Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale”. Bonus donne 2026. Prime indicazioni operative
Quali sono i requisiti e le modalità per accedere al "Bonus donne 2026" previsto dalla Circolare INPS 57/2026?
Spiegato da FiscoAI
Il Bonus donne 2026 è un'agevolazione contributiva introdotta dal decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, che consente ai datori di lavoro privati di ottenere un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. L'agevolazione si applica a tre categorie di donne: quelle prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (molto svantaggiate), quelle prive di impiego da almeno 12 mesi appartenenti a categorie specifiche (giovani under 25, over 50, con basso titolo di studio, genitori single, minoranze etniche), e quelle svantaggiate secondo i criteri europei. L'importo massimo dell'esonero è di 650 euro mensili per lavoratrice, aumentato a 800 euro se residente nelle regioni della ZES unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche, Umbria). Per accedere al beneficio, il datore di lavoro deve rispettare condizioni stringenti: non aver effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non licenziare la lavoratrice nei 6 mesi successivi, garantire un incremento occupazionale netto, rispettare i contratti collettivi nazionali, mantenere la regolarità contributiva e non essere un'impresa in difficoltà secondo la normativa europea.
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Riferimento normativo
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale”. Bonus donne 2026. Prime indicazioni operative
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 14/05/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
Circolare n. 57 territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai
coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del
Consiglio di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del
Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del
Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti
delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione
centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante
“Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e
di contrasto del caporalato digitale”. Bonus donne 2026. Prime indicazioni
operative
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra l’esonero dal versamento del 100 per
cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a
tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di donne
svantaggiate e molto svantaggiate, secondo la definizione di cui al regolamento (UE)
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, introdotto dall’articolo 1 del decreto-
legge 30 aprile 2026, n. 62, e si forniscono le prime indicazioni per la gestione dei
connessi adempimenti previdenziali.
INDICE
1. Premessa
2. Datori di lavoro che possono accedere agli esoneri
3. Lavoratrici per le quali spettano gli esoneri
4. Rapporti di lavoro incentivabili, durata ed entità degli esoneri
5. Assetto e misura degli esoneri
6. Condizioni generali di spettanza degli esoneri
7. Condizioni specifiche per il riconoscimento del diritto agli esoneri
8. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato e incremento occupazionale
netto
9. Coordinamento con altri esoneri contributivi
10. Procedimento di ammissione agli esoneri. Adempimenti dei datori di lavoro
1. Premessa
Allo scopo di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici
svantaggiate, anche nell’ambito della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (di
seguito, ZES unica), il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti
in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato
digitale” (di seguito, anche decreto Lavoro), ha introdotto all’articolo 1, rubricato “Bonus
donne 2026”, un nuovo esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi,
in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate e molto
svantaggiate, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
Restano esclusi dal beneficio, come espressamente previsto dal comma 5 del medesimo
articolo 1, i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, in relazione ai
quali il quadro normativo già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura
ridotta rispetto a quella ordinaria.
Gli esoneri contributivi in argomento spettano a condizione che l’assunzione con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato riguardi donne di qualsiasi età
che, alla data dell’assunzione, siano prive di un impiego regolarmente retribuito da
almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
Le agevolazioni in trattazione sono altresì riconosciute per l’assunzione con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato di donne prive di impiego regolarmente
retribuito da almeno dodici mesi che, alla data dell’assunzione, appartengano a una
delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato”
di cui all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del
17 giugno 2014, e precisamente:
- abbiano un'età compresa tra i 15 e i 24 anni (cfr. l’art. 2, punto 4), lett. b);
2
- non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED
3) o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non
abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito (cfr. l’art. 2, punto 4),
lett. c);
- abbiano superato i 50 anni di età (cfr. l’art. 2, punto 4), lett. d);
- siano soggetti adulti che vivano soli o con una o più persone a carico (cfr. l’art. 2,
punto 4), lett. e);
- siano occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-
donna che superi almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i
settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartenga
al genere sottorappresentato. Tali settori e professioni sono annualmente individuati
con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle finanze1, sulla base delle risultanze acquisite dall’ISTAT (cfr. l’art.
2, punto 4), lett. f);
- appartengano a una minoranza etnica di uno Stato membro e abbiano la necessità di
migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza
lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un'occupazione stabile (cfr. l’art.
2, punto 4), lett. g).
Inoltre, le agevolazioni possono trovare applicazione per le assunzioni a tempo
indeterminato di lavoratrici svantaggiate, elencate nell’articolo 2, punto 4), lettere da
a) a g) del regolamento (UE) 651/2014, ossia per le assunzioni di lavoratrici che siano
prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (cfr. l’art. 2, punto 4), lett.
a) o, in alternativa, appartengano a una delle categorie di cui alle citate lett. da b) a g).
Al riguardo, si precisa che la nozione di soggetto “privo di impiego regolarmente
retribuito” da almeno sei mesi prevista dalla lettera a) del citato regolamento (UE) è
stata, da ultimo, definita dall’articolo 1, comma 1, numero 1, lettera a), del decreto del
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017, che individua i lavoratori
svantaggiati e molto svantaggiati. Tale nozione, come specificato nel citato D.M.,
nonché nella circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 34 del 25 luglio
2013, si riferisce a quei lavoratori svantaggiati che “negli ultimi sei mesi non hanno
prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della
durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività
lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore
al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.
