Qualificazione ai fini fiscali italiani di trust svizzero e applicazione della disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383
Cosa prevede l'articolo 16, comma 1, della legge 383/2001 in materia di cessione di partecipazioni ricevute per donazione?
Spiegato da FiscoAI
L'articolo 16, comma 1, della legge 383/2001 è una norma antielusiva che interviene quando un beneficiario di una donazione (o altra liberalità tra vivi) cede i beni ricevuti entro cinque anni. In questo caso, il beneficiario deve pagare l'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse mai avvenuta, calcolando l'imposta secondo le regole ordinarie delle cessioni a titolo oneroso. La norma si applica ai "valori mobiliari" inclusi nel campo dell'imposta sostitutiva sui capital gains (articolo 5 del d.lgs. 461/1997), e la giurisprudenza amministrativa ha esteso l'applicazione anche alla cessione della nuda proprietà di quote di società. Lo scopo è impedire che si utilizzino donazioni fittizie per eludere la tassazione ordinaria sulle plusvalenze, recuperando a tassazione il trasferimento gratuito qualora seguito da una cessione onerosa entro il quinquennio. Il dies a quo per il calcolo dei cinque anni decorre dal momento del trasferimento gratuito effettivo, non da eventuali passaggi intermedi attraverso soggetti interposti.
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Riferimento normativo
Qualificazione ai fini fiscali italiani di trust svizzero e applicazione della disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 17/2026
OGGETTO: Qualificazione ai fini fiscali italiani di trust svizzero e applicazione della
disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 18 ottobre 2001,
n. 383.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante è un cittadino italiano, fiscalmente residente in Svizzera dal aaaa.
Dal gg/mm/aaaa, l'Istante è pieno proprietario di una partecipazione pari al 60
per cento del capitale di una S.r.l. (in seguito la ''Società Alfa'') fiscalmente residente in
Italia, attiva nel settore della costruzione, acquisto, locazione e permuta di immobili, il
cui principale asset è rappresentato da un edificio situato in Italia.
La piena proprietà del restante 40 per cento è detenuta dalla sorella dell'Istante
(in seguito, la ''Sorella''), fiscalmente residente in Italia.
Precedentemente, le quote della Società Alfa costituivano l'unico asset di un trust.
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Al riguardo, l'Istante rappresenta che, in data gg/mm/aaaa, la madre (in seguito
''Madre'') in qualità di disponente aveva istituito un trust (in seguito ''Trust''), che allo
stato attuale risulta estinto. Il trustee era una società (di seguito, il ''Trustee'') stabilita
in Svizzera.
L'Istante afferma che il Trust era discrezionale, irrevocabile e fiscalmente
residente in Svizzera, ovvero nello Stato di residenza del Trustee.
Beneficiari del Trust erano l'Istante e la Sorella, nonché i rispettivi discendenti
in linea retta.
Protector del Trust era l'Istante, che in tale veste, godeva dei seguenti ampi poteri,
previsti dall'atto istitutivo:
revocare, nominare e determinare la remunerazione del trustee;
esprimere la propria opinione sull'eventuale cessione di partecipazioni non
quotate incluse tra i beni in Trust, nonché sull'eventuale costituzione di diritti reali sui
beni immobili o quote di società proprietarie di beni immobili incluse tra i beni in Trust;
esprimere la propria opinione sull'esercizio dei diritti sociali inerenti alle
partecipazioni non quotate incluse tra i beni in Trust o fornire il consenso sulla cessazione
anticipata del Trust;
esprimere un parere sulla modifica della sede amministrativa o dell'atto
istitutivo del Trust;
esprimere il consenso sull'eliminazione dei beneficiari;
nominare i propri successori nella veste di protector;
esprimere la propria opinione su qualsiasi attività del Trust, anche se non
richiesta dal Trustee.
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Per quanto rilevante ai fini della presente istanza, l'Istante distingue diverse fasi
temporali.
Nella Fase 1 (dalla istituzione del Trust e fino gg/mm/aaaa) le quote della Società
Alfa erano possedute, esclusivamente, dalla Madre.
Nell'ottica di pianificare il proprio passaggio generazionale, in data gg/mm/
aaaa, la Madre ha deciso di apportare la nuda proprietà ed i diritti di voto relativi al 100
per cento della partecipazione a favore del Trust (in seguito ''Attribuzione'').
