Interessi passivi – art. 96 del TUIR – terreni – diritto di superficie – acquisto – finanziamenti garantiti da ipoteca – destinazione alla locazione – art. 1, co. 36, della legge n. 244 del 2007 – non integrale deducibilità
Quando gli interessi passivi su finanziamenti ipotecari per immobili sono integralmente deducibili senza i limiti dell'articolo 96 del TUIR?
Spiegato da FiscoAI
L'articolo 1, comma 36, della legge 244/2007 prevede un'eccezione al limite di deducibilità degli interessi passivi stabilito dall'articolo 96 del TUIR, ma solo per società immobiliari di gestione che svolgono attività locativa. La norma consente la piena deduzione degli interessi su finanziamenti garantiti da ipoteca quando gli immobili sono "destinati alla locazione". Questo beneficio si applica a società che hanno come attività prevalente la gestione di patrimoni immobiliari concessi in affitto, con requisiti sia patrimoniali (immobili per la maggior parte del valore dell'attivo) che economici (almeno due terzi dei ricavi da canoni di locazione). Tuttavia, la norma richiede espressamente la "locazione" come forma di destinazione dell'immobile, escludendo altri istituti anche se simili o analoghi dal punto di vista economico.
Nel caso specifico dell'interpello, la Agenzia delle Entrate ha chiarito che la costituzione di diritti di superficie (DDS) non può essere equiparata alla locazione ai fini dell'applicazione del comma 36, nonostante l'equiparazione contabile tra i due istituti. Sebbene il DDS produca effetti economici simili alla locazione e sia trattato analogamente nei principi contabili (OIC), la norma fiscale richiama espressamente e unicamente l'istituto della locazione, escludendo così la possibilità di beneficiare dell'integrale deducibilità per finanziamenti su terreni destinati a DDS.
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Riferimento normativo
Interessi passivi – art. 96 del TUIR – terreni – diritto di superficie – acquisto – finanziamenti garantiti da ipoteca – destinazione alla locazione – art. 1, co. 36, della legge n. 244 del 2007 – non integrale deducibilità - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 110/2025
OGGETTO: Interessi passivi – art. 96 del TUIR – terreni – diritto di superficie
– acquisto – finanziamenti garantiti da ipoteca – destinazione alla
locazione – art. 1, co. 36, della legge n. 244 del 2007 – non integrale
deducibilità
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
Con istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a),
della legge 27 luglio 2000, n. 212, ALFA s.r.l. (di seguito, ''Istante'') chiede un parere
sulla corretta interpretazione dell'articolo 1, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 (di seguito, ''comma 36''), in merito al trattamento fiscale da riservare agli interessi
passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili (nella specie, terreni)
destinati alla costituzione di diritti di superficie.
L'Istante rappresenta di essere una società costituita il [...] e che rientrano nel
proprio oggetto sociale, tra le altre, le attività di:
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fornitura di servizi relativi all'acquisizione di diritti reali o personali relativi
a proprietà immobiliari che ospitano infrastrutture mobili, solari, di dati, di ricarica o di
altro tipo, in particolare fibre e reti;
attività di consulenza in relazione a ciò che precede, inclusa, in particolare,
la negoziazione di contratti di locazione;
acquisizione di tutte le proprietà mobili e immobiliari, effettuazione delle
transazioni commerciali, industriali e finanziarie necessarie per il raggiungimento dello
scopo sociale.
L'Istante riferisce di far parte del Gruppo facente capo a BETA, il cui
business consiste nell'acquisire terreni da concedere agli operatori di impianti solari.
Poiché il principale obiettivo è quello di acquisire terreni nell'Europa meridionale dove
l'irradiazione risulta essere più alta, BETA ha individuato l'Italia come uno dei principali
mercati.
L'Istante rappresenta, inoltre, di aver individuato alcuni terreni per i quali
ha sottoscritto contratti preliminari di compravendita. Le risorse per l'acquisto dei
terreni saranno reperite attraverso finanziamenti erogati da BETA o da istituti finanziari,
garantiti da ipoteca iscritta sulle stesse proprietà, per la cui remunerazione la società
sosterrà oneri nella forma di interessi passivi determinati a tassi di mercato.
L'Istante, inoltre, specifica che sui terreni acquisiti saranno costituiti dei diritti
di superficie (di seguito, ''DDS'') di durata determinata (di solito, 20 anni) in favore di
soggetti terzi operanti nel campo delle energie rinnovabili, i quali vi installeranno dei
pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, percependo in cambio un
corrispettivo sotto forma di canone periodico per l'intera durata del DDS.
