Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 50/2026

Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Trento, la Provincia Autonoma di Bolzano, nonché CONFSERVIZI, CGIL, CISL e UIL per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo e per l’attività di raccolta del dato elettorale e la sua ponderazione con il dato associativo. Istruzioni operative

Pubblicato: 27/04/2026 In vigore dal: 27/04/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Trento, la Provincia Autonoma di Bolzano, nonché CONFSERVIZI, CGIL, CISL e UIL per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo e per l’attività di raccolta del dato elettorale e la sua ponderazione con il dato associativo. Istruzioni operative

Testo normativo

Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 28/04/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 50 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.3 OGGETTO: Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli- Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Trento, la Provincia Autonoma di Bolzano, nonché CONFSERVIZI, CGIL, CISL e UIL per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo e per l’attività di raccolta del dato elettorale e la sua ponderazione con il dato associativo. Istruzioni operative INDICE 1. Premessa 2. Raccolta del dato associativo 2.1 Raccolta del dato associativo. Istruzioni operative 3. Raccolta del dato elettorale 4. Elaborazione, ponderazione e pubblicità del dato associativo ed elettorale 1. Premessa Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 dell’11 febbraio 2026 (Allegato n. 1) è stata adottata la convenzione con cui CONFSERVIZI, CGIL, CISL e UIL, in attuazione del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 febbraio 2014 (di seguito, T.U.), come modificato dall’Accordo del 26 luglio 2018, hanno rinnovato l’affidamento: all’INPS dell’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione del numero delle deleghe sindacali (dato associativo); all’INPS, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e agli Enti territoriali, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, dell’attività di raccolta dei consensi espressi a favore delle Organizzazioni sindacali (dato elettorale) in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU); all’INPS dell’attività di ponderazione del dato associativo con il dato elettorale. Tali attività vengono svolte nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) riconducibili all’area di rappresentanza di CONFSERVIZI e mirano alla certificazione della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria (cfr. la circolare n. 109 del 24 settembre 2020). Inoltre, in base alla nuova convenzione in argomento, CONFSERVIZI, CGIL, CISL e UIL hanno affidato la raccolta del dato elettorale all’INPS, alle Regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, per i rispettivi ambiti territoriali, ove l’INL non svolge le funzioni di rilevazione del dato elettorale. La convenzione, siglata il 26 marzo 2026, ha validità fino al 31 dicembre 2027. La richiesta di rinnovo a cura di CONFSERVIZI, CGIL, CISL e UIL deve pervenire all'INPS almeno tre mesi prima della data di scadenza. Con la presente circolare si illustrano i punti principali della convenzione. 2. Raccolta del dato associativo Riguardo al dato associativo, l’INPS raccoglie dai datori di lavoro, tramite il flusso Uniemens, le informazioni relative al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, tra quelli rientranti nell’area di rappresentanza di CONFSERVIZI, e alle Organizzazioni sindacali cui aderiscono i lavoratori, tra quelle firmatarie o aderenti al T.U. I dati raccolti vengono elaborati dall’Istituto che aggrega, per ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro, il dato relativo al numero delle deleghe conferite per ciascuna Organizzazione sindacale di categoria relativamente al periodo da gennaio a dicembre di ogni anno. L’INPS trasmette a ciascuna di esse, tramite posta elettronica certificata (PEC), il dato aggregato di relativa pertinenza, con cadenza mensile. L’informazione viene trasmessa anche alle Organizzazioni sindacali per le quali non risulta comunicata alcuna delega. A tale fine, è stato attribuito uno specifico codice ai CCNL riferibili all’area di rappresentanza di CONFSERVIZI (Allegato n. 2). Si evidenzia che tale codice è diverso dal codice alfanumerico unico dei CCNL attribuito dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del lavoro (CNEL)[1] e valorizzato nella denuncia retributiva di ogni singolo lavoratore dipendente. Pertanto, al fine di agevolare sia i datori di lavoro che gli intermediari autorizzati, il citato Allegato n. 2 contiene, accanto a ciascun codice contratto valido al fine della misurazione della rappresentatività sindacale (c.d. RASI), anche il relativo codice contratto alfanumerico CNEL. Su indicazioni di CONFSERVIZI è stata effettuata una codifica anche delle Organizzazioni sindacali firmatarie del T.U. o aderenti al medesimo (Allegato n. 3). CONFSERVIZI si impegna a comunicare tempestivamente all’INPS, tramite PEC, nonché a CGIL, CISL e UIL le ulteriori adesioni delle Organizzazioni sindacali al T.U. Ne discende che le manifestazioni di volontà delle medesime a partecipare alla rilevazione della propria rappresentanza devono essere indirizzate a tale Confederazione datoriale. Si ricorda, tuttavia, che ai sensi dell’accordo di modifica del T.U. le adesioni devono pervenire a CONFSERVIZI entro il mese di settembre di ciascun anno per essere prese in considerazione in relazione al medesimo anno. Si evidenzia che l’adesione di un’Organizzazione sindacale al T. U. riferito all’area di CONFSERVIZI rileva esclusivamente per tale ambito e non comporta automaticamente il suo censimento nelle ulteriori aree di rappresentanza oggetto di raccolta del dato associativo ed elettorale da parte dell’Istituto, quali CONFINDUSTRIA o CONFAPI. L’eventuale inserimento in tali ambiti richiede, infatti, la presentazione di una distinta e specifica richiesta di adesione a ciascuna Confederazione presso la quale l’Organizzazione sindacale intenda essere censita. Per quanto concerne la trasmissione del dato mensile, ogni Organizzazione sindacale firmataria o aderente al T.U. fornisce, tramite CONFSERVIZI, un indirizzo PEC a ognuna di esse univocamente riferito. I predetti elenchi di CCNL e Organizzazioni sindacali sono pubblicati, come avviene per tutte le codifiche relative al flusso Uniemens, nell’allegato al documento tecnico per la compilazione del flusso Uniemens, reperibile nel sito istituzionale www.inps.it all’interno della scheda della prestazione “Trasmissione UNIEMENS per datori di lavoro di aziende private”, sezione “Documentazione tecnica”. Al fine di censire i datori di lavoro dell’ambito di CONFSERVIZI che partecipano alla raccolta del dato associativo, agli stessi viene attribuito un apposito codice di autorizzazione, avente mero valore statistico. 