Quali sono le modalità e i termini per restituire i benefici fiscali della Tremonti Ambiente dopo la scadenza della definizione agevolata prevista dall'articolo 36 del decreto-legge 124/2019?
Spiegato da FiscoAI
La Tremonti Ambiente era un'agevolazione fiscale che permetteva alle piccole e medie imprese di escludere dal reddito imponibile la quota destinata a investimenti ambientali. Il problema sorgeva quando questi stessi investimenti (ad esempio impianti fotovoltaici) beneficiavano anche degli incentivi dei Conti Energia: la normativa vietava il cumulo di questi due benefici. Per sanare le situazioni di indebito cumulo, il legislatore ha previsto con l'articolo 36 del decreto-legge 124/2019 una procedura agevolata di definizione, che richiedeva la presentazione di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate e il pagamento di una somma parametrata al vantaggio fiscale ottenuto, entro il 31 dicembre 2020 (termine ultimo). Questa era l'unica modalità legale per restituire i benefici e conservare il diritto agli incentivi tariffari. Decorso questo termine, non è più possibile procedere alla restituzione attraverso altre modalità, nemmeno presentando dichiarazioni integrative oltre i termini ordinari di cui all'articolo 43 del DPR 600/1973, poiché la posizione fiscale del contribuente si è consolidata definitivamente. La rinuncia alle sole perdite fiscali non costituisce una valida alternativa alla restituzione delle imposte non versate.
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Riferimento normativo
Tariffe incentivanti (IV Conto Energia) – Tremonti ambiente – art. 6 della legge n. 388 del 2000 – divieto di cumulo – rinuncia – esclusione
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 167/2025
OGGETTO: Tariffe incentivanti (IV Conto Energia) – Tremonti ambiente – art. 6
della legge n. 388 del 2000 – divieto di cumulo – rinuncia – esclusione
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA (di seguito, ''Istante'') presenta un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo
11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 in ordine all'interpretazione
e applicazione dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, al fine della restituzione del beneficio fiscale di cui all'articolo
6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (di seguito, ''Tremonti
Ambiente'').
L'Istante rappresenta preliminarmente di aver provveduto, in data [...] 2019, alla
fusione per incorporazione (di seguito, ''Fusione'') di BETA (di seguito, ''Incorporata'') e
che quest'ultima, con riferimento ai periodi di imposta 20142018 [rectius, 20112018],
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ha usufruito del beneficio fiscale della Tremonti Ambiente, operando, a fronte degli
investimenti eseguiti (pannelli fotovoltaici), una serie di variazioni in diminuzione del
reddito di impresa.
L'Istante aggiunge che, in seguito all'esecuzione di tali investimenti, l'Incorporata
ha (anche) chiesto al Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (di seguito, ''GSE'') il
riconoscimento della tariffa incentivante prevista dal decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare 5 maggio 2011, denominata ''IV Conto Energia''; tale riconoscimento è avvenuto
da parte del GSE con provvedimento del [...] 2012 [...].
Successivamente, con provvedimento del [...] 2022 [...], il GSE ha disposto la
decadenza dalla tariffa incentivante del IV Conto Energia, in considerazione del divieto
di cumulo di detta tariffa con i benefici fiscali della Tremonti Ambiente.
L'Istante prosegue affermando che il contrasto interpretativo sorto in ordine
alla cumulabilità delle misure agevolative in commento (Tremonti Ambiente e, per
quanto qui di interesse, IV Conto Energia) ha dato luogo a un intervento del legislatore.
In particolare, l'articolo 36 del decretolegge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha consentito di sanare le situazioni
di indebito cumulo tra le due misure agevolative, dando la possibilità alle imprese
di rinunciare ai benefici fiscali della Tremonti Ambiente (al fine di mantenere gli
incentivi del III, del IV e del V Conto Energia), versando un importo parametrato
alle variazioni in diminuzione effettuate nelle dichiarazioni dei redditi, unitamente alla
presentazione, entro il 30 giugno 2020, di un apposito modello di comunicazione di
avvenuta definizione (termine, poi, prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 56,
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comma 8ter, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120 di seguito, anche ''Definizione ex articolo 36'').
