Agevolazioni ‘prima casa’ nei trasferimenti derivanti da successioni e donazioni, ai sensi dell’articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342
Un erede può beneficiare delle agevolazioni "prima casa" quando riceve immobili in successione se prima della morte del coniuge li possedeva in comproprietà con lui?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 126/E del 2017 chiarisce che sì, l'erede può fruire delle agevolazioni "prima casa" anche se prima possedeva gli immobili in comproprietà con il coniuge defunto. Questo perché con la morte del coniuge il regime di comunione legale si scioglie automaticamente, quindi al momento dell'apertura della successione la condizione di "non essere titolare in comunione con il coniuge" si realizza effettivamente. L'Agenzia delle Entrate precisa che la dichiarazione delle condizioni richieste deve essere riferita al momento del trasferimento successorio e non deve considerare gli immobili che proprio per effetto della successione vengono acquisiti. Tuttavia, l'agevolazione può essere applicata solo per uno dei tre immobili trasferiti: sugli altri immobili ereditati devono essere pagate le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale (2% e 1% rispettivamente), non in misura fissa.
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Riferimento normativo
Agevolazioni ‘prima casa’ nei trasferimenti derivanti da successioni e donazioni, ai sensi dell’articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342 - pdf
Testo normativo
Risoluzione N. 126/E
Roma, 17/10/2017
Direzione Centrale Normativa
OGGETTO: Agevolazioni ‘prima casa’ nei trasferimenti derivanti da
successioni e donazioni, ai sensi dell’articolo 69, comma 3, della
legge 21 novembre 2000, n. 342
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione
dell'articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è stato esposto
il seguente
Quesito
L’istante, signora XXX , residente a YYY, fa presente di essere unica
erede testamentaria del defunto marito, con il quale possedeva in comproprietà
tre immobili abitativi siti in YYY.
In particolare, due delle tre abitazioni erano in comproprietà per la quota
di un mezzo ciascuno, in regime di comunione legale di beni.
Il terzo immobile apparteneva, invece, all’istante per la quota di un quarto
e al coniuge per i rimanenti tre quarti.
Per effetto della successione, le quote dei predetti immobili appartenenti al
coniuge defunto sono devolute alla signora istante, quale unica erede.
L’interpellante chiede di conoscere se possa fruire delle agevolazioni
‘prima casa’, ai sensi dell’articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000,
n. 342 - consistenti nell’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e
catastale - per le quote di uno degli immobili caduti in successione. L’istante
precisa, al riguardo, di non aver mai fruito delle agevolazioni ‘prima casa’.
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Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’interpellante ritiene di poter fruire delle agevolazioni previste
dall’articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n.342, in quanto
ricorrono tutte le condizioni previste dalla Nota II-bis, posta in calce all’articolo
1 della Tariffa, Parte I, allegata al testo unico dell’imposta di registro, approvato
con DPR 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR). In particolare, con riguardo
alla condizione di cui alla lettera b) della suddetta Nota, l’istante ritiene di non
essere più contitolare con il coniuge, ormai defunto, di diritti di proprietà su altre
case di abitazione nel territorio del comune di YYY, essendo venuto meno il
regime di comunione, per morte del coniuge. Pertanto, ritiene di poter fruire
delle agevolazioni previste dall’articolo 69, comma 3, sopra citato, per l’acquisto
di una delle abitazioni trasferite per successione.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n.342 prevede
l’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale per i
trasferimenti della proprietà di case di abitazione “non di lusso e per la
costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti
da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario, ovvero, in caso di
pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le
condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall’articolo 1,
comma 1, quinto periodo, della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131”.
Con riferimento alla riportata disposizione, si precisa che il rinvio
effettuato alle case di abitazioni ‘non di lusso’ deve essere inteso, a seguito delle
modifiche normative apportate con l’articolo 10 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
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all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, riferito alle case di
abitazione diverse da quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
(si veda, in tal senso, la circolare del 21 febbraio 2014, n. 2).
