Modello 730/2010 - Redditi 2009 - Assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati.
Quali sono i requisiti e le modalità per presentare il modello 730/2010 e chi può prestare assistenza fiscale ai contribuenti?
Spiegato da FiscoAI
Il modello 730/2010 è la dichiarazione dei redditi semplificata destinata a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie specifiche (come soci di cooperative, sacerdoti, produttori agricoli esonerati). Possono utilizzarla solo i contribuenti che hanno un sostituto d'imposta in grado di effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti e che non posseggono redditi di impresa, redditi da lavoro autonomo con partita IVA, o altri redditi esclusi dalla dichiarazione semplificata.
L'assistenza fiscale per la presentazione del 730 può essere prestata da tre soggetti: il sostituto d'imposta stesso (gratuitamente), i Centri di Assistenza Fiscale per lavoratori dipendenti (CAF-dipendenti), oppure professionisti abilitati iscritti negli albi dei consulenti del lavoro e dei dottori commercialisti. Il contribuente deve presentare la dichiarazione entro aprile (se al sostituto) o maggio (se a CAF o professionista), compilata e sottoscritta, insieme al modello 730-1 per le scelte sul 5 e 8 per mille.
Chi presta assistenza deve verificare la conformità dei dati dichiarati alla documentazione esibita, controllare il rispetto dei limiti di deducibilità e detraibilità, e consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione (modello 730-3) entro il 15 giugno. I CAF e i professionisti abilitati devono trasmettere telematicamente i dati all'Agenzia delle entrate entro il 30 giugno e comunicare i risultati contabili (modello 730-4) ai sostituti d'imposta per l'effettuazione dei conguagli.
Il compenso per l'assistenza spetta solo ai CAF e ai professionisti abilitati (non ai sostituti d'imposta), ma il contribuente che presenta una dichiarazione già compilata in tutti i campi non deve pagare alcun corrispettivo. I sostituti d'imposta effettuano i conguagli sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio, applicando i risultati contabili ricevuti entro il 30 giugno.
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Riferimento normativo
Modello 730/2010 - Redditi 2009 - Assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati. - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 16/E
Direzione Centrale Servizi ai contribuenti
Roma, 27 marzo 2010
OGGETTO: Modello 730/2010 - Redditi 2009 - Assistenza fiscale prestata dai
sostituti di imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e
dai professionisti abilitati.
INDICE
1 Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2010..............................................3
1.1 Contribuenti che possono utilizzare il modello 730....................... 3
1.2 Contribuenti che non possono utilizzare il modello 730................ 4
1.3 Dichiarazione congiunta................................................................ 5
1.4 Dichiarazione “730-integrativo”................................................... 6
1.5 Il quadro I ICI ............................................................................... 8
1.6 Versamenti d’acconto e pagamenti rateali.................................... 8
1.6.1 Acconti............................................................................................... 8
1.6.2 Rateizzazioni...................................................................................... 9
1.7 Riquadro “Messaggi” 730-3.......................................................... 9
2 Assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta................................................9
2.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale......................... 10
2.2 Presentazione del modello 730 ai sostituti d’imposta.................. 10
2.3 Adempimenti del sostituto d’imposta........................................... 11
2.4 Comunicazione utenza telematica per la ricezione dei mod. 730-412
3 Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti e dai professionisti abilitati.....13
3.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale......................... 13
2
3.1.1 Elenco dei professionisti abilitati................................................. 14
3.2 Compensi...................................................................................... 16
3.3 Presentazione del 730 al CAF o al professionista abilitato ........ 17
3.4 Adempimenti dei CAF e dei professionisti abilitati..................... 18
3.5 Flusso telematico dei modelli 730-4............................................ 20
3.6 Modelli 730-4 da inviare al sostituto d’imposta.......................... 21
3.7 Visto di conformità....................................................................... 22
3.7.1 Controlli sulla documentazione................................................... 23
3.7.2 Documentazione che può essere sostituita da autocertificazione 25
4 Conguagli ...........................................................................................................25
4.1 Modalità e termini........................................................................ 25
4.2 Situazioni particolari.................................................................... 28
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1 Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2010
1.1 Contribuenti che possono utilizzare il modello 730
Ai fini dell’adempimento degli obblighi dichiarativi possono utilizzare il
modello 730/2010, se hanno un sostituto d’imposta che può effettuare le
operazioni di conguaglio nei tempi previsti, i seguenti contribuenti:
• lavoratori dipendenti e pensionati;
• soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro
dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e l’indennità di
mobilità;
• soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;
• sacerdoti della Chiesa cattolica;
• giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche
pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali, provinciali, comunali;
• soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
• produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei
sostituti d’imposta, Irap e Iva.
Il modello 730 può essere presentato al proprio sostituto che ha scelto di
prestare assistenza fiscale, a un centro di assistenza fiscale per lavoratori
dipendenti e pensionati o a un professionista abilitato (iscritti negli albi dei
consulenti del lavoro e dei dottori commercialisti e esperti contabili).
In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all’anno il
contribuente può rivolgersi:
• al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a
luglio 2010;
• a un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il rapporto di
lavoro dura almeno da giugno a luglio 2010 e conosce i dati del
sostituto che effettuerà il conguaglio.
Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può
presentare il modello 730 al proprio sostituto, a un CAF-dipendenti o ad un
professionista abilitato se tale contratto dura almeno dal mese di settembre 2009
al mese di giugno 2010.
Possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un CAF-dipendenti o
ad un professionista abilitato, anche i soggetti che posseggono soltanto redditi
indicati all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR (redditi di
collaborazione coordinata e continuativa), almeno nel periodo compreso da
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giugno a luglio 2010 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il
conguaglio.
Il modello 730 può essere utilizzato, se sono rispettate le condizioni sopra
esposte, dal rappresentante o tutore per dichiarare i redditi delle persone incapaci,
compresi i minori.
Le tipologie di reddito che possono essere dichiarate con il modello 730
sono:
• redditi di lavoro dipendente;
• redditi assimilati a quello di lavoro dipendente;
• redditi di terreni e fabbricati;
• redditi di capitale;
• redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
• alcuni redditi diversi;
• alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.
1.2 Contribuenti che non possono utilizzare il modello 730
Il modello 730/2010 non può essere utilizzato dai contribuenti che
nell’anno 2009 hanno posseduto:
• redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
• redditi d’impresa anche in forma di partecipazione;
• redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4
e D5, del modello 730;
• redditi provenienti da trust;
• plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o
derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società
residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono
negoziati in mercati regolamentati.
Tali contribuenti devono, quindi, presentare il Modello UNICO 2010
Persone fisiche.
Inoltre, non possono utilizzare il mod. 730/2010 i contribuenti che:
• devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP
o in qualità di sostituto d’imposta (ad es. imprenditori agricoli non
esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori
“porta a porta”);
• non sono stati residenti in Italia nel 2009 e/o non lo sono nel 2010;
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• nel 2010 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati
esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le
ritenute d’acconto (es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa).
I lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possono utilizzare il
modello 730 se al momento della presentazione della dichiarazione il rapporto di
lavoro è cessato.
Non può essere utilizzato il modello 730 per dichiarare i redditi di
contribuenti deceduti.