Sul punto, l'Istante rileva di non aver fatto ricorso alla Definizione ex articolo 36,
ma afferma di aver rinunciato, in modo irreversibile, al beneficio fiscale della Tremonti
Ambiente, non riportando, a seguito della Fusione, nelle proprie dichiarazioni fiscali le
perdite residue dell'Incorporata derivanti da detto beneficio e non ancora utilizzate al
2019.
In particolare, l'Istante rileva che l'Incorporata, a fronte del beneficio fiscale
della Tremonti Ambiente pari a una originaria detassazione del reddito di impresa di euro
[...], ha maturato nel 2011 una perdita fiscale pari a euro [...], riportata a nuovo. Negli
anni dal 2011 al 2018, la stessa Incorporata ha utilizzato perdite fiscali per euro [...];
ciò ha comportato secondo l'Istante un risparmio in termini di minor IRES versata
per complessivi euro [...]. Rappresenta, poi, che nel 2019, anno della Fusione, in capo
all'Incorporata residuavano ancora perdite fiscali derivanti dal beneficio della Tremonti
Ambiente da riportare a nuovo pari a euro [...]; perdite a cui l'Istante ha rinunciato non
riportandole a nuovo, successivamente alla Fusione.
Al riguardo, l'Istante fa presente che, con una recente risposta pubblicata il
27 marzo 2024 sul proprio sito internet istituzionale, il GSE ha affermato che, in
caso di restituzione del beneficio fiscale della Tremonti Ambiente avvenuto anche in
data successiva alla Definizione ex articolo 36 (i.e., 31 dicembre 2020), e attestata
dall'Agenzia delle entrate, l'operatore potrà ottenere la riammissione alle tariffe
incentivanti per quanto qui di interesse del IV Conto Energia (di seguito, ''FAQ del
GSE''),
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Tanto premesso, considerato che l'Istante intende restituire i benefici fiscali della
Tremonti Ambiente (relativi agli anni 20112018) fruiti dalla Incorporata, in modo da
rientrare in possesso delle somme spettanti a titolo del IV Conto Energia (trattenute dal
GSE), chiede chiarimenti in ordine alle norme e alle procedure applicabili nel proprio
caso specifico.
Pertanto, trattandosi di un tema di rilevante complessità tecnica, non disciplinato
espressamente da nessuna norma di legge, pone due problemi preliminari:
(A) la questione della natura giuridica delle somme pagate a suo tempo a titolo
di imposte, ma che il contribuente stesso (i.e. l'Istante) vuole restituire oltre i termini di
accertamento in quando le stesse non sono più recuperabili dal Fisco;
(B) l'individuazione dello strumento giuridico e della procedura amministrativa
da utilizzare per poter restituire le somme in questione, le quali conservano la loro natura
tributaria e richiedono, di conseguenza, di far ricorso alle procedure fiscali ordinarie di
restituzione delle imposte pagate.
(B.1) al contrario, ove tali somme abbiano perso la loro natura originaria
di carattere fiscale, l'Istante chiede di individuare una soluzione diversa da quella
prevista dalle procedure fiscali ordinarie, ovvero una soluzione ''più pragmatica e meno
formalistica'', tenuto conto che alcuni Uffici dell'Agenzia delle entrate hanno rilasciato al
contribuente una apposita attestazione di avvenuta restituzione dei benefici in questione.
Di conseguenza, l'Istante fa presente che, alla luce del contenuto della FAQ
del GSE, si pone il dubbio su come procedere alla restituzione del risparmio di
IRES realizzato negli anni dal 2011 al 2018 e, conseguentemente, ottenere da parte
dell'Agenzia delle entrate l'attestato di avvenuta restituzione del beneficio fiscale delle
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Tremonti Ambiente, da esibire al GSE (al fine di potere continuare a beneficiare della
tariffa incentivante del IV conto energia).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante evidenzia che la disciplina vigente in materia di presentazione della
dichiarazione dei redditi prevede, all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998, che ''le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale
sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere
errori od omissioni [...] mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo
le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati
per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti
dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600''.
Pertanto, osserva l'Istante che la validità della dichiarazione integrativa avente
la finalità di ravvedimento operoso (con gli effetti premiali per il contribuente in termini
di minori sanzioni) richiede la condizione che la stessa venga presentata entro il termine
di decadenza del controllo fiscale fissato dall'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973.
