Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 12/2026

Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199. Indicazioni amministrative e operative. Istruzioni contabili

Pubblicato: 04/02/2026 In vigore dal: 04/02/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199. Indicazioni amministrative e operative. Istruzioni contabili

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 05/02/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 12 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199. Indicazioni amministrative e operative. Istruzioni contabili SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni amministrative concernenti l’attuazione delle modifiche relative agli aspetti di natura contributiva disposte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), in materia di trattamento di fine rapporto e obbligo di versamento al ”Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si forniscono altresì istruzioni operative per la composizione dei flussi Uniemens. INDICE Premessa 1. Ambito di applicazione e requisiti soggettivi 2. Determinazione del requisito dimensionale 3. Calcolo della quota mensile da versare al Fondo di Tesoreria 4. Decorrenza dell’obbligo di versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria 5. Misure compensative 6. Istruzioni operative 7. Periodi pregressi 8. Istruzioni contabili Premessa L’articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di Bilancio 2026), modifica il comma 756 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungendo, in fine, i seguenti periodi: “Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di cui al terzo periodo, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026-2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a sessanta addetti alle proprie dipendenze. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono altresì tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a quaranta o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di quaranta addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato”. In particolare, a seguito della descritta novella, relativamente all’ambito di applicazione della norma, viene meno il rilievo esclusivo della dimensione occupazionale del datore di lavoro rilevata con riferimento al primo anno di attività, attribuendo rilevanza anche all’incremento del numero dei lavoratori eventualmente intervenuto negli anni successivi. In sede di prima applicazione, limitatamente al periodo 2026-2027, la media annuale dei lavoratori da considerare ai fini dell’obbligo contributivo non deve essere inferiore a 60 addetti alle proprie dipendenze. Inoltre, con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, l’obbligo di versamento si estende anche ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 40 o che raggiungono tale soglia negli anni successivi all’inizio dell’attività, calcolata sempre sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato. Nel silenzio della disposizione in ordine al requisito dimensionale applicabile per il periodo 2028-2031, continua a trovare applicazione il requisito dimensionale ordinario di almeno 50 addetti,già previsto dalla disciplina generale in materia di conferimento delle quote del trattamento di fine rapporto (TFR) al Fondo in argomento (di seguito, Fondo di Tesoreria). L’obbligo di versamento degli accantonamenti al Fondo di Tesoreria ricorre, peraltro, in tutti i casi in cui il lavoratore non aderisce alle forme pensionistiche complementari secondo le modalità di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal comma 204 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026[1]. In tali ipotesi, il TFR maturando resta regolato dall’articolo 2120 del codice civile e le relative quote devono essere versate al Fondo di Tesoreria qualora il datore di lavoro soddisfi i requisiti dimensionali previsti dalla normativa. Tanto rappresentato, con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni amministrative e operative in ordine alle modifiche apportate alla disciplina del Fondo di Tesoreria introdotte dalla disposizione in argomento. Eventuali ulteriori istruzioni di dettaglio, anche con riferimento agli adempimenti procedurali e applicativi, saranno fornite dall’Istituto con successive circolari e messaggi. Per tutto quanto non espressamente illustrato nella presente circolare, restano ferme le indicazioni fornite con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007 e nelle successive circolari e messaggi pubblicati dall’istituto in materia [2]. 1. Ambito di applicazione e requisiti soggettivi La disciplina in esame continua a riguardare esclusivamente i lavoratori per i quali trova applicazione l’articolo 2120 del codice civile ai fini del TFR. Pertanto, sono obbligati al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria tutti i datori di lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro domestico. Sono altresì obbligati al versamento di tale contributo gli Organismi pubblici privatizzati e gli Enti pubblici economici, limitatamente ai rapporti di lavoro regolati dal diritto comune e, quindi, assoggettati alla disciplina dell’articolo 2120 del codice civile. