Risoluzione AdE
In vigore
Contributi
Risoluzione AdE 9882824/2014
Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell’ambito del “superbonus”
Riferimento normativo
Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell’ambito del “superbonus” - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 17
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Fiscalità
Settore Coordinamento controlli
Roma, 29 aprile 2026
Oggetto: Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto
e subappalto con general contractor nell’ambito del “superbonus”.
1. Premessa
Sono pervenuti alla scrivente alcuni quesiti concernenti il corretto inquadramento
tributario della detrazione per le spese sostenute ai sensi dell’art. 119 e seguenti del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, nell’ambito dei c.d. interventi “superbonus”, in presenza di contratti di appalto e
subappalto stipulati dalle imprese edili incaricate dell’esecuzione dei lavori.
Le richieste di chiarimento hanno riguardato, in particolare, la correttezza degli esiti delle
attività di controllo effettuate da diverse Direzioni provinciali nei confronti di imprese di
costruzione che, in qualità di appaltatrici – e avvalendosi anche di imprese subappaltatrici –
hanno realizzato interventi le cui spese risultano, per i committenti, detraibili ai sensi dell’art.
119 del citato decreto-legge, con possibilità di fruire del relativo beneficio mediante l’opzione
per lo “sconto in fattura” prevista dall’art. 121, comma 1, lett. a), del medesimo decreto.
Dette imprese di costruzione, oltre a rivestire il ruolo di appaltatrici degli interventi
agevolati, hanno assunto anche il ruolo di “general contractor superbonus”, obbligandosi
verso il committente anche a gestire i rapporti, contrattuali e/o di pagamento, con i vari
professionisti coinvolti nei lavori e nelle procedure di asseverazione, quali tipicamente i
progettisti, i responsabili della direzione e della sicurezza dei lavori, gli attestatori dei requisiti
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tecnici degli interventi e della congruità delle spese sostenute per la loro esecuzione, i soggetti
abilitati a rilasciare il visto di conformità della documentazione.
2. Tipologia dei rilievi esaminati
È stato rilevato che, in caso di affidamento dei lavori in subappalto, il maggior
corrispettivo applicato dall’impresa appaltatrice al committente, rispetto a quello applicato
dalle imprese subappaltatrici all’impresa appaltatrice (ossia il c.d. “margine
dell’appaltatore”), viene qualificato (in tutto o in parte) alla stregua di un corrispettivo per
l’attività di mero coordinamento dei subappaltatori da parte dell’appaltatore (anziché come
corrispettivo per l’attività di realizzo delle opere affidate in appalto), con conseguente
disconoscimento della detraibilità (e, quindi, della possibilità di avvalersi dello sconto in
fattura) della corrispondente spesa per il committente.
Si è rilevato che i controlli sono relativi ad imprese di costruzione che, oltre al ruolo di
appaltatrici degli interventi agevolati, hanno assunto anche la funzione di mandatarie del
committente, talvolta senza rappresentanza, nella gestione dei rapporti contrattuali e dei
pagamenti relativi:
• ai professionisti ordinariamente coinvolti nell’esecuzione dei lavori (progettisti,
direttori dei lavori, collaudatori, coordinatori della sicurezza, ecc.);
• ai tecnici incaricati delle attività specifiche richieste dalla normativa superbonus
(asseverazioni tecniche, congruità della spesa, rilascio del visto di conformità).
Tali imprese hanno affiancato alla loro principale attività edile un’attività di
coordinamento complessivo, qualificandosi sul mercato come “general contractor
superbonus”.
3. Inquadramento giuridico del “general contractor superbonus”
L’espressione “general contractor superbonus”, pur pienamente legittima dal punto di
vista dell’autonomia negoziale, risulta “atecnica” dal punto di vista giuridico.
La figura del contraente generale, infatti, è istituto tipico dei contratti pubblici (artt. 204 -
207 del decreto legislativo n. 36 del 2023) e non trova applicazione nei rapporti tra privati,
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come quelli relativi ai lavori agevolati con il superbonus. Nel settore privato, tuttavia, vige il
principio della piena autonomia negoziale e di conseguenza committente e appaltatore
possono sempre prevedere subappalti totali o parziali.