1.3 Dichiarazione congiunta
I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la
dichiarazione dei redditi in forma congiunta, se almeno uno di essi si trova nelle
condizioni che consentono di utilizzare il modello 730.
La dichiarazione congiunta non può essere presentata se uno dei coniugi nel
2009 è titolare di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 o,
comunque, se è tenuto a presentare il modello UNICO 2010 Persone fisiche.
Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell’assistenza fiscale, scelgono a
quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione; in tal caso il coniuge che
ha come sostituto il soggetto al quale è presentata la dichiarazione deve essere
indicato come dichiarante barrando l’apposita casella nel frontespizio del
modello. Nel caso in cui la dichiarazione congiunta sia presentata a un CAF o ad
un professionista abilitato, deve essere indicato come dichiarante il soggetto che
ha scelto il proprio sostituto per le operazioni di conguaglio.
Non è possibile presentare la dichiarazione congiunta se il coniuge è
deceduto o se si presenta la dichiarazione per conto di altri contribuenti (ad
esempio per conto di persone incapaci, compresi i minori).
I coniugi devono indicare, ciascuno nel rigo F1 del proprio modello 730,
l’importo degli acconti versati riferiti alla propria Irpef e alla propria addizionale
comunale all’Irpef. I coniugi che non si sono avvalsi del differimento del
versamento del secondo o unico acconto di cui all’art. 1, decreto-legge 23
novembre 2009, n. 168 e all’articolo 2, comma 6, della legge n. 191 del 2009,
che hanno utilizzato il maggior importo versato dell’acconto in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 mediante il
modello F24, devono indicare, ciascuno nel proprio modello, nella colonna 5 del
rigo F1, l’importo compensato.
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1.4 Dichiarazione “730-integrativo”
Qualora il contribuente riscontri nella dichiarazione 730 presentata errori od
omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o
non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione
originaria, può presentare una dichiarazione integrativa. Il modello 730, nel quale
deve essere indicato il codice 1 nell’apposita casella “730 integrativo”, deve
essere presentato, entro il 25 ottobre 2010, ad un CAF-dipendenti o a un
professionista abilitato, anche se l’assistenza era stata precedentemente prestata
dal sostituto d’imposta.
Il contribuente che presenta la dichiarazione integrativa allo stesso CAF o
allo stesso professionista abilitato a cui ha presentato la dichiarazione originaria,
deve esibire solo la documentazione relativa all’integrazione effettuata,
necessaria per il controllo di conformità. Se l’assistenza era stata prestata dal
sostituto d’imposta, da altro CAF o da altro professionista abilitato, il
contribuente deve esibire tutta la documentazione.
Il CAF o il professionista abilitato conseguentemente:
• rilascia la ricevuta, modello “730-2 per il CAF o per il professionista
abilitato”, attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione
integrativa e della relativa documentazione;
• elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul quale
nell’apposita casella “integrativo” deve essere indicato lo stesso codice
risultante dal frontespizio della dichiarazione e lo consegna
all’assistito, entro il 10 novembre 2010, unitamente alla copia della
dichiarazione integrativa;
• trasmette all’Amministrazione finanziaria per via telematica, entro il
10 novembre 2010, i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative
730/2010 e i relativi modelli 730-4 integrativi che l’Amministrazione
finanziaria mette a disposizione dei sostituti d’imposta che effettuano i
conguagli a credito sulle retribuzioni erogate nel mese di dicembre (v.
punto 3.5);
• trasmette all’Amministrazione finanziaria per via telematica, entro il
10 novembre 2010, i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative
730/2010 ed entro la stessa data il modello 730-4 integrativo
direttamente al sostituto d’imposta che non è incluso negli elenchi
forniti dall’Agenzia delle entrate (v. punto 3.6).
Qualora sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo
intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario e la data del 25
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ottobre il contribuente, ricorrendone le condizioni, può presentare il modello 730
integrativo contrassegnato dal codice 1 se ha un sostituto d’imposta almeno nel
periodo da ottobre a dicembre 2010.
Il modello 730 integrativo può essere utilizzato anche quando per
incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel frontespizio della
dichiarazione originaria il sostituto non è stato correttamente identificato. In tal
caso, nell’apposita casella deve essere indicato il codice 2 e la dichiarazione può
essere integrata limitatamente al riquadro relativo ai dati del sostituto d’imposta
che deve effettuare il conguaglio, mentre i rimanenti dati devono essere i
medesimi della dichiarazione originaria. Pertanto, al fine di consentire
l’effettuazione dei conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese
di luglio, il medesimo soggetto che ha prestato l’assistenza per la presentazione
del modello 730 originario dovrà apportare tempestivamente la modifica
necessaria.
Qualora l’integrazione riguardi errori od omissioni la cui correzione
comporti un maggior rimborso, un minor debito o non influisca sulla
determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria, ma il
risultato contabile del modello 730 originario non è mai pervenuto al sostituto
d’imposta per inesattezze nei dati indicati nel frontespizio relativamente al
sostituto che deve effettuare il conguaglio, nella casella “730 integrativo” deve
essere indicato il codice 3. In tale ipotesi la modifica deve essere apportata dallo
stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione
originaria e la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il 25 ottobre.
Il sostituto d’imposta effettua il conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di
dicembre, sulle eventuali somme a debito deve essere applicato l’interesse dello
0,40 mensile a partire dal mese di agosto. Per i dipendenti che percepiscono nel
mese di agosto le retribuzioni di competenza del mese di luglio e per i pensionati
deve essere applicato l’interesse dello 0,40 mensile a partire dal mese di
settembre.
Il contribuente che riscontra nel modello 730 presentato errori od omissioni
la cui correzione determina un minor rimborso o un maggior debito può
presentare, nei previsti termini ordinari, una dichiarazione integrativa utilizzando
il modello UNICO 2010 Persone fisiche e provvedere direttamente al pagamento
delle somme dovute. Se i termini predetti sono scaduti, il contribuente può, con
un modello UNICO, correggere o integrare la dichiarazione, ai sensi dell’articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e dell’articolo 2 del D.P.R.
22 luglio 1998 n. 322.
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La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le
procedure avviate con la consegna del modello 730 e, di conseguenza, non fa
venir meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi spettanti o
trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario.
1.5 Il quadro I ICI
Anche i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale possono,
compilando il quadro I ICI del modello 730, richiedere di utilizzare l’eventuale
credito risultante dalla dichiarazione per effettuare autonomamente, con il mod.
F24, il versamento dell’ICI dovuta per l’anno 2010.
In tale caso, in sede di conguaglio sulla retribuzione, il sostituto rimborserà
l’eventuale differenza tra il credito risultante dalla liquidazione della
dichiarazione e l’ammontare richiesto per l’effettuazione del versamento ICI.
Se il contribuente barra la casella 1 del quadro I, ovvero se l’importo
indicato nella casella 2 risulta uguale al credito risultante, il sostituto non
effettuerà alcun rimborso.
Se la dichiarazione è presentata in forma congiunta, ciascuno dei coniugi
per il pagamento del proprio debito ai fini dell’ICI può utilizzare, in tutto o in
parte, il credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione.