La ratio della citata disposizione è stata spiegata nella risposta ad interpello
sub. n. 328 del 2022, laddove si afferma che si deve far riferimento ai termini ordinari
di decadenza del potere di accertamento per determinare il termine massimo entro cui
presentare la dichiarazione integrativa, individuando, pertanto, un momento nel quale
si cristallizza il rapporto tributario d'imposta, così come emerge dalla dichiarazione dei
redditi presentata dal contribuente, oltre il quale lo stesso non può essere più modificato.
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Nel caso in esame, l'Istante evidenzia di essere costretto a operare oltre tale
termine, poiché ''solo la sentenza del consiglio di Stato del 2023 ha dipanato la questione
della correttezza o meno della cumulabilità della Tremonti ambiente e in secondo luogo
solo nel marzo del 2024 il GSE ha riaperto i termini per la possibilità di riaccedere agli
incentivi''' [...].
Dal momento che l'Istante non intende usufruire dei benefici del ravvedimento
operoso, ma semplicemente la sua finalità è quella di restituire le imposte risparmiate
per effetto della Tremonti Ambiente, ritiene di poter fare ricorso ai fini di che trattasi,
a quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 322 del 1998.
Tuttavia, tale soluzione, ad avviso dell'Istante, presenta una serie di questioni di
carattere interpretativo che rendono difficile individuare la soluzione più corretta.
Invero, la norma prevede che le dichiarazioni presentate con ritardo superiore
a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la
riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle
ritenute indicate dai sostituti d'imposta, dando rilevanza e dignità fiscale a qualunque
dichiarazione fiscale presentata oltre i termini di legge che, in quanto tale, sarebbe
teoricamente priva di rilevanza giuridica.
L'Istante sottolinea che la dichiarazione, secondo la citata norma, ''diventa una
sorta di titolo che consente al fisco di riscuotere le imposte dovute in esso indicate e
non versate in ciò superando quello che è il suo difetto originario (il mancato rispetto
di un termine di legge tassativo che disciplina la sua presentazione)'' e che ''il perimetro
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applicativo dell'art. 2 citato riguarda una vicenda in parte analoga a quella dell'istante
(presentazione della dichiarazione dei redditi nei termini di legge)'' [...].
Alla luce di quanto sopra esposto, l'Istante, in qualità di incorporante del soggetto
che ha beneficiato dell'agevolazione fiscale, che intende restituire all'Erario, ritiene che:
(1) ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 322 del 1998, possa presentare le dichiarazioni fiscali dei periodi di imposta in
cui l'Incorporata ha usufruito dei benefici della Tremonti Ambiente (ancorché non più
accertabili per intervenuta decadenza dell'azione accertatrice) e riversare le imposte
risparmiate e gli interessi;
(2) in tale sede, non debba procedere al pagamento delle sanzioni in quanto le
stesse non sono più irrogabili da parte dell'Ufficio per i motivi sopra ricordati e, quindi,
non possono essere applicate dal contribuente in via autonoma;
(3) allo stesso tempo, possa produrre all'Ufficio competente una dichiarazione
di rinuncia definitiva ed irrevocabile al riporto delle perdite fiscali acquisite per effetto
della fusione della società incorporata;
(4) a seguito dell'esito favorevole dei relativi controlli, da parte dell'Ufficio
competente (che ritiene essere quello oggi titolare della potestà di controllo), lo stesso
sia tenuto a rilasciarle un'attestazione da cui risulti l'integrale riversamento dei benefici
della Tremonti Ambiente.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base
dei fatti descritti e degli elementi forniti dall'Istante, assunti acriticamente così come
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illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, completezza,
concretezza ed esaustività. Inoltre, il presente parere è limitato esclusivamente alla
risposta al quesito sopra indicato e nei termini formulati dall'Istante, e non implica
alcun giudizio o valutazione in merito ad altri aspetti non specificatamente oggetto del
quesito stesso (tra i quali, ad esempio, la quantificazione del beneficio della Tremonti
Ambiente effettivamente fruito, la riportabilità delle perdite a seguito della Fusione ai
sensi dell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917) sui quali rimane fermo ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
Innanzitutto, giova evidenziare che il dubbio interpretativo rappresentato
dall'Istante è sostanzialmente volto a sapere come possano essere restituiti, laddove non
vi sia stata adesione alla Definizione ex articolo 36, i benefici fiscali della Tremonti
Ambiente fruiti in periodi d'imposta per i quali è oramai decorso il termine di decadenza
del potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria ex articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, al fine di mantenere il diritto alla fruizione
della tariffa incentivante del IV Conto Energia. Nello specifico, il quesito sollevato
dall'Istante è diretto a conoscere come oggi (2025) possa restituire i benefici fiscali della
Tremonti Ambiente fruiti dall'Incorporata sotto forma di minor IRES versata nei periodi
d'imposta anteriori al 2019 e di (maggiori) perdite fiscali riportate a nuovo per i periodi
successivi, anche se già nel 2022 la stessa Istante ha ricevuto un provvedimento dal GSE
con il quale lo stesso stabiliva la decadenza dagli incentivi tariffari «in considerazione
del divieto di cumulo con i benefici della Tremonti Ambiente».
