Tassazione dell'accordo di mediazione che accerta l'usucapione di beni immobili - articolo 8, nota II-bis della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e articolo 17 del decreto legislativo 4 marzo 2010,n. 28
Quale regime fiscale si applica agli accordi di mediazione che accertano l'usucapione di beni immobili?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione di immobili sono soggetti a un regime fiscale specifico, non collegato all'originario atto traslativo. L'usucapione è un acquisto a titolo originario ex lege, e l'accordo conciliativo produce l'effetto di attribuire la titolarità del diritto reale indipendentemente da precedenti trasferimenti. Per quanto riguarda l'imposta di registro, si applica l'aliquota proporzionale del 9% (con minimo 1.000 euro) sulla parte eccedente i 50.000 euro, in virtù dell'articolo 17 del d.lgs. 28/2010 che prevede un regime di favore per i verbali di mediazione. Le imposte ipotecaria e catastale sono invece completamente esenti, rientrando nella previsione generale di esenzione da "ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura" prevista dalla normativa sulla mediazione civile. L'IVA non trova applicazione poiché l'usucapione non costituisce un trasferimento a titolo derivativo soggetto a tale imposta.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Tassazione dell'accordo di mediazione che accerta l'usucapione di beni immobili - articolo 8, nota II-bis della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e articolo 17 del decreto legislativo 4 marzo 2010,n. 28 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
________________
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 235
OGGETTO: Tassazione dell'accordo di mediazione che accerta l'usucapione di beni
immobili - articolo 8, nota II-bis della Tariffa, Parte Prima, allegata al
d.P.R. n. 131 del 1986 e articolo 17 del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
QUESITO
L'istante rappresenta quanto segue:
- la società ALFA con atto di compravendita del (...) ha venduto ai signori Tizio,
Caia e Sempronia, la piena proprietà di un complesso industriale, per il prezzo
complessivo di (...).000 oltre IVA;
- nell'atto, per mero errore materiale, è stata omessa la descrizione di una
porzione di detto complesso, ma la volontà della società di trasferire l'intero complesso
ai predetti acquirenti è confermata dalle seguenti circostanze:
1) nella delibera con cui il legale rappresentante di ALFA veniva autorizzato alla
stipula del contratto, allegata all'atto di vendita, veniva conferito al medesimo il potere
di alienare per il prezzo indicato l'intero complesso immobiliare;
Pagina 2 di 7
2) gli acquirenti hanno sempre disposto dell'intero complesso come proprietari in
virtù di contratti di affitto regolarmente registrati;
3) gli acquirenti hanno regolarmente corrisposto le imposte dovute sugli
immobili inserendoli nelle dichiarazioni dei redditi;
4) la società, ormai cancellata dal Registro imprese, non ha mai rivendicato la
proprietà di detta porzione, né ha mai inserito detto immobile nelle proprie
dichiarazioni dei redditi;
5) non è stata mai avanzata alcuna pretesa sull'immobile;
6) l'immobile in questione è regolarmente volturato in catasto a nome degli
acquirenti.
Stante l'impossibilità di procedere ad una rettifica dell'atto, in quanto la società è
cancellata da anni, gli acquirenti hanno intenzione di addivenire ad una mediazione
che accerti comunque l'avvenuto usucapione della porzione omessa in loro favore.
In relazione alla fattispecie rappresentata si chiede di conoscere il trattamento
tributario applicabile al verbale ai fini delle imposte sui trasferimenti.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente:
- applicazione al verbale delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura
fissa, in ragione del principio di alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R. n. 131 del
1986, dato che il trasferimento del complesso immobiliare in origine è stato sottoposto
ad IVA;
- l'IVA deve ritenersi non dovuta, in quanto già corrisposta sull'intero prezzo in
sede di stipula dell'atto.
Tale soluzione si fonda sull'intento di evitare una doppia imposizione per lo
stesso trasferimento che si rivelerebbe particolarmente gravosa, tenuto conto del valore
odierno dell'immobile.
Pagina 3 di 7
Secondo l'istante non può ritenersi contraria a tale soluzione la considerazione,
sollevata da una parte della dottrina, secondo la quale essendo l'usucapione un acquisto
a titolo originario e non derivativo sarebbe sempre soggetto ad imposta di registro.
Questa tesi, a parere dell'istante, non appare applicabile al caso in esame, in
quanto la volontà delle parti, chiaramente desumibile dall'atto di compravendita, era di
trasferire 1'intero complesso, e non solo parte di esso, tant'è che il prezzo era stato
calcolato in riferimento all'intero compendio immobiliare e su di esso sono state
pagate interamente le imposte, sia dirette che indirette.