La detenzione della partecipazione nella Società Alfa da parte del Trust si era,
tuttavia, rivelata inefficiente per varie ragioni.
L'Istante e la Sorella avevano più volte manifestato alla Madre il proprio dissenso
rispetto alla soluzione adottata, in quanto essi preferivano detenere le partecipazioni
direttamente.
L'Istante evidenzia che la detenzione della nuda proprietà da parte del Trust era
una soluzione antieconomica per via del compenso dovuto al Trustee, nonostante questi
proprio in ragione della natura degli asset detenuti dal Trust e dei poteri riconosciuti
all'Istante di fatto non svolgesse alcuna attività (Fase 2 corrispondente al periodo tra
gg/mm/aaaa e il gg/mm/aaaa).
Pertanto, con lettera dei desideri indirizzata al Trustee, del gg/mm/aaaa, la Madre
ha informato il medesimo che l'Istante ha «manifestato il desiderio di ottenere a proprio
vantaggio la Distribuzione dell'intero Capitale Disposto in Trust afferente il Paniere
Destinato del Figlio, cosa astrattamente possibile ai sensi (...) del regolamento del
Trust».
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Successivamente, il Trustee ha dato luogo alla cd. ''Distribuzione'' (Fase 3 dal gg/
mm/aaaa al gg/mm/aaaa) avvenuta ''Da un punto di vista praticooperativo [...] previa
modifica del termine di durata del Trust.''.
In dettaglio, mediante atto notarile, del gg/mm/aaaa è stata:
distribuita la nuda proprietà relativa al 60 per cento della partecipazione
ed i relativi diritti di voto sono stati attribuiti all'Istante. In tale contesto l'Istante ha
assunto l'impegno a mantenere il controllo della Società Alfa per almeno i cinque anni
successivi alla Distribuzione al fine di beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 3,
comma 4ter, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 di ''Approvazione del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni'' (in seguito,
''TUS'');
distribuita la residua quota di nuda proprietà relativa al 40 per cento della
partecipazione ed i relativi diritti di voto sono stati attribuiti alla Sorella;
abrogata la clausola dell'atto istitutivo relativa alla durata del Trust,
anticipando il termine finale del medesimo alla data della Distribuzione.
Nel medesimo atto di distribuzione le parti hanno dichiarato che «Ai fini fiscali,
(...) il valore di quanto trasferito, sulla base del patrimonio netto come risultante
dall'ultimo bilancio approvato, è pari ad euro (...) quanto al diritto di nuda proprietà
su quota di nominali euro (...) di partecipazione nella (...) [ndr. Società Alfa], trasferito
(...) [ndr. all'Istante] (...), e pari ad euro (...) quanto al diritto di nuda proprietà su quota
di nominali euro (...) di partecipazione nella (...) [ndr. Società Alfa], trasferito (...) [ndr.
alla Sorella]».
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In data gg/mm/aaaa, la Madre ha rinunciato al diritto di usufrutto relativo alla
partecipazione del 40 per cento, la cui nuda proprietà era già nella titolarità della Sorella
(Fase 4 dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa).
Da ultimo, in data gg/mm/aaaa (Fase 5), la Madre è venuta a mancare e,
conseguentemente, l'Istante è divenuto pieno proprietario della partecipazione del 60
per cento della partecipazione, per effetto del consolidamento dell'usufrutto e della nuda
proprietà.
La Sorella e l'Istante sono stati contattati, mentre la Madre era ancora in vita,
da un potenziale acquirente interessato all'acquisto del 100 per cento delle quote della
Società Alfa.
La proposta di acquisto è stata effettuata il gg/mm/aaaa mediante term sheet.
La Sorella e l'Istante stanno, quindi, valutando l'opportunità di vendere l'intera
partecipazione.
