Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 47/2026
Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2026
Riferimento normativo
Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2026
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Roma, 21/04/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 47
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di
tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi.
Anno 2026
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano, con riferimento all’anno 2026, e per il
calcolo delle prestazioni in oggetto la misura del limite minimo di retribuzione
giornaliera e gli importi da prendere a riferimento per le diverse tipologie di
lavoratori.
INDICE
Premessa
A) Retribuzioni di riferimento nell’anno 2026
1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970,
n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
4) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)
5) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri,
imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle
acque interne (maternità/paternità)
B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2026, per altre prestazioni
1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità,
congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)
2) Assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di
maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)
3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 del D.lgs n.
151/2001 (c.d. assegno di maternità dello Stato)
4) Limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34,
comma 3, del D.lgs n. 151/2001
5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per
i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi
massimi per l’anno 2026
Premessa
Con la circolare n. 6 del 30 gennaio 2026 è stata comunicata la misura per l’anno 2026 del
limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni
dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Con la presente circolare vengono, conseguentemente, indicati gli importi da prendere a
riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di
tubercolosi.
A) Retribuzioni di riferimento nell’anno 2026
Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui
misura deve essere calcolata con riferimento ai periodi di paga compresi nell’anno 2026, si
comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di
lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.
Relativamente all’indennità di tubercolosi, invece, laddove sulla base della normativa vigente le
prestazioni debbano essere erogate in misura fissa, occorre fare riferimento, per gli importi da
corrispondere per l’anno 2026, alla circolare n. 2 del 15 gennaio 2026.
1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30
aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Per i lavoratori di società e di enti cooperativi anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n.
602, la retribuzione di base per i trattamenti economici previdenziali in oggetto non può essere
inferiore al minimale giornaliero di legge che è pari per il 2026 a 58,13 euro (cfr. la circolare n.
6/2026, par. 1)[1].
2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e
tubercolosi)
La retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale
di legge (cfr. il messaggio n. 29676 del 7 dicembre 2007) che, per il 2026, è pari a 51,70 euro
(cfr. la circolare n. 6/2026, Allegato n. 1, Tabella A, operaio agricoltura)[2] .
3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e
tubercolosi)
Con la circolare n. 111 del 16 luglio 2025 sono state comunicate le retribuzioni medie
giornaliere per determinare le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di
tubercolosi (a eccezione delle ipotesi in cui le prestazioni debbano essere erogate in misura
fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 2/2026) per i piccoli coloni e
compartecipanti familiari relativamente all’anno 2025.
In attesa dei salari definitivi per l’anno 2026, che saranno comunicati non appena disponibili,
devono essere utilizzati, come di consueto, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari
relativi all’anno 2025.
Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ribadisce che le stesse
sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la
determinazione della misura delle pensioni (cfr. la circolare n. 37 del 11 marzo 2010, par. 3).
Il reddito applicabile, per l’anno 2026, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di
maternità/paternità, sarà comunicato non appena disponibile; nel frattempo è utilizzato, in via
temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l’anno 2025 pari a 65,19 euro (cfr. la
circolare n. 111/2025).
4) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari
(maternità/paternità)
Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi
nell’anno 2026, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (cfr. la
circolare n. 9 del 3 febbraio 2026):
8,52 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 9,61 euro;
9,61 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,61 euro e fino a 11,70 euro;
11,70 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 11,70 euro;
6,20 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
5) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri,
imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima
e delle acque interne (maternità/paternità)
L’indennità di maternità/paternità, nonché l’indennità per congedo parentale delle sole
lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza devono essere calcolate
utilizzando gli importi di seguito indicati.
- Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 51,70 euro,
corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2026 per la
qualifica di operaio dell’agricoltura (cfr. la circolare n. 6/2026, Allegato n. 1, Tabella A), con
riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2026 anche quando il periodo
indennizzabile abbia avuto inizio nel 2025 (art. 68, comma 1, del D.lgs 26 marzo 2001, n.
151).
- Artigiani: 58,13 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per
l’anno 2026 per la qualifica di impiegato dell’artigianato (cfr. la circolare n. 6/2026, Allegato n.
1, Tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel
2026.
- Commercianti: 58,13 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata
per l’anno 2026 per la qualifica di impiegato del commercio (cfr. la circolare n. 6/2026, Allegato
n. 1, Tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel
2026.
- Pescatori: 32,30 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata
per l’anno 2026 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in
cooperativa di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (cfr. la circolare n. 6/2026, par. 3 e
Allegato n. 1, Tabella B), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia
inizio nel 2026.
Inoltre, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati, l’importo reddituale di riferimento per il diritto agli ulteriori 3 mesi di
indennità di maternità/paternità (cfr. la circolare n. 1 del 3 gennaio 2022) è pari, per il 2026, a
9.532,18 euro.
