Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana a partire dal 18 gennaio 2026. Disposizioni concernenti la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana a partire dal 18 gennaio 2026. Disposizioni concernenti la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 22/04/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 49
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della
Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della
Regione siciliana a partire dal 18 gennaio 2026. Disposizioni
concernenti la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi del
decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Istruzioni contabili. Variazioni
al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine all’ambito di
applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, che, a
causa degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione
Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana dal
18 gennaio 2026, ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei
versamenti contributivi in scadenza nel periodo compreso dal 18 gennaio
2026 al 30 aprile 2026.
INDICE
1. Premessa
2. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi
3. Soggetti interessati alla sospensione contributiva
4. Lavoratori cessati e versamento della contribuzione
5. Modalità di recupero dei contributi sospesi
6. Istruzioni operative
6.1 Datori di lavoro con dipendenti
6.1.1 Datori di lavoro con pluralità di sedi operative
6.1.2 Ripresa dei versamenti contributivi
6.1.3 Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria
6.2 Artigiani ed esercenti attività commerciali
6.3 Committenti e liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata
di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
6.4 Datori di lavoro iscritti alla Gestione contributiva agricola
6.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e a
compartecipanti familiari
6.6 Datori di lavoro domestico
6.7 Datori di lavoro con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
7. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione
8. Verifica della regolarità contributiva di cui al D.I. 30 gennaio 2015
9. Istruzioni contabili
1. Premessa
Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 è stato dichiarato lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio
2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna
e della Regione siciliana.
Con le successive ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30
gennaio 2026 e n. 1181 del 17 febbraio 2026 sono stati, tra l’altro, individuati i territori
comunali delle suddette Regioni interessati dai citati eventi metereologici.
Per fare fronte alla predetta situazione di emergenza è stato emanato il decreto-legge 27
febbraio 2026, n. 25, attualmente in corso di conversione in legge, recante “Interventi urgenti
per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal
giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione
autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per
fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48
del 27 febbraio 2026, ed entrato in vigore il medesimo giorno della pubblicazione.
In particolare, l’articolo 2 del citato decreto-legge n. 25/2026 prevede specifici interventi, tra i
quali la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo
dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, inclusi quelli derivanti dalle cartelle di pagamento
emesse dall’Agente della riscossione e dagli avvisi di addebito ai sensi degli articoli 29 e 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni.
Tanto premesso, con la presente circolare si illustrano le disposizioni in argomento e si
forniscono le relative istruzioni operative e contabili concernenti le diverse Gestioni
previdenziali amministrate dall’Istituto.
2. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi
L’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 25/2026 prevede, per i soggetti che alla data del
18 gennaio 2026 avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa dichiarata alla
competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) negli immobili
danneggiati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del medesimo articolo 2, la sospensione dei
termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo compreso tra il 18 gennaio 2026
e il 30 aprile 2026.
Al riguardo, si sottolinea che i soggetti destinatari delle disposizioni concernenti la sospensione
in argomento sono individuati – entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-
legge n. 25/2026 – con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dei presidenti delle Regioni siciliana, Calabria
e Sardegna (cfr. l’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 25/2026).
Per completezza, si evidenzia, inoltre, che le disposizioni in trattazione prevedono la
sospensione sia degli adempimenti informativi che dei termini relativi ai versamenti dei
contributi con scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026. Sono ricompresi
nella sospensione anche i versamenti, in scadenza sempre nel medesimo periodo, relativi alle
note di rettifica scadute, ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa
concessi dall’Istituto e agli atti di accertamento di vigilanza documentale.
Si specifica altresì che rientra nella sospensione anche il versamento della prima rata in caso di
domanda di rateazione per la quale il relativo pagamento ricada nel predetto periodo di
sospensione.
La sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in
argomento comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori[1], fermo restando
l’obbligo di versamento all’Istituto, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e
interessi, entro la data di ripresa dei versamenti di cui al successivo paragrafo 5 della presente
circolare.