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L'Istante chiarisce che la scelta di utilizzare tale forma contrattuale (ossia, la
costituzione di DDS) deriva dal fatto che, quando la disponibilità del terreno è acquisita
con contratto di locazione, il conduttore non ha titolo giuridico adeguato alla costituzione
di una garanzia reale. Pertanto, gli istituti di credito, che finanziano l'operazione di
sviluppo degli impianti, prediligono concedere un finanziamento in presenza di un DDS
perché secondo l'Istante stesso possono tutelarsi ottenendo dal titolare di quest'ultimo
una garanzia reale sul medesimo diritto.
Infine, l'Istante specifica di redigere il bilancio secondo i principi contabili
nazionali (OIC) e che sarà considerata, una volta acquisiti i terreni, una società
immobiliare di gestione, in quanto la propria attività, esclusiva o prevalente, sarà
costituita dalla gestione di patrimoni immobiliari, effettuata per lo più tramite la loro
concessione a terzi mediante DDS.
Tanto premesso, l'Istante intende conoscere il parere della scrivente in merito
al corretto trattamento fiscale da riservare agli interessi passivi relativi ai finanziamenti
garantiti da ipoteca su immobili destinati alla costituzione di diritti di superficie.
Con nota del [...], la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione
integrativa; l'Istante ha risposto alla richiesta con la nota del [...] ([...] di seguito,
''documentazione integrativa'').
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante evidenzia che per le società immobiliari di gestione, in base all'articolo
1, comma 36, della legge n. 244 del 2007, è prevista la piena deducibilità degli
'''interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati
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alla locazione'', con la conseguente esclusione delle limitazioni di cui all'articolo 96 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, ''TUIR'').
La norma citata, secondo l'Istante, prevede la presenza dei seguenti requisiti:
(i) l'immobile deve rientrare nella categoria degli immobili patrimoniali;
(ii) il finanziamento deve essere garantito da ipoteca sull'asset;
(iii) l'immobile deve essere destinato alla locazione;
(iv) la società deve svolgere in via effettiva e prevalente attività immobiliare.
Per quanto riguarda il requisito indicato sub (i), l'Istante rappresenta che i terreni
acquisiti rientrano nella categoria dei beni patrimoniali secondo le previsioni dell'articolo
90 del TUIR, che li definisce come quei beni ''che non costituiscono beni strumentali per
l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività
dell'impresa''.
Secondo l'Istante, la ''disposizione prevista dall'art. 1, c. 36, L. 244/2007,
sulla base di quanto chiarito dall'Amministrazione finanziaria con la Circolare n.
37/2009, par. 2, si rende applicabile indipendentemente dalla classificazione degli
immobili patrimonio e strumentali non essendo determinante la natura dell'immobile
posto a garanzia dell'impegno assunto''. Pertanto, l'Istante ritiene che ''i terreni che
verranno acquistati dalla società risultano essere elegibili ai fini dell'applicazione della
disposizione''.
Sul requisito sub (ii), relativo al finanziamento garantito da ipoteca, l'Istante
rappresenta che, per quanto riguarda la natura dei finanziamenti, ''non si rinvengono
nella normativa di riferimento e nella prassi dell'Amministrazione finanziaria delle
precisazioni circa la fonte degli stessi, eccezion fatta per il leasing (cfr. Circolare n. 37/
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E/2009)''; pertanto, ritiene che ''non vi siano preclusioni in merito all'applicazione della
norma in commento laddove il finanziamento venga erogato dai soci della Società, in
luogo degli istituti finanziari''.
In merito al requisito sub (iii), inerente alla destinazione alla locazione
dell'immobile, l'Istante sostiene che ''[l]'Amministrazione finanziaria (cfr. Risposte n.
37/2018 e n. 435/2019) ha affermato che vi è una sostanziale equiparazione tra gli
effetti contabili e quindi fiscali per effetto del principio di derivazione rafforzata ex art.
83 TUIR prodotti dalla locazione e quelli prodotti dal DDS'', sostenendo quindi che
''nel termine ''locazione'' previsto dall'art. 1, c. 36, L. 244/2007 possa essere ricompreso
anche il DDS''.
Con riferimento al requisito identificato sub (iv), quello della prevalenza
dell'attività immobiliare, l'Istante afferma che ''[l]a Società, dopo aver acquistato i
terreni, sarà considerata come una società che svolge in via effettiva e prevalente attività
immobiliare''.
