Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione dei contributi associativi sull'indennità ordinaria di disoccupazione e di trattamento speciale di disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione dei contributi associativi sull'indennità ordinaria di disoccupazione e di trattamento speciale di disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 05/05/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 52
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI
(CONFIMPRENDITORI) per la riscossione dei contributi associativi
sull'indennità ordinaria di disoccupazione e di trattamento speciale di
disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli, ai sensi
dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative relative
all’applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e CONFIMPRENDITORI
(CONFIMPRENDITORI) per la riscossione dei contributi sindacali sulle
prestazioni di disoccupazione riconosciute ai lavoratori impiegati nel settore
agricoltura.
INDICE
1. Premessa
2. Soggetti che possono rilasciare la delega
3. Modalità di rilascio della delega
4. Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa
5. Misura del contributo sindacale
6. Fornitura dati
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
8. Clausola di salvaguardia
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
10. Istruzioni contabili
1. Premessa
In data 8 aprile 2026 è stata sottoscritta una convenzione tra l'INPS e CONFIMPRENDITORI
(CONFIMPRENDITORI), sulla base dello schema convenzionale adottato con la deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 199 del 3 dicembre 2025, per la riscossione dei contributi
sindacali dovuti dai lavoratori agricoli titolari di prestazioni di disoccupazione (Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2027.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo all’Organizzazione sindacale, di recedere dalla
convenzione con apposita comunicazione scritta da fare pervenire all’Istituto, a mezzo posta
elettronica certificata (PEC).
Di seguito si illustrano le principali disposizioni della convenzione.
2. Soggetti che possono rilasciare la delega
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione possono esercitare il diritto di versare i contributivi
associativi, mediante rilascio di delega personale volontaria, i lavoratori agricoli aventi titolo
alle prestazioni di indennità ordinaria di disoccupazione o al trattamento speciale di
disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e alla legge 16 febbraio 1977, n. 37.
3. Modalità di rilascio della delega
L'autorizzazione a effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di
apposita delega alla riscossione della quota associativa all'INPS.
La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l'apposito modulo predisposto
dall'Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni
necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.
La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli
estremi di un documento di riconoscimento valido.
4. Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa
L'articolo 4 della convenzione prevede le modalità per la trasmissione telematica della delega
alla riscossione della quota associativa.
Nello specifico, la delega alla riscossione, nella quale deve essere indicata la sigla
dell'Organizzazione sindacale a favore della quale viene effettuata la trattenuta, è contenuta
nel modello INPS relativo alla richiesta di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal
soggetto delegante.
La delega alla riscossione, così presentata, produce i suoi effetti in occasione del pagamento
della prestazione richiesta.
È priva di effetti la delega non contenuta nel modello di domanda della prestazione o che, pur
contenuta in detto modello, sia priva della sottoscrizione del soggetto delegante.
L'Istituto non terrà conto delle deleghe pervenute successivamente alla domanda di
prestazione.
L'Organizzazione sindacale, per consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS, deve
custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a
concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare
della prestazione temporanea e copia del documento d'identità. La conservazione dovrà
assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e
immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.
5. Misura del contributo sindacale
L'ammontare del contributo sindacale dovuto a favore dell'Organizzazione sindacale è
espressamente indicato nel testo di delega.
6. Fornitura dati
Nell’applicazione “Deleghe sindacali su disoccupazione e cig”, accessibile dal sito
istituzionale www.inps.it, nell’area riservata ai servizi per i sindacati, l'INPS mette a
disposizione dell’Organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per i quali è stata
effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell’importo, nonché
l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della medesima Organizzazione sindacale.
Per il tramite della medesima applicazione, l’Istituto provvede, inoltre, all’invio delle fatture
relative al costo dei servizi e di tutte le eventuali comunicazioni inerenti alla convenzione.
La consultazione e il prelevamento di tali dati devono avvenire nel rispetto della normativa in
materia di trattamento dei dati personali stabilita dal regolamento (UE) 2016/679 e dal D.lgs n.
196/2003, e successive modificazioni.
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall'Istituto per
l'espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e i relativi
adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l'Organizzazione
sindacale.
