Regime speciale per i lavoratori impatriati – successivo trasferimento della residenza in una altra regione – articolo 16, comma 5–bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147
Se un lavoratore impatriato trasferisce la residenza da una regione agevolata (Sud Italia) a una regione non agevolata durante il quinquennio di fruizione del beneficio, perde definitivamente la detassazione al 90% e?
Spiegato da FiscoAI
Il regime speciale per lavoratori impatriati prevede una detassazione ridotta dei redditi: al 70% (tassazione al 30%) per tutti i beneficiari, oppure al 90% (tassazione al 10%) se il trasferimento avviene in specifiche regioni del Centro-Sud Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia). Questo beneficio dura cinque anni dal trasferimento della residenza in Italia. La norma richiede che la residenza nelle regioni agevolate "permanere per tutto il periodo di fruizione dell'agevolazione": se il lavoratore si trasferisce in un'altra regione, perde il diritto alla detassazione al 90%. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il contribuente può continuare a beneficiare della detassazione ordinaria al 70% per i restanti anni del quinquennio, purché sussistano gli altri requisiti generali. Per il periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento di residenza, la detassazione al 90% cessa e si applica quella al 70% da quel momento in poi. Se il lavoratore ha già usufruito della detassazione al 90% in anni precedenti, deve regolarizzare la posizione mediante dichiarazione integrativa, versando la maggiore imposta, gli interessi e le sanzioni (eventualmente ridotte con ravvedimento operoso). Importante: se il lavoratore si trasferisce nuovamente in una regione agevolata, non potrà più recuperare la detassazione al 90%, nemmeno per i periodi successivi.
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Riferimento normativo
Regime speciale per i lavoratori impatriati – successivo trasferimento della residenza in una altra regione – articolo 16, comma 5–bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 76/2026
OGGETTO: Regime speciale per i lavoratori impatriati – successivo trasferimento
della residenza in una altra regione – articolo 16, comma 5–bis del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante dichiara che:
«Dopo aver trascorso diversi anni all'estero per motivi lavorativi e essere
stato regolarmente iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) per un
periodo superiore ai due periodi d'imposta precedenti al rientro Italia, [...] ha trasferito
la propria residenza fiscale in Italia», dal 2023, e ha «iniziato a svolgere attività di lavoro
dipendente presso un'azienda»italiana;
«In virtù del trasferimento della residenza in Puglia, Regione inclusa
nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 5bis, del D.Lgs. n. 147/2015, [...] ha usufruito
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del regime speciale per lavoratori impatriati con l'abbattimento dell'imponibile IRPEF
nella misura del 90% (tassazione sul 10% del reddito prodotto) per il periodo d'imposta
2023»;
nel mese di gennaio 2024 «ha iniziato un nuovo rapporto di lavoro dipendente
presso un'azienda con sede a ROMA» e, successivamente, nel mese di aprile 2025, «ha
trasferito la propria residenza anagrafica nel Comune di Roma, Regione Lazio».
Ciò posto, l'Istante chiede:
1. «Se il trasferimento della residenza fiscale da una Regione di cui all'art.
16, comma 5bis, D.Lgs. 147/2015 [...] ad un'altra Regione italiana non inclusa in
tale elenco [ ...], avvenuto durante il quinquennio di fruizione del regime speciale
per lavoratori impatriati, comporti la perdita definitiva del diritto all'agevolazione
maggiorata (tassazione al 10%)»;
2. nell'ipotesi in cui non si verifichi la decadenza dal regime in commento, a
seguito del trasferimento in altra regione, se:
a. «possa continuare a beneficiare dell'agevolazione standard (tassazione al
30%, ovvero abbattimento del 70%) per i restanti periodi d'imposta del quinquennio
agevolabile, sussistendo gli altri requisiti generali»;
b. «da quale momento decorra la perdita dell'agevolazione al 90% e
l'applicazione dell'agevolazione al 70% (es. data del cambio di residenza anagrafica,
inizio del periodo d'imposta del trasferimento, altro)»;
c. «Se la perdita dell'agevolazione al 90% abbia esclusivamente effetti futuri o se
comporti la necessità di rideterminare retroattivamente l'imposta dovuta per il periodo
d'imposta precedente (2023 nel caso di specie) applicando l'aliquota del 70% e, in
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tal caso, quali siano le modalità per la regolarizzazione (es. dichiarazione integrativa,
ravvedimento operoso)»;
3. come comportarsi nel caso in cui, «sempre per ragioni lavorative», dovesse
nuovamente cambiare residenza «dalla Regione Lazio ad una delle Regioni di cui all'art.
16, comma 5bis, D.Lgs. 147/2015».