Si evidenzia che, in caso di presentazione di 730 integrativo è necessario
indicare nel relativo quadro I un importo non inferiore a quello già utilizzato in
compensazione nel mod. F24 per il versamento dell’ICI.
Qualora nel mod. 730 originario non sia stato compilato il quadro ICI o la
somma indicata non sia stata utilizzata in compensazione, nel modello integrativo
il quadro I può essere anche compilato diversamente o non compilato.
1.6 Versamenti d’acconto e pagamenti rateali
1.6.1 Acconti
Il contribuente che ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di
acconto Irpef deve barrare, sotto la propria responsabilità, la casella 1 del rigo F6
della Sezione V. Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto per l’anno
2010 deve indicare nella colonna 2 del rigo F6 i minori importi che devono
essere trattenuti dal sostituto d’imposta e non barrare la casella 1.
Per quanto riguarda l’addizionale comunale, se il contribuente ritiene di non
dover versare alcuna somma a titolo di acconto deve barrare l’apposita casella 3
del rigo F6, se ritiene di dover versare un minore acconto deve indicare nella
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colonna 4 del rigo F6 la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto
d’imposta e non barrare la casella 3.
Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento Irpef a titolo di
seconda o unica rata di acconto o che intende effettuare un versamento inferiore a
quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il mese
di settembre 2010 al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio.
1.6.2 Rateizzazioni
Ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche
il contribuente che presenta il modello 730 può chiedere la suddivisione in rate
mensili di uguale importo della somma dovuta a titolo di saldo, primo acconto
Irpef, addizionale comunale e regionale Irpef, acconto dell’addizionale
comunale, imposta sostitutiva sull’incremento della produttività e acconto del 20
per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. In tal caso, il
contribuente indicherà nella Sezione V, rigo F6, casella 5, del mod. 730 il
numero delle rate, da un minimo di due a un massimo di cinque, in cui intende
frazionare il debito e il sostituto d’imposta calcolerà gli interessi dovuti per la
rateizzazione, pari allo 0, 33 per cento mensile.
La rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre.
Non è rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto
dell’Irpef.
1.7 Riquadro “Messaggi” 730-3
Le specifiche tecniche relative al modello 730/2010 prevedono la possibilità
di inserire nel tracciato telematico della dichiarazione da inviare all’Agenzia
delle entrate, anche il contenuto delle comunicazioni fornite all’assistito nel
riquadro “Messaggi” del mod. 730-3 cartaceo mediante l’indicazione di appositi
codici.
Nel tracciato telematico i codici devono essere indicati distintamente per il
dichiarante e per il coniuge dichiarante. Si precisa che, nel modello 730-3
cartaceo non devono essere riportati i codici associati al messaggio.
2 Assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta
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2.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale
Ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997,
possono prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti, ai fini dell’adempimento
dell’obbligo di dichiarazione dei redditi mediante il modello 730, i sostituti
d’imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a),
d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento
europeo, e lettera l), del TUIR.
L’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta non comporta alcun
onere per gli assistiti.
Ai sostituti d’imposta che scelgono di prestare assistenza fiscale e svolgono
le attività indicate nell’articolo 37, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241
del 1997, spettano i compensi previsti dalla normativa vigente.
Il compenso corrisposto mediante una riduzione dei versamenti delle
ritenute fiscali operate dal sostituto stesso non costituisce corrispettivo agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto.
I compensi non spettano:
(cid:1) alle Amministrazioni dello Stato, come precisato dal Ministero del
Tesoro con telegramma-circolare n. 149868 del 9 giugno 1993;
(cid:1) alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, alla Corte
Costituzionale e alla Presidenza della Repubblica, come specificato dal
Ministero del Tesoro con nota n. 119283 del 22 aprile 1996.
Tutti i sostituti d’imposta, compresi quelli che non prestano assistenza
fiscale, hanno l’obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile
delle dichiarazioni elaborate dai Centri di assistenza fiscale e dai professionisti
abilitati.
2.2 Presentazione del modello 730 ai sostituti d’imposta
Il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale del proprio sostituto
d’imposta deve presentare entro il mese di aprile 2010:
• il modello 730/2010, debitamente compilato e sottoscritto; devono essere
indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso
sostituto;
• il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef
e del 5 per mille dell’Irpef, anche se non compilato, nell’apposita busta
chiusa. Può essere utilizzata anche una busta bianca con l’indicazione
“Scelta per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF”.
Le scelte effettuate dai coniugi che presentano la dichiarazione congiunta
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vanno inserite in una sola busta, con l’indicazione del cognome, nome e
codice fiscale del dichiarante.
Il contribuente non deve produrre al sostituto d’imposta alcuna
documentazione comprovante i dati dichiarati; deve, invece, conservarla fino al
31 dicembre 2014, ed esibirla, se richiesta, ai competenti uffici dell’Agenzia
delle entrate.
2.3 Adempimenti del sostituto d’imposta
Il sostituto d’imposta rilascia al sostituito una ricevuta del modello 730 e
della busta contenente il modello 730-1, redatta in conformità al modello “730-2
per il sostituto d’imposta”.
Prima del rilascio della ricevuta, che costituisce prova dell’avvenuta
presentazione della dichiarazione, il sostituto deve verificare che la dichiarazione
riporti i dati relativi al sostituto stesso e che sia sottoscritta dal contribuente, dal
rappresentante o tutore e, in caso di dichiarazione congiunta, da entrambi i
contribuenti.
Il sostituto controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dal
sostituito anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla
deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d’imposta.
Il sostituto che durante le operazioni di liquidazione riscontra anomalie o
incongruenze che determinano l’interruzione dell’assistenza fiscale, è tenuto ad
informarne tempestivamente il sostituito il quale dovrà presentare, entro i termini
ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2010
Persone fisiche.
Entro il 31 maggio 2010 il sostituto consegna al sostituito copia della
dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3,
sottoscritto anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia di quella
presentata, trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate.
Nel caso in cui vengano rilevati errori commessi dal sostituto nel prospetto
di liquidazione, il medesimo deve rideterminare correttamente gli importi ed
elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione
riguarda la dichiarazione) che deve essere consegnato al sostituito.
Il sostituto deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati
delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione entro il 30
giugno 2010.
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Qualora entro la suddetta data, il sostituto abbia operato rettifiche sulle
dichiarazioni, deve trasmettere sia la dichiarazione originaria sia la dichiarazione
riportante le rettifiche effettuate.
Inoltre, sempre entro la predetta data, il sostituto deve consegnare le buste
chiuse contenenti i modelli 730-1, in base alle modalità previste dal
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2010 e
successive modificazioni e integrazioni, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle
entrate www.agenziaentrate.gov.it . Le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione
devono essere conservati dal sostituto fino al 31 dicembre 2012.
Il sostituto d’imposta, socio di un CAF-dipendenti, se presta assistenza
fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso, svolge le operazioni di raccolta
delle dichiarazioni e della relativa documentazione, consegna ai sostituiti le
dichiarazioni e i prospetti di liquidazione elaborati dal CAF ed effettua le
conseguenti operazioni di conguaglio. Non spetta alcun compenso per la sola
effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni dei propri sostituiti.
