Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici di medicina fiscale, denominato “LA VOCE DEI MEDICI FISCALI”, per la riscossione delle quote associative da trattenere sui compensi spettanti ai medici fiscali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici di medicina fiscale, denominato “LA VOCE DEI MEDICI FISCALI”, per la riscossione delle quote associative da trattenere sui compensi spettanti ai medici fiscali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Risorse Umane
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 22/04/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 48
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei
medici di medicina fiscale, denominato “LA VOCE DEI MEDICI
FISCALI”, per la riscossione delle quote associative da trattenere sui
compensi spettanti ai medici fiscali. Istruzioni contabili. Variazioni al
piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative relative
all’applicazione della convenzione stipulata fra l’INPS e il sindacato di
categoria rappresentativo dei medici di medicina fiscale, denominato “LA
VOCE DEI MEDICI FISCALI”, per la riscossione delle quote associative da
trattenere sui compensi spettanti ai medici fiscali.
INDICE
1. Premessa
2. Modalità di riscossione
3. Presentazione e decorrenza della delega
4. Presentazione e decorrenza della revoca della delega alla riscossione
5. Misura del contributo sindacale
6. Rapporti finanziari, spese e rimesse
7. Fornitura dati
8. Clausola di salvaguardia
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
10. Istruzioni contabili
1. Premessa
In data 19 febbraio 2026 è stata sottoscritta una convenzione con il sindacato di categoria
rappresentativo dei medici di medicina fiscale denominato “LA VOCE DEI MEDICI FISCALI”, (di
seguito, Organizzazione sindacale), sulla base dello schema convenzionale adottato con la
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 26 marzo 2025, per la riscossione delle
quote associative da trattenere sui compensi spettanti ai medici fiscali (Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al termine di vigenza dell’Accordo Collettivo Nazionale per la
medicina fiscale convenzionata INPS, sottoscritto in data 11 ottobre 2022, salvo rinnovo
eventualmente stabilito dal successivo Accordo Collettivo Nazionale per la medicina fiscale
convenzionata con l’INPS.
È comunque fatta salva la facoltà in capo all’Organizzazione sindacale di recedere dalla
convenzione con apposita comunicazione scritta da fare pervenire all’INPS a mezzo posta
elettronica certificata (PEC).
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
2. Modalità di riscossione
Con la convenzione l’Istituto si impegna a espletare, in nome e per conto dell’Organizzazione
sindacale, il servizio di esazione del contributo associativo a carico dei propri associati, titolari
del rapporto giuridico convenzionale libero professionale instaurato con l’INPS e avente a
oggetto lo svolgimento delle funzioni di accertamento medico legale sulle assenze dal servizio
per malattia dei lavoratori pubblici e privati.
La riscossione dei contributi associativi è effettuata mensilmente dall'INPS mediante trattenuta
eseguita all’atto del pagamento del compenso spettante al medico fiscale, previo rilascio di
formale delega.
Ai fini dell’effettuazione della trattenuta sindacale, l’Istituto assegna all’Organizzazione
sindacale uno specifico codice identificativo.
3. Presentazione e decorrenza della delega
L’autorizzazione a effettuare la trattenuta di cui al precedente paragrafo 2 avviene mediante il
rilascio di apposita delega sottoscritta dall’associato con firma digitale o autografa.
La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo, adottato
dall’Organizzazione sindacale, nel quale deve essere indicata esplicitamente la misura del
contributo. La delega deve essere integrata con il modulo recante l’informativa e le
autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice in materia di protezione dei
dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.
La delega, debitamente sottoscritta dall’associato con firma digitale o autografa (in
quest’ultimo caso scansionata in pdf non modificabile e con allegata copia di un documento
d’identità in corso di validità del delegante), può essere inviata in modalità telematica dal
medico fiscale o, per suo conto, dall’Organizzazione sindacale di appartenenza, tramite PEC,
alla competente Struttura territoriale dell’INPS o, in alternativa, può essere consegnata
personalmente dal medico fiscale alla Struttura territoriale dell’INPS di riferimento, che
verificherà le generalità del sottoscrittore e la regolarità della delega.
La Struttura territoriale dell’INPS che acquisisce la delega alla riscossione, al fine di consentire
le eventuali verifiche, deve custodire, in formato cartaceo o con altre modalità equivalenti, in
ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei
termini previsti nel Massimario di Conservazione e Scarto dell’Istituto, l’originale della delega
sottoscritta dal medico fiscale o la copia della stessa con l’allegata copia del documento
d’identità. La conservazione deve assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha creato il
documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto
delle norme di sicurezza.
La delega produce effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della trasmissione
all’INPS e si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, fatta salva la facoltà di revoca da
parte del medico fiscale.
4. Presentazione e decorrenza della revoca della delega alla riscossione
Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e
l’Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato
attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Organizzazione stessa.
Il medico fiscale può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per
la riscossione della quota associativa, indicando l’Organizzazione sindacale revocata.
La revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della trasmissione all’INPS.
L’Istituto provvede nel più breve tempo possibile all’elaborazione della richiesta e alla
comunicazione all’Organizzazione sindacale.
5. Misura del contributo sindacale
L’ammontare del contributo sindacale, riportato nell’atto di delega, è stabilito in una quota
annuale fissa, uguale per tutti gli iscritti, da trattenere su 12 mensilità.
L’Organizzazione sindacale comunica alla Direzione generale dell’INPS - Direzione centrale
Risorse umane, la misura del contributo da applicare, nonché le eventuali successive variazioni.
6. Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per
l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi
adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione
sindacale.
Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in argomento
l’Organizzazione sindacale corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:
- 2,10 euro per l’attività di acquisizione di ciascuna delega;
- 1,75 euro per l’attività di acquisizione di ciascuna revoca;
- 27,97 euro per l’attività di acquisizione e comunicazione delle variazioni dei dati
dell’Organizzazione sindacale, nonché della misura del contributo.
È a carico dell’Organizzazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla
convenzione.
7. Fornitura dati
L'INPS mette a disposizione dell’Organizzazione Sindacale, con cadenza almeno trimestrale,
tutti i dati relativi al trattamento di gestione delle deleghe sindacali, così come presenti negli
archivi dell’INPS.
In modalità telematica l’INPS trasmetterà alla Segreteria Nazionale dell’Organizzazione
sindacale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i seguenti dati così come risultanti dalla
rilevazione effettuata al 31 dicembre dell’anno precedente:
la consistenza associativa;
l’elenco dei medici ai quali è stata effettuata la ritenuta sindacale;
l’importo totale trattenuto e riversato all’Organizzazione sindacale.
La consultazione e il prelevamento di tali dati avvengono nel rispetto delle norme di sicurezza
stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali (cfr. gli artt. 8 e 11 della
convenzione).
8. Clausola di salvaguardia
Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a
carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra
l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende a esso relative.
Pertanto, l’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità
derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo
e valido rilascio della delega, l’Organizzazione sindacale stipulante che risulti definitivamente
soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all’interessato la
ritenuta operata.
Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante
dall'applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi
responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della
convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa
associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della
convenzione.
L’Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di
nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato
in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o, comunque, connesse ai
rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti.
Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui
compensi professionali.
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente in caso di
mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell’Organizzazione sindacale,
nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo,
del logo dell'Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o qualora
intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le
nuove disposizioni legislative di cui all'articolo 13 della convenzione e che rendano opportuna o
necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora
il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del verificarsi di eventi
straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 del codice civile), che necessitino di rilevanti
interventi di natura procedurale e/o gestionale.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all'Organizzazione
sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha
facoltà di comunicare all’INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente supportate dalla
relativa documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del
mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione o, in
accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.
L’Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle
forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
• perdita da parte dell’Organizzazione sindacale sottoscrivente dei requisiti prescritti ex
lege per accedere alla stipula della convenzione;
• perdita dei requisiti prescritti dall’articolo 4, commi 2 e 3, dell’Accordo Collettivo Nazionale 11
ottobre 2022, per la stipulazione della convenzione (Organizzazione sindacale che, a norma
dello Statuto, rappresenti anche i medici fiscali e sia titolare in proprio delle relative
deleghe/iscrizioni);
• mancato possesso o perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione o
anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al
modello di cui all’Allegato B alla convenzione;
• ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto o di altre
Amministrazioni pubbliche attribuibili all’Organizzazione sindacale;
• misure inibitorie adottate, nei confronti dell’Organizzazione sindacale e/o dei suoi legali
rappresentanti o di altri titolari di cariche dell’Organizzazione stessa, dalle competenti Autorità
giudiziarie o amministrative, che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività
convenzionate;
• uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
• mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare
riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
• adozione di misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità, riguardanti le
persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell’Organizzazione sindacale,
per fatti compiuti nella qualità e nell’esercizio delle proprie funzioni;
• mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Organizzazione sindacale, indicati nell’articolo 11
della convenzione in materia di protezione dei dati personali;
• perdita, in capo all’Organizzazione sindacale, della capacità generale a stipulare con la
pubblica Amministrazione, anche temporanea, in base alla normativa vigente e alle altre norme
che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunica
all’Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.
La cessazione del servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della
convenzione o del recesso, ha effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
La convenzione riconosce, inoltre, all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione,
ove il soggetto stipulante sia sottoposto a indagini da parte delle competenti autorità
giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Tutte le comunicazioni di cui al presente paragrafo devono essere effettuate a mezzo PEC.
10. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili delle trattenute effettuate sui compensi dei medici fiscali e
dell’onere per il riversamento all’Organizzazione sindacale “LA VOCE DEI MEDICI FISCALI”, si
richiama la circolare n. 122 del 18 agosto 2025, con la quale sono stati istituiti rispettivamente
i conti GPA29364 e GPA39364, per tutte le Organizzazioni sindacali dei medici fiscali.
Per il riversamento delle quote sindacali spettanti alla Organizzazione sindacale “LA VOCE DEI
MEDICI FISCALI” viene altresì istituito il seguente conto di debito dedicato:
GPA18405 – per il versamento delle ritenute operate sui compensi dei medici fiscali a
titolo di contributi associativi per conto dell’Organizzazione sindacale LA VOCE DEI MEDICI
FISCALI.
Il sistema di elaborazione dei compensi attualmente in uso provvederà a movimentare
contestualmente i conti innanzi citati, di trattenuta, riversamento e debito verso
l’Organizzazione sindacale.
Il riversamento delle quote a favore dell’Organizzazione sindacale “LA VOCE DEI MEDICI
FISCALI” è disposto e pagato centralmente in Direzione generale, al netto degli oneri per la
refusione all’INPS delle spese del servizio reso, di cui al paragrafo 6 della presente circolare,
posti a carico dell’Organizzazione sindacale da imputarsi al conto in uso GPA24228.
Nell’Allegato n. 2 alla presente circolare è riportata la variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GPA 18405
Denominazione Versamento delle ritenute operate sui compensi dei medici
completa fiscali a titolo di contributi associativi per conto
dell’Organizzazione sindacale LA VOCE DEI MEDICI FISCALI
Denominazione VRS.CTR.OO.SS.COMP.MED.FSC.LA VOCE DEI MEDICI FISCALI
abbreviata
Validità mese 03
Validità anno 2026
Movimentabilità P
Capitolo
4U4121007
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