Occorre ricordare, in proposito, che l'agevolazione della Tremonti Ambiente di
cui all'articolo 6 della legge n. 388 del 2000 prevedeva che, a decorrere dall'esercizio
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in corso al 1° gennaio 2001, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata
a investimenti ambientali non concorresse a formare il reddito imponibile ai fini delle
imposte sui redditi. Tale disposizione agevolativa è stata abrogata a decorrere dal 26
giugno 2012 (cfr. l'articolo 23 del decretolegge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134). Conseguentemente, i contribuenti
potevano continuare a beneficiare di detta agevolazione per gli investimenti ambientali
realizzati entro il 25 giugno 2012. Per quanto riguarda gli investimenti in impianti
fotovoltaici, si era posto il tema della cumulabilità dei benefici (fiscali) della Tremonti
Ambiente, con gli incentivi relativi ai cc.dd. Conti Energia (nello specifico, il III, il IV
e il V), disciplinati da diversi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico.
Per quanto qui di interesse, va ricordato che, in merito agli investimenti (in
impianti fotovoltaici) effettuati dall'Incorporata, con due comunicati stampa del 22
novembre 2017 e del 14 novembre 2018, il GSE aveva escluso la cumulabilità della
tariffa incentivante del III, IV e V Conto Energia con il beneficio fiscale della Tremonti
Ambiente; tale non cumulabilità è stata, poi, confermata dal Consiglio di Stato, Sezione
Seconda, con la sentenza n. 7830 del 18 agosto 2023.
A riguardo, giova sottolineare che nelle more del giudizio avanti il giudice
amministrativo il legislatore era intervenuto con l'articolo 36 del decretolegge n. 124
del 2019 al fine di consentire ai soggetti interessati di conservare il diritto di beneficiare
delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia qualora le stesse fossero state fruite,
in cumulo, con la detassazione fiscale prevista dalla Tremonti Ambiente, restituendo il
relativo vantaggio fiscale ottenuto. In particolare, il citato articolo 36:
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(i) subordinava il mantenimento del suddetto diritto alla fruizione delle tariffe
incentivanti in parola ''al pagamento di una somma determinata applicando alla
variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per
investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente'';
(ii) stabiliva che, per avvalersi di tale definizione, era necessario ''presentare
apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate'', il cui contenuto e modalità di
presentazione sono stati fissati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate del 6 marzo 2020;
(iii) precisava che la definizione si perfezionava con la presentazione
della comunicazione e con il pagamento degli importi dovuti ''entro il 30 giugno
2020'' (termine posticipato al 31 dicembre 2020, dall'articolo 56, comma 8ter, del
decretolegge 16 luglio 2020, n. 76).
In merito alla Definizione ex articolo 36, la prassi dell'Amministrazione
finanziaria (cfr., risposta alla richiesta di consulenza giuridica pubblicata sub. n. 12 del
2020) è stata sempre chiara nel ritenere che
le agevolazioni di cui ai richiamati Conti Energia non hanno natura tributaria;
il GSE è l'unico soggetto titolare del procedimento amministrativo di
ammissione e revoca delle tariffe incentivanti ai sensi dell'articolo 42 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
In particolare, con la citata risposta n. 12 del 2020, è stato chiarito che
la Definizione ex articolo 36 «rappresentava solo una modalità operativa, senza
pagamento di interessi e sanzioni, volta a evitare la revoca delle tariffe incentivanti
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nei casi in cui la posizione fiscale del contribuente, con riferimento all'agevolazione
Tremonti ambiente, si è resa definitiva:
o essendo decorso il termine di cui all'articolo 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per
presentare una dichiarazione integrativa, ovvero,
o nell'ipotesi in cui si sia usufruito dell'agevolazione per il tramite del
rimborso percepito a seguito della presentazione di apposita istanza per la restituzione
dell'imposta precedentemente versata».
