Circolare ADM In vigore Contributi

Circolare ADM 4/2026

Legge di bilancio 2026 Contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi” – Modifica istruzioni circolare 37/2025

Pubblicato: 05/02/2026 In vigore dal: 05/02/2026 Documento ufficiale

Quali sono le regole per l'applicazione del contributo di 2 euro sulle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi secondo la Circolare ADM 4/2026?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare ADM 4/2026 introduce chiarimenti applicativi su un contributo di 2 euro destinato a coprire le spese amministrative doganali per le importazioni di modico valore (fino a 150 euro) da Paesi terzi. Il contributo non è un diritto doganale ma una tassa amministrativa, quindi non si applica all'IVA e si regola secondo l'articolo 52 del Codice Doganale Unionale. Riguarda principalmente gli importatori che utilizzano le dichiarazioni H1 con regimi doganali 40, 42 e 45 (immissione in libera pratica), mentre è escluso per le reimportazioni di merci unionali in regime di temporanea esportazione (codici regime 61, 63, 68). Nel caso di una dichiarazione H1 contenente più spedizioni distinte, il contributo deve essere liquidato separatamente per ogni singola spedizione con valore non superiore a 150 euro, indipendentemente dal valore totale della dichiarazione. Se invece la spedizione è costituita da più singoli sulla medesima dichiarazione, il contributo si liquida una sola volta sul primo singolo.

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Riferimento normativo

Legge di bilancio 2026 Contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi” – Modifica istruzioni circolare 37/2025 — Prot. 90362 — Sezione: dogane

Testo normativo

DIREZIONE DOGANE Prot. [come da segnatura di protocollo] Roma, [come da segnatura di protocollo] CIRCOLARE N. 04/2026 LEGGE 199 DEL 30.12.2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026) – ARTICOLO 1, COMMI DA 126 A 128 - CONTRIBUTO ALLA COPERTURA DELLE SPESE AMMINISTRATIVE CORRELATE AGLI ADEMPIMENTI DOGANALI RELATIVI ALLE SPEDIZIONI DI MODICO VALORE PROVENIENTI DA PAESI TERZI” – MODIFICA ISTRUZIONI CIRCOLARE 37/2025 Con la circolare 37 del 2025, sono state dettate, nell’immediatezza dell’approvazione della Legge di bilancio 2026 (Legge 199 del 30.12.2025 pubblicata nella gazzetta ufficiale serie generale n. 301 del 30.12.2025), le prime istruzioni applicative correlate all’introduzione del contributo indicato in oggetto di cui ai commi da 126 a 128 dell’articolo 1. Con successiva circolare 1 del 2026, sono state rimodulate le tempistiche dichiarative e di accertamento/riscossione per tener conto della necessità di adeguamento dei sistemi degli operatori economici e dell’Agenzia. Con la presente circolare, si forniscono ulteriori chiarimenti, con la precisazione che i tracciati dichiarativi interessati dall’applicazione del contributo sono unicamente gli H1 e H7. Natura del contributo Trattandosi di un contributo destinato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali a carico dell’amministrazione, deve farsi riferimento all’articolo 52 del codice doganale unionale (CDU - Regolamento UE 952/2013) e, pertanto, non è da considerarsi un diritto doganale e non deve essere incluso nella base imponibile ai fini IVA. Dichiarazioni H1 – Esclusione del contributo sulle importazioni nell’ambito della temporanea esportazione Il contributo non è dovuto qualora la spedizione di merce unionale venga reimportata nell’ambito della temporanea esportazione ex articolo 72 dell’Allegato 1 al D.lgs. 141/2024 (DNC). In particolare, il contributo non si applica nel caso di operazioni di importazione per le quali venga utilizzato il codice regime 61, 63 e 68. Dichiarazioni H1 – Regimi doganali interessati al pagamento del contributo La norma istitutiva del contributo stabilisce che il contributo sia riscosso all’atto dell’importazione definitiva. 1 ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.0090362.05-02-2026.U DIREZIONE DOGANE Per importazione definitiva deve, quindi, intendersi l’immissione in libera pratica come definita dagli articoli 201 e segg. CDU. Pertanto, per le dichiarazioni H1, il contributo è dovuto qualora sulle stesse vengano utilizzati i regimi doganali 40, 42 e 45. Dichiarazioni H1 – Presenza di più spedizioni sulla medesima dichiarazione Considerata la definizione di spedizione data dagli organi europei1, potrebbe verificarsi l’ipotesi di una dichiarazione di importazione con tracciato H1 che contenga una molteplicità di spedizioni. In tali casi, a prescindere dal valore in dogana dell’intera dichiarazione che potrebbe anche essere superiore ai 150 euro, il dichiarante dovrà comunque liquidare il contributo in argomento su ogni singola spedizione con valore in dogana non eccedente i 150 euro. Dichiarazioni H1 – Dichiarazione con più singoli per la medesima spedizione Nel caso di dichiarazione H1 contenente una sola spedizione costituita però da più singoli, il contributo dovrà essere liquidato una sola volta con riferimento al primo singolo. Dichiarazioni H1 – Dati richiesti per la liquidazione del contributo (codice tributo 159) Per la liquidazione del codice tributo 159, è prevista la sola indicazione dell’importo di 2 euro (formato numerico). *** **** *** Le Direzioni Territoriali vigileranno sull’uniforme applicazione della presente circolare presso gli Uffici dipendenti. In applicazione della Direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre 2024, eventuali difficoltà incontrate nella sua applicazione saranno tempestivamente segnalate alla scrivente Direzione. IL DIRETTORE CENTRALE Claudio Oliviero Firmato digitalmente 1 Vedi circolare 37/2025. 2

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La Circolare ADM 4/2026 è il riferimento normativo per commercialisti e operatori doganali che gestiscono importazioni di modico valore, in quanto disciplina l'applicazione del codice tributo 159 (contributo amministrativo doganale), i regimi doganali interessati (40, 42, 45), e le modalità di liquidazione secondo il Codice Doganale Unionale. Consulenti e aziende import-export devono conoscere le esclusioni per la temporanea esportazione e le regole sulla molteplicità di spedizioni per evitare errori dichiarativi.

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