Articolo 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973 e articolo 11, co. 2 D.L. n. 201/2011 – obbligo di comunicazione dei rapporti finanziari all'Anagrafe tributaria da parte delle Società di intermediazione mobiliare di classe 3
Una SIM di classe 3 che svolge esclusivamente attività di consulenza in materia di investimenti, senza detenere strumenti finanziari o liquidità dei clienti, è obbligata a comunicare i rapporti finanziari all'Anagrafe?
Spiegato da FiscoAI
No, secondo l'Agenzia delle Entrate una SIM che svolge attività esclusivamente consulenziale non è tenuta a comunicare i rapporti all'Anagrafe tributaria. L'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6, del DPR 605/1973 riguarda gli operatori finanziari che intrattengono rapporti continuativi con i clienti, ma la normativa consente di escludere da questo obbligo i rapporti che hanno ad oggetto solo la prestazione di servizi di consulenza. Nel caso della SIM in questione, poiché l'attività consiste unicamente nel fornire raccomandazioni personalizzate e analisi del patrimonio, senza gestire, custodire o detenere fondi e strumenti finanziari (che rimangono presso intermediari terzi autorizzati), non sussistono i presupposti per l'obbligo comunicativo. Analogamente, non scattano gli obblighi di monitoraggio fiscale, FATCA e CRS, poiché la società non effettua attività di investimento per conto terzi né movimenta mezzi di pagamento dei clienti.
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Riferimento normativo
Articolo 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973 e articolo 11, co. 2 D.L. n. 201/2011 – obbligo di comunicazione dei rapporti finanziari all'Anagrafe tributaria da parte delle Società di intermediazione mobiliare di classe 3 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Risposta n. 43/2026
OGGETTO: Articolo 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973 e articolo 11, co. 2 D.L. n.
201/2011 – obbligo di comunicazione dei rapporti finanziari all'Anagrafe
tributaria da parte delle Società di intermediazione mobiliare di classe 3.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
Alfa S.p.a. (di seguito istante) chiede chiarimenti in tema di applicabilità degli
obblighi tributari di comunicazione e informazione posti a carico degli intermediari
finanziari.
A tal fine, l'istante rappresenta di essere «[...] una Società di Intermediazione
Mobiliare (SIM) di classe 3, autorizzata a prestare il servizio di consulenza in materia
di investimenti ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. f), del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
(Testo Unico della Finanza TUF), in forza della delibera Consob n. ... del ...
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In base alla succitata delibera Consob la Società è stata autorizzata a prestare il
servizio di consulenza in materia di investimenti rispettando delle precise limitazioni:
divieto di detenzione, anche temporanea, di strumenti finanziari e disponibilità
liquide appartenenti alla clientela;
divieto di assunzione di rischi da parte della Società».
Ciò posto, la società istante riferisce che svolgerà servizi di consulenza in materia
di investimenti in favore dei propri clienti, avendo riguardo ai rispettivi asset finanziari.
Saranno i clienti che gestiranno, direttamente, la propria liquidità inviando ordini di
acquisto o vendita a terzi intermediari.
A tal fine precisa che il suo compito sarà quello di provvedere alla:
«consulenza, anche di natura generale, in merito all'asset allocation e alle
strategie di investimento dei patrimoni finanziari;
analisi e monitoraggio del patrimonio complessivo dei clienti;
formulazione di raccomandazioni personalizzate relative a operazioni di
acquisto o vendita su strumenti finanziari, senza fornire servizi di intermediazione
esecutiva e senza detenere neanche in via temporanea strumenti finanziari e/o
disponibilità liquide dei clienti».
