizioni dei ripetuti numeri 7) rispetto ai numeri 5) degli stessi
articoli 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, con
particolare riguardo sia alla fase procedurale, autorizzata ovvero libera, sia alla
qualità dei dati e delle notizie passibili di acquisizione.
Deve comunque ascriversi al nuovo impianto normativo il definitivo
superamento della pregressa distinzione, in tema di acquisizione degli elementi
informativi, tra operazioni di conto e operazioni extra-conto, le quali ultime sono
ora legalmente transitate nel vocabolo “operazioni”.
31
In altri termini gli uffici, dalla data di entrata in vigore della legge (1°gennaio
2005) e con efficacia riferita anche ai pregressi periodi di imposta, possono correlare
le loro richieste a tutti i rapporti, continuativi e non, vale a dire aperture, variazioni e
chiusure di conti, libretti, depositi e altro, operazioni singole, contratti relativi a
cassette di sicurezza, mutui, finanziamenti di qualsiasi natura e tutte le altre
operazioni di qualsiasi specie, sia finanziarie che relative a servizi accessori e ai
mezzi di pagamento, sempreché rilevanti agli effetti di indagine fiscale.
Naturalmente, sia per quanto già precisato nella Introduzione sia per quanto meglio
specificato in questo stesso paragrafo, le disposizioni correttive di cui alla legge di
conversione n. 248 del 2005, per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2006,
stabiliscono che la base informativa delle operazioni extra conto resta circoscritta a
quella alimentante l’archivio unico informatico (AUI), con il limite delle operazioni
superiori, da ultimo, all’importo di euro 12.500.
Giova inoltre ricordare, sotto il profilo acquisitivo, che tra i rapporti e le
operazioni connesse o inerenti agli stessi rientrano, per espressa disposizione legale,
rimasta immutata rispetto alla precedente previsione - descritta nella citata circolare
n. 116/E -, le “garanzie prestate da terzi”. Trattasi dei casi in cui un soggetto terzo
rilascia, volontariamente, delle garanzie all’intermediario a favore del contribuente
sul quale è in corso l’indagine, con la sola differenza, rispetto al passato, che
l’intermediario deve ora fornirne gli elementi in un unico contesto come dati
anch’essi tempestivamente accessibili, in quanto afferenti la sfera del contribuente
oggetto dell’indagine. A maggior ragione, si configurano come acquisibili le
garanzie prestate dallo stesso contribuente sui crediti o affidamenti ricevuti
dall’intermediario finanziario, in linea con quanto già riconosciuto pacificamente
dalla medesima circolare sopra citata.
Quanto alle eventuali e diverse competenze rivestite dagli intermediari, al di
fuori delle specifiche attività finanziarie e creditizie, avanti delineate, si rinvia a
quanto esplicitato riguardo ai numeri 5), come meglio precisato nel successivo
Capitolo Settimo, paragrafo 7.2, con riguardo ad esempio alla vendita di gadget, di
biglietti per manifestazioni varie, ecc..
32
Precisato tutto quanto sopra, occorre ribadire in particolare che, per i periodi
di imposta anteriori al 1° gennaio 2006, le disposizioni correttive innanzi citate
hanno limitato l’ambito della base informativa sulla quale gli uffici procedenti
possono legittimamente fare affidamento per l’acquisizione delle operazioni non
transitate in un conto, rinviando alla sola strumentazione di cui all’archivio unico
informatico (AUI) e, quindi, con possibilità acquisitiva riferita esclusivamente alle
operazioni di importo superiore a euro 12.500; limite questo non operante per le
operazioni annotate, invece, in un conto.
Al riguardo, non può sottacersi la circostanza che, durante il periodo
intercorrente dall’entrata in vigore della legge finanziaria (1° gennaio 2005) sino al
2 dicembre 2005, data precedente quella di entrata in vigore delle disposizioni
correttive di cui all’art. 2, comma 14-ter, della citata legge n. 248 del 2005,
potrebbero aver operato, ratione temporis, le regole originarie che non prevedevano
limiti di acquisizione con riferimento alle predette operazioni “fuori conto”, a
prescindere dalla loro ricomprensione, di ordine quantitativo e qualitativo,
nell’anzidetta strumentazione AUI. Ovviamente, le richieste e relative risposte già
esitate, così come i successivi, eventuali utilizzi, in mancanza di una espressa norma
di diritto transitorio, spiegheranno ogni possibile effetto in coerenza con i generali
principi di efficacia temporale delle norme e di conservazione degli atti eseguiti, in
quanto le introdotte disposizioni correttive hanno valenza applicativa solo dalla data
della loro entrata in vigore.
2.1. Rapporti, operazioni e servizi oggetto delle richieste
Da quanto enunciato riassuntivamente sia nelle Generalità della presente
circolare, sia nel precedente paragrafo, la portata innovativa della manovra 2005 in
tema di “indagini bancarie” si riscontra, oltre che nell’aumentato numero degli
intermediari destinatari delle richieste, nel significativo ampliamento del numero e
della qualità delle operazioni intercettabili dall’Amministrazione.
In particolare, sotto l’aspetto oggettivo, la nuova strategia perseguita dalla
legge è stata quella di superare l’angusta nozione di “copia dei conti intrattenuti” –
33
ancorché in precedenza allargata ai rapporti inerenti e connessi – per approdare alla
più ampia area di indagine relativa a “qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione
effettuata, ivi compresi i servizi prestati” con la clientela di cui ai riformulati numeri
7) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Da tale nuova formulazione onnicomprensiva deriva anzitutto la possibilità di
acquisire dati, notizie e documenti prescindendo dalla natura della singola
operazione, sia essa collegata o meno a qualsivoglia tipologia di rapporto con i
diversi intermediari finanziari.
In altri termini, con specifico riferimento alle suddette categorie legali
(rapporti, operazioni, inclusi i servizi prestati) il legislatore ha sostanzialmente
individuato tutte le operazioni relative all’attività esercitabile dagli intermediari,
siano esse operazioni relative a rapporti continuativi o servizi offerti
continuativamente, ovvero operazioni riferibili a servizi singolarmente prestati.
Pertanto, tutte le suddette operazioni - di qualsiasi specie esse siano,
finanziarie o di diversa natura - sono oggi intercettabili ai fini dell’esercizio del
potere istruttorio come novellato dalla legge. Tuttavia, ai fini di un’esplicativa
esposizione della materia in commento, si passa qui di seguito a sussumere nelle
categorie legali di cui sopra i principali insiemi di atti concretamente realizzabili con
gli intermediari finanziari attraverso la costituzione o meno di un rapporto, servizi
inclusi.
La prima fattispecie operativa individuata è data dalla locuzione “rapporti”;
alla luce di quanto argomentato, questa categoria è relativa a tutte le attività aventi
carattere continuativo - con ciò intendendo un riferimento temporale congruo
esercitabili dagli intermediari finanziari, ovvero ai servizi offerti continuativamente
al cliente, instaurando con quest’ultimo un “complesso di scambio” all’interno di
una forma contrattuale specifica e durevole nel tempo. Ove mancassero questi due
ultimi requisiti essenziali, la fattispecie operativa non potrebbe più essere definita
“rapporto” in senso compiuto.
Per altro verso, la oggettiva mancanza del suddetto “complesso di scambio”
definisce comunque altre fattispecie: l’operazione isolata e l’offerta del singolo
34
servizio. Appare evidente che in ogni caso si tratta di “operazioni”, in quanto il
singolo servizio offerto dà comunque luogo a una singola operazione di rilevanza
contabile; in mancanza di quest’ultimo connotato contabile, non si configura un
fenomeno finanziario analizzabile relativamente alle indagini in questione.
Quanto ora precisato sulle predette categorie legali rende evidente che le
operazioni da analizzare sono riconducibili a un rapporto, ovvero ne restano fuori in
maniera isolata, in quanto nascono e si esauriscono istantaneamente.
Tra le operazioni poste più frequentemente in essere dagli intermediari con i
loro clienti, rientrano:
- operazioni di natura finanziaria, ovvero tutte le transazioni caratterizzate,
in via generale, da movimentazioni di titoli e denaro. E’ evidente che, pur
nella generalità del significato, tali operazioni risultano interessanti
soltanto se qualificate dal punto di vista fiscale, in quanto strumentali e
utili all’indagine finanziaria;
- operazioni relative, in particolare, a mezzi di pagamento, ovvero
operazioni mirate, rintracciabili anch’esse all’interno di un rapporto o
anche come isolate, che riguardano gli incassi, i pagamenti, i trasferimenti
in denaro contante, gli assegni (in tutte le loro accezioni), i vaglia postali,
i bonifici e l’emissione e la gestione di carte di credito. Tali operazioni
per la loro peculiarità, che è evidente, risultano disciplinate
specificamente dalla normativa antiriciclaggio;
- operazioni relative a servizi accessori, in quanto connessi a un rapporto e
quindi da considerarsi operazioni aggiuntive del rapporto principale, per
quanto non possa escludersi la loro effettuazione anche come operazioni
isolate o rapporti a sé stanti. Esse riguardano la custodia e
l’amministrazione di strumenti finanziari, la locazione di cassette di
sicurezza, consulenza alla clientela in materia, tra l’altro, di strategia
d’impresa e di emissione e di collocamento di strumenti finanziari,
domiciliazione di bollette, utenze, intermediazione in cambi, concessione
35
di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare una
operazione relativa a strumenti finanziari.
Occorre a questo punto rammentare quanto già accennato sempre nelle
Generalità, e meglio viene precisato nel Capitolo Ottavo, e cioè che per tutte le
operazioni, salvo che esse siano collegate a un rapporto o servizio già
evidenziato, le determinazioni previste dal nuovo assetto informativo - come
modificato dalla citata legge di conversione n. 248 del 2005 - esigono che dal 1°
gennaio 2006 gli intermediari finanziari (in primis banche e poste, che forniscono
prodotti specifici) devono uniformarsi e ottemperare, anche attraverso la
rilevazione ed evidenziazione del codice fiscale, al disposto del sesto comma
dell’art. 7 del D.P.R. n. 605 del 1973, già novellato dalla legge.
Giova comunque precisare che l’art. 2, comma 14-ter, della citata legge di
conversione, per i periodi d’imposta anteriori al 1° gennaio 2006, ha limitato
l’acquisizione degli elementi relativi ad un’operazione non riconducibile ad un
rapporto continuativo soltanto a quelli che hanno alimentato, per qualità e
quantità, la base informativa della procedura antiriciclaggio (AUI). Ciò equivale
ad escludere dall’ambito di acquisibilità tutte le operazioni che tipologicamente
non sono ricomprese nella procedura di rilevazione ai fini del riciclaggio o che
pur essendovi ricomprese, ne fuoriescono perché di importo, anche frazionato,
inferiore al limite complessivo di 12.500 euro.
2.2. Le cosiddette operazioni extra-conto
Prima di entrare nel merito dello specifico argomento, giova sottolineare
quanto anticipato al precedente paragrafo circa il generale ambito applicativo della
procedura di indagine che, nella sua onnicomprensività, si estende ora oltre
l’angusto limite della nozione di “conto”, così abbracciando qualsiasi rapporto
intrattenuto od operazione effettuata dalle banche, poste o altro operatore
finanziario, con la rispettiva clientela.
36
Nel precedente contesto normativo, ruotante quindi intorno alla suddetta
nozione, qualsiasi operazione che contabilmente ne fosse scollegata,
automaticamente fuoriusciva dalla potestà acquisitiva degli organi di indagine
fiscale.
Si fa riferimento, appunto, a tutte quelle operazioni che avvenivano, e tutt’ora
avvengono, comunemente “allo sportello”, prevalentemente bancario e postale, ma
anche di altri intermediari finanziari, contro presentazione di contante o assegni,
senza transito nello speciale rapporto di conto.
In tal senso, costituiscono tipiche operazioni di sportello la richiesta di
assegni circolari, il bonifico per cassa, il cambio assegni, l’acquisto di valuta estera,
la sottoscrizione e la negoziazione di titoli e certificati di deposito.
La stessa circolare 116/E del maggio 1996, come già precisato fondata sul
limitato concetto di conto mutuato dal decreto del Ministero del Tesoro del 19
dicembre 1991, escludeva coerentemente tutte le anzidette operazioni in quanto non
riconducibili, né inerenti, al predetto concetto.
Allo stesso modo, sono operazioni allo sportello anche quelle effettuate con
delega per la richiesta di assegni circolari o di bonifici per cassa.
Per tutte le anzidette operazioni occorre pertanto analizzare eventuali
annotazioni autografe, del tipo “dipendente dello Studio X” oppure “segretaria del
Dott. Y”, le quali necessitano al cassiere per memorizzare il soggetto che
fisicamente ha compiuto l’operazione, come persona conosciuta, affidabile e in ogni
caso individuabile.
Quantunque sotto il profilo della espansiva potestà acquisitiva operata dalla
legge le ripetute operazioni non facciano più eccezione, va bene ricordare che sono
fruibili come informazioni, oltre alle operazioni sopra citate come esempio, anche
alcuni rapporti specifici quali i conti transitori, le cassette di sicurezza, il patto
compensativo, e tutti gli altri rapporti elencati alla tabella 3 allegata al
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22 dicembre 2005.
In particolare, per quanto riguarda i conti transitori si rammenta che in
precedenza erano esclusi dalla potestà acquisitiva degli organi procedenti,
37
sempreché utilizzati da banche e poste come conti “meramente interni” per loro
esigenze organizzative. Infatti nell’ambito di tali conti venivano regolarmente
registrate tutte le operazioni che in un secondo momento, contestualmente alla
estinzione del conto transitorio stesso, erano definitivamente scritturate
contabilmente nel proprio ambito naturale costituito dal rapporto speciale di conto.
In tal senso, si era espressa la predetta circolare 116/E, nel presupposto che in effetti
i conti in questione rispondessero, senza eccezioni, alla predetta finalità e procedura.
Fermo restando che i conti transitori anche in precedenza potessero e
dovessero essere invece ricompresi nell’ambito operativo delle indagini in questione
qualora fossero stati impiegati per scopi diversi e distorti da quelli propri
dell’istituto, occorre subito rilevare che, pure a prescindere da tali scopi particolari,
alla stregua della novella legislativa essi costituiscono ora oggetto di intercettazione,
in quanto sicuramente riconducibili alla innovativa categoria delle “operazioni”.
2.3. Prodotti bancoposta
Meritevoli di apposita disamina sono anche i prodotti bancoposta, ricompresi
nella tabella delle operazioni di cui al successivo paragrafo 2.4; questi prodotti,
disciplinati dal D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 e successive modificazioni,
costituiscono, come innanzi più volte precisato, oggetto delle richieste di indagine.
Al riguardo, si rammenta che determinati servizi postali - conti correnti
postali (oggi conti bancoposta), libretti di deposito (oggi libretti di risparmio
postale) e buoni postali fruttiferi - erano già acquisibili in vigenza della disciplina
risultante dalla precedente formulazione di entrambi i numeri 7), rispettivamente
dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, per i
quali pertanto non si rendono necessari particolari chiarimenti.
Per tutti gli altri prodotti che, a seguito dei novellati numeri 7), sono pur essi
acquisibili, si ritiene opportuno evidenziare soprattutto quelli che, non rivestendo
carattere continuativo, erano finora sprovvisti dei dati e delle informazioni di
interesse fiscale e che si caratterizzano in modo significativo rispetto alle
tradizionali operazioni effettuate dalle banche e dagli altri intermediari.
38
- Bollettini di conto corrente postale.
Le informazioni che si possono rilevare sui bollettini, oltre
l’importo e il numero di conto corrente del beneficiario con i relativi
dati identificativi, sono quelle riguardanti l’ufficio di pagamento, la data
del versamento, i dati del versante e il suo codice fiscale soltanto se
trattasi di bollettino premarcato.
Naturalmente, a partire dal 1° gennaio 2006 (vedi art. 2, comma
14, lettera c), del D.L. 29 settembre 2005, n. 203), le predette
informazioni non riguardano i versamenti in conto corrente postale
effettuati per un importo unitario inferiore alla soglia di 1.500 euro
- Vaglia postale.
A questo prodotto si applicano le disposizioni dell’assegno
circolare (D.P.R. n. 144 del 2001), dal quale il vaglia postale si
differenzia per la sola ragione che, mentre nell’assegno circolare il
trasferimento dei fondi avviene con l’emissione del titolo da parte di
una banca, nel vaglia postale la trasmissione del titolo e il trasferimento
dei fondi è curato sempre dalla posta, in ogni parte del territorio
nazionale.
Le informazioni rilevabili sui vaglia sono: la data di emissione,
l’importo, il mittente e il beneficiario con i relativi indirizzi, data e
agenzia di pagamento.
Se il mittente o anche il beneficiario sono titolari di conto
corrente postale, si possono ottenere, per ciascuno di essi, ulteriori dati
(codice fiscale e data di nascita).
- Assegno vidimato.
L’assegno postale vidimato è un titolo a copertura garantita,
addebitato al momento della vidimazione sul conto corrente del cliente
39
titolare di conto-bancoposta; a questo prodotto si applicano le
disposizioni dell’assegno bancario (D.P.R. n. 144 del 2001).
Infatti è ammessa la girata e la clausola di non trasferibilità, è
presentabile all’incasso nei due mesi successivi dalla data di
vidimazione e non subisce limite d’importo.
Di questo prodotto esistono due tipologie: assegno vidimato
emesso preso l’ufficio postale ove è ubicato il conto e assegno vidimato
emesso centralmente.
I predetti assegni possono essere versati o presentati all’incasso
presso qualsiasi ufficio postale o negoziati in banca.
Le informazioni rilevabili da tale prodotto comprendono: i dati
dell’assegno, i dati dell’emittente in quanto titolare di conto, l’agenzia
di pagamento e la data di estinzione, nome o ragione sociale del
beneficiario. Nel caso in cui il titolo venga versato su un conto corrente
postale, ovviamente si rendono disponibili anche tutti i dati del
beneficiario.
- Servizio Eurogiro.
Si tratta di un sistema di pagamento internazionale. Consente la
trasmissione e la ricezione di fondi in via telematica tra Stati autorizzati
a utilizzare la rete dedicata.
Il servizio offerto da tale sistema è fruibile anche da parte di
soggetti che non hanno attivato un conto corrente postale.
Eurogiro assolve la funzione di mezzo di pagamento anche a
fronte di invii in contrassegno (pacchi/raccomandate).
Sotto l’aspetto informativo, da tale servizio sono rilevabili dati
analitici sia in entrata che in uscita (dall’estero), riguardanti tanto il
mittente che il beneficiario.
Il sistema è regolato dalla disciplina Eurogiro, dalle norme UPU
(Unione Postale Universale), nonché da specifici accordi bilaterali.
40
- Servizio MoneyGram.
Tale servizio consente di inviare denaro contante in ogni parte
del mondo in tempo reale, tramite una estesa rete di agenti MoneyGram,
collegati tra loro telematicamente. Nel nostro Paese, a seguito di un
accordo con la società MoneyGram, opera come agente della stessa
Poste Italiane spa.
Sotto il profilo operativo il limite per ogni singolo invio è pari ad
euro 2.582,28; per più invii, complessivamente superiori a euro
18.000,00, necessita apposita autorizzazione da parte della società
MoneyGram.
Le informazioni che possono essere rilevate dall’operazione,
riguardano i dati del mittente, l’ufficio di emissione, i dati del
beneficiario, il paese di destinazione; nonché i dati sulla transazione
(importo,cambio, valuta, ecc.).
2.4. Tabella delle operazioni
Per facilitare l’individuazione dei movimenti oggetto di richiesta, siano essi
riferibili o meno a operazioni, servizi, o rapporti continuativi, gli organi procedenti
fanno riferimento alla tabella generale delle operazioni, unita al provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005, come allegato 1.
Tale tabella riporta nella prima colonna i codici che consentono a ciascun
operatore finanziario un’agevole ricerca nel proprio archivio delle informazioni
richieste, in quanto da esso già utilizzati nell’attività istituzionale per classificare
tutte le operazioni, riconducibili o meno ad un rapporto.
Nella seconda colonna viene fornita una descrizione analitica di ogni
operazione.
La stessa tabella costituisce naturalmente parte integrante del tracciato XML
utilizzato, per le richieste e le relative risposte, in termini di linguaggio comune e
condiviso per comunicare le informazioni relative alle singole movimentazioni.
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A proposito di tale tracciato, nel rinviare ad ulteriori istruzioni operative per
la compilazione dello stesso, si sottolinea che esso è fondamentalmente strutturato
nel seguente modo:
Anagrafica soggetto Æ Rapporti Æ Saldi Æ Operazioni o movimenti
nel caso di operazioni o movimenti relativi a rapporti,
oppure:
Anagrafica soggetto Æ Operazioni o movimenti
nel caso di operazioni o movimenti non connessi a rapporti.
Ciò comporta che, nel tracciato relativo, le risposte vengono organizzate
secondo una struttura gerarchica che, a partire dal soggetto sottoposto a indagine,
nel caso di presenza di rapporti, riporta i tipi di rapporto sottostanti, i saldi iniziale e
finale e l’elenco delle operazioni relative; nel caso di assenza di rapporti, nel
tracciato viene indicato unicamente l’elenco delle operazioni cosiddette extra conto.
Infine, nel caso in cui emergano collegamenti con altri soggetti, vengono
rilevati i dati anagrafici dei soggetti collegati, mentre, nel caso di operazioni
effettuate a nome o per conto di terzi, sono rilevati altresì i dati anagrafici dei
soggetti autori materiali delle operazioni stesse.
2.5 La tabella dei rapporti
Come già anticipato, nel sistema delle indagini finanziarie per rapporto deve
intendersi ogni attività avente carattere continuativo esercitabile dagli intermediari
finanziari ovvero i servizi offerti continuativamente al cliente, instaurando con
quest’ultimo un “complesso di scambio” all’interno di una forma contrattuale
specifica e durevole nel tempo.
Nella tabella dei rapporti, allegato 2 al citato provvedimento direttoriale del
22 dicembre 2005, sono stati pertanto elencati tutti quei rapporti significativi ai fini
fiscali.
Sono stati inseriti, ad esempio, i rapporti che implicano un deposito
(compresi i certificati di deposito e altri titoli acquistati allo sportello), i rapporti di
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portafoglio, i rapporti creditizi sia per cassa che non (crediti di firma), i tipi di
finanziamento, i contratti di cassetta di sicurezza, i conti transitori, etc.
In generale, in aggiunta a quanto già specificato in materia di rilevazione dei
dati anagrafici dei soggetti, si precisa che per qualsiasi rapporto in disponibilità del
soggetto sottoposto a controllo, vanno indicati i dati del rapporto (codice rapporto,
identificativo rapporto), i dati dei collegamenti e dei soggetti collegati, nonché tutte
le operazioni in esso contenute. Nel caso in cui il soggetto sottoposto a controllo
abbia agito come autore materiale, oltre ai dati del rapporto, vanno indicate solo le
operazioni a lui riferibili.
La tabella dei rapporti in parola costituisce uno degli elementi principali della
procedura telematica, perché consente di ricevere dagli operatori finanziari
un’informazione completamente strutturata secondo la logica rapporti/ operazioni
all’interno dei rapporti (ad esempio i movimenti di un conto corrente).
2.6 . La tabella dei collegamenti
La tabella, allegato 6, punto 5.4, al citato provvedimento, riporta i codici da 1 a 7
per identificare i tipi di collegamento che si possono instaurare tra soggetti diversi,
comunque connessi fattivamente ad un rapporto, consentendo l’acquisizione di altre
informazioni che potrebbe essere utile conoscere ai fini dell’indagine.
Il codice 1 identifica che il rapporto è cointestato.
Il codice 2 identifica il collegamento del soggetto controllato con società
terze, dove lo stesso soggetto ha una carica sociale o è socio con poteri di firma,
limitati o illimitati.
I codici 3 e 4 identificano i collegamenti per deleghe, procure e mandati
ricevuti o rilasciati da/a terzi.
I codici 5 e 6 identificano i collegamenti dell’indagato per garanzie personali
ricevute o prestate da/a terzi.
Il codice 7 svolge funzioni puramente residuali.
I codici di collegamento sono indispensabili per ricostruire la relazione
complessa fra soggetti all’interno di un rapporto al fine di consentire agli organi
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procedenti una visione complessiva dell’architettura di un rapporto. Ad esempio i
codici 2, 4 e 6 forniscono un quadro d’insieme degli intrecci societari.
E’ indispensabile, quindi, che i codici di questa tabella siano incrociati con i
codici della tabella rapporti.
2.7. Casi di esclusione oggettiva
Alcune operazioni, rilevate dagli operatori finanziari, sono state escluse dalla
comunicazione mediante la procedura telematica sulla base di due principi: il primo
è rappresentato dall’esigenza di evitare che le informazioni, già in possesso
dell’amministrazione finanziaria, perché comunicate con altre modalità, siano
oggetto di richiesta; il secondo è costituito dalla non significatività, ai fini dei
controlli fiscali, di alcune informazioni relative alle operazioni (es. vendita di
biglietti).
2.7.1 Informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria
Nel provvedimento stesso, tra le operazioni elencate nell’allegato 1, si
trovano, con l’esplicita raccomandazione di non procedere a rilevazione, qualora
eseguite extra-conto:
- pagamento di pensioni;
- pagamento di utenze;
- pagamento di imposte, tasse e canoni radiotelevisivi;
- pagamento di contributi assicurativi e previdenziali.
In particolare, sono da comprendere nel novero delle utenze i servizi di
somministrazione dell’energia, dell’acqua e del gas, dei servizi di
telecomunicazione, questi ultimi relativi all’utenza business. Si tratta di
informazioni già costituenti oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria sulla
base di specifiche disposizioni normative.
Per operazioni relative ai pagamenti di imposte e tasse escluse dalla
rilevazione, si intendono i pagamenti di tributi e contributi eseguiti a favore
44
dell’Amministrazione finanziaria o degli enti locali, anche tramite organismi
preposti alla riscossione, con le relative sanzioni e interessi.
Tali informazioni sono già disponibili, per la consultazione, nel sistema
informativo dell’Anagrafe tributaria nell’area relativa alla riscossione.
2.7.2. Operazioni non significative per i controlli
Nella tabella allegato 1 al provvedimento in esame, sono presenti le
operazioni significative ai fini dei controlli. Fra quelle non significative si segnalano
in primo luogo quelle relative al pagamento e al collocamento di prodotti
assicurativi, nonché le operazioni effettuate tra intermediari finanziari (banca-banca
/ fondi propri).
Successivamente alla pubblicazione del provvedimento, in risposta ad
ulteriori richieste di chiarimenti pervenute dalle associazioni di categoria degli
operatori finanziari, sono state individuate talune operazioni da non rilevare, se
effettuate per cassa. In particolare sono escluse:
- pagamento di ticket sanitari;
- pagamento di canoni cimiteriali per lampade votive;
- pagamenti relativi a titoli di trasporto pubblico e privati;
- acquisti e/o prenotazione di biglietti relativi a manifestazioni sportive, fieristiche,
artistiche e spettacoli di vario genere;
- pagamenti o incassi effettuati nell’ambito del servizio di tesoreria svolto per conto
dello Stato o di enti pubblici non economici.
Tali pagamenti, anche se effettuati tramite RID, MAV, RAV, sono da escludere.
Infine sono da escludere operazioni eseguite da particolari soggetti come le
operazioni effettuate dagli addetti alla custodia e trasporto valori, dai pubblici
ufficiali e dai coadiutori di giustizia.
Analogamente, i corpi di polizia e gli appartenenti alle forze armate sono
talvolta comandati, sia per conto dell’Amministrazione di appartenenza sia in base
ad appositi incarichi, di eseguire la “scorta” valori fino a destinazione.
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Le operazioni eseguite dagli addetti alla sicurezza, non possono essere
ricondotte, ai fini fiscali, a tali soggetti e, quindi, non devono essere rilevate.
Peraltro, le società di vigilanza e trasporto valori sono agenti in attività
finanziaria e, quindi, espressamente inclusi nella Tabella degli operatori finanziari
e, come tali, possibili destinatari in proprio di analoghe richieste di dati.
In relazione alla operazioni eseguite dai pubblici ufficiali e dai coadiutori di
giustizia, si rileva che viene effettuato dagli intermediari finanziari un elevato
numero di operazioni di invio, ai pubblici ufficiali incaricati (notai, segretari e messi
comunali), di titoli cambiari ed assegni insoluti, affinché i predetti soggetti possano
procedere alla levata del protesto.
I pubblici ufficiali, nonché i loro incaricati, sono soliti riscuotere le somme
dovute e procedere al riversamento delle stesse in banca in forma cumulativa e,
quindi, senza indicare i dati del soggetto che esegue il pagamento.