Ciò posto, l'Istante, precisando che i seguenti quesiti riguardano solo il diritto di
nuda proprietà, chiede:
1) se la cessione della nuda proprietà delle partecipazioni nella Società
Alfa rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della disposizione di cui all'articolo
16, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (in seguito anche ''Disposizione
antielusiva'';
2) in subordine, in caso di risposta affermativa al quesito sub. 1), che
il Trust, oggi sciolto, sia da considerare interposto nei confronti dell'Istante, ai fini
dell'applicazione della disposizione di cui al quesito precedente;
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3) ancora in subordine, se il dies a quo ai fini del computo del quinquennio di
cui alla Disposizione antielusiva sia quello in cui la Madre ha apportato in Trust la nuda
proprietà delle partecipazioni di Alfa, ovvero gg/mm/2020;
4) in via ulteriormente subordinata, ovvero qualora la Scrivente ritenesse che
il dies a quo decorra dalla data della Distribuzione effettuata dal Trust, ovvero il gg/
mm/2022, la disapplicazione della Disposizione antielusiva nel caso di specie;
5) in ulteriore subordine, ovvero qualora la Scrivente ritenesse di non
poter disapplicare, nel caso di specie, la Disposizione antielusiva, l'Istante chiede di
confermare che il ''dante causa'' ai fini della Disposizione Antielusiva si consideri il Trust,
sicché all'applicazione della Disposizione Antielusiva conseguirebbe la qualificazione
del Trust come cedente della cessione (anche per la quota di nuda proprietà riferibile alla
Sorella), benché lo stesso sia oggi estinto.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Con riferimento al quesito sub. 1), l'Istante ritiene che la Disposizione antielusiva
non trovi applicazione nel caso di specie, in quanto dal tenore letterale della medesima,
a parere dell'Istante, emerge che essa è applicabile alle cessioni infraquinquennali di
''valori mobiliari'' ricevuti per donazione o altro atto di liberalità tra vivi.
Pertanto, essa dovrebbe essere inapplicabile alle cessioni di quote di una S.r.l.,
atteso che le stesse non sono ''valori mobiliari'', secondo la definizione contenuta
nell'articolo 1 comma 1bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ''TUF'').
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Con riferimento al quesito sub. 2), l'Istante ritiene che il Trust sia da considerare
interposto nei suoi confronti ai fini delle imposte sui redditi e, dunque, anche ai fini
dell'applicazione della Disposizione antielusiva.
Infatti, l'Istante godeva di amplissimi poteri nella gestione del Trust, del quale
egli era sia protector che beneficiario.
L'Istante evidenzia, in particolare, che era in grado di nominare e revocare il
Trustee ed era, dunque, nella possibilità di affidare tale ruolo ad un soggetto compiacente
che potesse amministrare il Trust secondo la sua volontà. Sempre in qualità di protector,
l'Istante poteva supervisionare la gestione del Trust, nonché esprimere il proprio
consenso in svariate materie. L'Istante evidenzia, inoltre, che oltre ad essere protector,
era anche beneficiario del Trust ed in tale veste ha espresso il consenso affinché il Trustee
procedesse ad effettuare la Distribuzione.
Alla luce di tutto quanto precede, l'Istante ritiene e chiede conferma che il Trust
sia da qualificare come interposto nei suoi confronti, con la conseguenza che:
l'Istante si può considerare titolare sostanziale della nuda proprietà della
partecipazione nella Società Alfa sin dall'originaria attribuzione in Trust da parte della
Madre (nel 2020), a prescindere dalla circostanza che la stessa sia stata formalmente
nella titolarità del Trust fino al 2022;
la Disposizione antielusiva sia inoperante nel caso in esame per decorso del
quinquennio previsto dalla medesima.
In subordine rispetto, ai quesiti sub.1) e sub. 2), qualora la Scrivente ritenga
che il Trust sia un autonomo soggetto passivo d'imposta non interposto, l'Istante ritiene
che il dies a quo del quinquennio, previsto dalla Disposizione antielusiva, debba
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comunque calcolarsi a partire dall'originario spossessamento da parte della Madre, ossia
l'Attribuzione al Trust, anziché dalla Distribuzione da parte di quest'ultimo all'Istante.
Ciò in quanto al momento dell'apporto dei beni in trust da parte del disponente,
quest'ultimo si ''spossessa'' degli stessi beni per effetto della segregazione patrimoniale,
che costituisce l'effetto principale dell'istituzione di un trust.
Al riguardo, l'Istante sottolinea che nella circolare n. 48/E del 6 agosto 2007,
nonché da ultimo nella circolare 34/E del 20 ottobre 2022, l'Agenzia delle entrate ha
sempre convenuto che il trust integra ''un rapporto giuridico complesso con un'unica
causa fiduciaria''. In particolare, l'Istante evidenzia che nella circolare da ultimo citata, è
stato correttamente affermato che il trust integra una «fattispecie di donazione definibile
''a formazione progressiva'', con cui il disponente provvede ad arricchire i beneficiari
per mezzo del programma negoziale attuato tramite il trustee».
