Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio – definizioni degli interventi edilizi contenute nell’art. 3 del D.P.R n. 380 del 2001 - Art. 16-bis del TUIR - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio – definizioni degli interventi edilizi contenute nell’art. 3 del D.P.R n. 380 del 2001 - Art. 16-bis del TUIR - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - pdf
Testo normativo
Risposta n. 383
OGGETTO: Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio
edilizio – definizioni degli interventi edilizi contenute nell’art. 3
del D.P.R n. 380 del 2001 - Art. 16-bis del TUIR - Art. 11, legge
27 luglio 2000, n. 212
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
QUESITO
L’Istante riferisce che sta effettuando interventi di sostituzione, riparazione
o rinnovamento degli infissi esterni nonché il rifacimento, riparazione e
tinteggiatura esterna con opere correlate (impalcatura).
Richiamando il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 - concernente
l’“Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di
definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e
procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e il D.M.
2 marzo 2018 concernente l’ “Approvazione del glossario contenente l'elenco non
esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di edilizia libera, ai
sensi dell'art. 1, comma 2, decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222” –
l’Istante evidenzia che gli interventi sopra citati, in precedenza classificati come
manutenzione straordinaria (quindi sicuramente detraibili con la normativa vigente
sul recupero del patrimonio edilizio) sono stati declassati ad opere di
manutenzione ordinaria, nell'ottica della semplificazione amministrativa.
D ire
L a
zv ioo
D
nra
iv is io n e C o n t rib u e n
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
e C e n t ra le P e rs o n e
t o ri A u t o n o m i e d E
C o m m e rc ia li
t i
F is ic
n t i n o
h e ,
n
Lavoratori Autonomi ed Enti non
Commerciali
2
Prima di procedere ai pagamenti con apposito bonifico per ristrutturazioni
edilizie, l'interpellante chiede se queste opere rimangono comunque fiscalmente
detraibili.
SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene che gli interventi già detraibili come ristrutturazione
edilizia, restauro e risanamento conservativo, pur essendo "declassati" ad edilizia
libera, conservino in ogni caso le caratteristiche tecnico-economiche originarie per
cui devono essere detratti come avveniva prima del citato D.Lgs. n. 222 del 2016 e
del D.M. 2 marzo 2018 in quanto i decreti sopra richiamati, recepiti anche dalle
Regioni, hanno solo una valenza di semplificazione burocratica
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’art. 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al
D.P.R. n. 917 del 1986, disciplina una detrazione dall’imposta lorda delle persone
fisiche per le spese sostenute, tra l'altro, per la realizzazione degli interventi di cui
alle lettere b), c), e d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico
dell’edilizia), effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi
categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze. Si tratta, nello specifico,
degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo nonchè di ristrutturazione edilizia. Nel caso di interventi effettuati
sulle parti comuni degli edifici residenziali, inoltre, la detrazione spetta anche per
le spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria di cui alla lett. a) del
citato art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001.
Con numerosi documenti di prassi, l’Agenzia delle entrate ha delineato
l’ambito applicativo delle citate disposizioni fiscali e chiarito, tra l’altro, che,
stante l’esplicito richiamo alle disposizione del citato art. 3 del D.P.R. n. 380 del
3
2001, è necessario analizzare le varie definizioni ivi contenute al fine di
specificare la diversa portata di ciascuna categoria di intervento.
Ai predetti fini, la circolare n. 57/E del 1998 riporta la nozione di ciascuna
categoria di intervento oggetto delle detrazioni in argomento con una elencazione
esemplificativa dei lavori ammissibili. Con particolare riguardo alla distinzione tra
interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria che, come già
precisato, assume rilievo con riferimento agli interventi effettuati sulle singole
unità immobiliari, la citata circolare n. 57/E del 1998, riportando le norme di
riferimento, chiarisce che:
- ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 380 del 2001, gli
interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Da tale definizione si deduce che gli interventi di manutenzione ordinaria
riguardano le operazioni di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti di
finitura degli edifici, nonchè tutti gli interventi necessari per mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici, con finiture e materiali analoghi a quelli
esistenti. Caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli
elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente
di riparazione dell'esistente. La circolare riconduce nella manutenzione ordinaria, a
titolo esemplificativo, tra gli altri, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o
persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso;
- ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) del medesimo D.P.R. n. 380 del 2001,
gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non
alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino
modifiche alle destinazioni d'uso. La manutenzione straordinaria si riferisce ad
interventi, di natura edilizia ed impiantistica, finalizzati a mantenere in efficienza
4
ed adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unità immobiliari, senza
alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente, e con il rispetto
della superficie, della volumetria e della destinazione d'uso. La categoria di
intervento corrisponde, quindi, al criterio della innovazione nel rispetto
dell'immobile esistente. A titolo esemplificativo, la circolare citata elenca tra gli
interventi ricompresi nella manutenzione straordinaria quelli di sostituzione di
infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o
tipologia di infisso.
