IVA – Trattamento applicabile all'attività di accompagnamento svolta da una guida ambientale escursionistica e alle prestazioni di concessioni in uso degli strumenti funzionali all'attività di accompagnamento
Un'attività di guida ambientale escursionistica può beneficiare dell'esenzione IVA prevista dall'articolo 10, comma 1, numero 22) del DPR 633/1972 quando accompagna visitatori in aree protette?
Spiegato da FiscoAI
L'articolo 10, comma 1, numero 22) del DPR 633/1972 prevede l'esenzione IVA per le prestazioni inerenti alla visita di musei, gallerie, monumenti, parchi, giardini botanici e zoologici e simili. Tuttavia, questa esenzione si applica solo quando esiste un corrispettivo di ingresso (ticket) al luogo di interesse culturale, poiché l'esenzione riguarda la "mera visita" come operazione principale. Nel caso delle guide ambientali escursionistiche, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che quando le aree protette sono aperte al pubblico senza biglietti di ingresso, il servizio di accompagnamento non può beneficiare dell'esenzione, in quanto non è inerente a una prestazione principale di visita a pagamento. Di conseguenza, il servizio di accompagnamento costituisce un'operazione imponibile IVA autonoma, assoggettata all'aliquota ordinaria. Anche le prestazioni accessorie, come la concessione in uso di strumenti funzionali all'accompagnamento (bici, kayak, equipaggiamento subacqueo), non possono beneficiare dell'esenzione, poiché assorbite dalla natura imponibile dell'attività principale.
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Riferimento normativo
IVA – Trattamento applicabile all'attività di accompagnamento svolta da una guida ambientale escursionistica e alle prestazioni di concessioni in uso degli strumenti funzionali all'attività di accompagnamento - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 125/2025
OGGETTO: IVA – Trattamento applicabile all'attività di accompagnamento svolta da
una guida ambientale escursionistica e alle prestazioni di concessioni in
uso degli strumenti funzionali all'attività di accompagnamento.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante (...) rappresenta che «esercita abitualmente la professione di Guida
Ambientale Escursionistica (di seguito GAE), professione non ordinistica ai sensi della
legge n. 4/2013, ed è socio di A.I.G.A.E. (Associazione Italiana Guide Ambientali
Escursionistiche, iscritta negli elenchi ufficiali del MISE tra le ''le ''Associazioni
professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi''). Il profilo professionale
della GAE la configura come ''il professionista che accompagna in sicurezza,
assicurando la necessaria assistenza tecnica, singoli o gruppi in visita a tutto il
territorio, illustrandone gli aspetti naturalistici, antropici e culturali''.».
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Viene precisato che «il regime fiscale dell'istante è quello ordinario, con
codice Ateco (...). Conseguentemente, quelle effettuate nell'esercizio della professione
costituiscono in linea generale operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul Valore
Aggiunto».
L'Istante evidenzia che «nell'esercizio della propria professione, effettua anche
l'attività di accompagnamento di escursionisti in Aree protette e che intende costituire
una società di persone (unitamente ad altra GAE) la cui attività di impresa consisterebbe
esattamente nelle attività di accompagnamento, di cui al profilo professionale delle GAE.
In tale compagine di futura costituzione, entrambi i soci sarebbero operativi ed in tale
veste curerebbero materialmente l'esecuzione delle attività di accompagnamento, anche
in aree protette.».
L'Istante, in sede di integrazione documentale, ha evidenziato, peraltro, che «le
aree protette sono aperte al pubblico e non sono previsti biglietti di ingresso.».
In aggiunta a tale attività, l'Istante concede in uso agli escursionisti specifici
strumenti (ad esempio bici, canoe, kayak, equipaggiamento da subacqueo, ecc. così come
ciaspole per le ordinarie escursioni che siano effettuate in ambienti innevati) a fronte del
pagamento, da parte dei committenti, di uno specifico corrispettivo, integrativo di quello
dovuto per la sola attività principale di accompagnamento.
L'Istante precisa che l'articolo 3 dello statuto A.I.G.A.E. stabilisce che «l'attività
professionale della Guida Ambientale Escursionistica prevede la descrizione, la
spiegazione e l'illustrazione degli aspetti ambientali, naturalistici, antropologici e
culturali del territorio con connotazioni scientificoculturali, conducendo in visita ad
ambienti montani, collinari, di pianura e acquatici, anche antropizzati, compresi parchi
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ed aree protette, nonché ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico,
ecoambientale, etnologico ed ecologico, allo scopo di illustrarne gli elementi, le
caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali ed
enogastronomiche, le attrattive paesaggistiche, e di fornire elementi di sostenibilità e di
educazione ambientale».
Ciò posto, l'Istante chiede di conoscere se alla predetta attività di
accompagnamento nelle aree ufficialmente protette e alle prestazioni di concessione in
uso agli escursionisti dei vari strumenti funzionali alla stessa attività possa applicarsi
il regime di esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, numero 22), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene che le prestazioni di accompagnamento, svolte nella qualità di
GAE e nell'esercizio della propria professione, relative alla visita in aree ufficialmente
protette possano rientrare nell'ambito di applicazione dell'esenzione di cui al citato
articolo 10, numero 22), del d.P.R. n. 633 del 1972.