Per quanto concerne l'applicazione della Disposizione antielusiva in relazione ai
trust, a parere dell'Istante lo spossessamento avviene al momento dell'apporto in trust
e pertanto il ''dante causa'' cui la medesima norma fa riferimento non può che essere
il disponente. Invero, il trustee di un trust non può certamente rappresentare il dante
causa dell'''atto di donazione o di altra liberalità tra vivi'', in quanto egli non è in alcun
modo titolare sostanziale del bene, ma lo amministra, solo interinalmente, ai fini della
devoluzione finale ai beneficiari. In altri termini, il trust è un mero strumento per mezzo
del quale viene effettuata la donazione da parte dell'effettivo donante, ossia il disponente.
Alla luce di quanto precede, l'Istante ritiene che, nel caso di specie, il quinquennio,
decorra dal momento dell'Attribuzione, trattandosi del momento in cui si è verificato lo
''spossessamento'' dei beni da parte della Madre. Ne deriva, a parere dell'Istante, che la
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Disposizione antielusiva è inoperante nel caso di specie, essendo la donazione avvenuta
nel 2020.
In merito al quesito sub. 4) posto in ulteriore subordine, ovvero, nella denegata
ipotesi in cui la Scrivente ritenga che:
le cessioni delle quote della Società Alfa rientrino nell'ambito oggettivo di
applicazione della Disposizione antielusiva;
il Trust debba qualificarsi come un autonomo soggetto passivo di imposta;
il dies a quo ai fini del decorso del quinquennio coincida con il giorno della
Distribuzione, anziché dell'Attribuzione;
l'Istante ritiene che la Disposizione antielusiva, «chiaramente antiabusiva quanto
alla sua natura, debba essere disapplicata nel caso di specie per assenza di un disegno
abusivo».
Nel caso di specie, l'Istante evidenzia l'assenza di qualsivoglia vantaggio fiscale
nella Distribuzione delle partecipazioni dal Trust all'Istante ed alla Sorella e nella
successiva cessione da parte di questi ultimi. Infatti, a parere dell'Istante, siffatta
Distribuzione ha comportato un aggravio della fiscalità sia ai fini delle imposte dirette,
sia ai fini delle imposte indirette, sicché manca in radice l'elemento costitutivo dell'abuso
del diritto rappresentato dalla sussistenza di un vantaggio fiscale indebito.
Al riguardo, l'Istante ritiene che:
con riferimento alle imposte dirette, la Distribuzione ha determinato il
passaggio da una situazione in cui il 100 per cento della nuda proprietà era detenuto da
un soggetto non residente (i.e. il Trust nella la Fase 2) ad un'altra in cui il 40 per cento
della medesima è stata invece trasferita ad un soggetto residente in Italia (i.e. la Sorella).
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La Distribuzione ha, quindi, comportato che il 40 per cento della plusvalenza derivante
da una eventuale cessione (ossia la quota distribuita alla Sorella) sia oggi ordinariamente
imponibile in Italia per via della residenza fiscale della Sorella. Al contrario, se la
cessione del 100 per cento della nuda proprietà fosse stata effettuata direttamente dal
Trust, soggetto fiscalmente residente in Svizzera, l'intera plusvalenza realizzata sarebbe
stata imponibile esclusivamente in Svizzera in base alla Convenzione in vigore tra Italia
e Svizzera.
Con riferimento invece alle imposte indirette, in occasione della Distribuzione,
l'Istante ha invocato l'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 3, comma 4ter,
del TUS, impegnandosi a mantenere il controllo della Società Alfa per almeno i
cinque anni successivi alla Distribuzione. Il mancato adempimento a tale impegno
in caso di cessione antecedentemente al decorso del quinquennio dalla Distribuzione
comporterebbe l'applicazione, oltre che dell'imposta di donazione in misura ordinaria,
anche di sanzioni ed interessi.
L'aver assunto tale impegno in occasione della Distribuzione è, a parere
dell'Istante, sintomatico dell'assenza di un comportamento elusivo. L'Istante avrebbe
infatti potuto semplicemente astenersi dall'assumerlo, così da evitare di incorrere nelle
sanzioni ed interessi che si renderebbero, invece, oggi dovuti qualora cedesse la
partecipazione.