L'Istituto versa all'Organizzazione sindacale l'importo delle trattenute operate sui pagamenti
effettuati, dedotte le spese per l’espletamento del servizio di riscossione delle quote associative
come di seguito individuate e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro
mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.
Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in esame
l’Organizzazione sindacale corrisponde all’Istituto gli importi di seguito indicati:
a) 5.400,00 euro una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della
convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;
b) 1.400,00 euro annui, per il finanziamento dei costi fissi di gestione;
c) 0,56 euro per la gestione delega per singola prestazione.
È altresì a carico dell’Organizzazione sindacale ogni altro onere inerente alla convenzione.
8. Clausola di salvaguardia
Dall'applicazione della convenzione di cui trattasi non devono derivare oneri aggiuntivi a carico
dell'INPS, rimanendo l'Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l'associato e
l'Organizzazione sindacale e alle vicende a esso relative.
Pertanto, l'Organizzazione sindacale esonera l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità
derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l'effettivo
e valido rilascio della delega, l'Organizzazione sindacale stipulante che risulti soccombente nel
giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.
Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante
dall'applicazione della convenzione. In particolare, l'Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi
responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della
convenzione da creditori dell'Organizzazione sindacale stipulante o di strutture a essa
associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della
convenzione.
L'Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di
nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato
in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o, comunque, connesse ai
rapporti intercorrenti tra gli associati e l'Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti.
Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui
compensi professionali.
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
La convenzione prevede in favore dell’Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla stessa
in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti a carico dell’Organizzazione sindacale, nonché
in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo
dell’Organizzazione stessa, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, qualora
intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le
disposizioni di cui all'articolo 13 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria,
nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale, qualora il servizio di
riscossione diventi eccessivamente oneroso per l’INPS a seguito del verificarsi di eventi
straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura
procedurale e/o gestionale e, infine, in caso di mancato riscontro alla richiesta di pagamento
dell’importo dovuto a saldo del costo fisso annuo.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l’Istituto comunica all’Organizzazione
sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Organizzazione sindacale ha
facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa
documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l’Istituto comunica, dando ragione del
mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione o, in
accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.
L’Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle
forme e secondo le modalità previste dall’articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:
• perdita da parte dell’Organizzazione sindacale sottoscrivente dei requisiti prescritti ex
lege per accedere alla stipula della convenzione;
• mancato possesso o perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione
medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in
conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte integrante
della stessa;
• ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto ovvero di
altre Amministrazioni pubbliche da parte dell’Organizzazione sindacale;
• eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Organizzazione sindacale e/o del suo
legale rappresentante o di altri titolari di cariche dell’Organizzazione, dalle competenti Autorità
giudiziarie o amministrative;
• uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
• mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare
riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
• adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali
previste dallo statuto dell’Organizzazione sindacale, per fatti compiuti nella qualità e
nell’esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle
attività convenzionate;
• mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Organizzazione sindacale, indicati nell’articolo 11
della convenzione, in materia di protezione dei dati personali;
• perdita, in capo all’Organizzazione sindacale, della capacità generale a stipulare con la
pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36, e delle
altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunica
all’Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 1456 c.c., mediante PEC.
La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della
convenzione o del recesso, ha effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
La convenzione riconosce, inoltre, all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione,
ove il soggetto stipulante sia sottoposto a indagini da parte delle competenti Autorità
giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.
10. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di cui trattasi e dei conseguenti
versamenti a favore della CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI), sono stati istituiti i
seguenti conti:
• GPA29421 - per l'imputazione dei contributi associativi trattenuti sull'indennità ordinaria e di
trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza dell'Organizzazione sindacale
CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI);
• GPA18421 – per la rilevazione del debito verso l'Organizzazione sindacale
CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI), da movimentare in contropartita del conto
esistente GPA35042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi in questione,
da trattenere sulle somme da versare alla CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI), devono
essere imputati al conto esistente GPA24228.
Le rimesse a favore dell'Organizzazione sindacale in argomento saranno effettuate con le
consuete procedure che consentono il pagamento accentrato ed effettuano, contestualmente,
le rilevazioni contabili.
