Come deve procedere un'azienda che ha ottenuto l'autorizzazione al credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ma successivamente cede parte dei beni agevolati a terzi?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che quando un'impresa cede a terzi (anche al fornitore originario) beni strumentali per i quali ha già ottenuto il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, il credito si ridetermina automaticamente escludendo il costo dei beni ceduti. Non è necessario rettificare il modello CIM17 già presentato, poiché la rideterminazione avviene per effetto della cessione stessa. L'importo corretto del credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi nel quadro RU, colonna F2 (per investimenti 2022), riportando l'importo già ridotto e non quello originario. Se l'azienda ha già utilizzato il credito nella misura errata, può correggere l'errore presentando una dichiarazione integrativa a sfavore secondo i termini previsti dal DPR 322/1998.
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Riferimento normativo
Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno – Rideterminazione del Credito – articolo 1, comma 105 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Risposta n. 37/2025
OGGETTO: Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno –
Rideterminazione del Credito – articolo 1, comma 105 della legge 28
dicembre 2015 n. 208
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
[ALFA], di seguito anche istante, fa presente quanto nel prosieguo sinteticamente
riportato.
L'istante, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, commi da 98 a 108 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni, ha presentato, in data 18
dicembre 2023, il modello CIM17 con riferimento alle spese effettuate dal 29 aprile
2022 al 29 dicembre 2022, nell'ambito di un progetto di investimento finalizzato alla
realizzazione di [....] e relativo «all'acquisto di macchinari ed attrezzature commerciali
[...] come scaffali per l'esposizione della merce e per la conservazione in stock, [...]».
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L'istante specifica che nel CIM17 è stato indicato un investimento complessivo
pari a [....] euro e il relativo credito di imposta per [....] euro, regolarmente autorizzato
dall'Agenzia delle entrate in data 7 febbraio 2024.
Riferisce, inoltre, che, all'esito di un accordo transattivo, in data 25 giugno
2024 parte della fornitura, relativa ai predetti scaffali per esposizione, è stata restituita
con contestuale emissione di «una fattura di vendita dalla [ALFA] alla [BETA] per
imponibile [....], Iva [....], Tot. Fattura euro [....]» (anche se in fattura è indicato
''GIUSTO ACCORDO TRANSATTIVO 21.12.2023'').
L'istante, dopo aver precisato che, in tale data, «il credito d'imposta residuo
della società [ALFA] ammontava ancora ad euro [....] e quindi ancora non erano state
effettuate compensazioni del credito d'imposta che era maturato con le attrezzature
commerciali che [...] andavano restituite e che avrebbero rideterminato l'investimento
[...] da [....] ad euro [....]», fa presente di aver, conseguentemente, trasmesso, in data
19 settembre 2024, «il modello CIM 17 (Rettificativo del modello CIM17 [...] del
18.12.2023)» volto a modificare l'importo dell'investimento e del credito originario.
Tuttavia, «tale Comunicazione rettificativa è stata respinta dall' AdE sempre in
data 19.09.2024 con la seguente motivazione: ''La comunicazione è stata scartata in
quanto trasmessa fuori dei termini previsti''».
Tanto premesso, l'istante chiede «come procedere operativamente per correggere
gli importi del credito d'imposta effettivamente spettante in relazione alla comunicazione
CIM17 originaria presentata in data 18.12.2023».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
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In sintesi, l'istante ritiene che «trattandosi di eventi rettificativi dell'ammontare
dell'investimento effettuato dalla società istante nel 2022, per fatti sopravvenuti
nel 2024, non risultando possibile emendare la comunicazione CIM17 [...] potrebbe
modificare gli importi nel quadro RU in sede di invio del modello Redditi 2025 al fine
di ridurre il credito spettante da [....] ad euro [....], tenuto conto delle compensazioni
medio tempore effettuate con codice tributo 6869, comunque sempre al di sotto
dell'importo effettivo spettante di euro [....]».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente, si rileva che il presente parere viene reso sulla base degli
elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza
di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Resta impregiudicato il potere di controllo da parte dell'Amministrazione
finanziaria.
L'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015 riconosce un credito di
imposta in favore delle «imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi
indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle
regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni
Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3,
lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della
regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera
c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta
degli aiuti a finalità regionale 20222027, fino al 31 dicembre 2023, [...]».
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La fruizione di tale credito è subordinata alla presentazione di un'apposita
comunicazione all'Agenzia delle entrate, prevista dal comma 103 del predetto articolo
1, secondo il quale «[l]e modalità, i termini di presentazione e il contenuto della
comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima
[...]. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del
credito d'imposta».