B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2026, per altre prestazioni
Vengono di seguito riportati gli importi da prendere a riferimento nell’anno 2026 per le
prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale, da
erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, nonché l’ammontare dell’assegno di
maternità di base concesso dai Comuni ed erogato dall’INPS e quello di maternità per lavori
atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato) concesso ed erogato dall’INPS.
Vengono, altresì, indicati i limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi
previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001, e gli importi massimi per l’anno 2026
ai fini dell’indennità economica e dell’accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in
favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.
1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995
(maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e
degenza ospedaliera)
Per l’anno 2026, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati
ad altra forma previdenziale obbligatoria (con l’eccezione dei magistrati onorari confermati non
esclusivi, come di seguito indicato), le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate
dell’ulteriore quota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli
stessi delle tutele relative alla malattia, alla maternità/paternità, al congedo parentale, agli
assegni per il nucleo familiare e alla degenza ospedaliera, sono state comunicate con la
circolare n. 8 del 3 febbraio 2026.
Ne consegue che, il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto -
ottenuto applicando le aliquote citate sul minimale di reddito (art. 1, comma 3, della legge 2
agosto 1990, n. 233) pari, per l’anno 2026, a 18.808,00 euro (cfr. la circolare n. 8/2026) – è il
seguente:
Tipologia soggetto Aliquota Contributo
mensile
Lavoratori liberi professionisti (soggetti non assicurati ad altra forma di 26,07% € 408,60
previdenza obbligatoria)
Lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che svolgono prestazioni 26,07% € 408,60
autonome (soggetti non assicurati ad altra forma di previdenza
obbligatoria)
Tipologia soggetto Aliquota Contributo
mensile
Collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme 33,72% € 528,50
pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione
aggiuntiva DIS-COLL
Collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme 35,03% € 549,04
pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione
aggiuntiva DIS-COLL, i magistrati onorari confermati non esclusivi –
art. 15-bis commi 3 e 5 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, senza altra
forma di previdenza obbligatoria e i titolari di incarichi di ricerca di cui
all’art. 22-ter della L. 30 dicembre 2010, n. 240
Magistrati onorari confermati non esclusivi – art. 15-bis commi 3 e 5 26,03% € 407,98
D.L.22 giugno 2023, n.75, in presenza di altra forma di previdenza
obbligatoria
Collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate del lavoro 27,03% € 423,65
sportivo del settore dilettantistico non assicurati presso altre forme
pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione
aggiuntiva DIS-COLL, addetti al controllo e alla disciplina delle corse
ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, non assicurati presso
altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta
Si rappresenta, inoltre, che per l’anno 2026 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2,
comma 18, della legge n. 335/1995 è pari a 122.295,00 euro (cfr. la circolare n. 8/2026).
Per gli eventi insorti nel 2026, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità
per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia[3] corrisponde a 84.424,90 euro (ossia al
70% del massimale 2025, pari a 120.607,00 euro – cfr. la circolare n. 27 del 30 gennaio
2025).
Infine, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e degli impiegati, l’importo reddituale di riferimento per il diritto agli ulteriori 3 mesi di
indennità di maternità/paternità (cfr. la circolare n. 1/2022) è pari, per il 2026, a 9.532,18
euro.
Degenza ospedaliera (art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e D.M.
12 gennaio 2001) e indennità di malattia di cui all’articolo 8, comma 10, della legge
n. 81/2017
A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le indennità per malattia e per degenza
ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate
nei dodici mesi precedenti l’evento, le seguenti percentuali (cfr. la circolare n. 141 del 19
novembre 2019):
dell’8%, del 12% o del 16% - in caso di malattia;
del 16%, del 24% e del 32% - in caso di degenza ospedaliera o di malattia di cui
all’articolo 8, comma 10, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (cfr. la circolare n. 139 del 12
ottobre 2017).
Le suddette percentuali si applicano all’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale
contributivo, valido per l’anno di inizio della malattia che per il 2026, è pari a 335,05 euro.
Per il 2026, gli importi per la prestazione di degenza ospedaliera e l’indennità di malattia
di cui alla legge n. 81/2017 sono, quindi, pari a:
53,61 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4
mensilità di contribuzione;
80,41 euro (24%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8
mensilità di contribuzione;
107,22 euro (32%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12
mensilità di contribuzione.
Indennità di malattia (art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e art.
24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)
La misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per
degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.
Pertanto, per il 2026 gli importi per l’indennità di malattia sono pari a:
26,80 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4
mensilità di contribuzione;
40,21 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8
mensilità di contribuzione;
53,61 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12
mensilità di contribuzione.
2) Assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d.
assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)
Sulla base del Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
Politiche della famiglia, recante “Rivalutazione per l'anno 2026 della misura e dei requisiti
economici dell'assegno di maternità” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n.
32 del 9 febbraio 2026), si rappresenta che, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le
adozioni senza affidamento avvenute dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, la misura
dell’assegno di maternità di base (assegno di maternità dei Comuni) e il valore dell’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sono quelli indicati nella circolare n. 16 dell’11
febbraio 2026 e di seguito riportati:
assegno di maternità di base (in misura piena) pari a 413,10 euro mensili per cinque
mensilità e, quindi, a complessivi 2.065,50 euro;
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.668,26 euro.
3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 del D.lgs
n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dello Stato)
Tenuto conto di quanto specificato in premessa in merito alla variazione dell’indice ISTAT per il
2025, l’importo dell’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (art. 75 del D.lgs n.
151/2001), valido per le nascite avvenute nel 2026 nonché per gli affidamenti preadottivi e le
adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2026, è pari, nella misura intera,
a 2.543,15 euro (cfr. la circolare n. 6/2026, par. 9)[4].
4) Limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti
dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001
Considerata la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle
pensioni da attribuire in via previsionale per l’anno 2026, il valore provvisorio dell’importo
annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2026 è pari a 7.954,05 euro (cfr. la circolare
n. 153 del 19 dicembre 2025, Allegato n. 2, Tabella B).
Tale importo è da prendere a riferimento ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi
previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001[5]. Pertanto, il genitore lavoratore
dipendente che nel 2026 chiede periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, ulteriori
rispetto a quelli di cui all’articolo 34, commi 1 e 2, del citato decreto, ha diritto all’indennità del
30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del
trattamento minimo di pensione. Per il 2026 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a
19.885,13 euro (7.954,05 euro per 2,5). Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del
suddetto importo annuo per il 2026, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello
provvisorio sopra indicato.
5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito
figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in
situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2026
Come comunicato con la circolare n. 14 del 15 gennaio 2007, l’importo di 36.151,98 euro per il
2001, da rivalutarsi annualmente sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, rappresenta il tetto massimo complessivo annuo
dell’onere relativo al beneficio di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 e deve
essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.
L’ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a
riferimento l’importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS
vigente per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico interessato. La differenza fra
l’importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituisce il costo
massimo della copertura figurativa annua. Considerato il limite complessivo di spesa e il costo
della copertura figurativa, l’importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al
periodo di congedo non può comunque eccedere l’importo massimo dell’indennità economica.
Ciò premesso, vengono riportati, per l’anno 2026, sulla base della variazione dell’indice ISTAT
dell’1,4%, il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo
accredito figurativo, i valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera (Tabella
1), calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi
massimi di retribuzione figurativa (Tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo
fruiti nell’anno in corso.
TABELLA 1
Valori massimi dell’indennità economica
(importi calcolati secondo l’aliquota del 33%)
A B C D
Anno Importo complessivo annuo Importo massimo Importo massimo
annuo indennità giornaliero indennità
2026 57.836,96 € 43.486,00 € 119,14 €
TABELLA 2
Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile
(importi calcolati secondo l’aliquota del 33%)
A B C D
Anno Retribuzione Retribuzione Retribuzione figurativa
figurativa massima figurativa massima giornaliera
annua massima settimanale
2026 43.486,00 € 836,27 € 119,14 €
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Tenuto conto che gli eventi vengono indennizzati sulla base della retribuzione del mese
precedente, si tratta degli eventi insorti a partire dal 1° febbraio 2026, salvo che l’evento, pur
iniziato nel mese di gennaio 2026, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo
mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2026 (cfr. la circolare n.
134386 AGO/1982). Per gli eventi insorti nel mese di gennaio 2026 e rapporto di lavoro già in
essere nell’anno 2025 si deve fare riferimento agli importi indicati nella circolare n. 72 del 2
aprile 2025.
[2] Cfr. la precedente nota 1.
[3] A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 101/2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 128/2019, le indennità per degenza ospedaliera e per malattia
sono corrisposte a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risulti attribuita una
mensilità di contribuzione dovuta alla Gestione separata, nei dodici mesi precedenti la data di
inizio dell'evento, e il reddito individuale non sia superiore, nell'anno solare precedente, al
massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, diminuito del
30%.
[4] Si rammenta che per il 2025 l’importo dell’assegno dello Stato era pari a 2.508,04 euro.
[5] Cfr. le circolari n. 109 del 6 giugno 2000, n. 8 del 17 gennaio 2003, n. 16 del 4 febbraio
2008 e n. 122 del 27 ottobre 2022.
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