Analogamente sono da escludere le operazioni dei coadiutori di giustizia,
come, ad esempio, il curatore fallimentare, che nell’esercizio delle sue mansioni
procede a incassare somme dovute alla massa fallimentare, nonché a eseguire i
pagamenti dovuti e quelle dei pubblici ufficiali incaricati di riversare le somme
incassate a titolo di penalità (multe, ammende, ecc.), che procedono a versare il
relativo ammontare in unica soluzione sui conti dell’Amministrazione di
appartenenza.
2.7.3. Il leasing operativo
Fra le operazioni escluse dalla rilevazione particolare attenzione meritano
quelle relative al leasing operativo, il quale non comporta la realizzazione di
un’operazione di finanziamento, giusto l’orientamento confermato con la
risoluzione n. 175/E del 12 agosto 2003.
Infatti, il rapporto giuridico che si attua tra il produttore del bene che lo
concede in locazione e il locatore che utilizza il bene nella propria attività di
impresa o professionale, non è da ritenersi un rapporto di finanziamento e come tale
è da escludere dall’ambito di applicazione della normativa sulle indagini finanziarie.
46
Nella prassi commerciale può accadere, peraltro, che un medesimo soggetto
(ad es. un intermediario finanziario) eserciti, accanto al leasing operativo anche il
leasing finanziario che, come si deduce dalla definizione contenuta nell’art. 17,
comma 2 della legge 2 maggio 1976 n. 183, presenta, a differenza del primo, le
caratteristiche proprie di un rapporto di finanziamento ed è quindi da inserire tra le
operazioni da rilevare.
2.8. Archivio Unico Informatico (A.U.I.)
Tale archivio, istituito con la legge del 5 luglio 1991, n. 197, come misura
intesa a prevenire l’attività di riciclaggio di denaro di provenienza illecita e
finalizzato anche alla eventuale segnalazione di operazioni sospette, consiste in un
sistema informatico di acquisizione e di archiviazione, per dieci anni, delle
transazioni di importo superiore ai 20.000.000 delle vecchie lire (pari a euro
10.329,14); detto limite è stato rideterminato in 12.500 euro dal Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2002, con effetto dal 12
dicembre 2002.
Soggetti obbligati alla tenuta di tale sistema, in base all’elenco contenuto
nell’art. 2 della citata legge, come aggiornato dall’art. 2 del D.lgs. del 20 febbraio
2004, n. 56, sono attualmente i seguenti:
• Banche
• Società di intermediazione mobiliare (SIM)
• Imprese assicurative
• Società fiduciarie
• Società di gestione del risparmio (SGR)
• Società di investimento a capitale variabile (SICAV)
• Poste Italiane S.p.a.
• Agenti di cambio
• Società che svolgono servizio di riscossione tributi
47
• Intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art.
107 del Testo Unico Bancario presso la Banca d’Italia
• Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’art.
106 del Testo Unico Bancario presso l’Ufficio Italiano Cambi
• Soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni
dell’elenco generale previsto dagli artt. 113 e 115, commi 4 e 5, del
TUB presso l’Ufficio Italiano Cambi
Sotto l’aspetto soggettivo resta a dire che il citato D.lgs. n. 56 del 2004 ha
ulteriormente ampliato le categorie dei soggetti obbligati alla tenuta dell’A.U.I.,
quale quelle dei professionisti e dei notai che, tuttavia, non risultano interessati dalla
procedura di acquisizione prevista dai numeri 7) sia dell’art. 32 del D.P.R. n. 600
che dell’art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Sotto l’aspetto oggettivo il sistema in parola è inteso a raccogliere tutte le
operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento
di qualsiasi genere, di importo superiore – come già detto – a 12.500 euro o frazioni
di 3.098,74 euro che concorrono a raggiungere il predetto limite complessivo
nell’arco dei sette giorni lavorativi consecutivi. L’archivio contiene altresì tutte le
aperture, variazioni e chiusure di qualsiasi rapporto continuativo in essere con
l’intermediario, indipendentemente dall’importo utilizzato.
Ferma restando l’assenza, voluta dalla legge, di una precisa elencazione delle
operazioni soggette alla rilevazione ai fini A.U.I., restano sicuramente escluse
dall’obbligo della relativa registrazione le garanzie, sia reali che personali, nonché i
conti reciproci tra banche.
In altri termini, ciò che assume rilevanza ai fini di una tempestiva e proficua
attività istruttoria da parte degli organi procedenti, è la loro percezione e
consapevolezza che, attraverso il suddetto archivio, si rende possibile e agevole
l’effettuazione di richieste di ricerche articolate e mirate alla conoscenza sia di tutte
le coordinate identificative (ordinante, controparte, intermediario, importo se
48
superiore al predetto limite) sia degli altri connotati oggettivi dell’operazione (di
conto, per cassa, su Italia o su l’estero).
49
CAPITOLO TERZO
Procedure di acquisizione
Come anticipato nelle Generalità, tra i settori interessati dalle modifiche
apportate dalla legge e dai successivi interventi normativi risulta quello concernente
gli aspetti procedurali di acquisizione dei dati, notizie e documenti di natura
finanziaria.
Sotto il profilo delle innovazioni occorre in particolare distinguere quattro
aspetti che diversamente caratterizzano l’ambito procedurale:
1) iter amministrativo del procedimento istruttorio;
2) procedure telematiche delle richieste e delle risposte;
3) impatto delle modifiche sulla richiesta preventiva al contribuente, di cui ai
numeri 6-bis) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633
del 1972 (numeri, anch’essi successivamente citati senza i riferimenti
normativi), e sulla operatività della Anagrafe prevista dal regolamento n. 269
del 2000;
4) istituzione dell’anagrafe dei rapporti in un’apposita sezione dell’A.T. di cui
all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.
3.1. Iter amministrativo del procedimento
Al riguardo va anzitutto precisato che i connotati normativi della sequenza
procedimentale necessaria all’esercizio del potere istruttorio in parola non hanno
subito modifiche di rilievo, bensì aggiustamenti preordinati alla:
- semplificazione dei flussi delle richieste, tenuto conto dell’estensione
soggettiva e oggettiva dell’ambito applicativo dell’attività istruttoria;
50
- accelerazione della tempistica necessaria all’acquisizione delle informazioni;
- eliminazione della obbligatoria suddivisione in due fasi delle richieste e
conseguente soppressione del questionario per l’eventuale successiva
acquisizione di ulteriori dati, notizie e documenti;
- formalizzazione del potere autorizzatorio e di proroga in capo al Direttore
centrale accertamento, quale autorità sovraordinata agli uffici centrali
procedenti, e del potere di proroga del termine per la risposta in capo al
Comandante regionale della Guardia di finanza, già competente per
l’autorizzazione.
3.1.1. Semplificazione dei flussi delle richieste
La disciplina in materia, risalente nella sua struttura essenziale a epoca
lontana nel tempo e allo stato della tecnologia allora esistente, non aveva potuto
recepire i progressi verificatisi in tale campo che consentono oggi, da parte degli
intermediari, una gestione informatizzata e integrata per reti telematiche di gruppo;
infatti, i grandi Gruppi bancari, grazie alle innovazioni procedurali, si sono
diffusamente attrezzati con appositi Centri autonomi i quali fanno da collettori delle
richieste di informazioni per tutti i soggetti appartenenti al gruppo stesso,
provvedendo anche a fornire le rispettive risposte.
Tenuto conto di tale situazione, i commi 402 e 403, integrando sul punto i
numeri 7), hanno individuato quale possibile destinatario delle richieste, oltre che i
tradizionali responsabili delle strutture locali o delle rispettive direzioni generali
(come peraltro già espressamente ammesso dalla ripetuta circolare 116/E), anche il
“responsabile della struttura accentrata” al quale, pertanto, può ora essere
indirizzata la richiesta di informazioni.
3.1.2. Accelerazione della tempistica
Le medesime ragioni che hanno ispirato la modifica di cui al punto
precedente stanno alla base della riduzione dei termini minimi e massimi previsti
51
per le risposte, apportata dalla legge, con i commi 402 e 403, ai numeri. 7),
attraverso il dimezzamento a “trenta” giorni del termine minimo di sessanta per la
risposta, e della contrazione a “venti” giorni del termine massimo di trenta per la
relativa proroga.
Un ulteriore effetto acceleratorio è indotto dall’eliminazione della
obbligatoria suddivisione in due fasi delle richieste e conseguente soppressione del
questionario per l’eventuale successiva acquisizione di ulteriori dati, notizie e
documenti di cui al successivo paragrafo.
Residue possibilità istruttorie attraverso questionari sono recentemente
offerte dalle modifiche introdotte dall’art. 37, comma 32, del decreto legge n. 223
del 2006 all’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, primo comma, numero 4), in un
ambito diverso dalle indagini finanziarie sia pure connesso per l’oggetto degli
elementi singolarmente acquisibili, con il coinvolgimento diretto del contribuente al
quale richiedere elementi relativi a documentazione finanziaria già acquisita. Si
pensi al caso di un libretto di assegni o di un singolo assegno di terzi rinvenuto
presso il contribuente in sede di accesso; l’invio del questionario al contribuente
sottoposto a controllo consentirà di richiedere i dati del terzo titolare del libretto o
traente/giratario dell’assegno.
3.1.3. Snellimento dell’attività di acquisizione ed eliminazione del questionario
Secondo la precedente normativa e la conseguente prassi amministrativa,
chiarita nella circolare 116/E, la procedura si articolava obbligatoriamente in una
prima o unica richiesta della copia dei conti, eventualmente seguita dalla richiesta di
ulteriori dati, notizie e documenti, a chiarimento delle movimentazioni recate dalla
predetta copia, attraverso l’invio di un questionario redatto in conformità del
modello approvato con il decreto interdirettoriale del 9 dicembre 1999.
I ripetuti commi 402 e 403, nel rivisitare le modalità di esercizio del potere
istruttorio, hanno soppresso il predetto questionario, superando la obbligatorietà di
percorrere in ogni caso le predette fasi e configurando ora la possibilità di acquisire
52
immediatamente, secondo concrete necessità istruttorie, singoli e specifici elementi
senza il preventivo condizionamento della prima fase consistente nell’acquisizione
della copia dei conti. E ciò anche in conseguenza dell’ampliamento degli elementi
acquisibili, oltre quelli relativi ai conti di banche e poste, i soli ottenibili secondo la
previgente disciplina.
Gli organi procedenti dimensioneranno l’attività istruttoria, pertanto,
procedendo a un’unica richiesta ovvero a richieste frazionate, con l’ovvio
riconoscimento di un autonomo termine di risposta per ognuna di esse, non inferiore
a trenta giorni, ancorché tutte fondate sulla originaria onnicomprensiva
autorizzazione.
La suesposta modifica procedurale ha altresì comportato che, oltre
l’immediata acquisizione dei conti cointestati secondo quanto consentito dalla
precedente disciplina, viene legittimata ora, altrettanto immediatamente, anche
quella relativa ai conti in disponibilità dei quali, invece, in prima battuta si poteva
solo ottenere la segnalazione per poi acquisirne la copia nella successiva fase del
questionario. Tale effetto di concentrazione degli elementi acquisibili ha come
ulteriore conseguenza la possibilità di ottenere contestualmente ai conti - sia essi
cointestati ovvero in disponibilità - i nominativi, rispettivamente, dei soggetti
cointestatari e dei titolari dei conti sui quali il contribuente ha, a vario titolo, la
disponibilità di operare secondo quanto risulta agli atti presso l’intermediario. Le
descritte conseguenze, valevoli oggi per tutti gli intermediari per analoghi rapporti
continuativi, confermano sostanzialmente, sia pure con riguardo ai rapporti
intrattenuti con banche e poste, quanto precisato dalla circolare n. 116/E in ordine
agli elementi acquisibili ai sensi dei precedenti numeri 7) e ora ottenibili anche a
seguito di un’unica richiesta in base ai medesimi numeri dei novellati artt. 32 del
D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972. Vedi in proposito anche
quanto accennato sulla Tabella dei collegamenti, allegata al provvedimento attuativo
della procedura telematica delle richieste e delle risposte, al Capitolo Secondo,
paragrafo 2.6.
53
3.1.4. Potere autorizzatorio
Le modifiche intervenute circa il potere autorizzatorio hanno comportato
meri aggiustamenti in ordine alla titolarità di tale potere, alla luce della nuova
configurazione organizzativa dell’Amministrazione finanziaria intervenuta nel
tempo e di quanto parzialmente già recepito in tal senso dal regolamento n. 269 del
2000 istitutivo della Anagrafe, sia pure non ancora operativa.
Tale ultimo provvedimento, infatti, all’art. 4, comma 2, lett. d), prevede che
le richieste all’Anagrafe possono essere avanzate dai “… funzionari del
Dipartimento delle entrate o dagli ufficiali della Guardia di finanza, su
autorizzazione, rispettivamente … del direttore centrale per l'accertamento e la
programmazione o dei direttori regionali delle entrate, dei comandanti regionali
della Guardia di finanza”. Per ovvie ragioni temporali, tale disposizione non aveva
potuto prendere atto delle modifiche introdotte dall’art. 22 del regolamento di
organizzazione dell’allora Ministero delle finanze, recato dal D.P.R. 26 marzo 2001
n. 107, che, avendo soppresso il potere di sindacato ispettivo del Servizio centrale
degli ispettori tributari, ne aveva espunto il potere autorizzatorio in capo al suo
Direttore, parallelamente a quello di richiesta delle indagini da parte dei singoli
ispettori.
La medesima disposizione già conteneva, invece, l’indicazione del potere di
autorizzazione in capo al Direttore centrale dell’accertamento e pertanto la legge
adegua ora l’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e l’art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972
all’evoluzione organizzativa dell’Amministrazione finanziaria, peraltro già recepita
legittimamente dalla prassi operativa in base al decreto legislativo n. 300 del 1999,
istitutivo dell’Agenzia delle entrate, e dalla normativa di funzionamento di
quest’ultima. In particolare, si precisa che tale estensione si è resa indispensabile per
l’esercizio autonomo di rilevanti funzioni attribuite direttamente al predetto organo
centrale; si pensi, ad esempio, alle verifiche di particolare rilevanza nei confronti di
soggetti di grandi dimensioni - eseguite, anche a livello nazionale, da un Settore
appositamente istituito - e all’assolvimento di specifici adempimenti di natura
comunitaria o pattizia, nell’ambito dell’assistenza e della cooperazione
54
amministrativa con gli altri Stati membri dell’Unione europea, oppure di Paesi
convenzionati con il nostro per prevenire e reprimere l’evasione e le doppie
imposizioni.
3.1.5. Precisazioni sulla prassi precedente di cui alla circolare 116/E del 1996
Sotto altra angolazione, pur in mancanza di specifiche modifiche normative,
si rende opportuno fornire maggiori precisazioni in ordine a problematiche sorte
nella prassi applicativa delle disposizioni tuttora vigenti, con riguardo a quanto
affermato nella circolare n. 116/E del 1996:
- organi legittimati a formulare la richiesta di informazioni in materia di
indagini creditizie e finanziarie;
- informativa degli intermediari al contribuente;
- modalità di notifica della richiesta di indagine agli intermediari;
- tessera di riconoscimento funzionale per gli accessi.
3.1.5.1. Organi legittimati a formulare la richiesta di informazioni
Nella complessa procedura istruttoria delle indagini relative alle imposte sui
redditi, all’Iva e all’Irap, il primo atto, anche in ordine temporale, coincide con la
richiesta rivolta dall’organo procedente alla rispettiva autorità sovraordinata.
Sotto la previgente normativa, dapprima la circolare 116/E e successivamente
i numeri 6-bis), nonché l’art. 4, lettera d), del decreto interministeriale n. 269 del
2000 istitutivo dell’Anagrafe, sulla scorta e nei limiti delle rispettive fonti di
legittimazione, avevano puntualmente indicato i soggetti autorizzati a procedere alla
richiesta medesima.
Con riferimento al testo della circolare 116/E, sotto tale profilo riassuntiva
della citata normativa, i soggetti legittimati a presentare la richiesta - all’epoca
55
limitata alle banche e alle poste per quanto riguarda la copia dei conti e al
contribuente con riguardo alla dichiarazione relativa ai “rapporti” intrattenuti con
tutti gli intermediari – erano: gli uffici delle imposte dirette; gli uffici dell’imposta
sul valore aggiunto; il sistema informativo del Ministero delle finanze; la Guardia di
finanza; gli Ispettori del Servizio centrale tributario; le Commissioni tributarie
provinciali e regionali.
La predetta elencazione, per le ragioni di seguito indicate a fianco di ciascun
soggetto, risulta ora così strutturata da:
- gli uffici centrali della Direzione centrale accertamento dell’Agenzia delle
entrate (art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e art. 51 del D.P.R. n. 633 del
1972, come novellati dai commi 402 e 403 della legge, il cui testo per lo
specifico punto è stato adeguato in base al D.lgs. n. 300 del 1999 e alla
relativa normativa di funzionamento, tra cui il D.P.R. 23 marzo 2001, n. 107,
che ha abrogato l’art. 62-sexies, comma 2, del D.L. n. 331 del 1993, che già
aveva esteso il potere di controllo e di verifica all’autorità centrale);
- gli uffici locali dell’Agenzia delle entrate (artt. 32 e 51 già citati, come
novellati dalla legge, in base all’evoluzione dell’Amministrazione finanziaria
registrata dal predetto decreto legislativo istitutivo dell’Agenzia, nonché della
normativa di funzionamento della stessa);
- la Guardia di finanza (art. 32 e 33, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 e
art. 63 del D.P.R. n. 633 del 1972);
- le Commissioni tributarie provinciali e regionali di cui all’art. 1 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (art. 7 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546).
Come risulta dalla suesposta elencazione, il Servizio centrale degli ispettori
tributari istituito, com’è noto, dall’art. 9 della legge 24 aprile 1980, a seguito delle
modifiche introdotte da ultimo dal già citato art. 22 del regolamento di
organizzazione recato dal decreto n. 107 del 2001, svolgendo un’attività che non
56
può più configurarsi di sindacato ispettivo - in quanto non più ricompresa nella
funzione di controllo dei contribuenti - resta escluso dal novero dei soggetti
legittimati a formulare le richieste.
3.1.5.2. Modalità di notifica della richiesta di indagine agli intermediari
In merito allo specifico argomento, come già presupposto dalla circolare
116/E, la richiesta di indagini “bancarie”, rivestendo anch’essa natura ricettizia,
deve essere notificata al soggetto destinatario in quanto la produzione dei relativi
effetti si ricollega, appunto, alla notificazione della richiesta stessa; infatti, il
termine, anche come dimezzato dalla legge, decorre dalla data del suo ricevimento
da parte dell’operatore finanziario richiesto.
Ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, dal quale
dipendono le garanzie di conoscibilità della richiesta, la stessa circolare citata –
ovviamente tarata ad un sistema istruttorio su base cartacea i cui flussi erano gestiti
secondo modalità tradizionali - aveva precisato che lo strumento partecipativo fosse
anzitutto da ravvisarsi nel servizio postale, in aggiunta a quello previsto dall’art. 60
del D.P.R. n. 600 del 1973, per espresso rinvio, ai fini delle imposte sui redditi,
fattone dall’art. 32, secondo comma. Infatti, l’art. 3, quinto comma, del D.L. 15
settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 1990,
n. 331 e l’art. 6, primo comma, del D.L. 9 settembre 1992, n. 372, convertito con
modificazione dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, aveva esteso a tutti gli uffici
finanziari il sistema di notifica delle richieste della copia dei conti a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento già previsto, ai soli fini dell’Iva, dall’art.
51, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972. E’ appena il caso di rammentare, per
completezza, la praticabilità in materia anche della notifica postale prevista dall’art.
14 della legge n. 890 del 1982 (notifica atti giudiziari), generalmente applicabile a
tutti gli avvisi e atti tributari.
Per quanto riguarda la Guardia di finanza, la medesima circolare, nonostante
il silenzio delle citate disposizioni, aveva precisato che le stesse modalità fossero
57
applicabili anche da parte dei rispettivi Comandi operativi. In aggiunta, nella stessa
sede, era stato consentito – nell’ovvio presupposto che al termine “notifica” va
riconosciuto anche un valore atecnico, comprensivo della consegna “a mano” - una
modalità di partecipazione irrituale rispetto a quella propria di natura processual
civilistica, ma ancora più garantista quanto alla effettività del requisito di
conoscibilità.
Le suddette procedure di notifica (postali e ordinaria), pur nel silenzio della
legge, trovavano in precedenza applicazione anche, e dal 1° settembre 2006 in via
esclusiva, per le richieste avanzate ai fini dell’esercizio del potere di richiesta di cui
ai numeri 5) delle citate disposizioni; in considerazione che a partire dallo stesso
anno le richieste di cui ai numeri 7) saranno inoltrate avvalendosi soltanto di
apposita procedura telematica.
In altri termini, le descritte modalità di notifica nei confronti degli
intermediari finanziari, come già detto connaturate al sistema cartaceo delle
richieste, hanno ceduto il posto a una coerente metodologia di notifica, in
conseguenza della previsione normativa di cui alla lettere c) dei commi 402 e 403
della legge. Infatti, tali lettere hanno rispettivamente inserito dopo il secondo e il
terzo comma degli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del
1972 la disciplina di una nuova ed esclusiva procedura telematica delle richieste e
delle risposte, come descritta al successivo paragrafo 3.2, la quale ne condiziona gli
effetti a diverse modalità e tempistica di perfezionamento del procedimento
partecipativo.
In particolare - oltre al citato paragrafo 3.2 – si fa riferimento a quanto
specificato nella parte motiva del provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2005,
laddove è precisato che la comunicazione per tale procedura telematica si conforma
alle stesse regole “previste per la comunicazione tramite raccomandata”.
3.1.5.3. Documento di riconoscimento funzionale per gli accessi e qualifica dei
soggetti abilitati
58
La circolare 116/E, nel descrivere le varie fasi in cui si articolava la
complessa procedura di acquisizione dei dati, notizie e documenti in materia, precisa
che l’Amministrazione, per ultimo “può avvalersi della possibilità di accedere,
mediante propri funzionari presso le banche e gli uffici dell’ente Poste”, “allo scopo
di rilevare direttamente i dati richiesti e non trasmessi entro i termini previsti dalla
legge ovvero qualora sussista il fondato sospetto che i dati medesimi, ancorché
inviati nei termini, non siano rispondenti al vero, ovvero si dimostrino incompleti o
inesatti”.
Al riguardo, l’articolo 33 del D.P.R. n. 600 del 1973, nel disporre che “gli
uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l’accesso di propri impiegati muniti di
apposita autorizzazione ……….. presso le aziende e istituti di credito e
l’Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie
relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art.
32…” evidenzia che tali accessi debbano “essere eseguiti, previa autorizzazione
dell’ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di
finanza, del Comandante di zona, da funzionari dell’Amministrazione finanziaria
con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della
Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano”. In materia di Iva, alle stesse
disposizioni fa rinvio l’ultimo comma dell’art. 52 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Inoltre, lo stesso art. 33 rimanda ad un specifico decreto per la
determinazione delle “modalità di esecuzione degli accessi con particolare
riferimento… al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di
autorizzazione”.
L’articolo 3 del D.M. 15 settembre 1982 ha previsto che “I … funzionari e
ufficiali accedono muniti delle ordinarie tessere di riconoscimento“.
E’ noto altresì che la disciplina in argomento aveva evidenziato le seguenti
due criticità:
59
- la sostanziale mancanza della tessera AT per l’identificazione funzionale del
personale dell’Agenzia, per la sopravvenuta incompetenza al rilascio da parte
sia del Dipartimento delle Politiche Fiscali sia della stessa Agenzia delle
entrate, mancante della relativa dotazione tecnico-operativa;
- la necessità di aggiornare la previsione specifica della qualifica di funzionario
alla luce della nuova organizzazione dell’Agenzia stessa onde evitare
qualsiasi rilievo, da parte dell’intermediario destinatario dell’accesso, in
merito alla detta carenza di legittimazione attiva.
In merito alla prima delle due anzidette criticità si rammenta che con
provvedimento dell’Agenzia del 5 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
91 del 20 aprile 2005, è stata istituita per tutto il personale dell’Agenzia stessa la
nuova tessera di riconoscimento. Tale iniziativa consentirà, anche per quanto
interessa il personale impegnato in attività di accesso e verifica di disporre di un
documento con cui attestare, incontestabilmente, agli intermediari ed ai contribuenti
destinatari del controllo, la propria identità e qualifica.
La seconda delle medesime criticità è stata superata, in luogo di un apposito
provvedimento, con la stessa configurazione amministrativa del personale, recata
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, per la parte normativa
quadriennio 2002/2005; per effetto di tale riorganizzazione, gli accessi presso gli
intermediari finanziari sono pertanto consentiti al personale inquadrato nella terza
area funzionale, già corrispondente alle precedenti posizioni C/1, C/2 e C/3.
3.2. Procedure telematiche delle richieste e delle risposte
Come accennato nelle Generalità, il nuovo modello di gestione dell’attività
istruttoria in questione si inquadra nel generale processo di semplificazione dei
procedimenti amministrativi e di accelerazione degli stessi soprattutto in chiave
tecnologica. Infatti, relativamente all’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, il comma
402, lettera c), della legge dispone che “Le richieste di cui al secondo comma,
60
numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, sono effettuate
esclusivamente in via telematica”. Analoga disposizione, relativamente all’art. 51
del D.P.R. n. 633 del 1972, è stata prevista dalla lettera c) del successivo comma
403.
Per la formale convergenza a tale approccio tecnologico, per entrambe le
citate disposizioni si prevede che “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione
delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e
le operazioni indicati” nei citati numeri 7).
Per ovvie ragioni di ordine tecnico, il legislatore, al successivo comma 404,
ha disposto che le anzidette disposizioni, e solo quelle che riguardano
specificamente le modalità di trasmissione dei flussi “hanno effetto dal 1° luglio
2005”, salvo “diversa decorrenza successiva, in considerazione dell’esigenze di
natura esclusivamente tecnica”. Ciò che, nel frattempo, è, peraltro, avvenuto in
forza del provvedimento direttoriale del 1° luglio 2005, con il quale il predetto
effetto è stato postergato alla data del 1° gennaio 2006. Con successivi
provvedimenti direttoriali del 24 febbraio 2006 e del 28 aprile 2006 si è data
attuazione complessiva alla nuova procedura rinviandone ulteriormente gli effetti
operativi al 1° settembre 2006.
In altri termini, la decorrenza della procedura telematica in esame non poteva
essere anteriore a quest’ultima data (1° settembre 2006), fermo restando che la
nuova disciplina sostanziale introdotta dalla legge - e fino al 31 agosto 2006
esercitabile esclusivamente su base cartacea - ha continuato dal 1° gennaio 2005
(cioè dalla generale entrata in vigore della legge) a essere applicata senza soluzione,
indipendentemente dai tempi di attuazione della nuova modalità di trasmissione
(vedi circolare n. 10/E del 16 marzo 2005 che, al punto 3.7, conferma la legittimità
dello strumento di trasmissione delle richieste mediante notifica ai sensi dell’art. 60
del D.P.R. n. 600 del 1973).
61
Resta a dire, per completezza di trattazione dello specifico argomento, che il
nuovo sistema di indagini istruttorie nel suo complesso non soggiace al disposto di
cui all’art. 2, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente, atteso che tale
disposto prevede testualmente che “in ogni caso le disposizioni tributarie non
possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata
anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore …….”
.E’ agevole infatti constatare che gli “adempimenti” di cui trattasi sono previsti a
carico dell’intermediario, quale soggetto terzo, e non nei suoi confronti come
“contribuente”; sussistendo evidenti ragioni organizzative anche nei suoi riguardi di
intermediario, è stata la legge stessa, come al precitato comma 404, che ne ha
previsto espressamente una tempistica diversa, fissata, come già detto,
originariamente alla data 1° luglio 2005, poi definitivamente al 1° settembre 2006.
Per altro verso, si è già precisato sempre nelle Generalità che la decorrenza
degli effetti, anche per quanto riguarda la tradizionale procedura cartacea finché
operante, interessa, anche i periodi di imposta per i quali non è ancora spirato il
termine di decadenza previsto dalle diverse normative di settore.
A seguito dell’emanazione di tutti i citati provvedimenti direttoriali, e in
particolare del provvedimento del 22 dicembre 2005, l’architettura della nuova
procedura risulta articolata sulla informatizzazione del flusso delle richieste e delle
risposte in maniera aperta, così da consentire a ogni istituto creditizio e finanziario,
con semplici modifiche software non comportanti onerosi adeguamenti di sistema,
di “scambiare” le necessarie informazioni in materia con l’Agenzia.
Il meccanismo prevede infatti l’utilizzo del formato XML, quale contenitore
in cui inserire le informazioni, le cui specifiche tecniche e relative istruzioni
operative sono allegate al citato provvedimento. Il file XML, inoltre, viaggia
crittografato, al fine di evitare ogni intromissione di soggetti estranei al mittente e al
destinatario, e in quanto firmato elettronicamente garantisce la corretta
sottoscrizione degli atti istruttori.
