Come viene tassata l'indennità sostitutiva di mensa erogata tramite applicazione smartphone secondo l'articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale delle indennità sostitutive di mensa gestite attraverso piattaforme digitali e app mobile. Per i dipendenti (IRPEF), queste somme concorrono integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente, poiché l'applicazione non configura una vera somministrazione di alimenti e bevande, ma solo uno strumento di gestione amministrativa e documentale successivo al consumo del pasto. L'esclusione dal reddito (fino a 8 euro se in forma elettronica) si applica solo in specifiche situazioni: cantieri edili, strutture temporanee o zone prive di servizi di ristorazione, e comunque solo se l'indennità è offerta alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee. Per le aziende (IRES), il costo sostenuto per il servizio di gestione della piattaforma non è riconducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande, quindi non subisce le limitazioni di deducibilità previste dall'articolo 109, comma 5 del TUIR, ma rimane deducibile come costo ordinario nel rispetto dei principi di inerenza.
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Riferimento normativo
Articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR - Indennità sostitutiva di mensa gestione tramite applicazione per smartphone - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
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Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 122
OGGETTO: Articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR. Indennità sostitutiva di mensa
gestione tramite applicazione per smartphone.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
X (in breve "la società", "l'istante", o " X"), società con sede a......., intende
commercializzare in Italia, attraverso una propria stabile organizzazione o una società
controllata da costituire, un'applicazione per smartphone per la gestione delle
indennità sostitutive di mensa corrisposte dalle imprese ai propri dipendenti.
L'applicazione consente ai datori di lavoro, attraverso un apposito portale
digitale denominato "..........." e un'"app mobile", di erogare l'indennità sostitutiva di
mensa ai dipendenti che trasmettono il documento commerciale comprovante la spesa
sostenuta per il pasto consumato giornalmente.
In particolare, l'istante illustra le modalità di funzionamento del sistema digitale
citato: dopo la conclusione di un apposito contratto di servizi con X, i datori di lavoro
che intendono utilizzare l'applicazione devono registrare sul portale dedicato i nomi
dei dipendenti aventi diritto all'indennità. A loro volta, questi ultimi devono
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preliminarmente scaricare la suddetta applicazione sul proprio cellulare. Ogni giorno,
dopo aver consumato il pasto in un qualunque esercizio commerciale e aver effettuato
il pagamento del corrispettivo, i medesimi devono fotografare il documento
commerciale comprovante l'acquisto e inviarlo tramite l'applicazione.
A seguito della trasmissione tramite l'applicazione, tutti i predetti documenti
sono archiviati ed elaborati elettronicamente in un centro di elaborazione dati (c.d. "
cloud"), in un formato non modificabile, e sono a disposizione del datore di lavoro per
stabilire la misura dell'indennità sostitutiva di mensa spettante a ciascun dipendente.
Al riguardo, X precisa che il rimborso avviene mensilmente, in sede di liquidazione
dello stipendio e ammonta a un importo massimo di 8 euro al giorno.
Il servizio, pertanto, non rappresenta un titolo di credito, bensì un servizio di
mensa diffusa, in cui il dipendente è libero di scegliere, nella fascia oraria prevista
contrattualmente per la pausa, dove consumare il pranzo.X precisa che non sussistono
apposite convenzioni stipulate con specifici esercizi commerciali.
Ciò premesso, X ha chiesto alla scrivente se le somme pagate dalle società, in
qualità di datori di lavoro, ai propri dipendenti in relazione all'utilizzo
dell'applicazione "......", siano qualificabili, ai fini fiscali, come indennità sostitutiva di
mensa, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR e quale sia il
conseguente trattamento fiscale del correlativo costo sostenuto dalle medesime
società.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società ritiene che le somme pagate dal datore di lavoro ai propri dipendenti,
in base all'applicazione......., siano qualificabili come indennità sostitutive di mensa, ai
sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR.
Pertanto, ai fini IRPEF, la determinazione del reddito di lavoro dipendente
avviene alle condizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR, ove non
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concorrono alla sua formazione le prestazioni di servizi sostitutivi di mense aziendali
fino all'importo di 7 euro, se rese in formato elettronico.
Ai fini IRES, invece, il costo sostenuto dal datore di lavoro per la gestione dei
servizi rappresenta, secondo X, un onere per l'acquisto di un servizio complesso, non
riconducibile alla mera somministrazione di alimenti e bevande. Tale costo, quindi,
non subisce le limitazioni di deducibilità di cui all'articolo 109, comma 5, del TUIR.
A supporto di tale soluzione interpretativa, il contribuente richiama il principio
di diritto n. 3 dell'8 ottobre 2018, in cui l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata sui
servizi resi tramite le c.d. "app mobile" per smartphone, precisando che ai fini IRPEF,
la determinazione del reddito di lavoro dipendente deve avvenire in base all'articolo
51, comma 2, lettera c), del medesimo TUIR.