L'Istante evidenzia, inoltre, che la Disposizione antielusiva è stata introdotta per
contrastare fattispecie del tutto dissimili rispetto a quella in esame, ossia il frazionamento
di partecipazioni qualificate in non qualificate per conseguire vantaggi fiscali. Anche
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sotto tale profilo, la norma dovrebbe dunque ritenersi inoperante al caso di specie, il
quale nulla condivide con le fattispecie contrastate.
In merito al quesito sub. 5) subordinato alla circostanza che la Scrivente ritenga
contestualmente che:
la donazione delle quote della Società Alfa rientri nell'ambito oggettivo di
applicazione della Disposizione antielusiva;
il Trust sia da qualificare come un autonomo soggetto passivo di imposta;
il dies a quo ai fini del decorso del Quinquennio coincida con il giorno della
Distribuzione;
la Disposizione antielusiva non possa essere disapplicata, l'Istante chiede
di confermare che ''dante causa'' ai fini della Disposizione antielusiva sia considerato il
Trust, sicché all'applicazione della medesima conseguirebbe la qualificazione del Trust
come dante causa della ''cessione'' (anche per la quota di nuda proprietà riferibile alla
Sorella), benché lo stesso sia oggi estinto.
Al riguardo, l'Istante rammenta che il Trust, oggi sciolto, era fiscalmente residente
in Svizzera al momento della Distribuzione. Pertanto, dalla qualificazione dello stesso
come ''cedente'' conseguirebbe la non imponibilità della ''Cessione'' in Italia ex articolo
13, paragrafo 3, della Convenzione in vigore tra Italia e Svizzera, la quale attribuisce
potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza del cedente.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il comma 1 dell'articolo 16 delle legge 18 ottobre 2001, n. 383, dispone che «Il
beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto valori
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mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero un suo avente causa a titolo
gratuito, qualora ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento
dell'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse stata, con diritto allo scomputo
dall'imposta sostitutiva delle imposte eventualmente assolte ai sensi dell'articolo 13,
comma 2.».
Come chiarito con circolare n. 91/E del 18 ottobre 2001, si tratta di una
disposizione antielusiva. Il comma 1 del citato articolo stabilisce che ogni trasferimento
a titolo di donazione o altra liberalità tra vivi di beni e diritti assoggettati al pagamento
dell'imposta sostitutiva sui capital gains di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, se seguito da un ulteriore trasferimento degli stessi beni o diritti
in un arco di cinque anni, comporta ai soli fini fiscali una riqualificazione dell'atto
originario con la conseguenza che lo stesso si intende come non effettuato.
Ne consegue che il beneficiario è tenuto a determinare il reddito diverso di natura
finanziaria con gli stessi criteri che avrebbe dovuto seguire il donante. Il beneficiario,
pertanto, deve corrispondere l'imposta sostitutiva come se il dante causa dell'atto di
liberalità avesse compiuto direttamente l'atto a titolo oneroso.
In tal caso, l'imposta è determinata secondo le regole ordinariamente previste dal
citato d.lgs. n. 461 del 1997 per le cessioni a titolo oneroso. È ammesso lo scomputo
dall'imposta sostitutiva delle altre imposte eventualmente assolte sull'atto di liberalità ai
sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 383 del 2001.
La relazione al disegno di legge n. 373, che aveva abolito l'imposta di successione
e donazione, prevede che «dall'applicazione di tale regime potrebbero derivare effetti
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impropri, qualora lo stesso fosse utilizzato indipendentemente dall'attribuzione a titolo
di liberalità, bensì esclusivamente per ridurre, strumentalmente, gli oneri fiscali
ordinariamente dovuti in caso di cessione dei valori mobiliari sopra indicati. Allo
scopo di evitare un esito di questo genere, tale da rappresentare effettivamente un
abuso delle posizioni soggettive riconosciute dall'ordinamento tributario, attraverso la
strumentalizzazione elusiva delle stesse, si è introdotta la presunzione di cui all'articolo
40, secondo la quale ogni trasferimento a titolo di donazione di beni e diritti assoggettati
al pagamento dell'imposta sostitutiva sui capital gain, se seguito dal successivo
trasferimento degli stessi beni o diritti in un arco di tempo normativamente previsto
(pari a cinque anni) comporta il recupero a tassazione del trasferimento stesso con
l'applicazione delle imposte ordinariamente dovute. In altri termini si tratta di una
ipotesi particolare di applicazione di un meccanismo di reazione dell'ordinamento alla
strumentalizzazione elusiva non diverso da quelli previsti dall'articolo 37bis, commi 1 e
2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o dall'articolo
20 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in virtù del quale il compimento
di una operazione elusiva comporta il disconoscimento dei relativi effetti da parte
dell'ordinamento tributario e l'applicazione del regime impositivo corrispondente alla
fattispecie dissimulata, o della quale si è tentato l'aggiramento elusivo».