62
Il canale trasmissivo, infine, si fonda sulla posta elettronica certificata - le cui
regole di utilizzo sono fissate dal regolamento emanato con il D.P.R. 11 febbraio
2005, n. 68, pubblicato nella G.U. n. 97 del 28 aprile 2005 e dal decreto 2 novembre
2005, pubblicato nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2005 – la quale consente di
produrre gli stessi effetti giuridici che attualmente sono tipici delle notifiche a
mezzo raccomandata. Giova rammentare che per posta elettronica certificata (PEC)
si intende uno strumento analogo a quello della tipica posta elettronica, ove gli
indirizzi e-mail sono certificati da soggetti inseriti in un apposito elenco, istituito
presso il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione
(CNIPA), i quali agiscono da certificatori del flusso e da garanti della trasmissione e
della notifica degli atti telematici.
Nel merito, la procedura ha inteso concretizzare i seguenti obiettivi:
- velocizzare la fase istruttoria dell’indagine nei confronti di tutti gli
intermediari finanziari indicati nei novellati numeri 7) e con riguardo ai
singoli dati ed elementi informativi relativi a qualsivoglia rapporto od
operazione (senza alcuna specifica) intercorrenti con i rispettivi clienti;
- economizzare costi e tempi di lavoro sia all’Agenzia che agli intermediari
medesimi;
- realizzare un maggiore livello di riservatezza, specialmente per il
contribuente, rispetto all’attuale procedura su supporto cartaceo.
In definitiva, la legge, sia pure rinviando al citato provvedimento per le
specifiche modalità di attuazione, ha convertito in flusso telematico quanto già
finora gestito su supporto cartaceo e disponibile informaticamente presso gli
intermediari, fermo restando che l’operatività del sistema di richiesta è condizionata
dalle prescritte autorizzazioni, rilasciate dai competenti organi sovraordinati.
63
Sotto tale profilo, è opportuno sottolineare che la richiesta di tale
autorizzazione, in corrispondenza a quanto verrà precisato al paragrafo 4.2 del
Capitolo Quarto, essendo rapportata in precedenza ai soli soggetti banche e poste,
deve essere ora riferita - ove occorra - anche alle altre tipologie di intermediari
indicate dai novellati numeri 7).
Al fine di scongiurare ogni eventuale eccesso nell’utilizzo delle potenzialità
offerte dalla innovativa procedura telematica, è solo il caso di aggiungere che, non
solo in funzione delle effettive necessità istruttorie (subordinate alla prevedibile
proficuità dei relativi esiti) ma anche sul piano della riservatezza, è opportuno
modulare, con maggiore attenzione rispetto al passato, le richieste sulle categorie di
operatori finanziari compatibili con la posizione del soggetto sottoposto a controllo.
In altri termini, anche allo scopo di evitare una diffusa divulgazione dell’esistenza di
un’indagine nominativa, si vuole richiamare l’attenzione degli organi procedenti a
un utilizzo dello strumento istruttorio coerentemente con le indispensabili necessità
della specifica indagine. Nella stessa ottica di meglio calibrare dette necessità
istruttorie e di dimensionarne in maniera più mirata il campo di indagine, l’art. 37,
comma 4, del decreto legge n. 223 del 2006 ha previsto un’apposita base
informativa consistente in una banca dati dei rapporti intrattenuti con gli
intermediari (vedi più precisamente il successivo paragrafo 3.3.1 e il Capitolo
Ottavo).
3.3. Impatto delle modifiche della legge sui numeri 6-bis) degli artt. 32 del D.P.R. n.
600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 e sul regolamento di cui al decreto n.
269/2000 istitutivo della Anagrafe
E’ noto che il nostro ordinamento, per assecondare le avvertite esigenze di
economicità, di efficienza e di speditezza dell’azione accertatrice e con l’intento -ai
fini della propedeutica e specifica attività istruttoria in argomento - di individuare “a
monte” i conti dei soggetti sottoposti a controllo, aveva già previsto all’art. 20,
comma 4, della legge n. 413 del 1991, l’istituzione di un’anagrafe, nella quale
realizzare una sorta di censimento di tutti i conti e depositi esistenti, non solo presso
banche e poste, e dalla quale attingere i dati identificativi di ogni soggetto che
intrattenga tali rapporti o che degli stessi possa disporre.
64
Infatti, il nuovo assetto, regolamentato con il citato decreto interministeriale 4
agosto 2000, n. 269, e basato su un sistema informativo gestito dalla società
interbancaria per l’automazione (SIA), avrebbe comportato un generale ed evidente
valore aggiunto sulla tempistica delle indagini e ai fini del relativo avvio ha inteso
sostanzialmente superare l’operatività dell’istituto della richiesta al contribuente dei
propri conti ai sensi e per gli effetti dei numeri 6-bis) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600
del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Come emerge dal dato normativo del citato decreto interministeriale, si
trattava di un procedimento che per la prima volta aveva disposto in modo
inequivocabile le varie competenze organiche e i tempi di operatività delle richieste
(da motivare succintamente ai sensi dell’art. 3, comma 1) e delle relative risposte,
nonché l’oggetto delle stesse esplicitamente ricomprendendovi, soprattutto, “…gli
estremi identificativi dei rapporti di conto e di deposito, la data di accensione …”
(art. 3, comma 2, lettera b). Per ottenere tali estremi identificativi (è necessaria)
occorreva, come peraltro per la richiesta diretta alle banche e alle poste, un’apposita
autorizzazione rilasciata dalla autorità sovraordinata, prevista dalla lettera d) del
comma 2 dell’art. 4 dello stesso regolamento.
Tuttavia, per scelta legislativa, l’effettiva operatività dell’Anagrafe era
subordinata alla emanazione di alcuni decreti, la cui complessità sotto l’aspetto
contenutistico era apparsa evidente sin dall’originaria previsione regolamentare;
detti decreti avevano la finalità di disciplinare, nell’ordine e ai sensi:
- dell’art. 4, comma 4, del regolamento, le modalità di inoltro delle richieste al
Centro operativo (C.O.), nonché quelle delle relative risposte;
- dell’art. 5, comma 3, le modalità di trasmissione e di acquisizione dei dati tra
il C.O. e la SIA e tra questa società e gli intermediari finanziari;
- dell’art. 5, comma 4, le procedure tecnico-operative per lo svolgimento
dell’attività, la disciplina dei relativi oneri e le modalità del controllo a opera
del C.O. sul servizio SIA.
65
Come è noto, ulteriori difficoltà avevano interessato, oltre i predetti aspetti
tecnico-funzionali e di sicurezza dell’Anagrafe, anche aspetti di specificazione
operativa della nozione di conto, laddove si trattava di distinguerne le tipologie
concretamente rientranti nell’ambito applicativo della procedura.
In tale contesto si rammenta che, nella perdurante attesa dell’istituzione della
citata Anagrafe, il legislatore, nel tentativo di soddisfare analoghe esigenze di
individuazione dei conti del contribuente, era nel frattempo intervenuto,
provvedendo ad inserire – tramite l’art. 3, comma 177, della legge. n. 549 del 1995
– negli artt. 32, primo comma, D.P.R. n. 600 del 1973 e 51, secondo comma, D.P.R.
n. 633 del 1972, i numeri 6-bis), nei testi all’epoca vigenti, con la previsione per gli
organi procedenti, previamente autorizzati, di richiedere direttamente “…ai soggetti
sottoposti ad accertamento, ispezione e verifica il rilascio di una dichiarazione
contenente l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
rapporti intrattenuti…” con gli intermediari finanziari nazionali e stranieri.
Le sopraggiunte modifiche legislative hanno reso la parallela necessità di
adeguare anche il contenuto dispositivo di quest’ultimo potere.
A tal fine, infatti, il comma. 402, lettera a), numero 3), così come l’omologo
numero 3) del comma 403, hanno sostituito il primo periodo di detti numeri 6-bis)
per adeguarlo al contenuto di cui ai numeri 7).
Sotto il profilo oggettivo, devesi sottolineare che nella precedente disciplina
la formulazione letterale dei ripetuti numeri 6-bis) accreditava testualmente una
potenzialità di indagine superiore a quella consentita dai previgenti numeri 7), ove si
faceva univoco ed esclusivo riferimento ai “conti”, anziché al più comprensivo
concetto di “rapporti”. Nella nuova versione di entrambi i citati numeri si è venuta
invece a verificare una difformità di contenuto a favore dei numeri 7), atteso che
questi contemplano “rapporti”, “operazioni” e “servizi”, laddove l’ambito
applicativo dei numeri 6-bis) resta limitato ai soli “rapporti” intrattenuti dal
contribuente.
66
La diversa formulazione tuttavia - essendo al limite anche i “servizi”, qualora
“intrattenuti” in via continuativa, riconducibili alla più generale nozione di
“rapporti” -, risulta ampiamente giustificata dalla consapevolezza del legislatore di
non aggravare eccessivamente lo sforzo ricostruttivo e mnemonico del contribuente
per quanto riguarda, oltre che tutti i “rapporti”, come in precedenza (con “…ogni
altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non
più di cinque anni…”), anche tutte le “operazioni” dallo stesso effettuate
isolatamente ed episodicamente nel tempo.
3.3.1 Nuove comunicazioni all’anagrafe tributaria da parte degli operatori
finanziari, ai sensi dell’art. 37 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
Sempre al fine di razionalizzare il processo di acquisizione degli elementi
utili alle indagini finanziarie e nella stessa logica della Anagrafe di cui al decreto
legge n. 269 del 2000, l’art. 37, comma 4, del D.L. n. 223 del 2006 ha apportato le
seguenti modifiche all’art. 7 del D.P.R. n. 605 del 1973:
- al sesto comma, prevedendo la comunicazione all’Anagrafe tributaria
da parte degli intermediari finanziari relativa alla “esistenza dei
rapporti, nonché la natura degli stessi”. Dette comunicazioni sono
“archiviate in apposita sezione, con indicazione dei dati anagrafici dei
titolari, compreso il codice fiscale”;
- all’undicesimo comma, prevedendo che le predette comunicazioni, al
pari delle rilevazioni e delle evidenziazioni di qualsiasi rapporto od
operazione di natura finanziaria, effettuata per conto proprio ovvero per
conto o a nome di terzi, sono utilizzabili ai fini delle richieste e delle
risposte in via telematica, nonché per le attività connesse alla
riscossione mediante ruolo. Detti elementi, inoltre, con puntuale
riferimento all’art. 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e) dello stesso
decreto n. 269 del 2000 sono utilizzabili da organi diversi
dall’amministrazione finanziaria per l’espletamento degli accertamenti
finalizzati alla ricerca e all’acquisizione della prova e delle fonti di
67
prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini
preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli
accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione
previste da specifiche disposizioni di legge e per l’applicazione delle
misure di prevenzione.
Il successivo comma 5 dello stesso art. 37 del D.L. n. 223 del 2006 - nel
rinviare ad un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da
emanare ai sensi dello stesso art. 7, undicesimo comma, del D.P.R. n. 605 del 1973
la determinazione delle specifiche tecniche e dei termini per le predette
comunicazioni - puntualizza che l’obbligo di comunicazione telematica riguarda
tutti i rapporti ancora in essere al 1° gennaio 2005, non rilevando la circostanza che
successivamente a tale data essi siano cessati; per converso l’obbligo non è
configurabile in relazione ai soggetti con i quali il rapporto sia cessato prima del 1°
gennaio 2005 (cfr. circolare n. 28/E del 2006, paragrafo 47).
Le descritte modifiche si prefiggono, anzitutto, in un’ottica di
semplificazione dell’approccio istruttorio con i contribuenti che intrattengono
continuativamente rapporti con gli intermediari finanziari, la formazione di una
banca dati aggiornata in un’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria, alimentata
dalle comunicazioni in via telematica di elenchi, completi di codice fiscale, dei
soggetti con i quali gli intermediari intrattengono i rapporti stessi, con la
specificazione della natura di questi ultimi. E ciò, per la ragione che la nuova
strumentazione è rivolta a una attività di selezione preventiva al fine di
dimensionare più precisamente le indagini e, quindi, di consentire - anche in
funzione del rispetto della privacy dei contribuenti - agli uffici procedenti, almeno
tendenzialmente, di coinvolgere solo gli intermediari che hanno intrattenuto rapporti
con i contribuenti medesimi.
In altri termini, la nuova banca dati supera anche sotto il profilo
procedimentale il regolamento di cui al D.I. n. 269 del 2000, ferma restando per il
suo utilizzo la necessità della preventiva autorizzazione dell’organo
gerarchicamente sovraordinato, la quale avrà “efficacia omnicomprensiva” anche
68
per l’inoltro delle singole richieste agli intermediari individuati, in quanto l’utilizzo
della banca dati stessa avviene esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui ai
numeri 7) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972.
L’interpretazione letterale del comma 4 dell’art. 37 in commento esclude
dall’obbligo di comunicazione tutte le operazioni extra-conto (“non contenute” cioè
in un rapporto), fermo restando che per queste ultime operazioni gli intermediari
hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2006, di rilevarle e tenerle in evidenza con le
generalità dei soggetti che le pongono in essere, al fine dell’attuazione della
procedura telematica delle richieste e delle risposte nell’ambito delle indagini
finanziarie.
Ovviamente, gli uffici indipendentemente dall’entrata in funzione della nuova
anagrafe dei rapporti e del suo contenuto, potranno formulare - in caso di necessità
istruttoria e sulla base dei numeri 7) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51
del D.P.R. n. 633 del 1972 - richieste aventi ad oggetto:
- qualsiasi rapporto anche cessato primo del 1° gennaio 2005;
- qualsiasi operazione contenuta in un conto;
- qualsiasi operazione extra-conto effettuata prima del 31 dicembre 2005,
il cui ammontare sia superiore a 12.500 euro;
- qualsiasi operazione extra-conto di qualsiasi ammontare effettuata dal
1° gennaio 2006.
Per tutte le tematiche relative alle modifiche apportate al decreto n. 605 del
1973, in materia di anagrafe tributaria, si rinvia anche al Capitolo Ottavo, dedicato
specificamente agli adempimenti degli intermediari finanziari.
69
CAPITOLO QUARTO
Garanzie a tutela del soggetto sottoposto a indagini
Nel paragrafo delle Generalità si è avuto modo di rammentare che il sistema
istruttorio, come rivisitato dalla legge, ha preso atto, esaltandola, della codificazione
del principio di un equo bilanciamento tra le forti esigenze di acquisizione dei dati
finanziari indispensabili per l’attività di controllo e di accertamento e le parallele
espressioni di garanzia per il contribuente, costituite dall’autorizzazione, dal dovere
di informativa, nonché dalle direttive per il corretto utilizzo degli elementi acquisiti
– vedi successivo Capitolo Quinto - per scongiurare ogni sospetto di illegittimità
della relativa procedura.
4.1. Soggetti destinatari sostanziali delle indagini
Sotto il profilo soggettivo, la speciale attività istruttoria delle indagini
creditizie e finanziarie prevista dai numeri 7) in commento – analogamente alla
diversa procedura di cui ai numeri 5), esaminata nel successivo Capitolo Settimo
coinvolge entità diverse, in quanto destinatarie – a diverso titolo e con interessi a
volte contrapposti – delle disposizioni che, in materia composita, realizzano il
sistema normativo di riferimento, ora novellato.
Si tratta, nell’ordine, non solo di azione, delle seguenti categorie di soggetti:
- degli organi procedenti preventivamente autorizzati dalle rispettive autorità
sovraordinate per i quali si rinvia al paragrafo 3.1.5.1 del Capitolo Terzo;
- degli intermediari, detentori - a ragione della propria attività - dei dati, notizie
e documenti, dei quali si occupa il Capitolo Primo;
- dei clienti-contribuenti, effettivi destinatari del controllo fiscale – però
legittimamente estensibile anche a soggetti “terzi”, allorquando sia
configurabile una loro fittizia interposizione -, dei quali pure si fornisce nel
70
presente paragrafo una sommaria indicazione, anche prescindendo dalle
inevitabili differenziazioni connesse all’utilizzo dei diversi poteri e
metodologie di richieste.
L’area operativa dello schema giuridico delineato dai ripetuti numeri 5) e 7),
a parte la citata diversità dell’iter procedurale e, conseguentemente, del potenziale
probatorio espresso dai rispettivi esiti acquisiti, ruota intorno a un “comune”
destinatario.
Infatti, il soggetto di effettivo riferimento delle varie potestà contemplate, nel
loro complesso, sia dall’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 che dall’omologo art. 51
del D.P.R. n. 633 del 1972 conduce sempre a un soggetto spesso denominato come
“contribuente”, almeno fino alla novella della legge, riconfermato sostanzialmente
anche dai rispettivi numeri 6-bis), come ugualmente sostituiti dalla legge.
Tale termine, ai fini impositivi, esprime una nozione tecnico-giuridica che
(sottacendo le permanenti dispute dottrinarie) coincide con “colui che è soggetto alla
potestà dell’ente impositore”, cioè a dire il soggetto passivo dell’obbligazione
tributaria.
Ai fini istruttori, il vocabolo “contribuente”, anche se letteralmente
abbandonato dalla legge, ricomprende non solo titolari di situazioni e presupposti
anche plurisoggettivi, ma in più destinatari privi di una relazione giuridica diretta
con il Fisco nazionale.
In sostanza, l’esigenza di un’adeguata operatività del potere di controllo ha
indotto il legislatore ad attrarre nell’area della specifica soggettività istruttoria anche
figure che nel campo strettamente tributario risultano sprovviste dell’anzidetto
status, ovvero, in sede civilistica, hanno una limitata rilevanza giuridica.
La scelta legislativa, quindi, indipendentemente dai predetti schemi giuridici,
elaborati sia dal diritto tributario che dal diritto comune, importa l’individuazione di
una molteplicità di soggetti, anche privi – come detto – di un rapporto diretto con il
presupposto fiscale, con il chiaro intento di agevolare l’accertamento e la
71
riscossione del credito d’imposta nei confronti non solo di contribuenti nazionali ma
anche di soggetti residenti esteri; questi, infatti, oltre che potenziali destinatari di
accertamento, sono passibili d’indagini finanziarie e creditizie anche quando nei
loro confronti manchi un immediato interesse nazionale (in applicazione degli artt.
65 del D.P.R. n. 633 del 1972 e 31-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, attuativi di
direttive comunitarie e di trattati contro le doppie imposizioni).
In estrema sintesi, sono da considerare “contribuenti” o comunque
destinatari, ai fini e per gli effetti dell’applicazione della disciplina istruttoria in
commento, non solo le “persone fisiche e giuridiche” - come impropriamente
riassunte dall’art. 1, comma 1, del D.I. n. 269 del 2000, istitutivo dell’Anagrafe –
ma ogni altro soggetto, titolare o meno di situazioni giuridiche che costituiscono il
presupposto del tributo, anche come destinatario unitario soltanto di accertamento e
non anche di imputazione del reddito.
Sotto tale profilo, sono pertanto da ricomprendersi tra i destinatari delle
indagini, oltre ovviamente alle predette categorie di soggetti, anche: le società di
persone ed enti assimilati, non escluso il GEIE; le associazioni tra artisti e
professionisti, ivi comprese le società tra professionisti; gli enti pubblici e privati
non commerciali; le società e gli enti di ogni tipo, anche senza personalità giuridica,
come le stabili organizzazioni di soggetti esteri non residenti – definite oggi,
autonomamente, dall’art. 162 del TUIR -, nonché le persone fisiche, non residenti
nel territorio dello Stato.
Ferma restando, senza eccezioni, la soggezione alle indagini in questione di
tutte le predette categorie di destinatari, occorre tuttavia rammentare che, tra gli
effetti prodotti sia dalle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione delle attività
detenute all’estero, sia dalla fruizione di alcune attività definitorie, quelli di maggior
rilevanza si individuano nella preclusione sia degli accertamenti tributari e
contributivi sia delle attività investigative con riguardo anche alle indagini
“bancarie”.
72
Conseguentemente, mentre i soggetti intermediari in caso di richieste
formulate loro ai sensi dei citati artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R.
n. 633 del 1972 sono esonerati dall’obbligo di fornire agli organi procedenti
indicazioni relative ai conti segretati, parallele conseguenze si configurano per gli
stessi destinatari interessati, i quali - essendo i conti aperti in seguito alla procedura
di emersione in regime di assoluta riservatezza – restano pur essi esclusi
dall’operatività delle predette indagini. In particolare, relativamente alle richieste
avanzate loro – ai sensi e per gli effetti dei numeri 6-bis) - per le somme e i valori
rimpatriati in conseguenza dello “scudo” fiscale, essi potranno altresì astenersi dal
fornire la prescritta dichiarazione, opponendo agli uffici richiedenti la segretezza
derivante dalla normativa sull’emersione introdotta dalla legge 23 novembre 2001,
n. 409, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
350, e successive integrazioni e modifiche.
4.2. Autorizzazione
Nella complessa attività di accertamento la fase istruttoria costituisce, com’è
noto, un momento delicato in quanto tendente alla necessaria acquisizione di tutti gli
elementi che saranno utilizzati quale supporto per l’eventuale emanazione del
provvedimento finale di effettivo esercizio della pretesa tributaria.
Con particolare riferimento allo specifico contesto delle indagini in
questione, per l’acquisizione dei relativi elementi la vigente disciplina prevede, in
più, la previa autorizzazione dell’organo sovraordinato all’ufficio procedente; le
modifiche della legge sul punto non hanno tuttavia apportato alcuna integrazione, se
non quella che scaturisce quale conseguenza dell’ampliamento soggettivo e
oggettivo delle indagini stesse. In proposito, occorre tuttavia ribadire quanto già
accennato al Capitolo Terzo, paragrafo 3.3.1, in ordine alla necessità della
preventiva autorizzazione dell’organo gerarchicamente sovraordinato anche per
accedere alla nuova “anagrafe dei rapporti”, istituita dal comma 4 dell’art. 37 del
decreto legge n. 233 del 2006, in quanto il suo utilizzo avviene esclusivamente ai
sensi e per gli effetti di cui ai numeri 7) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e
73
51 del D.P.R. n. 633 del 1972. L’autorizzazione rilasciata a tali fini varrà
ovviamente anche per l’inoltro delle specifiche richieste agli intermediari individuati
attraverso detta anagrafe e, naturalmente, anche per tutti gli altri intermediari che
per necessità istruttorie dovessero essere coinvolti.
Per quanto riguarda il profilo soggettivo, torna utile rammentare la
circostanza - ancora valevole, fino all’entrata in funzione della procedura telematica
- che nella richiesta di autorizzazione alla predetta autorità sovraordinata l’ufficio
procedente, in vigenza della procedura di acquisizione dei dati contenuti nel solo
rapporto speciale individuato in un “conto”, doveva fare riferimento esclusivamente
a banche e poste. E’ evidente che, a seguito dell’eliminazione di tale
condizionamento e del conseguente ampliamento delle categorie coinvolte
nell’assolvimento degli obblighi informativi, anche il suddetto schema di richiesta,
cartaceo o telematico, deve registrare una parallela dilatazione nel numero dei
soggetti destinatari delle richieste stesse.
Prescindendo dalle suesposte particolarità, valgono comunque le precisazioni
già fornite con la ripetuta circolare n. 116/E in ordine alla natura discrezionale della
predetta autorizzazione, alla sua funzione di legittimazione all’uso dello strumento
istruttorio nonché di controllo del corretto utilizzo dello stesso; ferma restando
l’esigenza di verificare la sussistenza dei predetti requisiti legali e di procedere al
rilascio dell’atto per singoli nominativi, nonostante l’ammissibilità di una richiesta
cumulativa, avendo cura di rapportarsi - soprattutto in questa fase che rappresenta lo
snodo per l’ulteriore divenire dell’intera procedura - al pieno rispetto dei principi di
economicità e proficuità dell’azione amministrativa.
Nella stessa circolare era stato altresì precisato che la funzione legittimante
dell’autorizzazione si estendeva, oltre ai conti intestati e cointestati al soggetto
controllato, anche a quelli nella sua “disponibilità”, sebbene questi ultimi, ancorché
senza obbligo di ulteriore autorizzazione, potessero essere effettivamente acquisiti
solo attraverso una successiva e apposita richiesta alla banca nel rispetto del
principio di “tutela del terzo”, rappresentato dall’intestatario di un conto diverso
dallo stesso soggetto controllato.
74
Per la nozione di tali conti, che a seguito degli interventi operati dalla citata
legge n. 413 del 1991 hanno introdotto le nozioni di conti “intrattenuti” (vedi
numeri 7) e di conti “in disponibilità” (art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del
1973), la citata circolare precisava ancora che in essa rientravano “tutti i conti per i
quali il contribuente abbia la possibilità di disporre in virtù di mandato da parte
dell’intestatario del conto (ad es.: conti sui quali il titolare abbia rilasciato deleghe,
conti intestati a società per i quali gli amministratori abbiano ricevuto poteri di
disposizione)”. Trattasi naturalmente di una nozione diversa da quella invece
utilizzabile, in modo distorto, per conseguire un illecito risparmio d’imposta, in
collegamento con il fenomeno dell’interposizione soggettiva fittizia per la quale si
rinvia al paragrafo 5.2 del Capitolo Quinto.
Occorre ora precisare che, a seguito delle modifiche apportate dalla legge e in
coerenza con le conseguenti linee di semplificazione e di accelerazione dell’iter
amministrativo, risulta chiaramente superata l’esigenza di una doppia richiesta per
l’acquisizione dei predetti conti in disponibilità, ferma restando l’esclusione di una
specifica autorizzazione, diversamente da quanto invece necessita per le predette
ipotesi di interposizione soggettiva fittizia.
A quanto già precisato è da aggiungere inoltre che l’autorizzazione, quale
atto preparatorio allo svolgimento della fase endoprocedimentale dell’istruttoria,
non assume rilevanza esterna, autonoma ai fini della sua immediata impugnabilità,
in quanto non immediatamente né certamente lesiva sotto il profilo tributario della
posizione giuridica del contribuente interessato che non ha ancora subito o potrebbe
addirittura non subire alcun atto impositivo. Tale ultima precisazione, peraltro, ha
trovato conforto nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, consolidatasi sul punto,
con riferimento alla quale si richiama la decisione della Sezione IV, n. 264 del 7
aprile 1995, sulla cui base gli atti relativi alle indagini possono essere eventualmente
sindacati nella successiva fase contenziosa una volta che l’atto finale di esercizio
della pretesa tributaria sia contestato davanti alle Commissioni tributarie
competenti. Si aggiunge che con tale decisione è stata ribadita altresì l’accessibilità
agli atti preparatori di natura tributaria solo a conclusione del procedimento di
75
accertamento, in conformità dello schema previsto specificamente per i
procedimenti tributari dalla legge n. 241 del 1990, secondo il combinato disposto
degli artt. 13 e 24 della stessa legge, nel testo anteriore alle modifiche apportate
dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Infatti, detta temporanea limitazione, anche nella previgente normativa, non
attenuava il valore di garanzia che l’autorizzazione riveste nell’ambito di indagini
così penetranti, atteso che essa, quale atto amministrativo preparatorio, consente al
contribuente di valutarne l’iter logico-giuridico, con la connessa documentazione, in
sede di accesso, esperibile - presso l’ufficio che lo detiene -, ai sensi della ripetuta
legge n. 241 del 1990, a conclusione dell’intero procedimento di formazione
dell’atto di accertamento.
A maggior ragione resta ora esclusa temporaneamente l’accessibilità – tra i
vari atti preparatori – della predetta autorizzazione, nonostante l’avvenuta
soppressione del rinvio all’art. 13, comma 2, da parte del comma 6 dell’art. 24,
atteso che quest’ultimo articolo – nella nuova formulazione di cui alla citata legge n.
15 del 2005 - al comma 1, lettera c), prevede, nel complesso, l’esclusione del diritto
di accesso “nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari
norme che li regolano”.
Apposite cautele sono previste per assicurare la riservatezza di tale atto,
relativamente alle quali si rinvia a quanto precisato al successivo paragrafo 4.6.
4.2.1. Superamento dell’obbligo di allegare l’autorizzazione alle richieste
Come già precisato, l’indicazione nell’autorizzazione dei motivi a supporto
delle richieste di indagini bancarie e creditizie deriva da precise disposizioni di
legge. Infatti, a stabilire la necessità dell’autorizzazione, così amministrativamente
strutturata, sono gli stessi articoli 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n.
633 del 1972, interpretati anche in modo assolutamente garantista delle esigenze
difensive del contribuente sottoposto a controllo.