Nell'Allegato n. 2 sono descritte le variazioni apportate al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E CONFIMPRENDITORI, PER
LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
SULL'INDENNITÀ ORDINARIA E DI TRATTAMENTO
SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE DI CUI BENEFICIANO I
LAVORATORI AGRICOLI, AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA
LEGGE 27 DICEMBRE 1973 N. 852.
TRA
- L' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con
sede in Roma (RM), via Ciro il Grande n. 21, 00144, codice fiscale
80078750587, nella persona del Direttore centrale Organizzazione,
Maria Grazia Sampietro, giusta deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 199/2025
(di seguito, “INPS” o “Istituto”);
E
- Confimprenditori (CONFIMPRENDITORI), con sede in Roma
(RM), VIA IN LUCINA N 17 INT 6 SCALA B , 00186, codice fiscale
92020470834, nella persona del Legale rappresentante Sig.
RUVOLO STEFANO;
(di seguito "Organizzazione sindacale" o anche più brevemente
“Organizzazione”);
(ovvero, congiuntamente all'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, le “Parti”);
VISTI
- l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852 che dispone: “I
lavoratori agricoli beneficiari dell'indennità ordinaria e del
trattamento speciale di disoccupazione hanno diritto di versare i
contributi associativi alle federazioni di categoria aderenti alle
confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel
CNEL, attraverso trattenute sulle indennità predette da autorizzarsi
con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare
della prestazione. Le modalità attraverso cui effettuare la
trattenuta saranno stabilite tra i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali interessate e l'Istituto nazionale della
previdenza sociale con accordo diretto che dovrà prevedere il
rimborso all'INPS delle spese incontrate per l'espletamento del
servizio”;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla
protezione dei dati), di seguito, per brevità, il “Regolamento UE”;
- il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101 e dalla Legge 3
dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge n. 139/2021, di seguito, per brevità, il “Codice”;
- il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza
e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.”;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 199
del 3 dicembre 2025, con la quale è stato adottato lo schema di
Convenzione per la disciplina delle attività di riscossione dei
contributi associativi sull'indennità ordinaria e di trattamento
speciale di disoccupazione di cui beneficiano i lavoratori agricoli, ai
sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852;
- la nota prot. 1838 del 02/02/2026 con la quale il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ha attestato la natura
dell'Organizzazione sindacale di cui sopra, quale Organizzazione
sindacale a carattere nazionale;
- la nota prot. 2908 del 16/03/2026 con la quale il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato l'Istituto ad
assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti
dagli iscritti;
CONSIDERATO
-che il servizio di esazione sopra indicato non interferisce con le
attività istituzionali dell'Istituto;
-che, in ragione del servizio prestato dall'Istituto ai sensi della
presente Convenzione,è necessario che l'Organizzazione sindacale
risulti tempo per tempo in regola con l'assolvimento degli obblighi
contributivi di legge nei confronti dell'Istituto;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Oggetto
1. Ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 i
lavoratori agricoli aventi titolo alle prestazioni di indennità
ordinaria di disoccupazione o al trattamento speciale di
disoccupazione, di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457 e alla legge
16 febbraio 1977 n. 37 possono esercitare il diritto di versare i
contributi associativi all'Organizzazione sindacale stipulante
mediante trattenute da effettuarsi da parte dell'INPS sulle predette
prestazioni.
ARTICOLO 2
Modalità di riscossione
1. La riscossione dei contributi sindacali, di cui al precedente
articolo 1, sarà effettuata dall'INPS a favore dell'Organizzazione
sindacale, mediante trattenuta effettuata all'atto di pagamento
delle prestazioni.
2. A tal fine l'INPS mette a disposizione dei soggetti percettori
della prestazione appositi canali telematici al fine di consentire la
consultazione dell'importo della quota associativa ad essi
trattenuta e della denominazione dell'Organizzazione sindacale
destinataria della suddetta quota.
ARTICOLO 3
Misura del contributo
1. La misura del contributo dovuto a favore dell'Organizzazione
sindacale stipulante sarà espressamente indicata nell'atto di
delega.
ARTICOLO 4
Rilascio deleghe alla riscossione della quota associativa
1. L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all'articolo 1
del presente accordo, avviene mediante la trasmissione telematica
di apposita delega alla riscossione della quota associativa all'INPS.
