Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, a cui è correlata la definizione di specifiche strategie di controllo prevista dal comma 14 del medesimo articolo 9-bis
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, a cui è correlata la definizione di specifiche strategie di controllo prevista dal comma 14 del medesimo articolo 9-bis - pdf
Testo normativo
Prot. n. 123160/2026
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale cui sono riconosciuti i benefici
premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, a cui è correlata la definizione di specifiche strategie di controllo
prevista dal comma 14 del medesimo articolo 9-bis
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Ambito di applicazione dei benefici premiali
1.1. I benefici previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge n.
24 aprile 2017, n. 50 (di seguito decreto), sono riconosciuti ai contribuenti cui si
applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA), con le modalità
e alle condizioni indicate ai successivi punti da 2 a 5, determinate anche per effetto
dell’indicazione degli ulteriori componenti positivi di cui al comma 9 del
medesimo articolo 9-bis.
1.2 Le modalità e le condizioni indicate ai successivi punti da 2 a 5 del
presente provvedimento si applicano per il riconoscimento dei benefici previsti
dall’articolo 9-bis, comma 11, del decreto, a partire dal periodo d’imposta 2025.
2. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera a) del comma 11
dell’articolo 9-bis del decreto
2.1. Ai contribuenti che, a seguito dell’applicazione degli ISA in
relazione al periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, presentano un livello di
affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di
conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo
non superiore a:
a) 70.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto (di seguito
“IVA”), maturati nell’annualità successiva a quella oggetto di dichiarazione;
b) 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale
sulle attività produttive (di seguito “IRAP”), maturati nel periodo d’imposta
oggetto di dichiarazione.
2.2. Ai medesimi contribuenti di cui al punto precedente è riconosciuto
l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione
del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del secondo anno di
imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, per crediti di importo
non superiore a 70.000 euro annui.
2.3. I benefici di cui ai punti 2.1 e 2.2 sono riconosciuti anche ai
contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9,
calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito
dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta oggetto di dichiarazione e per
quello precedente.
2.4. Ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità inferiore a 9
ma almeno pari a 8, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di
conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo
non superiore a:
a) 50.000 euro annui relativi all’IVA maturati nell’annualità successiva
a quella oggetto di dichiarazione;
b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’IRAP, maturati
nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione.
2.5. Ai medesimi contribuenti di cui al punto 2.4 è riconosciuto l’esonero
dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del
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credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del secondo anno di
imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, per crediti di importo
non superiore a 50.000 euro annui.
2.6. I benefici di cui ai punti 2.4 e 2.5 sono riconosciuti anche ai
contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a
8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a
seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta oggetto di
dichiarazione e per quello precedente.
2.7. Le soglie di esonero di cui ai punti 2.1, lettera a), 2.2, e di cui ai punti
2.4, lettera a) e 2.5, come previsto dalla lettera a) del comma 11 dell’articolo 9-bis
del decreto, sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate
nella medesima annualità.
3. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera b) del comma 11
dell’articolo 9-bis del decreto
3.1. Ai contribuenti che, a seguito dell’applicazione degli ISA in
relazione al periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, presentano un livello di
affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di
conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del
credito IVA, maturato per l’anno di imposta successivo a quello oggetto di
dichiarazione, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.
3.2. Ai medesimi contribuenti di cui al punto precedente è riconosciuto
l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della
garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi
tre trimestri del secondo anno di imposta successivo a quello cui si riferisce la
dichiarazione, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.
3.3. I benefici di cui ai punti 3.1 e 3.2 sono riconosciuti anche ai
contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9,
calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito
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dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta oggetto di dichiarazione e per
quello precedente.
3.4. Ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità inferiore a 9
ma almeno pari a 8, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di
conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del
credito IVA, maturato per l’anno di imposta successivo a quello oggetto di
dichiarazione, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.
3.5. Ai medesimi contribuenti di cui al punto 3.4 è riconosciuto l’esonero
dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia,
sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre
trimestri del secondo anno di imposta successivo a quello cui si riferisce la
dichiarazione, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.
3.6. I benefici di cui ai punti 3.4 e 3.5 sono riconosciuti anche ai
contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a
8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a
seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta oggetto di
dichiarazione e per quello precedente.
3.7. Le soglie di esonero di cui ai punti 3.1, 3.2, e ai punti 3.4 e 3.5, come
previsto dalla lettera b) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto, sono
cumulative, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nella medesima
annualità.