2.4 Comunicazione utenza telematica per la ricezione dei mod. 730-4
L’art. 16 del D.M. n. 164 del 1999 stabilisce che i CAF trasmettono
telematicamente il risultato finale delle dichiarazioni 730 (mod. 730-4)
all’Agenzia delle entrate, che lo rende disponibile in via telematica, ai sostituti
d’imposta.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio
2010 ha approvato il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica
dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (v.
punto 3.5), che deve essere compilato dai sostituti d’imposta indicando la sede
telematica (fisconline o entratel) o l’intermediario presso cui saranno resi
disponibili i dati contabili del mod. 730-4 e trasmesso entro il 31 marzo.
Negli anni 2008 e 2009 è stata avviata una prima fase di sperimentazione
che ha interessato un limitato numero di sostituti d’imposta, individuato in base
al domicilio fiscale in determinate province.
Da quest’anno il flusso informativo dei dati viene esteso a tutte le province
del territorio italiano, pertanto, tutti i sostituti d’imposta, indipendentemente dalla
provincia in cui hanno il loro domicilio fiscale, che intendono ricevere i dati per
effettuare i conguagli direttamente dall’Agenzia delle entrate, trasmettono in via
telematica, direttamente o tramite un intermediario, tale modello di
comunicazione. Sono esclusi da questa possibilità alcuni grandi sostituti indicati
al punto 3.6.
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L’estensione del flusso informativo dei dati costituisce una ulteriore fase
della graduale attuazione della normativa ed è dettata dalla considerazione che
tale procedura semplifica gli adempimenti, costituendo una più agevole modalità
di ricezione del risultato contabile delle dichiarazioni modello 730. Inoltre, i
sostituti inseriti nel flusso hanno la garanzia della sicurezza della provenienza dei
dati ricevuti e la possibilità di un’agevole integrazione dei dati da conguagliare
con quelli delle retribuzioni dei propri dipendenti.
La comunicazione deve contenere i seguenti dati:
a) l’utenza telematica presso cui il sostituto intende ricevere direttamente i
mod. 730-4;
b) se in possesso di più utenze quella o quelle scelte per ricevere i mod. 730-
4;
c) l’intermediario prescelto tra i soggetti incaricati alla trasmissione
telematica;
d) codice sede operativa, che deve corrispondere a quello (o a quelli) indicato
nei CUD rilasciato ai propri dipendenti. Si evidenzia che, qualora nei
CUD non sia stata indicata alcuna sede operativa nella comunicazione
deve essere convenzionalmente indicato come codice sede “000”.
La comunicazione deve pervenire all’Agenzia delle entrate entro il 31
marzo 2010; se la comunicazione perviene oltre tale data ha effetto per
l’assistenza fiscale da prestare nell’anno 2011.
3 Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti e dai professionisti
abilitati
3.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale
Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nell’individuare i soggetti
abilitati alla costituzione dei Centri di assistenza fiscale definisce, all’articolo 34,
comma 4, le attività che i CAF-dipendenti sono tenuti a svolgere nella
prestazione dell’assistenza fiscale ai contribuenti che chiedono di presentare il
modello 730.
Per assicurare la massima trasparenza nei rapporti con gli utenti, i CAF nei
locali adibiti all’assistenza devono esporre, in modo visibile, copia del
provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività; informazioni sul tipo
di struttura che presta l’assistenza (sede legale o sede periferica del CAF, centro
di raccolta quale socio o associato, società di servizi del CAF, sede periferica
14
della società di servizi); informazioni sull’assistenza, sulle scadenze delle fasi
dell’attività e sugli orari di apertura; informazioni sui costi nel caso in cui
l’utente chieda la consulenza fiscale del CAF per la compilazione del modello.
Per effetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, anche gli iscritti
negli albi dei consulenti del lavoro e in quelli dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili possono prestare l’assistenza fiscale per la presentazione del
modello 730 e, conseguentemente, devono svolgere le seguenti attività, previste
dal citato articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997:
• verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa
documentazione;
• consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del
prospetto di liquidazione delle imposte;
• trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei modelli
730-4;
• comunicare direttamente ai sostituti d’imposta non presenti negli elenchi
forniti dall’Agenzia delle entrate il risultato finale delle dichiarazioni ai
fini del conguaglio a debito o a credito in sede di ritenuta d’acconto (v.
punto 3.6);
• inviare telematicamente all’Amministrazione finanziaria i dati delle
dichiarazioni dei redditi e delle scelte ai fini della destinazione dell’8 e del
5 per mille dell’Irpef.
All’attività svolta dai professionisti sono applicabili le disposizioni
contenute negli articoli 13 - 14 - 15 - 16, commi 1, 2, 3 e 4-bis, 21 - 22 - 25 e 26
del decreto 31 maggio 1999, n. 164.
3.1.1 Elenco dei professionisti abilitati
L’articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 dispone che il soggetto responsabile dell’assistenza fiscale rilascia il visto di
conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.
L’articolo 21 del decreto n. 164 del 1999 stabilisce che, per il rilascio del
visto di conformità i professionisti devono effettuare una apposita comunicazione
alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale,
allegando la documentazione ivi indicata.
A seguito della verifica, da parte della Direzione regionale competente,
della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, il professionista viene iscritto, dalla
15
data di presentazione della comunicazione, nell’Elenco informatizzato dei
professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità.
I professionisti che hanno già effettuato la comunicazione ai fini
dell’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione unificata o sulla
dichiarazione Iva, ai sensi dell’articolo 21 del citato decreto n. 164 del 1999,
sono esentati dalla presentazione di una nuova comunicazione.
Al riguardo si specifica che, per l’attività di assistenza fiscale da prestare
nel corso dell’anno 2010, il professionista deve essere iscritto nel predetto elenco
a far data dal 30 giugno 2010, qualora il professionista risulti iscritto in data
successiva potrà prestare l’assistenza fiscale per la presentazione del mod. 730
solo a partire dall’anno seguente.
Si mette in evidenza che, l’avvenuta presentazione dell’istanza all’Ufficio
locale ai fini dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, di
cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, non esime dall’obbligo
della comunicazione di cui all’articolo 21 del decreto n. 164 del 1999,
costituendo, infatti, l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
soltanto uno dei requisiti richiesti per poter effettuare la richiesta di abilitazione
all’apposizione del visto di conformità.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 22 del decreto 164 del 1999 il
professionista è tenuto a stipulare una polizza assicurativa della responsabilità
civile, per gli eventuali danni causati nel fornire assistenza fiscale, il cui
massimale deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e comunque
non inferiore a euro 1.032.913,80. Si precisa, inoltre, che la polizza deve
garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente non
includendo franchigie o scoperti e prevedere il risarcimento nei cinque anni
successivi alla scadenza del contratto.
Il professionista già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi
professionali, potrà anche utilizzare tale polizza mediante una autonoma
copertura assicurativa, con previsione di un massimale, dedicato esclusivamente
all’assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello previsto dalla norma, che
garantisca il risarcimento dei danni eventualmente provocati nell’esercizio
dell’attività di assistenza fiscale prestata a tutti i contribuenti.