76
Pur convenendo sulla ritenuta necessarietà e obbligatorietà della motivazione
in tema, è stato tuttavia espresso il timore che l’atto autorizzatorio, in quanto
obbligatoriamente allegato alla richiesta, se facente riferimento a specifici esiti
dell’attività ispettiva in precedenza operata, potrebbe rivelarsi inaffidabile sul piano
della tutela dei diritti del soggetto verificato, fino al punto da compromettere lo
stesso rapporto intercorrente tra la banca stessa e il suo cliente.
Per quanto già rilevato in precedenza, si conviene che, tra i poteri di controllo
a disposizione degli organi fiscali in funzione dell’attività accertatrice, quello
relativo all’accesso ai dati bancari e finanziari impone specifiche garanzie, non solo
per la forte incisività di tale potere, ma anche per i peculiari interessi coinvolti.
Tra le anzidette garanzie, l’autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dei più
volte citati numeri 7), costituisce lo strumento giuridico di maggiore rilevanza, sia
per la funzione di valutazione preventiva che di legittimazione quanto all’esercizio
in concreto dello specifico potere.
In altri termini, tale atto, nella sua forma ordinaria e anche a prescindere dalle
novità successivamente introdotte in materia di riservatezza, contempla in modo
indefettibile il requisito essenziale dell’esplicitazione dei motivi sottostanti
l’indagine, in ossequio al principio di trasparenza e di effettività della tutela
giurisdizionale di ogni soggetto.
In tale ottica, la circolare n. 116/E del 1996, secondo lo schema della
costruzione tradizionale dell’atto amministrativo, ebbe a suggerire:
1) all’autorità sovraordinata di ascrivere, tra i titoli necessari al rilascio
dell’autorizzazione per l’esercizio dell’indagine, il controllo preventivo dei
requisiti di legittimità e di merito;
2) all’organo procedente di allegare alla richiesta fatta alla banca o alle poste
copia di detta autorizzazione, costituendone, questa, un “elemento
essenziale”.
77
Quanto alla determinazione di cui al punto 2) torna altresì utile rammentare
che la sua previsione, ancorché non imposta dalla legge, venne ritenuta confacente
alla natura e alla funzione dell’atto, in un’epoca ancora caratterizzata dalla
suggestione dell’improvviso e integrale superamento delle deroghe al segreto
bancario, ad opera dell’art. 18 della legge n. 413 del 1991.
Sennonché, successivamente, sia la legge n. 675 del 1996 che, ancor più, il
codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, hanno posto l’esigenza di imprimere un nuovo assetto anche
alla soggetta materia, imponendo il rispetto del patrimonio riservato di cui è titolare
il “cliente” (bancario, postale, ecc…) per evitare che l’autorizzazione – specie se
motivata con notizie che potrebbero rivelarsi screditanti sotto il profilo economico-
tributario – possa trasformarsi in un atto lesivo dei suoi rapporti fiduciari con
l’intermediario.
In effetti, nella prassi applicativa, si è avuto modo di constatare che il diritto
di difesa del soggetto sottoposto a indagini bancarie e finanziarie potrebbe risultare
talvolta pregiudicato dall’applicazione automatica dell’anzidetta determinazione,
atteso che la parte motiva, anche se prescritta dallo schema legale dell’atto
amministrativo autorizzatorio, laddove particolarmente dettagliata, potrebbe
produrre effetti distorsivi e comunque eccedenti la stessa lettera e finalità delle
legge.
Quanto alle diverse soluzioni percorribili per ovviare ai denunciati
inconvenienti, è da escludere quella volta a mantenere l’obbligo di allegazione
dell’atto, sia pure emendato della parte rilevatrice delle risultanze lesive
dell’interesse del cliente. Ciò in quanto si è ritenuto che essa, in buona sostanza,
porterebbe a segregare e a segretare una parte soltanto dell’esplicitazione dei motivi,
con il rischio non solo di incorrere nei problemi di sospetta illegittimità dell’atto, ma
di provocare indubbie difficoltà e oneri a carico degli organi incaricati dell’inoltro
alla banca della richiesta supportata dalla autorizzazione così emendata.
78
Si ritiene invece, nel solco di pacifica e condivisa qualificazione
dell’adempimento istruttorio in questione tra le cosiddette “prestazioni imposte”,
che la relativa richiesta, in quanto caratterizzata da particolare efficacia, anche oltre
i caratteri di autoritarietà ed esecutorietà che assistono l’atto amministrativo, non
necessiti, né punto né poco, dell’allegazione in questione, peraltro, come già detto,
sprovvista di qualsiasi specifico obbligo di fonte legale.
Aggiungasi che, a escludere anche su di un piano logico-giuridico qualsiasi
obbligo di partecipazione alla banca richiesta dei motivi dell’atto, sta la circostanza
che, anche a detta della citata sentenza della Cassazione - secondo cui
“l’autorizzazione attiene ai rapporti interni” - essa si riferisce a una prescrizione
endoprocedimentale sicuramente estranea alla condizione di efficacia e di
operatività della banca richiesta.
Si ravvisa pertanto l’opportunità di pervenire a uno sbocco più risolutivo del
problema, eliminando l’obbligo dell’anzidetta allegazione, in modo intrinsecamente
e formalmente ineccepibile, anche perché parallelamente rispettoso sia delle
esigenze esecutive dell’intermediario che di quelle di riservatezza del contribuente
assoggettato a indagine, nonché di semplificazione delle modalità operative degli
uffici procedenti.
Nei confronti dell’intermediario risulta infatti agevole constatare la totale
assenza di un interesse a conoscere le motivazioni istruttorie specifiche di un
accertamento fiscale in corso, con il rischio, semmai, di vederne impropriamente
utilizzate la ragione e la natura, nei confronti del cliente sottoposto a indagine
fiscale.
Con riferimento a quest’ultimo soggetto è altrettanto agevole rilevare che il
suo indubbio interesse al rispetto delle prerogative di riservatezza nei confronti della
banca e di ogni altro intermediario verrebbe pienamente garantito laddove i suoi
diritti di tutela potranno essere esercitati tramite la conoscenza delle specifiche
motivazioni contenute nell’autorizzazione alla quale potrà accedere, naturalmente,
dopo l’eventuale notifica dell’avviso di accertamento.
79
Nell’ottica della tutela della riservatezza, la suesposta determinazione si
rafforza ulteriormente nella considerazione che, nella perdurante inoperatività
dell’Anagrafe, l’avvento della procedura telematica può coinvolgere ora anche tutti
gli intermediari, i quali, pur non intrattenendo, nella stragrande maggioranza,
rapporti con il cliente soggetto a indagine, verrebbero comunque a conoscenza dei
motivi a supporto dell’autorizzazione stessa, in maniera eccessiva rispetto ai principi
di pertinenza, utilità e proporzionalità dei dati richiesti.
Questa criticità sarà tendenzialmente superata con l’operatività della nuova
base informativa, istituita presso l’Anagrafe tributaria, avente a oggetto l’esistenza
dei soli rapporti ancora in essere al 1° gennaio 2005 o costituiti a partire da tale
data; vedi Capitolo Terzo, paragrafo 3.3.1.
In attuazione di quanto sopra, restano conseguentemente superate le
istruzioni impartite al Cap. II, punto 4, 9° capoverso e punto 5, primo capoverso,
della citata circolare n. 116/E del 1996, con le quali viene disposto l’obbligo di
allegazione della ripetuta autorizzazione alle richieste da inviare a banche e poste,
stabilendo nel contempo che in dette richieste, in luogo di tale obbligo, va prevista
l’indicazione degli estremi dell’autorizzazione già rilasciata dagli organi
sovraordinati.
4.3. Informativa degli intermediari al contribuente
Nella scomposizione dei vari profili in cui si articola il complesso innovativo
recato dalla legge nello specifico campo delle indagini istruttorie si è avuto modo di
precisare che la novella normativa si è tradotta anzitutto in un percorso che tra le
nuove positive caratterizzazioni ha esaltato quelle già in essere con la normativa
previgente, di equilibrio e garanzia, in quanto prevalentemente nominativa e, come e
più di prima, riservata, autorizzata e partecipata al cliente-contribuente.
In merito a tale ultimo connotato la circolare 116/E - paragrafo 4 del Cap. III
-, pur con riferimento alla banca, e, ovviamente, anche alle poste, ha fatto talune
80
precisazioni che qui integralmente si richiamano ma che si ritiene di dover integrare
nel modo seguente.
Il “destinatario” della richiesta, da intendersi ora come qualsiasi degli
intermediari indicati ai numeri 7), una volta ricevuta la richiesta da parte dell’organo
procedente “ne dà notizia immediata al soggetto interessato”, in forza del penultimo
periodo di tali numeri.
Trattasi di una specie soltanto del più generale obbligo informativo che la
legge ha previsto per consentire al contribuente di approntare le difese più
appropriate a proposito delle indagini creditizie e finanziarie iniziate nei suoi
confronti.
Con identica formulazione ancorché con diversa destinazione si esprimono,
nei vari contesti normativi in cui l’analogo obbligo informativo è prescritto, l’art. 33
del D.P.R. n. 600 del 1973 e l’art. 52 del D.P.R. n. 633 del 1972 per l’esecuzione di
accessi, ispezioni e verifiche, ora presso tutti gli intermediari, per rilevare
direttamente i dati e le notizie relativi attualmente a tutti i rapporti e operazioni con
gli stessi intrattenuti o eseguiti.
Con particolare riguardo all’ulteriore e specifico obbligo imposto agli
intermediari, la compressa locuzione “notizia immediata” utilizzata dal legislatore –
rimasta qualitativamente inalterata anche dopo la legge – si rivela, per certo,
immediatamente espressiva della peculiare esigenza e urgenza di avvertire il cliente-
contribuente che è stata intrapresa nei suoi confronti un’attività istruttoria, il cui
svolgimento non è condizionato né dal consenso dell’intermediario né, tanto meno,
da quello dello stesso cliente. Sulla valenza di tale obbligo di tempestiva
informazione si è espressamente pronunciata la stessa Corte Costituzionale, in
relazione alla censura di violazione dell’art. 24 della Costituzione (diritto alla
difesa); con Ordinanza n. 260 del 6 luglio 2000, la stessa Corte ha affermato che il
contribuente tempestivamente informato può esercitare pienamente, già in sede
amministrativa e quindi anche in sede giudiziale, il suo diritto a dimostrare
l’irrilevanza fiscale degli elementi finanziari acquisiti.
81
Sotto il profilo metodologico, la locuzione legislativa non si diffonde sulla
forma e sulla procedura per ottemperare all’obbligo d’informativa, lasciando
chiaramente intendere che qualsiasi mezzo utilizzato, se idoneo a garantire la
certezza e la tempestività della comunicazione, risulta adeguato per soddisfare tale
obbligo.
Sotto altro profilo, invece, in mancanza di un orientamento prevalente,
giurisprudenziale o dottrinario - tranne che per l’accesso -, non è stata
conseguentemente sollecitata un’interpretazione amministrativa a riguardo di taluni
specifici aspetti.
Giova, pertanto, sottolineare in primis che al predetto dovere d’informativa,
sia pure dall’incerta natura, non corrisponde in maniera speculare un vero e proprio
diritto di informazione da parte del cliente, in special modo nei confronti
dell’organo procedente la cui legittimazione circa la procedura istruttoria, anche in
caso di totale inadempimento dello stesso intermediario, non risulta minimamente
incisa.
Resta escluso, inoltre, che l’organo procedente possa essere coinvolto nella
scelta delle modalità di informazione né che sia competente a intervenire d’ufficio
in via sostitutiva o integrativa quando l’intermediario ometta di provvedervi o
soddisfi l’obbligo in maniera incompleta.
In un’ottica di raffronto con i principi che supportano l’attività
provvedimentale dell’ufficio, l’eventuale inadempimento di tale obbligo non
rappresenta né comporta un vizio di legittimità derivata dell’atto di accertamento, a
seguito del quale, anzi, diviene esercitatile, nei confronti dell’Ufficio stesso, il
diritto di accesso all’atto di autorizzazione, ora non più allegabile alla richiesta
rivolta all’intermediario, come illustrato al precedente paragrafo 4.2.1.
Tale conclusione si rafforza, coerentemente con i ruoli diversi - rispetto a
quello dell’organo procedente - che per legge sia l’intermediario sia il cliente-
contribuente sono chiamati a svolgere nel contesto globale della procedura, qualora
si tenga conto delle seguenti circostanze:
82
a) l’intermediario è soggetto estraneo al rapporto impositivo e alla stessa
Amministrazione finanziaria ed è obbligato ad adempiere alla richiesta come a un
dovere pubblico (rectius, prestazione imposta); proprio per questo lo stesso
intermediario è da considerarsi, in via di principio, non responsabile nei confronti
del cliente per l’osservanza di un ordine, sempreché questo non si evidenzi come
palesemente illegittimo e conseguentemente contestabile sotto il profilo della
correttezza contrattuale e delle regole generali di diritto comune;
b) il cliente-contribuente, senza risultare ancora leso nell’ambito di
operatività della richiesta dell’organo procedente e tanto meno nella sfera di
efficacia del successivo ed eventuale avviso di accertamento, una volta informato
può preparare le sue difese e preordinare i suoi chiarimenti nell’ottica e in vista
dell’invito ad aderire al contraddittorio preventivo, così partecipando alla
ricostruzione dell’effettivo valore probatorio dei dati e delle informazioni trasmessi
all’ufficio e resi parallelemente disponibili anche a lui stesso.
Naturalmente, nessun obbligo di informativa si configura a carico di qualsiasi
degli intermediari richiesti, in mancanza di rapporti intrattenuti con il cliente oggetto
di indagine.
Tutto quanto sopra realizza e si riassume, secondo l’intenzione del
legislatore, in un preventivo bilanciamento tra due interessi contrapposti:
- da una parte, l’obbligo di comunicazione all’interessato – senza peraltro la
previsione di alcuna specifica sanzione – non entrando nella catena
procedimentale eventualmente sfociante nell’avviso di accertamento, neppure
incide sulle vicende di questo, poiché trattasi di adempimento estraneo e di
cui è unilateralmente onerato il solo soggetto intermediario;
83
- dall’altra, l’intervenuta conoscenza da parte del soggetto controllato della
esistenza dell’indagine in corso sollecita e consente la collaborazione di
quest’ultimo per una sua eventuale partecipazione attiva al procedimento che
lo riguarda.
4.4. Contraddittorio preventivo
Entrambi i numeri 2) del primo e secondo comma, rispettivamente, degli artt.
32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 definiscono il potere
dell’ufficio procedente di invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire
allo scopo di fornire dati, notizie e - ai soli fini Iva, anche – chiarimenti, rilevanti ai
fini dell’accertamento nei loro confronti relativamente ai “rapporti ed alle
operazioni”, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma dei numeri
7) dei predetti commi, ovvero rilevati direttamente dalla Guardia di finanza
nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e da essa trasmessi all’ufficio stesso.
In proposito, giova segnalare che l’art. 2, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 203 del
2005 ha esteso ora tale potere - attraverso apposita integrazione dei citati numeri 2) -
anche con riferimento ai dati e agli elementi “acquisiti ai sensi dell’art. 18, comma
3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”, in materia di
accertamento delle imposte sulla produzione e sui consumi.
Indipendentemente da tale ultima e occasionale integrazione, si precisa
anzitutto che la legge ha modificato il testo precedentemente in vigore al solo scopo
di ampliarne, per un necessario coordinamento con i citati e novellati numeri 7),
l’ambito oggettivo, riferito ora più genericamente “ai rapporti ed alle operazioni”
anziché alle sole “operazioni annotate nei conti”. Salvo tale ampliamento di natura
contenutistica, la legge non ha pertanto modificato l’assetto originario del potere in
questione che conserva e anzi esalta, per l’ufficio, la sua eminente vocazione
probatoria e, per il contribuente, il ruolo funzionale di un particolare strumento di
tutela.
84
Ne consegue che, come in precedenza, tale potere si sostanzia nell’utilizzo di
una speciale forma procedimentalizzata di partecipazione del contribuente
all’attività istruttoria dell’ufficio per il tramite del cosiddetto “contraddittorio” tra le
due parti, propedeutico - anche se non obbligatorio: vedi, Cassazione, Sez. V, nn.
11094/1999, 7329/2003, 7267/2003 - all’emanazione dell’eventuale atto impositivo.
Tale istituto risulta infatti essenziale nella fase prodromica dell’accertamento
in quanto l’indagine - prima solamente di natura bancaria e ora più in generale
finanziaria -, pur realizzando un’importante attività istruttoria, non costituisce uno
strumento di applicazione automatica, atteso che i relativi esiti devono essere
successivamente elaborati e valutati per assumere, non solo in sede amministrativa
ma anche in quella giudiziaria, la valenza di elementi precisi e fondanti ai medesimi
fini impositivi.
In sostanza, il preventivo contraddittorio di cui ai ripetuti numeri 2) si
configura, in via di principio, come un passaggio opportuno per provocare la
partecipazione del contribuente, finalizzata a consentire un esercizio anticipato del
suo diritto di difesa, potendo lo stesso fornire già in sede precontenziosa la prova
contraria, e rispondente a esigenze di economia processuale, al fine di evitare
l’emissione di avvisi di accertamento che potrebbero risultare immediatamente
infondati alla luce delle prove di cui il contribuente potesse disporre.
In ordine alla valenza da attribuire alla partecipazione del contribuente, dal
tenore letterale della disposizione e secondo un recente consolidato orientamento,
l’invito a comparire costituisce una mera facoltà dell’ufficio e non un obbligo;
pertanto il mancato invito dell’ufficio medesimo non inficia la legittimità della
rettifica, ove basate sulle presunzioni previste dalle norme in esame. Peraltro, detto
orientamento sostiene che la mancata instaurazione del contraddittorio non degrada
la prevista presunzione legale a presunzione semplice, fermo restando, quindi,
l’onere probatorio contrario in capo al contribuente (da ultimo, Cassazione n.
8253/2006 e n. 5365/2006).
85
Il valore probatorio degli elementi raccolti, anche in esito al contraddittorio
esperito, configurando una presunzione di natura juris tantum, esonera l’ufficio dal
dimostrare, relativamente agli elementi medesimi, la sussistenza dei requisiti, ex art.
2729 c.c., delle presunzioni richieste come “gravi, precise e concordanti”.
Si tratta, com’è noto, del particolare regime probatorio ricadente nel sistema
delle presunzioni legali “relative” di cui all’articolo precedente dello stesso codice
civile, comportante per l’ufficio l’esonero dalla prova che però è trasferita in senso
negativo a carico del contribuente. Sistema, questo, diverso da quello delle
presunzioni semplici, non stabilite dalla legge, la cui idoneità probatoria è rimessa
invece alla “prudenza del giudice”.
In altri termini, il contribuente sottoposto a controllo potrà, in sede
precontenziosa o meno, fornire, a seconda dei diversi ambiti impositivi: la
dimostrazione circa l’irrilevanza ai fini impositivi dei movimenti finanziari acquisiti
o rilevati; l’indicazione dei soggetti effettivamente beneficiari dei prelevamenti;
l’annotazione dei predetti movimenti nelle scritture contabili o in dichiarazione, ai
fini della determinazione del reddito; in definitiva, l’indicazione di qualsivoglia
ulteriore chiarimento ritenuto necessario dall’ufficio procedente per la
valorizzazione dei dati e delle informazioni ai fini della loro presuntiva utilizzazione
in sede di accertamento.
Quanto all’aspetto operativo, il contraddittorio si instaura mediante un
apposito invito con la partecipazione del contribuente, o di un rappresentante da lui
delegato, all’incontro con il responsabile dell’ufficio.
Il contenuto dell’invito a comparire si compone delle seguenti indicazioni:
- dei presupposti legislativi legittimanti l’esercizio del potere;
- della data e del luogo di comparizione del contribuente, con facoltà di
avvalimento di un suo rappresentante munito di apposita procura ai sensi
dell’art. 63 del D.P.R. n. 600 del 1973;
86
- del termine di comparizione, non inferiore a quindici giorni dalla data di
notifica dell’invito;
- del motivo dell’invito con la specificazione, anche sommaria, degli elementi
informativi che formeranno oggetto di contestazione;
- degli effetti scaturenti dalla mancata o incompleta adesione all’invito a
comparire in relazione alla previsione di cui al quarto comma dell’art. 32 del
D.P.R. n. 600 del 1973, fermi restando quelli derivanti dalla particolare
efficacia probatoria di cui al numero 2) dello stesso articolo, attesa la
consequenziale rinuncia, da parte del contribuente stesso, alla possibilità di
fornire la prova contraria già in fase di controllo istruttorio.
A questo ultimo riguardo merita di essere rammentato che gli effetti
dell’attuale quarto comma sono stati introdotti dall’art. 25 della legge 18 febbraio
1999, n. 28. Si tratta di una disposizione con evidente funzione di deterrenza nei
confronti del contribuente affinché non si sottragga a una fattiva collaborazione già
in fase procedimentale amministrativa, attraverso la previsione di effetti preclusivi
consistenti nell’inutilizzabilità - eventualmente anche da parte dell’ufficio pur esso
penalizzato, seppure incolpevolmente, in termini di economicità operativa - di
elementi di prova contraria a vantaggio dello stesso contribuente. Tale prova potrà
essere fornita, ai sensi del successivo quinto comma, qualora il contribuente
dimostri in giudizio di “non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per
causa a lui non imputabile”, depositando apposita dichiarazione allegata all’atto
introduttivo del primo grado.
Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere riportate in un apposito
processo verbale, recante la sottoscrizione del contribuente o del suo rappresentante,
oppure l’indicazione del motivo della mancata sottoscrizione di questi. Copia di tale
documento deve comunque essere rilasciata alla parte.
Qualora il contribuente non aderisca all’invito a comparire ovvero dichiari di
non essere in grado di rispondere (perché “non ricorda”) ovvero, secondo una
87
preordinata linea difensiva, decida di non rispondere o non fornisca valide
argomentazioni, restano ferme le descritte previsioni normative in tema di
presunzioni in quanto lo svolgimento del contraddittorio non risulta affetto da
alcuna lesione per aver assolto la precipua funzione partecipativa.
Per completezza, merita di essere ricordata la fattispecie, più volte dibattuta
in dottrina e giurisprudenza, riguardante la legittimità o meno del contraddittorio
esperito da un organo diverso dall’ufficio competente.
In proposito si osserva che, stante la diretta riconducibilità all’attività di
accertamento della valutazione delle risposte e dei chiarimenti forniti dal
contribuente, spetta esclusivamente all’ufficio locale - istituzionalmente e
territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente
soggetto a controllo - la decisione finale circa l’attitudine degli esiti acquisiti a
costituire il presupposto da porre a base della rettifica o dell’accertamento, secondo
lo schema legale della presunzione e del conseguente onere della prova liberatoria
offerta dal contribuente.
Qualora tale fase “dialettica” sia stata svolta con l’intervento di altro organo
competente e, segnatamente, dalla Guardia di finanza, il contributo offerto da tale
contraddittorio, se ritenuto appagante per l’analisi dell’ufficio, esonera quest’ultimo
dalla successiva ripetizione dell’esperimento, sempreché formalizzato in un
processo verbale.
Peraltro, siffatta interpretazione, oltre a rispettare i principi di economicità,
efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa, si rivela altresì
coerente con lo stesso dettato normativo che prevede - sia d’iniziativa che su
richiesta dell’ufficio - la collaborazione della Guardia di finanza, tanto ai fini
istruttori che repressivi, estendendole le “norme e le facoltà” di cui agli artt. 51 e 52
del D.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 33 del D.P.R. n. 600 del 1973 e, quindi,
chiaramente, coinvolgendola anche per l’instaurazione del contraddittorio.
Per converso, qualora gli esiti di tale contraddittorio non si rivelino coerenti
con le risultanze istruttorie e le elaborazioni analitiche dell’ufficio, questo, al
88
precipuo fine di utilizzare la presunzione legale di cui ai ripetuti numeri 2),
provvederà ad approfondire direttamente le incongruenze o le esigenze
successivamente evidenziatesi rispetto al contenuto del verbale pervenuto, tramite la
ripetizione del contraddittorio già effettuato.
4.5. Atti istruttori: effetti ed eventuale tutela
Come già precisato nel precedente paragrafo, i numeri 2) dell’art. 32 del
D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’omologo art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 richiedono
che l’invito a comparire - come peraltro altri atti istruttori - deve “indicare il
motivo” della relativa richiesta al fine di consentire al contribuente sottoposto a
controllo di poter essere adeguatamente informato dell’attività istruttoria che
l’ufficio procedente sta ponendo in essere a seguito degli esiti della precedente fase
acquisitiva di cui ai numeri 7).
In proposito si rammenta che, in via generale, l’esercizio dei poteri istruttori è
regolato dal principio inquisitorio ai fini dell’acquisizione delle prove dell’evasione
da parte dell’ufficio procedente, mentre la parte conserva soltanto un “interesse alla
prova”, nel senso che essa è onerata a dimostrare i fatti (o i presupposti) che giocano
a suo favore nella determinazione dell’obbligazione tributaria.
Infatti, la struttura del procedimento tributario di accertamento si incentra su
un unico soggetto, e cioè il soggetto passivo di imposta (rectius: il contribuente),
con la conseguenza che non è neppure astrattamente configurabile la partecipazione
di terzi. Per tale ragione nei procedimenti tributari in genere, e in particolare in
quello di accertamento, come già precisato al paragrafo 4.2 del Capitolo Quarto, non
si applicano – rispettivamente ai sensi degli artt. 13 e 24 della legge n. 241 del 1990
e successive modifiche e integrazioni - le disposizioni recate dalla legge stessa in
tema di accesso partecipativo (art. 10) e di accesso conoscitivo o informativo (art.
22), “ma soltanto le particolari norme che regolano i procedimenti tributari”.
Da tale principio discende logicamente che nel procedimento di accertamento
tributario, mentre il contraddittorio è consentito soltanto nei casi e con i limiti fissati
dalle singole leggi di imposta, la conoscibilità dei relativi atti istruttori - anche ai fini
89
della loro esclusiva impugnabilità come atti presupposti - è differita al momento
dell’emanazione dell’avviso di accertamento.
In particolare, relativamente alla impugnabilità degli atti tributari è utile
ricordare che a far data dal 1° gennaio 2002, la legge n. 448 del 2001 (successiva
alla legge n. 212 del 2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente) ha
riformulato l’articolo 2 del D.lgs. n. 546 del 1992, stabilendo l’appartenenza alla
giurisdizione tributaria di tutte le controversie aventi a oggetto tributi.
Ovviamente, ciò non vuol dire che la novella abbia previsto un riparto
assorbente della materia tributaria, in quanto si rende tuttora possibile l’intervento
anche in tale materia del giudice amministrativo.
Del resto, se così non fosse, resterebbe privo di significato l’articolo 7,
comma 4, del citato Statuto che appunto precisa come “La natura tributaria
dell’atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa quando ne
ricorrono i presupposti”.
Tuttavia, quanto al concreto intervento del giudice amministrativo, in estrema
sintesi, occorre fare riferimento alla natura dell’atto e/o al tipo di vizio denunziato
laddove coinvolga solo profili estranei e/o differenziati rispetto a quelli strettamente
tributari.
In tale ottica, la scriminante tra giurisdizione tributaria e amministrativa va
ricercata in termini di differenziazione tra atti amministrativi il cui unico effetto è
rivolto a finalità di soluzione tributaria (Commissioni) e atti idonei a produrre effetti
ulteriori e diversi rispetto quelli propriamene tributari (TAR).
La suesposta premessa di carattere generale vale anche nel caso in cui venga
sostenuta, in sede di giurisdizione amministrativa, l’autonoma impugnabilità presso
il TAR di un atto istruttorio - peraltro solo prodromico al provvedimento finale di
accertamento - quale l’atto di invito al contraddittorio di cui ai precitati numeri 2);
atto istruttorio che, ove utilizzato secondo lo schema legale previsto, non coinvolge
interessi di natura diversa da quella strettamente tributaria e, perciò, non si rivela
suscettibile di comprimere situazioni soggettive del contribuente diverse da quelle
relative al rapporto di imposta.
90
Una volta esclusa la giurisdizione amministrativa in quanto la materia
contestata è di esclusiva natura tributaria, si deve ricordare che sul punto la Corte di
Cassazione - nell’ambito della speciale giurisdizione tributaria - ha sempre
affermato, da ultimo anche a Sezioni Unite, che gli atti prodromici di quelli indicati
nell’art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992 non sono autonomamente impugnabili, per cui
i vizi ad essi relativi possono essere fatti valere solo in sede di impugnazione
dell’atto finale di accertamento.