Il successivo comma 4, dello stesso articolo 69, dispone che “le
dichiarazioni di cui alla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima,
(…) sono rese dall’interessato nella dichiarazione di successione o nell’atto di
donazione”.
L’interessato, per poter beneficiare dell’agevolazione, deve, quindi,
dichiarare, come chiarito con la circolare 16 novembre 2000, n. 207:
a) di avere la residenza nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile da
acquistare o di volerla stabilire entro diciotto mesi dall'acquisto;
b) di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di
proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del
comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
c) di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale
su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e
nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal
coniuge con le agevolazioni.
La dichiarazione resa, quindi, deve evidenziare la sussistenza in capo al
beneficiario di tutte le condizioni sopra richiamate, al momento del trasferimento
che si realizza con l’apertura della successione.
A parere della scrivente, nel caso prospettato in cui, per effetto della
successione, la contribuente istante diviene piena proprietaria dei tre immobili
siti nel Comune di YYY, in precedenza posseduti in comproprietà con il coniuge,
può fruire dell’agevolazione ‘prima casa’ prevista dall’articolo 69 della legge n.
342 del 2000 in relazione all’acquisto delle quote di uno dei tre immobili.
Non risulta, infatti, preclusiva alla fruizione dell’agevolazione la
circostanza che prima del decesso, la contribuente possedesse detti immobili in
comproprietà con il coniuge, in quanto con la morte del de cuius, il regime di
comunione viene meno.
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La Corte di Cassazione, con sentenza del 3 luglio 2015, n. 13760, ha,
infatti, chiarito che “la morte (del coniuge) determina lo scioglimento del
matrimonio, ovvero il verificarsi di una causa di scioglimento della comunione.”
Per effetto della morte del coniuge, cessa, dunque, il regime di comunione
con il coniuge sugli immobili siti nel Comune di YYY e, dunque, la contribuente
si trova nelle condizioni di poter dichiarare di non essere titolare in comunione
con il coniuge di diritti sui predetti immobili.
Né appare preclusiva la circostanza che per effetto della successione, la
contribuente divenga proprietaria esclusiva di detti immobili, in quanto la
dichiarazione che viene resa dalla contribuente (e la verifica della veridicità della
stessa) deve essere riferita ad immobili diversi da quelli che, proprio per effetto
della successione, vengono acquistati.
In sostanza, la dichiarazione che la contribuente deve rendere, volta a
stabilire la tassazione da applicare proprio al trasferimento mortis causa, non
deve tenere conto di quei beni o quote degli stessi che per effetto della
successione vengono acquistati.
A parere della scrivente, dunque, fermo restando la sussistenza delle
condizioni previste dalla citata Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte
prima, allegata al TUR, si ritiene che la contribuente istante possa invocare, in
sede di successione, le agevolazioni ‘prima casa’, previste dall’articolo 69,
comma 3, della legge n. 342 del 2000, consistenti nell’applicazione delle imposte
ipotecaria e catastale nella misura fissa.
Si precisa che l’agevolazione può essere richiesta solo per l’acquisto delle
quote di uno dei tre immobili trasferiti per successione; con la circolare 7 maggio
2001, n.44, questa Agenzia ha, infatti, chiarito che, in caso di trasferimento per
successione o donazione di più immobili in presenza di un solo beneficiario,
l’agevolazione deve essere riferita soltanto ad un’unica unità immobiliare e
relative pertinenze.
Sulle rimanenti unità immobiliari pervenute con la stessa successione
devono, quindi, essere corrisposte le imposte ipotecaria e catastale in misura
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proporzionale, pari rispettivamente al 2 e all’1 per cento del valore
dell’immobile.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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Le agevolazioni "prima casa" in successione si applicano secondo l'articolo 69, comma 3, della legge 342/2000 e richiedono il rispetto delle condizioni previste dalla Nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa del TUR (DPR 131/1986), tra cui la residenza nel comune, l'assenza di altre proprietà immobiliari e la non titolarità di case acquisite precedentemente con agevolazioni. Commercialisti e notai devono verificare queste condizioni nella dichiarazione di successione e applicare correttamente le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa solo per un'unica unità immobiliare.
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