2.1 Raccolta del dato associativo. Istruzioni operative Per l’acquisizione del dato associativo vanno seguite modalità analoghe a quelle già illustrate con la citata circolare n. 109/2020. Per effettuare l’adempimento propedeutico di censimento, i datori di lavoro o gli intermediari autorizzati trasmettono una richiesta finalizzata all’attribuzione del codice di autorizzazione (c.a.) “0Y”, avente il significato di “Azienda che conferisce i dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria”. La richiesta deve essere inviata tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale”, all’interno del “Cassetto previdenziale del contribuente”, scegliendo la posizione di interesse e indicando come oggetto “Variazione Dati Aziendali”. I dati relativi alla rappresentanza sindacale devono essere valorizzati su ciascuna matricola con riferimento ai lavoratori che fanno capo alla medesima matricola. Pertanto, nel caso in cui allo stesso datore di lavoro siano associate più matricole, l’istanza di rilascio del codice di autorizzazione deve essere effettuata per ciascuna matricola. Il servizio “Comunicazione bidirezionale” deve essere inoltre utilizzato per qualunque sistemazione attinente al c.a. “0Y”. La Struttura territoriale dell’INPS competente attribuisce il c.a. “0Y” con validità dal mese della richiesta fino alla scadenza della convenzione (31 dicembre 2027). I datori di lavoro devono censirsi per trasmettere il dato associativo in relazione a uno solamente degli ambiti confederali attualmente oggetto di raccolta del dato associativo. Pertanto, il c.a. “0Y” è incompatibile con l’analogo c.a. “0R”, previsto per il censimento dei datori che inviano il dato associativo per l’ambito confederale di CONFINDUSTRIA (cfr. la circolare n. 100 del 27 novembre 2024). Si precisa che, per le matricole già codificate in corso di validità della precedente convenzione con CONFSERVIZI, CGIL, CISL e UIL, l’Istituto ha provveduto centralmente a prorogare la validità del citato c.a. “0Y”. Pertanto, la richiesta di censimento deve essere proposta solo per le matricole non ancora censite. Il dato associativo viene acquisito dall’INPS attraverso la sezione <RappresentanzaSindacale> della denuncia aziendale del flusso Uniemens. In particolare, nell’ambito della sezione <DenunciaAziendale>, devono essere compilati gli elementi volti all’acquisizione dei dati relativi a: - contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti; - Organizzazione sindacale di categoria cui i dipendenti aderiscono; - numero dei lavoratori aderenti, con separata evidenza del numero degli iscritti appartenenti a unità produttive con più di quindici dipendenti ove siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale. Si precisa che l’invio del dato associativo non riguarda il personale dirigente. In particolare, nella sezione <DenunciaAziendale>, è presente un apposito elemento denominato <RappresentanzaSindacale> che, a sua volta, si compone dell’elemento <ContrattoRS>, volto ad accogliere le informazioni utili per la rilevazione del numero delle deleghe relative a ciascun ambito di applicazione del CCNL a favore delle Organizzazioni sindacali di categoria, secondo quanto previsto dal T.U. Si indicano, di seguito, le modalità di compilazione dei sottoelementi di cui si compone l’elemento <ContrattoRS>: - <AnnoMeseRS>: deve essere indicato, nel formato “aaaa-mm”, il periodo di riferimento delle informazioni relative al contratto e alle deleghe sindacali; - <CodContrattoRS>: deve essere indicato il codice del contratto attribuito dall’INPS (Allegato n. 2); - <CodFederazSindRS>: deve essere valorizzato il codice assegnato dall’Istituto alle Organizzazioni sindacali di categoria a cui i dipendenti aderiscono (Allegato n. 3); - <NumIscrittiRS>: deve essere indicato il numero delle deleghe dei dipendenti iscritti all’Organizzazione sindacale riportato nell’elemento <CodFederazSindRS> - relative al periodo indicato in <AnnoMeseRS> e al <CodContrattoRS> - afferenti alla matricola; - <NumIscrittiRSA>: deve essere valorizzato il numero delle deleghe dei dipendenti iscritti all’Organizzazione sindacale indicata nell’elemento <CodFederazSindRS> in unità produttive che superino i quindici dipendenti e in cui siano presenti RSA o non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale. Si precisa che il numero indicato nell’elemento <NumIscrittiRSA> è un’informazione eventuale e di dettaglio del sotto elemento <NumIscrittiRS> e che l’elemento deve essere valorizzato solo ove ricorra la casistica indicata. Il dato associativo può essere trasmesso anche se nell’ambito del contratto applicato non esistano iscritti ad alcuna Organizzazione sindacale. In questo caso, il datore di lavoro deve esporre in <CodFederazSindRS> il codice “F99999” e in <NumIscrittiRS> il valore “0”. In relazione alla convenzione in argomento, i valori inseriti in <CodContrattoRS> e <CodFederazSindRS> devono essere unicamente quelli codificati per la misurazione della rappresentatività nell’ambito di CONFSERVIZI (Allegati n. 2 e n. 3). Salvo il caso del flusso Uniemens del primo mese di trasmissione del dato, in cui il datore di lavoro deve comunicare anche i dati delle deleghe riferiti ai mesi anteriori dell’anno in corso, di regola, l’invio del dato deve avvenire mensilmente e in relazione alle deleghe associative attive nel mese (ad esempio, nel flusso Uniemens con <AnnoMeseDenuncia> “2026-11” devono essere indicati i dati associativi relativi ad <AnnoMeseRS> “2026-11”). Solamente ove il datore di lavoro avesse necessità di sostituire/correggere un dato associativo già trasmesso o di integrare le informazioni, può fornire gli elementi informativi nell’ambito del flusso Uniemens relativo alla mensilità immediatamente successiva. Al di fuori di tali ipotesi, si ribadisce che la trasmissione delle informazioni deve avvenire con cadenza mensile e con i dati correnti al fine di avere un flusso costantemente aggiornato e reale del dato associativo. Per lo stesso motivo e in coerenza con quanto sopra esposto, il dato non deve essere trasmesso oltre la denuncia del mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Ad esempio, i dati associativi dei mesi del 2026 (per periodi <AnnoMeseRS> del 2026) devono essere inviati fino e non oltre il flusso Uniemens con <AnnoMeseDenuncia> “2027-01”. Ulteriori istruzioni di dettaglio sono contenute nel documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili Uniemens e nel relativo allegato tecnico disponibili sul sito istituzionale www.inps.it. 3. Raccolta del dato elettorale La misurazione della rappresentatività si basa anche sui voti ottenuti dalle Organizzazioni sindacali di categoria nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) che possono essere costituite nelle unità produttive con più di quindici dipendenti. In base alle previsioni di cui alla convenzione in oggetto, l’INL e gli Enti territoriali convenzionati trasmettono, attraverso un’apposita procedura telematica denominata “Raccolta Elezioni RSU”, le informazioni anonimizzate relative ai risultati elettorali ottenuti dalle