Sempre la stessa risposta n. 12 del 2020 chiariva che la Definizione ex
articolo 36 «non comporta né riliquidazione delle dichiarazioni presentate né riapertura
di posizioni fiscali che si sono rese definitive; alle somme richieste per definire la
procedura agevolativa non può essere attribuita natura tributaria, non costituendo in
alcun modo IRES/IRPEF restituita a seguito di riliquidazione delle dichiarazioni o di
revoca di rimborsi erogati; il quantum da versare è costituto da una somma parametrata
all'agevolazione fiscale goduta, ma la stessa non rappresenta effettivamente l'esatta
quantificazione del beneficio fiscale effettivamente e concretamente fruito».
Pertanto, allo stato, essendo oramai scaduto il termine previsto (31 dicembre
2020) per l'adesione alla Definizione ex articolo 36, non è più possibile procedere alla
restituzione delle imposte sui redditi non versate a seguito della fruizione dei benefici
fiscali della Tremonti Ambiente, al fine di conservare il diritto a fruire delle tariffe
incentivanti (nel caso di specie, relative al IV Conto Energia) riconosciute dal GSE.
Quanto alla possibilità prospettata dall'Istante di procedere fuori dalle modalità
e dai termini previsti dalla Definizione ex articolo 36 alla restituzione delle imposte
sui redditi non versate dall'Incorporata per aver fruito della Tremonti Ambiente nei
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periodi d'imposta precedenti al 2019 presentando apposite dichiarazioni integrative ai
sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, oltre i termini ivi previsti, non si ritiene condivisibile in quanto come
riconosciuto, tra l'altro, dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la
sentenza del 30 giugno 2016, n. 13378 «[l]a possibilità di emendare la dichiarazione
dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per
l'amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973,
art. 43». Peraltro, con la risposta ad istanza di interpello pubblicata sub n. 114 del 2018,
si è precisato che, «[q]uanto [...] alle modalità attraverso le quali manifestare la rinuncia
all'agevolazione fiscale della ''Tremonti ambientale'' [...], essendo quest'ultima fruibile
attraverso il meccanismo della variazione in diminuzione dell'imponibile da operare
in sede di dichiarazione dei redditi, la società istante può, innanzitutto, avvalersi dello
strumento della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Tale dichiarazione può essere
presentata esclusivamente entro i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» (enfasi aggiunta).
La circostanza, poi, che l'Istante giustifica l'intenzione di rettificare dichiarazioni
fiscali relative a periodi d'imposta risalenti nel tempo (ossia, oltre il termine di cui
al citato articolo 43), con la volontà di conservare il diritto a fruire degli incentivi
relativi al IV Conto Energia, stante la sua riconosciuta incompatibilità con i benefici
fiscali della Tremonti Ambiente, non appare influenzare la risoluzione della questione
prospettata in quanto l'Istante, pur avendone la possibilità, ha deciso di non aderire
alla Definizione ex articolo 36. Peraltro, va fatto presente che già il GSE aveva
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disposto, con provvedimento del 15 aprile 2022, la decadenza dell'Istante dagli incentivi
tariffari proprio «in considerazione del divieto di cumulo con i benefici della Tremonti
Ambiente».
Pertanto, in merito alla prospettata ''rinuncia [de]lle perdite fiscali''
dell'Incorporata conseguenti ai benefici della Tremonti Ambiente (operata dall'Istante
attraverso il non riporto a nuovo delle stesse nelle dichiarazioni dei redditi successive alla
Fusione) al fine di conservare l'applicazione degli incentivi tariffari, si ritiene che non sia
possibile rinunciare a dette perdite non utilizzate come alternativa alla restituzione delle
imposte non versate a seguito dei benefici della Tremonti Ambiente (al fine sempre
di mantenere il diritto alla fruizione degli incentivi tariffari dei Conti Energia).