Per mantenere la propria iscrizione nell’elenco informatizzato, il
professionista abilitato deve provvedere tempestivamente a comunicare alla
Direzione regionale competente ogni variazione dei dati comunicati e far
pervenire il rinnovo della prevista polizza assicurativa o l’attestato di quietanza
di pagamento qualora il premio relativo alla polizza sia stato suddiviso in rate. Al
16
riguardo si rammenta che, per l’assistenza fiscale prestata in mancanza dei
requisiti previsti dalla normativa vigente non spetta alcun compenso a carico del
bilancio dello Stato.
Nel caso in cui il professionista abilitato eserciti l’attività di assistenza
fiscale nell’ambito di una associazione professionale di cui all’articolo 5, comma
3, lett. c), del TUIR, nella predetta comunicazione dovranno essere indicati, oltre
ai dati del singolo professionista, anche quelli dell’associazione di cui il
medesimo fa parte. In detta ipotesi, peraltro, la polizza assicurativa potrà essere
stipulata dal professionista o dall’associazione professionale e in questo ultimo
caso, la polizza deve garantire il contribuente da ogni eventuale danno causato
nell’esercizio dell’attività di assistenza fiscale svolta dal singolo professionista
distintamente abilitato.
Al riguardo, si specifica che è il singolo professionista ad essere iscritto
nell’elenco informatizzato e conseguentemente abilitato al rilascio del visto di
conformità, pertanto ogni altro professionista appartenente all’associazione che
non sia personalmente iscritto nell’elenco degli abilitati tenuto dalle Direzioni
regionali non è autorizzato ad apporre il visto di conformità al modello 730.
La trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata
esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o
dall’associazione cui lo stesso appartiene e non può essere effettuata da altro
professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che
ha apposto il visto sulle dichiarazioni.
3.2 Compensi
Per lo svolgimento della predetta attività di assistenza fiscale, ai CAF e ai
professionisti abilitati spetta il compenso di cui all’articolo 38 del decreto
legislativo n. 241 del 1997. Ai medesimi soggetti spetta, inoltre, per la
trasmissione telematica delle dichiarazioni tramite il servizio Entratel, il
compenso previsto dall’articolo 3, comma 3-ter, del D.P.R. n. 322 del 1998 e
successive modificazioni.
Il contribuente che presenta una dichiarazione modello 730 debitamente
compilata in tutti i campi relativi alla documentazione prodotta e a quelli riferiti
alle proprie condizioni familiari e comunque rilevanti ai fini fiscali non deve
alcun corrispettivo al centro di assistenza fiscale o al professionista abilitato.
Un corrispettivo può essere richiesto al contribuente nelle ipotesi di
prestazioni di altre attività quale, ad esempio, la richiesta da parte del
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contribuente di essere informato direttamente dal CAF o dal professionista su
eventuali comunicazioni provenienti dall’Agenzia delle entrate.
3.3 Presentazione del 730 al CAF o al professionista abilitato
Il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale di un CAF-dipendenti o
di un professionista abilitato deve presentare entro il mese di maggio 2010:
• il modello 730/2010 già compilato e sottoscritto oppure può
richiedere la consulenza fiscale per la compilazione;
• il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille
dell’Irpef, e del 5 per mille dell’Irpef, anche se non compilato, nell’apposita
busta chiusa. Può essere utilizzata anche una busta bianca con l’indicazione
“Scelta per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF”. Le
scelte effettuate dai coniugi che presentano la dichiarazione congiunta vanno
inserite in una sola busta, con l’indicazione del cognome, nome e codice
fiscale del dichiarante.
Qualora il contribuente richieda l’assistenza fiscale per la compilazione del
modello 730 si ricorda che la residenza anagrafica deve essere indicata solo se è
variata. Nel caso di avvenuta variazione o nel caso di prima dichiarazione
presentata dal contribuente, al fine di un corretto aggiornamento dei dati
dell’Anagrafe Tributaria si richiede la massima attenzione nella compilazione del
relativo riquadro. La medesima attenzione deve essere posta anche in sede di
riporto dei dati indicati dal contribuente nel modello 730.
Si evidenzia che le modifiche territoriali (soppressione del comune per
confluenza in un nuovo comune o variazione della provincia o della regione di
appartenenza) non costituiscono variazione di residenza del contribuente e,
pertanto, in tali casi non devono essere compilati i riquadri: “Residenza
anagrafica”, “Domicilio Fiscale al 31/12/2009” e “Domicilio Fiscale al
01/01/2010”.
Il contribuente deve esibire al CAF o al professionista abilitato la
documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati
esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli
oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta e lo scomputo delle
ritenute d’acconto. Tale documentazione deve essere conservata dal contribuente
fino al 31 dicembre 2014 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici
dell’Agenzia delle entrate.
Stesse modalità e termini si applicano se il sostituto d’imposta presta
assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite un CAF di cui è socio.
18
3.4 Adempimenti dei CAF e dei professionisti abilitati
Il CAF o il professionista abilitato rilascia al contribuente una ricevuta del
modello 730 e della busta contenente il modello 730-1, consegnati e della
documentazione esibita.
Prima di rilasciare la ricevuta, che costituisce prova dell’avvenuta
presentazione della dichiarazione, occorre verificare che il contribuente possieda
i requisiti necessari per utilizzare il modello 730, che siano indicati gli estremi
del sostituto d’imposta che dovrà eseguire i conguagli e che la dichiarazione sia
sottoscritta dal contribuente ovvero dal rappresentante o tutore e, in caso di
dichiarazione congiunta, da entrambi i contribuenti.
Il CAF e il professionista nel mod. 730-2 devono indicare se intendono o
meno assumere l’impegno di informare direttamente il contribuente, qualora il
medesimo ne abbia fatto richiesta, su eventuali comunicazioni dell’Agenzia delle
entrate, riguardanti irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata.
In caso di dichiarazione congiunta, la richiesta deve essere effettuata da entrambi
i coniugi. L’assunzione dell’impegno deve essere comunicata all’Agenzia delle
entrate barrando l’apposita casella posta in alto nel prospetto di liquidazione.
Ai fini della notificazione degli atti, il soggetto che presta l’assistenza deve
tener conto di quanto eventualmente indicato dal contribuente nell’apposito
riquadro del frontespizio del modello 730 “Domicilio per la notificazione degli
atti”.
L’indicazione dei documenti esibiti dai contribuenti può avvenire in forma
sintetica quando il CAF o il professionista abilitato ne conserva copia. In caso
contrario, è necessario che gli stessi siano analiticamente indicati nel mod. 730-2.
Ad esempio, le spese per farmaci si intendono elencate analiticamente se indicate
con il relativo importo, anche complessivo, separatamente dalle altre spese
sanitarie.
L’analitica redazione della ricevuta è sufficiente a garantire, in caso di
controllo o richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, al CAF o al
professionista abilitato, l’avvenuta verifica da parte del responsabile
dell’assistenza fiscale della corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione alla
documentazione prodotta dall’assistito (circolare n. 15/E del 20 aprile 2005).
La ricevuta è redatta in conformità al modello “730-2 per il CAF o per il
professionista abilitato” e può essere compilata con sistemi di elaborazione
automatica; con gli stessi sistemi può essere apposta la firma dell’incaricato del
CAF al rilascio della ricevuta o del professionista abilitato.
