Regime IVA ex articolo 74–quater del d.P.R. n. 633 del 1972 – Applicazione degli obblighi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
Un'associazione no profit che organizza mostre feline è obbligata a collegare il POS a un registratore fiscale dal 1° gennaio 2026?
Spiegato da FiscoAI
No, secondo l'Agenzia delle Entrate le associazioni no profit che svolgono attività elencate nella Tabella C del DPR 633/1972 (come mostre, fiere ed esposizioni) sono escluse dall'obbligo di collegamento POS-registratore fiscale previsto dal decreto legislativo 127/2015. Queste attività seguono un regime IVA speciale disciplinato dall'articolo 74-quater del DPR 633/1972, che consente la certificazione dei corrispettivi tramite titoli di accesso (biglietti) o, per i "contribuenti minori" con fatturato non superiore a 50.000 euro annui, mediante ricevute fiscali manuali o prestampate. I dati relativi ai titoli di accesso vengono già trasmessi separatamente alla SIAE, che li mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, rendendo superfluo l'obbligo di trasmissione telematica ordinaria. La norma sulla integrazione POS-registratore telematico si applica quindi solo alle attività di commercio al minuto e assimilate, non alle manifestazioni fieristiche e culturali gestite da enti no profit.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Regime IVA ex articolo 74–quater del d.P.R. n. 633 del 1972 – Applicazione degli obblighi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Risposta n. 298/2025
OGGETTO: Regime IVA ex articolo 74–quater del d.P.R. n. 633 del 1972 –
Applicazione degli obblighi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'istante dichiara di essere un'associazione senza scopo di lucro con finalità
di promuovere, sviluppare e diffondere attività a favore dei gatti e, in particolare, di
organizzare mostre, fiere ed esposizioni feline in collaborazione con altre associazioni.
Trattasi di attività indicate nella Tabella C, punto 5, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) ovvero mostre, fiere
ed esposizioni.
L'istante chiede di conoscere se sia obbligato o meno, a partire dal 1° gennaio
2026, come previsto dall'articolo 1, commi 7477, della legge 30 dicembre 2024, n.
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207 (legge di bilancio 2025), a collegare il POS, per l'incasso dei titoli di accesso, a un
registratore fiscale.
Precisa, al riguardo, che attualmente il registratore telematico non viene utilizzato
poiché, «trattandosi di soggetto che nell'anno solare precedente ha realizzato un volume
di affari non superiore a cinquantamila euro, l'istante provvede a documentare i
corrispettivi percepiti mediante rilascio di un titolo di accesso (biglietto)/ricevuta fiscale
''prestampato a tagli fissi'', come previsto dall'art. 74 del DPR n. 633/1972 e dalla
Risoluzione della Agenzia delle Entrate del 08/01/2009, n. 7.
L'istante, inoltre, provvede a inviare periodicamente alla S.I.A.E. [...] i dati
relativi ai riepiloghi giornalieri degli incassi.».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene «di poter essere esonerato dall'obbligo di collegamento del POS
con un registratore fiscale per la trasmissione telematica dei corrispettivi perché, pur
rientrando tra i soggetti di cui all'articolo 22, comma 1, n. 4 del decreto IVA che
svolgono prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico, tuttavia tale attività non è
resa ''nell'esercizio di imprese'' poiché trattasi di ente avente finalità diverse da quelle
commerciali.
Inoltre, qualora non si utilizzasse il POS (obbligatorio anche per le associazioni
no profit), si verrebbe sanzionati».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
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In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base
delle informazioni e degli elementi rappresentati dal contribuente, assunti acriticamente
così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità,
completezza, concretezza ed esaustività e non riguarda, in particolare, la verifica della
sussistenza, in capo all'istante, di tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge e dai
documenti di prassi ai fini della spettanza di qualsiasi beneficio. Tali verifiche, infatti,
esulano dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di risposta ad interpello ed
in relazione a tali aspetti resta impregiudicato il potere di controllo dell'Amministrazione
finanziaria nelle opportune sedi (cfr. circolare n. 9/E del 2016).