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina in argomento i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo?1, comma?2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.?165, salvo che i rapporti di lavoro siano regolati integralmente dal diritto comune, con conseguente applicazione dell’articolo?2120 del codice civile. In caso di operazioni societarie (ad esempio, acquisizione di ramo d’azienda, incorporazione) o cessione di contratto: se il personale transita alle dipendenze di un datore di lavoro obbligato al versamento, quest’ultimo deve effettuare il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria anche per tali lavoratori, a partire dal periodo di paga in corso alla data di acquisizione; se il personale (in precedenza alle dipendenze di un datore di lavoro assoggettato all’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria) transita alle dipendenze di un datore di lavoro non obbligato al versamento, il nuovo datore è tenuto a versare il contributo solo per il personale transitato, limitatamente al periodo successivo al trasferimento. Sono assoggettati all’obbligo contributivo i datori di lavoro che, per i lavoratori occupati all’estero (indipendentemente dall’esistenza di convenzioni di sicurezza sociale e dal regime previdenziale applicato), accantonano comunque il TFR ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, anche in virtù di clausole contrattuali di miglior favore. Alla luce di quanto previsto dal novellato comma 756 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici, l’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria sorge nell’ipotesi in cui il lavoratore, entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione, manifesti espressamente la volontà di non aderire alle forme pensionistiche complementari e di mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile. In tale evenienza, qualora il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti dimensionali previsti dalla normativa vigente, le quote di TFR maturando, non destinate alle forme pensionistiche complementari, devono essere conferite al Fondo di Tesoreria secondo le modalità ordinarie. L’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria ricorre, inoltre, per i lavoratori non di prima assunzione non aderenti alle forme pensionistiche complementari. In tali casi, il TFR maturando resta disciplinato dall’articolo 2120 del codice civile, con l’obbligo di versamento delle relative quote di TFR al Fondo di Tesoreria, laddove il datore di lavoro stesso soddisfi i requisiti dimensionali previsti dalla normativa. 2. Determinazione del requisito dimensionale Il requisito dimensionale si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente rispetto all’anno del periodo di paga considerato. Pertanto, il contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine dell’anno solare precedente (nella prassi amministrativa, l’anno civile, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre)[3], la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dimensionale di seguito dettagliato: - 60 addetti per il periodo 2026-2027; - 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031; - 40 addetti dal 1° gennaio 2032. Al riguardo, si precisa che i riferimenti temporali contenuti nella disposizione in argomento devono intendersi riferiti alla competenza del periodo di paga e ai relativi accantonamenti, mentre la verifica del requisito dimensionale è sempre effettuata con riferimento all’anno solare precedente (ad esempio, per il periodo di paga decorrente da gennaio 2026 e per i relativi accantonamenti, si considera la media annuale dei dipendenti in forza nell’anno 2025 - 1° gennaio/31 dicembre 2025; per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027 e per i relativi accantonamenti, si considera la media annuale dei dipendenti in forza nell’anno 2026 - 1° gennaio/31 dicembre 2026, ecc.). Pertanto, se un datore di lavoro non raggiunge la soglia dimensionale riferita all’anno 2025 (media inferiore a 60 addetti), il medesimo non è tenuto all’obbligo di conferimento delle quote di TFR per l’anno 2026. Tuttavia, se nel corso dell’anno 2026 raggiunge la soglia dimensionale prevista dalla disposizione in argomento, l’obbligo suddetto scatterà per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027, poiché il calcolo si baserà sulla media dei dipendenti riferita all’anno 2026. Eventuali riduzioni del numero di addetti intervenute successivamente non incidono sull’obbligo di versamento. La media annuale dei dipendenti deve essere calcolata avendo riguardo esclusivamente ai mesi di effettiva attività del datore di lavoro, escludendo dal computo eventuali periodi di sospensione dell’attività aziendale. Pertanto, il calcolo della media deve riflettere la reale presenza dei lavoratori nei mesi in cui il datore di lavoro è stato effettivamente operativo, garantendo così una rappresentazione fedele della dimensione occupazionale. Si precisa che, relativamente al primo anno di