Il comma 5 dell’articolo 1 del decreto Lavoro precisa altresì che il riconoscimento degli
esoneri è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto, calcolato sulla
base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il
numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti (per i dipendenti
con contratto di lavoro a tempo parziale il calcolo è ponderato in base al rapporto tra le
ore pattuite e il normale orario di lavoro a tempo pieno). Ai fini della verifica di tale
requisito, non si deve tenere conto delle diminuzioni del numero degli occupati
verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
La misura degli esoneri contributivi è pari al 100 per cento dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti
1 Per l’individuazione dei settori e delle professioni validi per il 2026, cfr. il decreto del Ministro del Lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 31dicembre 2025, n. 3795.
3
all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna
lavoratrice e, comunque, nei limiti di spesa autorizzata ai sensi del comma 8 dell’articolo
1 del decreto-legge n. 62/2026, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e
dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro
2021 - 2027. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’importo dell’esonero è aumentato nel limite massimo di importo pari a 800 euro su
base mensile per ciascuna lavoratrice molto svantaggiata rientrante nelle previsioni di
cui al comma 1 dell’articolo 1 del decreto–legge n. 62/2026 o svantaggiata secondo i
criteri di cui al successivo comma 3, se quest’ultima risulta residente, alla data
dell’assunzione, nelle regioni della ZES unica, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito
dei fondi strutturali dell'Unione europea.
Il beneficio in argomento, come previsto dal comma 10 dell’articolo 1, si applica nel
rispetto del regolamento (UE) 651/2014.
L’attuazione delle misure di esonero nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento
(UE) 651/2014 comporta conseguenze applicative riguardanti la decorrenza delle
misure nonché la durata del regime agevolato, come illustrato nel successivo paragrafo
4 della presente circolare.
Si rappresenta infine che l’articolo 5 del decreto Lavoro ha abrogato l’articolo 14, comma
1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2026, n. 26, nel quale era stata introdotta la proroga fino al 31
dicembre 2026 dell’esonero contributivo istituito dall’articolo 23 del decreto-legge 7
maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, in
favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato di donne
svantaggiate.
Tanto rappresentato, con la presente circolare si illustra la misura in argomento e si
forniscono le prime istruzioni amministrative per la gestione dei connessi adempimenti
previdenziali. Con successivo messaggio saranno fornite le relative istruzioni operative
riferite a tutte le gestioni previdenziali interessate, nonché istruzioni per l’adeguamento
del sistema di contabilità dell’Istituto.
2. Datori di lavoro che possono accedere agli esoneri
Gli esoneri contributivi in argomento sono riconosciuti in favore di tutti i datori di lavoro
privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore,
compresi i datori di lavoro del settore agricolo2.
Pertanto, le misure in trattazione non si applicano nei confronti della pubblica
Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione
recate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Lavoratrici per le quali spettano gli esoneri
Gli esoneri contributivi in argomento spettano per le assunzioni a tempo indeterminato,
effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di donne che, alternativamente,
alla data dell’assunzione:
2 Con riferimento all’individuazione dei datori di lavoro privati, si rinvia alla circolare n. 40 del 2 marzo
2018, relativa all’esonero contributivo previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l’assunzione a
tempo indeterminato di giovani.
4
1) siano molto svantaggiate in quanto prive di un impiego regolarmente retribuito da
almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti, come definito dal citato articolo 1, comma
1, numero 1), lettera a) (cfr. l’art. 1, numero 2), lett. a), del D.M. 17 ottobre 2017). Al
riguardo, si precisa che, ai fini del rispetto del requisito, si considera il periodo di
ventiquattro mesi antecedente la data di assunzione e si verifica che in tale periodo la
lavoratrice non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di
durata di almeno sei mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o
altra prestazione di lavoro di cui all’art. 50, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917), la cui remunerazione annua sia superiore ai limiti esenti da
imposizione;
2) siano molto svantaggiate in quanto prive di un impiego regolarmente retribuito da
almeno dodici mesi, come definito dal citato articolo 1, comma 1, numero 1, lettera a)
(cfr. l’art. 1, numero 2), lett. b), del D.M. 17 ottobre 2017), e appartenenti a una delle
categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di
cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014 come descritte al paragrafo 1 della
presente circolare.
3) siano svantaggiate in quanto appartenenti, alternativamente, a una delle categorie
di cui alle lettere da a) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui
all'articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014, come descritta al paragrafo 1 della
presente circolare e come disposto dall’articolo 1, comma 1, numero 1), del D.M. 17
ottobre 2017.
Inoltre, il comma 2 dell’articolo 1 prevede una maggiorazione dell’esonero spettante,
per un ammontare massimo pari a 800 euro mensili, qualora le lavoratrici molto
svantaggiate di cui ai precedenti punti 1 e 2 o svantaggiate di cui al precedente punto
3 siano residenti nelle regioni della ZES unica, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito
dei fondi strutturali dell'Unione europea.
Con riferimento alla perimetrazione della ZES unica, si precisa che l’articolo 1, comma
1, della legge 18 novembre 2025, n. 171, ha disposto che “[…] a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno
- ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ricomprende anche l'intero
territorio delle regioni Marche e Umbria”.
A seguito della citata modifica normativa, la ZES unica ricomprende, pertanto, i territori
delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna,
Marche e Umbria.
4. Rapporti di lavoro incentivabili, durata ed entità degli esoneri
Come precisato nei precedenti paragrafi, gli esoneri contributivi in trattazione spettano
per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre
2026.
