Istituzione dei codici tributo per il recupero, tramite modello F24, del contributo indebitamente utilizzato, concesso ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Quali codici tributo sono stati istituiti per il recupero del contributo indebitamente utilizzato concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia secondo la legge regionale n. 22/2010?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE n. 5/E del 2013 istituisce due nuovi codici tributo per gestire il recupero di contributi in forma di credito d'imposta concessi dalla Regione Friuli Venezia Giulia per finalità occupazionali e di sostegno alla panificazione artigiana. Il codice "3722" è destinato al recupero del contributo più gli interessi quando emerge un controllo sostanziale sui presupposti e requisiti di legge, mentre il codice "3723" riguarda il recupero del contributo con applicazione di sanzione amministrativa nelle medesime circostanze. Questi codici devono essere utilizzati esclusivamente nel modello F24, sezione "Erario", in corrispondenza delle somme a debito versate, indicando obbligatoriamente il codice ufficio e il codice atto del provvedimento notificato. La compilazione richiede inoltre l'indicazione dell'anno di riferimento nel formato AAAA, rappresentando lo strumento operativo attraverso il quale l'Agenzia delle entrate recupera le somme indebitamente fruite sulla base della convenzione sottoscritta con la Regione.
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Riferimento normativo
Istituzione dei codici tributo per il recupero, tramite modello F24, del contributo indebitamente utilizzato, concesso ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Testo normativo
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
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Settore Gestione Tributi
RISOLUZIONE N. 5 /E
Roma, 25 gennaio 2013
Oggetto: Istituzione dei codici tributo per il recupero, tramite modello F24, del
contributo indebitamente utilizzato, concesso ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia
L’articolo 2, comma 1, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 29 dicembre
2010, n. 22, ha previsto un contributo in forma di credito d’imposta, utilizzabile
esclusivamente in compensazione, per la salvaguardia del livello occupazionale nel
territorio regionale, per l’incremento dell’occupazione e la creazione di nuove opportunità
di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale, per il sostegno e la
conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento
caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata.
Con risoluzione n. 43/E del 4 maggio 2012 è stato istituito il codice tributo “3721”,
denominato “Contributo da utilizzare in compensazione concesso dalla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia – art. 2, c. 1, L.R. n. 22/2010”.
Con convenzione del 23 aprile 2012 tra l’Agenzia delle entrate e la Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia sono state disciplinate, tra l’altro, le attività di controllo e
recupero dei contributi non spettanti. Al riguardo, all’articolo 4, comma 6 della predetta
convenzione, è previsto che il recupero dei crediti d’imposta non spettanti è effettuato
dall’Agenzia mediante l’atto di recupero di cui all’articolo 1, commi 421, 422 e 423, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Tutto ciò premesso, per consentire il recupero delle somme relative all’indebita
fruizione del contributo in parola, si istituiscono i seguenti codici tributo:
2
• “3722” denominato “Contributo da utilizzare in compensazione concesso dalla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – art. 2, c. 1, L.R. n. 22/2010 e relativi
interessi – controllo sostanziale dei presupposti e requisiti di legge”;
• “3723” denominato “Contributo da utilizzare in compensazione concesso dalla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – art. 2, c. 1, L.R. n. 22/2010, sanzione -
controllo sostanziale dei presupposti e requisiti di legge”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici sono esposti nella sezione
“Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a
debito versati”, indicando obbligatoriamente il “codice ufficio” e il “codice atto” riportati
nel provvedimento notificato.
Nel campo “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno in cui è effettuato il
versamento, valorizzato nel formato “AAAA”.
IL DIRETTORE CENTRALE
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I codici tributo 3722 e 3723 sono strumenti di recupero per crediti d'imposta regionali, disciplinati da convenzione tra Agenzia delle entrate e Regione Friuli Venezia Giulia. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere questi codici per gestire correttamente i versamenti in compensazione, le sanzioni amministrative e i controlli sostanziali su contributi agevolati. La normativa si collega all'articolo 1, commi 421-423, della legge n. 311/2004 e rappresenta un caso specifico di recupero di crediti d'imposta non spettanti tramite modello F24.
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