singole Organizzazioni sindacali, firmatarie o aderenti al T.U., in relazione alle elezioni periodiche delle RSU. In particolare, il direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) o il funzionario abilitato e, per gli Enti territoriali, il responsabile o l’operatore abilitato, acquisiscono, attraverso la citata procedura, i dati elettorali relativi alle RSU inerenti al proprio ambito di competenza. I dati da inserire in procedura sono quelli desunti dai verbali elettorali, redatti dalle Commissioni elettorali, riferiti alle elezioni delle RSU, e precisamente: codice fiscale del datore di lavoro; unità produttiva presso cui si è svolta l’elezione; data di inizio mandato della RSU (triennale); data delle votazioni; numero aventi diritto; numero votanti; numero schede bianche; numero schede nulle; numero voti non codificati; contratto collettivo nazionale di lavoro; numero voti per Organizzazione sindacale. Il codice fiscale del datore di lavoro deve essere presente nell’anagrafe INPS dei datori di lavoro privati. Il campo “unità produttiva” deve consentire l’identificazione univoca dell’unità produttiva in cui si è svolta l’elezione (ad esempio, indirizzo, Comune, denominazione, ecc.). È possibile evidenziare l’eventuale scadenza anticipata della RSU nel corso del triennio del mandato, con l’inserimento della data di decadenza. La procedura informatica genera un identificativo per ogni elezione acquisita. In relazione ai dati inseriti manualmente è prevista la validazione/conferma da parte del direttore dell’ITL o suo delegato e, per gli Enti territoriali, di un responsabile o suo delegato. Per l’ambito di CONFSERVIZI il dato elettorale che rileva annualmente è quello attinente alle RSU in carica alla data del 10 dicembre. Tenuto conto che le RSU restano in carica tre anni, in fase di primo caricamento dei dati, è necessario acquisire le elezioni di un triennio. A regime, le operazioni di inserimento e conferma dei dati devono essere effettuate entro il 10 febbraio di ogni anno successivo allo svolgimento dell’elezione. Si precisa che per l’area di CONFSERVIZI il dato elettorale riguarda i medesimi contratti e le medesime Organizzazioni sindacali censiti sul flusso Uniemens per la raccolta del dato associativo, citati nel precedente paragrafo 2. 4. Elaborazione, ponderazione e pubblicità del dato associativo ed elettorale L’INPS, entro il 15 maggio dell'anno civile successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati: elabora il dato associativo nazionale, per ciascuna Organizzazione sindacale di categoria e per ciascun CCNL, sulla base del rapporto fra il numero degli iscritti all’Organizzazione sindacale e il numero complessivo degli iscritti alle Organizzazioni sindacali; elabora il dato elettorale nazionale, per ciascuna Organizzazione sindacale di categoria e per ciascun CCNL, sulla base del rapporto fra il numero di voti validi ottenuti nelle elezioni delle RSU in carica alla data del 10 dicembre dell’anno oggetto di rilevazione e il numero totale dei voti validamente espressi in tali elezioni. Al numero dei voti va aggiunto il dato medio annuo di iscritti a ciascuna Organizzazione sindacale appartenenti a unità produttive con più di quindici dipendenti ove siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale, come ricavato dal flusso Uniemens; provvede alla ponderazione del dato associativo con il dato elettorale sulla base della media semplice dei risultati dei due dati. La pubblicazione dei dati riferiti alla rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene attraverso un apposito Comitato di gestione, previsto dall’accordo di modifica al T.U., costituito dalle Organizzazioni sindacali. Concluso tale processo di pubblicazione, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS, l’INL e gli Enti territoriali sono autorizzati a utilizzare i dati, in forma aggregata, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga [1] Cfr. la circolare n. 170 del 12 novembre 2021. ALLEGATO 1 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DELIBERAZIONE N. 12 OGGETTO: Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Trento, la Provincia Autonoma di Bolzano nonché CONFSERVIZI, CGIL, CISL e UIL per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo e per l’attività di raccolta del dato elettorale e la sua ponderazione con il dato associativo. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Seduta dell'11 febbraio 2026 Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639; Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88; Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 479; Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366; Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023; Visto l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025; Visti l’Accordo interconfederale fra CONFSERVIZI e CGIL, CISL, UIL del 21 dicembre 2011 e il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 febbraio 2014, come modificato dall’accordo del 26 luglio 2018, sottoscritti dalle predette organizzazioni; Il Segretario Il Presidente REP. n. 464 Preso atto che la misurazione della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori costituisce informazione rilevante per l’individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro da assumere a riferimento ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ai fini del diritto alla fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché a tutti gli altri fini previsti dall’ordinamento; Atteso che, ai fini della certificazione della rappresentanza delle Organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, si prendono a riferimento, in attuazione del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 febbraio 2014, così come modificato dall’Accordo del 26 luglio 2018 sopra citati, il numero delle deleghe relative ai contributi sindacali (dato associativo) nonché i risultati delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (dato elettorale) con riferimento a ogni contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all’area di rappresentanza di CONFSERVIZI e a ogni Organizzazione sindacale di categoria firmataria del Testo Unico sulla Rappresentanza o ad esso aderente; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138 recante “Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e di previdenza sociale”; Visti l’articolo 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige” e il Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di previdenza e assicurazioni sociali”; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474”; Visto il Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 514, recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro”; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2016, adottato ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149, contenente disposizioni in materia di organizzazione dell’Ispettorato nazionale del Lavoro; Vista la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 19 febbraio 2020 con cui è stata