Tanto premesso, l'istante chiede se sia tenuto ad applicare gli adempimenti
informativi e di comunicazione propri degli intermediari finanziari, con specifico
riferimento a:
1. «comunicazione all'Anagrafe tributaria dei rapporti finanziari (articolo
7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973 e articolo 11, D.L. n. 201/2011);
2. obblighi di monitoraggio fiscale (articolo 1 del D.L. n. 167/1990);
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3. obblighi di segnalazione FATCA (Accordo intergovernativo ItaliaUSA
del 10 gennaio 2014 e D.M. 6 agosto 2015);
4. obblighi di segnalazione CRS (Direttiva 2014/107/UE, L. n. 95/2015 e
D.M. 28 dicembre 2015)», relativi allo scambio di informazioni tra Paesi aderenti.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante, in estrema sintesi, ritiene che non sussistano obblighi comunicativi. In
particolare, afferma che «l'attività svolta riveste natura esclusivamente consulenziale,
senza che sussista una detenzione, anche di carattere temporaneo, di strumenti finanziari
e disponibilità liquide appartenenti alla clientela, in assenza quindi di rapporti di
deposito, custodia o gestione di fondi e strumenti finanziari della clientela che saranno
gestiti dai clienti stessi presso intermediari autorizzati diversi dalla società, i quali al
ricorrere delle condizioni di legge saranno tenuti alle comunicazioni in questione» e
pertanto, che non sia tenuto:
1) alla comunicazione all'Anagrafe tributaria dei rapporti finanziari;
2) al monitoraggio fiscale;
3) alla segnalazione FATCA;
4) alla segnalazione CRS.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base
delle informazioni e degli elementi rappresentati dal contribuente, assunti acriticamente
così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità,
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completezza, concretezza ed esaustività, e non riguarda, in particolare, la verifica della
sussistenza, in capo all'istante, di eventuali requisiti richiesti dalla legge e richiamati dai
documenti di prassi ai fini della spettanza di possibili benefici. Dette verifiche, infatti,
esulano dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di risposta ad interpello ed
in relazione a tali aspetti resta impregiudicato il potere di controllo dell'amministrazione
finanziaria (cfr. circolare n. 9/E del 2016).
Tanto premesso, in riferimento all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe
tributaria dei rapporti finanziari (ARF), giova ricordare che l'articolo 7, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 rubricato
''Comunicazioni all'anagrafe tributaria'' prevede che «Le banche, la società Poste
italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni
altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo
6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati
identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro
qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi,
qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite
bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro;
l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente
periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli
stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con
l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli
operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto
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continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice
fiscale».
L'articolo 11, comma 2, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, inoltre, stabilisce che, «[d]al
1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente
all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui
all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei
controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie [...]».
La circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006 ha chiarito che l'obbligo riguarda
«tutte le attività aventi carattere continuativo con ciò intendendo un riferimento
temporale congruo esercitabili dagli intermediari finanziari, ovvero ai servizi offerti
continuativamente al cliente, instaurando con quest'ultimo un ''complesso di scambio''
all'interno di una forma contrattuale specifica e durevole nel tempo».
In altre parole, costituiscono oggetto della comunicazione i rapporti intrattenuti
con il cliente e formalizzati contrattualmente, elencati nella ''Tabella tipi di rapporto'',
di cui all'Allegato 2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22
dicembre 2005 ed all'allegato 1 del successivo provvedimento del 19 gennaio 2007,
nonché i «rapporti che hanno come controparte un altro operatore finanziario [...]
fatta eccezione per quelli che abbiano finalità di mero regolamento contabile (come,
ad esempio, nel caso dei conti reciproci interbancari, compresi quelli in divisa)» (cfr.,
circolare n. 18/E del 4 aprile 2007).
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In definitiva, come chiarito dalla circolare n. 18/E del 4 aprile 2007, e
recentemente ribadito nella risposta n. 85, pubblicata il 2 aprile 2024 sul sito
istituzionale dell'Agenzia delle entrate, la normativa consente di «escludere dall'obbligo
di comunicazione i rapporti aventi esclusivamente ad oggetto la prestazione di servizi
di consulenza» [ndr. enfasi aggiunta].
Pertanto, considerato che l'istante riferisce di svolgere un'attività di «natura
esclusivamente consulenziale» e di non provvedere alla gestione, alla custodia o alla
detenzione di strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela che i clienti
svolgerebbero, in autonomia, presso operatori terzi (debitamente autorizzati) la stessa
non risulta tenuta agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7, sesto comma del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.
Con riguardo al quesito n. 2), avente ad oggetto gli obblighi di monitoraggio
fiscale, si evidenzia che gli «[i]ntermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3,
comma 2, e gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d),
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso
movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere
all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto
relativi alle predette operazioni, effettuate anche in criptoattività di cui all'articolo 67,
comma 1, lettera csexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di importo pari o superiore
a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone
fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi
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dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [...]» (cfr. articolo 1, decretolegge 28 giugno
1990, n. 167).
