Quali investimenti su mezzi marittimi possono beneficiare del credito d'imposta nelle Zone Logistiche Semplificate secondo l'articolo 13 del d.l. 60/2024?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito d'imposta ZLS, introdotto dall'articolo 13 del decreto-legge 60/2024, è destinato esclusivamente all'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, nonché all'acquisizione di terreni e immobili strumentali. La norma non contempla l'ammodernamento o la ristrutturazione di beni già esistenti, inclusi i mezzi marittimi. Nel caso specifico esaminato, l'Istante che intendeva beneficiare dell'agevolazione per l'ammodernamento di quattro mezzi marittimi ha ricevuto un parere negativo proprio perché l'intervento non rientra nella categoria degli investimenti agevolabili. L'agevolazione si applica alle imprese già operative o che si insediano nella ZLS, ma solo per investimenti in beni strumentali nuovi, secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 30 agosto 2024. Aspetto rilevante è che l'investimento deve essere realizzato all'interno del perimetro della ZLS così come individuato dalla Regione competente, e deve essere destinato a strutture produttive già esistenti o di nuova impianto.
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Riferimento normativo
Zone logistiche semplificate (ZLS) – credito d'imposta – art. 13 del d.l. n. 60 del 2024 – requisiti – ammodernamento dei mezzi - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 99/2026
OGGETTO: Zone logistiche semplificate (ZLS) – credito d'imposta – art. 13 del d.l.
n. 60 del 2024 – requisiti – ammodernamento dei mezzi
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
Alfa (di seguito, ''Istante'') presenta un'istanza di interpello cd. ordinario ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 volta ad avere
chiarimenti in merito all'interpretazione e applicazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2022 istitutivo della Zona logistica semplificata della
Regione Veneto ''Porto di VeneziaRodigino'' (di seguito, rispettivamente, ''d.P.C.M. 5
ottobre 2022'' e ''ZLS Porto di Venezia''), nonché dell'articolo 13 del decretolegge 7
maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
L'Istante afferma di svolgere ''[...] e dispone in concessione di due specchi
acquei all'interno del porto di [...] idonei all'ormeggio, manutenzione, riparazione
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e stazionamento dei [quattro] mezzi marittimi di proprietà, equiparati a strutture
produttive'' (così a pag. 2 dell'istanza).
L'Istante precisa altresì che ''anche se tali zone d'acqua sono all'interno del
porto di [...], sono identificabili da mappali acquei, non inclusi tra quelli rientranti
nel perimetro della ZLS [di cui all'allegato C del deliberazione della Giunta Regionale
della Regione Veneto n. 359 dell'8 aprile 2022, n.d.r.], anche se l'accesso a tali aree
(banchine da terra, ecc...), non oggetto di specifici accordi, rientrano tra i mappali di
cui all'allegato Annex 2 ''Analisi Catastale'' e di conseguenza è possibile individuare
un'estensione dell'area a mare con quella a terra'' (così a pag. 2 dell'istanza enfasi
aggiunta).
A parere dell'Istante, i mezzi marittimi utilizzati ''sono equiparati a particolari
strutture produttive che costituiscono un centro autonomo di imputazione di costi e sono
dotati di autonomia organizzativa'', secondo l'accezione contenuta nella circolare n. 34/
E del 3 agosto 2016, e le attività svolte dagli stessi sono ''funzionali e propedeutiche
con le attività del porto [che in assenza delle stesse] non potrebbe garantire la sicurezza
nella navigazione''.
Tanto premesso, l'Istante pone i seguenti quesiti:
(1) se i mezzi marittimi di cui è proprietaria possano considerarsi ''strutture
produttive'' e se rientranti (e, dunque, se aventi il requisito dell'''operatività'') all'interno
del perimetro della ZLS Porto di Venezia, dato che tali mezzi ''di fatto operano al di fuori
dei mappali stabiliti pur se a servizio esclusivo dell'area portuale'' (di seguito, ''Primo
Quesito'');
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(2) se possa accedere al credito d'imposta di cui all'articolo 13 del decretolegge
n. 60 del 2024 per gli investimenti effettuati su tali mezzi marittimi e, in particolare, se
possa considerarsi agevolabile il progetto di investimento relativo all'ammodernamento
dei suddetti mezzi (di seguito, ''Secondo Quesito'').