2. La delega alla riscossione, contenuta nel modello INPS relativo
alla richiesta della prestazione, dovrà essere sottoscritta dal
soggetto delegante.
3. La delega alla riscossione della quota associativa deve indicare
la sigla dell'Organizzazione sindacale a favore della quale viene
effettuata la trattenuta.
4. L'Organizzazione sindacale deve custodire, in formato cartaceo
ovvero con altre modalità equivalenti, secondo la normativa
vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a decorrenza
dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega
sottoscritta dal titolare della prestazione, unitamente alla copia del
documento di riconoscimento, al fine di consentire le eventuali
verifiche da partedell'INPS. La conservazione secondo le predette
modalità dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che
ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la
leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di
sicurezza.
5. In caso di revoca o annullamento della prestazione di
disoccupazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al
lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo
sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.
ARTICOLO 5
Gestione delle deleghe alla riscossione della quota
associativa
1. La delega alla riscossione della quota associativa presentata
unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione
o di trattamento speciale, di cui all'art. 25 della legge 8 agosto
1972, n. 457 e all'art. 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37
produce i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione
richiesta.
2. È priva di effetto la delega alla riscossione della quota
associativa non contenuta nel modello di domanda della
prestazione o che, pur contenuta in detto modello, sia priva della
sottoscrizione del lavoratore.
3. L'INPS non terrà conto delle deleghe che perverranno
successivamente alla domanda di prestazione.
ARTICOLO 6
Modalità di versamento delle quote associativa
1. L'INPS versa all'Organizzazione sindacale l'importo delle
trattenute operate sui pagamenti disposti, dedotte le spese di cui
al successivo articolo 8 e delle eventuali trattenute già versate e
non dovute, con n. 4 mandati di pagamento, nei mesi di aprile,
luglio, settembre e dicembre.
2. Le rimesse monetarie all'Organizzazione sindacale, conseguenti
all'applicazione della presente Convenzione, sono effettuate
dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato
dall'Organizzazione sindacale, con la comunicazione del codice
IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto.
3. L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di
tale dato e conseguentemente da ogni responsabilità in ordine
all'eventuale mancato accredito di somme a favore
dell'Organizzazione sindacale conseguente all'erronea
comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN.
4. I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso, da
parte dell'Organizzazione sindacale, della regolarità contributiva
nei confronti dell'Istituto, che verrà effettuata attraverso la
procedura Durc on-line annualmente, nel mese di dicembre. Nel
caso di esito di irregolarità nella sezione INPS del Documento
“Verifica regolarità contributiva”, ovvero nei casi in cui non sia
possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse
monetarie all'Organizzazione sindacale sono sospese in attesa
della regolarizzazione della posizione contributiva o della
conclusione degli eventuali accertamenti ispettivi. In tali casi, la
regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata
dalla presente Convenzione.
5. L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le
rimesse di cui al secondo comma dovessero avvenire oltre il
termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle
esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
6. L'Organizzazione sindacale si impegna, qualora non risulti
possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non
dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta
dell'INPS.
7. In caso di erronea attribuzione della trattenuta sindacale ad
Organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti
creditori e debitori tra le Organizzazioni interessate saranno
definiti direttamente dalle stesse.
ARTICOLO 7
Fornitura dati
1. L'INPS mette a disposizione dell'Organizzazione sindacale,
nell'area “Servizi per i sindacati” - applicazione “Deleghe su
disoccupazione e cig” del sito www.inps.it, gli elenchi dei
nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con
indicazione dei relativi dati anagrafici e dell'importo, nonché
l'elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore
dell'Organizzazione sindacale.
2. L'Organizzazione sindacale può consultare inoltre i dati ad essa
relativi, le comunicazioni dell'Istituto e le fatture relative al costo
del servizio.
3. La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata
in modalità online. Al fine di accedere ai servizi connessi alla
presente convezione, nei limiti di quanto disposto dal precedente
art. 1, l'Organizzazione sindacale viene abilitata ad accedere,
tramite autenticazione, nell'area del sito www.inps.it “Servizi per
isindacati”.