In estrema sintesi, gli intermediari e gli altri operatori finanziari sono obbligati
a comunicare i trasferimenti dall'estero e verso l'estero dei ''mezzi di pagamento'' di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera s), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
(denaro contante, assegni bancari, postali e assegni circolari, vaglia postali, ordini di
accreditamento o di pagamento, carte di credito e carte di pagamento, polizze assicurative
trasferibili e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare
o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie) effettuati
«[...] per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici
e associazioni equiparate [...]».
Giova ricordare che il citato articolo 3, comma 2, del decretolegge 28 giugno
1990, n. 167, alla lettera e) considera «le società di intermediazione mobiliare, come
definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM)» tra gli intermediari obbligati
ad effettuare le predette comunicazioni.
Tuttavia, la circostanza che l'istante sia una società di intermediazione mobiliare
(SIM) non implica che l'attività da essa svolta determini l'insorgere di un rapporto di
natura finanziaria, né comporta la gestione o l'intermediazione di flussi di pagamento di
un qualsivoglia intermediario finanziario. Si ritiene, pertanto, che nel caso di specie non
sussistano le condizioni oggettive che determinano l'obbligo di comunicare i dati relativi
alle operazioni effettuate presso soggetti terzi.
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Per quanto concerne i quesiti n. 3 e n. 4, aventi ad oggetto gli obblighi relativi alla
normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), recepita dalla
legge 18 giugno 2015, n. 95 e dal decreto ministeriale 6 agosto 2015, e quelli relativi al
Common Reporting Standard (CRS), di cui alla direttiva 2014/107/UE del Consiglio del
9 dicembre 2014 (recante modifica della direttiva 2011/16/UE), recepiti con il decreto
ministeriale di attuazione del 28 dicembre 2015, si osserva quanto segue.
Ai fini delle previsioni citate, in estrema sintesi, le istituzioni finanziarie italiane
(IFI) tra cui rientrano le SIM sono tenute agli obblighi di adeguata verifica fiscale
(due diligence) e a comunicare le informazioni di cui ai predetti accordi all'Agenzia delle
entrate, che provvede allo scambio automatico con gli altri Stati aderenti.
Le IFI obbligate all'invio dei dati giusto il disposto di cui all'articolo 1,
n. 5), lettera c) del d.m. 6 agosto 2015 e dell'articolo 1, comma 1, lettera h), del
d.m. 28 dicembre 2015 sono solo le istituzioni di deposito, di custodia, imprese di
assicurazione specificate e le c.d. ''entità di investimento''. Queste ultime, in particolare,
sono tenute all'obbligo laddove effettuano attività di investimento per conto terzi,
ovvero, siano gestite da un'istituzione di deposito, da un'istituzione di custodia, da
un'impresa di assicurazioni specificata o altra entità d'investimento e il loro reddito lordo
sia principalmente attribuibile ad investimenti, reinvestimenti, negoziazione di attività
finanziarie o di criptoattività.
Ne consegue che la società istante, alla luce dell'attività che afferma di svolgere,
non rientra tra le istituzioni finanziarie italiane tenute agli obblighi di comunicazione
prescritti dall'articolo 4 della legge n. 95 del 2015.
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Tanto premesso, nel presupposto che l'istante non eserciti attività di investimento
per conto di terzi, non detenga strumenti finanziari o liquidità dei clienti, e non si
occupi della loro movimentazione elementi che involgono un'attività di verifica fattuale
non esercitabile in sede di interpello si ritiene che lo svolgimento dell'attività di
mera consulenza in materia di investimenti, effettuata solo mediante raccomandazioni
personalizzate tese alla gestione del patrimonio detenuto presso terzi autorizzati, non sia
soggetta agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei rapporti finanziari, di
monitoraggio fiscale, di segnalazione FATCA e CRS.
Per il Vicedirettore Capo Divisione Contribuenti
Fabio Ignaccolo
Atto di delega prot. R.I. 2813 del 18.02.2026
IL DIRETTORE CENTRALE REGGENTE
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 605/2011 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
L'articolo 7, comma 6, del DPR 605/1973 disciplina la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei rapporti finanziari per banche, intermediari finanziari e operatori finanziari, ma esclude i rapporti di mera consulenza. Le SIM, le imprese di investimento e gli organismi di investimento collettivo del risparmio sono soggetti a questi obblighi solo quando gestiscono, custodiscono o movimentano fondi e strumenti finanziari dei clienti. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare la natura effettiva dell'attività svolta per determinare se sussistono rapporti continuativi di natura finanziaria o se l'attività rimane nel perimetro della consulenza pura.
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