Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile”. Indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi la cui attività è stata sospesa a causa degli e
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile”. Indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi la cui attività è stata sospesa a causa degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal giorno 18 gennaio 2026. Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 07/05/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 53
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti
per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi
meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno
colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma
della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure
urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile”.
Indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi la cui attività
è stata sospesa a causa degli eccezionali eventi meteorologici che si
sono verificati a partire dal giorno 18 gennaio 2026. Istruzioni
contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di
indennità una tantum prevista dall’articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio
2026, n. 25, per il periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, in favore
dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e
di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti,
compresi i titolari di attività di impresa la cui attività è stata sospesa a causa
degli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 18 gennaio 2026.
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Individuazione della platea dei beneficiari dell’indennità una tantum
3. Requisiti e misura dell’indennità una tantum
4. Presentazione della domanda
5. Finanziamento e monitoraggio
6. Strumenti di tutela
7. Regime fiscale dell’indennità
8. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
Il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, all’articolo 6, comma 1, riconosce un’indennità una
tantum in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di
rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di
attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che, alla
data del 18 gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati od operavano, esclusivamente o, nel
caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni della Regione Calabria,
della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana interessati dagli eventi
meteorologici che si sono verificati a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato
lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, e che hanno dovuto sospendere l’attività a
causa dei predetti eventi meteorologici (Allegato n. 1).
Tanto premesso, con la presente circolare si illustra la disposizione in commento e si forniscono
istruzioni amministrative per l’accesso all’indennità una tantum riconosciuta dalla medesima.
2. Individuazione della platea dei beneficiari dell’indennità una tantum
L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 25/2026 individua tra i destinatari dell’indennità
una tantum connessa alla sospensione dell’attività lavorativa a causa degli eventi meteorologici
che si sono verificati a partire dal 18 gennaio 2026 le seguenti categorie di lavoratori:
A. collaboratori coordinati e continuativi, compresi dottorandi, assegnisti di ricerca, titolari di
incarichi di ricerca e medici in formazione specialistica;
B. titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
C. lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.
A. Collaboratori coordinati e continuativi, compresi dottorandi, assegnisti di ricerca,
titolari di incarichi di ricerca e medici in formazione specialistica
Rientrano nell’ambito della categoria di cui alla lettera A dell’elenco sopra riportato i
collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409 del c.p.c., iscritti alla Gestione
separata dell’INPS, alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti
Italiani (INPGI), nonché alla Gestione separata dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza
della Professione Infermieristica (ENPAPI), nonché tutti i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale presso gli Enti gestori di
forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, o le gestioni dell’INPS (ad esempio, ex
ENPALS). Sono, inoltre, destinatari dell’indennità i dottorandi, gli assegnisti di ricerca, i titolari
di incarichi di ricerca e i medici in formazione specialistica.
B. Titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale
Nell’ambito della categoria di cui alla lettera B dell’elenco sopra riportato rientrano i titolari di
rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale iscritti alla Gestione speciale degli
esercenti attività commerciali o alla Gestione separata dell’INPS (c.d. venditori porta a porta).
C. Lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa
Rientrano nell’ambito della categoria di cui alla lettera C dell’elenco sopra riportato i lavoratori,
come di seguito specificati, iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS (di seguito, anche
gestioni autonome):
lavoratori iscritti alla Gestione speciale degli artigiani, istituita presso l’INPS ai sensi
dell’articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463;
lavoratori iscritti alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali istituita presso
l’INPS ai sensi dell’articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613;
lavoratori iscritti alla Gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri,
istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli
imprenditori agricoli professionali iscritti alla medesima gestione;
pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante “Previdenze a favore
dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”, che istituisce, tra l’altro,
tutele previdenziali a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva o
prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie, o siano
autonome, o esercitino tale attività per proprio conto, compresi i soci lavoratori di
cooperative o compagnie che abbiano stipulato un contratto di lavoro autonomo, nonché
armatori e proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;
liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, quali soggetti che esercitano
per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al
comma 1 dell’articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, compresi i partecipanti agli
studi associati o società semplici;
lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la
Gestione speciale ex ENPALS.
Sono altresì destinatari dell’indennità una tantum i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e
coadiutori alle gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei
coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.