A parere della scrivente, i chiarimenti forniti con la citata circolare devono
ritenersi confermati anche alla luce delle modifiche normative introdotte con il
decreto legislativo 20 novembre 2016 n. 222, richiamato dall’istante.
Con la citata disposizione è stato, infatti, attuato, tra l’altro, un riordino
complessivo dei titoli e degli atti legittimanti gli interventi edilizi, prevedendo nel
contempo un ampliamento della categoria degli interventi soggetti ad attività
completamente libera.
In estrema sintesi, il citato decreto legislativo - che modifica anche alcune
disposizioni del D.P.R. n. 380 del 2001 - nel delineare i regimi abilitativi previsti
in caso di realizzazione di interventi edilizi distingue, tra l’altro, tra interventi
realizzabili in edilizia libera, senza alcun titolo abilitativo e interventi in attività
libera realizzabili, invece, a seguito di una comunicazione asseverata di inizio
lavori (CILA).
Il decreto è, inoltre, corredato dalla Tabella “A” che, nella Sezione II –
Edilizia, riporta, in corrispondenza del lavoro da eseguire, la procedura richiesta e
il titolo edilizio necessario. In attuazione dell’art. 1, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 222 del 2016, infine, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha
emanato il decreto ministeriale 2 marzo 2018 al quale è allegato il Glossario Unico
delle principali opere realizzabili in attività di edilizia libera.
In particolare, il predetto Glossario Unico contiene un’apposita colonna
denominata categoria di intervento e colloca nella “manutenzione ordinaria”, tra le
5
altre, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli
edifici, il rinnovamento e sostituzione dell’impianto igienico e idro–sanitario, la
realizzazione di tratti di rete fognaria, la realizzazione di comignoli e canne
fumarie, la sostituzione di serramenti e infissi esterni, la sostituzione di ascensori o
parti di esso, ecc.
A parere della scrivente, tenuto conto che le modifiche recate dal citato
decreto legislativo n. 222 del 2016 non hanno riguardato le definizioni degli
interventi edilizi contenute nell’art. 3 del medesimo D.P.R n. 380 del 2001, cui fa
rinvio il citato articolo 16-bis del TUIR, deve ritenersi che le stesse non esplichino
effetti ai fini delle detrazioni previste dalla citata disposizione.
Con riferimento al quesito proposto, si precisa, dunque, che gli interventi di
sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia possono rientrare
tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione, ai sensi
dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR.
Quanto agli interventi di rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con
opere correlate, genericamente indicati nell’istanza di interpello, si fa presente che
se tali interventi sono necessari per completare l’intervento edilizio nel suo
insieme e sono, dunque, direttamente correlati alla sostituzione dei serramenti
esterni, le relative spese sono ammesse alla detrazione e concorrono, al pari di
quelle sostenute per la sostituzione degli infissi, alla verifica del limite massimo
ammesso alla detrazione stessa. Ciò in quanto, come ribadito, da ultimo, nella
citata circolare 13/E del 2019, gli interventi che autonomamente sarebbero
considerati di manutenzione ordinaria sono “assorbiti” nella categoria superiore se
necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme.
Da ultimo, si segnala che poiché la qualificazione dell'intervento dal punto
di vista edilizio e urbanistico presuppone valutazioni di natura tecnica che esulano
dalle competenze della scrivente, si è ritenuto opportuno formulare un’apposita
richiesta di parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per stabilire se le
modifiche intervenute in materia edilizia abbiano ridisegnato anche il confine tra
6
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all’articolo 3 del
citato testo unico. In tal caso, infatti, le richiamate modifiche normative potrebbero
esplicare effetti anche ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali in
commento.
Qualora, sulla base della risposta fornita dal Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti dovesse emergere una differente qualificazione degli interventi edilizi
oggetto della presente istanza, sarà cura della scrivente comunicare
all'interpellante l'esito di tale istruttoria.
IL DIRETTORE CENTRALE
firmato digitalmente
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 380/2001 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.