Si precisa inoltre che, conformemente a quanto indicato dall’Istituto con il messaggio n. 23735
del 1° ottobre 2007, la sospensione contributiva in argomento si applica anche alle quote di
trattamento di fine rapporto (TFR) da versare al Fondo di tesoreria (cfr. l’art. 1, commi 755 e
seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), trattandosi di contribuzione previdenziale
equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico
del datore di lavoro.
Infine, si sottolinea che non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati (cfr. l’art. 2, comma 6, del decreto-legge
n. 25/2026).
3. Soggetti interessati alla sospensione contributiva
In applicazione del citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 25/2026, la sospensione,
decorrente dal 18 gennaio 2026 e valevole fino al 30 aprile 2026, dei termini relativi agli
adempimenti e ai versamenti contributivi è riferita ai soggetti che avevano, alla data del 18
gennaio 2026 (data a partire dalla quale si sono verificati gli eccezionali eventi meteorologici),
la residenza o la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente CCIAA nei predetti
immobili danneggiati[2]. Tali immobili devono essere ubicati nei territori dei comuni interessati
dagli eventi meteorologici in trattazione, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con
la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026.
Si rammenta che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2, i soggetti destinatari della
sospensione in argomento verranno individuati con apposita ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
presidenti delle Regioni siciliana, Calabria e Sardegna.
In particolare, i soggetti beneficiari della sospensione contributiva sono quelli rientranti nelle
seguenti categorie:
i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica
privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
La sospensione in trattazione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività
svolte negli immobili danneggiati.
I datori di lavoro privati con dipendenti e i committenti possono usufruire della misura di cui
alla norma in argomento soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate negli
immobili indicati dalla disposizione normativa in trattazione. Si sottolinea che la sospensione
riguarda – nelle eventuali situazioni di datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli
adempimenti contributivi – esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o
filiali ubicati negli immobili indicati nella norma.
4. Lavoratori cessati e versamento della contribuzione
Con riferimento ai rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota a carico
dei lavoratori, trattenuta o non trattenuta dal datore di lavoro, deve essere versata secondo le
indicazioni fornite al successivo paragrafo 5 della presente circolare.
5. Modalità di recupero dei contributi sospesi
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi quelli
relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto della normativa in argomento,
devono essere effettuati, ai sensi del comma 8 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 25/2026,
senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 ottobre 2026.
Entro la medesima data del 10 ottobre 2026, devono essere effettuati in unica soluzione i
versamenti sospesi relativi alle note di rettifica e alle rate dei piani di ammortamento già
emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione, ossia dal
18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026.
Da ultimo, si rammenta che, per espressa previsione di legge, nelle fattispecie in argomento
non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria già versati.
6. Istruzioni operative
6.1 Datori di lavoro con dipendenti
I datori di lavoro in possesso dei requisiti sopra indicati, al fine di fruire della sospensione,
devono presentare specifica richiesta tramite il sito istituzionale dell’INPS www.inps.it, al
seguente percorso: “Cassetto previdenziale (Sezione Aziende con dipendenti)” >
“Comunicazioni” > “Invia Comunicazione” > “Crea Nuova Comunicazione” > “Posizione
aziendale” > “Oggetto: “Inquadramento”, indicando nelle note oggetto “Eventi meteorologici
dal 18 gennaio 2026 - Regione Calabria, Regione autonoma della Sardegna e della Regione
sicilianaeulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi”, chiedendo l’attribuzione
del codice di autorizzazione “6M” ai sensi del decreto-legge n. 25/2026.
La Struttura territorialmente competente dell’Istituto deve attribuire il codice di autorizzazione
“6M”, avente il nuovo significato di “Eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio
2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna
e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi
D.L. n. 25/2026” per il periodo di competenza dal mese di gennaio 2026 al mese di marzo
2026.
L’attribuzione del citato codice comporta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti
contributivi in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026.
Come anticipato, il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 25/2026 dispone che con
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni interessate, sono individuati i soggetti aventi
diritto alla sospensione; pertanto, solo successivamente alla pubblicazione di tale ordinanza è
possibile effettuare il controllo al fine di verificare la corretta spettanza della sospensione
richiesta.