4. L'Organizzazione fornisce all'Istituto i dati anagrafici, corredati
dei documenti di identità, dei soggetti da autorizzare all'utilizzo
della suddetta applicazione.
5. L'INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede a
registrare l'Organizzazione tra quelle abilitate alla Convenzione e
ad abilitare gli operatori ad accedere alla funzionalità.
6. È fatto obbligo all'Organizzazione sindacale di informare i propri
associati circa il trattamento oggetto della presente Convenzione e
le sue finalità, nonché dell'esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi
di quanto previsto al successivo art.11.
7. I trattamenti effettuati per effetto della presente Convenzione
sono progettati in conformità all'art. 32 del Regolamento UE e
all'art. 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n.
393 del 2 luglio 2015 recante “Misure di sicurezzae modalità di
scambio dei dati personali tra Pubbliche
Amministrazioni”,debitamente attualizzato alla luce della
normativa vigente in materia.
ARTICOLO 8
Costi e fatturazione
1. L'Organizzazione sindacale prende espressamente atto e accetta
che l'espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione
comporta per l'Istituto la gestione e lo sviluppo di procedure
amministrative e informatiche.
2. L'Organizzazione sindacale si impegna a rimborsare all'INPS gli
oneri sostenuti per il servizio di riscossione dei contributi sindacali,
di cui alla presente Convenzione, nella misura e con le modalità
indicate ai commi seguenti.
3. Per il servizio di riscossione delle quote sindacali di cui alla
presente Convenzione l'Organizzazione sindacale corrisponde
all'Istituto i corrispettivi, a refusione dei soli costi di diretta
imputazione, di seguito indicati:
a)euro 5.400,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri
connessi all'attivazione della presente Convenzione, da
corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima;
b)euro 1.400,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi di
gestione; detto importo è dovuto dall'Organizzazione sindacale
anche in assenza di deleghe alla riscossione della quota
associativa;
c) euro 0,56 gestione delega per singola prestazione.
4. Il corrispettivo di cui alla lettera a) è versato dall'Organizzazione
sindacale mediante bonifico sul conto di contabilità speciale n.
1339 - presso la Tesoreria provinciale di Roma, conto corrente
intestato all'Istituto contraddistinto dall'IBAN
IT75A0100004306CS0000009601, con la seguente causale:
“denominazione Organizzazione - costo attivazione convenzione
riscossione contributi sindacali sulle prestazioni temporanee dei
lavoratori agricoli L. 852/1973”.
5. La ricevuta di avvenuto pagamento è trasmessa all'Istituto
prima della sottoscrizione della presente Convenzione.
6. Il corrispettivo annuo di cui alla lettera b), nelle more della
realizzazione di una nuova procedura di riversamento
automatizzato centralizzato delle quote associative, è versato
dall'Organizzazione sindacale con le stesse modalità indicate al
comma 4. Sarà cura dell'Istituto dare immediata comunicazione
all'Organizzazione sindacale della modifica della modalità di
versamento del corrispettivo di cui alla lettera b).
7. Nel caso in cui l'Organizzazione sindacale non provveda a
effettuare il versamento dell'importo dovuto per il costo fisso
annuo, l'Istituto procederà al recesso unilaterale dalla presente
Convenzione.
8. Il corrispettivo di cui al comma 3, lettera c) è trattenuto
sull'importo di ogni singolo riversamento.
9. L'Istituto si riserva di rideterminare annualmente gli importi di
cui al comma 3, lettere b) e c), quantificati sulla base delle
risultanze della contabilità analitica riferite all'anno precedente.
10. L'eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione
all'Organizzazione sindacale, aseguito delle quale l'Organizzazione
medesima, entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione, ha
facoltà di esercitare il recesso dalla presente Convenzione.
11. È a carico dell'Organizzazione sindacale ogni altro onere
inerente alla presente Convenzione.
12. Qualora nel corso di vigenza della presente Convenzione cessi
anticipatamente l'efficacia della stessa per una delle cause di cui
all'articolo 10, l'Istituto procederà, nel rispetto dei tempi tecnici
necessari per l'accertamento delle risultanze contabili finali, a
comunicare a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) l'esito della
situazione debitoria/creditoria e nel caso di debito a carico
dell'Organizzazione sindacale l'eventuale importo richiesto con le
relative modalità di versamento.
