Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199. Indicazioni amministrative e operative. Istruzioni contabili
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199. Indicazioni amministrative e operative. Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
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Roma, 05/02/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 12
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1,
comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotte dalla
legge 30 dicembre 2025, n. 199. Indicazioni amministrative e
operative. Istruzioni contabili
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni amministrative
concernenti l’attuazione delle modifiche relative agli aspetti di natura
contributiva disposte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio
2026), in materia di trattamento di fine rapporto e obbligo di versamento al
”Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei
trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui
all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si
forniscono altresì istruzioni operative per la composizione dei flussi
Uniemens.
INDICE
Premessa
1. Ambito di applicazione e requisiti soggettivi
2. Determinazione del requisito dimensionale
3. Calcolo della quota mensile da versare al Fondo di Tesoreria
4. Decorrenza dell’obbligo di versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria
5. Misure compensative
6. Istruzioni operative
7. Periodi pregressi
8. Istruzioni contabili
Premessa
L’articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di Bilancio
2026), modifica il comma 756 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
aggiungendo, in fine, i seguenti periodi: “Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1°
gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma anche i datori
di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio
dell'attività, la soglia dimensionale di cui al terzo periodo, prendendo a riferimento la media
annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga
considerato, e, limitatamente al periodo 2026-2027, a condizione che, nel medesimo anno
solare, la predetta media annuale non sia inferiore a sessanta addetti alle proprie dipendenze.
Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono altresì tenuti al
versamento del contributo di cui al presente comma i datori di lavoro che occupano alle proprie
dipendenze un numero di addetti pari o superiore a quaranta o che raggiungono, anche negli
anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di quaranta addetti alle
proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno
solare precedente all'anno del periodo di paga considerato”.
In particolare, a seguito della descritta novella, relativamente all’ambito di applicazione della
norma, viene meno il rilievo esclusivo della dimensione occupazionale del datore di lavoro
rilevata con riferimento al primo anno di attività, attribuendo rilevanza anche all’incremento del
numero dei lavoratori eventualmente intervenuto negli anni successivi.
In sede di prima applicazione, limitatamente al periodo 2026-2027, la media annuale dei
lavoratori da considerare ai fini dell’obbligo contributivo non deve essere inferiore a 60 addetti
alle proprie dipendenze.
Inoltre, con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, l’obbligo di versamento
si estende anche ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti
pari o superiore a 40 o che raggiungono tale soglia negli anni successivi all’inizio dell’attività,
calcolata sempre sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare
precedente all’anno del periodo di paga considerato.
Nel silenzio della disposizione in ordine al requisito dimensionale applicabile per il periodo
2028-2031, continua a trovare applicazione il requisito dimensionale ordinario di almeno 50
addetti,già previsto dalla disciplina generale in materia di conferimento delle quote del
trattamento di fine rapporto (TFR) al Fondo in argomento (di seguito, Fondo di Tesoreria).
L’obbligo di versamento degli accantonamenti al Fondo di Tesoreria ricorre, peraltro, in tutti i
casi in cui il lavoratore non aderisce alle forme pensionistiche complementari secondo le
modalità di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato
dal comma 204 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026[1]. In tali ipotesi, il TFR maturando
resta regolato dall’articolo 2120 del codice civile e le relative quote devono essere versate al
Fondo di Tesoreria qualora il datore di lavoro soddisfi i requisiti dimensionali previsti dalla
normativa.
Tanto rappresentato, con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni amministrative
e operative in ordine alle modifiche apportate alla disciplina del Fondo di Tesoreria introdotte
dalla disposizione in argomento. Eventuali ulteriori istruzioni di dettaglio, anche con riferimento
agli adempimenti procedurali e applicativi, saranno fornite dall’Istituto con successive circolari
e messaggi.
Per tutto quanto non espressamente illustrato nella presente circolare, restano ferme le
indicazioni fornite con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007 e nelle successive circolari e messaggi
pubblicati dall’istituto in materia [2].
1. Ambito di applicazione e requisiti soggettivi
La disciplina in esame continua a riguardare esclusivamente i lavoratori per i quali trova
applicazione l’articolo 2120 del codice civile ai fini del TFR.
Pertanto, sono obbligati al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria tutti i datori di
lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro domestico.
Sono altresì obbligati al versamento di tale contributo gli Organismi pubblici privatizzati e gli
Enti pubblici economici, limitatamente ai rapporti di lavoro regolati dal diritto comune e, quindi,
assoggettati alla disciplina dell’articolo 2120 del codice civile.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina in argomento i dipendenti delle
pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo?1, comma?2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.?165, salvo che i rapporti di lavoro siano regolati integralmente dal diritto comune, con
conseguente applicazione dell’articolo?2120 del codice civile.