Al riguardo, l'Istante, ferma restando la valenza oggettiva della predetta
disposizione, evidenzia che la stessa non riporta un'elencazione tassativa dei luoghi la
cui visita può essere ritenuta operazione esente dall'Iva e, in tal senso, dovrebbe essere
intesa la locuzione ''e simili'' contenuta nella citata norma.
Pertanto, secondo l'Istante possono ritenersi, in linea generale, esenti dall'Iva
anche le prestazioni inerenti alle visite di parchi naturalistici, parchi acquatici e fluviali,
riserve naturalistiche, giardini e orti botanici, ovvero di aree ufficialmente ''protette'', ai
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sensi dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e del D.M. 27 aprile 2010 del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
A parere dell'Istante il medesimo trattamento Iva di esenzione sarebbe applicabile
anche se le prestazioni di accompagnamento alla visita di aree ufficialmente protette
venissero effettuate da una società di persone, costituita da soggetti nella veste di GAE,
avente ad oggetto la medesima attività di accompagnamento.
Infine, in virtù della natura accessoria rispetto all'attività di accompagnamento,
a parere dell'Istante sarebbero da ricondurre nell'ambito di esenzione dall'Iva anche
le prestazioni concernenti la concessione in uso di determinati strumenti funzionali
all'attività di accompagnamento in aree ufficialmente protette (quali ad esempio bici,
kayak, canoe, equipaggiamento da subacqueo, ecc.).
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 132, par.1, della direttiva n. 2006/112/CE, relativa al sistema comune
d'imposta sul valore aggiunto (di seguito direttiva Iva), dispone, tra l'altro, alla lettera n),
che gli Stati membri possono esentare dall'Iva «talune prestazioni di servizi culturali e
le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate da enti di diritto pubblico o da
altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato;».
Nell'ordinamento nazionale, l'articolo 10, comma 1, numero 22) del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 prevede l'esenzione dall'Iva per
«le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelli inerenti alla visita
di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e
zoologici e simili».
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Al riguardo, si precisa che, per un costante e ormai consolidato principio della
giurisprudenza unionale, i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui
al citato articolo 132 della direttiva Iva devono essere interpretati restrittivamente, in
quanto deroghe al principio stabilito dall'articolo 2 della stessa direttiva Iva (cfr. risposta
ad interpello n. 417 del 4 agosto 2023).
Ai fini dell'esenzione rileva il carattere dell'inerenza delle prestazioni rispetto alla
visita che costituisce l'operazione principale oggetto di esenzione (cfr. risoluzione 18
gennaio 1999, n. 4).
Come chiarito dalla risoluzione 23 aprile 1998, n. 30 (relativa ai proventi derivanti
da una mostra), il Legislatore ha inteso riconoscere l'esenzione oltre che alle visite di
luoghi, quali musei e gallerie espressamente indicati, anche a quelle manifestazioni della
cultura le cui prestazioni sono equipollenti, inoltre «l'agevolazione concerne la mera
visita, comprensiva pertanto di cuffia e accompagnatore, in quanto inerenti alla visita
stessa, con esclusione di altre possibili prestazioni, quali, ad esempio, la vendita di
cataloghi, stampe o altri beni che vanno assoggettati all'aliquota propria».
L'esenzione in argomento «riguarda, pertanto, sia il corrispettivo versato dal
visitatore per assistere ad una mostra culturale sia altre prestazioni di servizi inerenti
alla visita stessa, quali l'eventuale fornitura di audioguida e dell'accompagnatore» (cfr.
risoluzione 28 febbraio 2007, n. 30/E).
Dal quadro normativo e di prassi sopra richiamato, la prestazione può rientrare
nel regime di esenzione Iva di cui al citato n. 22), se ''inerente'' alla prestazione principale
di ''visita'' al luogo ritenuto di interesse culturale (quali musei, gallerie, pinacoteche,
monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici, e simili). Pertanto, in
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assenza dell'emissione di un ticket di ingresso, detto servizio rileva ai fini Iva come
autonoma prestazione.
Nel caso di specie, l'attività di guida escursionistica riguarda escursioni in ''aree
protette'', ''aperte al pubblico'', per il cui accesso, ''non sono previsti biglietti di ingresso''.
Pertanto, al servizio di GAE che l'Istante rende agli escursionisti non trova
applicazione il regime di esenzione di cui al citato articolo 10 comma 1, numero 22).
Alla luce delle suddette conclusioni, deve ritenersi assorbito il quesito
concernente l'eventuale applicazione dell'esenzione dall'Iva alla concessione in uso degli
strumenti funzionali all'attività di accompagnamento nell'aree protette.
PER LA DIRETTRICE CENTRALE
Atto di delega prot. R.I. 6434 del 03.03.2025
IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)
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L'esenzione IVA per attività culturali secondo l'articolo 10 DPR 633/1972 si applica solo quando esiste un'operazione principale di visita a pagamento; le guide ambientali escursionistiche devono verificare se l'accesso al luogo è subordinato a biglietto di ingresso. Commercialisti e professionisti del turismo devono distinguere tra prestazioni inerenti a visite culturali (esenti) e servizi di accompagnamento autonomi in aree aperte al pubblico (imponibili), applicando correttamente l'aliquota IVA ordinaria e la documentazione fiscale.
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