19
Se emergono, anche nel corso dell’attività di assistenza, situazioni che non
consentono l’utilizzo del modello 730, il CAF, o il professionista abilitato, deve
tempestivamente informarne il contribuente perché possa presentare, entro i
previsti termini ordinari, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2010
- Persone fisiche.
Sulla base dei dati indicati dal contribuente e della relativa documentazione
esibita, previa verifica della correttezza e della legittimità dei dati e dei calcoli
esposti, il CAF, o il professionista abilitato, elabora la dichiarazione, acquisisce
le scelte per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef effettuate
dall’assistito, provvedendo all’apertura dell’apposita busta, che non costituisce
documentazione da conservare, e liquida le relative imposte.
Entro il 15 giugno 2010, il CAF o il professionista abilitato consegna al
contribuente copia della dichiarazione, elaborata in relazione all’esito dei
controlli eseguiti, e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, su
modelli conformi per struttura e sequenza a quello approvato con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2010 e successive
modificazioni e integrazioni, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate
www.agenziaentrate.gov.it .
Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto, anche mediante sistemi di
elaborazione automatica, dal responsabile dell’assistenza fiscale o dal
professionista abilitato, sono evidenziati:
• gli elementi di calcolo e il risultato del conguaglio fiscale;
• le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati dal contribuente
a seguito dei controlli effettuati;
• i minori importi a titolo di acconto che il contribuente, sotto la propria
responsabilità, ha indicato di voler effettuare;
• la scelta operata dal contribuente per la destinazione dell’8 per mille e del
5 per mille dell’ Irpef.
Se vengono rilevati errori commessi dal CAF o dal professionista abilitato,
lo stesso soggetto che ha prestato l’assistenza deve rideterminare correttamente
gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la
correzione riguarda la dichiarazione) che deve essere consegnato all’assistito.
La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia di quella
presentata, trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate dal CAF o dal
professionista abilitato.
20
Il contribuente che non ritiene corrette le variazioni apportate dal CAF o dal
professionista abilitato, può presentare, assumendosene la responsabilità, una
dichiarazione integrativa con il modello UNICO 2010 Persone fisiche.
Entro il 30 giugno 2010, il CAF e il professionista abilitato trasmettono
telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei
relativi prospetti di liquidazione. Qualora entro la predetta data, il soggetto che
ha prestato l’assistenza abbia operato rettifiche sulle dichiarazioni, deve
trasmettere sia la dichiarazione originaria sia la dichiarazione riportante le
rettifiche effettuate.
Il CAF e il professionista abilitato devono conservare copia delle
dichiarazioni, dei relativi prospetti di liquidazione e del modello 730-1 con le
scelte effettuate dai contribuenti fino al 31 dicembre 2012.
3.5 Flusso telematico dei modelli 730-4
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio
2010 ha definito, per l’anno in corso, modalità e termini di attuazione delle
disposizioni contenute nell’articolo 16, commi 1, 2 e 4-bis del decreto 31 maggio
1999, n. 164 come modificato dal decreto 7 maggio 2007, n. 63, in materia di
trasmissione del risultato contabile delle dichiarazioni 730 e ha approvato il
modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai
mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” che deve essere trasmesso
dai sostituti d’imposta (v. punto 2.4).
Negli anni 2008 e 2009 è stata avviata una prima fase di sperimentazione
che ha coinvolto i CAF in qualità di soggetti che prestano l’assistenza fiscale e ha
interessato un limitato numero di sostituti d’imposta, individuato in base al
domicilio fiscale in determinate province.
Da quest’anno non sono previste limitazioni sulla base del domicilio fiscale.
Pertanto, possono richiedere di ricevere i dati dei 730-4 per il tramite
dell’Agenzia delle entrate tutti i sostituti d’imposta; restano esclusi alcuni grandi
sostituti indicati al successivo punto 3.6. Inoltre, dal 2010, la trasmissione dei
modelli 730-4 in via telematica deve essere effettuata, oltre che dai CAF, anche
dai professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale.
L’estensione del flusso informativo dei dati è dettato dalla considerazione
che tale procedura semplifica gli adempimenti costituendo una più agevole
modalità di ricezione del risultato contabile delle dichiarazioni modello 730.
L’Agenzia rende disponibile ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale
l’elenco dei sostituti che hanno presentato la comunicazione. In tale elenco i
21
sostituti sono indicati con il codice fiscale cui è abbinato il codice sede fornito
con la predetta comunicazione. Conseguentemente, i CAF e i professionisti
abilitati devono trasmettere all’Agenzia delle entrate, entro le scadenze stabilite, i
modelli 730-4, 730-4 rettificativi e 730-4 integrativi destinati ai sostituti che
hanno comunicato, utilizzando l’apposito modello, in via telematica entro il 31
marzo 2010, l’utenza telematica presso cui l’Agenzia delle entrate renderà
disponibili i dati dei 730-4.
Il risultato contabile costituisce parte integrante della dichiarazione mod.
730 e deve essere inviato dai CAF e dai professionisti abilitati nello stesso file
contenente i dati della dichiarazione 730/2010 entro il 30 giugno 2010.
I CAF e i professionisti abilitati sono tenuti alla consegna dei mod. 730-4
per le vie ordinarie quando:
1) l’Agenzia comunica nella ricevuta l’impossibilità di consegnare
telematicamente il risultato contabile al sostituto;
2) vengono restituiti al CAF da un sostituto che non è tenuto all’effettuazione
del conguaglio, poiché non ha mai avuto rapporti di lavoro con il
contribuente.
In entrambi i casi la dichiarazione 730/2010 viene acquisita dall’Agenzia delle
entrate.
La dichiarazione 730, unitamente al mod. 730-4, non viene accolta se il
codice fiscale e i codici sede del sostituto d’imposta, indicato nel riquadro del
frontespizio ”Sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio”, non è
inserito nell’elenco dei sostituti d’imposta fornito dall’Agenzia delle entrate. In
questo caso il CAF o il professionista deve trasmettere all’Agenzia la sola
dichiarazione e provvedere autonomamente alla consegna del risultato contabile
(v. punto 3.6).
3.6 Modelli 730-4 da inviare al sostituto d’imposta
Qualora il sostituto d’imposta non sia stato inserito nell’elenco fornito
dall’Agenzia delle entrate il CAF o il professionista abilitato deve comunicare,
entro il 30 giugno 2010, direttamente al sostituto d’imposta, il risultato contabile
della dichiarazione modello 730-4, per consentirgli di effettuare il conguaglio
sulla retribuzione di competenza del mese di luglio.
I modelli 730-4 possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa,
purché contengano tutte le informazioni previste; quando i modelli sono costituiti
da più pagine, la terza sezione deve essere compilata soltanto nell’ultima pagina.
22
Per la comunicazione del risultato contabile può essere utilizzato ogni
mezzo idoneo allo scopo: servizio postale, trasmissione via fax, consegna a mano
e, previa intesa con i sostituti, per posta elettronica, invio telematico o mediante
supporti magnetici. E’ opportuno che tutti gli invii relativi ai modelli 730-4 ad un
sostituto siano effettuati dal CAF e dal professionista abilitato con lo stesso
sistema di comunicazione concordato.