In caso di operazioni societarie (ad esempio, acquisizione di ramo d’azienda, incorporazione) o
cessione di contratto:
se il personale transita alle dipendenze di un datore di lavoro obbligato al versamento,
quest’ultimo deve effettuare il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria anche per
tali lavoratori, a partire dal periodo di paga in corso alla data di acquisizione;
se il personale (in precedenza alle dipendenze di un datore di lavoro assoggettato
all’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria) transita alle dipendenze di un datore di
lavoro non obbligato al versamento, il nuovo datore è tenuto a versare il contributo solo
per il personale transitato, limitatamente al periodo successivo al trasferimento.
Sono assoggettati all’obbligo contributivo i datori di lavoro che, per i lavoratori occupati
all’estero (indipendentemente dall’esistenza di convenzioni di sicurezza sociale e dal regime
previdenziale applicato), accantonano comunque il TFR ai sensi dell’articolo 2120 del codice
civile, anche in virtù di clausole contrattuali di miglior favore.
Alla luce di quanto previsto dal novellato comma 756 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006,
per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, con esclusione dei lavoratori
domestici, l’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria sorge nell’ipotesi in
cui il lavoratore, entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione, manifesti espressamente
la volontà di non aderire alle forme pensionistiche complementari e di mantenere il TFR
secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile.
In tale evenienza, qualora il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti dimensionali previsti
dalla normativa vigente, le quote di TFR maturando, non destinate alle forme pensionistiche
complementari, devono essere conferite al Fondo di Tesoreria secondo le modalità ordinarie.
L’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria ricorre, inoltre, per i lavoratori
non di prima assunzione non aderenti alle forme pensionistiche complementari. In tali casi, il
TFR maturando resta disciplinato dall’articolo 2120 del codice civile, con l’obbligo di
versamento delle relative quote di TFR al Fondo di Tesoreria, laddove il datore di lavoro stesso
soddisfi i requisiti dimensionali previsti dalla normativa.
2. Determinazione del requisito dimensionale
Il requisito dimensionale si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza
nell’anno solare precedente rispetto all’anno del periodo di paga considerato.
Pertanto, il contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine dell’anno
solare precedente (nella prassi amministrativa, l’anno civile, ossia dal 1° gennaio al 31
dicembre)[3], la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dimensionale di seguito
dettagliato:
- 60 addetti per il periodo 2026-2027;
- 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031;
- 40 addetti dal 1° gennaio 2032.
Al riguardo, si precisa che i riferimenti temporali contenuti nella disposizione in argomento
devono intendersi riferiti alla competenza del periodo di paga e ai relativi accantonamenti,
mentre la verifica del requisito dimensionale è sempre effettuata con riferimento all’anno solare
precedente (ad esempio, per il periodo di paga decorrente da gennaio 2026 e per i relativi
accantonamenti, si considera la media annuale dei dipendenti in forza nell’anno 2025 - 1°
gennaio/31 dicembre 2025; per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027 e per i relativi
accantonamenti, si considera la media annuale dei dipendenti in forza nell’anno 2026 - 1°
gennaio/31 dicembre 2026, ecc.).
Pertanto, se un datore di lavoro non raggiunge la soglia dimensionale riferita all’anno 2025
(media inferiore a 60 addetti), il medesimo non è tenuto all’obbligo di conferimento delle quote
di TFR per l’anno 2026. Tuttavia, se nel corso dell’anno 2026 raggiunge la soglia dimensionale
prevista dalla disposizione in argomento, l’obbligo suddetto scatterà per il periodo di paga
decorrente da gennaio 2027, poiché il calcolo si baserà sulla media dei dipendenti riferita
all’anno 2026.
Eventuali riduzioni del numero di addetti intervenute successivamente non incidono sull’obbligo
di versamento.
La media annuale dei dipendenti deve essere calcolata avendo riguardo esclusivamente ai mesi
di effettiva attività del datore di lavoro, escludendo dal computo eventuali periodi di
sospensione dell’attività aziendale. Pertanto, il calcolo della media deve riflettere la reale
presenza dei lavoratori nei mesi in cui il datore di lavoro è stato effettivamente operativo,
garantendo così una rappresentazione fedele della dimensione occupazionale.