Dalla relazione si evince che la preoccupazione del legislatore è di impedire
che si compiano operazioni in esenzione dall'imposta di donazione per ridurre,
strumentalmente, gli oneri fiscali ordinariamente dovuti in caso di cessione dei valori
mobiliari di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997.
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Come si evince dai lavori parlamentari relativi alla norma in commento (AS 373
A) «La disposizione del comma 1 è stata riformulata dalla Commissione [ndr. rispetto
all'originario disegno di legge], prevedendo l'inversione dell'onere del pagamento della
citata imposta sostitutiva, calcolata come se la donazione non fosse stata fatta, sul
beneficiario ultimo della donazione, qualora si verifichi il presupposto della cessione
a titolo di donazione o altra liberalità entro i successivi cinque anni dalla donazione
originaria. L'impostazione originaria del disegno di legge prevedeva il pagamento
dell'imposta sostitutiva da parte del donante, il quale, tuttavia, potrebbe risultare
estraneo ad eventuali strumentalizzazioni della norma, non potendo rispondere di atti
negoziali posti in essere da soggetti diversi».
L'istituto del trust ha trovato ingresso nell'ordinamento interno con la ratifica della
Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ad opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364,
in vigore dal 1° gennaio 1992.
Detto istituto si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un
soggetto definito ''disponente'' (o settlor) con un negozio unilaterale, cui generalmente
seguono uno o più atti dispositivi trasferisce ad un altro soggetto, definito ''trustee'',
beni (di qualsiasi natura), affinché quest'ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente
con quanto previsto dall'atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità
individuate dal disponente medesimo.
Nell'ordinamento interno, con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria
2007), è stato modificato l'articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) con
l'inserimento del trust tra i soggetti passivi IRES, l'introduzione di specifici criteri
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per la determinazione della residenza del trust, nonché l'individuazione di criteri
utili ad operare la distinzione, ai fini delle imposte dirette, del trust con ''beneficiari
individuati'' (cd. ''trust trasparente''), da quello senza beneficiari individuati (cd. ''trust
opaco'').
Con riferimento alla disciplina fiscale del trust, l'Amministrazione finanziaria
ha fornito, da ultimo, chiarimenti con la circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, che si
aggiungono ai chiarimenti di prassi resi con le precedenti circolari n. 48/E del 6 agosto
2007 e n. 61/E del 27 dicembre 2010, cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti.
In particolare, nella citata circolare n. 61/E del 2010 si evidenzia che non possono
essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust che sono istituiti
e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei redditi. È il caso,
ad esempio, dei trust nei quali l'attività del trustee risulti eterodiretta dalle istruzioni
vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari.
Nella medesima circolare, richiamando la precedente circolare n. 43/E del 10
ottobre 2009, sono state elencate diverse tipologie di trust che devono considerarsi
inesistenti, tra le quali, è stata individuata quella «dei trust in cui il disponente (o il
beneficiario) risulti, dall'atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri
in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri
discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo
consenso» e «ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee, così
come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato
anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari».
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Con riferimento al quesito sub. 1), tenuto conto del tenore letterale dell'articolo
16, comma 1, della legge n. 383 del 2001, la Scrivente ritiene che l'ambito applicativo
della Disposizione antielusiva sia da ricondurre all'ambito applicativo dell'articolo 5 del
d.lgs. n. 461 del 1997.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997, sulle
plusvalenze e sugli altri redditi diversi di natura finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo
67 del TUIR è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva nella misura del 26 per
cento.
In particolare, ai sensi delle lettere c) e cbis) del citato comma 1 costituiscono
redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e
di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società e associazioni di cui
all'articolo 5 e dei soggetti di cui all'articolo 73 del Tuir.