Peraltro, tale conclusione si rivela strettamente coerente con il sistema di
impugnabilità prefigurato dal predetto articolo che elenca le specifiche tipologie
degli atti espressamente impugnabili, tra i quali non è certamente rinvenibile quella
degli atti istruttori. In conseguenza, eventuali doglianze di un contribuente
inottemperante alla richiesta, in quanto supposta causa di una ingiusta lesione,
potranno essere fatte valere davanti alle Commissioni tributarie, anche attraverso
l’impugnazione del provvedimento che irroghi in via autonoma le sanzioni previste,
e cioè prima dell’emanazione dell’atto finale di esercizio della pretesa tributaria.
Per quanto attiene in particolare alle eventuali contestazioni aventi a oggetto
la presunta mancanza di motivazione delle richieste medesime, giova ricordare che
il termine “motivo” qui utilizzato assume un significato diverso e meno ampio di
“motivazione” prevista per la legittimità degli atti amministrativi in generale in cui
tale obbligo assolve la funzione di strumento di tutela del diritto di difesa e assurge
perciò a livello di requisito per la validità intrinseca dell’atto. Infatti, soltanto per
quest’ultima connotazione, l’art. 7 della legge n. 212 del 2000 prescrive che devono
essere portati a conoscenza del contribuente “i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.
Nell’ipotesi all’esame, invece, tenendo conto che si tratta di atti istruttori
destinati ad azionare la dialettica tra ufficio e contribuente, è la singola legge
d’imposta che ritiene sufficiente la mera indicazione del “motivo” - niente affatto
equipollente alla “motivazione” - inteso come delimitazione dello scopo che
l’ufficio procedente si prefigge con l’invito a comparire di cui ai numeri 2), come,
analogamente, con altri atti istruttori.
91
In proposito, e più in particolare, occorre evidenziare che il contribuente
ancor prima dell’invito al contraddittorio, ha avuto conoscenza non solo dell’avvio
delle indagini bancarie attraverso la comunicazione che l’intermediario finanziario
per obbligo di legge è tenuto - ai sensi dei numeri 7) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600
del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 - a inoltrare senza indugio al contribuente
stesso, ma anche dell’ampia e immediata disponibilità delle stesse informazioni che
l’intermediario ha fornito all’ufficio procedente; infatti, si ricorda che è già prassi
delle banche (estensibile anche agli altri intermediari finanziari) rilasciare copia del
relativo carteggio su iniziativa del contribuente medesimo, nel proprio “interesse
anticipato” alla prova.
Com’è evidente, in questa fattispecie è la stessa legge a garantire il diritto del
contribuente a una forma di partecipazione al procedimento, anche se indiretta, sia
attraverso lo specifico obbligo informativo posto a carico dell’operatore finanziario
sia mediante la doverosa disponibilità dello stesso a fornirgli tutti gli elementi
informativi resi all’amministrazione procedente.
Conclusivamente, per tutte le suesposte ragioni relative alle fattispecie
esaminate si ritiene che resti esclusa la sussistenza di una tutela non solo dinanzi al
giudice amministrativo ma anche di quella, in via immediata, dinanzi alle stesse
Commissioni tributarie. Infatti, l’attività istruttoria è sindacabile - in via differita -
innanzi a tale giudice speciale solo contestualmente all’impugnazione dell’atto
conclusivo del procedimento di accertamento o eventualmente - prima e in via
autonoma - contro il provvedimento che irroghi le sanzioni per la mancata risposta.
Peraltro dinanzi a questi, previa allegazione all’atto introduttivo del giudizio di
primo grado della documentazione a suo tempo richiesta e non prodotta nei termini,
il contribuente può eventualmente dichiarare di non aver potuto adempiere alle
richiesta stessa per causa a lui non imputabile.
4.6. Riservatezza dei dati e delle informazioni
Al riguardo, va anzitutto rilevato che la nuova formulazione dei numeri 7)
degli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972,
92
nell’esigere dagli organi procedenti la preventiva acquisizione dell’autorizzazione
per l’esecuzione delle indagini presso qualsiasi intermediario finanziario - e non,
come nel precedente regime, presso le sole banche e poste - ha conseguentemente
dilatato l’ambito di tutela della riservatezza, già prevista limitatamente al segreto
bancario, alla segretezza fiduciaria e al più generale dovere di riserbo cui sono tenuti
gli intermediari stessi circa i rapporti, le operazioni e i servizi intrattenuti con i loro
clienti.
Va, peraltro, ricordato che per tale riservatezza l’ordinamento giuridico non
ha approntato un’esplicita tutela, per cui la fonte dell’obbligo al segreto – non solo a
quello bancario – trova fondamento nella consolidata prassi tendente ad attribuire
protezione alle informazioni in possesso degli intermediari finanziari, sia pure
assoggettata dalla costante giurisprudenza a limitazioni per tutelare altri interessi,
costituzionalmente garantiti, che con essa potrebbero entrare in conflitto.
Alla luce del predetto canone ermeneutico, è pacifico che il dovere di
riservatezza resta subordinato alla superiore esigenza, garantita dall’articolo 53 della
Costituzione, dell’accertamento dell’illecito tributario, in quanto la tutela del segreto
non può spingersi fino al punto di erigere il riserbo a ostacolo insuperabile
all’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà, primo fra tutti quello di
concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva di ciascuno.
In sostanza, l’acquisizione dei documenti e dei dati relativi ai clienti, detenuti
- anche confidenzialmente - dagli intermediari finanziari, è sempre consentita nel
rispetto dei vincoli e delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni
contenute nei già menzionati numeri 7), che testimoniano l’equo compromesso tra il
principio costituzionale della capacità contributiva e quello, ritenuto di rango
inferiore, della riservatezza dei dati creditizi e finanziari.
In questo rinnovato quadro di riferimento, resta immutata l’esigenza che i
predetti dati, una volta acquisiti, restino comunque riservati. La risalente normativa -
art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 -, come chiarita nella
circolare n. 116/E, offre infatti al contribuente sottoposto a controllo una particolare
93
e compiuta tutela della riservatezza delle informazioni richieste e acquisite. Infatti, il
comma 4 del citato articolo 18 prevede: “I soggetti che rilasciano le autorizzazioni
previste dalle norme di cui al presente articolo, per le richieste e per gli accessi,
devono impartire le opportune disposizioni per l’utilizzo riservato e corretto dei dati
e delle notizie raccolti rilevanti ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore
aggiunto o delle imposte sui redditi.”. Per le relative violazioni si ricorda che,
sempre a tutela della riservatezza delle informazioni raccolte – non risultando
abrogato dalla riforma del sistema sanzionatorio amministrativo per le violazioni
alle norme tributarie - l’art. 18, comma 5, della citata legge n. 413 del 1991,
prevede, oltre all’eventuale azione disciplinare, la sanzione amministrativa - da euro
516 a euro 5.165 -, da irrogare “nei confronti di chiunque, senza giusta causa,
rivela tali dati o notizie, ovvero li impiega a profitto altrui o ad altrui danno”, salvo
che il fatto costituisca reato di rivelazione di segreti di ufficio di cui all’art. 326 del
codice penale.
Al riguardo, occorre precisare che la richiamata disciplina risulta essere
un’anticipazione coerente con quanto previsto, in generale (successivamente, per
quanto riguarda il “trattamento”) dalla normativa in materia di protezione dei dati
personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, pur restando ferma la
specialità delle previsioni sanzionatorie rispetto a quelle previste da tale decreto.
Occorre, conseguentemente, richiamare all’attenzione dei soggetti titolari del potere
autorizzatorio di cui al paragrafo 3.1.4 del Capitolo Terzo il dovere di ribadire agli
uffici richiedenti, nell’atto di autorizzazione, l’osservanza delle necessarie cautele
sia nella fase acquisitiva dei dati con riferimento a tutta la normativa sopra
commentata e sia nella fase del trattamento dei dati medesimi in virtù del decreto
legislativo sopravvenuto.
La anzidetta sovrapposizione dell’impianto normativo relativo alla privacy -
già disciplinato dalla legge n. 675 del 1996 e ora dal Codice di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003 – al sistema delle garanzie “settoriali”, si fonda su un
insieme di regole volte a tutelare non soltanto la riservatezza nel suo significato
tradizionale di diritto al segreto, ma soprattutto nel più incisivo e attuale potere del
94
singolo di conoscere e controllare la circolazione delle informazioni della propria
sfera intima, anche sotto il profilo della correttezza delle stesse e della legittimità dei
relativi trattamenti.
In altri termini, i successivi interventi legislativi, per eliminare l’elevato
rischio di lesione del diritto alla riservatezza del singolo, hanno previsto un
articolato sistema di misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali,
inteso nell’ampia e condivisa accezione di “singola operazione o complesso di
operazioni, svolte con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il
raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione dei dati” (art. 4 del citato D.lgs. n. 196).
A questo riguardo, si ricorda che l’Agenzia delle entrate si è dotata di
specifiche regole comportamentali per la sicurezza informatica e il trattamento dei
dati su supporto cartaceo le quali, ovviamente devono essere osservate,
nell’esercizio delle rispettive funzioni assegnate dal personale civile e militare
impegnato nelle indagini creditizie e finanziarie.
In proposito, non è superfluo sottolineare che le stesse regole trovano
applicazione anche nel sistema telematico introdotto dai commi 402 e 403 della
legge – vedi il paragrafo 3.3 del Capitolo Terzo - in cui sussiste in generale la
garanzia che tutti i diritti e tutte le condizioni giuridiche nonché tutte le informazioni
irrinunciabili non devono essere compromessi dalle nuove tecniche che prescindono
dal flusso materiale dei dati e dalla presenza fisica delle parti coinvolte.
In questa ottica, la garanzia che il dato sia reso disponibile esclusivamente ai
soggetti legittimati al suo utilizzo, con la conseguente riduzione, a livelli accettabili,
del rischio che soggetti terzi possano accedere all’informazione senza averne il
diritto, assume rilevanza sotto il duplice profilo:
95
- della riservatezza da parte degli intermediari nella raccolta e nella
trasmissione dei dati a essi richiesti;
- della riservatezza nella custodia e nell’utilizzo dei dati acquisiti dagli uffici e
dagli altri organi.
Relativamente al primo profilo, fino al 1° settembre 2006, data di esclusiva
operatività della predetta procedura telematica dell’inoltro delle richieste e
dell’invio delle risposte, resta ferma la prassi amministrativa delineata con la
circolare n. 116/E. Pertanto, il responsabile della struttura coinvolta, non appena
predisposta la documentazione richiesta (copia dei conti, operazioni fuori conto,
ecc., concernenti il contribuente sottoposto a controllo), è obbligato ad usare la
massima cautela per impedire che della documentazione stessa possano prendere
visione soggetti non autorizzati, provvedendo a trasmettere, in plico chiuso, i dati
raccolti, indirizzandoli in forma riservata al titolare dell’ufficio richiedente.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, ai fini che qui maggiormente
interessano, gli atti e i documenti, nonché le eventuali copie - trasmessi dagli
intermediari finanziari e contenenti i dati e le notizie relativi ai rapporti e operazioni
intrattenute con i loro clienti - devono essere custoditi in contenitori sicuri e
conservati in archivi ad accesso selezionato. Qualora essi siano consegnati dal capo
ufficio al funzionario incaricato del trattamento, questi è tenuto a conservarli e a
trattare i relativi dati senza mai lasciare incustoditi i documenti stessi, per cui, in
caso di allontanamento, deve mettere in sicurezza le aree nelle quali avviene il
trattamento dei dati stessi.
Sempre nel rispetto delle predette cautele, i documenti in parola potranno
essere riacquisiti sia per soddisfare ulteriori incombenze istruttorie o atti
procedimentali sia per inviare i dati ivi contenuti a uffici esterni, ai quali va sempre
rammentato che tali dati sono sottoposti alla descritta disciplina della riservatezza.
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CAPITOLO QUINTO
Utilizzo dei dati, notizie e documenti acquisiti nel corso delle indagini
Premessa
Come ampiamente illustrato in precedenza, l’indagine creditizia e finanziaria
costituisce un’autonoma attività istruttoria che può essere esercitata anche
indipendentemente da precedenti attività di controllo, quali verifiche o ispezioni
documentali, sia pure nell’osservanza delle regole fissate dai novellati numeri 7)
degli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, a
differenza di quanto previsto dai numeri 6-bis), pur essi novellati, che invece
necessitano sempre dell’attivazione di una preventiva procedura di accertamento,
ispezione o verifica.
Tuttavia, per l’esercizio del potere di cui ai citati numeri 7), secondo un
normale canone di procedibilità immanente anche in materia tributaria, è agevole
constatare che il suo innesco non possa avvenire ad libitum da parte degli organi
procedenti, richiedendosi invece che sia comunque iniziata un’attività di controllo,
anche in funzione selettiva nell’ambito della programmazione dell’attività stessa.
Persiste pertanto la necessità della sussistenza di motivi che, seppure non più
tassativamente indicati ex lege – come nei soppressi artt. 35 del D.P.R. n. 600 del
1973 e 51-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 -, sono tuttavia rinvenibili nelle seguenti
disposizioni:
- artt. 31 e 31-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nell’ambito delle diverse
attribuzioni degli uffici, anche per quanto riguarda l’assolvimento di taluni
obblighi internazionali di natura pattizia o comunitaria;
- art. 37 del D.P.R. n. 600 del 1973, primo comma, riguardante il controllo
delle dichiarazioni anche in relazione alla predisposizione dei criteri selettivi
per l’individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo;
- art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, per la rettifica delle dichiarazione delle
persone fisiche;
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- art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, per la determinazione dei redditi di
impresa e di lavoro autonomo per i quali è prevista la tenuta delle scritture
contabili;
- art. 40 del D.P.R. n. 600 del 1973, per la rettifica delle dichiarazioni dei
soggetti diversi dalle persone fisiche;
- art. 41 del D.P.R. n. 600 del 1973, per l’accertamento d’ufficio in caso di
omessa presentazione delle dichiarazione o di dichiarazioni nulle;
- artt. 51, primo comma, 54, 55 e 65 del D.P.R. n. 633 del 1972 per l’esercizio
delle analoghe facoltà, già precedentemente individuate ai fini delle imposte
sui redditi;
- artt. 23, 24 e 25 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell’Irap, per
l’esercizio delle relative attività.
Sotto il profilo operativo, oltre l’indicazione delle predette disposizioni,
ulteriori motivi di innesco delle indagini in questione sono individuabili nelle ipotesi
delineate nella circolare 131/E del 30 luglio 1994 – parte terza - dal punto di vista
soggettivo e oggettivo, alle quali opportunamente si rinvia, in coerenza con i noti
principi di economicità e proficuità nell’azione di controllo, ferma restando la
“corretta e riservata utilizzazione dei dati e delle notizie” acquisiti.
E’ appena il caso di rammentare, per completezza di argomento, che
limitatamente alle attività istruttorie in commento, le motivazioni condizionanti
l’esercizio della collaterale potestà prevista dagli artt. 33, secondo comma, del
D.P.R. n. 600 del 1973 e 52, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 sono
individuabili nel corpo delle stesse disposizioni.
5.1. Gestione delle risultanze emerse dalle indagini
Premesso quanto sopra, lo scopo dell’indagine consiste, in pratica,
nell’acquisizione della copia dei “conti” relativi ai singoli rapporti od operazioni di
natura finanziaria, compresi gli eventuali servizi e garanzie – con allegata la
documentazione sottostante -, intrattenuti dal contribuente con “banche, società
98
Poste italiane spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di
investimento collettivo del risparmio e società fiduciarie” per ricostruire l’effettiva
disponibilità reddituale ovvero il volume delle operazioni imponibili e degli acquisti
effettuati dal contribuente stesso al fine di rettificarne le relative dichiarazioni.
Ovviamente, la documentazione così ottenuta sarà analizzata a cura
dell’organo procedente al fine di riscontrare direttamente se le movimentazioni –
attive (accreditamenti) e passive (prelevamenti) - ivi evidenziate siano o meno
coerenti con la contabilità del soggetto sottoposto a controllo, ovvero non siano
imponibili o non rilevino per la determinazione del reddito e/o della base imponibile
IVA, come anche, con riguardo alle persone fisiche, non risultino compatibili con la
loro complessiva capacità contributiva.
Qualora, invece, alle predette movimentazioni non sia possibile dare
immediata rilevanza e concludenza ai fini dell’accertamento, l’ufficio procedente,
pur nell’ambito delle sue autonome valutazioni discrezionali, aziona
opportunamente l’interpello preventivo del contribuente, istituto già esaminato al
paragrafo 4.4 del Capitolo Quarto.
A quest’ultimo riguardo, si ritiene che in linea di principio possano assumere
valida valenza giustificativa - soprattutto in caso di discordanza tra i dati bancari e
finanziari e le rilevazioni contabili - gli atti e i documenti che provengono dalla
Pubblica amministrazione, da soggetti aventi pubblica fede (notai, pubblici ufficiali,
ecc…), da soggetti terzi in qualità di “parte” di rapporti contrattuali di diversa
natura, così come nel caso di rimborsi, risarcimenti, mutui, prestiti, ecc.… Poiché le
presunzioni legali, inoltre, possono venire contraddette anche da giustificazioni di
carattere tecnico, legate al particolare operare del tributo, si precisa che, soprattutto
in funzione prospettica dell’accertamento unificato, il contraddittorio deve essere
condotto tenendo conto della specificità della singola imposta, in quanto - in linea di
massima - la giustificazione ai fini Iva di un movimento “bancario” può non essere
automaticamente valida o significativa anche ai fini reddituali.
In particolare, per quanto riguarda la determinazione del reddito, il numero 2)
del primo comma dell’articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede che i dati e gli
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elementi risultanti dai rapporti e dalle operazioni intercettati ai sensi del successivo
numero 7) o rilevati secondo la particolare procedura di cui all’articolo "33, secondo
e terzo comma, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli
artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la
determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo
stesso fine”.
Si rammenta - come anticipato al paragrafo 4.4 del Capitolo Quarto - che, ai
fini presuntivi di cui al citato n. 2), l’art. 2, comma 9, del decreto-legge n. 203 del
2005, consente ora di utilizzare anche i dati e gli elementi “acquisiti ai sensi
dell’art. 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”, in
materia di accertamento delle imposte sulla produzione e sui consumi; tale
disposizione, peraltro, già prevedeva, sia pure genericamente, la possibilità di
utilizzo di tali elementi “anche ai fini dell’accertamento in altri settori impositivi”.
A prescindere da tale ultima integrazione, quanto finora delineato sta a
significare che, nel nuovo contesto normativo, non solo i versamenti risultanti dai
conti bancari ma anche quelli rilevati dai conti finanziari o da operazioni “fuori
conto” si presumono come ricavi, compensi ovvero elementi positivi rappresentativi
per le sole persone fisiche di altri elementi reddituali da porre a base delle rettifiche
e degli accertamenti di tipo analitico, analitico-induttivo, induttivo e sintetico,
laddove la locuzione “posto a base” va intesa come il riconoscimento legale
dell’attitudine probatoria che tali movimentazioni assumono ai fini dell’efficacia
presuntiva che l’organo procedente intende utilizzare per assolvere il proprio onere
dimostrativo.
In proposito, occorre altresì sottolineare che il dato letterale della
disposizione in commento, al pari dell’omologa previsione in materia di Iva, fa
riferimento all’endiadi “dati ed elementi”, mentre il testo anteriore alla novella
utilizzava l’espressione “i singoli dati ed elementi”. La mancata conferma
dell’aggettivo “singoli” non deve indurre, tuttavia, a un facile
sovradimensionamento della relativa soppressione nel senso che la stessa non
100
rappresenta sostanzialmente un allargamento delle modalità di utilizzo degli
elementi di prova.
Tale abolizione, in concreto, non consente di ritenere che la contestazione dei
singoli addebiti possa avvenire per “masse” o addirittura sulla base di un mero
“saldo contabile”, atteso che, anche dopo tale soppressione, l’analisi deve riguardare
ogni singolo elemento della movimentazione, quand’anche ricompresa in
un’operazione unica e, a maggior ragione, quando si tratti di operazioni autonome.
Valga, a titolo di esempio, il caso in cui il contribuente versi con un’unica distinta
più assegni bancari, assegni circolari, assegni postali, vaglia ed eventualmente
contanti, ecc..., annotati sul conto corrente bancario con un’unica e complessiva
rappresentazione numeraria.
Conseguentemente, nella esemplificata fattispecie - eventualmente
comprensiva anche di operazioni di segno negativo - occorrerà che l’organo
procedente distingua per i singoli prelevamenti e versamenti, nonché per qualsiasi
altra operazione finanziaria, i rispettivi elementi identificativi, senza escludere in via
di principio la possibilità di una compensazione di operazioni di segno contrario,
sempreché il contribuente specifichi il beneficiario della operazione passiva
contestata, qualificando così anche l’inerenza dell’operazione.
Sotto altro profilo, stante l’espresso richiamo della norma alle ordinarie
tipologie di accertamento si ritiene che l’operatività delle presunzioni in esame si
estenda, almeno dal lato dei versamenti, alla generalità dei soggetti passivi e delle
diverse categorie reddituali.
Analogamente, il medesimo numero 2) prevede che, alle “stesse condizioni”
(mancata considerazione in dichiarazione e rilevanza fiscale), i prelevamenti o gli
importi riscossi nell’ambito di tali rapporti od operazioni e non risultanti dalle
scritture contabili, nel caso in cui il soggetto controllato non ne indichi l’effettivo
beneficiario, sono considerati ricavi o compensi e accertati in capo allo stesso
soggetto.
Evidentemente, la disposizione intende procedimentalizzare l’analisi, da
parte dell’ufficio finanziario, della maggiore capacità di spesa non giustificata dal
101
contribuente, e correlare tale maggiore capacità di spesa con le ulteriori operazioni
attive effettuate presuntivamente “in nero”.
Oltre a ciò, appare opportuno evidenziare che, stante il riferimento normativo
alle scritture contabili, tale ultima disposizione trova applicazione solo nei confronti
dei soggetti obbligati alla tenuta delle stesse scritture, e quindi solo nel caso in cui
sia configurabile un’attività economica, anche di natura professionale.
Resta inteso che si sottrae alla regola dell’inversione dell’onere della prova
l’ipotesi in cui il contribuente indica il beneficiario del prelevamento utilizzato per
l’acquisto di un bene o servizio non fatto transitare in contabilità; in tale ipotesi non
scatta il meccanismo presuntivo ma l’operazione deve essere valorizzata alla stregua
degli ordinari criteri dell’accertamento, i quali presiedono al riconoscimento del
costo in funzione della ricostruzione del relativo ricavo. Per quanto riguarda, più in
generale, la tematica del riconoscimento dei costi non contabilizzati si rinvia al
successivo paragrafo 5.5 dedicato alla “Incidenza dei costi occulti”.
Con specifico riguardo all’imposta sul valore aggiunto, la disciplina
contenuta nell’art. 51, secondo comma, numero 2), del D.P.R. n. 633 del 1972
prevede che i dati in argomento, acquisiti sia secondo la procedura di cui al
successivo numero 7), sia attraverso i poteri e le facoltà di cui ai successivi articoli
52, ultimo comma, e 63, primo comma, siano posti a base delle rettifiche e degli
accertamenti previsti agli articoli 54 e 55 del medesimo decreto, se il contribuente
non dimostra che ne ha tenuto conto in dichiarazione o che gli stessi non si
riferiscono a operazioni imponibili. Analogamente a quanto previsto per le imposte
sui redditi, l’art. 2, comma 8, del citato decreto-legge n. 203 del 2005, consente ora
di utilizzare i dati e gli elementi acquisiti, ai sensi dell’art. 18, comma 3, lettera b),
del decreto-legislativo n. 504 del 1995, ai fini dell’accertamento delle imposte sulla
produzione e sui consumi.
I versamenti non giustificati potranno essere contestati come operazioni
imponibili, cessioni o prestazioni non contabilizzate, mentre i prelevamenti potranno
essere valorizzati come acquisti in nero.
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L’aliquota IVA con cui valorizzare tali importi è, nel caso in cui non sia
determinabile quella propria della singola operazione, l’aliquota in prevalenza
applicata. In tal caso, naturalmente, si deve operare in maniera distinta per i
prelevamenti e i versamenti.
Si ricorda che, in relazione al trattamento fiscale degli acquisti non fatturati,
non è più previsto il pagamento dell’imposta, stante l’abrogazione dell'articolo 41
del decreto IVA a opera dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Si
richiama, a tal proposito, il punto 2.7 della circolare 23/E del 25 gennaio 1999 con
riferimento all’applicabilità del contenuto dell’articolo 41 del D.P.R. n. 633 del
1972 alle violazioni commesse in vigenza di tale disposizione.
5.2. Utilizzo degli elementi risultanti dalle indagini esperite nei confronti di terzi
Un ulteriore approfondimento del dato normativo contenuto nei citati numeri
2) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 si rende
necessario con riferimento all’intestazione soggettiva fittizia dei “conti”, intesa
come strumento negoziale utilizzato in modo distorto per procurare al disponente un
illecito risparmio di imposta. Si tratta ovviamente di un’ipotesi di “disponibilità”
diversa da quella già considerata ed esplicitata nel paragrafo 4.2 del Capitolo
Quarto, concernente le legittime facoltà di disposizione dei conti intestati a soggetti
diversi da quello controllato in virtù di deleghe espresse rilasciate all’intermediario,
per gli effetti delle quali si fa rinvio, in tema di rapporti parentali, all’analisi
raccomandata dalla sentenza della Cassazione n. 8826 del 28 giugno 2001, sul titolo
sottostante le deleghe medesime. Afferma, in proposito, la Suprema Corte che in
tale ambito di rapporti (figlio/genitori) la presunta imputabilità al delegato delle
posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti del delegante resta “su un piano
enunciativo” qualora l’ufficio non provi che le operazioni compiute sono
effettivamente “ascrivibili alle operazioni proprie del rappresentante”.
Comunque, nonostante la mancanza di un’espressa previsione normativa,
risulta ormai fuori di dubbio l’estendibilità delle indagini ai conti di “terzi”, cioè di
soggetti non interessati dall’attività di controllo, atteso che - per la costante
103
giurisprudenza di legittimità formatasi al riguardo (da ultimo, Cassazione n.
2738/2001) - le citate disposizioni, utilizzando la locuzione “i dati e gli elementi
risultanti dai conti possono essere posti a base delle rettifiche e degli
accertamenti”, legittimano anche l’apprensione di quei conti di cui il contribuente
sottoposto a controllo ha avuto la concreta ed effettiva disponibilità,
indipendentemente dalla formale intestazione.
In questo ambito, si rammenta che nello stesso filone giurisprudenziale, non
poche pronunce (per tutte, Cassazione n. 8683/2002), in relazione alla possibilità di
acquisire legittimamente i dati relativi ai conti correnti del coniuge, hanno affermato
che secondo l’esperienza comune costituisce un espediente normale l’intestazione
dei conti correnti alla moglie quando il contribuente sia passibile di controlli fiscali.
La sentenza sopra richiamata fornisce, peraltro, un’ulteriore motivazione al
suesposto criterio di estendibilità delle indagini bancarie affermando che se la legge
consente l’acquisizione delle garanzie prestate da terzi, a maggior ragione è
consentita l’acquisizione dei dati relativi ai conti correnti del coniuge. Analoga
considerazione è stata svolta (Cassazione n. 4987/2003) anche per i conti intestati a
soggetti terzi rispetto a una società sottoposta a controllo – sia essa di persone o di
capitali, a ristretta base azionaria –, allorché gli stessi soggetti risultano legati alla
medesima da particolari rapporti (cointeressenza, rappresentanza organica, ecc…),
atteso che tali rapporti giustificano di per sé la presunzione di riferibilità dei conti e
dei dati da essi desumibili alla società oggetto di indagine, indipendentemente dalla
formale ed estranea intestazione.
Ciò premesso, per quanto riguarda l’operatività delle anzidette disposizioni,
con riguardo all’attività istruttoria in questione, resta inteso che, in via di principio,
le potestà di cui ai numeri 2) e 7) trovano applicazione unicamente ai rapporti
intestati o cointestati al contribuente sottoposto a controllo. E’ indubbio, però, che le
stesse potestà si applicano anche relativamente ai rapporti intestati e alle operazioni
effettuate esclusivamente da soggetti terzi, specialmente se legati al contribuente da
vincoli familiari o commerciali, a condizione che l’ufficio accertatore dimostri che
la titolarità dei rapporti come delle operazioni è “fittizia o comunque è superata”, in
104
relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al
contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie rilevate dalla
documentazione “bancaria” acquisita (in tal senso, Cassazione nn. 1728/1999,
8457/2001, 8826/2001 e 6232/2003).
L’intestazione fittizia, in sostanza, si manifesta tutte le volte in cui gli uffici
rilevino nel corso dell’istruttoria che le movimentazioni finanziarie, sebbene
riferibili formalmente a soggetti che risultano averne la titolarità, in realtà sono da
imputare a un soggetto diverso che ne ha la reale paternità con riferimento
all’attività svolta.