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, i datori di lavoro interessati devono inserire
nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il nuovo
codice causale “N983”, avente il significato di “Sospensione contributiva eventi meteorologici
che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria,
della regione autonoma della Sardegna, della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti
per fronteggiare la frana di Niscemi, D.L. n. 25/2026” e le relative <SommeACredito> che
rappresentano l’importo dei contributi sospesi.
Il risultato di <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> può dare luogo a un
credito in favore dell’INPS da versare con le consuete modalità (modello “F24”) o a un credito
in favore del datore di lavoro o a un saldo pari a zero.
Si ricorda, infine, che non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
I datori di lavoro che hanno diritto alla sospensione, per i quali sono state già presentate
denunce insolute totali o parziali, previa verifica della concessione del codice di autorizzazione,
devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig) per l’esposizione del
codice di sospensione nel periodo di riferimento che va dal mese di gennaio 2026 al mese di
marzo 2026.
6.1.1 Datori di lavoro con pluralità di sedi operative
La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali
e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria prevista dall’articolo 2 del decreto-
legge n. 25/2026 riguarda anche gli adempimenti relativi alla trasmissione del flusso
Uniemens.
Nell’ipotesi di datore di lavoro con unica matricola o autorizzato all’accentramento contributivo,
avente sedi operative sia in comuni colpiti dagli eventi eccezionali in argomento che al di fuori
dei citati territori, la sospensione opera soltanto in relazione ai versamenti contributivi riferiti ai
soggetti occupati nei territori colpiti dall’evento.
Pertanto, per tali datori di lavoro permane l’obbligo di trasmissione del flusso Uniemens,
restando sospeso unicamente il versamento contributivo relativo ai lavoratori impiegati nelle
aree colpite dagli eventi meteorologici eccezionali.
Nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> del flusso
Uniemens deve essere esposto l’importo dei contributi sospesi con il codice causale “N983”
relativo alle unità operative oggetto della sospensione e l’elemento <TrattQuotaLav> deve
essere valorizzato con “S”.
6.1.2 Ripresa dei versamenti contributivi
Il versamento dei contributi sospesi, da effettuarsi entro il 10 ottobre 2026 in unica soluzione,
senza applicazione di sanzioni e interessi, deve essere effettuato con il modello “F24”.
Il contribuente deve compilare la “Sezione INPS” del modello “F24” con le modalità indicate
nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola del
datore di lavoro seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.
Si rammenta che il codice “N983” è riferito alle mensilità di gennaio 2026, febbraio 2026 e
marzo 2026.
I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile, interessato dalla
sospensione, la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:
Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo Importi a
Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal al debito versati
DSOS PPNNNNNNCCN983 mm/aaaa mm/aaaa
6.1.3 Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria
Come precisato al precedente paragrafo 2, la sospensione contributiva si applica anche alle
quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria.
Nell’ipotesi di lavoratori cessati, in favore dei quali debba essere liquidato il TFR durante il
periodo di sospensione, ai fini del calcolo della capienza devono essere considerati i contributi
esposti “a debito” nella denuncia contributiva (ex quadro B/C), non assumendo rilievo le partite
esposte a credito con la causale “N983”.
6.2 Artigiani ed esercenti attività commerciali
Per effetto della norma in argomento, la sospensione dell’obbligo di versamento riguarda i
contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle scadenze comprese
tra il 18 gennaio 2026 e il 30 aprile 2026.
Pertanto, è compresa la scadenza dei contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il
quarto trimestre del 2025.
Si fa presente che per il versamento di quanto dovuto in unica soluzione alla scadenza del 10
ottobre 2026 è necessario utilizzare i modelli di pagamento originariamente predisposti e messi
a disposizione nella sezione “Posizione assicurativa” > “Dati del modello F24” del “Cassetto
previdenziale Artigiani e Commercianti” presente sul sito istituzionale dell’INPS.