adottata la “convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, CONFSERVIZI, CGIL, CISL e UIL per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo, nonché per l’attività di raccolta del dato elettorale e per la sua ponderazione con il dato associativo”, sottoscritta in data 20 maggio 2020 e rinnovata, per concorde volontà delle Parti, in data 26 aprile 2023; Preso atto che l’INPS ha definito le procedure informatiche per l’acquisizione dei risultati delle elezioni delle Rappresentanze Sindacali in Azienda da parte delle competenti strutture territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e degli Enti territoriali; Tenuto conto che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro non svolge le funzioni di rilevazione del dato elettorale nelle Regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province di Trento e di Bolzano a cui il quadro normativo vigente attribuisce specifiche competenze in materia di lavoro; Preso atto che le Parti hanno manifestato la comune volontà di definire le modalità di raccolta del dato elettorale nonché l’attività di sua ponderazione con il dato associativo per l’intero territorio nazionale e che è stato quindi predisposto un nuovo testo di convenzione; Preso atto che la convenzione in oggetto disciplina l’affidamento all'INPS, da parte di CONFSERVIZI e CGIL, CISL, UIL del servizio di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo, l’affidamento dell’attività di raccolta del dato elettorale all’INPS, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e agli Enti territoriali suddetti, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza e sulla base delle modalità concordate, nonché l’affidamento all’INPS dell’attività di ponderazione del dato associativo con il dato elettorale sull’intero territorio nazionale; Preso atto che CONFSERVIZI, CGIL, CISL, UIL si impegnano a corrispondere all’Istituto il rimborso dei soli costi di diretta imputazione inerenti al servizio, quantificati in un costo annuale, ripartito in parti uguali tra le medesime Organizzazioni, pari a € 11.593,75 connesso alle attività di gestione e manutenzione delle procedure per la raccolta del dato associativo e per l’attività di raccolta del dato elettorale e della sua ponderazione con il dato associativo e relativo, altresì, alle attività amministrative inerenti alla gestione ordinaria della convenzione; Preso atto che l’importo del suddetto costo, rivalutato annualmente sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dovrà essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno civile di riferimento e sarà imputato al capitolo delle entrate del bilancio finanziario 8E1309003 - Rimborso spese per servizi vari svolti per conto di altri Enti; Preso atto che la convenzione ha durata biennale e validità fino al 31 dicembre 2027 e può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata, tramite scambio di comunicazioni a mezzo PEC tra le Parti, almeno tre mesi prima della scadenza, fatta comunque salva, nei casi espressamente previsti, la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle Parti con un preavviso di almeno tre mesi; Preso atto che la convenzione in oggetto sostituisce, a tutti gli effetti, il testo convenzionale vigente, di cui alla determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 19 febbraio 2020; Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”; Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati dell’Istituto nell’ambito dei compiti di informazione e consulenza di cui all’articolo 39 del Regolamento UE 2016/679; Vista la relazione della Direzione Generale; Su proposta del Direttore generale DELIBERA di adottare l’allegata convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano nonché CONFSERVIZI, CGIL, CISL e UIL per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo e per l’attività di raccolta del dato elettorale e la sua ponderazione con il dato associativo, che costituisce parte integrante della presente deliberazione. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Gaetano Corsini Gabriele Fava CONVENZIONE PER L’ATTIVITA’ DI RACCOLTA, ELABORAZIONE E COMUNICAZIONE DEL DATO ASSOCIATIVO E PER L’ATTIVITA’ DI RACCOLTA DEL DATO ELETTORALE E LA SUA PONDERAZIONE CON IL DATO ASSOCIATIVO TRA l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, codice fiscale 80078750587, nella persona del____________, (di seguito anche più brevemente “Istituto” o “INPS”); l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, Piazza della Repubblica, 59, codice fiscale 97900660586, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore; (di seguito anche più brevemente “INL”); e la Regione Sicilia, con sede in Palermo, Piazza Indipendenza, 21, codice fiscale 80012000826, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore; la Regione Friuli-Venezia Giulia, con sede in Trieste, Piazza Unità d’Italia, 1, codice fiscale 80014930327, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore; la Provincia Autonoma di Trento, con sede in Trento, Piazza Dante, 15, codice fiscale 00337460224, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore; la Provincia Autonoma di Bolzano, con sede in Bolzano, Piazza Silvius Magnago, 1, codice fiscale 00390090215, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore; (tutti quanti di seguito più brevemente denominati anche “Enti territoriali”) nonché CONFSERVIZI - Confederazione Nazionale dei Servizi, con sede in Roma, Piazza Cola di Rienzo, 80/a, codice fiscale 97562870580, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale; CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro con sede in Roma, Corso d’Italia, 25, codice fiscale 80163950589, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale; CISL - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, con sede in Roma, Via Po, 21, codice fiscale 80122990585, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale; UIL – Unione Italiana del Lavoro, con sede in Roma, Via Lucullo, 6, codice fiscale 80127290585, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale; (tutte quante di seguito più brevemente denominate anche “Organizzazioni firmatarie della convenzione” o, congiuntamente all’INPS, all’INL e agli Enti territoriali, “le Parti”) VISTI - l’Accordo interconfederale fra CONFSERVIZI e CGIL, CISL, UIL del 21 dicembre 2011 in materia di rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori; - il Protocollo d'intesa fra CONFSERVIZI e CGIL, CISL, UIL del 1° agosto 2013 con il quale si è inteso dare applicazione all'Accordo del 21 dicembre 2011; - il Testo Unico sulla Rappresentanza sottoscritto da CONFSERVIZI e CGIL, CISL, UIL in data 10 febbraio 2014; - la Direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 settembre 2014 in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale; - l’Accordo di modifiche del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 febbraio 2014 sottoscritto da CONFSERVIZI e CGIL, CISL, UIL in data 26 luglio 2018; - la nota del 24 luglio 2019, prot. 