Tra i destinatari della misura di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 25/2026
rientrano, infine, i professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e
assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996.
3. Requisiti e misura dell’indennità una tantum
L’indennità una tantum è riconosciuta per il periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026 a
favore dei lavoratori, come sopra specificati, che alla data del 18 gennaio 2026 risiedevano o
erano domiciliati od operavano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti,
prevalentemente in uno dei Comuni della Regione Calabria, della Regione autonoma della
Sardegna e della Regione Siciliana interessati dagli eventi meteorologici che si sono verificati a
partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera
del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026, e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa
dei predetti eventi meteorologici, come individuati nell’Allegato n. 1 alla presente circolare.
In particolare, l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 25/2026 prevede che l’indennità una
tantum è riconosciuta ai lavoratori, appartenenti a una delle categorie come sopra meglio
specificate, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza alla data del 18
gennaio 2026 e la cui attività sia stata già avviata alla medesima data.
La misura dell’indennità una tantum è di importo pari a 500 euro per ciascun periodo di
sospensione non superiore a quindici giorni e, comunque, l’importo massimo erogabile a
ciascun lavoratore non può superare i 3.000 euro.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo 6 prevede che l’indennità è erogata dall’INPS a
domanda (cfr. il successivo par. 4 della presente circolare) e che la stessa deve essere
adeguatamente documentata.
Con riferimento al requisito della residenza, lo stesso è verificato dall’Istituto in sede di
presentazione della domanda attraverso l’accesso al relativo servizio telematico tramite la
propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS).
In merito al requisito del domicilio è necessario che il richiedente l’indennità in argomento
dichiari, in sede di domanda, di essere domiciliato alla data del 18 gennaio 2026 in uno dei
Comuni della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione
Siciliana interessati dagli eventi meteorologici predetti, per i quali è stato dichiarato lo stato di
emergenza.
Con riferimento ai periodi di sospensione, il lavoratore richiedente l’indennità una tantum è
tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i
quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi meteorologici, indicando per
ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima.
I lavoratori interessati possono scegliere di presentare una domanda per ciascun periodo di
sospensione oppure una domanda che interessa due o più periodi di sospensione o, infine,
un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell’attività, fino a
un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi.
Si fa presente che in sede di presentazione della domanda possono essere valorizzati solo
intervalli di sospensione riferiti a periodi già trascorsi; è infatti inibita la valorizzazione di un
intervallo di tempo riferito a un periodo futuro.
Inoltre, i diversi periodi di sospensione indicati devono essere riferiti a intervalli temporali
diversi e non sovrapposti tra loro.
Per il periodo di fruizione della indennità non è riconosciuto l’accredito della contribuzione
figurativa.
4. Presentazione della domanda
I lavoratori potenziali destinatari dell'indennità di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge
n. 25/2026, al fine di ricevere la prestazione, devono presentare domanda all’INPS entro la
data del 20 giugno 2026 esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a
disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto.
Con il messaggio n. 1272 del 14 aprile 2026 è stato comunicato che il servizio di presentazione
della domanda è stato reso disponibile a fare data dal 20 aprile 2026 e fino al 20 giugno 2026,
con accesso alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a
partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it), al seguente percorso:
“Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce
“Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”;
una volta autenticati è necessario selezionare “Indennità una tantum in favore dei lavoratori
autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo
stato di emergenza, a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio
2026”.
Una volta presentata la domanda, è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal
sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative
alle modalità di pagamento ove necessario.
Le credenziali di accesso al servizio per la prestazione sopra descritta sono attualmente le
seguenti:
• SPID di livello 2 o superiore;
• CIE di livello 3;
• CNS;
• eIDAS.
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile
presentare domanda attraverso gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
In alternativa al portale web, l’indennità in argomento può essere richiesta tramite il servizio di
Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente)
o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi
gestori).