Il contribuente può chiedere la sospensione in esame attraverso il Cassetto previdenziale del
contribuente dove, dopo avere inserito il proprio codice fiscale e avere selezionato la specifica
posizione previdenziale, è possibile abilitare nella sezione “Contatti”, la funzionalità “Nuova
richiesta” da inviare alla Struttura territorialmente competente dell’INPS, avendo cura di
inserire nell’oggetto “Contribuzione ordinaria fissi” e nelle note “Sospensione eventi
metereologici Calabria, Sardegna e Sicilia 2026”.
6.3 Committenti e liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
A) Committenti
Ai fini della sospensione, i committenti, mediante l’inserimento del codice sottoindicato
all’interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti.
I soggetti destinatari della sospensione contributiva di cui al citato decreto-legge n. 25/2026 -
che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure similari e che
nel periodo di competenza dal mese di dicembre 2025 (per i soggetti per i quali si applica il
principio della c.d. “cassa allargata” che hanno erogato effettivamente i compensi entro il 12
gennaio 2026) al mese di marzo 2026 erogano compensi sui quali è dovuto il contributo
previdenziale obbligatorio alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n.
335/1995 - devono riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “42”,
avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva eventi meteorologici verificatisi nei
territori delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia. Validità dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile
2026”.
I committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo ai mesi di
competenza in argomento, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione così
come previsto nella presente circolare, devono provvedere entro il 10 ottobre 2026 alla relativa
modifica dei flussi telematici (si ricorda che essendo un campo “non chiave” è sufficiente l’invio
di una nuova denuncia senza effettuare l’eliminazione).
Ai fini della sospensione, i committenti, mediante l’inserimento del codice sopra indicato
all’interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti.
I versamenti devono essere effettuati entro il 10 ottobre 2026 compilando per ogni periodo
mensile interessato alla sospensione la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:
Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo Importi a
Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal al debito versati
CXX/C10 mm/aaaa mm/aaaa
B) Liberi professionisti
Per i liberi professionisti nel periodo considerato non sono previste scadenze ordinarie di
dichiarazione e versamento.
6.4 Datori di lavoro iscritti alla Gestione contributiva agricola
I datori di lavoro iscritti alla Gestione contributiva agricola, rientranti tra i soggetti individuati
dalle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate ai sensi dell’articolo
2, comma 2, del decreto-legge n. 25/2026, beneficiano automaticamente della sospensione dei
termini relativi agli adempimenti informativi e ai versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali con scadenza dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026.
Per i datori di lavoro agricoli assuntori di manodopera, la sospensione riguarda esclusivamente
i contributi con scadenza legale ricadente nel periodo sopra indicato. Rientra, pertanto, nella
sospensione il versamento della contribuzione dovuta per il terzo trimestre 2025, avente
scadenza 16 marzo 2026.
Versamenti sospesi – Datori di Lavoro Gestione contributiva agricola
Scadenza versamento Contributi sospesi
16 marzo 2026 Contribuzione dovuta per il 3° trimestre 2025
Gli importi sospesi devono essere versati in unica soluzione entro il 10 ottobre 2026, senza
applicazione di sanzioni e interessi, utilizzando le medesime causali del versamento ordinario e
l’apposita codeline che sarà resa disponibile nella sezione “Dati complementari” > “Stampa
lettera F24” del “Cassetto previdenziale del contribuente”.
Per il medesimo periodo è altresì sospeso l’invio dei flussi Uniemens/PosAgri relativi alle
competenze il cui termine di adempimento ricade tra il 18 gennaio 2026 e il 30 aprile 2026. Gli
adempimenti sospesi devono essere regolarizzati entro la data del 10 ottobre 2026.
Non si fa luogo al rimborso dei contributi già versati.
6.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola
colonia e a compartecipanti familiari
Per i lavoratori agricoli autonomi e per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione
familiare, destinatari dell’articolo 2 del decreto-legge n. 25/2026, nel periodo dal 18 gennaio
2026 al 30 aprile 2026 non ricade alcuna scadenza contributiva.