Le agevolazioni, pertanto, non possono trovare applicazione in relazione alle assunzioni
a tempo determinato né per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di
lavoro a tempo determinato già in essere.
Gli incentivi in argomento spettano altresì con riferimento ai soggetti che, alla data
dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze
di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente delle misure di esonero
in trattazione.
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Gli incentivi spettano anche in caso di contratti di lavoro a tempo parziale, con le
modalità indicate nel successivo paragrafo 5, e per i rapporti di lavoro subordinato
instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai
sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.
Per espressa previsione dell’articolo 1, comma 5, del decreto Lavoro, come anticipato
in premessa, il beneficio non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di
apprendistato.
Considerata la ratio sottesa alle agevolazioni in trattazione, consistente nella volontà di
favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, non
rientra, fra le tipologie incentivate, l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o
a chiamata, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
ancorché stipulato a tempo indeterminato3.
Inoltre, si precisa che le agevolazioni non possono trovare applicazione nelle ipotesi di
instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale disciplinate dall’articolo 54-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni.
Considerata, infine, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi
all’occupazione, dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro
subordinato, da ultimo affermata con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,
gli esoneri contributivi in argomento spettano anche per le assunzioni a tempo
indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso
l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Con riferimento alla decorrenza e alla durata del periodo oggetto delle agevolazioni per
le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate, l’attuazione delle misure di
esonero contributivo nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) 651/2014
comporta le seguenti differenti conseguenze applicative.
A) Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo
indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
ventiquattro mesi, ovunque residenti
L’incentivo è riconosciuto in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32,
paragrafo 2, del regolamento (UE) 651/2014, in materia di aiuti a lavoratori “molto
svantaggiati”.
Pertanto, l’esonero contributivo è riconoscibile, come espressamente previsto
dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 62/2026, per le assunzioni a tempo
indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
3 Al riguardo, si osserva come il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un
compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità (la cui misura è, peraltro, rimessa alla
pattuizione fra le parti), costituisca pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo
di fare fronte ad attività lavorative di natura discontinua (“prestazione lavorativa in modo discontinuo o
intermittente […] anche […] in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno” - cfr.
l’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015), tant’è che, sul piano generale, la durata della
prestazione lavorativa è soggetta a limitazioni di legge (“con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici
esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il
medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di
effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari” - cfr. l’art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015).
Infine, l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, nell’an e nel quantum, è soggetto alla totale
discrezionalità delle esigenze produttive del datore di lavoro (“un lavoratore si pone a disposizione di un
datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa” - cfr. l’art. 13, comma 1, del decreto
legislativo n. 81/2015).
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La durata massima dell’esonero contributivo, in quanto applicabile a una platea di
destinatarie che il regolamento (UE) 651/2014 considera “molto svantaggiate”, è pari a
ventiquattro mesi dalla data di assunzione.
L’ammontare massimo dell’agevolazione riconoscibile è pari a 650 euro su base mensile,
come previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto Lavoro.
B) Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo
indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi
e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di
“lavoratore svantaggiato” di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014
L’incentivo è riconosciuto in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32,
paragrafo 2, del regolamento (UE) 651/2014, trattandosi anche in tale fattispecie di
lavoratrici “molto svantaggiate”, secondo quanto disposto al punto 99 dell’articolo 2 del
medesimo regolamento comunitario.
L’esonero contributivo è applicabile, come previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-
legge n. 62/2026, alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026
al 31 dicembre 2026.
La durata massima dell’esonero contributivo, sulla base di quanto disposto dall’articolo
1, comma 1, del decreto-legge n. 62/2026, è pari a ventiquattro mesi dalla data di
assunzione.
L’ammontare massimo dell’agevolazione riconoscibile è pari a 650 euro su base mensile,
come previsto dal medesimo articolo 1, comma 1.
C) Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo
indeterminato donne appartenenti alla categoria di cui alle lettere da a) a g) della
definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all'articolo 2 del regolamento (UE)
651/2014
Per tale tipologia di lavoratrici trova applicazione l’articolo 32 del regolamento (UE)
651/2014 in materia di aiuti in favore di lavoratori “svantaggiati”.
L’esonero contributivo è applicabile, come previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-
legge n. 62/2026, alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026
al 31 dicembre 2026.
La durata massima dell’esonero contributivo, sulla base di quanto disposto dall’articolo
1, comma 3, del decreto-legge n. 62/2026, è pari a dodici mesi dalla data di assunzione.
L’ammontare massimo dell’agevolazione riconoscibile è pari a 650 euro su base mensile,
come previsto dal citato articolo 1, comma 1, del decreto Lavoro.
D) Esonero contributivo per l’assunzione di donne molto svantaggiate o svantaggiate di
cui ai precedenti punti A), B) e C) residenti nelle regioni della ZES unica, ammissibili ai
finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea
L’esonero contributivo è applicabile, come previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-
legge n. 62/2026, alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026
al 31 dicembre 2026.
La durata massima dell’esonero contributivo, sulla base di quanto disposto dal citato
articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 62/2026, è pari a ventiquattro mesi dalla data
di assunzione con riferimento alle donne molto svantaggiate di cui ai punti A) e B).
Diversamente, con riferimento alle donne svantaggiate di cui al punto C), la durata
massima dell’esonero contributivo, sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma
3, del decreto-legge n. 62/2026, è pari a dodici mesi dalla data di assunzione.
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L’ammontare massimo dell’agevolazione riconoscibile è pari a 800 euro su base mensile,
come previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto Lavoro.