13736, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel sottolineare come la misurazione della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori sulla base di criteri oggettivi e omogenei costituisca un risultato di oggettiva rilevanza sociale, ha invitato l’INPS, l’INL e la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro delle politiche sociali a fornire, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, il proprio contributo allo scopo di favorire la completa ricognizione della rappresentatività delle Parti Sociali; - la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 19 febbraio 2020 con la quale è stata adottata la convenzione che disciplina l’affidamento all'INPS, da parte di CONFSERVIZI e CGIL, CISL, UIL del servizio di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo, l’affidamento dell’attività di raccolta del dato elettorale all’INPS e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nonché l’affidamento all’INPS dell’attività di ponderazione del dato associativo con il dato elettorale, sottoscritta in data 20 maggio 2020 e rinnovata in data 26 aprile 2023; - il Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138 recante “Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e di previdenza sociale”; - l’articolo 6, primo comma del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige” e il Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58 recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di previdenza e assicurazioni sociali”; - il Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980 n. 197 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474”; - il Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 514 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro”; - il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” con il quale è stato istituito l’Ispettorato nazionale del lavoro; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2016 contenente disposizioni in materia di organizzazione dell’INL; - la deliberazione n. 12 dell'11 febbraio 2026 con la quale il Consiglio di amministrazione dell’INPS ha adottato la presente convenzione; - la deliberazione della Giunta regionale del Friuli–Venezia Giulia n. 457 del 4 aprile 2025; - l’atto dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro per la Regione Sicilia prot. n. 2970/GAB del 10/5/ 2025; - la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 944 del 4 luglio 2025; - la deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 398 del 10 giugno 2025; - il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito “Regolamento UE”); - il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”); CONSIDERATO CHE - il tema della rappresentanza e rappresentatività sindacale e il monitoraggio della contrattazione collettiva nel settore privato costituiscono elementi fondamentali per la regolazione e l’attuazione di gran parte della disciplina in materia lavoristica e previdenziale e per lo svolgimento dei compiti di controllo da parte delle Amministrazioni pubbliche; - ai fini della certificazione della rappresentanza delle Organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, si prendono a riferimento, alla luce di quanto stabilito dall’Accordo interconfederale fra CONFSERVIZI e CGIL, CISL, UIL del 21 dicembre 2011 e dal Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 febbraio 2014, così come modificato dall’Accordo sottoscritto dalle predette Organizzazioni il 26 luglio 2018 (di seguito, per brevità, “Testo Unico sulla Rappresentanza”), il numero delle deleghe relative ai contributi sindacali riferito a ogni contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all’area di rappresentanza di CONFSERVIZI e a ogni Organizzazione sindacale di categoria firmataria del Testo Unico sulla Rappresentanza o a esso aderente (di seguito, per brevità, “dato associativo”) nonché i risultati delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) riferiti a ogni contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all’area di rappresentanza di CONFSERVIZI e a ogni Organizzazione sindacale di categoria firmataria del Testo Unico sulla Rappresentanza o ad esso aderente (di seguito, per brevità, “dato elettorale”); - sulla base della convenzione di cui alla determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 27/2020, l’INPS acquisisce dalle aziende per le quali trova applicazione il Testo Unico sulla Rappresentanza le informazioni relative al dato associativo tramite la rilevazione dei dati indicati dal datore di lavoro nell’apposita sezione in Uniemens; - l’Istituto ha dedicato a tali informazioni un’apposita banca dati al fine di garantirne il trattamento sicuro in termini di accessibilità, riservatezza e sicurezza; - la suddetta convenzione ha affidato, altresì, all’INPS e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’attività di raccolta del dato elettorale; - l’INL non svolge le funzioni di rilevazione del dato elettorale nelle Regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province di Trento e di Bolzano; - il quadro normativo vigente demanda, in materia di lavoro, competenze alle Regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia e alle Province autonome di Trento e di Bolzano; - sussiste la volontà delle Parti firmatarie della presente convenzione di definire le modalità di raccolta del dato elettorale nonché l’attività di sua ponderazione con il dato associativo per l’intero territorio nazionale; - la misurazione della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori costituisce informazione rilevante per l’individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro da assumere a riferimento ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, ai fini del diritto alla fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché a tutti gli altri fini previsti dall’ordinamento; TENUTO CONTO - di quanto indicato dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 609 del 18 dicembre 2014 e avendo recepito gli esiti dei numerosi approfondimenti e i suggerimenti forniti dai competenti uffici della medesima Autorità, richiesti dalle sottoscritte Parti nell’ottica di conformare l’accordo alla normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all’art. 5 del Regolamento UE; TUTTO QUANTO PREMESSO le sottoscritte Parti convengono e stipulano quanto segue: Art. 1 Valore delle premesse 1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Art. 2 Oggetto della convenzione 1. In attuazione del Testo Unico sulla Rappresentanza, CONFSERVIZI e CGIL, CISL, UIL rinnovano l’affidamento all'INPS del servizio di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo e affidano all’INPS, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro ed agli Enti territoriali, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, sulla base delle modalità di seguito indicate, l’attività di raccolta del dato elettorale. All’INPS è inoltre affidata l’attività di ponderazione del dato associativo con il dato elettorale. 