Come vengono tassate le plusvalenze realizzate da un'impresa sociale dalla cessione di terreni, e incidono sul calcolo della soglia del 70% di ricavi da attività di interesse generale?
Spiegato da FiscoAI
Le plusvalenze patrimoniali realizzate da un'impresa sociale non rientrano nel calcolo della soglia minima del 70% di ricavi da attività di interesse generale, come stabilito dal decreto ministeriale del 24 gennaio 2008. Questo significa che quando l'impresa sociale vende terreni e realizza plusvalenze, queste non vengono conteggiate né al numeratore (ricavi da attività sociale) né al denominatore (ricavi complessivi) del rapporto percentuale richiesto. Tuttavia, le plusvalenze concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile secondo le ordinarie modalità di imposizione applicabili alla forma giuridica dell'impresa (nel caso di s.r.l., secondo l'articolo 86 del TUIR), e non beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 18 del d.lgs. 112/2017, poiché non derivano direttamente dallo svolgimento dell'attività statutaria. L'esenzione fiscale dell'articolo 18 si applica solo agli utili e avanzi di gestione derivanti dall'attività statutaria destinati ad incremento del patrimonio, non alle plusvalenze patrimoniali. Pertanto, anche se preordinate alla realizzazione del progetto principale dell'impresa sociale, le plusvalenze rimangono tassabili secondo le regole ordinarie.
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Riferimento normativo
Articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017. Trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate da un impresa sociale - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
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Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 243
OGGETTO: Articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017. Trattamento fiscale
delle plusvalenze realizzate da un impresa sociale
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
L'istante ha dichiarato di far parte di un gruppo di soggetti per lo più qualificabili
come enti del terzo settore e facenti capo a una fondazione denominata "Fondazione
X", costituita il ... 2007 con un consistente patrimonio immobiliare detenuto dalla
società di pura gestione immobiliare (Sas Y s.r.l.) di cui la fondazione è divenuta socio
unico.
Il ... 2019 la Fondazione X, con il benestare regionale, ha modificato il proprio
statuto ampliando le proprie finalità a fronte della volontà di costruire un ... sui terreni
di proprietà. Con la modifica del proprio statuto la Fondazione X si è adeguata alla
nuova normativa degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 112.
Al fine di raggiungere l'indicato obiettivo la Fondazione X ha deliberato la
scissione parziale proporzionale della società di gestione immobiliare, scorporando i
beni immobili che continueranno ad essere gestiti da una società di gestione
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immobiliare (la beneficiaria Immobiliare Beta s.r.l.) dagli immobili che verranno
utilizzati nell'ambito del progetto della costruzione di un ....
La società scissa è stata convertita in impresa sociale, assumendo la
denominazione "Impresa Sociale X s.r.l." con finalità speculari a quelle della
Fondazione X, di cui diventerà il braccio operativo.
Il patrimonio dell'impresa sociale è composto da ... inagibili o utilizzati
direttamente per uffici dell'impresa.
L'impresa istante, che ha quale suo progetto prevalente la realizzazione di un ...,
si limiterà a svolgere nel suo primo periodo di vita le seguenti attività:
- organizzazione nel ...di proprietà, originario del XIV secolo, di iniziative
culturali per esposizioni d'arte e iniziative letterarie che generano entrate modeste;
- stipula di un contratto di locazione di ... di proprietà con una cooperativa
Onlus...;
- trasferimento di un .., attualmente gestito da un'associazione no profit...e
costituito in precedenza dalla Fondazione X;
- continuazione della gestione del proprio patrimonio immobiliare destinato alla
costruzione del ..., che costituisce attività asservita e residuale a quelle risultanti dallo
statuto.
Con documentazione integrativa l'istante ha precisato che le iniziative previste
(già realizzate o di imminente realizzazione) costituiscono una prosecuzione di tali
attività svolte da altri soggetti no profit: locazioni sociali, già in essere; iniziative
culturali già iniziate e il ....
Nello stesso documento la società afferma che in relazione alle attività
sopradescritte i requisiti per la qualifica dell'impresa sociale sono già esistenti: in
queste si ricomprende anche l'imminente attività del .... Infatti, tre delle finalità
qualificanti l'impresa sociale sono operative, ma modeste quanto al loro ritorno
economico.