Per quanto sopra esposto, quindi, l'Istante ritiene che ''gli interessi passivi relativi
ai finanziamenti garantiti da ipoteca su terreni su cui verranno costituiti dei diritti di
superficie risulteranno integralmente deducibili e non soggetti alle limitazioni di cui
all'art. 96 TUIR''.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere è reso sulla base degli
atti, dei fatti e delle informazioni fornite dal contribuente nell'istanza di interpello e
nella documentazione integrativa, assunte acriticamente nel presupposto della veridicità,
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completezza e concretezza e attiene ai dubbi interpretativi formulati dall'istante, senza
estendersi a questioni diverse da quelle che hanno formato oggetto di espressa richiesta
ovvero a circostanze (come la prevalenza dell'attività svolta dall'Istante) riscontrabili
solo in via di fatto.
Resta, pertanto, impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione
finanziaria su tali profili.
Si osserva che, con riferimento alla deducibilità ai fini IRES degli interessi
passivi relativi a finanziamenti contratti dalle società per lo svolgimento dell'attività
d'impresa, l'articolo 96 del TUIR prevede che ''[l']eccedenza degli interessi passivi e
degli oneri finanziari assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi
e proventi finanziari assimilati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è deducibile nel
limite dell'ammontare risultante dalla somma tra il 30 per cento del risultato operativo
lordo della gestione caratteristica del periodo d'imposta e il 30 per cento del risultato
operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d'imposta precedenti
ai sensi del comma 7 [...]''.
Al riguardo, l'articolo 1, comma 36, della legge n. 244 del 2007, come modificato
dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147, prevede una deroga
ai limiti della deducibilità degli interessi passivi previsti dal richiamato articolo 96
concernente gli acquisti o la costruzione di immobili patrimoniali.
Con la modifica introdotta con il decreto legislativo n. 147 del 2015, è stato
definito l'ambito soggettivo di applicazione della norma. In particolare, è stato precisato
che le ''società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare'' sono
quelle che presentano sia un requisito di tipo patrimoniale (valore dell'attivo patrimoniale
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costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione)
sia un requisito economico (ricavi costituiti per almeno due terzi da canoni di locazione
o affitti di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore
normale dei fabbricati).
Si osserva, inoltre, che, affinché la disposizione in commento possa trovare
applicazione, deve trattarsi di ''interessi corrisposti relativamente all'acquisto o alla
costruzione degli immobili'' ed è ''necessario che il mutuo ipotecario abbia ad oggetto gli
stessi immobili concessi in locazione'' (cfr. circolari 21 aprile 2009, n. 19/E e 22 luglio
2009, n. 37/E).
Con riguardo all'ambito di applicazione della disciplina in oggetto, la citata
circolare n. 37/E del 2009 ha individuato quali soggetti destinatari della disposizione le
''immobiliari di gestione'', ovvero quelle ''società la cui attività consiste principalmente
nella mera utilizzazione passiva degli immobili cd. ''patrimonio'' e strumentali per
natura locati o comunque non utilizzati direttamente'', e ha chiarito che la disposizione
contenuta nel comma 36 è riferibile ''sia agli immobili patrimoniali che agli immobili
strumentali per natura, purché destinati all'attività locativa, non essendo determinante
la natura dell'immobile posto a garanzia dell'impegno assunto''.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, l'Istante intende ottenere un parere
in merito alla possibilità di dedurre integralmente gli interessi passivi relativi ai
finanziamenti garantiti da ipoteca su terreni su cui verranno costituiti dei diritti di
superficie.
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Sul punto, per quanto qui di interesse, giova innanzitutto evidenziare che il
comma 36 prevede che lo stesso si applichi a condizione che si sia in presenza di
''finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione''.
Con riferimento al requisito della destinazione alla ''locazione'' dei beni eleggibili
a godere dell'agevolazione in commento, l'Istante riferisce che intenderebbe porre in
essere ''dei contratti di costituzione di diritti di superficie (di seguito ''DDS'') con una
durata a tempo determinato (di solito 20 anni) sui terreni di cui sopra con soggetti
operanti nell'ambito delle energie rinnovabili, che intendono installare al suolo dei
pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica [...]''.
In relazione all'assimilazione del contratto di costituzione dei DDS al contratto
di locazione, si ritiene opportuno evidenziare che il diritto di superficie rappresenta un
diritto reale di godimento disciplinato dagli articoli da 952 a 956 del codice civile e che
consiste nella concessione, da parte del proprietario di un terreno o di un immobile a
terzi, del diritto a costruire sopra o sotto il suolo.