La scadenza del 16 gennaio 2026, relativa alla quarta rata 2025, è anteriore all’inizio del
periodo di sospensione; la successiva scadenza utile, riferita alla prima rata 2026, è fissata al
16 luglio 2026, data successiva al termine del periodo di sospensione previsto dal decreto-
legge n. 25/2026.
Pertanto, per i lavoratori agricoli autonomi e per i concedenti a piccola colonia e
compartecipazione familiare non trova applicazione alcuna sospensione degli adempimenti e
dei versamenti contributivi.
6.6 Datori di lavoro domestico
Nell’arco temporale indicato dal decreto-legge n. 25/2026, ossia nel periodo dal 18 gennaio
2026 al 30 aprile 2026, ricade la scadenza del pagamento dei contributi per lavoro domestico
relativi al primo trimestre 2026.
I datori di lavoro domestico che possono usufruire del periodo di sospensione, individuati con
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei presidenti delle Regioni siciliana, Calabria e Sardegna, sono, pertanto,
esenti dal rispetto dei termini di legge previsti per il pagamento dei contributi del suddetto
trimestre, la cui scadenza ricade il 10 aprile 2026.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 25/2026 sono altresì sospesi, nel periodo
indicato (18 gennaio 2026 - 30 aprile 2026), i termini degli adempimenti relativi ai rapporti di
lavoro, verso le Amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti,
di consulenti e centri di assistenza fiscale (CAF) individuati, inclusi, dunque, i termini per l’invio
delle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’INPS.
La sospensione del termine di versamento, se ricadente nel periodo interessato, opera anche
per tutti i contributi pregressi dovuti dai predetti datori di lavoro che, a fronte di comunicazione
di assunzione, hanno ricevuto dall’INPS la lettera di accoglimento in cui viene indicato il
termine di pagamento “entro 10 giorni dal ricevimento”.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, la scadenza del
versamento, che deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data di fine attività, è oggetto di
sospensione se la scadenza cade nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026. Pertanto,
in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, i 10 giorni successivi entro i
quali è necessario versare i contributi, se ricadono nel periodo di sospensione, sono anch’essi
sospesi.
Sono altresì sospesi i pagamenti relativi alle “Note di Rettifica” in scadenza nel citato periodo:
la sospensione non opera ove la prescrizione quinquennale delle “Note di Rettifica” maturi nel
periodo di interesse, essendo, quindi, le stesse pienamente esigibili.
Si rammenta che la sospensione dei termini di versamento della contribuzione opera
unicamente per gli oneri contributivi riferiti ai datori di lavoro domestico che, alla data del 18
gennaio 2026, avevano la residenza negli immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità o
danneggiati per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilità, i cui nominativi saranno
individuati, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n.
25/2026 (cfr. l’art. 2, comma 2).
La sospensione riguarda, inoltre, i versamenti relativi agli avvisi di accertamento e alle rate dei
piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nell’arco temporale 18 gennaio 2026
– 30 aprile 2026.
Non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai
sensi della normativa in argomento.
I pagamenti e gli adempimenti informativi oggetto della sospensione devono essere eseguiti,
senza sanzioni e interessi, in unica soluzione, entro il 10 ottobre 2026.
Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria già versati (cfr. l’art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 25/2026).
Il datore di lavoro domestico può chiedere la sospensione in esame per il tramite della sezione
dedicata presente sul sito istituzionale dell’INPS al seguente percorso: “Cassetto previdenziale
(Datori di lavoro domestico)” > “Comunicazioni” > “Invia Comunicazione” > “Crea Nuova
Comunicazione”, selezionando il rapporto di lavoro e indicando nel campo oggetto richiesta
“Sospensione per calamità naturali”.6.7 Datori di lavoro con natura giuridica privata con
dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
I datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica destinatari della
sospensione in argomento devono sospendere, per il periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile
2026, l’invio dei flussi Uniemens/ListaPosPA relativi alle competenze dei mesi da dicembre
2025 a marzo 2026.