Relativamente alle modalità di concessione a terzi del ...., la società precisa
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nell'integrazione all'istanza di interpello che fino ad oggi ha ospitato alcuni incontri
relativi alla donna e ai problemi ambientali dei Paesi in via di sviluppo. Altre attività
legate al ...sono state le mostre d'arte, che hanno implicato come introito un rimborso
spese vive e per il futuro è in programmazione la promozione del territorio e dei suoi
prodotti (riso, prodotti d'oca ecc.). Il criterio per la fissazione del prezzo per le varie
iniziative è quello del rimborso spese e in alcuni casi si prevedono delle offerte per
abiti usati che vengono donati all'impresa sociale.
Con riferimento al ..., l'istante precisa che è subentrata al ...e che ha già previsto
il suo ampliamento sia in ordine agli spazi da destinare al suo svolgimento, sia per
l'inserimento di altre specialità, sia con l'acquisto di strumentazioni necessarie per
ampliare l'offerta delle prestazioni specialistiche.
Prima di svolgere l'attività prevalente (realizzazione ...), l'impresa dichiara di
dover percorrere un iter burocratico per ottenere le necessarie autorizzazioni ... al
quale seguirà il periodo della sua costruzione. È previsto un periodo di tempo,
preliminare al funzionamento di questa struttura ..., non inferiore ai 4 anni, nel corso
del quale l'impresa potrà svolgere solo alcune modeste attività quali quelle sopra
indicate.
Per realizzare il ... l'impresa dovrà, inoltre, procurarsi le liquidità necessarie
provvedendo alla cessione di aree agricole di proprietà. Questa cessione genererà
plusvalenze consistenti che verranno accantonate in una riserva e utilizzate a tale
scopo.
A tal riguardo l'istante osserva che nell'ambito dei requisiti della normativa di cui
al d. lgs. n. 112 del 2017 per essere impresa sociale è necessario che la percentuale dei
ricavi derivanti dalle attività di interesse generale sia pari a una percentuale non
inferiore al settanta per cento del totale dei ricavi.
Con riferimento ai terreni agricoli oggetto della futura cessione precisa che gli
stessi sono al momento locati così come i fabbricati, ovvero le .... Invece, il ..., che è
un immobile di interesse storico, come già detto verrà utilizzato in prevalenza per
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iniziative culturali e mostre d'arte e talvolta sarà concesso in uso a terzi come location
o utilizzato per eventi destinati a raccolta fondi; la sua rendita catastale è rilevante e
presumibilmente superiore ai proventi derivanti dall'attività istituzionale.
L'istante sottolinea, ancora, che l'impresa nasce dalla conversione di una società
preesistente senza soluzione di continuità, sia pure con un patrimonio immobiliare
inferiore per effetto della scissione descritta. La partita IVA del soggetto scisso,
successivamente convertito in impresa sociale, è rimasta la stessa.
In relazione a quanto precede, la società chiede di conoscere:
a) come incidono le plusvalenze sul calcolo della percentuale del settanta per
cento dei ricavi che l'impresa sociale deve conseguire dalle attività di interesse
generale e il trattamento della plusvalenza da cessione dei terreni;
b) il trattamento dei proventi derivanti dalla gestione immobiliare;
c) le modalità di assolvimento degli obblighi dichiarativi e di bilancio a
fronte della conversione di una società a responsabilità in impresa sociale in corso
d'anno.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Quesito a)
L'istante ritiene che la plusvalenza realizzata con la cessione dei terreni non
incida sul calcolo della soglia del settanta per cento e sia esente da imposta ai sensi
dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017, in quanto preordinata alla
costruzione del .... Infatti, il realizzo di queste plusvalenze è direttamente finalizzato a
realizzare il ...che è l'oggetto principale dell'impresa sociale.
Quesito b)
Per quanto riguarda i proventi derivanti dalla gestione immobiliare, l'istante
ritiene che il reddito dell'affitto dei terreni vada assunto in base al reddito dominicale
rivalutato ai sensi dell'articolo 90 del TUIR, trattandosi di immobile non strumentale
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affittato a terzi.
Relativamente ai fabbricati, il ... verrà utilizzato in prevalenza per finalità
istituzionali (iniziative culturali, mostre d'arte ecc.) o concesso in uso per location e le
due villette vengono locate nell'ambito dell'attività istituzionale e il conseguente
provento usufruisce, quindi, dell'esenzione.
Quesito c)
In merito agli obblighi dichiarativi e di bilancio, l'istante ritiene che sia corretto
presentare per l'esercizio 2019 un solo bilancio e un'unica dichiarazione dei redditi,
usufruendo delle esenzioni di cui al citato articolo 18 del d. lgs. n. 112 del 2017 per le
operazioni compiute dopo l'8 agosto 2019 mediante variazioni in diminuzione
determinate con l'utilizzo di separati conti economici redatti internamente ai soli fini
fiscali.