4. Accesso ai benefici premiali di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma
11 dell’articolo 9-bis del decreto
4.1. Ai contribuenti che, a seguito dell’applicazione degli ISA in
relazione al periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, presentano un livello di
affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuta l’esclusione dall’applicazione della
disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre
1994, n. 724 per il medesimo periodo d’imposta.
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4.2. Il beneficio di cui al punto precedente è riconosciuto anche ai
contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9,
calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito
dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta oggetto di dichiarazione e per
quello precedente.
4.3. Ai contribuenti che, a seguito dell’applicazione degli ISA in
relazione al periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, presentano un livello di
affidabilità almeno pari a 8,5, è riconosciuta, per il medesimo periodo d’imposta,
l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo
39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4.4. Il beneficio di cui al punto precedente è riconosciuto anche ai
contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9,
calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito
dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta oggetto di dichiarazione e per
quello precedente.
4.5. I termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti
dall’articolo 43, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’articolo 57, comma 1,
del d.P.R. n. 633 del 1972, sono ridotti di un anno, con riferimento al periodo
d’imposta oggetto di dichiarazione, nei confronti dei contribuenti che, a seguito
dell’applicazione degli ISA per il medesimo periodo d’imposta, presentano un
livello di affidabilità almeno pari a 8.
4.6. Ai contribuenti che, a seguito dell’applicazione degli ISA in
relazione al periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, presentano un livello di
affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuta, per il medesimo periodo d’imposta,
l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui
all’articolo 38, del d.P.R. n. 600 del 1973, a condizione che il reddito complessivo
accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
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4.7. Il beneficio di cui al punto precedente è riconosciuto anche ai
contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9,
calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito
dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta oggetto di dichiarazione e per
quello precedente.
5. Ulteriori condizioni per l’accesso ai benefici premiali
I contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito
di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali di cui ai
precedenti punti se:
- applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA,
laddove previsti;
- il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali
ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo
individuato per l’accesso al beneficio stesso.
6. Individuazione dei livelli di affidabilità per la definizione di specifiche
strategie di controllo
Ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su
analisi del rischio di evasione fiscale, previste dal comma 14, dell’articolo 9-bis
del decreto, l’Agenzia delle entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore
o uguale a 6.
Motivazioni
L’articolo 9-bis, comma 11, del decreto, prevede uno specifico regime
premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA previsti dal
comma 1 del medesimo articolo 9-bis.
In particolare, è previsto:
a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la
compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui
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relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui
relativamente alle imposte dirette e all’IRAP;
b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla
prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a
70.000 euro annui;
c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non
operative di cui all’articolo 30 della l. n. 724 del 1994;
d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di
cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del
1973, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 633 del
1972;
e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del
livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento
previsti dall’articolo 43, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento al
reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del d.P.R. n.
633 del 1972;
f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo
di cui all’articolo 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, a condizione che il reddito
complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Al riguardo va tenuto in considerazione che i benefici previsti alle lettere a)
e b) del comma 11 del citato articolo 9-bis, con riferimento all’IVA, per la specifica
annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale
conseguenti all’applicazione degli ISA per l’analogo periodo d’imposta, a causa
della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di
compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché della
dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione
ai fini delle imposte dirette.
Tenuto conto che il comma 12 dell’articolo 9-bis prevede che «Con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di
affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è
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collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11 […]» e che il
successivo comma 17 stabilisce che «Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per
l’attuazione del presente articolo», il presente provvedimento disciplina le
condizioni in presenza delle quali, a partire dal periodo d’imposta 2025, si rendono
applicabili i benefici in argomento.
Con riferimento alla precedente lettera a) vengono pertanto previste due
ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto
dal contribuente.
Nella prima ipotesi l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di
un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo
di imposta oggetto di dichiarazione, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori
componenti positivi, relativamente:
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000
euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta
successivo a quello oggetto di dichiarazione;
- alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non
superiore a 70.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri del secondo anno di
imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000
euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e
all’IRAP per il periodo d’imposta oggetto di dichiarazione.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello
di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice
dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori
componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta
oggetto di dichiarazione e per quello precedente.
Nella seconda ipotesi l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione
di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli
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ISA per il periodo di imposta oggetto di dichiarazione, anche per effetto
dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000
euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta
successivo a quello oggetto di dichiarazione;
- alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non
superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri del secondo anno di
imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione;
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000
euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e
all’IRAP per il periodo d’imposta oggetto di dichiarazione.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello
di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media
semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di
ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo
d’imposta oggetto di dichiarazione e per quello precedente.