2. L’INPS provvederà alla raccolta del dato relativo ai consensi ottenuti dalle singole Organizzazioni sindacali di categoria in occasione delle elezioni delle RSU validamente in carica, come acquisito, per gli ambiti territoriali di competenza, dal Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro di riferimento, in qualità di Presidente del Comitato Provinciale dei Garanti, e dagli Enti territoriali e alla sua ponderazione con il dato associativo. Art. 3 Rilevazione del dato associativo 1. L’INPS attribuisce uno specifico codice per la catalogazione dei contratti collettivi nazionali di categoria. A tal fine CONFSERVIZI e CGIL, CISL, UIL si impegnano a comunicare tempestivamente all’INPS, a mezzo posta elettronica certificata, ogni variazione nell’assetto dei contratti collettivi di lavoro riferibili all’area di rappresentanza di CONFSERVIZI. 2. L’INPS attribuisce uno specifico codice identificativo a tutte le Organizzazioni sindacali di categoria interessate a partecipare alla rilevazione della propria rappresentanza al fine della stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro e ne darà tempestiva informativa a tutte le parti interessate. A tal fine CONFSERVIZI si impegna a comunicare tempestivamente a INPS, tramite posta elettronica certificata, nonché a CGIL, CISL, UIL le sottoscrizioni e le adesioni delle Organizzazioni sindacali al Testo Unico sulla Rappresentanza. 3. Ciascun datore di lavoro che applica i contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili all’area di rappresentanza di CONFSERVIZI, attraverso la dichiarazione contributiva UniEmens, indicherà nell'apposita sezione, per ogni contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti e, per ogni Organizzazione sindacale di categoria, il numero dei lavoratori aderenti, con distinta indicazione del numero degli iscritti appartenenti a unità produttive con più di quindici dipendenti ove siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale. L'INPS provvederà all’elaborazione in forma aggregata dei dati sopra indicati relativi a ogni Organizzazione sindacale di categoria firmataria del Testo Unico sulla Rappresentanza, o a esso aderente, suddivisa per contratto collettivo nazionale di lavoro e azienda, e la trasmetterà alle predette Organizzazioni con cadenza mensile, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC preventivamente comunicato. L’INPS trasmetterà a CONFSERVIZI, CGIL, CISL, UIL con cadenza mensile il dato aggregato relativo al numero delle posizioni aziendali (c.d. matricole aziende) che conferiscono i dati associativi, alla media sugli ultimi 12 mesi della forza aziendale riferibile ai predetti datori di lavoro, e al numero di lavoratori iscritti alle Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del Testo Unico sulla Rappresentanza, o a esso aderenti, suddiviso per contratto collettivo di lavoro. 4. La media annua degli iscritti su base nazionale, per ciascuna Organizzazione sindacale di categoria e per ciascun contratto, sarà determinata sommando i dati esposti inerenti alle deleghe, relativi a ciascun mese, così come presenti nei sistemi dell’Istituto al momento dell’elaborazione, e dividendo tale somma per dodici. 5. Ai fini della pubblicizzazione del dato associativo, entro il 30 aprile dell’anno civile successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati, l’INPS trasmette al Presidente del Comitato di Gestione, di cui al punto 7 dell’Accordo del 26 luglio 2018 (di seguito, per brevità, “Comitato di Gestione”), il risultato relativo al numero dei lavoratori che hanno conferito delega alle Organizzazioni sindacali, calcolato ai sensi del comma 4, distinti per ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro e per ciascuna Organizzazione sindacale. 6. Al fine di consentire una certificazione utile ai sensi del punto 12 dell’Accordo del 26 luglio 2018, entro il 30 aprile di ogni anno l’INPS si impegna a mettere a disposizione del Comitato di Gestione, in relazione a ogni CCNL dell’area CONFSERVIZI censito su UniEmens un’elaborazione contente il rapporto tra: • la forza aziendale media annua dei datori che partecipano alla raccolta del dato associativo. Il valore è calcolato come media delle dichiarazioni mensili di forza aziendale riferite all’anno civile precedente; • il numero medio annuo di lavoratori ai quali viene applicato il CCNL. Il numero è calcolato come media delle rilevazioni mensili riferite all’anno civile precedente. Art. 4 Rilevazione del dato elettorale 1. Al fine di consentire la rilevazione del dato elettorale, le Parti, ognuna in relazione ai profili di propria competenza, provvedono a diramare istruzioni finalizzate a garantire il rispetto delle attività di seguito indicate nei termini ivi previsti. 2. L’INPS ha predisposto un’apposita procedura telematica residente sul proprio sito internet istituzionale che supporta l’acquisizione del dato elettorale relativo ad ogni elezione di RSU. 3. L’accesso a tale procedura ferma restando la modalità di accesso in federazione da parte degli operatori dell’INL, per gli operatori individuati dagli Enti territoriali avviene previa autenticazione con credenziali SPID di livello 2 o 3, CNS o CIE livello 3 (accesso con lettura della carta) e verifica del possesso dell’abilitazione per la specifica procedura. 4. Gli enti che necessitano di oltre 10 operatori abilitati nominano un proprio amministratore delle utenze che, opportunamente abilitato da INPS, potrà gestire le abilitazioni attraverso una apposita applicazione messa a disposizione dall’Istituto a cui si accede con credenziali SPID di livello 2 o 3, CNS o CIE livello 3 (accesso con lettura della carta) e un token One- Time Password (OTP) fornito dall’Istituto. L’applicazione in uso agli amministratori degli Enti consente loro l’attribuzione del profilo di accesso (Operatore o Responsabile) e l’indicazione della struttura territoriale rappresentata (una o più) il cui elenco deve essere preventivamente comunicato all’INPS. 5. All’esito del rinnovo delle RSU nelle aziende che applicano il Testo Unico sulla Rappresentanza, le relative Commissioni elettorali trasmettono al Direttore del competente Ispettorato territoriale del lavoro, al soggetto autorizzato all’inserimento dei dati e al soggetto responsabile delegato alla validazione/conferma dei dati, copia del verbale elettorale dal quale siano desumibili i dati identificativi delle unità operative/produttive di riferimento nonché il risultato delle operazioni elettorali. I verbali elettorali possono essere accompagnati, in accordo tra il Comitato dei Garanti, il soggetto autorizzato all’inserimento dei dati e il soggetto responsabile delegato alla validazione/conferma dei dati, da una scheda riepilogativa dei predetti dati, contenente l’anonimizzazione degli stessi, al fine della loro acquisizione nella procedura informatica predisposta da INPS. 6. Il Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro ovvero il funzionario abilitato e per gli Enti territoriali, il Responsabile, ovvero l’operatore abilitato, acquisisce, attraverso