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In relazione al Primo Quesito, l'Istante sostiene che i mezzi marittimi in parola
possono essere equiparati a particolari strutture produttive, costituendo gli stessi un
centro autonomo di imputazione dei costi ed essendo dotati di autonomia organizzativa.
A sostegno della soluzione prospettata, l'Istante richiama la circolare n. 34/
E del 2016 (cfr. par. 3) in cui è stato chiarito che per ''struttura produttiva'' deve
intendersi ''ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati nei territori richiamati [...],
in cui il beneficiario esercita l'attività d'impresa. Può trattarsi di: a) un autonomo
ramo di azienda, inteso come un insieme coordinato di beni materiali, immateriali e
risorse umane precisamente identificabili ed esclusivamente ad esso attribuibili, dotato
di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di
un'attività consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al mercato;
b) una autonoma diramazione territoriale dell'azienda ovvero una mera linea di
produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca di
per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante
del processo produttivo dell'unità locale situata nello stesso territorio comunale ovvero
nel medesimo perimetro aziendale''.
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Aggiunge, inoltre, che può considerarsi sussistente il requisito dell'''operatività''
della struttura all'interno del perimetro della Zona logistica speciale (di seguito, ''ZLS'')
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro per gli Affari Europei, il Sud,
le Politiche di Coesione e il PNRR, di concerto, con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze 30 agosto 2024 recante modalità di accesso al credito d'imposta ZLS di cui
all'articolo 13 del decretolegge n. 60 del 2024 (di seguito, ''D.M. 30 agosto 2024'').
In particolare, detto requisito sarebbe rispettato tramite il contratto di
concessione dei mappali acquei insistenti in aree di terra comprese nel perimetro della
ZLS Porto di Venezia. Invero, l'Istante evidenzia che ''le attività di tali mezzi marittimi
sono funzionali e propedeutiche con le attività del porto. In particolare, senza queste
attività il porto non potrebbe garantire la sicurezza nella navigazione, in quanto grazie ai
servizi che offrono, come per esempio [...], si riesce a mantenere il porto sicuro, efficiente
e idoneo alla navigazione'' (così a pag. 3 dell'istanza).
Infine, quanto al Secondo Quesito, l'Istante sostiene di poter accedere al credito
d'imposta ZLS di cui all'articolo 13 del decretolegge n. 60 del 2024 in quanto il progetto
di investimento dell'ammodernamento dei mezzi marittimi in questione (volto a rendere
maggiormente funzionali le attività della struttura produttiva con le attività portuali) può
qualificarsi quale ''investimento agevolabile'' ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.M.
30 agosto 2024.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base delle
informazioni e degli elementi rappresentati dall'Istante, assunti acriticamente così come
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illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, completezza,
concretezza ed esaustività, e non riguarda, in particolare, la verifica della sussistenza dei
requisiti per l'applicazione della disciplina in commento. Tali verifiche, infatti, esulano
dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di risposta a interpello.
In relazione ai predetti aspetti, resta impregiudicato ogni potere di controllo
dell'Amministrazione finanziaria.
Giova ricordare che le Zone logistiche semplificate (ZLS) sono state introdotte
dall'articolo 1, commi 61 a 65bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ''al fine di
favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle
aree portuali delle regioni più sviluppate, e in transizione non ricomprese nella Zona
economica speciale per il Mezzogiorno ZES unica, di cui al comma 2 dell'articolo 9
del decretolegge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 novembre 2023, n. 162''.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40 (di
seguito, ''d.P.C.M. n. 40 del 2024'') è stata adottata la disciplina regolamentare delle ZLS
e, in particolare, le procedure di istituzione delle stesse, le modalità di funzionamento e di
organizzazione nonché le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione.
In particolare, l'articolo 7 del d.P.C.M. n. 40 del 2024 prevede che la ZLS viene
istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
La durata della ZLS non può essere inferiore a sette anni (rinnovabili per un massimo di
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ulteriori sette anni) in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo di impresa di
cui al piano di sviluppo strategico della Regione interessata.
