Regime di fatturazione applicabile in base ad un contratto di mandato senza rappresentanza avente ad oggetto prestazioni sanitarie esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, c. 1, n. 18), Dpr 633/1972 - Art. 11, c. 1, lett. a), legge 27 luglio 212/2000
Come deve essere gestita la fatturazione quando una società riceve prestazioni sanitarie da professionisti tramite un contratto di mandato senza rappresentanza e le rivende ai pazienti?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che quando una società stipula un mandato senza rappresentanza con professionisti sanitari (medici, fisioterapisti), la natura delle prestazioni rimane la stessa sia nel rapporto tra professionista e paziente che tra società e paziente. Questo significa che se il professionista eroga una prestazione sanitaria esente da IVA, anche la società può fatturare al paziente in esenzione IVA, aggiungendo il proprio compenso. La società riceve fattura dal professionista in esenzione (per l'importo della prestazione sanitaria) e emette fattura al paziente sempre in esenzione (per la prestazione sanitaria più la propria provvigione). La provvigione della società è esclusa dalla base imponibile secondo l'articolo 13, comma 2, lettera b) del DPR 633/1972. Questo meccanismo consente alla società di presentarsi come unico soggetto erogatore di un servizio integrato, mantenendo il corretto trattamento fiscale delle prestazioni sanitarie sottostanti.
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Riferimento normativo
Regime di fatturazione applicabile in base ad un contratto di mandato senza rappresentanza avente ad oggetto prestazioni sanitarie esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, c. 1, n. 18), Dpr 633/1972 - Art. 11, c. 1, lett. a), legge 27 luglio 212/2000 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
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Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 132
OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Regime di
fatturazione applicabile in base ad un contratto di mandato senza
rappresentanza avente ad oggetto prestazioni sanitarie esenti da IVA ai
sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 18), del d.P.R. n. 633 del 1972.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA S.r.l. (di seguito, "Società", "Istante" o "Contribuente") riferisce di
occuparsi principalmente della "gestione e del trattamento del benessere delle persone,
comprendente aspetti sia sanitari che non sanitari, questi ultimi nell'ambito dello stile
di vita sotto l'aspetto nutrizionale, attività motoria e riabilitativa, ambito olistico,
ambito mentale, quale coaching e counselling".
La Società rappresenta di voler intraprendere un'attività secondaria consistente
nella gestione di un ambulatorio, nel quale diversi professionisti, quali medici e
fisioterapisti, erogano a terzi clienti servizi sanitari. L'Istante, oltre ad occuparsi della
parte amministrativa, metterebbe a disposizione dei medici e fisioterapisti (di seguito,
anche "i professionisti"), gli spazi, la segreteria ecc., per il supporto alla loro attività
sia interna alla struttura sia esterna nei confronti di pazienti che verranno poi
successivamente trattati chirurgicamente presso cliniche private.
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In relazione alla descritta attività, il Contribuente riferisce:
- di utilizzare il codice ATECO 82.11.01 "Servizi integrati di supporto per le
funzioni d'ufficio";
- che le prestazioni rese dai professionisti costituiscono prestazioni sanitarie
nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'articolo
99 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni. Nessun altro servizio - afferma l'Istante - è offerto dal
professionista al cliente/paziente.
Quanto sopra premesso, al fine di agevolare la gestione amministrativa della
prospettata attività e dei relativi professionisti, nonché di presentarsi all'esterno come
unico soggetto che eroga un servizio integrato, è intenzione della Società adempiere
alla fatturazione nel modo seguente:
1. stipulare con ogni singolo professionista un mandato senza rappresentanza;
2. ricevere fattura dai singoli medici in esenzione da IVA ai sensi dell'articolo
10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, a fronte delle prestazioni da loro rese ai pazienti, con indicazione dei dati
anagrafici del cliente;
3. fatturare ai clienti/pazienti la prestazione sanitaria resa dal professionista,
maggiorata del proprio compenso, in regime di esenzione ex articolo 10, primo
comma, n. 18), del d.P.R. n. 633 del 1972;
4. incassare il corrispettivo dal cliente, provvedendo poi a pagare la fattura
emessa dai professionisti nei suoi confronti.
Il Contribuente chiede conferma della correttezza della modalità di fattu-razione
che intende eseguire, prima descritta.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante afferma che l'applicazione dell'esenzione da IVA alle prestazioni
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sanitarie deve essere valutata in relazione alla natura delle prestazioni fornite,
riconducibili nell'ambito della diagnosi, della cura e della riabilitazione, e in relazione
ai soggetti prestatori, i quali devono essere abilitati all'esercizio della professione, a
prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto che le rende.