Si precisa che, relativamente al primo anno di applicazione della novella (2026), l’obbligo
contributivo configurato dal nuovo comma 756 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 trova
applicazione per i datori di lavoro in attività nell’anno 2024. Ciò in ragione del fatto che, come
sopra anticipato, il legislatore subordina l’insorgenza dell’obbligo di versamento delle quote di
TFR al Fondo di Tesoreria al superamento della soglia dimensionale calcolata sulla media
annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente a quello del periodo di paga
considerato. Ne consegue che, per l’anno 2026, il parametro di riferimento è necessariamente
l’anno solare 2025, che deve poter essere considerato come anno “precedente” ai fini del
calcolo della media occupazionale. Ciò presuppone l’esistenza di un periodo di attività aziendale
già avviato e consolidato prima del 2025; pertanto, solo i datori di lavoro in attività nel 2024
dispongono di una base temporale coerente con il dato normativo, volta a valutare la
dimensione occupazionale su un arco annuale significativo e comparabile.
Inoltre, considerato che la novella in argomento non interviene sulle fattispecie già disciplinate
dal citato comma 756, un datore di lavoro che abbia iniziato l’attività nell’anno 2025 e che, con
riferimento a tale anno, raggiunga la media di 50 dipendenti, è tenuto al versamento del
contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria, a decorrere dal mese di inizio dell’attività.
A titolo esemplificativo, il datore di lavoro che abbia avviato l’attività nel mese di aprile 2025 e
che, nel medesimo anno, raggiunge una media occupazionale pari a 50 dipendenti, nonostante
si trovi nel suo primo anno di attività, è obbligato al versamento contributivo al Fondo di
Tesoreria, in quanto - alla luce di quanto ancora previsto dal novellato comma 756 - il
raggiungimento della media di 50 dipendenti nell’anno di inizio dell’attività fa nascere l’obbligo
di conferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria.
Ciò in quanto, nonostante la novella, l’attuale disciplina continua ad attribuire rilievo alla
verifica del requisito dimensionale nell’anno di costituzione dell’azienda, indipendentemente
dalle nuove soglie introdotte dalla legge di Bilancio 2026, che operano esclusivamente per gli
anni successivi a quello di inizio dell’attività.
Ne consegue che, per le aziende di nuova costituzione, continua ad applicarsi il criterio vigente
prima della novella di cui all’articolo 1, comma 203, della legge di Bilancio 2026, il quale
richiede il raggiungimento della media di 50 dipendenti nell’anno di inizio dell’attività ai fini
dell’obbligo di conferimento delle quote al Fondo di Tesoreria.
Ai fini del calcolo devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato
alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia e dall’orario
di lavoro, compresi i lavoratori con contratto part-time. Questi ultimi, a prescindere dalla
tipologia del contratto (orizzontale, verticale o misto), sono computati in proporzione all’orario,
sommando mensilmente gli orari individuali e rapportandoli all’orario del lavoratore a tempo
pieno, con arrotondamento all’unità per frazioni/superiori alla metà dell’orario normale (cfr.
l’art. 9 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).
Ai fini del computo, i datori di lavoro che rientrano nel requisito dimensionale di cui sopra
devono rilasciare all’Istituto apposita dichiarazione, anche per via telematica, utilizzando il
modello denominato “SC34”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale www.inps.it.
L’Istituto, in ogni caso, effettua le necessarie verifiche.
3. Calcolo della quota mensile da versare al Fondo di Tesoreria
Ai fini della determinazione dell’importo mensile da versare al Fondo di Tesoreria, per ciascun
lavoratore interessato deve essere presa in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini
del TFR, riferita al periodo di paga di competenza.
La quota di TFR maturata nel periodo è determinata applicando alla suddetta retribuzione
l’aliquota pari al 7,41% (1/13,5), in conformità a quanto previsto dall’articolo 2120 del codice
civile.
Dall’importo così determinato deve essere detratto il contributo dello 0,50% previsto
dall’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nei confronti dei lavoratori
per i quali tale contributo è dovuto.
Il contributo dello 0,50% continua a essere esposto e versato unitamente agli altri contributi
previdenziali obbligatori, restando ferma la possibilità di procedere al relativo conguaglio in
sede di regolazione di fine anno, ove necessario.
4. Decorrenza dell’obbligo di versamento del contributo di finanziamento al Fondo di
Tesoreria
Il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria deve essere effettuato dai datori di
lavoro con periodicità mensile, con le medesime modalità e nei termini previsti per il
versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria; pertanto, il versamento deve
avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce
la quota di TFR maturata.
Si precisa che tale contribuzione ha natura obbligatoria e non può beneficiare di alcuna forma
di agevolazione contributiva, ivi comprese le riduzioni o gli esoneri previsti dall’ordinamento per
la contribuzione previdenziale ordinaria.
Il contributo affluisce al Fondo di Tesoreria al netto dell’importo corrispondente al contributo
dello 0,50% previsto dal citato articolo 3, ultimo comma, della legge n. 297/1982, dovuto per
ciascun lavoratore.