Nell'ottica di favorire lo sviluppo di tali zone, l'articolo 13 del decretolegge n.
60 del 2024 prevede per tutte le imprese già operative o che si insediano nella ZLS il
riconoscimento di un credito d'imposta.
In particolare, il citato articolo 13 prevede che nella ZLS ''[...] è concesso un
contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla
Carta degli aiuti a finalità regionale 20222027, in relazione agli investimenti in beni
strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decretolegge 19 settembre 2023, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 [...]''.
Le modalità di accesso e di fruizione del credito d'imposta ZLS sono state poi
definite con il D.M. 30 agosto 2024.
Per quanto qui di interesse, l'articolo 3, comma 1, del D.M. 30 agosto
2024 individua gli investimenti agevolabili in quelli facenti parte di un progetto di
investimento ''relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria,
di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive
già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all'acquisto di terreni e
all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali
agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura
produttiva [...]''.
Tutto ciò premesso, l'Istante rappresenta che l'investimento che intende
realizzare consiste nell'ammodernamento dei (quattro) mezzi marittimi di cui è
proprietario, al fine di rendere maggiormente funzionale l'attività svolta.
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In via preliminare, si evidenzia che, come indicato nel citato articolo 3, comma
1, gli investimenti per essere agevolabili devono essere destinati a strutture produttive
già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS. A tal riguardo, si ricorda che con il
d.P.C.M. 5 ottobre 2022 è stata istituita la ZLS Porto di Venezia. Con apposito Piano di
Sviluppo Strategico (approvato con la citata delibera della Giunta Regionale n. 359 del
2022), la Regione Veneto ha individuato le aree da includere nel perimetro di tale ZLS.
Per quanto di competenza, in questa sede, va ricordato che il credito d'imposta
ZLS spetta per gli investimenti realizzati all'interno del perimetro della ZLS, così
come individuata dalla competente Regione (Veneto).
In merito al Primo Quesito sulla equiparazione dei mezzi marittimi a particolari
strutture produttive e sulla loro collocazione all'interno della ZLS, si ricorda che, ai
fini della disciplina agevolativa in commento, ''[s]ono agevolabili gli investimenti,
facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49,
50 e 51 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,
[...], relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti
o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione,
alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed
effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva di cui all'art.
2, comma 1'' (cfr. articolo 3, comma 1, del D.M. 30 agosto 2024).
Per la definizione di ''struttura produttiva'', occorre rinviare ai chiarimenti forniti
con la circolare n. 34/E del 2016 in relazione all'analogo credito di imposta per gli
investimenti nel mezzogiorno.
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Pertanto, con riferimento al Primo Quesito, essendo l'individuazione di una
struttura produttiva e la sua collocazione questioni di fatto non sindacabili o valutabili
in sede di interpello, si ritiene lo stesso inammissibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 24 settembre 20215, n. 156; di conseguenza, lo stesso
non è produttivo degli effetti tipici dell'interpello di cui all'articolo 11, comma 5, della
legge n. 212 del 2000.
Per quanto attiene al Secondo Quesito, in relazione alla tipologia di investimento
che l'Istante intende effettuare, si ritiene che l'ammodernamento dei (quattro) mezzi
marittimi di cui la stessa è proprietaria, non rientri negli investimenti che beneficiano
dell'agevolazione in commento, atteso che risulta agevolabile, con il credito d'imposta
ZLS, esclusivamente l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di
nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie (cfr. l'articolo 3, comma 1, del D.M.
30 agosto 2024). Tale risposta assorbe ogni ulteriore considerazione sulla spettanza del
credito d'imposta in parole e sulla sussistenza dei requisiti per fruirne.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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Il credito d'imposta ZLS si applica agli investimenti in beni strumentali nuovi secondo l'articolo 16 del d.l. 124/2023, escludendo l'ammodernamento di beni esistenti. Commercialisti e consulenti aziendali devono verificare che gli investimenti rientrino nel perimetro della Zona Logistica Semplificata e rispettino i criteri di "investimento agevolabile" definiti dal D.M. 30 agosto 2024, considerando anche la Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e il regolamento UE 651/2014.
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