Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 47/2026

Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2026

Pubblicato: 20/04/2026 In vigore dal: 20/04/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2026

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità Roma, 21/04/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 47 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2026 SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano, con riferimento all’anno 2026, e per il calcolo delle prestazioni in oggetto la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e gli importi da prendere a riferimento per le diverse tipologie di lavoratori. INDICE Premessa A) Retribuzioni di riferimento nell’anno 2026 1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) 2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) 3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) 4) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità) 5) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità) B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2026, per altre prestazioni 1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera) 2) Assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale) 3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dello Stato) 4) Limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001 5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2026 Premessa Con la circolare n. 6 del 30 gennaio 2026 è stata comunicata la misura per l’anno 2026 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti. Con la presente circolare vengono, conseguentemente, indicati gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. A) Retribuzioni di riferimento nell’anno 2026 Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento ai periodi di paga compresi nell’anno 2026, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi. Relativamente all’indennità di tubercolosi, invece, laddove sulla base della normativa vigente le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa, occorre fare riferimento, per gli importi da corrispondere per l’anno 2026, alla circolare n. 2 del 15 gennaio 2026. 1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) Per i lavoratori di società e di enti cooperativi anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, la retribuzione di base per i trattamenti economici previdenziali in oggetto non può essere inferiore al minimale giornaliero di legge che è pari per il 2026 a 58,13 euro (cfr. la circolare n. 6/2026, par. 1)[1]. 2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) La retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge (cfr. il messaggio n. 29676 del 7 dicembre 2007) che, per il 2026, è pari a 51,70 euro (cfr. la circolare n. 6/2026, Allegato n. 1, Tabella A, operaio agricoltura)[2] . 3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) Con la circolare n. 111 del 16 luglio 2025 sono state comunicate le retribuzioni medie giornaliere per determinare le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (a eccezione delle ipotesi in cui le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 2/2026) per i piccoli coloni e compartecipanti familiari relativamente all’anno 2025. In attesa dei salari definitivi per l’anno 2026, che saranno comunicati non appena disponibili, devono essere utilizzati, come di consueto, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2025. Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ribadisce che le stesse sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni (cfr. la circolare n. 37 del 11 marzo 2010, par. 3). Il reddito applicabile, per l’anno 2026, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, sarà comunicato non appena disponibile; nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l’anno 2025 pari a 65,19 euro (cfr. la circolare n. 111/2025). 4) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità) Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2026, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (cfr. la circolare n. 9 del 3 febbraio 2026): 8,52 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 9,61 euro; 9,61 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,61 euro e fino a 11,70 euro; 11,70 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 11,70 euro; 6,20 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali. 5) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità) L’indennità di maternità/paternità, nonché l’indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando gli importi di seguito indicati. - Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 51,70 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2026 per la qualifica di operaio dell’agricoltura (cfr. la circolare n. 6/2026, Allegato n. 1, Tabella A), con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2026 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2025 (art. 68, comma 1, del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151). - Artigiani: 58,13 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2026 per la qualifica di impiegato dell’artigianato (cfr. la circolare n. 6/2026, Allegato n. 1, Tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2026. - Commercianti: 58,13 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2026 per la qualifica di impiegato del commercio (cfr. la circolare n. 6/2026, Allegato n. 1, Tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2026. - Pescatori: 32,30 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l’anno 2026 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (cfr. la circolare n. 6/2026, par. 3 e Allegato n. 1, Tabella B), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2026. Inoltre, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’importo reddituale di riferimento per il diritto agli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità (cfr. la circolare n. 1 del 3 gennaio 2022) è pari, per il 2026, a 9.532,18 euro. B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2026, per altre prestazioni Vengono di seguito riportati gli importi da prendere a riferimento nell’anno 2026 per le prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale, da erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, nonché l’ammontare dell’assegno di maternità di base concesso dai Comuni ed erogato dall’INPS e quello di maternità per lavori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato) concesso ed erogato dall’INPS. Vengono, altresì, indicati i limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001, e gli importi massimi per l’anno 2026 ai fini dell’indennità economica e dell’accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. 1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera) Per l’anno 2026, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria (con l’eccezione dei magistrati onorari confermati non esclusivi, come di seguito indicato), le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell’ulteriore quota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi delle tutele relative alla malattia, alla maternità/paternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare e alla degenza ospedaliera, sono state comunicate con la circolare n. 8 del 3 febbraio 2026. Ne consegue che, il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto - ottenuto applicando le aliquote citate sul minimale di reddito (art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233) pari, per l’anno 2026, a 18.808,00 euro (cfr. la circolare n. 8/2026) – è il seguente: Tipologia soggetto Aliquota Contributo mensile Lavoratori liberi professionisti (soggetti non assicurati ad altra forma di 26,07% € 408,60 previdenza obbligatoria) Lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che svolgono prestazioni 26,07% € 408,60 autonome (soggetti non assicurati ad altra forma di previdenza obbligatoria) Tipologia soggetto Aliquota Contributo mensile Collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme 33,72% € 528,50 pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL Collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme 35,03% € 549,04 pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL, i magistrati onorari confermati non esclusivi – art. 15-bis commi 3 e 5 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, senza altra forma di previdenza obbligatoria e i titolari di incarichi di ricerca di cui all’art. 22-ter della L. 30 dicembre 2010, n. 240 Magistrati onorari confermati non esclusivi – art. 15-bis commi 3 e 5 26,03% € 407,98 D.L.22 giugno 2023, n.75, in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria Collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate del lavoro 27,03% € 423,65 sportivo del settore dilettantistico non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL, addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta Si rappresenta, inoltre, che per l’anno 2026 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 è pari a 122.295,00 euro (cfr. la circolare n. 8/2026). Per gli eventi insorti nel 2026, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia[3] corrisponde a 84.424,90 euro (ossia al 70% del massimale 2025, pari a 120.607,00 euro – cfr. la circolare n. 27 del 30 gennaio 2025). Infine, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, l’importo reddituale di riferimento per il diritto agli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità (cfr. la circolare n. 1/2022) è pari, per il 2026, a 9.532,18 euro. Degenza ospedaliera (art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e D.M. 12 gennaio 2001) e indennità di malattia di cui all’articolo 8, comma 10, della legge n. 81/2017 A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento, le seguenti percentuali (cfr. la circolare n. 141 del 19 novembre 2019): dell’8%, del 12% o del 16% - in caso di malattia; del 16%, del 24% e del 32% - in caso di degenza ospedaliera o di malattia di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (cfr. la circolare n. 139 del 12 ottobre 2017). Le suddette percentuali si applicano all’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo, valido per l’anno di inizio della malattia che per il 2026, è pari a 335,05 euro. Per il 2026, gli importi per la prestazione di degenza ospedaliera e l’indennità di malattia di cui alla legge n. 81/2017 sono, quindi, pari a: 53,61 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione; 80,41 euro (24%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione; 107,22 euro (32%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione. Indennità di malattia (art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e art. 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) La misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Pertanto, per il 2026 gli importi per l’indennità di malattia sono pari a: 26,80 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione; 40,21 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione; 53,61 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione. 2) Assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale) Sulla base del Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia, recante “Rivalutazione per l'anno 2026 della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternità” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 32 del 9 febbraio 2026), si rappresenta che, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenute dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, la misura dell’assegno di maternità di base (assegno di maternità dei Comuni) e il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sono quelli indicati nella circolare n. 16 dell’11 febbraio 2026 e di seguito riportati: assegno di maternità di base (in misura piena) pari a 413,10 euro mensili per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 2.065,50 euro; indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.668,26 euro. 3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dello Stato) Tenuto conto di quanto specificato in premessa in merito alla variazione dell’indice ISTAT per il 2025, l’importo dell’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (art. 75 del D.lgs n. 151/2001), valido per le nascite avvenute nel 2026 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2026, è pari, nella misura intera, a 2.543,15 euro (cfr. la circolare n. 6/2026, par. 9)[4]. 4) Limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001 Considerata la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l’anno 2026, il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2026 è pari a 7.954,05 euro (cfr. la circolare n. 153 del 19 dicembre 2025, Allegato n. 2, Tabella B). Tale importo è da prendere a riferimento ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001[5]. Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che nel 2026 chiede periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, ulteriori rispetto a quelli di cui all’articolo 34, commi 1 e 2, del citato decreto, ha diritto all’indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2026 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a 19.885,13 euro (7.954,05 euro per 2,5). Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2026, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato. 5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2026 Come comunicato con la circolare n. 14 del 15 gennaio 2007, l’importo di 36.151,98 euro per il 2001, da rivalutarsi annualmente sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell’onere relativo al beneficio di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo. L’ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l’importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico interessato. La differenza fra l’importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituisce il costo massimo della copertura figurativa annua. Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l’importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non può comunque eccedere l’importo massimo dell’indennità economica. Ciò premesso, vengono riportati, per l’anno 2026, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dell’1,4%, il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera (Tabella 1), calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (Tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno in corso. TABELLA 1 Valori massimi dell’indennità economica (importi calcolati secondo l’aliquota del 33%) A B C D Anno Importo complessivo annuo Importo massimo Importo massimo annuo indennità giornaliero indennità 2026 57.836,96 € 43.486,00 € 119,14 € TABELLA 2 Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile (importi calcolati secondo l’aliquota del 33%) A B C D Anno Retribuzione Retribuzione Retribuzione figurativa figurativa massima figurativa massima giornaliera annua massima settimanale 2026 43.486,00 € 836,27 € 119,14 € Il Direttore Generale Valeria Vittimberga [1] Tenuto conto che gli eventi vengono indennizzati sulla base della retribuzione del mese precedente, si tratta degli eventi insorti a partire dal 1° febbraio 2026, salvo che l’evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2026, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2026 (cfr. la circolare n. 134386 AGO/1982). Per gli eventi insorti nel mese di gennaio 2026 e rapporto di lavoro già in essere nell’anno 2025 si deve fare riferimento agli importi indicati nella circolare n. 72 del 2 aprile 2025. [2] Cfr. la precedente nota 1. [3] A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 101/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128/2019, le indennità per degenza ospedaliera e per malattia sono corrisposte a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risulti attribuita una mensilità di contribuzione dovuta alla Gestione separata, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento, e il reddito individuale non sia superiore, nell'anno solare precedente, al massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, diminuito del 30%. [4] Si rammenta che per il 2025 l’importo dell’assegno dello Stato era pari a 2.508,04 euro. [5] Cfr. le circolari n. 109 del 6 giugno 2000, n. 8 del 17 gennaio 2003, n. 16 del 4 febbraio 2008 e n. 122 del 27 ottobre 2022.

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