Come già chiarito nel citato messaggio n. 1272/2026, ai fini dell’ammissibilità della domanda, il
lavoratore richiedente l’indennità è tenuto alle seguenti dichiarazioni rilasciate ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:
a) di rientrare nell’ambito di una delle categorie di lavoratori previste dall’articolo 6 del
decreto-legge n. 25/2026;
b) di essere residente alla data del 18 gennaio 2026 in uno dei Comuni della Regione Calabria,
della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana interessati dagli eventi
meteorologici predetti, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
c) di essere domiciliato alla data del 18 gennaio 2026 in uno dei Comuni della Regione
Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana interessati dagli
eventi meteorologici predetti, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
d) di svolgere alla data del 18 gennaio 2026 l’attività lavorativa esclusivamente in uno dei
Comuni della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione
Siciliana interessati dagli eventi meteorologici predetti, per i quali è stato dichiarato lo stato di
emergenza;
e) di essere un lavoratore titolare di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e di
svolgere alla data del 18 gennaio 2026 attività lavorativa prevalentemente in uno dei Comuni
della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana
interessati dagli eventi meteorologici predetti, per i quali è stato dichiarato lo stato di
emergenza;
f) di possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.
L’indennità una tantum è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal
richiedente, nonché dei dati a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento.
Per l’accertamento della sussistenza dei suddetti requisiti oggetto di dichiarazione, l'INPS
procederà alle successive verifiche, anche in collaborazione con Istituzioni ed Enti esterni,
detentori dei relativi dati.
Nell’ipotesi in cui, all’esito della verifica di cui sopra, risulti l’insussistenza dei requisiti previsti
dall’articolo 6 del decreto-legge n. 25/2026, l’INPS avvia la procedura di recupero nei confronti
del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità, ferme restando le sanzioni, anche
penali, legislativamente previste.
5. Finanziamento e monitoraggio
Ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge n. 25/2026, l’indennità una tantum è riconosciuta nel
limite di spesa complessivo pari a 78,8 milioni di euro per l’anno 2026. Ai sensi del successivo
comma 4 del medesimo articolo 6, agli oneri derivanti dal richiamato comma 2 si provvede ai
fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto,
mediante riduzione, per 112,6 milioni di euro per l’anno 2026, del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dello stesso
al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.
Qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere:
il raggiungimento, anche in via prospettica, del complessivo predetto limite di spesa,
l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori domande per l’accesso all’indennità in
argomento;
che le esigenze finanziarie risultano minori rispetto al complessivo limite di spesa
previsto, le risorse non utilizzate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo sociale per occupazione e formazione di
cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185/2008.
6. Strumenti di tutela
In caso di reiezione della domanda, l’interessato può presentare istanza di riesame avverso il
relativo provvedimento, accedendo alla stessa sezione del sito istituzionale www.inps.it in cui
ha richiesto l’indennità.
Al momento dell’accesso, l’applicazione mostra in evidenza la domanda nella sezione “Le mie
ultime domande”, con il riepilogo delle informazioni principali. La domanda è altresì
consultabile nella sezione “Le mie domande” disponibile nel menu di sinistra presente nella
home page del medesimo servizio. Accedendo al dettaglio della domanda, in caso di reiezione,
è disponibile la funzionalità “Chiedi riesame”.
Una volta attivata la funzione che consente di presentare l’istanza di riesame, viene richiesto di
esporre le motivazioni, di riportare altre informazioni di rilievo e di allegare l’eventuale
documentazione a supporto delle motivazioni indicate.
Cliccando sul pulsante “Presenta richiesta di riesame”, l’istanza viene trasmessa ed è possibile
accedere alla ricevuta con il numero di protocollo.
Il termine, non perentorio, per proporre riesame è di 30 giorni decorrenti dalla data in cui si è
avuta conoscenza del provvedimento amministrativo di reiezione.
Avverso il provvedimento di reiezione, l’interessato può proporre azione giudiziaria.
7. Regime fiscale dell’indennità
L'indennità una tantum prevista dal decreto-legge n. 25/2026 non concorre alla formazione del
reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986. Le somme corrisposte dall’INPS saranno oggetto di
attestazione attraverso il rilascio della Certificazione Unica (CU), come previsto dalle relative
istruzioni approvate annualmente con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate.
A tale ultimo fine, il richiedente l’indennità una tantum è tenuto a dichiarare in sede di
presentazione della domanda la categoria di lavoratori alla quale appartiene.
8. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dell’onere relativo all’indennità una tantum in argomento, a favore
delle categorie di lavoratori autonomi la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi
meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, si istituisce il seguente conto,
nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali
- Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU):
- GAU30293 - Onere per indennità una tantum corrisposta direttamente in favore dei
collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza
commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di
impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 18
gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano esclusivamente o, nel caso
degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei comuni interessati dagli eventi
meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 – art. 6 del decreto-legge n. 25/2026.
Per la rilevazione del debito nei confronti dei beneficiari dell’indennità una tantum, si utilizzerà
il conto esistente GAU10279, opportunamente ridenominato.
L’indennità in argomento verrà posta in pagamento direttamente ai beneficiari, tramite la
procedura dei pagamenti accentrati.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati in
contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del
codice bilancio esistente “3297”, adeguato nella denominazione.
Le procedure gestionali consentiranno la riemissione in pagamento delle somme riaccreditate,
perché non riscosse dai beneficiari, contraddistinte dal medesimo codice bilancio “3297”,
attribuendo gli importi al conto già in uso GPA10279, opportunamente ridenominato.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate o
reintroitate, si istituisce il seguente conto:
- GAU24293 - Entrate varie - recupero e/o reintroito dell’indennità una tantum in favore dei
collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza
commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di
impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 18
gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano esclusivamente o, nel caso
degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei comuni interessati dagli eventi
meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 – art. 6 del decreto-legge n. 25/2026.
Al citato conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”,
il codice bilancio esistente “1226”, adeguato nella denominazione.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire,
saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto
GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio “1226” sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti
inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Si riporta, nell’Allegato n. 2, la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAU30293
Denominazione completa Onere per indennità una tantum corrisposta direttamente in favore
dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di
agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi
o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa,
iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza,
che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati
ovvero operavano esclusivamente o, nel caso degli agenti e
rappresentanti, prevalentemente in uno dei comuni interessati
dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026
– art. 6 del decreto-legge n. 25/2026
Denominazione abbreviata INDENN.U.TANT.LAV.AUT METEREOL.18/1/26-AR6 DL25/26-DIR
Validità e Movimentabilità Mese 04 - Anno 2026 /M. P10
Capitolo/Voce di bilancio 3U1205009
Tipo variazione V
Codice conto GAU10279
Denominazione completa Debiti nei confronti dei beneficiari dell’indennità una tantum e
dell’integrazione al reddito a favore di varie categorie di lavoratori
dei territori colpiti da eventi meterologici - art. 7 e 8 del decreto-
legge n. 61/2023; art. 5, comma 1 e art. 6 del decreto-legge n.
25/2026
Denominazione abbreviata DEB.IND.U.T-INT.RED.ALLUV-AR7-8 DL 61/23-AR5 C1,A6
DL25/26
Validità e Movimentabilità Mese 06 - Anno 2023 /M. P10
Capitolo/Voce di bilancio 3U1205009
Tipo variazione V
Codice conto GPA10279
Denominazione completa Debito per la riemissione in pagamento, tramite procedura
automatizzata, dei riaccrediti dell'indennità una tantum e
dell’integrazione al reddito corrisposta a favore di varie categorie di
lavoratori dei territori colpiti da eventi metereologici - articoli 7 e 8
del decreto-legge n. 61/2023; art. 5, comma 1 e art. 6 del decreto-
legge n. 25/2026
Denominazione abbreviata DB.RIEM.RIACC.IND.UT-INT.REDD-A7E8DL61/23-
A5C1,A6DL25/26
Validità e Movimentabilità Mese 06 - Anno 2023 /M. P10
Capitolo/Voce di bilancio PNE112013/8U2220099/8E2320099
Tipo variazione I
Codice conto GAU24293
Denominazione completa Entrate varie - recupero e/o reintroito dell’indennità una tantum in
favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di
rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei
lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di
attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di
previdenza e assistenza, che, alla data del 18 gennaio 2026,
risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano
esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti,
prevalentemente in uno dei comuni interessati dagli eventi
meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 – art. 6 del
decreto-legge n. 25/2026
Denominazione abbreviata REC/REN IND.U.T.LAV.AUT..EV.MET.18/1/26-ART.6 DL25/26
Validità e Movimentabilità Mese 04 - Anno 2026 /M. S
Capitolo/Voce di bilancio 3E1309001
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