Si precisa infine che il periodo di fruizione degli esoneri in argomento può essere sospeso
esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le
ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento
temporale del periodo di godimento del beneficio.
5. Assetto e misura degli esoneri
Gli incentivi in argomento previsti per l’assunzione di lavoratrici svantaggiate e molto
svantaggiate di cui alle lettere da A) a C) del precedente paragrafo 4, sono costituiti
dall’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a
carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base
mensile per ciascuna lavoratrice.
Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere
riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 20,96 euro (€ 650/31) per ogni
giorno di fruizione degli esoneri contributivi.
Per quanto concerne, invece, l’assunzione di lavoratrici molto svantaggiate o
svantaggiate residenti nella ZES Unica alla data dell’assunzione, come individuate alla
lettera D) del precedente paragrafo 4, l’importo massimo dell’esonero è pari a 800 euro
su base mensile per ciascuna lavoratrice.
Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere
riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 25,80 euro (€ 800/31) per ogni
giorno di fruizione degli esoneri contributivi.
Inoltre, nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, i massimali dell’agevolazione
devono essere proporzionalmente ridotti.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Nella determinazione delle contribuzioni esonerabili è necessario fare riferimento, ai fini
della delimitazione dell’agevolazione spettante, alla contribuzione datoriale che può
essere effettivamente oggetto di sgravio.
Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge n. 62/2026;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile di cui
all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto
dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma
756, della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 29
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione
dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del
medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale
della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia
autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol di cui all’articolo 40 dello stesso decreto
legislativo;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e
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del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 952694,
adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del decreto legislativo n. 148/2015;
- il contributo previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o
comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione
continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Sono, inoltre, escluse dall’applicazione degli esoneri in commento le contribuzioni che
non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di
solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Pertanto, si precisa che non sono oggetto di agevolazione le seguenti forme di
contribuzione:
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o
ai fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi
8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi, di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 166.
Si precisa inoltre che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore
di lavoro, il contributo aggiuntivo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS),
previsto dall’articolo 3, comma quindici, della legge 29 maggio 1982, n. 297, destinato
al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile, è
soggetto all’applicazione degli esoneri contributivi. Al riguardo, si sottolinea che il
successivo comma sedici del citato articolo 3 prevede contestualmente l’abbattimento
della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento
contributivo. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo
aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non deve operare l’abbattimento della quota annua
del trattamento di fine rapporto o deve effettuare detto abbattimento in misura pari alla
quota del predetto contributo esclusa dalla fruizione dell’esonero contributivo.
Poiché gli esoneri contributivi previsti dall’articolo 1 del decreto Lavoro operano sulla
contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative
di cui all’articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 –
relative alla destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo
per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine
rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile – gli esoneri contributivi sono calcolati
sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono
dall’applicazione delle predette misure compensative.
Ai sensi del comma 8 dell’articolo 1 in commento, le agevolazioni per le assunzioni delle
donne svantaggiate in trattazione spettano nei limiti delle risorse specificatamente
stanziate e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità
previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.
Nel dettaglio, i benefici contributivi in trattazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del
4 L’articolo 6, comma 4, del D.I. n. 95269/2016 prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo di
solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale si applica l’articolo 33, comma 4,
del decreto legislativo n. 148/2015, con conseguente esclusione dell’applicazione delle disposizioni relative
agli sgravi contributivi.
9
decreto–legge n. 62/2026, sono riconosciuti nel limite di spesa di:
- 26,5 milioni di euro per l'anno 2026;
- 63,7 milioni di euro per l'anno 2027;
- 51,3 milioni di euro per l'anno 2028.
Nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti
dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, tali importi sono
suddivisi per categoria di regione secondo la tabella di seguito riportata:
Categorie di Regione Percentuale di riparto Stanziamenti a valere
sul PN GDL 2021-2027
Più sviluppate (Bolzano, 50,83% 71.928.426,56 €
Emilia-Romagna, Friuli-
Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia,
Piemonte, Toscana,
Tentino-Alto Adige, Valle
d’Aosta, Veneto)
In transizione (Abruzzo, 7,04% 9.960.733,05 €
Marche, Umbria)
Meno sviluppate 42,13% 59.610.840,39 €
(Basilicata, Calabria,
Campania, Molise,
Puglia, Sardegna Sicilia)
TOTALE 141.500.000,00 €
Gli importi indicati, per ciascuna categoria di regione, costituiscono i limiti di spesa entro
cui l’Istituto può procedere all'accoglimento delle istanze.
Al riguardo, si precisa che l’Istituto provvede, ai sensi del medesimo comma 8
dell’articolo 1 del decreto-legge n. 62/2026, al monitoraggio del rispetto dei limiti di
spesa sopra citati, fornendo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'Economia e delle finanze la rendicontazione del numero delle domande accolte e
dei relativi oneri.
Se dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il
raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento di ulteriori
comunicazioni da parte dei datori di lavoro per l'accesso ai benefici e provvede a darne
immediata comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'Economia e delle finanze.
6. Condizioni generali di spettanza degli esoneri
L’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 62/2026 prevede che il diritto alla fruizione
degli esoneri in argomento è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di
incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.