Nei rapporti privati, pertanto, l’operatore che si presenta come general contractor
superbonus non assume alcuna qualifica speciale. La sua natura giuridica dipende
esclusivamente dalle obbligazioni contrattuali assunte.
In questo quadro, l’introduzione da parte del legislatore della possibilità di optare per la
fruizione del beneficio fiscale sotto forma di sconto sul corrispettivo, applicato, ai sensi
dell’art. 121, c. 1 lett. a), del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, direttamente in fattura dal
fornitore al committente (che costituisce per il committente spesa altrimenti detraibile), ha
dato un significativo impulso nella direzione di prassi commerciali e modelli organizzativi di
accentramento, in capo ad un unico soggetto, del ruolo non soltanto di “appaltatore unico”,
ma, in senso più ampio, di “referente amministrativo e finanziario unico” del committente,
con riguardo:
• ai servizi imprenditoriali di realizzazione delle opere;
• ai servizi professionali tecnici di progettazione, richiesta dei titoli edilizi necessari
all’esecuzione dell’opera, direzione dei lavori e coordinamento in materia di sicurezza
e salute;
• ai servizi professionali di asseverazione dei requisiti tecnici degli interventi richiesti ai
fini della spettanza delle agevolazioni fiscali sulle spese sostenute e della congruità di
queste ultime;
• ai servizi professionali amministrativi connessi al rilascio del visto di conformità
fiscale e alla presentazione all’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni di opzione
di sconto o cessione del credito.
I contratti più diffusi nel mercato del superbonus sono ascrivibili, in massima parte, a tre
tipologie:
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a) impresa appaltatrice che realizza gli interventi agevolati, con facoltà di subappalto: in tal
caso il corrispettivo corrisponde al prezzo di appalto ed è sempre un costo detraibile dal punto
di fiscale (con possibilità di sconto in fattura);
b) mandatario (con o senza rappresentanza) che contrattualizza e paga per conto del
committente i professionisti tecnici e fiscali, coordinandoli sul piano amministrativo: in
questo caso il corrispettivo per tale attività rappresenta il compenso per il mero coordinamento
e, pertanto, risulta non detraibile e non consente, quindi, lo sconto in fattura.
c) commissionario di servizi amministrativi che applica lo sconto in fattura ex art. 121 citato
sia sui propri corrispettivi sia su quelli dei professionisti riaddebitati: in tal caso il
corrispettivo, compenso per la gestione dello sconto, è un costo non agevolabile dal punto di
vista fiscale.
4. Prassi dell’Agenzia delle entrate e distinzione tra general contractor “puro” e
general contractor “appaltatore”.
Riguardo alle tematiche rappresentate l’Agenzia ha preso posizione in vari documenti
di prassi, delimitando la detraibilità delle spese sostenute in caso di lavori coordinati dal
general contractor.
In particolare, la tematica è stata oggetto di tre distinte risposte ad istanze di interpello
pubblicate nel corso dell’anno 2021 (risposta 15.4.2021 n. 254; risposta 19.4.2021 n. 261;
risposta 15.7.2021 n. 480), cui hanno fatto seguito le indicazioni operative di carattere
generale diramate con la circolare 23.6.2022 n. 23 (§ 6.1), le quali riprendono e
“generalizzano” le medesime statuizioni già affermate nelle tre risposte riguardanti le
specifiche fattispecie concrete oggetto delle istanze di interpello.