Ai fini IRES, gli oneri sostenuti dal datore di lavoro per gestire i predetti servizi
rappresentano un costo per l'acquisizione di un servizio complesso non riconducibile
alla semplice somministrazione di alimenti e bevande e, pertanto, sono esclusi dalle
limitazioni di deducibilità di cui all'articolo 109, comma 5, del TUIR.
X, inoltre, richiama la risoluzione 17 maggio 2005, n. 63, la quale, con riguardo
alle card elettroniche, ha precisato che esse consentono di verificare in tempo reale
l'utilizzo conseguente alla maturazione del diritto da parte del dipendente,
scongiurando in tal modo un loro utilizzo improprio o fraudolento.
Da ultimo, l'istante evidenzia che sia l'amministrazione fiscale tedesca sia quella
austriaca hanno riconosciuto in via ufficiale il sistema "......" come un servizio
assimilato alla c.d. "mensa diffusa", con conseguente decontribuzione e detassazione
dei rimborsi del pasto dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, entro i limiti
fiscalmente riconosciuti dalle disposizioni normative dei singoli Stati.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il contribuente chiede un parere in merito alla modalità di tassazione delle
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somme pagate dalle società che, attraverso l'applicazione "........", rimborsano ai propri
dipendenti, in qualità di datori di lavoro, alcuni importi relativi ai pasti dai medesimi
consumati presso un qualunque esercizio commerciale, nella pausa dedicata.
Ciò premesso, ai fini IRPEF, si osserva che l'articolo 51, comma primo, del
TUIR dispone che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori
che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto
forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Vi rientrano, quindi, tutti gli emolumenti in qualunque modo riconducibili al
rapporto di lavoro, anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro.
Tale principio di onnicomprensività è mitigato dal secondo comma dell'articolo
51, che prevede un'elencazione tassativa delle somme e dei valori, percepiti in
relazione al rapporto di lavoro dipendente, che, in deroga al richiamato primo comma,
non concorrono a formare il reddito.
In particolare, secondo quanto disposto dalla predetta lettera c) del secondo
comma dell'articolo 51, come modificata dall'articolo 1, comma 677, della Legge 27
dicembre 2019, n. 160, tre categorie di prestazioni non concorrono a formare il reddito
di lavoro dipendente. In primo luogo, l'esclusione è prevista per le somministrazioni di
vitto da parte del datore di lavoro e quelle in mense organizzate direttamente dal datore
di lavoro o gestite da terzi.
Sono, inoltre, incluse nella deroga di cui alla citata lettera c) le prestazioni
sostitutive delle somministrazioni di vitto, fino all'importo complessivo giornaliero di
quattro euro, aumentato a otto euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma
elettronica.
Infine, sono escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente le
indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto, corrisposte agli addetti ai cantieri
edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate
in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, fino all'importo complessivo
giornaliero di euro 5,29.
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La totale o parziale esclusione dalla formazione del reddito imponibile delle
suindicate prestazioni è subordinata alla condizione che le stesse siano offerte alla
generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi.
Di conseguenza, le medesime erogazioni messe a disposizione solo di taluni
lavoratori concorrono integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente
(cfr. circolare 29 marzo 2018, n. 5/E, paragrafo 4.9).
Nella fattispecie in esame, si ritiene che gli importi corrisposti debbano essere
qualificati ai fini IRPEF come indennità sostitutive di mensa e ai fini IRES come costi
deducibili, con le seguenti precisazioni.
In primo luogo, si osserva che l'indennità sostitutiva di mensa, il cui importo può
essere deciso discrezionalmente dalle società che la eroga, è un corrispettivo in denaro
integrato nella retribuzione ordinaria, attribuibile sia ai collaboratori part-time che a
quelli a tempo pieno.
Dal combinato disposto dei commi primo e secondo dell'articolo 51 del TUIR, si
evince che la citata indennità è di regola interamente soggetta a tassazione e concorre
alla determinazione dell'imponibile fiscale e contributivo del dipendente percettore.
L'esclusione dell'indennità dal concorso alla formazione del reddito di lavoro
dipendente opera esclusivamente se corrisposta agli addetti ai cantieri edili, ad altre
strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive situate in zone prive di
strutture o servizi di ristorazione.
Con riguardo a tale ultimo aspetto, la risoluzione del Ministero Finanze del 30
marzo 2000, n. 41 afferma che occorre una valutazione dei singoli casi concreti, atteso
che la disposizione non consente di individuare criteri di carattere generale per
stabilire la sussistenza delle predette unità produttive. Tuttavia, secondo il richiamato
documento di prassi, si può ritenere in linea di principio che l'esclusione dal concorso
alla determinazione del reddito riguardi solo quelle categorie di lavoratori per le quali
ricorrano contemporaneamente alcune condizioni. In primo luogo è richiesto un orario
di lavoro che comporti la pausa per il vitto; sono esclusi, quindi, tutti i dipendenti ai
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quali, proprio in funzione della particolare articolazione dell'orario di lavoro che non
consente di fruire della pausa pranzo, viene attribuita una indennità sostitutiva di
mensa.