A tal fine, la Società richiama i chiarimenti forniti dalle risoluzioni n. 550555 del
27 dicembre 1989, n. 119/E del 28 maggio 2003, n. 39/E del 16 marzo 2004, n. 87/E
del 20 agosto 2010, nonché la sentenza della Corte di Giustizia UE del 10 settembre
2002, causa C-141/00.
Richiamando, inoltre, le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate (cfr.
risoluzione n. 250/E del 30 luglio 2002), l'Istante evidenzia che con il contratto di
mandato senza rappresentanza, il mandatario assume e acquista in nome proprio
rispettivamente gli obblighi e i diritti derivanti dal compimento dell'affare trattato per
conto del mandante. In tal caso, le prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario
senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il
mandante e il mandatario, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R.
n. 633 del 1972.
La natura delle prestazioni dunque rese dal mandatario senza rappresentanza al
mandante è la stessa di quelle rese o ricevute dal mandatario in nome proprio e per
conto del mandante (cfr. risoluzione n. 6/E dell'11 febbraio 1998; risoluzione n. 146/E
del 27 settembre 1999; risoluzione n. 170/E del 27 dicembre 1999).
In base a quanto sopra rappresentato, la Società ritiene corretto adottare il
seguente comportamento:
- ricevere fattura in esenzione da IVA dai singoli medici con indicazione del
nominativo del paziente nei cui confronti hanno reso la prestazione. Ciò in quanto tali
operazioni rientrano in un contratto di mandato senza rappresentanza con il risultato di
rendere applicabile al mandatario lo stesso trattamento tributario del mandante (cfr. in
tal senso la risoluzione n. 250/E del 30 luglio 2002);
- emettere fattura nei confronti del paziente/cliente, aggiungendo alla prestazione
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sanitaria il compenso spettante, anch'esso esente da IVA ex articolo 10, comma 1, n.
18), del d.P.R. n. 633 del 1972;
- comunicare i dati al STS;
- incassare direttamente dal paziente/cliente l'importo fatturato e provvedere al
pagamento della fattura emessa dai singoli medici nei suoi confronti.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il presente parere verte unicamente sulla modalità di fatturazione prospettata dal
Contribuente, nel presupposto dell'esistenza di un mandato senza rappresentanza tra
quest'ultimo e i professionisti, senza entrare nel merito dell'esenzione IVA ex articolo
10, primo comma, n. 18), del d.P.R. n. 633 del 1972 delle prestazioni sanitarie
descritte, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione
finanziaria.
Tanto premesso, con riferimento al contratto di mandato senza rappre-sentanza,
l'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972 (in seguito, "Decreto
IVA") prevede che "le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza
rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il
mandante e il mandatario".
Al riguardo, la risoluzione n. 250/E del 30 luglio 2002 ha precisato che con il
contratto di mandato senza rappresentanza, il mandatario assume e acquista in nome
proprio rispettivamente gli obblighi e i diritti derivanti dal compimento dell'affare
trattato per conto del mandante. In tal caso, le prestazioni di servizi rese o ricevute dal
mandatario senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei
rapporti tra il mandante e il mandatario, a norma del citato articolo 3, comma 3, ultimo
periodo, del Decreto IVA.
Giova, inoltre, ricordare che la natura delle prestazioni rese o ricevute dal
mandatario senza rappresentanza al mandante è la stessa di quelle rese o ricevute dal
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mandatario in nome proprio e per conto del mandante (cfr. risoluzione n. 6/E dell'11
febbraio 1998, risoluzione n. 146/E del 27 settembre 1999, risoluzione n. 170/E del 27
dicembre 1999).
In conformità con l'indirizzo interpretativo recato dalla risoluzione n. 250/E del
2002, nella fattispecie prospettata l'Istante deve emettere fattura ai clienti/pazienti per
le prestazioni rese in esenzione da IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 18), del
Decreto IVA, ricorrendone i presupposti applicativi, e ricevere fattura dal
professionista/mandante per la prestazione dallo stesso effettuata, sempre in regime di
esenzione e al ricorrere dei presupposti applicativi.
Nella fattura emessa dal professionista/mandante, il corrispettivo esente da IVA
è pari alla differenza tra l'ammontare fatturato dalla Società al paziente e la
provvigione spettante a quest'ultima, che sarà esclusa dalla base imponibile ai sensi
dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del Decreto IVA.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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Il regime di fatturazione per mandato senza rappresentanza si applica alle prestazioni sanitarie esenti IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 18) del DPR 633/1972, coinvolgendo professionisti sanitari e società di gestione. Commercialisti e consulenti devono verificare l'applicabilità dell'esenzione, la corretta indicazione dei dati anagrafici del paziente nelle fatture, l'esclusione della provvigione dalla base imponibile e la comunicazione al Sistema di Tracciamento dei Servizi (STS).
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