La tesi sostenuta dalla dottrina, invece, fa riferimento alla diversa ipotesi
dell'acquisto non fondato su alcun titolo o negozio ed in ordine al quale, pertanto, non
è stata versata alcuna imposta.
L'acquisto che gli usucapienti compirebbero attraverso la mediazione è pur
sempre collegato al precedente atto traslativo, del quale verrebbe solo chiarito il
contenuto ed in ordine al quale, pertanto, non vi è ragione di applicare ulteriori
imposte se non quelle fisse.
Ad ulteriore conferma di quanto detto, l'istante fa presente che atti integrativi del
genere, se relativi a precedenti atti di trasferimento assoggettati ad IVA, sono
pacificamente sottoposti all'applicazione, in ragione del principio dell'alternatività,
delle imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali.
In virtù delle considerazioni sopra esposte, pertanto, l'istante chiede
l'applicazione alla fattispecie in esame della soluzione proposta.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 1158 del codice civile contempla l'usucapione quale modalità di
acquisto a titolo originario della proprietà e di altri diritti reali di godimento
condizionata al possesso del bene per un determinato periodo di tempo stabilito dalla
legge a prescindere dalla posizione del titolare precedente.
Pagina 4 di 7
In sostanza, l'acquisto del diritto per usucapione avviene ex lege e si perfeziona
con il decorso del lasso temporale normativamente previsto, durante il quale il bene è
stato posseduto ininterrottamente, con la conseguenza che la relativa sentenza che ne
accerta i due presupposti, il possesso e il tempo, ha valore dichiarativo.
Sotto il profilo dell'imposizione indiretta, a mente della nota II-bis, dell'articolo 8
della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (TUR) «i provvedimenti
che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti
reali di godimento sui beni medesimi sono soggetti all'imposta secondo le disposizioni
dell'articolo 1 della tariffa».
Pertanto, agli atti dell'autorità giudiziaria che accertano l'acquisto della proprietà
di beni immobili per usucapione si applica l'imposta di registro con l'aliquota del 9%
prevista dall'articolo 1 della Tariffa Parte I, allegata al TUR, per un importo minimo di
1.000 euro. In relazione a tali atti, trovano applicazione le imposte ipotecaria e
catastale nella misura di 50 euro ciascuna (cfr. circolare 21 febbraio 2014, n. 2).
La ratio della citata disposizione è volta a contrastare il fenomeno dei
trasferimenti di diritti reali attuati mediante l'utilizzo improprio di sentenze
dichiarative dell'usucapione, alle quali data la natura di atti tipicamente ricognitivi
dovrebbe trovare applicazione un'imposizione meno gravosa.
Un'interpretazione sistematica di questa norma non può che far ritenere che il
medesimo regime tributario, ai fini dell'imposta di registro, debba essere applicato
anche agli accordi conciliativi aventi ad oggetto l'accertamento dell'usucapione,
ricorrendo per essi la stessa ratio antielusiva.
In altri termini, la sopra citata nota II-bis, seppur letteralmente riferita ad una
tipologia di atti diversa dagli accordi conciliativi, alla luce del quadro normativo
vigente dev'essere ritenuta diretta ad individuare, in linea generale, le regole di
tassazione di atti aventi ad oggetto l'accertamento dell'usucapione, in ragione di una
finalità antielusiva legata non tanto alla forma (di provvedimento giudiziale) dell'atto,
quanto alla sua sostanza (l'accertamento dell'usucapione).
Pagina 5 di 7
In base a queste considerazioni, dunque, si deve ritenere che ai fini
dell'individuazione del regime applicabile agli accordi di conciliazione accertativi
dell'usucapione derivanti da procedure di mediazione - rispetto ad una tassazione che
deve avvenire secondo i principi di cui all'art. 20 del TUR, sulla base dell'intrinseca
natura e degli effetti giuridici dell'atto - sia da considerarsi prevalente la finalità
antielusiva già espressa dal legislatore, che giustifica l'assoggettamento degli accordi
conciliativi in commento all'imposta proporzionale di registro, secondo le disposizioni
di cui all'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, del TUR.
In tal senso il Consiglio Nazionale del Notariato nello studio n. 156-2014/T: «
Un'interpretazione sistematica di questo dato normativo induce a ritenere che il
medesimo regime debba essere applicato anche agli accordi conciliativi aventi ad
oggetto l'accertamento dell'usucapione di beni immobili, [...].
In altri termini, le disposizioni in esame, seppur riferite ad un'altra tipologia
(giudiziale), sono pur sempre dirette ad individuare le regole di tassazione di un atto
avente ad oggetto l'accertamento di usucapione».
