Adempimenti intermediari finanziari – articolo 7, comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 – operazioni finanziarie su oro come disciplinate dalle legge n.7 del 2000
Un intermediario finanziario che concede crediti su pegno in oro da investimento deve comunicare queste operazioni all'Anagrafe Tributaria, anche se non è iscritto come Operatore Professionale in Oro?
Spiegato da FiscoAI
Sì, secondo l'Agenzia delle Entrate, l'intermediario finanziario abilitato che effettua operazioni di vendita di oro da investimento deve comunicare all'Anagrafe Tributaria con il codice rapporto "24" (acquisto e vendita di oro e metalli preziosi), indipendentemente dal fatto che non sia iscritto al registro OAM degli Operatori Professionali in Oro. La ragione è che l'articolo 7, comma 6, del DPR 605/1973 obbliga tutti gli intermediari finanziari a comunicare i rapporti continuativi e le operazioni di natura finanziaria, e le operazioni sull'oro da investimento rientrano tra i servizi offerti continuativamente al cliente. Questo obbligo sussiste anche se l'intermediario comunica separatamente all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) le operazioni in oro che superano i limiti previsti dalla legge n. 7/2000 (10.000 euro mensili o 2.500 euro per singola operazione), poiché le due comunicazioni sono adempimenti diversi e non alternativi. In pratica, l'intermediario deve segnalare sia l'apertura che la chiusura dei rapporti di pegno su oro da investimento, nonché le movimentazioni mensili, secondo le modalità definite dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
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Testo normativo
Divisione Contribuenti
Risposta n. 28/2026
OGGETTO: Adempimenti intermediari finanziari – articolo 7, comma 6, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 605 – operazioni finanziarie su oro come disciplinate
dalle legge n.7 del 2000
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società ALFA (di seguito anche ''Istante''), nel premettere che:
«è iscritta [...] all'Albo degli Intermediari Finanziari ex articolo 106 T.U.B
[...]»;
«è autorizzata [...] ad esercitare la concessione di finanziamenti esclusivamente
nella forma del ''Credito su pegno''»;
«non è iscritta al registro OAM degli Operatori Professionali in Oro (OPO),
così come disciplinato dall'articolo 1 comma 3 della Legge del 17 gennaio 2000 n. 7»;
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«è iscritta nella sezione di Anagrafe Tributaria REI Registro Elettronico degli
Identificativi (come da Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10
maggio 2017), come operatore di tipo ''3 Soggetti ex art. 106 T.U.B. come sostituito
dall'art. 7 del d.lgs. n. 141/2010''»;
fa presente quanto nel prosieguo sinteticamente riportato.
L'Istante «fornisce servizi di ''Credito su pegno'' tramite la concessione di un
prestito concesso solo a persona fisica (il ''cliente'') a fronte della consegna di un bene
(il ''pegno''). ALFA consegna al cliente un documento (la ''polizza di pegno'') in cui sono
indicati gli elementi del prestito (descrizione degli oggetti, valore di stima, valore del
prestito, durata, ecc.) [...].
Il Cliente può rientrare in possesso del bene (l'operazione si chiama riscatto)
consegnando la polizza e restituendo il valore del prestito più gli interessi stabiliti e le
spese pattuite.
[...].
Decorsi 30 giorni dalla data di scadenza del prestito, ALFA può vendere all'asta
pubblica il bene dato in pegno dal cliente al fine del recupero del credito. Dalla somma
ricavata dalla vendita, l'Istante trattiene l'importo del prestito, maggiorato di interessi e
oneri accessori, e pone l'eventuale sopravanzo a disposizione del portatore della polizza
per 5 anni».
Dopo aver richiamato la normativa di riferimento in tema di operazioni di credito
su pegno svolte da banche e altri intermediari finanziari, l'istante specifica che «può
accettare in pegno anche ''oro da investimento'' [...] così classificabile secondo quanto
definito nella legge n. 7 del 2000 ''Nuova disciplina del mercato dell'oro'' [...] come
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modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo del 10 dicembre 2024, n. 211». In
particolare, «L'Istante procede alla valorizzazione dell'''oro da investimento'' [...] alla
erogazione del prestito [...]» e «alla vendita all'incanto del medesimo bene per il
recupero del finanziamento concesso».