5. Misure compensative
In relazione ai conferimenti delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, si richiamano le misure
compensative applicabili ai datori di lavoro, già previste dalla normativa vigente.
In particolare, quanto disposto dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 252/2005, il quale
prevede l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della
legge n. 297/1982 (pari allo 0,20% o allo 0,40% per i dirigenti industriali), in misura
corrispondente alla quota di TFR maturando conferita alle forme pensionistiche complementari
e al Fondo di Tesoreria.
Si richiama altresì quanto previsto all’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il quale riconosce, a favore
dei datori di lavoro, l'esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura di 0,28
punti percentuali a decorrere dal 2014 applicati nella stessa percentuale del TFR maturando
conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria[4].
6. Istruzioni operative
I datori di lavoro che soddisfino i requisiti dimensionali come sopra illustrati sono tenuti a
richiedere, per le posizioni INPS afferenti alla gestione DM, il codice di autorizzazione “1R”,
avente il significato di “Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo
di finanziamento del Fondo di Tesoreria”.
Al riguardo, si precisa che i datori di lavoro già in possesso del codice di autorizzazione “1R”,
non per effetto del requisito dimensionale ma in ragione della presenza di singoli lavoratori per
i quali veniva effettuato il versamento al Fondo di Tesoreria, restano comunque tenuti a
procedere alla verifica del requisito dimensionale previsto dalla normativa vigente. Qualora tale
requisito risulti soddisfatto, i medesimi datori di lavoro sono tenuti a effettuare il versamento al
Fondo di Tesoreria anche per la generalità dei lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli che
risultino aderenti a forme pensionistiche complementari.
7. Periodi pregressi
Le aziende che hanno iniziato l’attività nell’anno 2025 e che perfezionano il requisito
dimensionale di almeno 50 addetti nel corso del medesimo anno sono tenute al versamento
delle quote di TFR maturate anche per i mesi pregressi, a fare tempo da quello di inizio
dell’attività. In proposito si confermano le modalità operative riportate nella circolare n.
70/2007.
Le aziende costituite antecedentemente all’anno 2025 e che raggiungono in tale anno il limite
dimensionale di almeno 60 addetti sono tenute al versamento delle quote di TFR a fare tempo
dal 1° gennaio 2026.
Ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26 marzo
1993, approvata con decreto ministeriale 7 ottobre 1993, i datori di lavoro possono assolvere
all’obbligo contributivo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria entro il giorno 16
del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.
A tale fine viene istituito nel flusso Uniemens, il nuovo codice causale “CF05” all’interno
dell’elemento TipoImpPregCMT di
GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso avente il significato di
“Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
8. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili della contribuzione dovuta dai soggetti interessati dalla novella
normativa contenuta nella legge di Bilancio 2026, si rinvia alla circolare n. 89 del 22 maggio
2007, con la quale sono stati istituiti i seguenti conti, nell’ambito della Gestione TF - Fondo per
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui
all’art. 2120 del codice civile – Art. 1, comma 755, legge 27 dicembre 2006, n. 296 -
contabilità separata TFR:
- TFR 21/110 e TFR 21/170 per i contributi riscossi e derivanti dai modd. DM 10 attivi
competenza anni precedenti e anni in corso;
- TFR 21/120 e TFR 21/180 per i contributi riscossi e derivanti dai modd. DM 10 attivi
competenza anni precedenti e anni in corso modd. DM 10 insoluti o da DM 10/V.
La procedura DM provvede alla ripartizione contabile ai conti in uso anche dei contributi dovuti
dai datori di lavoro e individuati nel flusso Uniemens con il codice causale “CF05”, secondo le
istruzioni operative di cui al paragrafo precedente.
Per quanto riportato al paragrafo 5, in ordine alle misure di esonero contributivo previste dalla
normativa vigente (cfr. l’art. 10 del decreto legislativo n. 252/2005 e l’art. 8 del decreto-legge
n. 203/2005), si rinvia alle istruzioni contabili in essere, contenute nella circolare sopra citata e
nella circolare n. 4 del 14 gennaio 2008.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Si precisa che le disposizioni di cui al comma 204 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026
si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la Commissione di
Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) è tenuta ad adeguare le proprie istruzioni (cfr. il comma
205 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026).
[2] In particolare, per tutti gli aspetti non espressamente riproposti ai paragrafi 1, 2, 3 e 4
della presente circolare.
[3] Cfr. la circolare n. 37 del 1° marzo 2018.
[4] Cfr. la circolare n. 23 del 24 gennaio 2007, la circolare n. 70/2007 e la circolare n. 4 del 14
gennaio 2008.
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