la citata procedura informatica, le informazioni relative ai risultati elettorali di ogni elezione di RSU, di regola entro 40 giorni dalla loro ricezione, avendo cura di terminare le operazioni di acquisizione dei dati nel corso di ogni anno civile entro il 10 febbraio dell’anno successivo. L’acquisizione dei dati nella procedura informatica non consente che si possa risalire all’identità dei lavoratori che hanno preso parte all’elezione e all’identità dei candidati e degli eletti, avendo a oggetto esclusivamente il numero dei voti ottenuti da ogni Organizzazione sindacale in relazione alla specifica unità operativa dell’azienda. Il predetto soggetto abilitato comunica, entro la stessa data sopra indicata, a ogni Organizzazione sindacale interessata, il dato elettorale relativo alle RSU validamente in carica alla data del 10 dicembre dell’anno oggetto di rilevazione, per ogni contratto collettivo nazionale di lavoro elaborato dalla procedura INPS. 7. Ai fini della pubblicizzazione del dato elettorale, entro il 30 aprile dell’anno civile successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati, l’INPS trasmette al Presidente del Comitato di Gestione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), il numero dei lavoratori che hanno preso parte alle elezioni delle RSU, validamente in carica alla data del 10 dicembre dell’anno oggetto di rilevazione, rispetto al numero totale degli aventi diritto al voto, distinti per contratto collettivo nazionale di lavoro. Art. 5 Ponderazione del dato associativo con il dato elettorale 1. Entro il 15 maggio dell'anno civile successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati, l'INPS provvederà, per ogni contratto collettivo nazionale di lavoro, alla ponderazione del dato associativo con il dato elettorale sulla base delle seguenti modalità: a. il dato associativo relativo a ogni Organizzazione sindacale di categoria firmataria del Testo Unico sulla Rappresentanza o a esso aderente è determinato sulla base del rapporto fra il numero degli iscritti all’Organizzazione sindacale e il numero complessivo degli iscritti alle Organizzazioni sindacali, espresso in misura percentuale con arrotondamento al secondo decimale; b. il dato elettorale relativo a ogni Organizzazione sindacale di categoria firmataria del Testo Unico sulla Rappresentanza o a esso aderente è determinato sulla base del rapporto fra il numero dei voti validi ottenuti nelle elezioni delle RSU in carica alla data del 10 dicembre dell’anno oggetto di rilevazione e il numero totale dei voti validamente espressi in tali elezioni, espresso in misura percentuale con arrotondamento al secondo decimale. Al numero dei voti va aggiunto il dato medio annuo di iscritti a ciascuna organizzazione sindacale appartenenti a unità produttive con più di quindici dipendenti ove siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale, come ricavato da UniEmens. c. la ponderazione del dato associativo con quello elettorale è determinata sulla base della media semplice dei risultati dei due dati, espresso in misura percentuale con arrotondamento al secondo decimale, secondo quanto previsto dai commi 16, 20 e 21 della parte prima del Testo Unico sulla Rappresentanza. 2. Entro il 31 maggio dell'anno civile successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati, l'INPS comunicherà, al Presidente del Comitato di Gestione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), il dato della rappresentanza per ogni singolo contratto collettivo nazionale di lavoro riferito a ciascuna Organizzazione sindacale. Art. 6 Pubblicizzazione dei dati riferiti alla rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori 1. Le Organizzazioni sindacali assumono l’impegno a rendere pubblico, attraverso il Comitato di Gestione, entro il 31 luglio dell'anno civile successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati, il dato della rappresentanza per ogni singolo contratto collettivo nazionale di lavoro riferito a ciascuna organizzazione sindacale, ad eccezione di quello afferente a contratti collettivi per i quali non si possa procedere alla relativa certificazione ai sensi delle previsioni di cui al punto 12 dell’Accordo del 26 luglio 2018. 2. La pubblicizzazione dei dati sulla rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche in considerazione della rilevanza degli stessi ai fini della tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori e della corretta fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e legislazione sociale, costituisce per l’INPS elemento di valutazione ai fini di quanto previsto dall’art. 10, comma 3, della presente convenzione. 3. Concluso il processo di pubblicizzazione dei dati sulla rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS, l’INL e gli Enti territoriali sono autorizzati a utilizzare, in forma aggregata, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, legate al rispetto dei minimi contributivi e alla copertura delle agevolazioni normative e contributive, nonché a tutti gli altri fini previsti dall’ordinamento, i dati relativi al numero complessivo degli iscritti e al numero complessivo dei voti ottenuti in relazione ai soli CCNL certificati. Art. 7 Costi 1. Le Organizzazioni firmatarie della presente convenzione si impegnano a corrispondere all'Istituto il rimborso dei soli costi di diretta imputazione per il servizio oggetto della presente convenzione. 2. Il costo, che per l’anno 2026 è stato quantificato dall’Istituto in 11.593,75, è connesso alle attività di gestione e manutenzione delle procedure per la raccolta del dato associativo, all’attività di raccolta del dato elettorale e della sua ponderazione con il dato associativo e alle attività amministrative inerenti alla gestione ordinaria della convenzione. 3. Il costo annuale sarà rivalutato annualmente sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato al 30 novembre di ogni anno, compreso l’anno di sottoscrizione. 4. Il costo sarà ripartito in parti uguali tra CONFSERVIZI, CGIL, CISL, UIL. 5. La variazione del costo annuale sarà oggetto di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata alle Organizzazioni firmatarie della presente convenzione. 6. L’importo annuo, rivalutato come sopra indicato, dovrà essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno civile di riferimento. 7. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il codice IBAN: IT75A0100004306CS0000009601- intestato a INPS Direzione Generale - relativo alla Contabilità Speciale di Tesoreria Provinciale di Roma n. 1339, indicando la causale “RASI3”. 8. È a carico delle Organizzazioni firmatarie della presente convenzione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente al presente negozio giuridico. 9. I costi per le prestazioni di servizio offerte dall’INPS sono assoggettati all’Imposta sul Valore Aggiunto sulla base delle aliquote fissate per legge. 10. L’Istituto emetterà regolare fattura nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 633/72. 