13. L'Istituto provvederà a emettere le relative fatture in modalità
elettronica in applicazione dell'articolo 1, comma 916, legge 27
dicembre 2017, n. 205.
14. La modalità di versamento mediante bonifico prevista dal
presente articolo deve intendersi valida fino agli adeguamenti
procedurali necessari ad introdurre l'avviso di pagamento PagoPA
ai sensi dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD),
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
ARTICOLO 9
Clausola di salvaguardia
1. L'INPS è esonerato – e l'Organizzazione sindacale lo riconosce
esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi
comunque derivante dall'applicazione della presente Convenzione.
2. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi
responsabilità in caso di pignoramento, eseguito da creditori
dell'Organizzazione sindacale stipulante, sulle somme oggetto della
presente Convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso
o già eseguiti alla data di stipula della presente Convenzione.
3. L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di
cui all'articolo 1 e l'Organizzazione sindacale alla quale i predetti
soggetti sono iscritti.
4. Pertanto, l'Organizzazione sindacale stipulante esonera l'INPS
da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e,
nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni
sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla
riscossione della quota associativa nelle quali risulti
definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare
all'interessato la ritenuta operata.
5. L'Organizzazione sindacale è tenuta, inoltre, al rimborso, a
semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute
dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in
giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o
comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui
all'articolo 1 e l'Organizzazione sindacale alla quale essi sono
iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di
quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi
professionali.
ARTICOLO 10
Recesso, risoluzione e sospensione della Convenzione
1. L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla
presente Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi
nella stessa previsti a carico dell'Organizzazione sindacale e in tutti
i casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai seguenti profili:
a)uso della denominazione, dell'acronimo, del logo
dell'Organizzazione sindacale;
b)legittimo esercizio dei poteri statutari;
c)eccessiva onerosità del servizio di riscossione dei contributi
sindacali per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art.
1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura
procedurale e/o gestionale;
d)intervenuta adozione di disposizioni normative e/o regolamentari
per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui
all'articolo 13 e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse
dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale;
e)mancato riscontro alla richiesta di pagamento dell'importo
dovuto a saldo del costo fisso annuo di cui al comma 6 dell'articolo
8.
2. L'Organizzazione sindacale si impegna a comunicare
tempestivamente, con le modalità telematiche indicate
dall'Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche
rappresentative e i relativi poteri di rappresentanza, indicati nella
presente Convenzione nonché a produrre l'eventuale
documentazione a supporto.
3. Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al
comma 1, l'INPS comunica all'Organizzazione sindacale la relativa
decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.
4. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di
comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente
corredate di relativa documentazione.
5. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'INPS
comunica all'Organizzazione sindacale il recesso unilaterale dalla
presente Convenzione, motivandolo ai sensi del comma 1 e dando
ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni,
ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di
esse.
6. Nel corso di vigenza della presente Convenzione, è fatta,
comunque, salva la facoltà di recesso a favore dell'Organizzazione
sindacale, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far
pervenire all'INPS a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
7. Considerato che l'Organizzazione sindacale è tenuta alla
diligenza professionale di cui all'art.1176, comma 2, c.c., l'INPS ha
facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della
presente Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste
dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a)perdita da parte dell'Organizzazione dei requisiti prescritti ex
lege per accedere alla stipula della presente Convenzione;
b)mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti
prescritti dalla Convenzione medesima o anche di uno solo dei
requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in
conformità al modello allegato che costituisce parte integrante
della presente Convenzione (all. A);
c)ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a
danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche
attribuibili all'Organizzazione sindacale;
d)eventuali misure inibitorie adottate, nei confronti
dell'Organizzazione sindacale e/o del suo legale rappresentante o
di altri titolari di cariche dell'Organizzazione medesima, dalle
competenti Autorità giudiziarie o amministrative;
e)uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente
Convenzione;
f)mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della presente
Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei
diritti o delle facoltà da essa conferiti;
g)adozione di misure cautelari personali da parte delle competenti
Autorità, riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali
nazionali previste dallo Statuto dell'Organizzazione sindacale, per
fatti compiuti nella qualità e nell'esercizio delle proprie funzioni che
possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività
convenzionate;
h)mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Organizzazione
sindacale, indicati nell'articolo 11 in materia di protezione dei dati
personali;
i)perdita, in capo all'Organizzazione sindacale, della capacità
generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche
temporanea, ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e delle
altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione.
