Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 207/2024

Attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - definizione delle modalità operative per il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi; definizione delle modalità operative per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - definizione delle modalità operative per il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi; definizione delle modalità operative per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici - pdf

Testo normativo

Prot. n. 424470 Attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - definizione delle modalità operative per il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi; definizione delle modalità operative per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Definizioni Ai fini del presente provvedimento si intende: 1.1. per “area riservata”, l’area del portale web Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle entrate, accessibile previa autenticazione digitale con credenziali SPID, CNS o CIE e, per i soggetti titolati ad averle, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline); 1.2. per “strumenti di certificazione dei corrispettivi”, gli strumenti mediante i quali sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi, individuati dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni e n. 111204 del 7 marzo 2025; 1.3. per “strumenti di pagamento elettronico”, gli strumenti hardware o software mediante i quali sono accettati i pagamenti elettronici; 1.4. per “soggetti obbligati”, i soggetti che utilizzano gli strumenti di certificazione dei corrispettivi per adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 1.5. per “documento commerciale”, il documento disciplinato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 7 dicembre 2016; 1.6. per “prestatori di servizi di pagamento”, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 autorizzati a svolgere la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici; 1.7. per “Contratto di convenzionamento”, il contratto tra un prestatore di servizi di pagamento e un soggetto obbligato per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento tracciabile, che si traducono in un trasferimento di fondi al soggetto obbligato quale corrispettivo per la cessione di beni e prestazione di servizi. 2. Modalità di collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi 2.1. Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi è effettuato esclusivamente utilizzando le apposite funzionalità web disponibili nell’area riservata. 2.2. I soggetti obbligati effettuano il collegamento di cui al punto 2.1. registrando il dato identificativo univoco di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato, in abbinamento al dato identificativo univoco di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi, preventivamente censito e attivato, nell’area riservata. Al fine di garantire il corretto svolgimento delle eventuali attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, i soggetti obbligati registrano anche l’indirizzo dell’unità locale presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento elettronico di cui al periodo precedente. 2.3. Il collegamento di cui al punto 2.1. è effettuato, con le modalità di cui al punto 2.2., direttamente dai soggetti obbligati anche tramite un soggetto, con delega al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi” del portale “Fatture 2 e Corrispettivi” di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 375356 del 2 ottobre 2024 e successive modificazioni. 2.4. Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate utilizzando la procedura web, di cui al punto 1.11 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, n. 182017 del 28 ottobre 2016 come modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, n. 99297 del 18 aprile 2019, il collegamento di cui al punto 2.1. è effettuato dai soggetti obbligati utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili nella medesima procedura web. 2.5. I soggetti obbligati aggiornano i dati di cui ai punti 2.2. e 2.4. a seguito di variazioni dei collegamenti di cui al punto 2.1. 3. Termini 3.1. Con riferimento agli strumenti di pagamento elettronico, a disposizione dei soggetti obbligati, per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un Contratto di convenzionamento, il collegamento di cui al punto 2.1. è effettuato entro quarantacinque giorni a partire dalla data di messa a disposizione nell’area riservata del servizio web di cui al punto 2.1. La data di messa a disposizione del citato servizio web sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. 3.2. Per gli strumenti di pagamento elettronico per i quali il Contratto di convenzionamento è stipulato successivamente al 31 gennaio 2026, il collegamento di cui al punto 2.1. è effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Ai fini del presente provvedimento, il sabato è considerato giorno non lavorativo. Non saranno comunque considerate tardive le operazioni di collegamento di cui al punto 2.1. effettuate entro l’ultimo giorno del mese. 3 3.3. I termini di cui al punto 3.2. si applicano anche nei casi in cui venga modificato il collegamento di uno strumento di pagamento elettronico già precedentemente associato. 4. Modalità di memorizzazione puntuale e trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri La memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici è effettuata al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione con lo strumento di certificazione dei corrispettivi, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare. I dati dei pagamenti elettronici memorizzati, di cui al periodo precedente, sono trasmessi giornalmente in forma aggregata in conformità alle specifiche tecniche dei provvedimenti relativi agli strumenti di certificazione dei corrispettivi di cui al punto 1.2. 5. Trattamento dei dati 5.1. Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “Regolamento”). La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015, come modificato dall’articolo 1, comma 74, della l. n. 207 del 2024. La suddetta norma prevede che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tale fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato 4 allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri. 5.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati. 5.3. I dati sono memorizzati nei sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, conformemente a quanto previsto dal Regolamento. 5.4. Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente al personale autorizzato al trattamento e adeguatamente formato, le cui operazioni sono puntualmente tracciate. 5.5. L’Agenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.a, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento. 5.6. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle finalità di cui al punto 5.1. 5.7. Sul trattamento dei dati personali è eseguita la valutazione d’impatto (DPIA) prevista dall’articolo 35 del Regolamento. Motivazioni L’articolo 1, comma 74, della l. n. 207 del 2024, ha modificato l’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015 prevedendo la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. Il comma 77 del citato articolo 1 stabilisce che l’obbligo decorre a partire dal 1° gennaio 2026. Il comma 4 dell’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015, prevede che le regole tecniche, le informazioni da trasmettere, i termini per la trasmissione telematica e 5 le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma 3 sono definite, sentite le associazioni di categoria, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Considerate le modifiche apportate al comma 3 dalla l. n. 207 del 2024, con il presente provvedimento sono stabilite le modalità di collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi. In particolare, il presente provvedimento stabilisce che il collegamento è effettuato esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, a decorrere dalla data che sarà resa nota sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. Al fine di garantire un avvio graduale dell’adempimento, per gli strumenti di pagamento elettronico, per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un Contratto di convenzionamento tra il soggetto obbligato e il prestatore di servizi di pagamento, viene previsto un termine di quarantacinque giorni, dalla data di messa a disposizione del sopra citato servizio web, per effettuare la registrazione a sistema del collegamento tra i due strumenti. A regime, invece, nel caso in cui uno strumento di pagamento elettronico già registrato venga collegato ad altro strumento di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ovvero nei casi di attivazione di nuovi strumenti di pagamento elettronico, il collegamento è registrato a sistema a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico, o alla data di variazione dell’associazione, ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. A titolo esemplificativo, qualora venga attivato un nuovo POS il 1° febbraio, in collegamento con un Registratore telematico, la registrazione del collegamento tra i due strumenti dovrà essere effettuata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata, a partire dal 6 aprile ed entro il 30 aprile. 6 Il provvedimento, inoltre, stabilisce che la memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici è effettuata mediante gli strumenti di certificazione dei corrispettivi registrando, al momento dell’effettuazione dell’operazione, e riportando nel documento commerciale le forme di pagamento ed il relativo ammontare. Tali dati sono trasmessi telematicamente in forma aggregata su base giornaliera all’Agenzia delle entrate con le modalità e le regole tecniche già operative, mediante la trasmissione dei corrispettivi telematici giornalieri. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3); Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 15 del 2022 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1). Disciplina normativa di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”; Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”; Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante 7 disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” ; Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e successive modificazioni, recante “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”; Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni, recante “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23”; Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati); Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, e successive modificazioni, recante la “Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione”; Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 7 dicembre 2016, emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2016, avente ad oggetto “Attuazione dell’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante l’individuazione di tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai 8 fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi”; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 99297 del 18 aprile 2019, recante “Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri”; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 375356 del 2 ottobre 2024, recante “Delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione”; Legge 30 dicembre 2024, n. 207, e successive modificazioni, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 111204 del 7 marzo 2025, recante la “Definizione delle informazioni da trasmettere e delle specifiche tecniche per la realizzazione, approvazione e rilascio delle soluzioni software di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ai fini della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127”. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 31 ottobre 2025 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Vincenzo Carbone Firmato digitalmente 9

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