Pertanto, agli accordi di mediazione formati ai sensi del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28 ("Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali"), che accertano l'usucapione, trova applicazione la medesima disciplina
fiscale prevista per le sentenze dichiarative dell'usucapione.
Sotto il profilo prettamente civilistico, nello Studio n. 718-2013/C, avente ad
oggetto "La trascrizione dell'accordo conciliativo accertativo dell'usucapione",
approvato dall'Area Scientifica - Studi civilistici il 24 ottobre 2013 e dal CNN il 31
gennaio 2014, si afferma, in premessa, quanto segue: «Pur in presenza di una pluralità
di fattispecie, alcune delle quali poste in essere dall'autonomia privata, l'usucapione
mantiene la sua caratteristica fondamentale di effetto legale e non negoziale della
proprietà; l'accordo conciliativo, quindi, non avrà ad oggetto il trasferimento di diritti
ma avrà ad oggetto l'accertamento tra le parti dei presupposti su cui si fonda
Pagina 6 di 7
l'usucapione con effetti preclusivi rispetto, ai fatti accertati, tra le parti stesse e loro
aventi causa».
Ciò posto, occorre considerare che nell'ambito dei procedimenti di mediazione,
finalizzati alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, il legislatore ha
introdotto all'articolo 17 del predetto decreto legislativo, una disciplina fiscale di
carattere agevolativo.
Come precisato nella circolare n. 2 del 2014, al paragrafo 9.1, rubricato "La
mediazione civile e commerciale", tale disposizione stabilisce al comma 2, che "Tutti
gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti
dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura
Il successivo comma 3 stabilisce che «il verbale di accordo è esente dall'imposta
di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la
parte eccedente».
Si ritiene che tale regime di favore, funzionale alla operatività dell'istituto della
mediazione, trovi applicazione anche per i verbali recanti trasferimenti di immobili o
trasferimento o costituzione di diritti immobiliari di godimento.
Pertanto, nel caso di verbale di accordo che accerta l'avvenuto usucapione di
beni immobili l'imposta proporzionale di registro è dovuta per la parte eccedente il
valore di euro 50 mila.
Per quanto concerne le imposte ipotecaria e catastale si fa presente che stante il
generico riferimento operato dal legislatore al comma 2 dell'articolo 17 del d.lgs n. 28
del 2010, il quale prevede un regime di esenzione ad «ogni spesa, tassa o diritto di
qualsiasi specie e natura», si ritiene che si possano ricomprendere anche quei tributi
non espressamente menzionati dalla norma. Ne consegue che al verbale di accordo che
accerta l'avvenuto usucapione di beni immobili trova applicazione il regime di
esenzione ai fini delle imposte ipo-catastali, indipendentemente dal valore dei
trasferimenti oggetto dell'accordo.
Al riguardo, si rammenta che l'articolo 11, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2010
Pagina 7 di 7
dispone, tra l'altro, che «Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o
compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere
alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere
autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».
Tale accordo conciliativo autenticato da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato è
soggetto all'obbligo di trascrizione a norma del n. 12-bis dell'articolo 2643 del codice
civile.
Alla luce di quanto sopra delineato, si ritiene che ai fini dell'imposizione
indiretta, diversamente da quanto sostenuto dall'istante, l'accordo di mediazione che
accerta l'usucapione non si può considerare collegato all'originario atto traslativo.
Nel caso di specie, l'accordo conciliativo produce l'effetto di attribuire alle parti
usucapenti la titolarità di un diritto reale su beni immobili, e non quello di
integrare/modificare un atto di compravendita.
Si rammenta, infatti, che l'attività interpretativa svolta ai fini dell'imposta di
registro (secondo la «intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto») impone che
vengano comunque tassati gli effetti giuridici che l'atto produce, indipendentemente
dalla volontà di produrli da parte di chi lo ha posto in essere o dalle ragioni sottese.
La procedura di accertamento di avvenuto usucapione costituisce fonte
autonoma di effetti giuridici soggetti a tassazione per espressa previsione normativa,
come sopra descritto.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 131/2010 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
L'interpello riguarda l'imposta di registro, le imposte ipotecaria e catastale, e il trattamento tributario dell'usucapione secondo l'articolo 8 nota II-bis della Tariffa del DPR 131/1986 e l'articolo 17 del d.lgs. 28/2010 sulla mediazione civile. Commercialisti e notai devono considerare che gli accordi conciliativi accertativi dell'usucapione seguono una disciplina antielusiva specifica, con esenzioni parziali sull'imposta di registro entro 50.000 euro e totali sulle imposte catastali e ipotecarie, diversamente dai trasferimenti derivativi assoggettati a IVA.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.