Al riguardo, si osserva che con la risposta a interpello pubblicata sub n. 435 del
2019 (richiamata dall'Istante) sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito al trattamento
fiscale da adottare nel caso di costituzione del diritto di superficie. Il caso analizzato,
nello specifico, riguardava una società che percepiva un corrispettivo una tantum per
la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato, da corrispondere alla
stipulazione del contratto definitivo.
Occorre segnalare che, in tale circostanza, l'assimilazione tra contratto
di locazione e contratto di costituzione di diritto di superficie ha riguardato
aspetti prettamente contabili, da cui consegue il rispetto del principio di
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competenza nell'imputazione dei componenti positivi di reddito (''[i]n relazione alla
rappresentazione contabile dei componenti di reddito derivanti dalla costituzione di
un diritto di superficie a tempo determinato, il combinato disposto del paragrafo 4
dell'OIC 11 e del paragrafo 65 dell'OIC 12 determina l'applicazione in via analogica
ai componenti positivi della sostanziale equiparazione tra gli effetti prodotti dal diritto
di superficie e quelli prodotti dalla locazione, operata espressamente dai menzionati
principi contabili per quanto concerne i componenti di reddito negativi (cfr. risoluzione
15 maggio 2018, n. 37/E).'' così la richiamata risposta n. 435).
Si ritiene, invece, che dal punto di vista dell'applicazione del comma 36 in
commento, non sia possibile equiparare la locazione con la costituzione del DDS.
Infatti, sia la legge n. 244 del 2007, che ha introdotto il comma 36, sia le
norme che sono intervenute successivamente a modificare tale disposizione, richiamano
espressamente l'istituto della locazione allo scopo di individuare la destinazione
dell'immobile (''destinati alla locazione'' cfr., il comma 36), escludendo così la
possibilità di utilizzare altri istituti simili o analoghi ai fini dell'applicazione della
disposizione in parola.
A ciò va aggiunto che la circolare n. 37/E del 2009 ha evidenziato che ''[p]er
meglio comprendere la ratio della norma sopra citata e definirne l'ambito applicativo
è opportuno ricordare la disposizione in cui risulta inserita. In particolare, la prima
parte del comma 36 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008 demanda ad
una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari
il compito di proporre l'adozione di modifiche normative volte alla semplificazione e
alla razionalizzazione del sistema vigente. In prospettiva di attuare questa revisione
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organica della fiscalità riguardante le ''imprese immobiliari'', la norma citata ha
poi stabilito, in via transitoria, ''la non rilevanza ai fini dell'articolo 96 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca
su immobili destinati alla locazione''. Inoltre, la richiamata circolare specifica che
''[t]rattasi, più precisamente, di una norma programmatica contenente due disposizioni
tra loro collegate che regolamentano il settore immobiliare. In sostanza, la disposizione
introdotta dalla legge finanziaria per il 2008, nel prevedere una riforma della fiscalità
delle imprese immobiliari, dispone, nel periodo transitorio, la temporanea esclusione
dal meccanismo di deducibilità del nuovo articolo 96 del TUIR degli interessi passivi
corrisposti dalle medesime società immobiliari e derivanti da finanziamenti garantiti da
ipoteca su immobili dati in locazione'' (enfasi aggiunta).
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che nel caso rappresentato dall'Istante
non sia integrato il requisito della destinazione alla locazione richiesto dal comma
36, in merito alla possibilità di dedurre integralmente gli interessi passivi relativi a
finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati all'installazione al suolo pannelli
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in quanto gli immobili in questione
saranno oggetto di contratto di costituzione di diritto di superficie.
Pertanto, si ritiene che l'Istante non possa beneficiare della integrale deduzione
degli interessi passivi prevista dal comma 36.
Di conseguenza, non si provvede all'analisi delle altre questioni sottese al
quesito posto (ossia, della categoria/natura degli immobili destinati alla locazione, della
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provenienza del finanziamento, etc.), stante il carattere assorbente della questione sopra
affrontata rispetto alla fattispecie concreta rappresentata.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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L'articolo 96 del TUIR disciplina il limite di deducibilità degli interessi passivi e degli oneri finanziari per le imprese, con il meccanismo del 30% del risultato operativo lordo. Le società immobiliari di gestione che svolgono attività locativa possono beneficiare della deroga prevista dal comma 36 della legge 244/2007, ma solo per immobili effettivamente destinati alla locazione, non per altre forme di concessione come il diritto di superficie. Commercialisti e consulenti fiscali devono distinguere attentamente tra locazione e DDS quando analizzano la deducibilità degli interessi su mutui ipotecari, poiché la qualificazione giuridica dell'istituto è determinante per l'applicazione della norma agevolativa.
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