applicazione della novella (2026), l’obbligo contributivo configurato dal nuovo comma 756 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 trova applicazione per i datori di lavoro in attività nell’anno 2024. Ciò in ragione del fatto che, come sopra anticipato, il legislatore subordina l’insorgenza dell’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria al superamento della soglia dimensionale calcolata sulla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente a quello del periodo di paga considerato. Ne consegue che, per l’anno 2026, il parametro di riferimento è necessariamente l’anno solare 2025, che deve poter essere considerato come anno “precedente” ai fini del calcolo della media occupazionale. Ciò presuppone l’esistenza di un periodo di attività aziendale già avviato e consolidato prima del 2025; pertanto, solo i datori di lavoro in attività nel 2024 dispongono di una base temporale coerente con il dato normativo, volta a valutare la dimensione occupazionale su un arco annuale significativo e comparabile. Inoltre, considerato che la novella in argomento non interviene sulle fattispecie già disciplinate dal citato comma 756, un datore di lavoro che abbia iniziato l’attività nell’anno 2025 e che, con riferimento a tale anno, raggiunga la media di 50 dipendenti, è tenuto al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria, a decorrere dal mese di inizio dell’attività. A titolo esemplificativo, il datore di lavoro che abbia avviato l’attività nel mese di aprile 2025 e che, nel medesimo anno, raggiunge una media occupazionale pari a 50 dipendenti, nonostante si trovi nel suo primo anno di attività, è obbligato al versamento contributivo al Fondo di Tesoreria, in quanto - alla luce di quanto ancora previsto dal novellato comma 756 - il raggiungimento della media di 50 dipendenti nell’anno di inizio dell’attività fa nascere l’obbligo di conferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria. Ciò in quanto, nonostante la novella, l’attuale disciplina continua ad attribuire rilievo alla verifica del requisito dimensionale nell’anno di costituzione dell’azienda, indipendentemente dalle nuove soglie introdotte dalla legge di Bilancio 2026, che operano esclusivamente per gli anni successivi a quello di inizio dell’attività. Ne consegue che, per le aziende di nuova costituzione, continua ad applicarsi il criterio vigente prima della novella di cui all’articolo 1, comma 203, della legge di Bilancio 2026, il quale richiede il raggiungimento della media di 50 dipendenti nell’anno di inizio dell’attività ai fini dell’obbligo di conferimento delle quote al Fondo di Tesoreria. Ai fini del calcolo devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia e dall’orario di lavoro, compresi i lavoratori con contratto part-time. Questi ultimi, a prescindere dalla tipologia del contratto (orizzontale, verticale o misto), sono computati in proporzione all’orario, sommando mensilmente gli orari individuali e rapportandoli all’orario del lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all’unità per frazioni/superiori alla metà dell’orario normale (cfr. l’art. 9 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81). Ai fini del computo, i datori di lavoro che rientrano nel requisito dimensionale di cui sopra devono rilasciare all’Istituto apposita dichiarazione, anche per via telematica, utilizzando il modello denominato “SC34”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale www.inps.it. L’Istituto, in ogni caso, effettua le necessarie verifiche. 3. Calcolo della quota mensile da versare al Fondo di Tesoreria Ai fini della determinazione dell’importo mensile da versare al Fondo di Tesoreria, per ciascun lavoratore interessato deve essere presa in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR, riferita al periodo di paga di competenza. La quota di TFR maturata nel periodo è determinata applicando alla suddetta retribuzione l’aliquota pari al 7,41% (1/13,5), in conformità a quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile. Dall’importo così determinato deve essere detratto il contributo dello 0,50% previsto dall’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nei confronti dei lavoratori per i quali tale contributo è dovuto. Il contributo dello 0,50% continua a essere esposto e versato unitamente agli altri contributi previdenziali obbligatori, restando ferma la possibilità di procedere al relativo conguaglio in sede di regolazione di fine anno, ove necessario. 4. Decorrenza dell’obbligo di versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria Il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria deve essere effettuato dai datori di lavoro con periodicità mensile, con le medesime modalità e nei termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria; pertanto, il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata. Si precisa che tale contribuzione ha natura obbligatoria e non può beneficiare di alcuna forma di agevolazione contributiva, ivi comprese le riduzioni o gli esoneri previsti dall’ordinamento per la contribuzione previdenziale ordinaria. Il contributo affluisce al Fondo di Tesoreria al netto dell’importo corrispondente al contributo dello 0,50% previsto dal citato articolo 3, ultimo comma, della legge n. 297/1982, dovuto per ciascun lavoratore. 