In sede di riscontro alla richiesta di documentazione integrativa, l'Istante ha
specificato che:
per il periodo d'imposta 2023 «ha presentato richiesta scritta al datore di
lavoro» per l'applicazione della «detassazione nella misura del 90% (tassazione al 10%)
in virtù della [...] residenza in Puglia»;
per il periodo d'imposta 2024 ha ritenuto opportuno, «in via cautelare [...]
correggere la tassazione prevista in sede di dichiarazione dei redditi, applicando
la detassazione al 70% (tassazione al 30%)» in considerazione del suo «effettivo
trasferimento nel Lazio»;
a partire dal 2025 «il datore di lavoro sta applicando direttamente la
detassazione nella misura del 70% in virtù della [...] residenza nel Lazio».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante fa presente che «La Circolare 33/E/2020, richiedendo espressamente la
''permanenza'' della residenza in una delle Regioni agevolate per ''tutto il periodo di
fruizione dell'agevolazione'' per poter beneficiare della detassazione al 90%, sembra
implicare che il venir meno di tale condizione comporti la perdita del beneficio
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maggiorato. Tuttavia, non è esplicitamente chiarito dalla normativa o dalla prassi
amministrativa:
a) Se la perdita del beneficio del 90% comporti l'applicazione automatica del
beneficio standard del 70% per il restante periodo di fruizione dell'agevolazione (nel
rispetto del quinquennio originario).
b) Da quale momento decorra la perdita del beneficio del 90% e l'eventuale
applicazione del 70% (dal giorno del cambio di residenza anagrafica, dall'inizio del
periodo d'imposta in cui avviene il cambio, o altro momento).
c) Se la perdita del beneficio del 90% abbia effetti solo pro futuro o se possa avere
anche effetti retroattivi sui periodi d'imposta precedenti (2023 nel caso di specie) in cui
si è già usufruito del 90%, rendendo necessaria una regolarizzazione.
Ciò premesso, l'Istante è dell'avviso «che il requisito della ''permanenza'' della
residenza richiesto dalla Circolare 33/E/2020 per l'agevolazione al 90% sia venuto
meno con il trasferimento nel Lazio, a partire dall'anno d'imposta 2024» e che «pur
perdendo il diritto al 90%, possano comunque sussistere i requisiti per l'applicazione
dell'agevolazione standard al 70% per la restante durata del quinquennio agevolabile».
Sul punto, «ritiene, inoltre, che tale modifica non debba avere effetti retroattivi
sul periodo 2023, in quanto in tale periodo la condizione di residenza in Puglia era
pienamente soddisfatta».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, ha introdotto, a
decorrere dal 2016, il ''regime speciale per i lavoratori impatriati'' al fine di attirare in
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Italia soggetti con specifiche competenze professionali e favorire, contestualmente, lo
''sviluppo tecnologico, scientifico e culturale'' del nostro Paese.
La citata disposizione normativa è stata oggetto di modifiche normative operate
dall'articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto Crescita), convertito
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in vigore dal 1° maggio 2019, che trovano
applicazione, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 5, come modificato dall'articolo
13ter, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157), «a partire dal periodo d'imposta in corso, ai soggetti che a
decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del
decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147».
In sostanza, coloro che sono considerati residenti in Italia dopo il 30 aprile 2019
possono, verificandosi le condizioni e i requisiti previsti alternativamente dal comma
1 o dal comma 2 del citato articolo 16, far concorrere al reddito complessivo i redditi
di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e
d'impresa prodotti in Italia limitatamente al 30 per cento del loro ammontare dal periodo
d'imposta in cui avviene il trasferimento della residenza e per i quattro periodi d'imposta
successivi.
Da ultimo, l'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (recante
''Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale''), in vigore dal
29 dicembre 2023, ha introdotto il ''nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori
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impatriati'' (di seguito, ''nuovo regime'') che si applica ai contribuenti che trasferiscono
la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2024.
Il ''nuovo regime'' sostituisce il ''regime speciale per lavoratori impatriati'' le cui
disposizioni, tuttavia, continuano ad applicarsi nei confronti dei contribuenti che hanno
trasferito «la residenza anagrafica» in Italia «entro il 31 dicembre 2023».
Nel caso in esame, poiché, in base a quanto rappresentato (ed ivi assunto
acriticamente), l'Istante ha trasferito la residenza fiscale in Italia dal periodo d'imposta
2023, troverà applicazione il ''regime speciale per lavoratori impatriati'' che è stato
oggetto di chiarimenti con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, cui si rinvia.