8. All'atto dell'acquisizione della notizia del verificarsi di una delle
cause di risoluzione sopraelencate,l'INPS comunicherà
all'Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della
risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a mezzo
Posta Elettronica Certificata (PEC).
9. La cessazione del servizio di riscossione della quota sindacale su
prestazioni temporanee, a seguito della risoluzione della presente
Convenzione o del recesso dalla stessa, avrà effetto immediato,
tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
10. L'Istituto si riserva di sospendere l'efficacia della presente
Convenzione, ove l'Organizzazione sindacale sia sottoposta ad
accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per
fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
11. Ove sussistano i presupposti di cui al comma 10 e l'Istituto
disponga la sospensione dell'efficacia della presente Convenzione,
esso ne dà immediata comunicazione all'Organizzazione sindacale.
12. La sospensione ha effetto a decorrere dal giorno successivo
alla ricezione, da parte dell'Organizzazione sindacale, della relativa
comunicazione sino all'esito degli accertamenti di cui al comma 10
che possono concludersi con il successivo perfezionamento delle
procedure di risoluzione e recesso. Nel caso in cui venga meno la
causa che ha determinato la sospensione, l'INPS procede a
informare l'Organizzazione sindacale.
13. Ai fini della sottoscrizione della presente Convenzione, il legale
rappresentante deve essere in possesso dei requisiti attestati
mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello
allegato di cui al comma 7, lett. B (all. A).
14. La “dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'INPS prima della
sottoscrizione della presente Convenzione.
15. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono
effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
ARTICOLO 11
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
1. Per i trattamenti svolti ai sensi della presente Convenzione, le
Parti agiscono in qualità di Titolari del trattamento ai sensi dell'art.
4, paragrafo 1, numero 7, del Regolamento UE e osservano le
previsioni di cui al presente articolo.
2. In tale ambito, le Parti assicurano che i suddetti trattamenti
siano posti in essere nel rispetto delle condizioni di liceità di cui
all'art. 6 del Regolamento UE, nonché in osservanza di quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali di cui al citato Regolamento UE e al Codice,
esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità
previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del
presente provvedimento e che siano osservati, in ogni fase del
trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e
trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati,
esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza,
sanciti dall'art. 5 del citato Regolamento UE.
3. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le
misure di sicurezzae i vincoli di riservatezza previsti dalla citata
normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in
maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni,
compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e
organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non
autorizzati o illeciti,la perdita, la distruzione o il danno accidentali
e, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello
di sicurezza parametrato al rischio individuato.
4. I Titolari del trattamento garantiscono che l'accesso alle
informazioni è consentito esclusivamente a soggetti che siano stati
designati quali responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8
del Regolamento UE) o “Persone autorizzate” al trattamento dei
dati (articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e articolo
2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti
provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del
proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate
istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati
e autorizzati, avranno accesso ai dati.
5. I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento
dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al
riguardo e nel particolare rispetto del principio di
responsabilizzazione del Titolare del trattamento così come sancito
dall'art. 5 del Regolamento UE.
6. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per
il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così
come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a
cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi
per cui si procede.
7. Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di
trattamento in esecuzione della presente Convenzione e
garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e
ss. del medesimo Regolamento UE.
8. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di
eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei
vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive
funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la
propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.
9. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le
violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi
nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un
impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun
Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta
segnalazione di c.d.“data breach” al Garante per la protezione dei
dati personali, ed eventualmente all'Interessato ai sensi degli
articoli 33 e 34 del Regolamento UE.
ARTICOLO 12
Entrata in vigore e durata
1. La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale a
seguito dell'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, ha efficacia dalla data della stipula ed è operativa al
completamento dei necessari adempimenti amministrativi e
procedurali.