Alla ripresa degli invii, i flussi dei citati mesi devono essere compilati valorizzando, tra gli altri,
anche i campi relativi agli imponibili e ai contributi con i relativi importi; i contributi dovuti e
sospesi devono essere riportati nei rispettivi elementi <ContributoSospesoCalam> di
<GestPensionistica> o <ContributoSospesoPrev> di <GestPrevidenziale> o
<ContributoSospesoCred> di <GestCredito> o <ContributoSospesoENPDEP> di <ENPDEP> in
base alle gestioni di iscrizione del lavoratore.
Deve essere altresì compilato l’elemento <DataFineBeneficioCalamita> con la data 30 aprile
2026.
Al momento del versamento della contribuzione sospesa deve, invece, essere compilato, nella
denuncia del mese entro i cui termini viene effettuata la restituzione (ad esempio, contributi
restituiti entro il 10 ottobre 2026: denuncia del mese di settembre 2026), l’elemento
<AltriImportiDovuti_Z2>, avendo cura di indicare nel campo <AnnoMese> quello relativo al
periodo del contributo sospeso, nel campo <Gestione> il codice della Gestione a cui detti
contributi si riferiscono, nel campo <TipologiaDovuto> il codice “33”, avente il significato di
“Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi”, nel campo <ImportoDovuto> il
contributo restituito, in quello <Tipo Operazione> il valore “D” “Dichiarazione” e in
<TipoEvento> “001”, avente il significato di “Eventi Calamitosi”.
Per procedere al pagamento da effettuarsi in unica soluzione entro il 10 ottobre 2026, senza
applicazione di sanzioni e interessi, si deve utilizzare il modello “F24”, avendo cura di indicare
nel medesimo il mese in cui viene effettuata la denuncia come illustrato; la causale da
utilizzare deve essere “PX33” (laddove la “X” deve assumere il valore corrispondente alla
Gestione di riferimento).
Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria già versati (cfr. l’art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 25/2026).
7. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della
riscossione
L’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 25/2026 sospende, per i soggetti individuati al
comma 1 del medesimo articolo, i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dal 18
gennaio 2026 al 30 aprile 2026, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dall’Agente della
riscossione e dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78/2010.
Si ricorda che, ai sensi del comma 1 del citato articolo 30, l’attività di riscossione mediante la
notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo interessa il recupero delle somme
a qualunque titolo dovute all'INPS.
La sospensione interviene ope legis e, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei
soggetti interessati e non si procede al rimborso di quanto già versato.
I termini di versamento relativi agli avvisi di addebito, sospesi ai sensi del citato comma 5
dell’articolo 2, in quanto in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026,
riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.
Inoltre, nei confronti dei contribuenti interessati dalla previsione in argomento e per il periodo
di sospensione determinato dalla norma, l’Istituto provvede a sospendere l’emissione degli
avvisi di addebito.
Il comma 10 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 25/2026, inoltre, estende l’applicazione della
sospensione anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l’adesione a uno degli istituti
di definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 221, della legge 29
dicembre 2022, n. 197 (c.d. Rottamazione-quater), in scadenza nel periodo dal 18 gennaio
2026 al 30 aprile 2026. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto-
legge n. 25/2026 sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1,
commi 83, 84, 86, 88, 92, 94, lettera a), e 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (c.d.
Rottamazione-quinquies).
8. Verifica della regolarità contributiva di cui al D.I. 30 gennaio 2015
In presenza della richiesta di verifica della regolarità contributiva, le esposizioni debitorie
relative a periodi antecedenti alla data di sospensione del 18 gennaio 2026 devono essere
regolarmente inserite nell’invito a regolarizzare di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro del
Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e il
Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, 30 gennaio 2015, in quanto
relative a pagamenti aventi scadenza legale anteriore a quella individuata dal legislatore. In
tale caso, le esposizioni debitorie restano escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 3,
comma 2, lettera b), del medesimo D.I., in base al quale la regolarità sussiste, tra le altre
ipotesi, in presenza di “sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative”.
Infatti, non risultando già attivato il procedimento di regolarizzazione mediante rateizzazioni
concesse dall’Istituto o dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei
rispettivi regolamenti, la regolarità non può essere attestata ai sensi della lettera a) del comma
2 dell’articolo 3 del D.I. 30 gennaio 2015.