A tal proposito, allo specifico fine dell’utilizzo delle speciali presunzioni
legali delineate dai citati numeri 2) si ricorda che la vigente prassi non prevede
l’obbligo di interpellare preventivamente il soggetto che abbia la titolarità formale
dei “conti” oggetto di indagine, essendo prevista soltanto la possibilità di interpello
preventivo nei confronti del contribuente sottoposto a controllo. Ovviamente, anche
se l’ufficio è tenuto a fornire la prova che i movimenti “bancari” risultanti da detti
“conti”, formalmente intestati al terzo, siano in realtà attribuibili al contribuente
stesso, ove il particolare tipo di accertamento richieda il coinvolgimento dello
soggetto interposto, nulla impedisce al predetto ufficio di rivolgersi anche a
quest’ultimo mediante apposita procedura autorizzatoria, e, al limite, ai sensi dei
numeri 4 e 8-bis dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Giova peraltro ricordare che, sia pure ai soli fini delle imposte sui redditi, per
quanto riguarda le ipotesi in cui il soggetto sottoposto a controllo ha fatto transitare
sui “conti” intestati a terzi redditi derivanti dall’esercizio della propria attività
economica o professionale, soccorre aggiuntivamente l’espressa previsione di cui
all’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, la quale consente di attribuire
appunto allo stesso soggetto “i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando
sia dimostrato anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che egli
ne è l’effettivo possessore per interposta persona”.
E’ appena il caso di precisare che lo schema di interposizione soggettiva
fittizia delineato da quest’ultima disposizione si caratterizza, rispetto a quello
105
civilistico, per il fatto che l’accordo tra interposto e interponente non interessa
l’Amministrazione finanziaria che, nonostante a sua volta sia “parte” del rapporto
obbligatorio di imposta, resta soggetto terzo non consenziente. In altri termini, nella
fattispecie tributaria l’interposizione viene concepita come inserimento di uno
schermo soggettivo fittizio e deviante fra il contribuente e l’Amministrazione stessa,
con la conseguenza che, tanto più l’interposto (o prestanome) è passivo (cioè solo
nominativamente partecipe), tanto più l’interponente potrebbe risultare il dominus
dell’accordo e in definitiva il vero centro di imputazione dei diritti e degli obblighi
giuridici di natura fiscale.
In questa fattispecie, l’ufficio impositore deve acquisire la prova effettiva –
anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti – che si sia
realizzato il possesso di redditi per interposta persona e che, quindi, detti redditi, in
quanto correlabili a movimentazioni finanziarie siano da imputare all’interponente,
anche se i redditi stessi risultino formalmente dichiarati dall’interposto.
Naturalmente, nel caso in cui già in sede di istruttoria della singola posizione
del contribuente sottoposto a controllo emergano elementi tali da stabilire in via
immediata significativi collegamenti con soggetti terzi, trova tuttora applicazione
quanto già precisato nella citata circolare n. 131/E del 1994, parte terza, circa
l’estendibilità delle indagini bancarie a tali ultimi soggetti.
5.3. Utilizzo degli esiti delle indagini effettuate nell’esercizio dei poteri di polizia
giudiziaria
Sempre ai fini delle rettifiche e degli accertamenti, giova rammentare che la
disposizione contenuta nei ripetuti numeri 2) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del
1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 consente altresì di utilizzare le notizie, i dati e
i documenti acquisiti nel corso di indagini creditizie e finanziarie effettuate dalla
Guardia di finanza nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
Difatti, tale potere è legittimamente azionabile per effetto dell’espresso
richiamo all’art. 33, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 e agli artt. 52, secondo
comma, e 63 del D.P.R. n. 633 del 1972, i quali prevedono che il citato organo
investigativo, previa autorizzazione rilasciata dall’autorità giudiziaria anche in
106
deroga all’art. 329 del codice procedura penale possa utilizzare e trasmettere agli
uffici finanziari competenti i predetti elementi, acquisiti direttamente od ottenuti da
altre forze di polizia.
A questo riguardo, si richiama l’attenzione degli uffici procedenti che in virtù
del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione nn.
3852/2001, 15914/2001, 15538/2002), la quale ha precisato che la citata
autorizzazione dell’autorità giudiziaria è posta a tutela della riservatezza delle
indagini penali e non dei soggetti coinvolti nel relativo procedimento o di terzi, resta
inteso che, pur in assenza della autorizzazione stessa ovvero in caso di
incompetenza dello stesso organo inquirente, l’eventuale acquisizione dei dati, delle
notizie e dei documenti da parte dell’organo di polizia non “tocca l’efficacia
probatoria dei dati trasmessi”, per cui l’ufficio procedente legittimamente deve
porli ugualmente (c.d. principio di conservazione della prova) a fondamento del
provvedimento di accertamento.
Si sottolinea, sempre con riguardo alla valenza probatoria dei predetti
elementi, che le procedure, amministrativa e penale, rimangono comunque distinte.
Su questo ultimo punto l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 33 del 26 febbraio
2002 ha rigettato la censura della pretesa inconciliabile antinomia fra il regime
istruttorio probatorio proprio del procedimento penale, nel cui ambito l’indagato ha
diritto di non rispondere, e quello tributario; la Corte ha infatti ritenuto priva di
rilevanza “la circostanza che il contribuente possa avere di fatto interesse a non
addurre giustificazioni eventualmente idonee a vincere la presunzione nel caso in
cui gli elementi che egli potrebbe addurre siano tali da esporlo a conseguenze
negative in un altro, distinto, procedimento nel quale è posta in causa un’ipotesi di
responsabilità penale dello stesso contribuente”.
Ovviamente, nel caso in cui i dati delle indagini penali non siano di per sé
sufficienti per l’adozione di un sostenibile accertamento, l’eventuale acquisizione
degli ulteriori elementi presso gli intermediari finanziari necessita dell’attivazione
dell’articolata procedura di cui ai numeri 7) e, quindi, propedeuticamente,
dell’autorizzazione dell’organo sovraordinato.
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5.4. Valenza probatoria dei prelevamenti nei confronti dei professionisti
Il comma 402, lettera a), numero 1.1, dell’art. 1 della legge, con riferimento
all’art. 32, primo comma, punto. 2), del D.P.R. n. 600 del 1973, ha esteso ai
lavoratori autonomi la presunzione di “compensi” ai prelevamenti e agli importi
riscossi per i quali non siano stati indicati i beneficiari, sempre secondo il citato
principio dell’inerenza.
In sostanza, tale norma ha esteso, ai fini delle imposte sui redditi, ai
lavoratori autonomi il regime presuntivo di imponibilità oltre che alle operazioni di
accredito/versamenti anche a quelle di addebito/prelevamenti o somme riscosse.
Quanto all’elemento additivo che associa ai prelevamenti gli “importi riscossi”, e
che deriva sostanzialmente dall’estensione della disciplina alle singole operazioni, si
rinvia a quanto più in generale già precisato nella Premessa al presente Capitolo,
richiamando l’attenzione sulla specifica novità che porta a considerare alla stessa
stregua dei prelevamenti anche le singole operazioni fuori conto del cambio di
assegni o di valute ovvero altre operazioni che non si realizzano - attraverso
l’intermediario - in versamenti a favore di se stesso o di altri beneficiari.
Evidentemente, l’anzidetta disposizione intende valorizzare l’analisi, da parte
dell’ufficio procedente, della maggiore capacità di spesa, comunque manifestata e
non giustificata dal lavoratore autonomo, e correlare tale maggiore capacità con le
ulteriori operazioni attive anch’esse effettuate presuntivamente “in nero”,
nell’ambito della specifica attività esercitata; e ciò, secondo una ragionevole regola
di comune esperienza che lo stesso legislatore ha tenuto presente e sulla quale ha
fondato il meccanismo presuntivo che consente, a certe condizioni, addirittura di
riprendere totalmente a tassazione i prelevamenti non giustificati.
La disposizione stessa, peraltro, è stata adottata nel contesto di una
rivisitazione complessiva dei poteri istruttori in funzione di irrobustimento della
specifica attività di controllo, soprattutto con riguardo a quelle ipotesi in cui -anche
in un’ottica di equità sostanziale rispetto al diverso trattamento prima riservato alle
108
categorie imprenditoriali - la sottrazione di materia imponibile non è assolutamente
da escludere.
Anche con riguardo ai prelevamenti dei professionisti valgono pertanto gli
stessi argomenti comunemente addotti in relazione all’efficacia probatoria dei
versamenti e dei prelevamenti già consentita dalla disciplina previgente per le
imprese; efficacia probatoria che non ha sinora trovato smentite da parte della
giurisprudenza, neanche sotto il profilo della legittimità costituzionale. Semmai, il
mantenimento dell’esclusione dei professionisti e dei loro “compensi” dall’ambito
applicativo della presunzione avrebbe dato, esso, adito a forti sospetti di
incostituzionalità, in quanto irragionevole discriminante tra le due categorie di
contribuenti che, invece, ai fini Iva erano già trattate allo stesso modo dalla omologa
disciplina dei relativi poteri istruttori di cui all’art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972,
numeri 2) e 7).
Sotto il citato profilo di legittimità costituzionale, si fa rinvio in generale a
quanto affermato dalla Consulta - con sentenza del 6 giugno 2005, n. 225 -, di cui si
riferisce ampiamente nel paragrafo 5.5 con particolare alla tematica della
deducibilità dei costi non contabilizzati, anticipando in queste sede che la
presunzione circa i prelevamenti effettuati dai professionisti non risulta neppure essa
lesiva del principio di eguaglianza tra detentori o meno di conti bancari, atteso che
la stessa è suscettibile di prova contraria attraverso l’indicazione del beneficiario
delle somme prelevate dai conti.
Circa l’estensione soggettiva della anzidetta disposizione operata dalla legge,
occorre osservare in particolare che il fondamento economico sotteso al descritto
meccanismo presuntivo, che si basa per le imprese prevalentemente sull’acquisto e
vendita di beni, è configurabile anche per i lavoratori autonomi, sebbene non
vendano beni bensì prestino servizi. E’ di agevole constatazione, invero, che per
esercitare non poche attività professionali è proprio necessario l’acquisto di beni (ad
es., acquisto di protesi o di anestetici da parte dell’odontoiatra) o comunque di
servizi (ad es., pareri tecnici, consulenze specialistiche, richiesti da un legale) per
rendere prestazioni, anche di natura complessa.
109
Del resto, la soggezione anche dei lavoratori autonomi alla regola presuntiva
intende attestare nella sua essenza, semplicemente e comprensibilmente, che i
prelevamenti per i quali non si può (illegalmente, come ad esempio, per l’eventuale
pagamento di tangenti) o non si vuole (per mero spirito evasivo, come per il
pagamento di retribuzioni “fuori busta” o di acquisti in nero) fornire detta
indicazione sono da considerare costi in nero che hanno ragionevolmente generato
compensi non contabilizzati.
Senza nondimeno sottacere che una regola come quella introdotta - e qui
considerata in un ottica diversa da quella che attiene al riconoscimento dei costi
occulti, cui è improntato il successivo paragrafo 5.5 - spiega la sua utilità anche per
la configurazione e l’attribuzione di costi presunti a carico di una attività
professionale di un soggetto controllato, per effetto dei prelevamenti che abbiano
avuto una destinazione ufficiale e trasparente diversa da quella reale; e ciò al fine di
eludere gli obblighi contabili del professionista per l’operazione passiva effettuata
mediante l’accertato prelevamento e far assolvere a un soggetto interposto il proprio
onere finanziario verso l’originario fornitore che non si ha interesse a indicare,
nell’ambito di una preordinata convergenza evasiva di comune convenienza.
Giova peraltro rilevare, tra le altre considerazioni, che una siffatta regola
assume anche una chiara valenza rigoristica e deterrente per avvisare e indurre i
professionisti, non meno che gli imprenditori, a prestare particolare attenzione a una
coerente rispondenza tra movimenti, compresi i prelievi in conto corrente, e
registrazioni (sul registro dei compensi e delle spese o sui registri Iva sostitutivi), in
quanto eventuali prelievi non annotati e per i quali non si possa o non si voglia
disporre di documentazione giustificativa dei pagamenti, non risulta per nulla
illogico che vengano reputati quali compensi.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si ritiene opportuno che gli
uffici procedenti, sotto il profilo operativo, si astengano da una valutazione degli
elementi acquisiti – non solo dai conti correnti ma da qualsiasi altro rapporto od
operazione oggi suscettibili di indagine – particolarmente rigida e formale, tale da
trascurare le eventuali dimostrazioni, anche di natura presuntiva, che trattasi di spese
110
non aventi rilevanza fiscale sia per la loro esiguità, sia per la loro occasionalità e,
comunque, per la loro coerenza con il tenore di vita rapportabile al volume di affari
dichiarato.
In altri termini, nell’ambito di una generale esigenza sussistente nei riguardi
anche delle categorie imprenditoriali, necessita un ulteriore sforzo ricostruttivo e
motivato dell’ufficio che, lungi dall’automatico trasferimento delle risultanze
“patrimoniali” emerse in sede di indagini in capo al contribuente destinatario del
controllo, qualifichi le stesse in senso “economico” e quindi reddituale secondo la
metodologia e tipologia di accertamento in concreto adottata per l’esercizio della
pretesa tributaria.
Una volta confermata la coerenza, sotto l’aspetto sia logico che giuridico-
costituzionale, della estensione dell’efficacia presuntiva operata dalla legge
relativamente ai “prelevamenti o agli importi riscossi”, non risultanti dalle scritture
contabili e ingiustificati, occorre esaminare l’utilizzabilità o meno di tale
meccanismo presuntivo di imponibilità per rettificare o accertare in aumento i
redditi riferibili agli anni pregressi, in quanto considerati, salvo prova contraria,
come compensi non dichiarati.
Al riguardo, resta anzitutto fermo quanto precisato nel paragrafo dedicato alle
Generalità circa l’efficacia retroattiva della nuova disciplina recata dalla legge, in
conformità anche delle indicazioni fornite dall’Agenzia in occasione del convegno
di “Telefisco 2005” (vedi circolare n. 10/E del 10 marzo 2005).
Per quanto riguarda la specifica questione della decorrenza della disposizione
in funzione dell’esperimento della presunzione di cui al numero 2) dell’art. 32 del
D.P.R. n. 600 del 1973, si ritiene che essa possa rivestire natura meramente
procedimentale e, quindi, applicabile anche per l’accertamento di annualità
pregresse rispetto alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2005).
In tal senso, depone il fatto che la norma stessa regolamenta il potere
istruttorio dell’amministrazione finanziaria e non direttamente le regole di
determinazione e quantificazione del reddito. A tale proposito, si richiama la
111
conforme e copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione in ordine alle
modifiche introdotte nella materia delle indagini “bancarie” dall’art. 18 della legge
n. 413 del 1991 (da ultimo, Sentenza n. 10538/2006).
In altri termini, si ritiene che per gli appartenenti alla categoria dei lavoratori
autonomi la modifica comportante la suddetta estensione non si risolva in un
mutamento sostanziale delle regole di determinazione del reddito quanto a un suo
elemento essenziale, bensì la stessa ha l’effetto di addossare ragionevolmente ai
predetti contribuenti l’onere della “prova contraria“ per qualsiasi operazione passiva
posta in essere, anche in via episodica, in epoca in cui il sistema vigente non
attribuiva alle risultanze delle operazioni medesime una valenza, sotto il profilo
istruttorio, corrispondente a quella sopravvenuta.
Ne consegue che l’applicazione estensiva ai lavoratori autonomi della
presunzione di compensi per i prelevamenti e le riscossioni non interferisce sul
rapporto tributario, ma ribalta soltanto l’onere incombente sull’Amministrazione di
provare la pretesa impositiva.
In sostanza, la pratica di tale strumentazione istruttoria - prevista dai numeri
2) e 7) - non risulta condizionata da alcun limite temporale, trovando applicazione
quindi anche per gli anni pregressi; infatti, “l’aspettativa di una maggiore probabilità
di sottrarsi alla scoperta di irregolarità o infrazioni non integra un diritto tutelabile,
e, quindi, può essere vanificata dalla legge sopraggiunta che renda più ampi ed
efficaci gli interventi degli organi preposti a detta scoperta” (Cassazione n.
1728/1999).
Resta inteso che nell’applicare la norma ad annualità precedenti - ma analoga
cautela si ritiene che sia esperibile anche per le annualità dal 2005 in poi - occorrerà
in ogni caso considerare quanto già precisato dalla richiamata circolare n. 28/E del
2006, al paragrafo 7 (a commento delle modifiche apportate all’art. 19 del D.P.R. n.
600 dal decreto legge n. 223 del 2006; vedi il successivo paragrafo), secondo la
quale “i contribuenti interessati possono ritenersi sollevati dall’onere di fornire la
predetta dimostrazione in relazione a prelievi che, avuto riguardo all’entità del
112
relativo importo ed alle normali esigenze personali o familiari, possono essere
ragionevolmente ricondotte nella gestione extra-professionale”.
5.4.1. N uovi obblighi contabili per gli esercenti arti e professioni
Anche al fine di meglio specificare l’applicazione della novella di cui al
punto precedente, l’art. 35, comma 12, del decreto legge n. 223 del 2006
realizzando al contempo finalità generali di trasparenza contabile - ha modificato
l’art. 19 del D.P.R. n. 600 del 1973 in tema di adempimenti contabili degli esercenti
arti e professioni, prevedendo - attraverso l’inserimento di due nuovi commi, terzo
e quarto - la tenuta di uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono,
obbligatoriamente, le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono
effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. Inoltre, i compensi in denaro
per l’esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni
non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale
nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori
a 100 euro.
La circolare n. 28/E del 2006, paragrafo 7, ha precisato che per quanto
riguarda i conti correnti bancari o postali, da tenere obbligatoriamente sia per il
prelievo di somme finalizzate al pagamento delle spese sostenute sia per il
versamento dei compensi riscossi, non necessariamente devono essere "dedicati"
esclusivamente all'attività professionale, ma possono eventualmente essere
utilizzati anche per operazioni non afferenti l'esercizio dell'arte o della
professione. Ciò significa che gli stessi possono essere utilizzati per effettuare
operazioni anche a titolo personale, ferma restando la possibilità di utilizzo dei
“prelevamenti personali”, ai fini dell’esercizio delle presunzioni legali previste dai
numeri 2) dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51 del D.P.R. n. 633 del
1972, qualora il contribuente non ne giustifichi la destinazione.
L’obbligo di istituzione del conto corrente bancario o postale per le finalità
di cui sopra decorre dall’entrata in vigore del citato decreto legge (4 luglio 2006).
Il successivo comma 12-bis dell’art. 35, inserito dalla legge di conversione
del 4 agosto 2006, n. 248, dispone che l’originario limite di 100 euro di cui al quarto
113
comma dell’art. 19 del D.P.R. n. 600 del 1973, introdotto dal precedente comma 12,
“si applica a decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2007 il limite è
stabilito in 1000 euro. Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in
500 euro”.
A seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione, la stessa
circolare n. 28 precisa che “l’obbligo di riscuotere i compensi in argomento
mediante strumenti finanziari “tracciabili”, nei limiti appena richiamati, decorre
dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione.” (12 agosto
2006).
5.5. Incidenza dei costi occulti
Per quanto riguarda il settore dell’imposizione diretta, particolare attenzione
merita la problematica riguardante il regime di deducibilità dei costi e delle spese
correlabili ai ricavi e ai compensi non dichiarati risultanti dall’indagini bancarie.
Al riguardo, occorre preliminarmente rammentare che, in forza della
presunzione legale prevista dal numero 2), primo comma, dell’art. 32 del D.P.R. n.
600 del 1973, i predetti ricavi e compensi sono “posti a base delle rettifiche e degli
accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41” dello stesso decreto; ciò significa
che essi assumono, a seconda della metodologia e tipologia di accertamento
prescelta, distinta valenza nell’ambito della determinazione della pretesa tributaria,
anche in funzione dell’ammissibilità e delle modalità del riconoscimento dei
componenti negativi.
In particolare, per quanto concerne l’accertamento dei redditi di impresa
determinati sulla base delle scritture contabili ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 600
del 1973, occorre, in via di principio, rapportarsi al disposto dell’art. 109, comma 4,
lettera b), ultimo periodo, del Tuir (applicabile anche alle imprese minori ex art. 66,
comma 3, Tuir),. il quale prevede che “Le spese e gli oneri specificamente afferenti
i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico
concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui
risultano da elementi certi e precisi.”.
114
La lettura di questa disposizione, condizionata dalle anzidette connotazioni di
certezza e precisione degli elementi probanti gli oneri e le spese extracontabili, va
fatta sistematicamente nell’ambito dell’operatività del primo comma del citato
articolo 39, la quale – anche in sede di valorizzazione degli esiti delle indagini
effettuate – consente di riprendere come ricavo, a base dell’esercizio della pretesa
tributaria, le movimentazioni finanziarie, senza il parallelo riconoscimento di
maggiori costi o spese in mancanza di qualsivoglia giustificazione da parte del
contribuente.
In altri termini, in caso di accertamento fondato sia sul metodo analitico
(lettere a), b) e c) del citato primo comma) che su quello analitico-induttivo
(successiva lettera d) – per quest’ultima ipotesi, si rammenta che la ricostruzione del
reddito d’impresa trae comunque origine dalla contabilità, ma può essere supportata
dall’impiego di presunzioni che, tuttavia, devono rispettare rigorosamente i requisiti
di gravità precisione e concordanza previsti dall’art. 2729 del codice civile -, nessun
margine si offre all’ufficio procedente ai fini di un possibile riconoscimento di
componenti negative di cui non è stata fornita da parte del contribuente prova certa.
Sul punto, si richiama la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 4
maggio 2005 (depositata il 9 settembre), secondo la quale “alla presunzione di
legge (relativa) va contrapposta una prova, non una altra presunzione semplice
ovvero una mera affermazione di carattere generale”; e ciò nella considerazione
che sarebbe irragionevole far valere una diversa regola di esperienza che a ricavi
occulti siano genericamente e automaticamente accompagnati costi occulti, mentre
potrebbe assumere pari e superiore valore una regola contraria che “a ricavi occulti
siano accompagnati costi già dichiarati in misura maggiore del reale”.
La Suprema Corte, quindi, ribadisce il principio che ove la presunzione legale
operi legittimamente è lo stesso contribuente che sia in sede amministrativa sia
eventualmente in quella contenziosa dovrà farsi carico della dimostrazione delle
proprie ragioni. Negli stessi termini si pone anche la coeva sentenza n. 19003,
depositata il 28 settembre.
115
Naturalmente, qualora il contribuente abbia giustificato nel corso del
contraddittorio le movimentazioni finanziarie effettuate, non opera la presunzione a
livello legale e quindi, in linea di massima, non si configura un parallelo problema
di deducibilità di costi.
Tuttavia, qualora a fronte di un prelevamento il contribuente indichi come
beneficiario un fornitore di cui non ha provveduto a rilevare nei registri contabili le
relative operazioni di acquisto, ma di cui fornisce successivamente, in via
extracontabile, documentazione probante, l’ufficio procedente dovrà invece
riconoscere detto costo in coerenza con i criteri della ricostruzione analitico-
induttiva del reddito ai sensi della citata lettera d).
A conclusioni diverse si perviene invece analizzando il metodo di rettifica
rappresentato dall’accertamento induttivo (o extracontabile), che è disciplinato dal
secondo comma del citato art. 39.
Com’è noto, tale tipo di accertamento consente di determinare il reddito
d’impresa “sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti” dall’ufficio
procedente, anche indipendentemente dalla contabilità del contribuente e utilizzando
presunzioni pur prive degli usuali caratteri di gravità, precisione e concordanza,
sempreché ricorra - e quindi venga provata dall’ufficio – una delle circostanze
tassativamente elencate nelle lettere da a) a d-bis) dello stesso secondo comma.
Pertanto, in caso di ricostruzione del reddito d’impresa sulla base del predetto
metodo, l’ufficio non può non tenere conto, soprattutto in assenza di
documentazione certa, di un’incidenza percentuale di costi presunti a fronte dei
maggiori ricavi accertati; regola che, ovviamente, vale anche se in tutto o in parte i
maggiori ricavi siano stati assunti tramite indagini bancarie. E’ appena il caso di
ribadire che tale riconoscimento resta escluso ai fini Iva poiché nel meccanismo di
tale tributo la base imponibile è costituita dall’insieme dei soli corrispettivi dovuti al
cedente o al prestatore (Cassazione n. 7973/2001).
Trattasi di un criterio che presuppone per la determinazione del reddito da
parte dell’impresa la imprescindibile esistenza di un costo a cui corrisponde
l’investimento che ha generato il ricavo, atteso che diversamente opinando siffatta
116
determinazione si rivelerebbe confliggente con il principio di capacità contributiva
di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Sotto il citato profilo di legittimità, è il caso di sottolineare che la Consulta
con sentenza del 6 giugno 2005, n. 225 -, sia pure con riferimento a fattispecie
pregressa riguardante l’equiparazione dei prelevamenti effettuati da un imprenditore
ai ricavi non contabilizzati -, ha definitivamente stabilito che la relativa presunzione,
sancita dall’art. 32, numero 2), del D.P.R. n. 600 del 1973, resta indenne da
qualsiasi censura di illegittimità per le ragioni che: tale presunzione non appare
irragionevole in quanto il conseguente procedimento accertativo non si traduce in
una sanzione impropria né, tanto meno, in una disparità di trattamento tra
contribuenti; non sussiste alcuna violazione del principio di capacità contributiva in
quanto risulta pienamente ammissibile l’incidenza percentuale dei relativi costi, e
conseguentemente detraibili dall’ammontare dei prelievi non giustificati, trattandosi
evidentemente di accertamento “induttivo” in senso stretto corrispondente al
modello ricostruttivo di cui all’art. 39, secondo comma, in questione.
Ovviamente, in virtù dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 40 del D.P.R.
n. 600 del 1973, le previsioni normative recate dall’articolo 39 spiegano la loro
efficacia, oltre che nei confronti delle persone fisiche titolari di reddito d’impresa
il cui reddito complessivo è rettificabile ex art. 38 sia analiticamente (primo e
secondo comma) sia sinteticamente (quarto comma e seguenti) - anche nei riguardi
delle persone giuridiche individuate dall’art. 73 del Tuir e delle società di persone e
associazioni indicate nell’art. 5 dello stesso Tuir. Per questi ultimi soggetti si
osserva che a seconda che la società di persone o l’associazione sia organizzata nella
forma della società in nome collettivo o in accomandita semplice o equiparata,
ovvero in quella della società semplice o equiparata si applicano, relativamente alle
modalità di accertamento, rispettivamente le regole dettate per le persone giuridiche
(primo comma del citato art. 40) o quelle che riguardano le persone fisiche (predetto
art. 38).
Come più volte anticipato, gli esiti delle indagini bancarie possono essere
posti anche a base degli accertamenti d’ufficio nelle ipotesi di omessa presentazione
117
della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla. Anche per tale
tipologia di accertamento, disciplinata dall’art. 41 del D.P.R. n. 600 del 1973, è
possibile distinguere il metodo analitico da quello induttivo.
Ai fini che qui interessano, si ritiene utile rammentare che l’ufficio può
procedere induttivamente non solo con le stesse modalità previste dal citato secondo
comma dell’articolo 39 - cioè, utilizzando dati e notizie comunque pervenuti in suo
possesso, avvalendosi anche di presunzioni prive delle connotazioni di cui all’art.
2729 del codice civile -, ma addirittura su fatti ed elementi, anche isolati, dai quali
sia possibile ricavare ragionevolmente la sussistenza e l’entità dei redditi d’impresa
anche in difformità da eventuali scritture contabili possedute, laddove il predetto
secondo comma subordina l’esercizio di tale facoltà accertativa alla mancanza o
grave irregolarità delle scritture stesse.
Ciò comporta che nell’ampia gamma di ipotesi sottese allo stesso art. 41, pur
sempre in mancanza o nullità della dichiarazione, il riconoscimento di costi deve
essere livellato – anche in misura percentualistica – in ragione dei maggiori ricavi
accertati sulla base del meccanismo presuntivo di cui al numero 2) dell’art. 32,
senza peraltro che pregiudizialmente debba essere trascurata la presenza in una
contabilità ordinata di costi regolarmente registrati.
Tutto quanto sopra precisato relativamente alle diverse tipologie di
accertamento trova sostanziale applicazione anche nei confronti del reddito
professionale, laddove la presunzione legale in esame è prevista anche nei confronti
dei lavoratori autonomi e in particolare per quanto riguarda la valenza che assumono
i prelevamenti e gli importi riscossi che se non giustificati da parte del contribuente
possono essere ripresi a tassazione quali componenti positivi del relativo reddito (in
particolare, cfr. art. 39, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973).