5. Misure compensative In relazione ai conferimenti delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, si richiamano le misure compensative applicabili ai datori di lavoro, già previste dalla normativa vigente. In particolare, quanto disposto dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 252/2005, il quale prevede l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge n. 297/1982 (pari allo 0,20% o allo 0,40% per i dirigenti industriali), in misura corrispondente alla quota di TFR maturando conferita alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria. Si richiama altresì quanto previsto all’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il quale riconosce, a favore dei datori di lavoro, l'esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura di 0,28 punti percentuali a decorrere dal 2014 applicati nella stessa percentuale del TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria[4]. 6. Istruzioni operative I datori di lavoro che soddisfino i requisiti dimensionali come sopra illustrati sono tenuti a richiedere, per le posizioni INPS afferenti alla gestione DM, il codice di autorizzazione “1R”, avente il significato di “Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”. Al riguardo, si precisa che i datori di lavoro già in possesso del codice di autorizzazione “1R”, non per effetto del requisito dimensionale ma in ragione della presenza di singoli lavoratori per i quali veniva effettuato il versamento al Fondo di Tesoreria, restano comunque tenuti a procedere alla verifica del requisito dimensionale previsto dalla normativa vigente. Qualora tale requisito risulti soddisfatto, i medesimi datori di lavoro sono tenuti a effettuare il versamento al Fondo di Tesoreria anche per la generalità dei lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli che risultino aderenti a forme pensionistiche complementari. 7. Periodi pregressi Le aziende che hanno iniziato l’attività nell’anno 2025 e che perfezionano il requisito dimensionale di almeno 50 addetti nel corso del medesimo anno sono tenute al versamento delle quote di TFR maturate anche per i mesi pregressi, a fare tempo da quello di inizio dell’attività. In proposito si confermano le modalità operative riportate nella circolare n. 70/2007. Le aziende costituite antecedentemente all’anno 2025 e che raggiungono in tale anno il limite dimensionale di almeno 60 addetti sono tenute al versamento delle quote di TFR a fare tempo dal 1° gennaio 2026. Ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con decreto ministeriale 7 ottobre 1993, i datori di lavoro possono assolvere all’obbligo contributivo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare. A tale fine viene istituito nel flusso Uniemens, il nuovo codice causale “CF05” all’interno dell’elemento TipoImpPregCMT di GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”. 8. Istruzioni contabili Ai fini delle rilevazioni contabili della contribuzione dovuta dai soggetti interessati dalla novella normativa contenuta nella legge di Bilancio 2026, si rinvia alla circolare n. 89 del 22 maggio 2007, con la quale sono stati istituiti i seguenti conti, nell’ambito della Gestione TF - Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile – Art. 1, comma 755, legge 27 dicembre 2006, n. 296 - contabilità separata TFR: - TFR 21/110 e TFR 21/170 per i contributi riscossi e derivanti dai modd. DM 10 attivi competenza anni precedenti e anni in corso; - TFR 21/120 e TFR 21/180 per i contributi riscossi e derivanti dai modd. DM 10 attivi competenza anni precedenti e anni in corso modd. DM 10 insoluti o da DM 10/V. La procedura DM provvede alla ripartizione contabile ai conti in uso anche dei contributi dovuti dai datori di lavoro e individuati nel flusso Uniemens con il codice causale “CF05”, secondo le istruzioni operative di cui al paragrafo precedente. Per quanto riportato al paragrafo 5, in ordine alle misure di esonero contributivo previste dalla normativa vigente (cfr. l’art. 10 del decreto legislativo n. 252/2005 e l’art. 8 del decreto-legge n. 203/2005), si rinvia alle istruzioni contabili in essere, contenute nella circolare sopra citata e nella circolare n. 4 del 14 gennaio 2008. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga [1] Si precisa che le disposizioni di cui al comma 204 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) è tenuta ad adeguare le proprie istruzioni (cfr. il comma 205 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026). [2] In particolare, per tutti gli aspetti non espressamente riproposti ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 della presente circolare. [3] Cfr. la circolare n. 37 del 1° marzo 2018. [4] Cfr. la circolare n. 23 del 24 gennaio 2007, la circolare n. 70/2007 e la circolare n. 4 del 14 gennaio 2008.

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