Il secondo requisito prevede che il dipendente sia addetto ad una unità
produttiva; sono esclusi, quindi, coloro che non sono stabilmente assegnati ad una
"unità" intesa come sede di lavoro.
Infine, occorre che la suddetta unità sia ubicata in un luogo che, in relazione al
periodo di pausa concesso per il pasto, non consenta di recarsi, senza l'utilizzo di
mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l'utilizzo di buoni pasto.
In base a tali considerazioni, ai fini IRPEF, l'indennità sostitutiva di mensa
concorre integralmente alla determinazione del reddito di lavoro dipendente del
percettore. Qualora, invece, ricorrano le condizioni sopra declinate e l'erogazione sia
rivolta alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi, l'indennità
sostitutiva è esclusa dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente fino
all'importo di 5,29 euro; pertanto, la parte eccedente concorre integralmente alla
determinazione del reddito, secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 51, comma
primo, del TUIR.
Per quanto sopra rappresentato, inoltre, si ritiene che le somme che verranno
corrisposte dalle società clienti dell'istante ai propri dipendenti, non possano
configurare la somministrazione di pasti in forma di mensa c.d. "diffusa". Al riguardo,
si formulano le seguenti osservazioni.
Per verificare se una prestazione di somministrazione di alimenti e bevande sia
riconducibile alla categoria dei servizi di mense aziendali, ovvero in quella dei servizi
sostitutivi di mensa aziendale, si deve aver riguardo non solo alle modalità attraverso
le quali la prestazione viene resa, ma anche alla presenza di eventuali convenzioni tra i
partecipanti al contratto di somministrazione di alimenti e bevande.
In relazione a quest'ultimo aspetto, con la circolare 16 luglio 1998, n. 188, il
Ministero delle Finanze, commentando la formulazione dell'articolo 48, comma 2,
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lettera c), del TUIR (attuale articolo 51), ha ripreso il contenuto della circolare 23
dicembre 1997, n. 326, qualificando come mense aziendali anche gli esercizi pubblici,
limitatamente alle prestazioni di somministrazione di alimenti e bevande realizzate
sulla base di specifiche convenzioni con i datori di lavoro.
Dalla possibilità di attribuire la qualifica di mensa aziendale anche agli esercizi
pubblici (ristoranti, bar, ecc.), sia pur subordinata alla condizione di una preventiva
convenzione con il datore di lavoro, discende che, ai fini della corretta collocazione di
una somministrazione in una delle due tipologie - servizi sostitutivi di mensa aziendale
ovvero mense aziendali o interaziendali - si rende necessario esaminare
compiutamente le modalità con cui la prestazione stessa viene resa.
Relativamente al caso prospettato dall'istante, si osserva che la piattaforma
".........." utilizzabile dalle società clienti di X e la relativa applicazione per smartphone
utilizzabile dai dipendenti non configura una modalità di somministrazione di alimenti
e bevande. Da quanto rappresentato dall'istante, infatti, tali strumenti di tecnologia
informatica intervengono solo nella fase successiva alla consumazione del pasto, per la
trasmissione (da parte del dipendente) e la contestuale ricezione (da parte della società
datore di lavoro), dei documenti giustificativi della spesa effettuata per il pasto. Non
risulta, inoltre, l'attivazione di specifiche convenzioni per la consumazione di cibi e
bevande in determinati esercizi pubblici.
Ciò premesso, ai fini IRES, in merito alla deducibilità degli oneri sostenuti dalla
società, si ritiene che il costo relativo rappresenti un onere sostenuto per l'acquisizione
di un servizio non riducibile esclusivamente alla somministrazione di alimenti e
bevande e, quindi, non subisca la limitazione alla deducibilità di cui all'articolo 109,
comma 5, del TUIR. Resta fermo che il predetto costo concorre integralmente alla
formazione del reddito imponibile, fermo restando il rispetto dei principi generali di
inerenza e di previa imputazione dei componenti negativi, ai sensi dell'articolo 109 del
citato TUIR.
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IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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FiscoAI analizza Interpello AdE 2412781/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
L'articolo 51 del TUIR disciplina il reddito di lavoro dipendente e le esclusioni dalla tassazione, incluse le prestazioni sostitutive di mensa. Commercialisti e aziende devono distinguere tra mensa aziendale (con convenzioni) e indennità sostitutiva, valutando se ricorrono le condizioni per l'esclusione fiscale e contributiva. La deducibilità IRES dei costi di gestione della piattaforma digitale segue i principi generali di inerenza e imputazione, non le limitazioni specifiche per la somministrazione di vitto.
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