Inoltre, il diritto alla fruizione delle misure in trattazione è subordinato al rispetto di
quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
ossia:
10
• regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in
materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
• assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni
in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fermi
restando gli altri obblighi di legge;
• rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali,
territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Al riguardo, si rappresenta che, secondo il disposto di cui al successivo comma 1175-
bis5 del medesimo articolo 1 della legge n. 296/2006: “Resta fermo il diritto ai benefici
di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi
ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni
accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di
vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni
amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei
benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto
di verbalizzazione”.
Inoltre, è necessario rispettare i presupposti specificamente previsti per le misure in
trattazione dall’articolo 1 del decreto Lavoro, per la cui disciplina di dettaglio si rinvia a
quanto precisato al successivo paragrafo 7 della presente circolare.
Infine, ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, si rammenta che a decorrere
dal 1° aprile 2026 i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque
denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l'assunzione di personale alle proprie
dipendenze devono pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema
Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-
legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.
85. Ai fini del riconoscimento dei benefici, resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di
garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 159/2025
rinvia l’individuazione delle modalità operative della disposizione a un successivo
decreto attuativo. Pertanto, nelle more dell’adozione del citato decreto attuativo, come
precisato nel messaggio n. 1153 del 31 marzo 2026, a cui si fa rinvio, la pubblicazione
della vacancy sul SIISL non ha carattere obbligatorio. Diversamente, l’onere di
pubblicazione della disponibilità diverrà obbligatorio ai fini della richiesta dei benefici
contributivi quando il relativo decreto attuativo verrà pubblicato.
Con specifico riferimento all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi
all’occupazione, da ultimo disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015,
gli esoneri contributivi in argomento non spettano ove ricorra una delle seguenti
condizioni:
1) l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di
legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui la lavoratrice avente diritto
all’assunzione venga utilizzata mediante contratto di somministrazione (cfr. l’art. 31,
5 Il comma 1175-bis dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 è stato introdotto dall’articolo 29, comma 1,
lettera b), del decreto–legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,
n. 56.
11
comma 1, lett. a);
2) l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto
collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o cessato da un rapporto di lavoro a termine che abbia manifestato
per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (tre mesi per i
rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto (cfr. l’art. 31, comma 1, lett.
b). Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di una lavoratrice
mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente
offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato
precedentemente licenziato da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o cessato
da un rapporto di lavoro a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di
precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nella risposta a interpello n. 7/2016
del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o in
attesa di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di
legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori;
3) presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in
atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi
in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratrici
inquadrate a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare
in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (cfr. l’art. 31, comma
1, lett. c);
4) le lavoratrici sono state licenziate nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che,
al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione o
risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo (cfr. l’art. 31, comma 1,
lett. d).
Inoltre, ai fini della legittima fruizione degli esoneri in trattazione, si ribadisce quanto
già previsto dal medesimo articolo 31, nella parte in cui dispone, alla lettera e) del
comma 1, che, con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici
legati all’assunzione della lavoratrice sono trasferiti in capo all’utilizzatore, e al comma
2, che, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si
cumulano i periodi in cui la lavoratrice ha prestato l’attività in favore dello stesso
soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni
in somministrazione effettuate dalla stessa lavoratrice nei confronti di diversi
utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro,
salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o
intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
Infine, si ricorda che, come previsto al comma 3 del medesimo articolo 31, l’inoltro
tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, inerenti all’instaurazione di un
rapporto di lavoro o di somministrazione, produce la perdita della parte di incentivo
riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e
la data della tardiva comunicazione.
Con specifico riferimento agli obblighi di assunzione di cui al precedente punto 1), si
riepilogano, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi in cui non si ha diritto al
riconoscimento degli incentivi in quanto l’assunzione è effettuata in attuazione di un
obbligo:
- articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in forza del quale spetta un diritto di
precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dell’ex
dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto, negli ultimi sei mesi, di
12
licenziamento per riduzione di personale;
- articolo 24 del decreto legislativo n. 81/2015, in forza del quale spetta un diritto di
precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo
determinato, il cui rapporto di lavoro sia cessato negli ultimi dodici mesi e che,
nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso lo stesso datore di
lavoro, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e ha
manifestato la volontà di essere riassunto;
- articolo 47, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, rubricato “Trasferimenti
di azienda”, in forza del quale, in favore dei lavoratori che non passano immediatamente
alle dipendenze di colui al quale è trasferita un’azienda (o un suo ramo) in crisi, spetta
un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato)
effettuate entro un anno dalla data del trasferimento o entro il periodo maggiore
stabilito dagli accordi collettivi.
Per quanto concerne gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva si
citano, sempre a titolo esemplificativo, le disposizioni collettive applicabili in caso di
cambio appalto di servizi, in forza delle quali l’azienda che subentra a un’altra è
obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda (cfr., al riguardo, il
contratto collettivo nazionale del settore multiservizi).
Inoltre, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto Lavoro e
come ribadito nel paragrafo successivo, se la lavoratrice, per la quale è stato già fruito
l’esonero in trattazione, viene riassunta, per il nuovo rapporto di lavoro è possibile fruire
dell’agevolazione per i mesi residui.
Sul punto si rammenta che, ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione
dell’esonero in capo al nuovo datore di lavoro, l’eventuale revoca del beneficio per
licenziamenti effettuati entro sei mesi dall’inizio del precedente rapporto di lavoro
agevolato, riguardanti la lavoratrice assunta con l’esonero o un altro lavoratore
impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica, non ha
effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono la lavoratrice (cfr.
l’art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 62/2026). Pertanto, nelle ipotesi in cui
l’agevolazione venga revocata a causa di tali licenziamenti, il precedente periodo di
fruizione deve essere, comunque, computato per il calcolo del periodo residuo
spettante.