L'articolo 6, comma 5, del TUIR prevede che «Ai fini delle imposte sui redditi,
laddove non è previsto diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso
valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento
di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società».
Ne consegue che anche la cessione della nuda proprietà di quote di una S.r.l. e,
quindi, delle quote della Società Alfa rientri nell'ambito applicativo della disposizione di
cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 383 del 2001.
Con riferimento al quesito sub 2), va precisato, in primo luogo, che è stata richiesta
la qualificazione del Trust, attualmente estinto, al fine di chiarire la data a partire dalla
quale occorre calcolare il quinquennio di cui alla Disposizione antielusiva.
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L'atto istitutivo del Trust riconosce all'Istante, in qualità di protector, una serie di
poteri di ingerenza nella gestione del Trust stesso, sopra riportati.
Al riguardo, la Scrivente ha chiesto di fornire con documentazione integrativa
«prove documentali degli atti di gestione del Trust o di ingerenza nei poteri del Trustee,
compiuti dall'Istante in qualità di Guardiano» e «prova documentale dell'esercizio da
parte dell'Istante dei poteri attribuitigli, in qualità di Guardiano dall'atto istitutivo del
Trust».
In risposta alle citate richieste l'Istante ha allegato uno scambio di email tra
l'Istante ed il rappresentante del Trustee volto ad ottenere lo ''smontaggio'' del Trust.
Inoltre, l'Istante ha precisato che «il Trust si limitava (...) ad una gestione statica
della partecipazione in (...) [ndr. Società Alfa], sicché esso in concreto non svolgeva
alcuna attività che rendesse necessario l'intervento del guardiano. I poteri che l'Istante
ha esercitato sono dunque quelli legati alla cessazione del Trust, posti in essere: sia
in via formale, mediante espressione del consenso alla Distribuzione (...) sia in via
informale, mediante l'ingerenza esercitata nei confronti del trustee al fine di ottenere la
Distribuzione e cessazione del Trust (si rinvia alle email suindicate (...)».
Si ritiene che dall'atto istitutivo risulti, formalmente, una limitazione dei poteri
decisionali e di gestione del Trustee ad opera del protector. Tuttavia, tali poteri, tenuto
conto delle considerazioni illustrate dall'Istante e dall'assenza di prove documentali della
gestione di fatto del Trust da parte del medesimo Istante, non risultano documentati in
maniera esaustiva e sufficiente a far concludere in senso favorevole all'interposizione
del Trust rispetto al beneficiario/Istante.
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Al riguardo, preme precisare anche che l'Istante è stato nominato protector in data
gg/mm/aaaa e, ad eccezione della sua manifestazione dell'esigenza di estinguere il Trust,
non risulta documentata alcuna ingerenza nell'esercizio dei poteri connessi alla qualità
di socio della Società Alfa, quali ad esempio l'approvazione del bilancio della società o
la nomina dei revisori contabili della stessa.
Appare, invece, dirimente ai fini della risposta la circostanza che la Madre, ab
origine, in data gg/mm/aaaa, abbia costituito un Trust in cui i poteri del Trustee potevano
essere fortemente limitati dall'ingerenza del protector, mediante il quale la Madre stessa
poteva influenzare la gestione Trust, al fine di interporre uno schermo nel possesso di
beni e redditi.
Gli elementi sopra evidenziati portano la Scrivente a ritenere il Trust sia da
considerare, ab origine, interposto rispetto alla Madre e per l'effetto che l'Attribuzione in
Trust della nuda proprietà delle quote della Società Alfa, avvenuta nel 2020, non abbia
realizzato alcuno spossessamento sostanziale della medesima.
Conseguentemente per quanto attiene al quesito sub. 3), ovvero all'individuazione
del dies a quo ai fini dell'applicazione della Disposizione antielusiva, di cui all'articolo
16 della legge n. 383 del 2021, si ritiene che il trasferimento a titolo gratuito, di cui alla
medesima norma, sia avvenuto nel 2022 ovvero nel giorno in cui mediante atto notarile
è avvenuto il trasferimento formale della nuda proprietà delle quote della Società Alfa
dal Trust (i.e. Madre) all'Istante.