In tutte le ipotesi, si tratta della compensazione dei crediti di importo
comunque superiore a 5.000 euro annui, atteso quanto disposto dall’articolo 10,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato
dall’articolo 3 del decreto.
L’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA
infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che
l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di compensazione effettuate
nell’anno è pari a 70.000 euro nella prima ipotesi e 50.000 euro nella seconda.
Anche per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera b),
vengono previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del
punteggio ISA ottenuto dal contribuente.
Nella prima ipotesi è statuito che l’esonero dall’apposizione del visto di
conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito
IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno di imposta successivo a
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quello oggetto di dichiarazione, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei
primi tre trimestri del secondo anno di imposta successivo a quello cui si riferisce
la dichiarazione, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, è condizionato
all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli
ISA per il periodo di imposta oggetto di dichiarazione, anche per effetto
dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello
di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice
dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori
componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta
oggetto di dichiarazione e per quello precedente.
Nella seconda ipotesi è statuito che, all’attribuzione di un punteggio
inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo
di imposta oggetto di dichiarazione, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori
componenti positivi, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di
conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito
IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno di imposta successivo a
quello oggetto di dichiarazione, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei
primi tre trimestri del secondo anno di imposta successivo a quello cui si riferisce
la dichiarazione, per un importo non superiore a 50.000 euro annui.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello
di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media
semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di
ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo
d’imposta oggetto di dichiarazione e per quello precedente.
In tutte le ipotesi, si tratta dei crediti di importo comunque superiore a
30.000 euro annui, considerato quanto disposto dall’articolo 38-bis, comma 3, del
d.P.R. n. 633 del 1972.
Anche in questo caso l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione
limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo
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complessivo dell’esonero per le richieste di rimborso effettuate nell’anno è pari a
70.000 euro nella prima ipotesi e 50.000 euro nella seconda.
Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera c), tenuto
conto che l’articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, ha abrogato, a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, le previsioni del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, in materia di società in perdita sistematica,
è statuito che l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non
operative di cui all’articolo 30 della l. n. 724 del 1994, è condizionato
all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli
ISA per il periodo di imposta oggetto di dichiarazione, anche per effetto
dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, ovvero ad un livello di
affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice
dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori
componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta
oggetto di dichiarazione e per quello precedente.
Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera d), è statuito
che l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui
all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del
1973, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 633 del
1972, è condizionata all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito
dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta oggetto di dichiarazione,
anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello
di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice
dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori
componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta
oggetto di dichiarazione e per quello precedente.
Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera e), è statuito
che i termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di imposta
oggetto di dichiarazione, previsti dall’articolo 43, comma 1, del d.P.R. n. 600 del
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1973 e dall’articolo 57, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, sono ridotti di un
anno nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell’applicazione degli ISA
per il periodo di imposta oggetto di dichiarazione, è attribuito un livello di
affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori
componenti positivi.
Per quanto concerne, infine, il beneficio di cui alla precedente lettera f), è
statuito che l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di
cui all’articolo 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, per il periodo d’imposta oggetto di
dichiarazione, è condizionata alla circostanza che il reddito complessivo
accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e all’attribuzione di un
punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori
componenti positivi.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che con un livello di
affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice
dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori
componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta
oggetto di dichiarazione e per quello precedente.
Per accedere ai benefici di cui alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato
articolo 9-bis è inoltre necessario che:
- nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro
autonomo, applichi gli ISA per entrambe le categorie reddituali;
- nel caso in cui il contribuente applichi due diversi ISA, compreso il
caso in cui si tratti del medesimo ISA applicato sia per l’attività di impresa che per
quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di
ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore
a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.
L’individuazione delle soglie di accesso ai predetti benefici è stata effettuata
in conformità a quelle già individuate con il Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate n. 176203 dell’11 aprile 2025, con riferimento
all’annualità periodo d’imposta 2024, tenuto conto dei dati dichiarativi relativi a
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tale annualità. Sulla base di tali dati, emerge, in continuità con i dati delle annualità
precedenti, che una parte significativa dei contribuenti maggiormente affidabili,
anche al netto di eventuali ulteriori componenti positivi dichiarati, si attesta sopra
la soglia individuata con il punteggio pari a 8; in particolare, prendendo in
considerazione il livello medio dei redditi dichiarati, quale possibile parametro per
valutare l’affidabilità del contribuente, a partire dalla classe di punteggio da 8 a
8,5, il relativo reddito medio risulta superiore al reddito medio dell’intera platea
dei contribuenti che applicano gli ISA.
