Come si compila il modello F24 per il versamento integrativo dell'IVA dovuto agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA)?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 48/E del 2019 ridenomina il codice tributo "6494" da "Studi di settore - adeguamento IVA" a "ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale – integrazione IVA", per consentire il versamento dell'IVA integrativa tramite modello F24 quando il contribuente dichiara ulteriori componenti positivi per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale. Questa disciplina riguarda gli esercenti attività di impresa, arti e professioni che applicano gli ISA e decidono di aumentare volontariamente la propria base imponibile per accedere ai benefici premiali previsti dal decreto-legge 50/2017.
In pratica, il contribuente compila il modello F24 nella sezione "Erario" utilizzando il codice "6494" esclusivamente nella colonna "importi a debito versati", indicando come "anno di riferimento" l'anno d'imposta per cui effettua l'integrazione. Nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." deve inserire il numero della rata e il totale delle rate nel formato "NNRR" (ad esempio "0101" per pagamento in unica soluzione, oppure "0102" per prima rata di due).
Il versamento dell'IVA integrativa non comporta sanzioni e interessi a condizione che sia effettuato entro i termini previsti per il saldo delle imposte sui redditi, con possibilità di rateazione secondo l'articolo 20 del decreto legislativo 241/1997. L'aliquota IVA da applicare agli ulteriori componenti positivi è calcolata come media ponderata tra l'imposta sulle operazioni imponibili e il volume d'affari dichiarato, tenendo conto di operazioni non imponibili o in regime speciale.
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Riferimento normativo
Modello F24 - ridenominazione del codice tributo “6494” – articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 48/E
Divisione Servizi
Roma, 10 maggio 2019
OGGETTO: Modello F24 - ridenominazione del codice tributo “6494” – articolo 9-bis,
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
Con la risoluzione n. 89 del 1° giugno 1999 del Ministero delle Finanze è stato
istituito, tra l’altro, il codice tributo “6494”, denominato “Studi di settore - adeguamento
IVA”, per consentire di effettuare il versamento integrativo dell’IVA, tramite modello F24,
dovuto per l’adeguamento del volume d’affari a seguito dell’applicazione degli studi di
settore.
In proposito, l’articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede che “Al fine di
favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli
obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra
questi e l' Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione
preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale
per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di seguito denominati "indici" (…)”.
L’articolo 9-bis, comma 9, del citato decreto-legge n. 50 del 2017, stabilisce che
“Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti
interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non
risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai
fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per
accedere al regime premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti positivi rilevano
anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e determinano un
corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori
componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media
risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella
relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato”.
Al riguardo, il successivo comma 10 del medesimo articolo 9-bis, prevede che “La
dichiarazione degli importi di cui al comma 9 non comporta l'applicazione di sanzioni e
interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine
e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di
effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle
imposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Tanto premesso, per effettuare il versamento integrativo dell’IVA, tramite modello
F24, dovuto per l’adeguamento del volume d’affari a seguito dell’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale (ISA), è utilizzato il suddetto codice tributo “6494”, come di
seguito ridenominato:
“6494” denominato “ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale – integrazione
IVA”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella
sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a debito
versati” indicando, quale “anno di riferimento”, l’anno d’imposta per il quale si effettua
l’integrazione, espresso nel formato “AAAA”. Nel campo “rateazione/regione/prov./mese
rif.” sono indicate le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel
formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica
il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto
campo è valorizzato con “0101”.
Infine, si precisa che il suddetto codice tributo “6494” è utilizzabile anche per il
versamento integrativo dell’IVA dovuto per l’adeguamento del volume d’affari relativo agli
anni d’imposta nei quali era applicabile la previgente disciplina in materia di studi di
settore.
IL CAPO DIVISIONE
firmato digitalmente
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Il codice tributo 6494 è lo strumento operativo per versare l'integrazione IVA derivante dagli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), disciplinati dall'articolo 9-bis del decreto-legge 50/2017. Commercialisti e consulenti fiscali lo utilizzano per gestire i versamenti integrativi legati all'adeguamento della base imponibile, alla determinazione dell'aliquota media IVA e all'accesso ai regimi premiali per i contribuenti che migliorano il proprio profilo di affidabilità.
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