2. La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2027,
data entro la quale l'Istituto si riserva di valutare l'adozione di un
nuovo testo convenzionale.
3. L'Organizzazione sindacale convenzionata con l'Istituto in base
ad apposita autorizzazione ministeriale, ove avesse interesse alla
prosecuzione del servizio, deve inoltrare all'Istituto apposita
istanza di convenzionamento, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), entro il mese di giugno 2027.
4. In assenza della ricezione della predetta istanza di
convenzionamento dell'Organizzazione sindacale, il servizio cessa
di essere erogato alla data di scadenza della presente convenzione
senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
5. L'istanza di cui al comma 3 sarà inviata al Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, per la verifica della permanenza dei requisiti
previsti dalla normativa vigente.
6. Nelle more della ricezione del predetto parere del Ministero, si
procederà a garantire la continuità del servizio in base alle
previsioni del nuovo testo di convenzione adottato dall'Istituto e
sottoscritto dalle Parti.
7. Qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito
della verifica, fornisca parere negativo in merito alla permanenza
dei requisiti, si procederà alla risoluzione del rapporto
convenzionale.
ARTICOLO 13
Revisioni e integrazioni
1. La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o
aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti
aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove
disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero
ogniqualvolta le Parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno
al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa
vigente.
ARTICOLO 14
Foro competente
1. Le controversie relative a quanto regolato dalla presente
Convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via
esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.
ARTICOLO 15
Rinvio alla normativa vigente
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si
applica ad essa la normativa vigente.
ARTICOLO 16
Oneri fiscali
1. Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'Organizzazione
sindacale dovrà essere effettuato mediante il modello F24 –
sezione erario – codice tributo 1552.
INPS (Confimprenditori)
Il Direttore centrale Il Legale rappresentante
Organizzazione dell'Istituto
Nazionale della Previdenza
Sig. RUVOLO STEFANO
Sociale
Dr.ssa Maria Grazia Sampietro
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile,
il legale rappresentante dell'Organizzazione sindacale dichiara di
avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni
contenute nei seguenti articoli della Convenzione: ARTICOLO 1
("Oggetto), ARTICOLO 2 ("(Modalità di riscossione), ARTICOLO 3
("(Misura del contributo), ARTICOLO 4 ("(Rilascio deleghe alla
riscossione della quota associativa), ARTICOLO 5 ("(Gestione delle
deleghe alla riscossione della quota associativa), ARTICOLO 6 ("
(Modalità di versamento delle quote associative), ARTICOLO 7 ("
(Fornitura dati), ARTICOLO 8 ("(Costi e fatturazione), ARTICOLO 9
("(Clausola di salvaguardia), ARTICOLO 10 ("(Recesso, risoluzione
e sospensione della Convenzione), ARTICOLO 12 ("(Entrata in
vigore e durata), ARTICOLO 13 (Revisioni e integrazioni),
ARTICOLO 14 ("(Foro competente), ARTICOLO 15 (Rinvio alla
normativa vigente), ARTICOLO 16 ("(Oneri fiscali).
(Confimprenditori)
Il legale rappresentante
Sig. RUVOLO STEFANO
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GPA18421
Denominazione Debito verso l'Organizzazione sindacale
completa CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI), per
contributi sindacali trattenuti sulle indennità ordinarie e sui
trattamenti speciali di disoccupazione ai lavoratori agricoli
– Art. 2, legge n. 852/1973
Denominazione DEB/ CONFIMPRENDITORI - ART.2 L.852/73
abbreviata
Validità mese 05
Validità anno 2026
Movimentabilità S
Capitolo 3U4121007
Tipo variazione I
Codice conto GPA29421
Denominazione Contributi sindacali trattenuti sulle indennità ordinarie e
completa sui trattamenti speciali di disoccupazione ai lavoratori
agricoli per conto dell'Organizzazione sindacale
CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) – Art. 2,
legge n. 852/1973
Denominazione CTR.SND.C/ CONFIMPRENDITORI- ART.2 L.852/73
abbreviata
Validità mese 05
Validità anno 2026
Movimentabilità S
Movimentabilità 3E4122007
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