In caso di significative variazioni future dei dati dichiarativi rilevanti ai fini
dell’individuazione delle soglie di accesso ai benefici premiali, le eventuali
modifiche dei livelli di affidabilità per l’accesso ai predetti benefici saranno
effettuate con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Al fine di far accedere ai benefici premiali di cui alle lettere c), d) e f),
particolarmente rilevanti ai fini dell’esercizio delle attività di controllo
dell’Agenzia, i contribuenti che presentano profili di affidabilità più elevati, atteso
quanto previsto dal comma 12 dell’articolo 9-bis del decreto, si è provveduto a
graduare la soglia di accesso incrementandola di un importo pari a “0,5” per quanto
riguarda i benefici premiali di cui alla lettera d) e di un importo pari a “1” per quelli
di cui alle lettere c) e f).
L’individuazione del livello di affidabilità per l’accesso ai benefici premiali
di cui alle lettere a) e b), relativo alle soglie più elevate introdotte dalle modifiche
operate dall’articolo 14, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, è stata
effettuata tenuto anche conto di quanto indicato nella relazione illustrativa al
medesimo d.lgs. n. 1 del 2024.
In tale documento viene, infatti, chiarito che, considerato che il richiamato
comma 12 dell’articolo 9-bis prevede che con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate siano individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali è
collegata la graduazione dei benefici premiali, con lo stesso provvedimento, ferme
restando le attuali soglie di esonero, le più alte soglie individuate nella norma
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potranno essere correlate a livelli di affidabilità maggiori (ad esempio, soggetti ISA
con punteggio pari o superiore a 9).
Inoltre, al fine di consentire l’accesso ai benefici premiali anche ai
contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco
temporale più ampio, circostanza sintomatica di una condizione di affidabilità
fiscale ripetuta nel tempo, si è provveduto a confermare i benefici previsti dalle
lettere da a) a d) ed f) del comma 11 dell’articolo 9-bis, del decreto, ai soggetti che
presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la
media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell’applicazione degli
ISA per il periodo d’imposta oggetto di dichiarazione e di quello precedente.
Il livello di affidabilità calcolato sulla base dei due anni d’imposta è
individuato secondo i seguenti criteri: aumentandolo di un importo pari a “0,5”,
per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è
fissata a 8 e 8,5 e mantenendo il medesimo valore per quanto riguarda i benefici
premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è fissata a 9.
Le possibili soglie cui associare i benefici premiali sono state presentate alle
Organizzazioni di categoria e professionali, rappresentate nella Commissione di
esperti prevista dal comma 8 dell’articolo 9-bis, del decreto, con nota inviata il 9
aprile 2026.
Infine, nel provvedimento, ai fini della definizione delle specifiche strategie
di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, previste dal comma 14
dell’articolo 9-bis del decreto, è stato confermato anche per il periodo d’imposta
2025 e i successivi, il livello di affidabilità minore o uguale a 6, già individuato
con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 126200 del 10
maggio 2019.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
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Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo
68, comma 1; articolo 71, comma 3);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo
modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo
3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione
trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.
43 del 2025 (articolo 2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto”;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi”;
Legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, recante
“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta
regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
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Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 11 febbraio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2008, recante
“Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito
rilevanti ai fini degli studi di settore”;
Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge. 3 agosto 2009, n. 102, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di
termini”;
Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”;
Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 126200 del 10
maggio 2019, recante “Applicazione all’annualità di imposta in corso al 31
dicembre 2018 degli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dall’articolo 9-
bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale
31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione,
nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio
2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018”;
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.” (articolo 148);
Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge. 4 agosto 2022, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni
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fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori
disposizioni finanziarie e sociali”;
Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, e successive modificazioni, recante
“Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti
tributari”;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 18 marzo 2024,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2024, recante “Approvazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei
comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali
e di approvazione delle territorialità specifiche”;
Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di
termini normativi”;
Classificazione delle attività economiche ATECO 2025 pubblicata sul sito
istituzionale dell’Istituto nazionale di statistica, resa nota in Gazzetta Ufficiale n.
302 del 27 dicembre 2024;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 31 marzo 2025,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2025, recante “Approvazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei
comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle
attività professionali e di approvazione delle territorialità generale, della
territorialità del commercio e di tre territorialità specifiche”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 176203/2025
dell’11 aprile 2025, recante “Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale
relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, cui sono riconosciuti
i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96”.
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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 22 aprile 2026
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente
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