Interpello AdE In vigore

Interpello AdE 605/2000

Adempimenti intermediari finanziari – articolo 7, comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 – operazioni finanziarie su oro come disciplinate dalle legge n.7 del 2000

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Un intermediario finanziario che concede crediti su pegno in oro da investimento deve comunicare queste operazioni all'Anagrafe Tributaria, anche se non è iscritto come Operatore Professionale in Oro?

Spiegato da FiscoAI
Sì, secondo l'Agenzia delle Entrate, l'intermediario finanziario abilitato che effettua operazioni di vendita di oro da investimento deve comunicare all'Anagrafe Tributaria con il codice rapporto "24" (acquisto e vendita di oro e metalli preziosi), indipendentemente dal fatto che non sia iscritto al registro OAM degli Operatori Professionali in Oro. La ragione è che l'articolo 7, comma 6, del DPR 605/1973 obbliga tutti gli intermediari finanziari a comunicare i rapporti continuativi e le operazioni di natura finanziaria, e le operazioni sull'oro da investimento rientrano tra i servizi offerti continuativamente al cliente. Questo obbligo sussiste anche se l'intermediario comunica separatamente all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) le operazioni in oro che superano i limiti previsti dalla legge n. 7/2000 (10.000 euro mensili o 2.500 euro per singola operazione), poiché le due comunicazioni sono adempimenti diversi e non alternativi. In pratica, l'intermediario deve segnalare sia l'apertura che la chiusura dei rapporti di pegno su oro da investimento, nonché le movimentazioni mensili, secondo le modalità definite dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

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Riferimento normativo

Adempimenti intermediari finanziari – articolo 7, comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 – operazioni finanziarie su oro come disciplinate dalle legge n.7 del 2000 - pdf