A riguardo, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia emanato in data 1°
giugno 2023, al punto 4.1., precisa che «[i] soggetti che intendono beneficiare del
credito d'imposta per le acquisizioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 continuano
ad utilizzare il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate del 14 aprile 2017 [ndr, cosiddetto Modello CIM17], come modificato, da ultimo,
con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022, da
inviare entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Decorso tale termine non sarà più possibile
presentare comunicazioni relative agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2022».
Il successivo comma 104 del medesimo articolo 1 stabilisce che «[i]l credito
d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal
periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento e deve essere indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale
se ne conclude l'utilizzo. [...]».
In proposito, il provvedimento del 24 marzo 2016 richiamato, per quanto non
diversamente disposto ed in quanto compatibile, dal predetto provvedimento del 1°
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giugno 2023 al punto 3.3. precisa che « Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta
maturato solo in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Dlgs n. 241/1997, presentando
il modello F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena
il rifiuto dell'operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data
di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d'imposta».
Da ultimo, per quanto di interesse ai fini del presente interpello, si rileva che
il successivo comma 105 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015 prevede che «[...].
Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in
funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio
dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno
dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli
investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti [...]. Il credito d'imposta indebitamente
utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma
è versato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi
dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate».
Nel caso di specie, l'istante, con riferimento agli investimenti effettuati nell'anno
2022, ha inviato il modello CIM17 secondo le indicazioni contenute nei provvedimenti
sopra riportati, ricevendo dall'Amministrazione, in data 7 febbraio 2024, l'autorizzazione
alla compensazione di un credito di imposta pari a [....] euro.
Tuttavia, in seguito alla stipula dell'atto transattivo, in data 25 giugno 2024,
ha proceduto alla ''rivendita'' di ''parte'' dei predetti investimenti. Tale vendita, anche
se effettuata in favore dello stesso fornitore, rientra nell'ipotesi di ''cessione a terzi''
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disciplinata dal citato comma 105, che comporta la rideterminazione del credito
originario.
Per l'effetto, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni ceduti,
l'importo delle spese affrontate e del credito riconosciuto si è ridotto ''automaticamente''
in [....] euro, senza alcuna necessità di rettificare il Modello CIM17 già trasmesso.
Quanto poi alla corretta indicazione del credito di imposta nella dichiarazione dei
redditi del beneficiario, con la circolare 3 agosto 2016, n. 34/E, è stato chiarito che, «[...]
il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione
relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (i.e., il
periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati), nonché nel
quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta nel corso dei quali
il credito viene utilizzato in compensazione».
Al riguardo, le Istruzioni alla compilazione del Modello Redditi Società di
Capitali 2024, quadro RU, presenti sul sito internet di questa Agenzia, alla pagina 236,
precisano che «In particolare, nel rigo RU5 va indicato:
nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2, l'importo del credito d'imposta
maturato in relazione ai costi sostenuti, rispettivamente, nei periodi d'imposta in corso
al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017, 31 dicembre 2018, 31 dicembre 2019, 31
dicembre 2020, 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022, qualora la fruizione del credito
d'imposta sia stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate successivamente al termine di
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente a quello cui
si riferisce la presente dichiarazione ed entro il termine di presentazione della presente
dichiarazione;
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nella colonna 3, l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione ai costi
sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione
è stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della
presente dichiarazione. Nella colonna 3 vanno riportati anche gli importi indicati nelle
colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2».
In ragione delle indicazioni innanzi citate, il credito in parola va esposto nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di ''maturazione'' dello stesso
ovvero quello in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati purché ne sia stata
rilasciata l'autorizzazione alla fruizione entro la scadenza dei termini di presentazione.
Diversamente, il credito va valorizzato nella prima dichiarazione utile successiva al
rilascio dell'autorizzazione.
Nella fattispecie oggetto di interpello, alla data di scadenza del termine di
presentazione del Modello Redditi Società di Capitali 2024 (31 ottobre 2024), l'importo
del credito spettante ''maturato'' nell'anno 2022, ma autorizzato in data 7 febbraio 2024
e, quindi, da riportare nella colonna F2 del rigo RU5 risultava già ''rideterminato'' per
effetto della cessione del 25 giugno 2024. In tale colonna, dunque, andava valorizzato
l'importo già ridotto e non anche quello originario.
La correzione del dato, erroneamente esposto in dichiarazione, potrà essere
eseguita mediante presentazione di una dichiarazione integrativa ''a sfavore'' nei termini
di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322.
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firma su delega del Direttore dell'Agenzia
Vincenzo Carbone
IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 208/2015 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi 98-108, legge 208/2015) si ridetermina automaticamente in caso di cessione a terzi dei beni agevolati entro il quinto periodo d'imposta successivo. Commercialisti e aziende devono prestare attenzione alla corretta valorizzazione nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e alla possibilità di correzione tramite dichiarazione integrativa, considerando anche le compensazioni già effettuate con il codice tributo 6869.
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