Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i trattamenti pensionistici spettanti a favore delle vittime del dovere, dei soggetti equiparati alle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti
Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i trattamenti pensionistici spettanti a favore delle vittime del dovere, dei soggetti equiparati alle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Coordinamento Generale Legale
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 30/04/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 51
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, per i trattamenti pensionistici spettanti a
favore delle vittime del dovere, dei soggetti equiparati alle vittime
del dovere e dei loro familiari superstiti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono nuove indicazioni in ordine
alla previsione di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, in materia di benefici fiscali per i trattamenti
pensionistici spettanti a favore delle vittime del dovere, dei soggetti
equiparati alle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti alla
luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in
materia.
Direzione Centrale Pensioni
Coordinamento Generale Legale
Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico
legale
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi
agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
1. Quadro normativo e orientamento giurisprudenziale
2. Adempimenti amministrativi
1. Quadro normativo e orientamento giurisprudenziale
Il comma 211 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha esteso ai trattamenti
pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati alle vittime del dovere e ai
loro familiari superstiti i benefici fiscali in materia di esenzione dall'imposta sui redditi
riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, delle stragi di tale matrice e della criminalità
organizzata.
Con i messaggi n. 1412 del 29 marzo 2017 e n. 3274 del 10 agosto 2017 l’Istituto ha fornito
indicazioni in merito all’ambito applicativo della disposizione in argomento specificando che i
soggetti interessati dall’esenzione dall’IRPEF sono le vittime del dovere e i loro familiari
superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 20 ottobre 1990, n. 302,
nonché la categoria dei soggetti equiparati alle vittime del dovere, di cui all’articolo 1, commi
563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con riferimento ai soli trattamenti
pensionistici correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status di vittima del
dovere o di soggetto equiparato.
In merito all’esenzione dall’IRPEF per i trattamenti pensionistici individuati nei messaggi n.
1412/2017 e n. 3274/2017 si è formato un consolidato orientamento giurisprudenziale della
Corte di Cassazione sfavorevole all’interpretazione adottata, ossia di applicare l’esenzione
dall’IRPEF ai soli trattamenti pensionistici che hanno dato luogo allo status di vittima del dovere
o di soggetto equiparato.
In particolare, con l’ordinanza n. 4873 del 25 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha
affermato il seguente principio di diritto: “l’estensione, in favore delle vittime del dovere e dei
soggetti equiparati, dell’esenzione dall’Irpef del trattamento pensionistico, di cui all’art. 3,
comma 2, della l. n. 206/2004”operata dall’articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016
“non è applicabile ai soli trattamenti pensionistici aventi causa dall’evento che ha dato luogo al
riconoscimento dello status medesimo”. Già con la sentenza n. 15121/2024 la medesima Corte
ha precisato che l’articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016 estende i benefici fiscali “a
tutti i trattamenti pensionistici, senza indicare nessuna necessaria correlazione della pensione
con l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere […]” e che
la lettura dell’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, “depone nel senso che
l’esenzione, anche per le vittime del terrorismo, concerna il trattamento pensionistico in quanto
tale e neanche quello conseguito a seguito dell’aumento figurativo di cui al comma 1 […]”.
Quindi, la Corte di Cassazione ha evidenziato la coerenza con la ratio legis sottesa alla
normativa di cui alla legge n. 206/2004, individuabile nell’intento di garantire ai beneficiari
“strumenti più adeguati di tutela e sostegno, in termini morali ed economici, che non siano
meramente simbolici”.
Tenuto conto di tale consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l’Agenzia
delle Entrate, con la risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025, ha invitato i propri Uffici a
riesaminare i procedimenti pendenti alla luce dei chiarimenti forniti, secondo cui l’esenzione
dall’IRPEF, in favore di chi abbia ottenuto lo status di vittima del dovere, di equiparato a
vittima del dovere o di familiare superstite di vittima del dovere, si applica su tutti i trattamenti
pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di cui gli stessi siano titolari, anche
se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status medesimo.
Tanto premesso, coerentemente alla citata risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68/2025,
con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il
Ministero dell’Economia e delle finanze, a superamento di quanto indicato nei messaggi n.
1412/2017 e n. 3274/2017, si forniscono indicazioni in materia di benefici fiscali per i
trattamenti pensionistici spettanti a favore delle vittime del dovere, dei soggetti equiparati alle
vittime del dovere e dei loro familiari superstiti alla luce del consolidato orientamento
giurisprudenziale formatosi in materia.
2. Adempimenti amministrativi
A decorrere dall’anno di imposta 2026 tutti i trattamenti pensionistici di prima liquidazione o
quelli già liquidati dall’INPS, anche con gli istituti del cumulo, della totalizzazione e del computo
in Gestione separata dei periodi assicurativi, spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti
equiparati alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, sono esentati dall’IRPEF, nonché
dalle addizionali regionali e comunali, anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo
status di vittima del dovere o di equiparato a vittima del dovere.
In merito alle istanze di esenzione dei trattamenti pensionistici sia di prima liquidazione che di
quelli già liquidati, nonché alle relative modalità di presentazione, con successivo messaggio
saranno fornite le relative istruzioni operative di dettaglio.
Infine, si precisa che, per il corrente anno, l’esenzione fiscale viene applicata dall’Istituto, in
qualità di sostituto di imposta, dal primo rateo di pensione utile in pagamento[1], fermo
restando il successivo rimborso delle ritenute fiscali applicate sui ratei di pensione a fare data
dal mese di gennaio 2026.
Relativamente, invece, agli anni di imposta antecedenti al 2026, i soggetti interessati devono
presentare istanza di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate con le consuete modalità.
Il Direttore generale
Valeria Vittimberga
[1] Il primo rateo utile in pagamento deve intendersi con riferimento alla data della domanda
di ricostituzione del trattamento pensionistico e alle tempistiche di elaborazione massiva delle
pensioni.
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