Con riferimento al quesito sub. 4), preme precisare che non si concorda con le
ragioni addotte dall'Istante in merito all'«assenza di qualsivoglia vantaggio fiscale nella
Distribuzione delle partecipazioni dal Trust all'Istante ed alla Sorella e nella successiva
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cessione da parte di questi ultimi. Al contrario, siffatta Distribuzione ha comportato un
aggravio della fiscalità sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini delle imposte indirette,
sicché manca in radice l'elemento costitutivo dell'abuso del diritto rappresentato dalla
sussistenza di un vantaggio fiscale indebito»
Si ritiene infatti che, ai fini delle imposte dirette, l'interposizione del Trust da parte
della Madre, nella titolarità della nuda proprietà delle quote della Società Alfa, abbia
determinato il passaggio da una situazione in cui il 100 per cento della nuda proprietà
delle quote della Società Alfa era nella titolarità di un soggetto residente (i.e. la Madre)
ad un'altra in cui era, solo formalmente, nella titolarità di un ente interposto residente
in Svizzera (i.e. il Trust).
In base all'articolo 23, comma 1, lettera f), del TUIR, si considerano prodotti in
Italia da non residenti «i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello
Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti
dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti», salvo le eccezioni
espressamente indicate nella medesima lettera.
Al riguardo, si osserva che l'Istante, nel sostenere la tassazione esclusiva in
Svizzera, rinvia all'articolo 13, paragrafo 3, della Convenzione tra la Repubblica italiana
e la confederazione elvetica per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre
questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, ratificata con legge 23
dicembre 1978, n. 943, che stabilisce che le plusvalenze da cessione di partecipazioni
sono imponibili soltanto nello Stato dove l'alienante è residente.
Tenuto conto della ratio della Disposizione antielusiva, sopra illustrata, la
Scrivente ritiene che la medesima non possa essere disapplicata nel caso di specie.
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Si ritiene, infatti, che l'interposizione del Trust svizzero da parte di un soggetto
residente, l'attribuzione allo stesso nella nuda proprietà delle quote della Società Alfa,
società italiana, e la successiva Attribuzione dal Trust all'Istante, residente in Svizzera,
del 60 per cento di detta nuda proprietà, in esenzione dall'imposta di donazione, rientri
nelle ipotesi che il legislatore voleva scongiurare attraverso la Disposizione antielusiva.
Si precisa, inoltre, che le ragioni addotte dall'Istante in merito all'imposizione
indiretta non sono utili al fine di disapplicare la Disposizione antielusiva.
In conclusione, l'Istante, qualora proceda alla cessione delle quote della
Società Alfa prima dello spirare dei cinque anni dalla data dell'Attribuzione delle stesse
da parte del Trust (rectius cessione da parte della Madre), è tenuto a determinare il reddito
diverso di natura finanziaria con gli stessi criteri che avrebbe dovuto seguire la Madre.
L'Istante, pertanto, dovrà corrispondere l'imposta sostitutiva come se il dante
causa dell'atto di liberalità (i.e. la Madre) avesse compiuto direttamente l'atto a titolo
oneroso, determinando l'imposta dovuta secondo le regole ordinariamente previste dal
citato d.lgs. n. 461 del 1997 per le cessioni a titolo oneroso.
Conseguentemente, la plusvalenza eventualmente maturata sino alla data
dell'Attribuzione, ovvero al 2022, dovrà essere assoggettata ad imposizione in Italia,
tenuto conto della circostanza per cui il dante causa della donazione (rectius cessione a
titolo oneroso) si deve considerare la Madre.
Il quesito sub.5) si ritiene assorbito dalla risposta al quesito sub) 4.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, ed esula, altresì, da
ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell'istanza e riscontrabili
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nella eventuale sede di accertamento anche sotto il profilo dell'abuso del diritto ai sensi
dell'articolo 10bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
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L'articolo 16 della legge 383/2001 è il riferimento normativo per contrastare l'elusione fiscale mediante donazioni seguite da cessioni di partecipazioni, ed è strettamente collegato all'imposta sostitutiva sui capital gains di cui al d.lgs. 461/1997, alle plusvalenze da cessione di quote e azioni, e al concetto di "dante causa" della liberalità. Commercialisti e consulenti tributari lo applicano in caso di trust interposti, donazioni di partecipazioni in S.r.l., e operazioni di pianificazione successoria, verificando sempre il quinquennio antielusivo e la qualificazione sostanziale dei soggetti coinvolti secondo i principi di trasparenza fiscale e abuso del diritto.
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