118
CAPITOLO SESTO
Sanzioni nei confronti degli operatori finanziari
Relativamente alle sanzioni previste nella specifica materia, la stessa
circolare n. 116/E del 1996, sulla base delle disposizioni vigenti all’epoca, ha fornito
utili indicazioni, distintamente per le violazioni riguardanti la richiesta della copia
dei conti e per quelle previste in merito alla successiva richiesta, mediante
questionario, di ulteriori dati, notizie e documenti.
In particolare, con riguardo alla prima delle anzidette tipologie di violazioni,
la relativa disciplina sanzionatoria era dettata dell’art. 52, primo e terzo comma, del
D.P.R. n. 600 del 1973, valevole anche per le richieste avanzate agli effetti dell’Iva,
in forza del rinvio operato dall’art. 51, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972;
relativamente alla seconda tipologia di violazioni soccorreva invece l’art. 53, primo
comma, dello stesso D.P.R. n. 600, con riferimento sia alla mancata o inesatta
risposta al questionario di cui al numero 2) che alle violazioni residuali di cui al
successivo numero 4) dello stesso comma.
Per la determinazione delle pene pecuniarie occorreva tenere conto dei criteri
espressamente dettati dagli artt. 54 del D.P.R. n. 600 e 49 del D.P.R. n. 633.
L’art. 55 del medesimo D.P.R. n. 600 regolava invece sia la competenza che
le modalità di applicazione delle suddette sanzioni, prevedendo quanto alla prima
l’adozione di provvedimenti diversi: decreto del Ministro delle finanze (sentito,
nella rispettiva competenza, il Ministro del tesoro o il Ministro per le poste e le
telecomunicazioni) in caso di omesso invio della copia dei conti, ovvero di non
veridicità o incompletezza della stessa o della relativa specificazione dei rapporti
inerenti o connessi; avviso di irrogazione sanzioni degli uffici delle imposte o degli
uffici Iva, in caso di omessa, tardiva, incompleta o non veritiera risposta al
questionario diretto ad ottenere ulteriori dati e notizie.
Per la recidiva delle infrazioni di cui all’art. 52, primo comma, il successivo
secondo comma prevedeva, quale sanzione accessoria, la possibilità - su diretta
proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro - di
119
sciogliere gli organi amministrativi della banca e, in caso di eccezionale gravità,
della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività creditizia.
La riforma del sistema sanzionatorio amministrativo per la violazione delle
norme tributarie, attuata (per quanto interessa) con i decreti legislativi del 18
dicembre 1997, nn. 471 e 472, ha integralmente rivisto anche le suesposte sanzioni
per le violazioni degli obblighi previsti, in sede istruttoria, dagli artt. 32, primo
comma, n. 7), del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51, secondo comma, n. 7) del D.P.R. n.
633 del 1972, peraltro come ora novellati dalla legge.
In effetti, dal 1° aprile 1998 risultano, tra gli altri, abrogati dall’art. 16,
comma 1, del citato D.Lgs. n. 471, gli artt. 52, 53, 54, 55 del D.P.R. n. 600 del 1973
nonché, oltre all’art. 49 del D.P.R. n. 633 del 1972, le altre disposizioni
sanzionatorie di quest’ultimo decreto presidenziale riguardanti la soggetta materia,
le quali non operavano per forza propria ma in virtù degli appositi rinvii ai citati
articoli del D.P.R. n. 600.
In particolare, l’art. 10 del D.Lgs. n. 471, come recentemente modificato
dall’art. 37, comma 6, del decreto legge n. 223 del 2006, disciplina, al comma 1 e 2,
le violazioni commesse dalle banche, dalle poste e dagli altri intermediari finanziari
con riguardo alle richieste operate nell’esercizio dei poteri istruttori in commento, e,
al comma 1-bis, le violazioni degli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 7,
sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973, in materia di anagrafe tributaria.
Fermi restando i primi chiarimenti resi in ordine alle modifiche apportate al
suddetto art. 10 dal decreto legge n. 223 del 2006 dalla circolare n. 28/E del 2006,
paragrafo 48, si precisa che la modifica apportata al comma 1, oltre a meglio
delimitare l’ambito soggettivo della fattispecie attraverso il puntuale riferimento ai
numeri 7 dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51, secondo comma, del D.P.R.
n. 633 del 1972, ha ampliato coerentemente l’ambito oggettivo della condotta,
aggiungendo all’omessa trasmissione dei documenti anche quella dei dati e delle
notizie.
120
Consequenzialmente, la corrispondente fattispecie commissiva della non
rispondenza al vero o incompletezza dei “documenti trasmessi”, tenuto conto del
nuovo assetto dei poteri istruttori in commento e della ratio delle modifiche
apportate alle relative sanzioni, non può non riferirsi anche all’incompletezza e alla
non veridicità dei dati e delle notizie trasmesse, oltre che dei documenti strettamente
intesi. Ciò in quanto la locuzione “documenti trasmessi”, pur non modificata dal
decreto legge n. 233, va intesa sistematicamente nel senso di ricomprendere anche la
condotte consistenti nella formalizzazione di risposte telematiche (anch’esse
“documenti”) che riportano dati e notizie non veritieri o incompleti.
Per quanto riguarda la misura delle sanzioni per tutte le anzidette violazioni,
il predetto art. 10 prevede l’applicazione di un’unica sanzione amministrativa da
euro 2.065 a euro 20.658, ridotta alla metà se il ritardo nell’adempimento non
supera i quindici giorni.
Improntato a unicità risulta anche il relativo procedimento applicativo,
disciplinato ora dall’art. 16 del D.Lgs n. 472 del 1997, mediante notifica dell’atto di
contestazione all’autore della violazione, individuato, in via presuntiva, nella
persona che ha sottoscritto la risposta e, in mancanza di quest’ultima, nel legale
rappresentante della banca, delle poste o degli altri enti.
Al riguardo occorre precisare che la legge ha apportato – come già
evidenziato al paragrafo 3.1.1. del Capitolo Terzo – un’integrazione dei numeri 7),
individuando quale possibile destinatario delle richieste, oltre che i tradizionali
responsabili delle strutture locali o delle rispettive direzioni generali, anche “il
responsabile della struttura accentrata”, al quale possono essere ora indirizzate le
richieste di informazioni, ancorché depositario, solo in maniera derivata delle stesse.
Pertanto, anche tale ultimo soggetto potrà risultare in concreto quale sottoscrittore
delle risposte e, quindi, come tale, presuntivamente qualificabile, sempre salva
prova contraria, come autore della prevista violazione, ai sensi dell’art. 10, comma
3, del D.Lgs. n. 471 del 1997; ovviamente, tale responsabilità si configura anche per
tutte le fattispecie di mancata risposta.
121
Tanto premesso, si pone il problema della portata della disposizione di cui al
secondo comma del citato articolo, alla luce delle modifiche apportate in tema di
responsabilità per sanzioni amministrative tributarie dall’art. 7, comma 1, del D.L.
30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale
prevede che le “sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di
società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona
giuridica”, modificando il criterio della responsabilità della persona fisica autrice
della violazione anche se agente nell’interesse di enti collettivi.
Infatti, seppur sinteticamente espresso, non può non ravvedersi nella norma
citata l’introduzione di un nuovo principio per l’individuazione della responsabilità
per la sanzione amministrativa tributaria relativamente alle società ed enti con
personalità giuridica.
Al contrario un’interpretazione troppo letterale del concetto di rapporto
fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, che volesse limitarne
l’applicazione ai soli rapporti strettamente tributari con i soggetti passivi di imposta,
determinerebbe un’ulteriore frammentazione in ordine ai criteri che sovrintendono
alla responsabilità per sanzioni amministrative tributarie, escludendo tutti quei
rapporti che, pur non essendo strettamente tributari, comunque rientrano nella
fattispecie più ampia di rapporto fiscale proprio.
Ci si riferisce, ad esempio, agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 7,
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e alle relative sanzioni previste dall’art. 20,
comma 1, lett. c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.
Una conferma in questo senso è individuabile nella circolare n. 28 del 28
giugno 2004, dove, in particolare, è stato precisato che “la nuova disciplina opera in
relazione a tutte le sanzioni amministrative aventi carattere tributario”.
Naturalmente, per converso, venuto meno il principio di personalità per le
sanzioni applicabili alle società ed enti forniti di personalità giuridica, tale principio
resta impregiudicato per i soggetti non dotati di personalità giuridica.
122
Alla irrogazione delle sanzioni provvede l’Ufficio locale competente in base
al domicilio fiscale del contribuente soggetto all’azione istruttoria.
Nel rinviare ai chiarimenti forniti con la circolare 23/E del 25 gennaio 1999
per quanto riguarda in particolare il nuovo regime sanzionatorio definito dal citato
art. 10 e con la precedente circolare n. 180/E del 10 luglio 1998 per ciò che riguarda
il nuovo procedimento applicativo previsto, in modo tendenzialmente unitario,
dall’art. 16 del D.Lgs. n. 472, e quindi anche per la irrogazione delle sanzioni
pecuniarie stabilite per le violazioni in commento, si ritiene di dover sottolineare che
la nuova sanzione amministrativa prevista dal ripetuto art. 10, comma 1, sia più
gravosa delle previgenti pene pecuniarie;queste ultime pertanto continueranno ad
essere applicate per le violazioni commesse fino al 31 marzo 1998.
Tuttavia ciò non significa che l’attuale regime, nel suo complesso, sia
improntato ad una logica di aggravamento punitivo, attesa la previsione (o
ampliamento) di correttivi mirati proprio a una riduzione delle sanzioni, come: il
ravvedimento regolato ora in modo organico e generalizzato dall’art. 13 del D.Lgs.
n. 472; la definizione agevolata della sanzione irrogabile, nei termini e secondo le
modalità indicate nel successivo art. 16, comma 3, dopo la notificazione dell’atto di
contestazione; l’abbandono delle sanzioni accessorie contemplate nell’abrogato art.
52, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973.
123
CAPITOLO SETTIMO
Il potere di richiesta previsto dal numero 5) degli artt. 32 D.P.R. n. 600 del 1973
e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972
Attraverso gli ampliamenti che, sotto vari profili, i numeri 7) degli artt. 32 del
D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 hanno registrato grazie agli
specifici interventi della legge ed in particolare al suo conseguente meccanismo
probatorio, tale potere è stato dotato di forti potenzialità incentive che hanno elevato
il potere stesso a propulsore della crescita istruttoria nel suo complesso. Il che è
avvenuto tramite un’omogeneizzazione del modello preesistente, in precedenza
riferibile soltanto a banche e poste .
Relativamente a tale punto, si è trattato comunque dell’apporto di risorse e
potenzialità di indagine aggiuntive che non mancheranno di invertire il tradizionale
trend storico di tale strumento, finora attivato con parsimonia anche per i costi e le
modalità di gestione che naturalmente si manifestano in maniera più elevata quando
il conseguente utilizzo degli esiti acquisiti avviene nella piena consapevolezza di
tutte le potenzialità disponibili.
Nello specifico, per quanto riguarda invece il numero 5), la legge ne ha
ridotto in maniera rilevante la riferibilità soggettiva, eliminando dalla platea,
eccessivamente eterogenea, dei soggetti “terzi” le società e gli enti che effettuano
istituzionalmente attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma
fiduciaria, e, in particolare, le banche e le poste, sia pure con riguardo alle “attività
finanziarie e creditizie”.
Si è trattato, com’è evidente, di una notevole razionalizzazione operativa di
tale potere conseguente soprattutto alla necessità di intercettare altrimenti il
passaggio generazionale avvenuto nella molteplicità degli impieghi, del reddito
come degli strumenti finanziari.
Nessuna modificazione è stata invece operata dalla legge sia sotto il profilo
contenutistico che procedurale, atteso che, anche ora si tratta di acquisire “dati e
notizie” disponibili da parte di ciascuno dei soggetti destinatari in relazione alla
124
tipicità dei soggetti stessi e con il medesimo iter procedurale che, oltre a restare
indenne da qualsiasi autorizzazione mentre resta esperibile anche per “categorie”, ha
superato la “revisione” della legge per la sua semplicità e speditezza di percorso.
Nonostante che tale iter – come di seguito meglio precisato – abbia registrato
talune resistenze da parte di importanti categorie di intermediari, è indubbio che la
legge ha operato in modo chiaro e leggibile un riparto più logico delle varie
competenze tra i detti numeri 5) e 7), ispirandosi al principio di proporzionalità tra
scopo percepito e mezzi adoperati in quanto il potere di accesso è stato diversamente
tarato in base ed in conseguenza di una nuova visione politico-legislativa dello
specifico settore di controllo.
7.1. Rapporti del numero 5) con il numero 7) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del
1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972
L’aspetto caratterizzante della “riforma” operata dalla legge si riassume,
come già anticipato, nell’ampliamento soggettivo e oggettivo dell’ambito
applicativo dell’attività istruttoria nel suo complesso, associato alla valenza
presuntiva di una mole di dati ed elementi che, nel sistema precedente, o non
risultavano in alcun modo intercettabili oppure, quand’anche lo fossero, la loro
acquisizione doveva avvenire attraverso un diverso paradigma normativo. Questo
diverso percorso normativo non sempre ha però potuto fruire di un indirizzo
favorevole, dottrinario e giurisprudenziale, e ha pertanto scontato notevoli e
frequenti difficoltà sul piano operativo.
Infatti, talune iniziative, assunte a livello regionale, hanno evidenziato sotto
la risalente normativa l’opportunità di precisare anche legislativamente le modalità
di applicazione dei poteri di controllo riguardo ai rapporti intercorrenti tra i soggetti
terzi, estranei al rapporto tributario, e il contribuente “nominativamente individuato”
o “categorie” di contribuenti interessati al controllo stesso.
L’esercizio legittimo di tali poteri - oltre quelli connessi alla collaborazione
obbligatoria e automatica mediante comunicazione all’Anagrafe tributaria e a quella
125
diretta agli stessi contribuenti – assicura infatti un notevole contributo all’azione di
controllo, ed è per tale ragione che l’ordinamento tributario ne ha previsto,
storicamente, l’adempimento sia su richiesta che “d’ufficio” mediante accesso
diretto degli organi ispettivi presso il soggetto terzo.
Il complesso dei poteri esercitabili mediante richiesta nella materia in
commento resta delineato, pur con le modifiche apportate dalla legge, dai più volte
menzionati numeri 5) e 7).
Nell’esercizio di tali poteri, le citate disposizioni distinguono in linea
generale quelli in relazione ai quali è necessaria un’apposita autorizzazione ed i cui
esiti fruiscono di particolare efficacia presuntiva con conseguente inversione
dell’onere della prova, dagli altri interventi che beneficiano invece di una libera e
generalizzata procedura, ancorché condizionati anch’essi da indubbi requisiti di
legittimità e di specifiche norme di azione, la cui produzione comunque assicura pur
essa un notevole apporto all’atto istruttorio in vista del successivo provvedimento
accertativo.
Tale distinzione risponde alla logica che le richieste per le quali è prevista
una specifica autorizzazione presuppongono indagini più penetranti in quanto si
riferiscono esclusivamente a singole posizioni già individuate (o individuabili,
rispetto alle società fiduciarie) e che, in considerazione della maggiore incisività,
richiedono appunto una rigorosa procedura sia a garanzia del contribuente sia in
aderenza alle disposizioni in materia di trasparenza e imparzialità dell’azione
amministrativa secondo i principi solennemente ribaditi dallo Statuto dei diritti del
contribuente.
Riguardo, invece, ai poteri che potevano e possono tuttora essere
direttamente espletati senza necessità di un preventivo atto autorizzatorio, i predetti
numeri 5), nel testo precedente a quello ora emendato dalla legge (ma solo per la
parte in corsivo) stabiliscono che gli uffici procedenti possono richiedere “agli
organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle
società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni o pagamenti per conto di
126
terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma
fiduciaria”, la comunicazione di dati e notizie relativi a soggetti indicati, oltre che
singolarmente, anche per categorie.
La genericità della disciplina di tale ultimo potere, soprattutto con riguardo a
taluni dei soggetti terzi oggetto di sovrapposizione con il potere dei successivi
numeri 7), unitamente allo scarso ambito acquisitivo di questi ultimi numeri,
condizionato dalla riferibilità dei relativi esiti allo speciale rapporto di “conto”,
hanno indotto il legislatore, in una nuova impostazione strategica complessiva:
- all’eliminazione della menzionata sovrapposizione, mediante espunzione dai
numeri 5), e parallela loro concentrazione nell’ambito di operatività dei
numeri 7), di tutti gli intermediari finanziari, comprese le fiduciarie;
- alla ricomprensione in tale ultimo ambito dei dati, notizie e documenti
relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi
i servizi prestati con i loro clienti nonché alle garanzie prestate da terzi;
- all’operatività della efficacia presuntiva e dell’inversione dell’onere della
prova riguardo ai dati e informazioni acquisiti in ordine ai predetti rapporti e
operazioni.
Così operando, si è addivenuto ad una distinta attribuzione di compiti e di
funzioni, senza traumi, a ciascuno dei due poteri, con notevole e trasparente
alleggerimento di quello scaturente dai numeri 5) e con parallela dilatazione del
potere di cui ai successivi numeri 7), capace ora di intercettare fenomeni come la
mobilizzazione esasperata del reddito, le opzioni decisionali di investimento e di
consumo, gli impieghi alternativi, le pianificazioni finanziarie, ecc…
7.2. Ambito soggettivo
127
Tra i soggetti destinatari delle richieste, sia il primo comma dell'art. 32 del
D.P.R. n. 600 del 1973 che il secondo comma dell'art. 51 del D.P.R. n. 633 del
1972, ai rispettivi numeri 5), ne individuano alcuni in modo specifico e altri in
funzione delle singole attività che gli stessi svolgono istituzionalmente.
In questi ultimi casi il riferimento alle caratteristiche dell'attività, anziché alla
qualificazione dei soggetti, pur rendendo incerta la ricomprensione di talune
categorie, risponde maggiormente alle esigenze connesse con l'azione di controllo il
cui interesse non è collegato allo specifico status dell'ente ma ad una particolare
attività che presuppone la disponibilità da parte dello stesso dei dati oggetto di
richiesta.
Sotto tale profilo, nell’ampia e illimitata categoria degli enti che effettuano
istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi rientrano sicuramente,
tra gli altri, i soggetti che svolgono attività di recupero crediti, la SIAE, l’ACI e il
PRA.
Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge, invece, non rientrano più in
tale ambito i soggetti che effettuano attività di gestione e intermediazione
finanziaria, e in particolare le società di investimento autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, quali le SIM, le società di gestione del risparmio,
le SICAV e le società fiduciarie.
Sono note a questo riguardo le resistenze opposte dalle società fiduciarie alla
loro inclusione nell'ambito operativo della disposizione, sulla base della
formulazione legislativa precedente.
In pratica, a seguito delle modifiche apportate dalla legge, è stata eliminata la
discrasia tra l'ambito applicativo dei numeri 7) di entrambi gli articoli in commento,
la cui procedura acquisitiva, all’epoca soltanto dei conti bancari e postali, è assistita
da rigorosi limiti operativi, e quella dei numeri 5) che nei confronti di tutti i soggetti
intermediari consentiva allora l'acquisizione, senza alcuna specifica garanzia
procedurale, delle stesse informazioni per quanto riguarda in particolare i conti di
deposito e di gestione patrimoniale.
128
Attesa la scelta del legislatore di individuare i soggetti terzi alla stregua del
possibile loro contributo all'accertamento tributario, prescindendo eventualmente
dalla qualifica del soggetto, si ritiene che nel novero dei destinatari delle attività di
oggettiva intermediazione dei pagamenti e di riscossione vadano ricomprese anche
le banche e le poste; limitatamente alle attività diverse da quelle “creditizie e
finanziarie” (ad esempio, il collocamento da parte di una banca degli abbonamenti
per manifestazioni culturali, ricreative e sportive), in quanto per la acquisizione dei
relativi dati si rileva chiaramente sproporzionato l’utilizzo di una procedura
complessa e autorizzata come quella prevista dai ripetuti numeri 7).
Dall'esercizio dei poteri in questione sono esplicitamente esclusi – come per
il passato - l'Istituto centrale di statistica e gli Ispettorati del lavoro per quanto
riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, nonché le società ed enti di
assicurazione con riguardo ai limiti del ramo vita.
7.3. Ambito oggettivo
Come già precisato, tale ambito, salvo i ridimensionamenti subiti in
conseguenza della contrazione soggettiva apportata a entrambi i numeri 5) in
commento dalla lettera a), numero 2), dei commi 402 e 403 della legge, per i
rispettivi settori impositivi, resta quello stesso delineato dai punti stessi, tuttora
vigenti.
L’apparente genericità delle corrispondenti disposizioni degli artt. 32 del
D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, in ordine alla portata delle
informazioni che l’organo procedente è legittimato a richiedere, comporta anzitutto
la necessità di delimitare il contenuto espressivo dei termini “dati e notizie”, ivi
utilizzati.
In linea generale, per "dati" sono da intendere quegli elementi che presentano
requisiti di oggettività in quanto fondati sulla disponibilità di supporti documentali
che i soggetti terzi hanno formato al fine dell'esercizio della propria attività.
Ovviamente, vanno assunti come dati anche gli elementi risultanti o rilevabili da
129
fonti documentali diverse dalle registrazioni e dalle scritture contabili fiscalmente
obbligatorie, purché dotati di idonea capacità rappresentativa.
A tale ultimo proposito, occorre anzitutto precisare che le resistenze opposte
all’azione istruttoria in questione da alcuni soggetti terzi, e in particolare da alcune
compagnie di assicurazione, non risultano giustificate. Devesi infatti sottolineare
che, in coerenza con quanto già precisato nella circolare n. 116/E, resta ferma:
- la indefettibilità della piena copertura giuridica di qualsiasi tipologia di
richiesta avanzata anche sotto il profilo della riservatezza dei dati che ne
formano oggetto;
- la rispondenza della richiesta stessa agli obiettivi di proficuità, efficienza,
efficacia e tempestività dell’azione di controllo intrapresa;
- la necessità di diversificare le richieste a seconda delle varie tipologie dei
contribuenti in modo da non aggravare irragionevolmente – per ordine di
grandezza, per periodo di tempo, per configurazione categoriale, ecc. – le
funzioni gestionali già esistenti presso il soggetto destinatario o le sue
articolazioni organizzative.
Ciò posto, resta fermo altresì che nei confronti delle predette compagnie
nessun problema si pone circa l’evasione delle richieste i cui dati e informazioni –
pur inerendo a rapporti indiretti - risultano compiutamente dalle evidenze di
contabilità. Valga l’ipotesi in cui il pagamento è disposto in modo coattivo in sede
giudiziaria al legale distrattario (o antistatario) ovvero in cui il pagamento è
effettuato spontaneamente dalla compagnia assicuratrice in maniera diretta e
autonoma al legale del sinistrato.
Per le ipotesi diverse, in cui pure i dati e le informazioni richieste ineriscono
a rapporti indiretti, si ritiene che sussiste sempre un obbligo di comunicazione dei
dati stessi pur in mancanza di una rilevazione contabile. Si fa riferimento al caso
130
dell’avvocato che tratta la pratica assicurativa in nome e per conto del danneggiato e
che riceve dall’assicurazione l’assegno – intestato a quest’ultimo – per la
liquidazione del danno comprensivo del suo onorario, accompagnato dalla quietanza
con la specifica distinta di quanto spettante a titolo di danno e di quanto relativo alle
spese legali.
Anche nei casi come quello da ultimo considerato la capacità di risposta da
parte del soggetto richiesto è condizionata esclusivamente dalla indisponibilità
oggettiva dei dati; indisponibilità che chiaramente non sussiste, in quanto:
- in concreto una corrispondenza è intercorsa puntualmente tra il legale e la
compagnia con obbligo di quest’ultima di conservarne, ai sensi dell’art. 22,
terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, i relativi supporti documentali
(lettere, fax, e-mail, telegrammi, ecc…);
- inoltre la suddetta capacità di risposta è positivamente evoluta in ragione
dell’attuale struttura organizzativa che presuppone, di regola, una ordinazione
spesso formata e gestita anche ai fini del soddisfacimento di obblighi
comunicativi di altre autorità non fiscali, come ad esempio l’ISVAP
(provvedimento ISVAP n. 2179 del 10 marzo 2003) per la formazione della
banca dati dei sinistri r. c. auto.
Le esigenze istruttorie di cui alla descritta prassi amministrativa sono state
recentemente soddisfatte dalla previsione di appositi adempimenti comunicativi da
parte degli intermediari del settore assicurativo per mettere a disposizione
previamente in funzione di controllo selettivo nell’ambito del sistema dell’anagrafe
tributaria. Tali adempimenti sono stati introdotti dall’art. 35, comma 27, del decreto
legge n. 223 del 2006.
Sul punto, nel rinviare alla circolare n. 28/E del 2006, paragrafo 19, occorre
qui sottolineare che secondo le nuove disposizioni gli enti assicurativi devono
comunicare non solo l’importo della somma liquidata al beneficiario, oltre i dati del
131
beneficiario stesso, ma devono anche specificare indicando i relativi dati se per la
determinazione dell’importo si è tenuto anche conto delle prestazioni dei soggetti
terzi.
Si rammenta che il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni,
nonché le specifiche tecniche sono demandate ad un provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate.
Sotto il profilo della privacy, nel confermare peraltro quanto premesso in via
generale al paragrafo 4.6. del Capitolo Quarto, si precisa altresì che l’esclusione dei
vincoli relativi alla tutela della riservatezza del trattamento dei dati personali
sussiste ogni volta siasi in presenza di una gestione di elementi compiuta in funzione
degli interessi dell’amministrazione fiscale “in considerazione del rilevante
interesse pubblico” che vi è sotteso (art. 66 del D.lgs. n. 196 del 2003).
Nella suesposta accezione, aggiungasi che i dati non devono necessariamente
rivestire una immediata rilevanza fiscale, richiedendosi soltanto che gli stessi
assumano anche indirettamente un risvolto impositivo.
Coerentemente con la logica conoscitiva sottesa al secondo termine della
endiadi legislativa, per "notizie" vanno invece intesi gli elementi informativi che,
pur essendo, per definizione, privi di riscontri documentali e quindi anche di un
intrinseco valore probatorio, hanno comunque un concreto e oggettivo fondamento
in quanto estranei ad una mera valutazione soggettiva del terzo.
Conseguentemente, le notizie, specie se richieste disgiuntamente dai dati,
sono rimesse al libero apprezzamento dell' organo procedente in relazione alle
specifiche attività d'indagine da esso intraprese. Sia la logica complessiva che il
tenore letterale delle disposizioni lasciano intendere che, in linea di principio, né fra
i dati né fra le notizie sono da ricomprendere documenti o scritture in senso tecnico.
I dati e le notizie che possono essere richiesti, pur nella ridotta ma sempre
ampia e diversificata gamma di destinatari, non risultano specificamente indicati.
Tuttavia, il potere in esame, per la notevole importanza che riveste ai fini del
controllo non solo per la frequenza e la progressiva intensificazione del suo utilizzo,
132
si presenta particolarmente consistente, come è dato desumere anche dalla prevista
inopponibilità agli organi procedenti di “contrarie disposizioni di legge, statutarie o
regolamentari”.
Sotto l'aspetto oggettivo occorre prendere atto che le disposizioni in
commento, salvo i limiti espressamente previsti, non hanno circoscritto la
particolare attività istruttoria a casi e situazioni preventivamente definiti, né, tanto
meno, esse hanno inteso subordinarne l'esercizio a procedimenti rigorosi e tassativi,
per quanto tale attività, ovviamente, non è esente da sindacato di legittimità e di
merito quanto ai presupposti inerenti al suo esperimento.
Si precisa altresì che sono da escludere tipologie di richieste che
presuppongono elaborazioni complesse, comportanti per i soggetti richiesti
particolari e specifici oneri organizzativi che si rivelino assolutamente incompatibili
con la natura di "prestazione imposta" nella cui categoria, come più volte accennato,
sono pacificamente riconducibili gli adempimenti in questione.
A maggior ragione sono da evitare richieste aventi a oggetto dati ed elementi
che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, undicesimo comma, e al limite anche del
successivo ultimo comma, del D.P.R. n. 605 del 1973, hanno già costituito specifico
obbligo di comunicazione.
Resta inteso, in ogni caso, che per la configurazione del suaccennato
connotato di complessità della elaborazione richiesta non può essere addotta la
eventuale onerosità, la quale pertanto non costituisce per il soggetto interpellato un
valido e legittimo motivo di resistenza, specialmente quando si è in presenza di una
piena disponibilità, da parte del soggetto stesso, degli elementi richiesti. Ne
consegue che anche a prescindere da specifici obblighi tributari di rilevazione e di
registrazione degli elementi stessi, valgono quelli scaturenti da altre fonti normative
settoriali che impongono specifici obblighi legali di comunicazione (come ad
esempio il caso riguardante le compagnie assicurative per i legali e gli altri
intermediari intervenuti nella liquidazione dei sinistri, ai sensi e per gli effetti del
citato provvedimento ISVAP n. 2179 del 2003).