Infine, con specifico riferimento alla possibilità di riconoscere l’agevolazione per il
periodo residuo nelle ipotesi di successiva riassunzione della medesima lavoratrice, si
ribadisce che gli esoneri in trattazione trovano applicazione per le assunzioni a tempo
indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Pertanto, qualora
una lavoratrice sia stata assunta nel corso dell’arco temporale oggetto di incentivazione
e il datore di lavoro abbia iniziato a fruire delle agevolazioni in argomento, nelle ipotesi
di cessazione anticipata del rapporto di lavoro e di successiva riassunzione da parte
dello stesso o di altro datore di lavoro o nelle ipotesi di successione, senza soluzione di
continuità, del rapporto di lavoro incentivato presso un altro datore di lavoro, si può
procedere al riconoscimento dell’agevolazione residua solo se anche il successivo
rapporto di lavoro sia instaurato nel medesimo arco temporale e, quindi, entro e non
oltre il 31 dicembre 2026.
7. Condizioni specifiche per il riconoscimento del diritto agli esoneri
Gli esoneri contributivi in argomento spettano in relazione a tutte le nuove assunzioni
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuate nel periodo
13
compreso dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, purché le medesime assunzioni
riguardino donne svantaggiate, secondo i criteri di cui al precedente paragrafo 3.
Inoltre, il diritto alla legittima fruizione degli esoneri in trattazione è subordinato alla
sussistenza delle seguenti condizioni:
1. i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione,
a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi,
ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella stessa unità produttiva (cfr. l’art. 1,
comma 6, del decreto-legge n. 62/2026);
2. i datori di lavoro non devono procedere, nei sei mesi successivi all’assunzione, al
licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero in
argomento o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità
produttiva del primo. La violazione di tale divieto comporta la revoca dell'esonero e il
recupero del beneficio già fruito (cfr. l’art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 62/2026).
Al riguardo, si fa presente che, ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione
dell’esonero in capo al nuovo datore di lavoro, l’eventuale revoca del beneficio per
violazione del divieto di licenziamento sopra indicato non ha effetti nei confronti degli
altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore. Pertanto, nelle ipotesi in cui
l’agevolazione venga revocata a causa dei suddetti licenziamenti, il precedente periodo
di fruizione deve essere, comunque, computato per il calcolo del periodo residuo
spettante (cfr. l’art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 62/2026). Con specifico
riferimento ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, si rappresenta che non
sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali licenziamenti effettuati per
sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto
in quanto trattasi di fattispecie sui generis in cui assume rilevanza preponderante
l’oggettiva impossibilità di reimpiegare la lavoratrice cessata dal rapporto di lavoro;
3. l’assunzione della lavoratrice svantaggiata deve determinare, come previsto
dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 62/2026, un incremento occupazionale
netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti (cfr., sul
punto, il successivo paragrafo 8);
4. la legittima fruizione del beneficio in trattazione è, infine, subordinata all’applicazione
in favore dei lavoratori del trattamento economico individuale in misura non inferiore al
trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati
dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi
di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e
alla natura giuridica del datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma
5, del medesimo decreto-legge n. 62/2026, rubricato “Salario giusto e incentivi”.
8. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato e incremento
occupazionale netto
L’articolo 1, comma 10, del decreto Lavoro prevede che le agevolazioni per l’assunzione
delle donne svantaggiate si applicano nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014.
In forza del rinvio al rispetto delle previsioni di cui al citato regolamento, nonché
dell’espressa previsione di cui al comma 5 del medesimo articolo 1, l’assunzione della
lavoratrice deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei
lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.
14
Al riguardo, si precisa che, ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale
netto, il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il
criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.
Ai sensi dell’articolo 2, punto 32, del regolamento (UE) 651/2014, l’incremento
occupazionale netto deve intendersi come “aumento netto del numero di dipendenti
dello stabilimento in questione rispetto alla media relativa a un periodo di riferimento,
dopo aver sottratto dal numero di posti di lavoro creati il numero di posti di lavoro
soppressi nel corso dello stesso periodo. Il numero di lavoratori occupati a tempo pieno,
a tempo parziale e stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di
lavoro-anno”.
Si precisa, al riguardo, che le agevolazioni in argomento, in forza del disposto
dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 651/2014, sono comunque applicabili
qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di
lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a
seguito di:
- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d’età;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.
Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso
in cui il posto o i posti di lavoro prima occupati si siano resi vacanti a seguito di
licenziamenti per riduzione di personale.
Inoltre, come espressamente previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo n. 150/2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere
effettuato e mantenuto per ogni mese.
Si precisa, inoltre che, nelle ipotesi di assunzioni a scopo di somministrazione, in
considerazione della circostanza che i benefici legati all’assunzione sono trasferiti in
capo all’utilizzatore, la valutazione del rispetto di tale requisito, come chiarito anche dal
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella risposta all’interpello n. 3/2018, deve
essere effettuata in capo all’impresa utilizzatrice.
Per la valutazione dell’incremento occupazionale netto è necessario considerare le varie
tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, escludendo le prestazioni
di lavoro occasionale di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017.
Il lavoratore assunto, o utilizzato mediante contratto di somministrazione, in
sostituzione di un lavoratore assente, non deve essere computato nella base di calcolo,
mentre va computato il lavoratore sostituito.