In particolare il § 6.1 (rubricato “General Contractor”) della circolare 23.6.2022 n. 23,
dopo aver definito “contraente generale” (ossia “general contractor”) i soggetti che “su
incarico dei committenti (persone fisiche, condòmini) gestiscono i rapporti con le imprese
nonché, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte
asseverazioni, e con i CAF o i professionisti che rilasciano il visto di conformità ai fini
dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla
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detrazione spettante al committente”, pur nella piena consapevolezza che “tale figura è stata
[…] normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre, con
riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l’attività di «contraente
generale» è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola
i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le
imprese e/o i professionisti”, compendia e “generalizza” come di seguito riportato le
indicazioni di prassi già rese in occasione delle tre richiamate risposte a interpello dell’anno
2021, rilevando che:
• “ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, non
rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e general
contractor – che attengono esclusivamente a profili civilistici – essendo, invece,
necessario che siano debitamente documentate le spese sostenute e rimaste
effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione”;
• “l’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di «mero»
coordinamento svolta e per lo sconto sul corrispettivo in fattura applicato, non rientra
tra le spese ammesse al Superbonus trattandosi di costi non «direttamente» imputabili
alla realizzazione dell’intervento agevolato”;
• “in sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che gli
vengono addebitati da un’impresa (o anche da un’associazione temporanea di
imprese, o da un consorzio di imprese) o da un professionista, in qualità di general
contractor, per l’esecuzione degli interventi nonché per il rilascio delle asseverazioni,
delle attestazioni e del visto di conformità, a condizione che siano documentate le
spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario
dell’agevolazione, mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale
alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso
costituisce costo non incluso tra quelli detraibili. Al riguardo, si rileva che con la
circolare n. 30/E del 2020 è stato confermato che sono agevolabili tutte le spese
caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla
detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi
specificatamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli
adempimenti dei condòmini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al
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Superbonus. Tale chiarimento risulta estendibile anche all’eventuale corrispettivo
corrisposto al general contractor per l’attività di «mero» coordinamento svolta e per
lo sconto in fattura applicato trattandosi, anche in questo caso, di costi non
«direttamente» imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto, tale
corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione”;
• “resta fermo che nella fattura emessa dal general contractor per riaddebitare al
committente le spese relative ai servizi professionali, o in altra idonea
documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio e indicato il
soggetto che lo ha reso, al fine di documentare le spese detraibili”;
• “la detrazione spetta anche quando il general contractor sia una ESCO (energy
Service Company) che realizzerà presso vari clienti, privati cittadini o condomìni,
interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del Superbonus. Al
riguardo si precisa che, in merito alle prestazioni degli altri professionisti si determina
il medesimo fenomeno che caratterizza l’affidamento in subappalto della realizzazione
degli interventi, seppur senza la previsione di alcun margine attribuito al contraente
generale in relazione alle prestazioni professionali”;
• “resta fermo che, in ogni caso, il riconoscimento dello sconto in fattura da parte del
general contractor è consentita a condizione che gli effetti complessivi siano i
medesimi di quelli configurabili nell’ipotesi in cui i professionisti, i tecnici o le imprese
che realizzano gli interventi agevolabili avessero effettuato direttamente lo sconto in
fattura al committente, beneficiario dell’agevolazione”.
Emerge, dunque, dalla lettura sistematica della prassi, una fondamentale distinzione del
general contractor “puro” rispetto al general contractor “appaltatore”.
Il general contractor “puro” svolge soltanto attività di coordinamento e funge da
intermediario nella ri-fatturazione delle spese dei professionisti e/o delle imprese esecutrici
dei lavori allo scopo di consentire l’applicazione dello sconto in fattura. In questo caso:
• il suo corrispettivo riguarda esclusivamente l’attività di coordinamento;
• le spese dei professionisti e/o delle imprese esecutrici dei lavori transitano attraverso
il general contractor, ma non costituiscono lavori da lui affidati o eseguiti;
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• in tal caso il corrispettivo del general contractor non rappresenta una spesa
direttamente imputabile all’intervento agevolato e pertanto non dà diritto alla
detrazione (e, di conseguenza, allo sconto in fattura).
Quando il soggetto assume l’obbligo di eseguire i lavori e non solo di coordinarli, esso
opera a tutti gli effetti come appaltatore. In questa ipotesi:
• i corrispettivi relativi ai lavori costituiscono spese sostenute dal committente per
l’intervento agevolato;
• tali spese danno diritto alla detrazione (ed allo sconto in fattura), nel rispetto dei limiti
di congruità, dei tetti massimi e delle ulteriori condizioni normative;
• non rileva, ai fini fiscali, come il general contractor organizzi l’esecuzione delle opere
(con personale e mezzi propri oppure in subappalto). La spesa sostenuta, quindi,
rimane agevolabile indipendentemente dall’eventuale ricorso al subappalto.