133
Dalla rivisitata area di operatività del potere in questione sono inoltre da
escludere le richieste in ordine alle quali è prevista una specifica procedura di
autorizzazione a tutela del contribuente come già accennato in precedenza, con
riferimento alle richieste, ora soltanto nominative, rivolte a determinati intermediari
finanziari, in merito alle quali valgono le specifiche istruzioni, non solo di carattere
procedimentale, fornite al paragrafo 4.2 del Capitolo Quarto.
Sempre con riguardo all’estensione dell’oggetto delle richieste si chiarisce
ulteriormente che, in relazione ai soggetti indicati nominativamente - secondo una
prima regola generale di approccio alla presente metodologia istruttoria -, gli
elementi richiesti presentano necessariamente una maggiore specificità, rispetto alle
richieste per categoria, in quanto finalizzati al riscontro di una situazione già
esaminata dall'ufficio e rivelatasi meritevole di ulteriore approfondimento sulla base
dei rapporti intercorrenti con il soggetto terzo.
Pertanto i dati e le notizie richiesti in tale contesto possono assumere una
latitudine più o meno ampia in funzione delle particolari esigenze che l'analisi del
caso concreto ha evidenziato all'organo procedente.
A differenza delle richieste formulate con riferimento ai singoli soggetti,
quelle tendenti, per particolari esigenze di indagini, a un’acquisizione generalizzata
per categorie di dati e notizie presentano caratteristiche idonee a esprimere un
raggruppamento di natura soggettiva o reale, a seconda che abbiano riguardo a
posizioni soggettive, ancorché non singolarmente individuate, ovvero a elementi
oggettivi di cui il soggetto terzo sia in possesso in relazione alla propria attività
istituzionale. Siffatte richieste sono ovviamente in funzione degli specifici obiettivi
perseguiti dai vari organi procedenti soprattutto per l’osservazione e il monitoraggio
di un fenomeno nel suo complesso.
La finalità di una acquisizione generalizzata è chiaramente espressa dal
testuale riferimento della disposizione in commento al termine "categorie", la cui
nozione, tuttavia, in mancanza di qualsiasi aggettivazione legislativa, come pure di
qualsivoglia qualificazione tecnica, irreperibile, se non occasionalmente, tanto in
134
ambito dottrinale che giurisprudenziale, necessita di opportuni supporti
identificativi, al fine di scongiurare l’opponibilità di pretesi eccessi di potere da
parte dei soggetti richiesti ed, eventualmente, a opera degli stessi contribuenti una
volta raggiunti dall' azione accertatrice.
Avuto riguardo alle particolari attività istruttorie cui la disposizione è
finalizzata, si ritiene anzitutto di non poter escludere, in linea di massima, uno
specifico riferimento a una delle categorie o attività economiche elaborate e
classificate in sede statistica, atteso che ognuna di esse può costituire per l'organo
procedente, quanto meno, un opportuno ambito preordinato per l'innesco dell’azione
istruttoria (si pensi alla categoria professionale altamente specializzata che
intrattiene rapporti per commissioni di grandi opere con enti pubblici non
economici).
Una volta precisato che le richieste degli organi procedenti possono fare
riferimento a situazioni collettive senza alcuna specificazione nominativa, occorre
individuare il criterio unificante di tale entità o "categoria", riscontrabile, sia sotto il
profilo soggettivo che oggettivo, nell’appartenenza a una determinata tipologia,
specie, livello di rilevanza, ordine di sistemazione, anche temporale, degli elementi
richiesti. Tali criteri di raggruppamento e di ordinazione degli elementi non sono
necessariamente coincidenti presso il soggetto richiedente e quello richiesto, in
quanto ciascuno di essi opera secondo diversi indici di convenienza e di
funzionalità. Ciò impone che il soggetto richiedente, pur nella sua libertà di
aggregazione investigativa, come innanzi delimitata, non possa prescindere da una
determinazione ragionevole della categoria utilizzata.
Con riguardo alla sola categoria legislativamente individuata, quale quella
degli “assicurati del ramo vita”, la disposizione in commento, oltre che ad
accreditare un possibile modello di categoria alla stregua di quanto avanti precisato,
stabilisce, sia pure in senso limitativo, il contenuto della richiesta nei "dati e notizie
attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare
del premio ed all’individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo".
135
Una siffatta precisazione induce a ritenere che i suddetti elementi contrattuali
(ammontare, durata, titolarità), quale oggetto minimale legalmente previsto, possono
essere richiesti a ogni altro soggetto terzo, che eventualmente ne disponga, sempre
che siano riferibili a una categoria come innanzi delimitata.
Con i suesposti limiti, il numero e la qualità dei dati e delle notizie che
possono essere richiesti non incontrano particolari preclusioni se non quelle
derivanti sia dalla obiettiva e irreversibile capacità di risposta del soggetto richiesto
che, ovviamente, dal superamento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione in
funzione della indispensabilità e necessarietà dei dati per l’esercizio dell’attività di
controllo e di accertamento tributario, considerato il “rilevante interesse pubblico”
sotteso a tale attività, idoneo a escludere i vincoli connessi alla riservatezza dei dati
personali, siano essi sensibili o meno (artt. 18, 19, 20 e 66 del D.Lgs. n. 196 del
2003).
In altri termini, sotto quest’ultimo profilo l’amministrazione finanziaria, al
pari delle altre amministrazioni pubbliche, può procedere all’acquisizione,
organizzazione, archiviazione, cognizione, elaborazione e utilizzo di dati personali
qualora le operazioni stesse siano finalizzate al perseguimento di scopi di pubblico
interesse, obiettivo fondamentale e limite stesso all’azione amministrativa diretta
allo svolgimento delle funzioni istituzionali (cosiddetto “vincolo di scopo”).
Ciò posto, nello sforzo ricostruttivo dell’ambito dei poteri di cui al numero 5)
in commento, improntati volutamente, oltre che letteralmente, a una sostanziale
genericità, è innegabile che la logica generale sottesa alla complessiva azione
collaborativa del terzo tenda a privilegiare – come anche quella cui è informata la
disciplina dell’Anagrafe - richieste mirate a ottenere elementi soggettivi od oggettivi
opportunamente definiti.
Occorre tuttavia rilevare che, nonostante la nozione di “categoria” tuttora
utilizzata nel citato numero 5), pur derivando storicamente dall’art. 40 del TU n. 645
del lontano 1958, non abbia incontrato un’apprezzabile elaborazione, possa e debba
136
assumere una portata meno restrittiva di quella che il termine lessicale consentirebbe
di presumere.
E ciò, per la ragione che l’apparente genericità della disciplina del potere in
questione e dei termini utilizzati rivelano la consapevolezza dello stesso legislatore
che il relativo esercizio, non solo per l’evoluzione dell’ordinamento – che ha
vieppiù incentivato la ricerca esterna di elementi istruttori –, non è praticabile con
modalità costanti ed uniformi e lascia quindi agli organi procedenti adeguati spazi
decisionali nella scelta delle modalità e dei contenuti delle richieste, soprattutto in
considerazione della eterogeneità dei soggetti terzi richiesti e degli specifici requisiti
previsti in relazione all’attività istituzionale svolta.
7.4. Procedure
Le modalità procedurali relative all'acquisizione degli elementi informativi
che gli organi procedenti sono legittimati a richiedere ai sensi degli artt. 32 del
D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n .633 del 1972 consistono ordinariamente
nella comunicazione della richiesta di informazioni ai soggetti terzi, ovvero, in casi
particolari, nella predisposizione di accessi presso gli stessi, volti a rilevare
direttamente i dati e le notizie previsti dalla normativa in esame.
Per quanto riguarda l’individuazione degli organi legittimati a formulare la
richiesta di informazioni e a eseguire l’eventuale accesso presso i soggetti terzi si fa
rinvio a quanto precisato nell’apposito paragrafo 3.1.5.1, intestato appunto agli
“Organi legittimati a formulare la richiesta”.
Relativamente, invece, alle modalità di comunicazione della richiesta e ai
termini per l’adempimento occorre fare riferimento a quanto previsto, in via
generale, dai citati articoli 32, 2° comma, e 51, 3° comma, come novellati dalla
legge.
A questo proposito, si precisa che nell'esercizio di entrambi i poteri istruttori
non è consentito invitare il soggetto terzo a comparire, in persona del rispettivo
rappresentante, per fornire chiarimenti, dati e notizie dallo stesso posseduti o per
137
produrre i documenti richiesti. In altri termini, i soggetti terzi sono tenuti
unicamente a trasmettere informazioni in risposta alle richieste, con o senza il
supporto di elementi cartolari.
La richiesta, diversamente da quanto specificato al paragrafo 3.2 con riguardo
alla procedura telematica afferente il potere di cui ai numeri 7) - laddove, in
considerazione dell'ampiezza o della complessità dell’indagine, è consentito
rivolgersi anche “al responsabile della struttura accentrata” –, deve essere
sottoscritta dal titolare dell'Ufficio procedente e indirizzata ai rappresentanti degli
organi, enti e società interessate.
Detta richiesta è predisposta informalmente, con lettera da notificare secondo
le modalità già precisate al paragrafo 3.1.5.2, relativamente alle richieste avanzate
nei confronti degli intermediari finanziari, ma valevoli, come ivi precisato, anche
per l’attività istruttoria esperita nei confronti dei soggetti di cui ai numeri 5).
Per quanto riguarda il termine fissato per l'adempimento da parte di questi
ultimi soggetti, la normativa di riferimento – rimasta invariata sotto tale profilo
prevede un termine minimo non inferiore a 15 giorni.
Gli stessi organi procedenti valuteranno, di volta in volta, la possibilità di
concedere un termine più ampio di quello minimo, da correlarsi anche al numero e
alla complessità delle richieste formulate.
Un ulteriore mezzo istruttorio, alternativo a quello precedentemente
illustrato, è costituito, come accennato in precedenza, dall’accesso immediato presso
il soggetto terzo, espressamente previsto dai citati artt. 33, secondo comma, del
D.P.R. n. 600 del 1973 e 52, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.
Nel caso di specie, l'accesso consiste nel potere di entrare nei luoghi ove
vengono svolte le attività da parte dei soggetti terzi indicati ai numeri 5), “allo scopo
di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste”, riferibili al soggetto o alla
categoria nei cui confronti viene attivata la richiesta di informazioni.
138
Alla predetta modalità istruttoria si applicano le disposizioni contenute
nell’art. 52 del decreto in materia di Iva, richiamato dall'art. 33, primo comma, del
decreto n. 600 del 1973.
Fermo restando, in linea generale, le istruzioni già impartite
dall’Amministrazione circa le modalità di esecuzione degli accessi, ispezioni e
verifiche, le quali, in mancanza della emanazione del decreto previsto dal sesto
comma del citato art. 33, trovano sostanzialmente applicazione anche per gli accessi
presso i terzi, si forniscono ulteriori chiarimenti volti a evitare dubbi e difformità
applicative.
La facoltà in esame, qualora sia attivata in alternativa alle richieste di
informazioni, può essere esercitata nei casi di esigenze effettive di indagine e di
controllo sul luogo, in analogia alla disposizione ora contenuta nell'art. 12 dello
Statuto dei diritti del contribuente. Si ritiene, infatti, che la citata disposizione sia
applicabile anche nei confronti dei soggetti che non rivestono la qualifica di
contribuente in senso stretto, in quanto la ratio della norma è volta a semplificare i
rapporti di collaborazione con l’Amministrazione finanziaria anche da parte di
soggetti terzi.
La predetta facoltà, ovviamente, pur nella autonoma valutazione
discrezionale dell'organo procedente, dovrà essere in particolare esercitata
allorquando, a seguito di una precedente richiesta, il destinatario non vi abbia
adempiuto, ovvero quando sussistano fondati sospetti che pongono in dubbio la
completezza e l'esattezza dei dati e delle notizie comunicati. Si ricorda, in proposito,
che tali ultime condizioni sono previste espressamente dalla legge come presupposto
per l’esperibilità dell’accesso autorizzato, nell’ambito delle indagini creditizie e
finanziarie di cui ai numeri 7).
Dell’accesso deve essere redatto processo verbale dal quale devono risultare
le operazioni compiute e le rilevazioni eseguite, nonché le richieste formulate e le
risposte ricevute.
139
7.5 Sanzioni
Relativamente alla precedente disciplina sanzionatoria per la specifica
materia, la circolare n. 116/E del 1996, sulla base delle disposizioni introdotte dal
primo e secondo comma dell’art. 18 della legge n. 413 del 1991, ebbe a fornire utili
indicazioni, distintamente per le violazioni ricadenti - sia per le imposte sui redditi
che per l’Iva - nell’ambito applicativo dell’art. 52 del DPR n. 600 del 1973 e per
quelle previste dagli artt. 53 dello stesso decreto n. 600 e 47 del D.P.R. n. 633 del
1972, per i rispettivi settori impositivi.
In particolare, il predetto art. 52 si riferiva alle violazioni degli obblighi di
comunicazione previsti dai numeri 7) per banche e poste, nonché alle violazioni da
parte di alcuni soggetti di cui ai numeri 5), e precisamente gli intermediari
finanziari, comprese le fiduciarie, le imprese di assicurazione e le società ed enti
esercenti istituzionalmente riscossione o pagamenti per conto di terzi. Il successivo
art. 53 del D.P.R. n. 600 del 1973 e l’omologo art. 47 del D.P.R. n. 633 del 1972 si
riferivano invece alle “Altre violazioni”, tra cui l’omissione delle comunicazioni di
dati e notizie, relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie, richieste alle
pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici non economici di cui ai numeri 5),
nonché la mancata restituzione dei questionari di cui ai numeri 7), ovvero la loro
restituzione con risposte incomplete o non veritiere.
Poiché la riforma del sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme
tributarie, attuata con i decreti legislativi del 18 dicembre 1997, nn. 471 e 472, ha
integralmente rivisto anche le sanzioni per le suesposte violazioni, si fa presente che
per quelle commesse dai soggetti indicati nei novellati numeri 5) occorre fare
riferimento alle disposizioni sia dell’art. 10 che dell’art. 11 del primo dei citati
decreti, laddove per le violazioni di cui ai successivi numeri 7) trova applicazione
soltanto il citato art. 10.
Nel mentre per l’operatività dell’art. 10 si rinvia alla trattazione unitaria
contenuta nel precedente Capitolo Sesto, dedicato appunto alle sanzioni, di seguito
si forniscono alcune precisazioni con riguardo alle violazioni commesse dalle
140
pubbliche amministrazioni ed enti pubblici non economici disciplinate
esclusivamente dall’art. 11.
Quest’ultimo articolo, dal contenuto estremamente vario, disciplina
residualmente una serie di fattispecie violatorie, in materia sia di imposte sui redditi
che di Iva, tra cui, al comma primo, le violazioni di obblighi derivanti dall’attività
istruttoria degli uffici.
Come già precisato nel Capitolo Quarto, paragrafo 4.1, della circolare n. 23/E
del 25 gennaio 1999 - alla quale si rinvia per la parte ancora applicabile - il predetto
comma 1 riproduce sostanzialmente le violazioni già sanzionate dai precitati artt. 53
del D.P.R. n. 600 e 47 del D.P.R. n. 633 del 1972 e che sono ora punite con la
sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.065. Si tratta delle seguenti ipotesi di
violazioni di obblighi derivanti dall’attività istruttoria degli uffici:
- omissione di ogni comunicazione richiesta o invio di comunicazioni fornite
in modo incompleto o non veritiero;
- mancata restituzione dei questionari inviati o loro restituzione con dati
incompleti o non veritieri.
141
CAPITOLO OTTAVO
Modifiche al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, relative agli adempimenti degli
intermediari finanziari
Come anticipato nelle Generalità, il comma 332, lettera b), della legge,
relativamente alle disposizioni concernenti l’Anagrafe tributaria, ha apportato in
generale all’art. 7 del D.P.R. n. 605 del 1973 talune modifiche e al numero 3) della
stessa lettera, in modo specifico, ha poi integrato il sesto comma del medesimo
articolo 7 per quanto riguarda gli adempimenti degli intermediari finanziari -
obblighi peraltro già previsti in precedenza -, precisandone l’ambito soggettivo e
ampliandone decisamente quello oggettivo.
Sotto il profilo soggettivo, si rileva che l’intervento della legge ha inteso
meglio identificare gli operatori finanziari già sostanzialmente contemplati dal
previgente testo dello stesso sesto comma, specificando i seguenti soggetti: banche,
poste, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento
collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e, a chiusura
dell’elencazione, “ogni altro operatore finanziario”.
Sotto il profilo oggettivo, occorre rilevare che lo stesso sesto comma risulta
implementato poiché la legge ha esteso dal 1° gennaio 2005 l’obbligo di rilevazione
e di evidenziazione dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni
soggetto che intrattenga con gli operatori “qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi
operazione di natura finanziaria”.
Per quanto riguarda lo stretto ambito operativo, occorre preliminarmente
sottolineare che il predetto ampliamento oggettivo dell’obbligo di rilevazione e di
evidenziazione, come parimenti anticipato nelle Generalità, è stato differito al 1°
gennaio 2006 in virtù del comma 14-bis dell’articolo 1 della legge n. 248 del 2005
di conversione del decreto legge n. 203 del 2005.
Tale ultima legge ha altresì apportato al citato sesto comma le seguenti
ulteriori integrazioni al nuovo assetto informativo, inserendo:
142
a) all’ultimo periodo, dopo la parola “effettui” le seguenti “per conto
proprio ovvero per conto o a nome di terzi”;
b) in fine al predetto periodo, dopo le parole “operazione di natura
finanziaria” le seguenti “ad esclusione di quelle effettuate tramite
bollettino di conto corrente postale per un importo unitario
inferiore a 1.500 euro”.
In particolare, relativamente all’integrazione di cui al precedente punto a), si
evidenzia che la locuzione normativa “per conto proprio ovvero per conto o a nome
di terzi” mira a precisare più dettagliatamente l’obbligo di rilevazione ed
evidenziazione da parte degli intermediari finanziari di chiunque esegue operazioni
oltre che di chi accende conti, depositi o altri rapporti continuativi, attraverso la
previsione dei soggetti che possono “presentarsi” ai fini dell’effettuazione delle
citate attività; la disposizione ha perciò il pregio di prefigurare tutte le ipotesi che in
concreto possono presentarsi.
In sostanza, oltre al titolare del rapporto ovvero, per così dire, dell’interesse
sostanziale della singola operazione (conto proprio), viene previsto – nel solco,
peraltro, della stessa prassi degli intermediari, attuatasi anche a seguito delle
disposizioni antiriciclaggio (AUI) – che ogni soggetto, diverso dal titolare
dell’operazione, che si presenti “allo sportello” e si qualifichi nella veste di
mandatario (cioè “per conto” del cliente sostanziale) o in quella più ampia di
rappresentante (anche “a nome” del cliente stesso), venga identificato come tale,
anche attraverso l’indicazione del rispettivo codice fiscale. Ovviamente, in queste
due ultime ipotesi resta fermo l’obbligo di identificazione dello stesso cliente
sostanziale, titolare del rapporto o nel cui interesse l’operazione è stata effettuata, se
già non identificato.
La suddetta impostazione dell’obbligo di rilevazione comporta – anche e
soprattutto in funzione dell’intervenuto sistema telematico di scambio dei flussi
delle richieste e delle risposte previste dai numeri 7) – un’implementazione in tal
senso dell’attività organizzativa di tutti gli intermediari.
143
Ovviamente, è appena il caso di rammentare che quanto ora detto non vale
per le operazioni di importo inferiore ai 1.500 euro, effettuate con bollettini postali,
in virtù dell’integrazione rappresentata al precedente punto b).
Tutto ciò premesso, si precisa altresì che l’integrazione apportata, con la
previsione dell’adempimento identificativo anche per “qualsiasi rapporto od
operazione finanziaria”, si asside su quest’ultima locuzione, attingendone il
significato economico e giuridico da quello diffuso e utilizzato nei settori in cui i
diversi soggetti tradizionalmente si trovano ad operare. Parimenti, per quanto
riguarda le modalità di assolvimento del più esteso obbligo di identificazione,
rispetto al precedente e più ristretto ambito dei “rapporti di conto o di deposito”,
non necessitano ulteriori specificazioni, atteso che valgono al riguardo le stesse
procedure di rilevazione ed evidenziazione sinora realizzate, nell’ambito
dell’autonomo assetto organizzativo dei singoli operatori.
Per i suesposti motivi, non si è resa necessaria la previsione di un apposito
provvedimento attuativo – come per l’operatività dei flussi telematici di cui ai nuovi
commi terzo e quarto inseriti dal comma 404, rispettivamente negli artt. 32 del
D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 – al fine di stabilire modalità
ulteriori rispetto a quelle previgenti la legge stessa; mentre per quanto riguarda il
termine di operatività dell’ampliato obbligo identificativo soccorre da ultimo il
citato comma 14-bis, rinviando al 1° gennaio 2006 gli effetti del comma sesto del
citato articolo 7, in parallelo con quanto disposto dal comma 14-ter dello stesso
articolo 1 della legge n. 248 del 2005; comma 14-ter che così dispone: “Per i
periodi di imposta antecedenti il 1 gennaio 2006 e relativamente alle richieste di cui
all’articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i soggetti
destinatari ivi indicati utilizzano, ai fini delle risposte relative ai dati, notizie e
documenti riguardanti operazioni non transitate in un conto, le rilevazioni effettuate
ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dei relativi provvedimenti di
attuazione”. Sul punto confronta anche la Premessa al Capitolo II.
144
Peraltro, sotto il profilo funzionale, si precisa che la lettera b), numero 4) del
comma 332 della legge ha modificato anche il disposto dell’undicesimo comma del
citato articolo 7, laddove testualmente si prevedeva che “Le comunicazioni di cui ai
commi dal primo all’ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per
via telematica”, con l’ovvia specificazione che “Le modalità e i termini nonché le
specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate”.
Si tratta infatti di un onere comunicativo che, pur includendo impropriamente
e continuativamente i “commi dal primo all’ottavo” dello stesso articolo, esso non
riguardava assolutamente il sesto comma in questione, atteso che la
“comunicazione” degli elementi ivi contemplati avviene esclusivamente ai sensi e
per gli effetti dei numeri 7) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R.
n. 633 del 1972, cioè a dire in termini nominativi - fatte salve le ipotesi in cui la
richiesta è rivolta alle società fiduciarie per ottenere anche “…le generalità dei
soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti …inequivocamente individuati” - e con indefettibile procedura
autorizzatoria.
Tale interpretazione è stato appunto codificata dalla legge n. 248 del 2005
che, dopo aver disposto l’esclusione del sesto comma dagli speciali obblighi
comunicativi, ha testualmente precisato che “Le rilevazioni e le evidenziazioni di cui
al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica
di cui all’articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’art. 51,
secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni”.
Giova peraltro osservare che, coerentemente alla suddetta interpretazione
legale, il provvedimento direttoriale del 10 marzo 2005, nel dare attuazione alle
disposizioni contenute nel citato undicesimo comma dell’art. 7 del D.P.R. n. 605 del
1973, nel testo previgente, per consentire l’esclusività della trasmissione dei dati per
via telematica, ha fatto espresso riferimento ai pregressi decreti e provvedimenti
145
riguardanti la trasmissione dei dati all’anagrafe tributaria, senza l’inclusione
naturalmente di quelli che gli intermediari finanziari sono tenuti a rilevare e tenere
in evidenza ai sensi del ripetuto sesto comma dello stesso art. 7. In sostanza, si
tratta della maggior parte degli stessi dati, in disponibilità dei soggetti terzi, i quali
ai sensi dei numeri 5) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n.
633 del 1972 possono essere oggetto di richiesta singolarmente o per categorie.
Nella stessa ottica interpretativa, estranea rispetto alla operatività dei precitati
numeri 7), resta incardinata l’ulteriore previsione comunicativa per situazioni
collettive, preordinata con specifici contenuti e modalità di carattere settoriale e
straordinario dal successivo dodicesimo comma, la cui previsione peraltro non
risulta incisa dalla legge salvo che per quanto riguarda ora la competenza
all’emissione del provvedimento attribuita al Direttore dell’Agenzia delle entrate in
luogo del “Ministro delle finanze”.
Ulteriore implementazione del sistema dell’Anagrafe tributaria, concernente
gli adempimenti degli intermediari finanziari è stata apportata dal decreto legge del
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248.
In particolare, al fine di potenziare gli strumenti prodromici all’attività
istruttoria degli uffici procedenti, oltre ai già previsti obblighi di evidenziazione e di
rilevazione, l’art. 37, comma 4, del citato decreto legge n. 223 ha introdotto
specifici adempimenti comunicativi, apportando le seguenti modifiche all’art. 7 del
D.P.R. n. 605 del 1973:
- al sesto comma, prevedendo la comunicazione all’Anagrafe tributaria
da parte degli intermediari finanziari relativa alla “esistenza dei
rapporti, nonché la natura degli stessi”. Dette comunicazioni saranno
“archiviate in apposita sezione, con indicazione dei dati anagrafici dei
titolari, compreso il codice fiscale”;
- all’undicesimo comma, prevedendo che le predette comunicazioni, al
pari delle rilevazioni e delle evidenziazioni di qualsiasi rapporto od
146
operazione di natura finanziaria, effettuata per conto proprio ovvero per
conto o a nome di terzi, sono utilizzabili ai fini delle richieste e delle
risposte in via telematica, nonché per le attività connesse alla
riscossione mediante ruolo. Detti elementi, inoltre, saranno accessibili,
oltre che dai funzionari dell’amministrazione finanziaria, anche
dall’Autorità Giudiziaria, dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria;
dall’Ufficio Italiano Cambi; dal Ministro dell’Interno; dal Capo della
Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dai Questori, dal
Direttore della Direzione Investigativa Antimafia e dal Comandante del
Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, sulla
base dei rispettivi poteri istruttori.
Il successivo comma 5 dello stesso art. 37 del D.L. n. 223 del 2006 - nel
rinviare ad un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da
emanare ai sensi dello stesso art. 7, undicesimo comma, del D.P.R. n. 605 del 1973
la determinazione delle specifiche tecniche e dei termini per le predette
comunicazioni - puntualizza che l’obbligo di comunicazione telematica riguarda
tutti i rapporti ancora in essere al 1° gennaio 2005, non rilevando la circostanza che
successivamente a tale data essi siano cessati; per converso l’obbligo non è
configurabile in relazione ai soggetti con i quali il rapporto sia cessato prima del 1°
gennaio 2005 (cfr. circolare n. 28/E del 2006, paragrafo 47).
Le descritte modifiche si prefiggono anzitutto, in un’ottica di
semplificazione dell’approccio istruttorio con i contribuenti che intrattengono
continuativamente rapporti con gli intermediari finanziari, la formazione di una
banca dati aggiornata in un’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria, alimentata
dalle comunicazioni in via telematica di elenchi, completi di codice fiscale, dei
soggetti con i quali gli intermediari intrattengono i rapporti stessi, con la
specificazione della natura di questi ultimi. E ciò, per la ragione che la nuova
strumentazione è rivolta a una attività di selezione preventiva al fine di
dimensionare più precisamente le indagini e, quindi, di consentire - anche in
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funzione del rispetto della privacy dei contribuenti - agli uffici procedenti, almeno
tendenzialmente, di coinvolgere solo gli intermediari che hanno intrattenuto rapporti
con i contribuenti medesimi.
L’interpretazione letterale del comma 4 dell’art. 37 in commento esclude
pertanto dall’obbligo di comunicazione tutte le operazioni extra-conto (“non
contenute” cioè in un rapporto), fermo restando che per queste ultime operazioni gli
intermediari hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2006, di rilevarle e tenerle in evidenza
con le generalità dei soggetti che le pongono in essere, al fine dell’attuazione della
procedura telematica delle richieste e delle risposte nell’ambito delle indagini
finanziarie.
Naturalmente, gli uffici, indipendentemente dalla entrata in funzione della
nuova anagrafe dei rapporti e del suo contenuto, potranno formulare – in caso di
necessità istruttoria e sulla base dei numeri 7) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del
1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 - richieste aventi per oggetto:
- qualsiasi rapporto anche cessato prima del 1° gennaio 2005;
- qualsiasi operazione contenuta in un conto;
- qualsiasi operazione extra-conto effettuata prima del 31 dicembre 2005,
il cui ammontare sia superiore ai 12.500 euro;
- qualsiasi operazione extra-conto di qualsiasi ammontare effettuata dal
1° gennaio 2006.
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