Inoltre, come previsto dal comma 5 dell’articolo 1 del decreto Lavoro: “[…] Per i
dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al
rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario
normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno […]”.
Il rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto deve essere verificato in
concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale si intende fruire
dell’esonero.
15
Il venire meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di
riferimento; l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece,
la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non
consente di recuperare il beneficio perso.
La base di computo della forza datoriale per la valutazione dell’incremento
occupazionale netto comprende anche il numero di unità di lavoratori occupati nelle
società controllate, collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o in ogni caso
facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona.
L’incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all’intera organizzazione del
datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la
prestazione di lavoro.
Infine, il comma 5 dell’articolo 1 del decreto Lavoro, nel subordinare la spettanza dei
benefici in esame al requisito dell’incremento occupazionale netto, prevede che: “[…]
L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del
numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso
soggetto”.
Pertanto, sulla base della citata disposizione, per gli esoneri in trattazione, ai fini del
computo della forza datoriale, sono escluse le sole “diminuzioni” del numero di occupati
verificatesi in società controllate, collegate o in ogni caso facenti capo allo stesso
soggetto, anche per interposta persona.
Dal tenore letterale della disposizione, pertanto, si desume che i datori di lavoro, ai fini
della verifica dell’incremento occupazionale netto, possono beneficiare degli “aumenti”
della forza lavoro verificatisi in altre società controllate, collegate o in ogni caso facenti
capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona.
Inoltre, la legittima fruizione degli esoneri in argomento è altresì subordinata, in forza
dell’applicazione della misura nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014, alle seguenti
condizioni:
- l’ammontare delle agevolazioni fruibili non può superare il 50 per cento dei costi
salariali, così come definiti al punto 31 dell’articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014.
Al riguardo, si precisa che il citato articolo 2, al punto 31, prevede che per “costi
salariali” debba intendersi “importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario
dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda
prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi
assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito”. Sul punto, tenuto
conto che i costi salariali comprendono, come sopra riportato, sia la retribuzione che la
contribuzione dovuta, si rileva che il beneficio concretamente fruibile, essendo limitato
alla sola contribuzione datoriale dovuta, non può mai superare il 50 per cento dei
suddetti costi salariali.
Resta fermo che, nelle ipotesi di assunzione a scopo di somministrazione, i costi salariali
devono essere valutati in capo all’utilizzatore.
Ai fini della legittima fruizione degli esoneri devono ricorrere anche le seguenti
condizioni:
- il datore di lavoro non deve rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente,
non rimborsato o depositato in conto bloccato gli aiuti individuali definiti come illegali o
incompatibili dalla Commissione europea (cfr. l’art. 46 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, c.d. clausola Deggendorf);
16
- il datore di lavoro non deve essere un’impresa in difficoltà, come definita dall’articolo
2, punto 18, del regolamento (UE) 651/20146;
Infine, in considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto di
Stato, l’INPS provvede, inoltre, a registrare gli esoneri in argomento nel Registro
Nazionale degli aiuti di Stato.
Con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, si precisa che
l’ammontare dell’agevolazione è registrata nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato in
capo all’utilizzatore.
9. Coordinamento con altri esoneri contributivi
Come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 62/2026,
gli esoneri in trattazione non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote
di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Nello specifico, le agevolazioni in trattazione non sono cumulabili con gli esoneri e le
riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente in relazione
alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.
Conseguentemente, si precisa che, a titolo esemplificativo, per il periodo di applicazione
della misura in trattazione non è possibile godere, per i medesimi lavoratori, della c.d.
“Decontribuzione Sud”, disciplinata dall’articolo 1, commi da 406 a 422, della legge 30
dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025).
Inoltre, considerata l’entità della misura degli esoneri in trattazione, la stessa non è
cumulabile con l’incentivo all’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’articolo 13 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall’articolo 10 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 151, né con l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento
NASpI di cui all’articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92, pari, a
6 L’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 651/2014, definisce l’impresa in difficoltà come: “un'impresa
che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse
dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento
del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano
le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence
condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale
sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate
dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società)
dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della
presente disposizione, per “società a responsabilità limitata” si intendono in particolare le tipologie di
imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il “capitale
sociale” comprende, se del caso, eventuali premi di emissione; b) nel caso di società in cui almeno alcuni
dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno
di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che
soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per
beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta
dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali
indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per ”società
in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società” si intendono in
particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia
oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per
l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia
ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia
ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di
un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto
contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa
(EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0”.
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seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n.
150/2015, al 20 per cento dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse
stato assunto per la durata residua del trattamento.
Sempre con riferimento all’eventuale compatibilità degli esoneri in argomento con altri
regimi agevolati, si fa presente che, nelle ipotesi in cui le lavoratrici assunte vengano
occupate in Paesi extra UE non convenzionati, in considerazione della disciplina speciale
del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante “Norme in materia di tutela dei
lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni
erogate dai fondi speciali gestiti dall’INPS”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n. 398, che prevede una contribuzione previdenziale speciale, con
l’applicazione di retribuzioni convenzionali, gli esoneri in trattazione non trovano
applicazione (cfr. la circolare n. 236 del 30 luglio 1994, nella quale, con riferimento alle
agevolazioni previste per le assunzioni dei lavoratori in mobilità, era già stata esclusa
la possibilità di concedere i benefici contributivi per i lavoratori operanti in Paesi extra-
comunitari assicurati in base al citato decreto-legge n. 317/1987, data la specialità
dell’impianto normativo del medesimo).