Nella documentazione integrativa a quest'ultimo proposito l'istante osserva,
tuttavia, che poiché l'impresa sociale deriva dalla scissione di una Srl senza soluzione
di continuità, essendo le due forme imprenditoriali regolate fiscalmente in modo
diverso, potrebbe essere più utile presentare due diversi modelli di dichiarazione dei
redditi per l'anno 2019 mutuati da due bilanci all'interno del 2019, per i periodi 1°
gennaio 2019 - 7 agosto 2019, in relazione all'attività di pura gestione immobiliare, e
l'altro per il periodo residuo come impresa sociale.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si rappresenta che esula dal presente parere ogni valutazione
in merito alla sussistenza dei requisiti per confermare la riconducibilità dell'istante alla
categoria delle imprese sociali in relazione all'effettiva attività svolta, su cui resta
fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.
Sempre preliminarmente, si rammenta che ai sensi del comma 9 dell'articolo 18
del decreto legislativo n. 112 del 2017, le agevolazioni di cui al medesimo articolo 18
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sono subordinate, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
Pertanto, la risposta al presente interpello determina effetti esclusivamente nell'ipotesi
in cui a seguito della notifica di cui al periodo precedente la Commissione valuti come
compatibile con il framework comunitario le disposizioni qui in esame. In ogni altro
caso, il presente parere non produce gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 11 della
legge n. 212 del 2000.
Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, reca la revisione della disciplina in
materia di impresa sociale, che abroga e sostituisce il decreto legislativo 24 marzo
2006, n. 155.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 112 del 2017: "
Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli
costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle
disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività
d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale (...)".
L'acquisizione della qualifica comporta l'assunzione di determinati vincoli, fra
cui l'obbligo di destinare i propri utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività
statutaria o ad incremento del proprio patrimonio, con possibilità di distribuzione ai
soci solo nei limiti previsti dall'articolo 3, comma 3, del d. lgs. n. 112 del 2017.
Le attività che possono svolgere le imprese sociali sono indicate nel successivo
articolo 2, comma 1, e devono essere di interesse generale. In caso di svolgimento di
più attività, il comma 3 del medesimo articolo precisa che "si intende svolta in via
principale l'attività per la quale i ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi
complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali".
I criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per
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cento dei ricavi complessivi dell'impresa sono contenuti nel decreto ministeriale
emanato il 24 gennaio 2008 attuativo dell'articolo 2, comma 3, del soppresso decreto
legislativo n. 155 de 2006 e ancora oggi ritenuto applicabile dal Ministero del Lavoro,
in considerazione dell'inclusione dello stesso tra la normativa applicabile ai soggetti in
parola.
In particolare, tale decreto all'articolo 2, comma 1, precisa che: "Ai fini del
computo della soglia minima del 70 per cento nel rapporto tra ricavi prodotti da
attività di utilità sociale e ricavi complessivi dell'organizzazione (...) sono considerati
al numeratore del suddetto rapporto, per ogni anno di esercizio dell'organizzazione
che esercita l'impresa sociale, soltanto i ricavi, come definiti dall'art. 1, direttamente
generati dalle attività di utilità sociale (...). Non vengono, in ogni caso, considerati nel
computo del rapporto di cui al precedente comma 1 - né per quanto concerne il
numeratore, né il denominatore - (...) b) plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale
(...)".
Ai fini fiscali, quindi, la determinazione dei redditi prodotti dall'impresa sociale
avviene applicando le disposizioni tributarie previste per le diverse tipologie di enti
che possono assumere tale qualifica.
L'articolo 18 del d. lgs. n. 112 del 2017, come modificato dal decreto legislativo
20 luglio 2018, n. 95, ai commi 1 e 2, prevede che non concorrono alla formazione del
reddito imponibile delle imprese sociali:
· le somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva di
cui all'articolo 15, nonché le somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell'articolo
3, commi 1 e 2, ovvero, gli eventuali utili e avanzi di gestione derivanti dallo
svolgimento dell'attività statutaria destinati ad incremento del patrimonio dell'impresa
sociale sulla base del menzionato articolo 3;
· le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo
83 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La disposizione di cui al periodo precedente è
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applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare a incremento del
patrimonio ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Quesito a)
Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto ministeriale del 24 gennaio
2008, ai fini del computo della soglia minima del settanta per cento nel rapporto tra
ricavi prodotti da attività di utilità sociale e ricavi complessivi dell'organizzazione, non
vengono considerati nel predetto rapporto, tra l'altro, le plusvalenze di tipo
patrimoniale.
