Risoluzione AdE In vigore

Risoluzione AdE 124/2023

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Qual è il codice tributo per utilizzare il credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica e come si applica nel modello F24?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 124/2023 istituisce il codice tributo "7035" per consentire alle imprese agricole, forestali e della pesca di utilizzare il credito d'imposta previsto dall'articolo 16-bis del decreto-legge 124/2023 per gli investimenti nella Zona economica speciale unica del Mezzogiorno. Questo credito è destinato esclusivamente alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore forestale e nella pesca e acquacoltura che effettuano investimenti nella ZES unica.

Il credito può essere utilizzato solo in compensazione tramite il modello F24, presentato obbligatoriamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Nel modello, il codice 7035 va inserito nella sezione "Erario", colonna "importi a credito compensati" (o "importi a debito versati" se occorre riversare l'agevolazione), indicando nel campo "anno di riferimento" l'anno in cui sono stati sostenuti i costi nel formato AAAA.

L'Agenzia delle entrate verifica automaticamente che l'importo compensato non superi il massimo fruibile secondo le comunicazioni ricevute e la percentuale comunicata dal Direttore; in caso di superamento, il modello F24 viene scartato. Ogni beneficiario può consultare l'ammontare dell'agevolazione disponibile accedendo al proprio cassetto fiscale nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate.

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Riferimento normativo

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 - pdf

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 6/E Divisione Servizi ______________ Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione Roma, 24 gennaio 2025 OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 L’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, riconosce, alle condizioni ivi indicate, un contributo sotto forma di credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto 18 settembre 2024 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state definite le modalità di attuazione del credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura. In particolare, tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 novembre 2024 è stato approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura ed è stato definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione. 2 Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo: • “7035” denominato “credito d’imposta investimenti ZES unica – imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, della pesca e acquacoltura - articolo 16-bis, del decreto- legge 19 settembre 2023, n. 124”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”. L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate e della percentuale comunicata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, pena lo scarto del modello F24. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. IL DIRETTORE CENTRALE Firmato digitalmente

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Il codice tributo 7035 è lo strumento operativo per gestire il credito d'imposta ZES unica nel modello F24, disciplinato dal decreto-legge 124/2023 e dalle modalità attuative definite dal Ministero dell'agricoltura. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere le regole sulla compensazione, la trasmissione telematica obbligatoria e il monitoraggio del limite massimo fruibile per le imprese agricole, forestali e della pesca che investono nel Mezzogiorno.

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