Risoluzione AdE In vigore

Risoluzione AdE 209/2023

Istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite modello F24, in materia di imposizione minima globale di cui al Titolo II del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Quali sono i codici tributo da utilizzare nel modello F24 per i versamenti relativi all'imposizione minima globale secondo il decreto legislativo 209/2023?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 63/E istituisce tre nuovi codici tributo per consentire il versamento tramite modello F24 delle imposte relative all'imposizione minima globale introdotta dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Questi codici sono: 2730 per l'imposta minima integrativa, 2731 per l'imposta minima suppletiva e 2732 per l'imposta minima nazionale. La normativa si applica ai grandi gruppi multinazionali e nazionali di imprese e recepisce la Direttiva UE 2022/2523 sul Pillar 2 dell'accordo OCSE/G20 per la global minimum tax.

Il versamento avviene in due rate: il 90% entro l'undicesimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio e il saldo entro l'ultimo giorno del mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Per i soggetti con esercizio coincidente all'anno solare, la prima rata per il 2024 scade a novembre 2025 e la seconda a luglio 2026. Nel modello F24, i codici vanno inseriti nella sezione "Erario" con il campo "rateazione" compilato nel formato "NNRR" (dove NN indica il numero della rata 01 o 02, e RR sempre 02).

La risoluzione prevede inoltre due ulteriori codici tributo per i versamenti in ravvedimento: il 2733 per le sanzioni e il 2734 per gli interessi dovuti secondo l'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997. Questi codici consentono ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente le posizioni irregolari relative alle imposte minime, mantenendo la tracciabilità dei pagamenti attraverso il modello F24.

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Riferimento normativo

Istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite modello F24, in materia di imposizione minima globale di cui al Titolo II del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 - pdf

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 63/E Divisione Servizi ______________ Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione Roma, 10 novembre 2025 OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite modello F24, in materia di imposizione minima globale di cui al Titolo II del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 Il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (nel seguito solo “decreto”), al Titolo II (articoli da 8 a 60), introduce la normativa sull’imposizione minima globale dei grandi gruppi multinazionali e nazionali di imprese, in attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111. Il decreto recepisce la Direttiva (UE) 2022/2523, che a sua volta recepisce nel mercato unico il nucleo principale dell’accordo globale sul c.d. Secondo Pilastro (“Pillar 2”) raggiunto in sede OCSE/G20, che mira ad introdurre una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (“global minimum tax”). In particolare, il decreto, all’articolo 9, comma 1, prevede una imposizione integrativa che viene prelevata, in Italia, attraverso: a) l’imposta minima integrativa di cui agli articoli 13, 14 e 15 del decreto; b) l’imposta minima suppletiva di cui agli articoli 19, 20 e 21 del decreto; c) l’imposta minima nazionale di cui all’articolo 18 del decreto. Nello specifico, gli obblighi di versamento sono disciplinati dall’articolo 53, comma 2, del decreto e le relative disposizioni attuative sono previste dall’articolo 6 del decreto 7 novembre 2025 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’imposta minima integrativa, l’imposta minima suppletiva e l’imposta minima nazionale dovute in Italia sono versate in euro con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione. Il versamento delle imposte avviene in due rate: il 90 per cento dell’importo dovuto entro l’undicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio al quale l’imposta si riferisce e l’importo residuo entro l’ultimo giorno del mese successivo al termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa a tale esercizio. In tale ambito, la relazione illustrativa al decreto chiarisce che, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il primo versamento per l’imposizione integrativa dovuta in relazione al 2024 dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno di novembre 2025 e la seconda rata dell’imposta dovuta per il 2024 dovrà essere versata entro luglio 2026. A partire dall’esercizio successivo a quello transitorio (come definito dall’articolo 54 del decreto), per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la seconda rata per l’imposta dovuta nel 2025 dovrà essere versata entro il mese di aprile 2027 (con prima rata da versare entro novembre 2026). Tanto premesso, al fine di consentire il versamento delle imposte in parola mediante il modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo: • “2730” denominato “Imposta minima integrativa - articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”; • “2731” denominato “Imposta minima suppletiva - articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”; • “2732” denominato “Imposta minima nazionale - articolo 18 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”. In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. Il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”, per il versamento delle due rate previste dalla norma, è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento, indicata con 01 o 02, e “RR” il numero complessivo delle rate, indicando sempre 02. Per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni e degli interessi dovuti in caso di ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si istituiscono i seguenti codici tributo: • “2733” denominato “Sanzione da ravvedimento - Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale - articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”; • “2734” denominato Interessi da ravvedimento - Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale - articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”. In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. IL DIRETTORE CENTRALE Firmato digitalmente

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La Risoluzione AdE 63/E è il riferimento normativo per chi deve gestire i versamenti dell'imposizione minima globale, global minimum tax e Pillar 2 OCSE/G20. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per compilare correttamente il modello F24 con i codici tributo 2730, 2731 e 2732, nonché per gestire ravvedimenti operosi, sanzioni e interessi relativi alle imposte minime integrativa, suppletiva e nazionale secondo il decreto legislativo 209/2023.

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