Premesso quanto sopra, occorre ricordare che la legge di bilancio 2025 (cfr.
l'articolo 1, comma 74), nel sostituire, con applicazione dal 1° gennaio 2026, l'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 recante la disciplina relativa
agli obblighi di memorizzazione dei dati dei corrispettivi giornalieri e conseguente
trasmissione degli stessi all'Agenzia delle entrate per quei soggetti che svolgono attività
di commercio al minuto e assimilate ha previsto che «La memorizzazione elettronica
e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti
tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati nonché la piena
integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo
di pagamento elettronico. A tale fine, lo strumento hardware o software mediante il quale
sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il
quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i
dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri» (sottolineatura
aggiunta, ndr.).
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Come evidenziato nella relazione illustrativa del relativo disegno di legge, la
sostituzione del comma 3 ha lo scopo «di rendere maggiormente integrati il processo
di certificazione fiscale (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) e quello di
pagamento elettronico, facendo emergere in modo puntuale l'eventuale incoerenza
tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi. Si introduce un vincolo di
collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali)
con il registratore telematico in modo tale che quest'ultimo possa memorizzare sempre
le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle
che si riferiscono all'identificazione del cliente) e trasmettere all'Agenzia delle entrate
l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall'esercente
anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.».
Con riferimento al caso segnalato, si rileva che l'attività che l'istante dichiara di
svolgere ricade tra quelle indicate al punto 5 della Tabella C allegata al decreto IVA,
ovvero «Mostre e fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche e industriali
[...]», cui si applica il regime IVA previsto dall'articolo 74quater dello stesso decreto.
In particolare, per tali soggetti l'obbligo di certificazione dei corrispettivi viene
assolto, secondo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 74quater appena citato,
tramite «[...] rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori
fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla
legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni».
Inoltre, come più volte chiarito in diversi documenti di prassi (cfr., ad esempio,
la risoluzione n. 7/E del 2009, nonché la risposta a interpello n. 506, pubblicata il
10 dicembre 2019), i corrispettivi relativi a tali attività sono esclusi dall'obbligo di
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trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 127
del 2015, in quanto i dati relativi ai titoli di accesso emessi vengono già separatamente
trasmessi alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) come previsto dal
decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del ministero delle finanze
del 13 luglio 2000 la quale provvede poi a renderli disponibili all'Agenzia delle entrate,
fermo restando l'obbligo dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività
accessorie, ove autonomamente documentate.
Va richiamata, infine, per quanto di interesse ai fini del presente interpello,
la disposizione contenuta nell'articolo 8 del decreto Presidente della Repubblica 30
dicembre 1999 n. 544, con riferimento ai cosiddetti ''contribuenti minori'' ossia coloro i
quali «[...] effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività
di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non
superiore a cinquantamila euro, [e che] possono documentare i corrispettivi percepiti
anche mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 249, o
dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro
delle finanze 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni di cui all'articolo 74 quater,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».
Tale disposizione consente, dunque, ai soggetti che non realizzano un volume
d'affari superiore a cinquantamila euro, la possibilità di certificare i corrispettivi
riguardanti la propria attività sempre che sia ricompresa tra quelle elencate nella Tabella
C del decreto IVA con ricevute o scontrini fiscali manuali al posto dei titoli di accesso
emessi mediante misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
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Alla luce delle disposizioni normative e dei chiarimenti di prassi fin qui
evidenziati, deve quindi escludersi che le attività, come quella svolta dall'istante, elencate
nella più volte citata Tabella C del decreto IVA, ricadano nell'obbligo di collegamento
del POS secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015.
IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI
(firmato digitalmente)
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Il regime IVA ex articolo 74-quater DPR 633/1972 rappresenta un'eccezione importante per chi opera nel settore delle mostre, fiere ed esposizioni, escludendo questi soggetti dagli obblighi ordinari di trasmissione telematica dei corrispettivi e dal collegamento POS-registratore fiscale. Commercialisti e consulenti che assistono associazioni culturali devono verificare se l'attività rientra nella Tabella C allegata al decreto IVA e se il volume d'affari consente l'utilizzo di ricevute fiscali manuali anziché misuratori fiscali, considerando anche gli obblighi verso la SIAE.
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