La rinuncia alle perdite fiscali eventualmente disponibili non può rappresentare,
infatti, una revoca della fruizione dei benefici fiscali della Tremonti Ambiente, poiché
altrimenti si introdurrebbe una nuova forma di definizione non consentita dal legislatore
fiscale, viste le condizioni applicate per la Definizione ex articolo 36 (la quale si
sottolinea rappresentava l'unica modalità operativa per restituire la Tremonti Ambiente
volta a evitare la revoca delle tariffe incentivanti nei casi in cui la posizione fiscale del
contribuente si fosse resa definitiva).
Pertanto, la posizione dell'Istante deve considerarsi definitivamente consolidata
con la conseguenza di non poter (più) procedere alla restituzione dei benefici fiscali della
Tremonti Ambiente.
Da ultimo, va evidenziato che con la FAQ del GSE, in relazione alla quale a fronte
della domanda «[è] ancora possibile presentare la rinuncia alle agevolazioni fiscali
previste dalla Tremonti Ambiente per mantenere il diritto/essere riammessi a beneficiare
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degli incentivi in Conto Energia?», il GSE ha fornito la seguente risposta: «[l]e
agevolazioni fiscali definite dalla c.d. Tremonti Ambiente non sono compatibili con gli
incentivi previsti dal III, IV e V Conto Energia. Per tale ragione, il Legislatore ha previsto
la facoltà, per i contribuenti che intendono conservare il diritto alle tariffe incentivanti,
di rinunciare ai benefici della Tremonti Ambiente, opzione questa che avrebbe dovuto
essere esercitata entro il 31 dicembre 2020 (art. 56, comma 8ter, del D.L. 16 luglio
2020, n. 76 c.d. ''Decreto Semplificazioni''). Ad ogni buon conto, il GSE prenderà
atto dell'attestazione dell'Agenzia delle Entrate in ordine all'avvenuta restituzione dei
benefici fiscali di cui alla ''Tremonti Ambiente'' anche in data successiva».
Sulla base di ciò, l'Istante parrebbe trarre la conclusione che il GSE abbia
ammesso la possibilità per quei soggetti (come l'Istante) che non hanno aderito alla
Definizione ex articolo 36, di restituire i benefici fiscali della Tremonti Ambiente, anche
in data successiva al termine previsto per aderire a detta Definizione, al fine di poter
essere (ri)ammessi alla fruizione delle tariffe incentivanti dei predetti Conti Energia (e,
per quanto qui di interesse, del IV Conto Energia).
Al riguardo, va sottolineato innanzitutto che il GSE non è il soggetto competente
a pronunciarsi in merito alle procedure e ai termini relativi alla restituzione dei
benefici della Tremonti Ambiente in quanto si tratta di questioni meramente fiscali
e di competenza della scrivente Agenzia (come, peraltro, riconosce la stessa Istante
formulando l'istanza di interpello qui in esame e rivolgendo alla scrivente il quesito sopra
riportato).
Inoltre, si ricorda che le risposte alle FAQ svolgono una funzione eminentemente
pratica e non possono «essere assimilate a una fonte del diritto, né primaria, né
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secondaria. Neppure possono essere considerate affini alle circolari, dal momento
che non costituiscono un obbligo interno per gli organi amministrativi. In difetto dei
necessari presupposti legali, esse non possono costituire neppure atti di interpretazione
autentica» (in tal senso, il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 8065 del 30
agosto 2023).
Alla luce delle considerazioni fin qui esposte e del quadro normativo di
riferimento, si rileva che la posizione fiscale dell'Istante in merito ai benefici fiscali
derivanti dalla Tremonti Ambiente è oramai definita e definitiva in quanto:
(i) è decorso il termine di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973 per presentare le dichiarazioni integrative ai sensi
dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998;
(ii) l'Istante non ha provveduto, ricorrendone i presupposti, a rinunciare al
beneficio in esame mediante le modalità di sanatoria previste dall'articolo 36 del decreto
legge n. 124 del 2019 entro i termini di legge, ossia entro il 31 dicembre 2020 (termine
ultimo come modificato dall'articolo 56, comma 8ter, del decretolegge n. 76 del 2020).
Pertanto, si ritiene che non esiste altra modalità per rinunciare al beneficio fiscale
della Tremonti Ambiente essendo decorsi tutti i termini di legge per la restituzione dei
relativi benefici.
Si ribadisce che il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli
elementi esaminati, assunti acriticamente così come esposti nell'istanza di interpello, nel
presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione, fermi restando gli ordinari
poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
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