Testo normativo

Divisione Contribuenti Risposta n. 28/2026 OGGETTO: Adempimenti intermediari finanziari – articolo 7, comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 – operazioni finanziarie su oro come disciplinate dalle legge n.7 del 2000 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO La società ALFA (di seguito anche ''Istante''), nel premettere che: ­ «è iscritta [...] all'Albo degli Intermediari Finanziari ex articolo 106 T.U.B [...]»; ­ «è autorizzata [...] ad esercitare la concessione di finanziamenti esclusivamente nella forma del ''Credito su pegno''»; ­ «non è iscritta al registro OAM degli Operatori Professionali in Oro (OPO), così come disciplinato dall'articolo 1 comma 3 della Legge del 17 gennaio 2000 n. 7»; Pagina 2 di 9 ­ «è iscritta nella sezione di Anagrafe Tributaria ­ REI Registro Elettronico degli Identificativi (come da Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2017), come operatore di tipo ''3 ­ Soggetti ex art. 106 T.U.B. come sostituito dall'art. 7 del d.lgs. n. 141/2010''»; fa presente quanto nel prosieguo sinteticamente riportato. L'Istante «fornisce servizi di ''Credito su pegno'' tramite la concessione di un prestito concesso solo a persona fisica (il ''cliente'') a fronte della consegna di un bene (il ''pegno''). ALFA consegna al cliente un documento (la ''polizza di pegno'') in cui sono indicati gli elementi del prestito (descrizione degli oggetti, valore di stima, valore del prestito, durata, ecc.) [...]. Il Cliente può rientrare in possesso del bene (l'operazione si chiama riscatto) consegnando la polizza e restituendo il valore del prestito più gli interessi stabiliti e le spese pattuite. [...]. Decorsi 30 giorni dalla data di scadenza del prestito, ALFA può vendere all'asta pubblica il bene dato in pegno dal cliente al fine del recupero del credito. Dalla somma ricavata dalla vendita, l'Istante trattiene l'importo del prestito, maggiorato di interessi e oneri accessori, e pone l'eventuale sopravanzo a disposizione del portatore della polizza per 5 anni». Dopo aver richiamato la normativa di riferimento in tema di operazioni di credito su pegno svolte da banche e altri intermediari finanziari, l'istante specifica che «può accettare in pegno anche ''oro da investimento'' [...] così classificabile secondo quanto definito nella legge n. 7 del 2000 ''Nuova disciplina del mercato dell'oro'' [...] come Pagina 3 di 9 modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo del 10 dicembre 2024, n. 211». In particolare, «L'Istante procede alla valorizzazione dell'''oro da investimento'' [...] alla erogazione del prestito [...]» e «alla vendita all'incanto del medesimo bene per il recupero del finanziamento concesso». Ciò posto, ALFA «chiede se l'attività svolta in merito al trattamento dell'''oro da investimento'' sia tale da ricadere nell'ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazioni obbligatorie all'anagrafe tributaria». SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE In sintesi, l'istante rappresenta che «nel caso di operazioni aventi ad oggetto ''oro da investimento'' già procede: ­ alla registrazione in AUI dell'apertura del rapporto continuativo in sede di emissione della polizza di pegno, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di conservazione; ­ alla registrazione in AUI della chiusura del rapporto continuativo in sede di riscatto della polizza di pegno ovvero di vendita dei beni in asta, a fini dell'assolvimento degli obblighi di conservazione; ­ alla segnalazione mensile all'anagrafe tributaria dei rapporti (tipologia 18) aperti e chiusi nel mese di riferimento; ­ alla comunicazione mensile all'UIF delle operazioni in oro da investimento eseguite nel mese di riferimento qualora le operazioni con una medesima controparte superino i limiti previsti dalla legge (10.000 euro mensili anche costituiti da più Pagina 4 di 9 operazioni di importo minimo pari a 2.500 euro). Tali operazioni vengono comunicate per il tramite di un Operatore Professionale in Oro; In merito alla correttezza della propria operatività, l'Istante [...], non essendo classificabile come OPO, ritiene che: ­ nulla abbia a segnalare ad Anagrafe Tributaria in ordine alle operazioni indicate [...] per quanto attiene agli obblighi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 605 ­ ''Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.'', articolo 7 ­ ''Comunicazioni all'anagrafe tributaria'' in merito alla accensione ed estinzione della tipologia di rapporto: ''24 ­ Acquisto e vendita di oro e metalli preziosi'' e, per conseguenza, ­ nulla abbia a segnalare per quanto attiene agli obblighi di cui al Decreto­legge 201/2011 ­ ''Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici'' ­ articolo 11 ­ ''Emersione di base imponibile''». PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Preliminarmente si rileva che il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, correttezza e concreta attuazione del contenuto, con riferimento tra l'altro alle attività esercitabili dall'istante alla luce della normativa vigente. Resta, dunque, impregiudicato il potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. Pagina 5 di 9 Nel merito, si osserva che l'articolo 1, comma 1, della legge 17 gennaio 2000, n. 7 ­ come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 dicembre 2024, n. 211 ­ prevede che, con il termine ''oro'', ci si riferisce a: «a) l'oro da investimento, anche destinato a successiva lavorazione, [...]; b) il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, per tale dovendosi intendere la materia prima aurifera grezza destinata a fusione o successiva trasformazione, sia in forma di semilavorati, come definiti nell'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, di purezza pari o superiore a 325 millesimi sia in qualunque altra forma e purezza [...]». I successivi commi 2 e 2­bis stabiliscono l'obbligo di dichiarare alla Unità di Informazione finanziaria per l'Italia (''UIF'') le operazioni aventi ad oggetto il commercio di oro: ­ «qualora il valore dell'operazione risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro» (cfr. il comma 2); ­ «per le operazioni [...] eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte qualora singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e complessivamente pari o superiori al valore economico di cui al comma 2» (cfr. il comma 2­bis). Il comma 3 dell'articolo in parola definisce l'attività degli Operatori professionali in oro come «l'esercizio in via professionale del commercio in oro», mentre il comma 3­bis prevede che «L'Organismo degli agenti e mediatori (OAM) istituisce un registro in cui sono iscritti i soggetti che posseggono i requisiti di cui al comma 3 e svolge ogni attività necessaria per la gestione del registro». Pagina 6 di 9 Infine, secondo l'articolo 2 della legge n. 7 del 2000, «L'esercizio in via professionale di attività aventi ad oggetto operazioni finanziarie sull'oro, rappresentato o meno da titoli, ivi comprese le monete d'oro, è riservato alle banche e agli intermediari abilitati, ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'effettuazione dei servizi di investimento». Con riguardo, invece, agli adempimenti degli intermediari finanziari, si osserva che, secondo l'articolo 7, comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 «Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, [...], sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale». Pagina 7 di 9 L'articolo 11, comma 2, del decreto­legge 6 dicembre 2011, n. 201 ­ come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 ­ stabilisce che «A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni». Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 gennaio 2007, via via integrato (cfr., da ultimo, il provvedimento prot. n. 398752 del 28 ottobre 2024), sono state definite le modalità ed i termini per effettuare le comunicazioni da parte degli operatori finanziari. Nello specifico, la tabella 2) allegata al provvedimento del 6 dicembre 2011, protocollo n. 175033 ­ successivamente confermata ed aggiornata ­ prevede che debbano essere comunicati, con il codice rapporto ''24'', l'acquisto e la vendita di oro e metalli preziosi. Inoltre, con la circolare 4 aprile 2007, n. 18/E, questa Agenzia ha specificato che «ai fini della individuazione di cosa debba intendersi per ''rapporto'' si richiama la definizione generale contenuta nella circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006, secondo la quale la categoria dei ''rapporti'' è relativa «a tutte le attività aventi carattere continuativo ­ con ciò intendendo un riferimento temporale congruo ­ esercitabili dagli Pagina 8 di 9 intermediari finanziari, ovvero ai servizi offerti continuativamente al cliente, instaurando con quest'ultimo un complesso di scambio all'interno di una forma contrattuale specifica e durevole nel tempo». [...] Oggetto della comunicazione sono, in generale, i rapporti intrattenuti direttamente con il cliente e formalizzati contrattualmente, elencati nella tabella allegato 2 al provvedimento 22 dicembre 2005 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e riportata anche nell'allegato 1 dell'analogo provvedimento 19 gennaio 2007». Peraltro, la ''Nota di chiarimenti per operatori professionali in oro'' dell'8 agosto 2013, prot. n. 2013/97319, reperibile sul sito internet della scrivente (Schede ­ Archivio dei rapporti con operatori finanziari ­ Normativa e prassi ­ Agenzia delle Entrate), nel raccordare la disciplina di cui all'articolo 7, comma 6, del d.P.R. n. 605 del 1973 e quella di cui alla legge n. 7 del 2000, ha chiarito che «[...] Ai fini che qui interessano, i soggetti che si intendono obbligati alle comunicazioni all'Archivio, oltre quelli previsti dall'articolo 2 della legge n. 7 del 2000, sono anche i soggetti previsti dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge n. 7 del 2000. Questi ultimi sono coloro che esercitano in via professionale, per conto proprio o di terzi, il commercio dell'oro come definito dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 gennaio 2000, n. 7» (enfasi aggiunta, ndr.). Dovendo fare applicazione del quadro normativo e di prassi appena richiamato, si ritiene, alla luce della lettura congiunta dell'articolo 7, comma 6, del citato d.P.R. n. 605 del 1973 e degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, della legge n. 7 del 2000, che l'istante sia tenuto a comunicare all'Anagrafe Tributaria le operazioni di vendita di oro da investimento, in quanto effettua le stesse ''in via professionale'', come intermediario finanziario abilitato ed esse possono, quindi, annoverarsi tra i ''servizi offerti continuativamente al cliente''. Pagina 9 di 9 Per completezza, si rileva che le comunicazioni che vengono effettuate ­ secondo quanto rappresentato nell'istanza di interpello ­ all'UIF «delle operazioni in oro da investimento eseguite nel mese di riferimento qualora le operazioni con una medesima controparte superino i limiti previsti dalla legge [...] per il tramite di un Operatore Professionale in Oro», costituendo un adempimento ulteriore e diverso, previsto dall'articolo 1, commi 2 e 2­bis della legge n. 7 del 2000, non possono considerarsi alternative (o sostitutive) rispetto all'assolvimento degli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria secondo il più volte citato articolo 7, comma 6, del d.P.R. n. 605 del 1973. In conclusione, la soluzione proposta dall'istante non può essere condivisa. IL VICEDIRETTORE CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI (firmato digitalmente)

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L'articolo 7, comma 6, del DPR 605/1973 disciplina gli obblighi di comunicazione all'Anagrafe Tributaria per intermediari finanziari, banche e operatori finanziari in relazione a rapporti continuativi e operazioni finanziarie. La legge n. 7/2000 sulla disciplina del mercato dell'oro definisce l'oro da investimento e gli Operatori Professionali in Oro (OPO), mentre l'articolo 11 del decreto-legge 201/2011 integra questi obblighi con la comunicazione periodica delle movimentazioni. Commercialisti e consulenti fiscali devono distinguere tra comunicazioni all'Anagrafe Tributaria (obbligatorie per intermediari abilitati) e segnalazioni all'UIF (obbligatorie per operazioni che superano soglie specifiche), poiché costituiscono adempimenti cumulativi e non sostitutivi.

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