In particolare, per quanto di interesse nel caso di specie, il comma 5bis del
citato articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 stabilisce che la percentuale
del 30 per cento del reddito di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo o di
impresa prodotti nel territorio dello Stato, che concorrono alla formazione del reddito
complessivo, «è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in
una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sardegna, Sicilia».
Come chiarito, al paragrafo 4, con la richiamata circolare n. 33/E del 2020,
il trasferimento della residenza in una delle predette regioni del Centro e Sud Italia,
elencate dal citato comma 5bis, «deve verificarsi a partire dal periodo di imposta in
cui il contribuente trasferisce la residenza dall'estero e permanere per tutto il periodo
di fruizione dell'agevolazione».
Sul punto, la predetta circolare n. 33/E del 2020 chiarisce che il citato articolo 16
fa «riferimento alla nozione civilistica di ''residenza'', ovvero al luogo in cui la persona
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ha la dimora abituale, che coincide con il luogo dove il soggetto normalmente abita. [...]
L'abitualità della dimora permane anche se il soggetto lavora al di fuori del Comune
di residenza, purché conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e mostri
l'intenzione di mantenervi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.
Ne consegue che, nell'ipotesi in cui l'impatriato fissi la residenza in una delle
suddette Regioni, avrà diritto alla detassazione dei redditi agevolabili nella misura del
90 per cento, anche qualora svolga l'attività lavorativa in un Comune diverso da quello
di residenza.».
Il medesimo documento di prassi, al paragrafo 7.10, precisa, altresì, che
«Nell'ipotesi in cui un soggetto rientri in Italia iscrivendosi presso l'anagrafe nazionale
della popolazione residente di un Comune situato in una Regione diversa da quelle
indicate dalla norma non potrà godere della detassazione pari al 90 per cento del
reddito, neanche nell'ipotesi in cui successivamente, anche nel medesimo periodo
di imposta, lo stesso trasferisca la residenza in una delle regioni incluse nel sopra
richiamato comma 5 bis. Ciò che rileva ai fini dell'accesso al regime agevolato di
maggior favore è il luogo di acquisizione della residenza al momento dell'impatrio.
Ne consegue che, in detta ipotesi, il contribuente non potrà godere della tassazione
agevolata del solo 10 per cento del reddito».
In sostanza, in applicazione dei chiarimenti forniti dalla citata circolare n. 33/E del
2020, tenuto conto della ratio della disposizione, finalizzata ad agevolare la permanenza
del lavoratore in alcune regioni del Centro Sud Italia, espressamente individuate dal
citato comma 5bis, dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, il successivo
trasferimento della residenza in un'altra regione, diversa da quelle richiamate dalla
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norma, preclude la possibilità di applicare la detassazione dei redditi agevolabili nella
misura del 90 per cento fin dal periodo d'imposta di trasferimento in Italia.
In assenza di specifiche preclusioni, si ritiene, tuttavia, che è possibile fruire
dell'agevolazione in commento nella misura ordinaria, con conseguente recupero a
tassazione dell'eventuale differenza originatasi in applicazione della riduzione del 10 per
cento dei redditi agevolabili.
Ciò posto, nel caso in esame, l'Istante, che dichiara di aver trasferito, nel corso del
quinquennio agevolabile, la propria residenza dalla regione Puglia alla regione Lazio,
potrà beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati nella misura ordinaria,
applicando la detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 70 per cento a partire
dal periodo d'imposta di trasferimento in Italia (nel caso di specie, il 2023).
Pertanto, per il predetto periodo d'imposta 2023, al fine di regolarizzare la propria
posizione, l'Istante dovrà:
presentare una dichiarazione integrativa, indicandovi l'esatto imponibile da
assoggettare ad imposta nonché le ritenute d'imposta subite;
versare la maggiore imposta e gli interessi dovuti;
versare le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, in misura ridotta ove si avvalga dell'istituto del ravvedimento
operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sempreché
la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti
solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
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Resta inteso che, qualora il contribuente dovesse nuovamente cambiare residenza,
trasferendosi in una delle regioni individuate dal citato comma 5bis, non potrà
comunque avvalersi della detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 90 per
cento.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
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Il regime speciale per lavoratori impatriati si applica a chi trasferisce residenza dall'estero ed è disciplinato dall'articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, con modifiche dal decreto Crescita e dal D.Lgs. 209/2023. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare la permanenza della residenza nelle regioni agevolate, la detassazione IRPEF al 10% o 30%, il quinquennio di fruizione, la dichiarazione integrativa e il ravvedimento operoso per regolarizzazioni retroattive. La Circolare 33/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti interpretativi sulla nozione civilistica di residenza e sulla perdita dei benefici maggiorati.
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