Indennità di esproprio – ambito applicativo, ai fini del regime di tassazione, dell'articolo 35 del del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)
Indennità di esproprio – ambito applicativo, ai fini del regime di tassazione, dell'articolo 35 del del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 476/2023
OGGETTO: Indennità di esproprio – ambito applicativo, ai fini del regime
di tassazione, dell'articolo 35 del del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità)
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante fa presente di essere comproprietario, insieme ad un'altra persona fisica,
di un immobile con aree pertinenziali, interessato da una procedura ablativa con atti di
parziale esproprio e occupazione per la realizzazione di un collegamento autostradale ed
opere ad esso connesse e che, a seguito di un contenzioso dinanzi alla Corte di Appello
di ....., in qualità di comproprietario, gli è stata riconosciuta una somma di denaro (pari
a euro 106.248,22) a titolo di:
''indennità di esproprio'' dell'area edificabile (euro 2.262,80);
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''indennità per deprezzamento'' residuo dell'area non espropriata (pari a
euro 101.204,00);
''indennità di occupazione temporanea'' (pari a euro 2.310,00);
''indennità di occupazione d'urgenza'' (pari a euro 471,42).
L'Istante fa presente che in relazione alla quota spettante di detta somma (pari a
euro 53.124,11), liquidata il 7 novembre 2022, è stata applicata la ritenuta del 20 per
cento ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 413 del 1991 (pari a euro 10.624,82).
Ciò premesso, l'Istante chiede se sia corretto assoggettare a tassazione anche
l'importo corrisposto a titolo di ''indennità per il deprezzamento'' residuo dell'area non
espropriata ricompreso della somma assoggettata a ritenuta.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene che devono essere assoggettate a tassazione solo le somme
riconosciute a titolo di indennità di esproprio e di occupazione e non anche quelle
riconosciute a titolo di indennità per il deprezzamento della parte residua dell'immobile
espropriato che, a parere dell'Istante, configura un «indennizzo di danno emergente e non
di lucro cessante, finalizzato appunto a rinfrancare la perdita della capacità edificatoria
dell'area non espropriata sulla quale i proprietari non potranno più edificarvi».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilità, di seguito TUEPU), in cui sono confluite le
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disposizioni contenute nell'articolo 11, commi da 5 a 9 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, dispone che «qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale
una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione
volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia
stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una
infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite
dagli strumenti urbanistici.».
Tale somma rientra tra i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b),
del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il successivo comma 2 del citato articolo 35 del TUEPU dispone che «Il soggetto
che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento, a titolo di
imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione
ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto.».
Come chiarito con la circolare 24 luglio 1994, n. 194/E, «per quanto riguarda la
realizzazione di opere pubbliche o infrastrutture urbane, va ribadito che il riferimento
alle zone omogenee contenuto nella disposizione in questione deve ritenersi tassativo,
nel senso che la norma dispone l'assoggettamento a tassazione delle indennità di
esproprio con riferimento alla collocazione dell'area nelle zone omogenee di tipo A,
B, C, e D, senza discriminare i terreni tra quelli agricoli e quelli suscettibili di un uso
diverso rispetto a quello agricolo.».
In sostanza, è stato chiarito che l'assoggettamento a tassazione delle indennità
di esproprio è subordinato alla verifica della collocazione del terreno oggetto del
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procedimento espropriativo in una delle zone omogenee richiamate dalla norma a nulla
rilevando, invece, se sia suscettibile di edificabilità.
Con specifico riferimento alla determinazione dell'indennità di esproprio,
l'articolo 32, comma 1, del TUEPU stabilisce che «l'indennità di espropriazione è
determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione
o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli
di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del
vincolo preordinati all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera
prevista».
Inoltre, il successivo articolo 33 del TUEPU prevede che «Nel caso di esproprio
parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo
conto della relativa diminuzione di valore».
Al riguardo, appare opportuno osservare che secondo il costante orientamento
della giurisprudenza civile della Corte di cassazione, «nel caso di espropriazione
parziale (che si configura quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso
immobiliare caratterizzato da una destinazione economica unitaria e da un nesso di
funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto
nella disponibilità dell'espropriato) l'indennizzo riconosciuto al proprietario dall'art.
33 del d.P.R. n. 327 del 2001 non può riguardare soltanto la porzione espropriata
ma anche la compromissione o l'alterazione delle possibilità di utilizzazione della
restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi
in cui il distacco di una parte del fondo e l'esecuzione dell'opera pubblica influiscano
negativamente sulla parte residua (cfr. Cass. 7.10.2016, n. 20241). Del resto, questa
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Corte spiega ulteriormente che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, rispetto al
soggetto espropriato non sono concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di indennità
di espropriazione e l'altro quale risarcimento del danno per il deprezzamento che
abbiano subito le parti residue del bene espropriato, tenuto conto che questa seconda
voce è da considerare ricompresa nella prima che, per definizione, riguarda l'intera
diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento
ablativo. (cfr. Cass. (ord.) 18.2.2021, n. 4264; Cass. 8.4.2016, n. 6926)» (cfr. Cass., Sez.
I, n. 19144 del 6 luglio 2023; in senso analogo, ex multis: Cass., Sez. I, n. 4787 del 26
marzo 2012, Cass. SS.UU n. 1643 del 23 gennaio 2017).
Pertanto, l'indennità corrisposta ai sensi del citato articolo 33 del TUEPU per il
deprezzamento dell'area non espropriata, costituendo parte integrante dell'indennità di
esproprio in base ai principi formulati dalla giurisprudenza sopra richiamata, deve essere
assoggettata a tassazione ai sensi dell'articolo 35 del TUEPU.
In termini analoghi, nella risposta ad interpello n. 669 pubblicata il 6 ottobre 2021,
concernente la corretta tassazione da applicare ai fini dell'imposta di registro, la predetta
indennità è stata ricompresa nella base imponibile quale «parte integrante dell'indennità
di espropriazione».
Pertanto, nel caso in esame, in cui l'Istante è stato interessato da una procedura
ablativa con atti di parziale esproprio e occupazione per la realizzazione di un
collegamento autostradale, anche l'''indennità per il deprezzamento'' residuo dell'area non
espropriata (pari a euro 101.204) va tassata ai sensi dell'articolo 35 del TUEPU.
Si precisa che, in relazione alla somma percepita dall'Istante, comprendente anche
l'''indennità per deprezzamento'', su cui è stata applicata la ritenuta del 20 per cento,
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lo stesso potrà optare con la dichiarazione dei redditi, per la tassazione ordinaria, col
computo della ritenuta a titolo di acconto, facendo rientrare tali redditi tra le plusvalenze
di cui al citato all'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR la cui base imponibile è
determinata ai sensi del successivo articolo 68.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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