Risoluzione AdE In vigore Procedimenti

Risoluzione AdE 311/2004

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme richieste con gli atti emessi ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78

Pubblicato: 02/03/2016 In vigore dal: 02/03/2016 Documento ufficiale

Quali sono i codici tributo istituiti per il versamento tramite F24 dei crediti IVA utilizzati illegittimamente in compensazione secondo l'articolo 10 del decreto-legge 78/2009?

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La Risoluzione AdE 3/E del 2016 istituisce tre specifici codici tributo per permettere ai contribuenti di versare, tramite modello F24, le somme richieste dall'Agenzia delle Entrate quando hanno utilizzato in compensazione crediti IVA in violazione dell'articolo 10 del d.l. 78/2009. I codici sono: 7497 per l'imposta, 7498 per gli interessi e 7499 per la sanzione. Questa normativa riguarda tutti i contribuenti che hanno effettuato compensazioni di crediti IVA non consentite dalla legge e che ricevono un atto di recupero motivato dall'Agenzia. Nel compilare il modello F24, i contribuenti devono inserire questi codici nella sezione "Erario" indicando il codice ufficio, il codice atto e l'anno di riferimento desunti dall'atto notificato. L'aspetto rilevante per commercialisti e aziende è che questa procedura formalizza il meccanismo di riscossione delle somme indebitamente compensate, rendendo obbligatorio l'utilizzo di questi codici specifici per evitare errori amministrativi nel versamento.

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Riferimento normativo

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme richieste con gli atti emessi ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78

Testo normativo

Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e controllo ___________ RISOLUZIONE N. 3/E Roma, 13/01/2016 OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme richieste con gli atti emessi ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 L’articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha introdotto disposizioni in materia di utilizzo in compensazione dei crediti IVA, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi, l’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede che l’Agenzia delle Entrate possa emanare apposito atto di recupero motivato, da notificare al contribuente con le modalità previste dall’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme richieste con gli atti emessi ai sensi della legge n. 311/2004, in relazione ai crediti IVA utilizzati in compensazione in violazione delle disposizioni di cui al citato decreto n. 78/2009, si istituiscono i seguenti codici tributo:  “7497” denominato “Credito Iva utilizzato in compensazione in violazione dell’articolo 10 del d.l. 78/2009 - Imposta”;  “7498” denominato “Credito Iva utilizzato in compensazione in violazione dell’articolo 10 del d.l. 78/2009 - Interessi”;  “7499” denominato “Credito Iva utilizzato in compensazione in violazione dell’articolo 10 del d.l. 78/2009 - Sanzione”. In sede di compilazione del modello di versamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando nei campi specificamente denominati il codice ufficio, il codice atto e l’anno di riferimento (nella forma “AAAA”), reperibili nell’ atto notificato al contribuente. IL DIRETTORE CENTRALE 2

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La Risoluzione riguarda la compensazione di crediti IVA secondo l'articolo 17 del d.lgs. 241/1997 e disciplina il recupero delle somme utilizzate illegittimamente in violazione dell'articolo 10 del d.l. 78/2009. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere questi codici tributo (7497, 7498, 7499) per gestire correttamente i versamenti F24 relativi a sanzioni, interessi e imposte su crediti IVA indebitamente compensati, nonché per compilare accuratamente gli atti di recupero notificati dall'Agenzia delle Entrate.

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