La disposizione dell’articolo 3, comma 2, lettera b), del citato D.I. ha invece validità con
riguardo agli adempimenti e ai versamenti interessati dalla sospensione.
9. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile della sospensione contributiva prevista dal decreto-legge n.
25/2026 si istituisce il conto GPA00157, assistito da partitario contabile e abbinato alla causale
dei flussi di cassa 10106, che rileva i contributi sospesi a favore dei datori di lavoro con
dipendenti e contraddistinti nel flusso Uniemens con il codice elemento “N983” secondo le
modalità operative indicate ai paragrafi 6.1 e 6.1.1. A seguito dell’analisi delle posizioni
contributive oggetto di sospensione, la procedura di ripartizione del D.M. provvede alla
specifica automatica delle partite contabili.
La ripresa dei versamenti dei contributi sospesi, da effettuarsi entro il 10 ottobre 2026 secondo
le modalità riportate al paragrafo 6.1.2., viene contabilizzata in sezione avere del conto sopra
riportato. Eventuali riscossioni già eseguite a tale titolo e imputate provvisoriamente al conto
GPA52099 in quanto evidenziate con il codice “DSOS”, devono essere stornate secondo le
modalità di contabilizzazione illustrate nei messaggi n. 39828 del 7 dicembre 2004 e n. 21901
del 3 agosto 2006.
Rispetto agli altri soggetti beneficiari dell’agevolazione di cui alla presente circolare, il recupero
dei contributi dovuti avviene ai conti in uso secondo le consuete modalità che prevedono:
- per gli artigiani, l’imputazione ai conti GPA52076, contributi entro il minimale e GPA52072,
contributi oltre il minimale (cfr. il precedente paragrafo 6.2);
- per gli esercenti attività commerciali, l’attribuzione ai conti GPA52077, contributi entro il
minimale e GPA52073, contributi oltre il minimale (cfr. il precedente paragrafo 6.2);
- per gli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995,
l’imputazione al conto PAR52010 (cfr. il precedente paragrafo 6.3);
- per i datori di lavoro agricoli, lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e
compartecipazione familiare, di cui ai paragrafi 6.4 e 6.5 della presente circolare, l’attribuzione
ai seguenti conti in uso:
- GPA54031 per i piccoli coloni e compartecipanti familiari (PC/CF);
- GPA54032 per i lavoratori agricoli dipendenti (OTI/OTD);
- GPA54033 per i lavoratori autonomi e imprenditori agricoli professionali (CD/CM/IAP);
- per i datori di lavoro domestici, l’imputazione al conto GPA54028, secondo le modalità
esposte nel precedente paragrafo 6.6;
- per i datori di lavoro con natura giuridica privata aventi alle dipendenze soggetti iscritti alla
Gestione pubblica, l’imputazione al conto di servizio GPA52197 (cfr. il precedente paragrafo
6.7).
Si riporta nell’Allegato n. 1, la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Cfr. il paragrafo 3 della circolare n. 52 del 9 aprile 2020.
[2] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 25/2026 dispone che: “Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano ai soggetti che alla data del 18 gennaio 2026 avevano la
residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili, ubicati nei territori dei comuni
interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è
stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio
2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026:
a) danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la
data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza dei
predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026;
b) danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta
la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal
18 gennaio 2026 e, all'esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in
esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità”.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GPA00157
Denominazione completa Crediti per contributi sospesi per gli eventi
meteorologici eccezionali, che a partire dal 16
gennaio 2026 hanno interessato i territori della
regione Calabria, della regione autonoma della
Sardegna, della Sicilia, e per la frana di Niscemi, -
art. 2, c.3 decreto-legge n. 25 del 27 febbraio 2026.
Denominazione abbreviata CRED.CON.SOSP.CAL.SARD.SIC-A1, C3DL 25/26
Validità e Movimentabilità 03/2026-S
Capitolo/voce di bilancio 1E1101001
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