Ne consegue che nel caso in esame, le plusvalenze che l'impresa dovesse
realizzare con la cessione dei terreni non rilevano ai fini della determinazione del
rapporto tra ricavi da attività di utilità sociale e ricavi complessivi dell'organizzazione.
Ai sensi del menzionato articolo 18 del d. lgs. n. 112 del 2017 esclusivamente
l'utile e l'avanzo di gestione derivanti dallo svolgimento dell'attività statutaria, destinati
ad incremento del patrimonio dell'impresa sociale sulla base del menzionato articolo 3,
non concorrono alla formazione del reddito di periodo.
Le plusvalenze realizzate per la vendita dei terreni, non potendo essere
ricondotte di per sé allo svolgimento dell'attività statutaria dell'impresa sociale,
concorrono alla formazione del reddito secondo le ordinarie modalità di imposizione
applicabili alla tipologia di soggetto fiscale che rappresentano, nel caso di specie
secondo le ordinarie modalità di cui all'articolo 86 del TUIR.
Quesito b)
L'istante dichiara che a seguito della scissione della società di gestione
immobiliare "Sas Y s.r.l." si è convertita in una società sociale denominata "Impresa
sociale X s.r.l.".
Pertanto, ai fini della determinazione della base imponibile continua ad applicare
le disposizioni previste per il calcolo sul reddito delle società di cui al Titolo II, Capo
II, Sezione I del TUIR.
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Ciò stante, relativamente all'attività di locazione dei terreni si applica l'articolo
90 del TUIR, in base al quale i redditi degli immobili che non costituiscono beni
strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è
diretta l'attività dell'impresa, concorrono alla formazione del reddito nell'ammontare
determinato secondo le disposizioni previste dal capo II del titolo I.
Per quanto concerne il reddito derivante dal ... e dalle locazioni delle ..., sulla
base delle informazioni contenute nell'istanza di interpello, allo stato attuale, entrambi
i fabbricati risultano destinati allo svolgimento delle attività riconducibili a quelle di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017. Ne consegue che i proventi
derivanti dallo sfruttamento economico rientrano nell'esenzione di cui al menzionato
articolo 18 del d.lgs. n. 112 del 2017 (fermo restando quanto rappresentato in
premessa, in ordine alla notifica alla Commissione UE).
Quesito c)
Come precisato sopra, ai fini fiscali l'impresa sociale applica le regole di
determinazione del reddito in base alla propria forma giuridica.
Nel caso in esame la società istante ha dichiarato di essersi convertita in impresa
sociale mantenendo sempre la forma di Srl; ferma restando la valutazione della
legittimità sul piano civilistico di tale trasformazione atipica che dovrà essere
confermata dal Ministero del lavoro, troveranno applicazione le ordinarie disposizioni
previste per questa forma di società.
Pertanto, ai fini della dichiarazione dei redditi la stessa sarà tenuta alla
presentazione di una dichiarazione nella quale confluiranno i dati relativi al periodo
precedente alla scissione e quelli relativi al periodo compreso tra la data di nascita
dell'impresa sociale e la fine dell'esercizio.
Ai fini della fruizione in dichiarazione delle agevolazioni fiscali previste
nell'articolo 18 del d. lgs. n. 112 del 2017, per l'impresa sociale si osserva quanto
segue.
La qualificazione di impresa sociale presuppone che l'impresa abbia conseguito
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il settanta per cento dei ricavi complessivi derivanti dall'attività sociale per ogni anno
di esercizio dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale (articolo 2, comma 1,
Decreto 24 gennaio 2008).Nel caso di specie, pertanto, l'istante avrà l'onere di operare
il calcolo della prevalenza sull'ammontare complessivo dei propri ricavi dell'anno,
includendo tra i ricavi di attività diverse da quella sociale quelli conseguiti prima della
conversione in impresa sociale e senza tener conto, in ogni caso, della quota parte
attribuibile alla società beneficiaria dell'operazione di riorganizzazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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Le plusvalenze patrimoniali, il calcolo della soglia del 70% di ricavi da attività di interesse generale, l'articolo 18 del d.lgs. 112/2017 e l'articolo 86 del TUIR sono i riferimenti principali per commercialisti che assistono imprese sociali. Consulenti fiscali devono distinguere tra ricavi da attività statutaria (esenti) e plusvalenze da cessione di beni (tassabili), applicando il decreto ministeriale 24 gennaio 2008 per la determinazione della prevalenza dell'attività sociale.
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