5. Qualificazione dell’impresa appaltatrice e irrilevanza dell’assetto
organizzativo
L’impresa che assume, nei confronti di un committente privato, l’obbligazione di
realizzare determinate opere in regime di appalto mantiene in ogni caso la qualifica di impresa
appaltatrice, con tutte le responsabilità che la legge e il contratto fanno gravare sull’operatore
economico titolare dell’obbligazione di risultato. Tale qualifica non dipende dalla modalità
organizzativa prescelta per l’esecuzione delle opere, ma esclusivamente dall’assunzione
dell’obbligazione realizzativa nei confronti del committente.
La natura di impresa appaltatrice permane sia quando l’impresa esegue le opere con
personale e mezzi propri, sia quando affida a terzi, in tutto o in parte, l’esecuzione dei lavori
mediante subappalto. In quest’ultimo caso la sua attività si concentra prevalentemente sul
coordinamento tecnico dell’intervento, mentre l’esecuzione materiale è svolta da soggetti
subappaltatori. In tutti questi casi, l’impresa resta titolare dell’obbligazione principale verso
il committente e, di conseguenza, delle correlate responsabilità civilistiche, amministrative e
di sicurezza.
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Il principio non muta in relazione alle dimensioni dell’organizzazione interna
dell’impresa appaltatrice: non rileva, infatti, che essa disponga di una struttura tale da
consentirle di eseguire internamente la parte maggioritaria delle opere oppure solo una parte
minoritaria delle lavorazioni, affidando la parte prevalente in subappalto; non rileva neppure
l’ipotesi limite in cui l’impresa non disponga affatto di una propria azienda in grado di
eseguire i lavori e debba necessariamente affidare l’intera esecuzione delle opere in
subappalto. In tutte queste ipotesi, l’impresa rimane comunque l’appaltatore contrattuale,
responsabile dell’esecuzione dell’opera nei confronti del committente.
Il tratto qualificante dell’appalto è l’assunzione dell’obbligazione di risultato verso il
committente. Le scelte organizzative interne, inclusa la decisione di eseguire i lavori
direttamente o tramite subappalto, non incidono sulla sua posizione giuridica né sulle
responsabilità che ne derivano.
6. Trattamento fiscale del coordinamento e dello sconto in fattura e principi
operativi per gli Uffici.
Alla luce dei chiarimenti forniti occorre distinguere, dunque, attentamente il ruolo
effettivamente svolto dall’impresa, verificando se si configuri come:
• general contractor puro (solo coordinamento → costi non detraibili);
• general contractor appaltatore (esecuzione dei lavori → costi detraibili).
Quando il general contractor opera principalmente come impresa appaltatrice e svolge
anche attività di coordinamento amministrativo:
• il corrispettivo per il mero coordinamento amministrativo nell’applicazione dello
sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus, in quanto non
direttamente riferibile alla realizzazione dell’intervento;
• rimangono invece detraibili tutti i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori, che
costituiscono integralmente spese di appalto.
La circostanza che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti
per l’esecuzione dell’appalto, senza alcuna voce distinta riferita all’eventuale attività di mero
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coordinamento o all’applicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione
automatica in tutto o in parte di tali importi da compensi per opere appaltate a compensi per
servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto. Una diversa qualificazione richiede
infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una
quota del corrispettivo non attenga al normale margine dell’appaltatore nell’ordinaria attività
di coordinamento dei lavori, ma si riferisca in modo preciso e puntuale ad un’attività di
coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata.
7. Conclusioni
La distinzione tra le due tipologie di general contractor è fondamentale per valutare
correttamente la detraibilità delle spese, così come la natura specifica dei costi indicati in
fattura. In particolare, eventuali rilievi fiscali che contestino il margine dell’appaltatore
connesso ai lavori affidati in subappalto non possono tradursi in pretese tributarie sostenibili
in sede contenziosa se l’Amministrazione non dimostra in modo puntuale che il recupero
fiscale riguarda esclusivamente l’attività di mero coordinamento amministrativo.
Il DIRETTORE CENTRALE
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