I supporti magnetici, predisposti in conformità alle specifiche tecniche
definite dall’apposito provvedimento, devono essere utilizzati per le
comunicazioni dei risultati contabili alle Amministrazioni dello Stato, salvo
specifici accordi tra le parti per l’invio telematico.
La comunicazione del risultato contabile sarà effettuata telematicamente
seguendo le istruzioni fornite anche con la pubblicazione sui rispettivi siti
internet nei confronti dei seguenti sostituti: INPS, Ministero dell’Economia e
delle Finanze (personale centrale e periferico gestito dal Service Personale
Tesoro), INPDAP, Poste Italiane Spa, Ferrovie dello Stato Spa e IPOST (Istituto
Postelegrafonici).
Tali sostituti d’imposta sono esclusi dal flusso telematico dei mod. 730-4 in
base al punto 5.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3
febbraio 2010, poiché in questo caso, la quantità dei dati trattati e la tempistica
necessaria ai vari adempimenti richiede ancora una fase di graduale attuazione
per garantire ai dipendenti e pensionati la tempestiva effettuazione delle
operazioni di conguaglio.
I sostituti d’imposta restituiscono al CAF o al professionista abilitato, entro
quindici giorni, una copia dei risultati contabili ricevuti; i mod. 730-4 devono
intendersi ricevuti dai sostituti, anche in mancanza della restituzione della copia
in segno di ricevuta, quando il CAF o il professionista abilitato è in grado di
documentare l’avvenuta trasmissione e ricezione.
3.7 Visto di conformità
I controlli che devono essere eseguiti per il rilascio del visto di conformità -
di cui all’articolo 35, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 241 del 1997 -
non implicano il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal
contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e
delle relative spese di produzione), salvo quelli risultanti dalla certificazione
delle ritenute. A tale ultimo riguardo, l’ammontare dei redditi dichiarati nel
modello 730 deve corrispondere a quello esposto nelle predette certificazioni. I
controlli non implicano valutazioni di merito riguardo a spese o situazioni
23
soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte
dovute.
Il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione elaborata deve essere
conseguente alla verifica:
• della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di
addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
• degli attestati degli acconti versati o trattenuti;
• delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della
corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al
contribuente o, se previsto, ai familiari a carico;
• delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della
corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa
documentazione esibita;
• dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti
sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione
esibita.
3.7.1 Controlli sulla documentazione
Il CAF e il professionista abilitato devono verificare che i dati esposti nella
dichiarazione siano conformi a quelli risultanti dalla documentazione esibita dal
contribuente e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili,
le detrazioni d’imposta e lo scomputo delle ritenute d’acconto.
Il contribuente non è tenuto ad esibire la documentazione relativa
all’ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (es. certificati catastali di
terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati) salvo quanto
previsto al punto 3.7, né quella relativa alle detrazioni soggettive di imposta.
I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a
carico, residenti all’estero e privi di codice fiscale, devono compilare l’apposita
casella posta in alto al prospetto “Coniuge e familiari a carico” ed essere in
possesso di documentazione attestante lo stato di familiare che deve essere
costituita, in alternativa, da:
a) documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del Paese
d’origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto
competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’Apostille, per i soggetti
provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia del
5 ottobre 1961;
24
c) documentazione validamente formata nel Paese d’origine, ai sensi della
normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme
all’originale dal Consolato italiano nel Paese d’origine.
In particolare, fermo restando quanto previsto in materia dalle circolari
dell’Agenzia delle entrate, si dovrà controllare:
• la documentazione attestante le ritenute indicate nella dichiarazione
(CUD; certificati dei sostituti d’imposta per le ritenute relative a redditi di
lavoro autonomo occasionale, di capitale etc.);
• gli attestati degli acconti d’imposta effettuati direttamente dal contribuente
o trattenuti dal sostituto d’imposta;
• l’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la
quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
• le fatture, le ricevute e le quietanze relative a pagamenti effettuati, nel
corso dell’anno 2009, per oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione
d’imposta.
Al riguardo, si specifica che il sostenimento della spesa per i farmaci è
comprovato esclusivamente da fattura o da scontrino (o copia leggibile dello
stesso) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei
prodotti acquistati e il codice fiscale del destinatario.
Deve, inoltre, essere verificata tutta la documentazione necessaria, ai sensi
della normativa vigente, per il riconoscimento di alcuni oneri come ad esempio:
• copia della polizza attestante i requisiti richiesti per i premi di
assicurazione sulla vita;
• il contratto di mutuo e il contratto di compravendita per l’acquisto
dell’immobile adibito ad abitazione principale, per la detrazione degli
interessi passivi;
• il contratto di mutuo per la costruzione e la ristrutturazione dell’immobile
adibito ad abitazione principale, per la detrazione degli interessi passivi;
• tutta la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della
detrazione d’imposta del 41 per cento e/o del 36 per cento per le spese
sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
• tutta la documentazione prevista per il riconoscimento della detrazione
d’imposta del 55 per cento per le spese per la riqualificazione energetica.
Il controllo da parte del CAF o del professionista abilitato deve essere
effettuato ad ogni utilizzo dell’onere ai fini del riconoscimento della detrazione
d’imposta, salvo che il soggetto che presta l’assistenza fiscale abbia già verificato
25
la documentazione in relazione ad una rata precedente e ne abbia conservato
copia (circolare n. 26/E del 31 maggio 2005).
3.7.2 Documentazione che può essere sostituita da autocertificazione
Si riportano, a titolo esemplificativo, alcune ipotesi che il contribuente può
autocertificare:
• la destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione principale nei termini
previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti
da contratto di mutuo;
• la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 3 della legge n. 104 del
1992 per il riconoscimento di portatore di handicap per se stesso e per i
familiari a carico risultanti dalla documentazione sanitaria rilasciata dagli
organi abilitati all’accertamento dell’invalidità.
Inoltre, il contribuente può autocertificare il permanere della sussistenza dei
requisiti richiesti, qualora il CAF o il professionista abilitato sia già in possesso
della documentazione perché prodotta in anni precedenti.
4 Conguagli
4.1 Modalità e termini
L’articolo 19 del decreto n. 164 del 1999, così come modificato
dall’articolo 42, comma 7-quinquies, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
stabilisce che i sostituti d’imposta eseguono i conguagli sulle retribuzioni di
competenza del mese di luglio. Si ricorda che, nella precedente formulazione la
norma prevedeva che i conguagli fossero effettuati sulle retribuzioni erogate nel
mese di luglio.
I sostituti d’imposta, per effettuare i conguagli a partire dalle retribuzioni di
competenza del mese di luglio, devono tener conto dei risultati contabili delle
dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno
elaborato o nei modelli 730-4 loro pervenuti entro il 30 giugno 2010.
Se il sostituto d’imposta riceve il risultato contabile oltre il suddetto termine
procede all’effettuazione del conguaglio a partire dal primo mese utile.
I sostituti d’imposta esclusi dalla procedura del flusso 730-4 per il tramite
dell’Agenzia delle entrate (v. punto 3.6) ricevono i risultati contabili direttamente
dai CAF e dai professionisti abilitati.
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I sostituti d’imposta devono, inoltre, tener conto di eventuali risultati
contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli
entro l’anno 2010.