11. L’Istituto si riserva, durante la vigenza della convenzione, di rivedere l’importo del costo annuale laddove per l’esecuzione della convenzione risulti necessario lo svolgimento di prestazioni ulteriori a carico dell’INPS, previa apposita comunicazione alle Parti negoziali, che potranno esercitare facoltà di recesso entro 60 giorni dalla comunicazione. Art. 8 Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali 1. L’INPS raccoglie i dati in forma anonima e aggregata e fatte le ulteriori operazioni di aggregazione, descritte negli articoli precedenti, effettua nei termini previsti, le comunicazioni alle Organizzazioni sindacali firmatarie o aderenti al Testo Unico sulla Rappresentanza e al Presidente del Comitato di Gestione. 2. I dati oggetto della raccolta e del trattamento da parte dell’INPS ai sensi dell’art. 3 sono dati non nominativi - trattandosi solo di dati numerici (numero complessivo delle deleghe riferito a ciascuna Organizzazione sindacale e loro Federazioni) - e non riconducibili a persone fisiche identificate o identificabili (ai sensi dell’art. 4, 1) Regolamento UE); pertanto, attraverso il trattamento non è possibile risalire all’identità dei singoli lavoratori che hanno rilasciato delega (dati idonei a rivelare l’“appartenenza sindacale” degli stessi art. 9 par. 1, Regolamento UE). 3. I dati oggetto della raccolta e del trattamento da parte dell’INPS, dell’INL e degli Enti territoriali ai sensi dell’art. 4, sono dati non nominativi, trattandosi solo di dati numerici (numero dei voti ottenuti da ogni Organizzazione sindacale in relazione alla specifica unità operativa dell’azienda) non riconducibili a persone fisiche identificate o identificabili, in alcun modo, né in origine e né in seguito al trattamento, ai sensi delle definizioni di cui all’art. 4, par. 1, punti 1 e 2 del Regolamento UE e, pertanto, non idonei a rivelare la preferenza espressa dai lavoratori che hanno partecipato all’elezione della RSU. 4. L’Ente territoriale comunica agli utenti abilitati sugli applicativi dell’Istituto che l’INPS procede al tracciamento dell’accesso ai sistemi e ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun utente. Art. 9 Misure di sicurezza 1. La trasmissione dei dati oggetto della presente convenzione sarà effettuata dalle aziende, anche per il tramite di intermediari delegati, attraverso il flusso mensile UNIEMENS. Sono dunque garantite tutte le misure di sicurezza con particolare riguardo alle credenziali di accesso, al canale di trasmissione HTTPS e al tracciamento delle transazioni anche nel rispetto delle prescrizioni - così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali - dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393. 2. L’elaborazione dei flussi UniEmens ricevuti comporta l’estrazione dei dati aggregati di cui all’articolo 3 che saranno memorizzati su una apposita banca dati. 3. I dati utili ai fini della comunicazione al Presidente del Comitato di gestione per la determinazione delle quote di rappresentanza, in forma anonima e aggregata, ricevuti in apposite sezioni di flusso Uniemens nonché derivanti dalla procedura informatica utile per la rilevazione del dato elettorale saranno conservati, rispettivamente, fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di competenza e fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla data di fine mandato delle RSU oggetto di rilevazione, in ottemperanza, altresì, alle disposizioni in materia di misure di sicurezza di cui al Regolamento UE e al Codice. La conservazione del dato è in ogni caso garantita fino alla conclusione delle operazioni di cui all’articolo 6. Art. 10 Entrata in vigore, durata, recesso 1. La presente convenzione ha durata biennale e validità fino al 31 dicembre 2027. 2. La presente convenzione potrà essere rinnovata, per una sola volta e per un ulteriore biennio, tramite scambio di comunicazioni a mezzo PEC tra le Parti, da far pervenire all’Istituto almeno tre mesi prima della scadenza. 3. È fatta comunque salva, nel caso in cui intervenga una giusta causa ovvero la mancata pubblicizzazione di cui all’articolo 6 della presente convenzione, la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle Parti con un preavviso di almeno 3 mesi. Art. 11 Foro competente 1. Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma. Art. 12 Oneri Fiscali 1. Il versamento per l’imposta di bollo a carico delle Organizzazioni firmatarie della convenzione dovrà essere effettuato mediante il modello F24 – sezione erario – codice tributo 1552. Copia della quietanza di pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla convenzione debitamente sottoscritta. Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle Parti e sottoscritto: INPS INL __________________ ___________________ La Regione La Regione Sicilia Friuli-Venezia-Giulia __________________ ____________________ La Provincia Autonoma di La Provincia Autonoma di Trento Bolzano __________________ ____________________ CONFSERVIZI __________________ CGIL CISL UIL _________ _________ _________ Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile si approvano specificamente i seguenti articoli: Art. 7, 10 e 11 INPS INL __________________ ___________________ La Regione La Regione Sicilia Friuli-Venezia-Giulia __________________ ____________________ La Provincia Autonoma di La Provincia Autonoma di Trento Bolzano __________________ ____________________ CONFSERVIZI __________________ CGIL CISL UIL _________ _________ _________ ALLEGATO 2 allegato 2 CCNL censiti ai fini del T.U. Rappresentanza sindacale Confservizi-CGIL CISL UIL (aggiornamento 2026) Codice Codice Ra.Si. Descrizione codice Ra.Si. CNEL CS0001 SETTORE FUNERARIO (Confservizi) IB17 CS0002 GAS-ACQUA (Confservizi) K321 CS0003 SETTORE ELETTRICO (Confservizi) K051 CS0004 AUTOFERROTRANVIERI (Confservizi) I022 SERVIZI AMBIENTALI IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE CS0005 K540 (Confservizi) ALLEGATO 3 Allegato 3 Organizzazioni sindacali firmatarie/aderenti T.U. rappresentanza sindacale Confservizi – Cgil, Cisl, Uil (aggiornamento 2026) Codice Descrizione F00002 CGIL FILCTEM F00004 CGIL FILT F00008 CGIL FP F00014 CISL FEMCA F00019 CISL FIT F00020 CISL FLAEI F00021 CISL FP F00031 UILTEC UIL F00033 UIL UILTRASPORTI F00038 CISAL FEDERENERGIA F00040 CISAL FAISA F00042 CISAL FIADEL F00057 CONFSAL – FAST F00090 UGL AUTOFERROTRANVIERI F00091 UGL CHIMICI F00120 COBAS–LAVORO PRIVATO F00121 SUL F00122 FILAS F00133 USB LAVORO PRIVATO F00136 UNIONE TRANVIERI LIBERI (UTL) F00159 FEDERAZIONE LAVORATORI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI (FLIA) F00164 FLP-SERVIZI F00172 UNIONE AUTORGANIZZATA POLITEIA (UAP) F00178 ORSA TRASPORTI F00182 FSI – USAE F00183 Unione Lavoratori Sindacato Servizi ausiliari autonomi (ULSSA) F00186 SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO (SNAUT) F00189 Federazione Italiana Autonoma Lavoratori ambiente e servizi (FIAL) F00191 SINDACATO GENERALE DI BASE – SGB F00200 FLAICA Uniti CUB

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