In forza della previsione secondo cui gli esoneri non sono cumulabili con “altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa”, si fa, inoltre, presente
che i benefici in trattazione non sono cumulabili con la riduzione contributiva prevista
per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole
zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia.
Diversamente, per espressa previsione del citato comma 9 dell’articolo 1, le misure sono
compatibili, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in
deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 1, commi 399 e 400, della
legge di Bilancio 2025.
I benefici in argomento, inoltre, sono compatibili con l’esonero disciplinato dall’articolo
5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, pari all’1 per cento dei contributi previdenziali,
nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano
in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nei limiti e nel rispetto della contribuzione
previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta.
Gli esoneri in trattazione sono altresì cumulabili con le agevolazioni consistenti in una
riduzione della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, quale, ad esempio,
l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti
(IVS) a carico della lavoratrice madre prevista dall’articolo 1, commi 180 e 181, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213.
10. Procedimento di ammissione agli esoneri. Adempimenti dei datori di lavoro
Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale
residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente gli esoneri contributivi
in argomento deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione alle agevolazioni in
argomento, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line, appositamente
aggiornato, reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata
“Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus donne 2026”. Al riguardo, si precisa
che verrà data comunicazione della messa a disposizione del citato modulo con
successivo messaggio.
Nel modulo di istanza on-line devono essere indicate le seguenti informazioni:
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a) dati identificativi dell’impresa;
b) dati identificativi della lavoratrice nei cui confronti è intervenuta o potrebbe
intervenire l’assunzione a tempo indeterminato, ivi inclusa la residenza;
c) tipologia di classe di svantaggio della donna;
d) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere (se a tempo pieno o a
tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
e) retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e
quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale
riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
f) dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con
la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice.
g) dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di corrispondere
ai lavoratori un trattamento economico individuale in misura non inferiore al
trattamento economico complessivo, così come determinato dall’articolo 7 del decreto-
legge n. 62/2026 (cfr. il par. 7 della presente circolare).
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, sia per i rapporti di lavoro in corso
che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, mediante i propri sistemi informativi
centrali provvede a:
• calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
• consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore
di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta, relativamente
al rispetto della c.d. clausola Deggendorf;
• fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i controlli
precedenti abbiano dato esito positivo, un riscontro in merito all’accoglimento della
domanda e procedere alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli
aiuti di Stato.
La domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni
già effettuate sia per i rapporti di lavoro non ancora instaurati.
Qualora la domanda di riconoscimento degli esoneri in trattazione sia inviata per
un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione
obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo
telematico, l’esito di accoglimento con il riconoscimento dell’importo spettante.
Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento degli esoneri in argomento sia inviata
per un’assunzione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio
spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione al datore di
lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC), o tramite posta elettronica ordinaria
(e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”,
con le quali invita il medesimo a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al
conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine
perentorio di 10 giorni. In tale periodo temporale l’INPS consulta quotidianamente
l’archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione
Unilav/Unisomm relativa al rapporto di lavoro da incentivare sia stata effettivamente
inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove rilevi la presenza di tale
comunicazione. Si precisa che i termini previsti per la presentazione della comunicazione
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obbligatoria sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi
precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di proporre una nuova
istanza.
Si invitano, pertanto, i datori di lavoro a prestare la massima attenzione nel compilare
correttamente i moduli telematici dell’INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie
(Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto di lavoro per cui si chiede l’esonero. Si evidenzia,
in particolare, che non può essere accettata una domanda contenente dati diversi da
quelli presenti nelle comunicazioni Unilav/Unisomm.
Ai fini dell’ammissione alla fruizione delle misure di esonero, l’INPS quantifica quanto
può essere erogato per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro, provvedendo
ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire
pro quota per tutto il periodo di agevolazione spettante.
L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare
massimo dell’agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.
Si precisa inoltre che, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale, nell’ipotesi
di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto di lavoro,
compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo
pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della
misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di
diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e
successiva trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, è onere del datore di
lavoro riparametrare l’esonero spettante e fruire dell’importo ridotto.
Si evidenzia che il modulo di domanda deve essere utilizzato esclusivamente per la
prima assunzione incentivata, mentre, ai fini del riconoscimento del beneficio residuo
spettante per la successiva assunzione della lavoratrice di cui all’articolo 1, comma 4,
non è previsto l’invio di una nuova richiesta.
Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto provvede
ai necessari controlli attraverso la consultazione delle informazioni presenti nelle proprie
banche dati, nonché delle eventuali informazioni presenti nelle banche dati del Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali, dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e del CNEL,
allo scopo rese disponibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, mediante
l’interoperabilità delle diverse banche dati che verrà definita dallo stesso Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali attraverso l’adozione di specifici protocolli informatici.
Il Direttore generale
Valeria Vittimberga
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Il Bonus donne 2026 riguarda esoneri contributivi, contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, lavoratrici svantaggiate e molto svantaggiate secondo il regolamento UE 651/2014, incremento occupazionale netto, aiuti di Stato e Registro Nazionale degli aiuti. Commercialisti e responsabili risorse umane devono verificare l'appartenenza alle categorie protette, il rispetto dei vincoli territoriali per la ZES unica, la compatibilità con altri esoneri (come la Decontribuzione Sud), il calcolo in Unità di Lavoro Annuo e i limiti di spesa per categoria di regione (141,5 milioni totali).
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