Gli enti che erogano pensioni effettuano le operazioni di conguaglio sulla
prima rata di pensione erogata a partire dal mese di agosto o di settembre e
versano le somme dovute nei termini previsti per il versamento delle ritenute.
I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati
sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.
I sostituti d’imposta devono restituire immediatamente ai CAF o ai
professionisti abilitati i 730-4 relativi a persone con le quali non hanno avuto
alcun rapporto di lavoro e pertanto non sono tenuti ad effettuare i conguagli, sia
se sono pervenuti dall’Agenzia delle entrate tramite i Servizi Telematici sia se
sono pervenuti direttamente dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.
Qualora si verifichi il passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo
periodo d’imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del
rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di
sostituto d’imposta tenendo conto dell’operato del precedente, deve effettuare
anche tutte le operazioni relative ai conguagli.
A norma di quanto disposto dall’articolo 1, comma 137, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, come modificato dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, non
devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se
l’importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non
supera il limite di dodici euro.
Tuttavia, danno luogo alle operazioni di conguaglio le somme a credito
Irpef, addizionale comunale e regionale, anche di importo non superiore a dodici
euro se derivanti dalla richiesta di utilizzare parte del credito per il pagamento del
debito ICI e risultanti nel prospetto di liquidazione mod. 730-3 se il sostituto
d’imposta ha fornito assistenza diretta o nel risultato contabile mod. 730-4 nel
caso l’assistenza sia stata prestata da un CAF o da un professionista abilitato.
Conguagli a credito
Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso
è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef
e/o di addizionale comunale e regionale all’Irpef effettuate sui compensi di
competenza del mese di luglio, utilizzando, se necessario, l’ammontare
complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di
competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i percipienti. Se
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anche quest’ultimo ammontare delle ritenute è insufficiente per rimborsare tutte
le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente
riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi
dell’anno 2010.
In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una
cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal
rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei
confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e
l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.
Se alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto
d’imposta deve comunicare all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute
nel modello 730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche a
indicarli nella relativa certificazione (CUD). Tali importi potranno essere fatti
valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione
utile presentata se l’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il
contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.
In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell’anno
successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà
riconosciuto dagli uffici dell’Agenzia delle entrate a seguito di tempestiva istanza
del contribuente.
Conguagli a debito
Le somme risultanti a debito dal modello 730-3, o dal modello 730-4, sono
trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2010.
Nel caso in cui la retribuzione di competenza del mese di luglio risulta
insufficiente per trattenere l’intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta
dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza,
dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2010. Il differito pagamento comporta
l’applicazione dell’interesse in ragione dello 0,40 per cento mensile, trattenuto
anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.
Se è stata chiesta la rateizzazione, il sostituto d’imposta calcola l’importo
delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,33 per cento mensile
previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi di
competenza del mese di luglio. Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di
luglio, il sostituto d’imposta ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla
scelta effettuata dal contribuente.
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Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell’importo
rateizzato, il sostituto d’imposta applica, oltre all’interesse dovuto per la
rateizzazione, anche l’interesse dello 0,40 per cento mensile riferito al differito
pagamento.
Il sostituto d’imposta deve tener conto di un risultato contabile che rettifica
un precedente modello 730-4, ricevuto in tempo utile per effettuare il conguaglio
a rettifica entro l’anno 2010 ed applicare su eventuali tardivi versamenti gli
interessi dovuti dal contribuente.
Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2010 è trattenuto
l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto per l’Irpef. Se tale
retribuzione è insufficiente l'importo residuo è trattenuto dalla retribuzione
corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella
misura dello 0,40 per cento.
L'importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni è versato, unitamente
alle ritenute d'acconto relative alle stesse retribuzioni, utilizzando gli appositi
codici tributo se si utilizzano i modelli F24 o F24 EP (Enti Pubblici) o l’apposito
capitolo se il versamento è effettuato alle sezioni di Tesoreria Provinciale dello
Stato.
Se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma per
insufficienza delle retribuzioni corrisposte il sostituto d’imposta deve comunicare
al sostituito, entro il mese di dicembre 2010, gli importi ancora dovuti,
utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua,
maggiorata dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il
mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese
di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei
redditi delle persone fisiche.
4.2 Situazioni particolari
Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione
Se prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di
conguaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro (compresa l’ipotesi
dei dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel
periodo settembre 2009 giugno 2010) ovvero l’aspettativa con assenza di
retribuzione o analoga posizione, il sostituto d’imposta non effettua i conguagli a
debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla
dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.
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I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di
retribuzione possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito,
con l’applicazione dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve
loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta.
In caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i
rimborsi spettanti ai dipendenti cessati (compresi i dipendenti della scuola con
contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2009 giugno 2010)
o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute
relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi
ordinariamente previsti.
Decesso del contribuente
Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l’obbligo per il sostituto
di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730.
Se il decesso è avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione di un
conguaglio a debito il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del
modello 730-3, l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che
devono essere versate dagli eredi nei termini previsti dall'articolo 65 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti,
ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, sostituita dalla legge 17
ottobre 1977, n. 749.
Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto d’imposta comunica agli
eredi gli importi utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, e
provvede ad indicarli anche nell’apposita certificazione.
Tale credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli
eredi devono, o comunque possono, presentare per conto del contribuente
deceduto, ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi,
in alternativa, possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Se gli eredi rilevano delle incongruenze nel modello 730 possono
presentare il modello UNICO 2010 Persone fisiche per integrare redditi non
dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non
indicati in tutto o in parte.
Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma
congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria
posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d’imposta deve comunicare
secondo le indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3.
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Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente
versato; non sono applicate le sanzioni per tardivo versamento. Il credito può
essere fatto valere nella successiva dichiarazione.
Per tutte le situazioni particolari sopra illustrate, la dichiarazione modello
730 resta comunque validamente presentata a tutti gli effetti.
Eventi eccezionali
I termini per la presentazione della dichiarazione mediante il modello 730,
in assenza di espresse disposizioni, non sono interessati da provvedimenti di
sospensione degli adempimenti. Ciò stante la complessità dello svolgimento
dell’assistenza fiscale, del numero dei soggetti coinvolti e della tempistica entro
cui il procedimento deve concludersi.
Pertanto, in assenza di specifici provvedimenti che prevedano la
sospensione e fissino nuovi termini per gli adempimenti dei soggetti interessati, i
contribuenti che risiedono in territori colpiti da calamità naturali o da eventi
eccezionali che fruiscono di provvedimenti di sospensione degli adempimenti
fiscali, qualora intendano avvalersi dell’assistenza fiscale devono rispettare gli
ordinari termini di presentazione previsti.
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Il modello 730/2010 è lo strumento dichiarativo per lavoratori dipendenti, pensionati e categorie equiparate che non possiedono redditi di impresa o lavoro autonomo con partita IVA. Commercialisti e consulenti del lavoro lo utilizzano per assistenza fiscale, visto di conformità, deducibilità oneri, detrazioni d'imposta, crediti d'imposta, conguagli IRPEF e addizionali comunali e regionali. La normativa disciplina anche i compensi per CAF e professionisti abilitati, i controlli sulla documentazione, le dichiarazioni integrative e le modalità di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate.
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