Ciò posto, ALFA «chiede se l'attività svolta in merito al trattamento dell'''oro da
investimento'' sia tale da ricadere nell'ambito di applicazione della normativa in materia
di comunicazioni obbligatorie all'anagrafe tributaria».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi, l'istante rappresenta che «nel caso di operazioni aventi ad oggetto ''oro
da investimento'' già procede:
alla registrazione in AUI dell'apertura del rapporto continuativo in sede
di emissione della polizza di pegno, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
conservazione;
alla registrazione in AUI della chiusura del rapporto continuativo in sede di
riscatto della polizza di pegno ovvero di vendita dei beni in asta, a fini dell'assolvimento
degli obblighi di conservazione;
alla segnalazione mensile all'anagrafe tributaria dei rapporti (tipologia 18)
aperti e chiusi nel mese di riferimento;
alla comunicazione mensile all'UIF delle operazioni in oro da investimento
eseguite nel mese di riferimento qualora le operazioni con una medesima controparte
superino i limiti previsti dalla legge (10.000 euro mensili anche costituiti da più
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operazioni di importo minimo pari a 2.500 euro). Tali operazioni vengono comunicate
per il tramite di un Operatore Professionale in Oro;
In merito alla correttezza della propria operatività, l'Istante [...], non essendo
classificabile come OPO, ritiene che:
nulla abbia a segnalare ad Anagrafe Tributaria in ordine alle operazioni
indicate [...] per quanto attiene agli obblighi di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica del 29 settembre 1973 n. 605 ''Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e
al codice fiscale dei contribuenti.'', articolo 7 ''Comunicazioni all'anagrafe tributaria''
in merito alla accensione ed estinzione della tipologia di rapporto:
''24 Acquisto e vendita di oro e metalli preziosi''
e, per conseguenza,
nulla abbia a segnalare per quanto attiene agli obblighi di cui al Decretolegge
201/2011 ''Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti
pubblici'' articolo 11 ''Emersione di base imponibile''».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente si rileva che il presente parere viene reso sulla base degli
elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza
di interpello, nel presupposto della loro veridicità, correttezza e concreta attuazione
del contenuto, con riferimento tra l'altro alle attività esercitabili dall'istante alla luce
della normativa vigente. Resta, dunque, impregiudicato il potere di controllo da parte
dell'Amministrazione finanziaria.
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Nel merito, si osserva che l'articolo 1, comma 1, della legge 17 gennaio 2000, n.
7 come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 dicembre 2024, n. 211
prevede che, con il termine ''oro'', ci si riferisce a:
«a) l'oro da investimento, anche destinato a successiva lavorazione, [...];
b) il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso
prevalentemente industriale, per tale dovendosi intendere la materia prima aurifera
grezza destinata a fusione o successiva trasformazione, sia in forma di semilavorati,
come definiti nell'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, di purezza pari o superiore a 325 millesimi
sia in qualunque altra forma e purezza [...]».
I successivi commi 2 e 2bis stabiliscono l'obbligo di dichiarare alla Unità di
Informazione finanziaria per l'Italia (''UIF'') le operazioni aventi ad oggetto il commercio
di oro:
«qualora il valore dell'operazione risulti di importo pari o superiore a 10.000
euro» (cfr. il comma 2);
«per le operazioni [...] eseguite nel corso del mese solare con la medesima
controparte qualora singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e complessivamente
pari o superiori al valore economico di cui al comma 2» (cfr. il comma 2bis).
Il comma 3 dell'articolo in parola definisce l'attività degli Operatori professionali
in oro come «l'esercizio in via professionale del commercio in oro», mentre il comma
3bis prevede che «L'Organismo degli agenti e mediatori (OAM) istituisce un registro
in cui sono iscritti i soggetti che posseggono i requisiti di cui al comma 3 e svolge ogni
attività necessaria per la gestione del registro».
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Infine, secondo l'articolo 2 della legge n. 7 del 2000, «L'esercizio in via
professionale di attività aventi ad oggetto operazioni finanziarie sull'oro, rappresentato
o meno da titoli, ivi comprese le monete d'oro, è riservato alle banche e agli intermediari
abilitati, ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
all'effettuazione dei servizi di investimento».
Con riguardo, invece, agli adempimenti degli intermediari finanziari, si osserva
che, secondo l'articolo 7, comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 «Le banche,
la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio,
nonché ogni altro operatore finanziario, [...], sono tenuti a rilevare e a tenere in
evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga
con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome
di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate
tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500
euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente
periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli
stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con
l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli
operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto
continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice
fiscale».
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L'articolo 11, comma 2, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201 come
modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 stabilisce che «A
far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare
periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i
rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria
ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate
nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione
dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni».
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 gennaio 2007,
via via integrato (cfr., da ultimo, il provvedimento prot. n. 398752 del 28 ottobre 2024),
sono state definite le modalità ed i termini per effettuare le comunicazioni da parte degli
operatori finanziari.
Nello specifico, la tabella 2) allegata al provvedimento del 6 dicembre 2011,
protocollo n. 175033 successivamente confermata ed aggiornata prevede che debbano
essere comunicati, con il codice rapporto ''24'', l'acquisto e la vendita di oro e metalli
preziosi.
Inoltre, con la circolare 4 aprile 2007, n. 18/E, questa Agenzia ha specificato
che «ai fini della individuazione di cosa debba intendersi per ''rapporto'' si richiama
la definizione generale contenuta nella circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006, secondo
la quale la categoria dei ''rapporti'' è relativa «a tutte le attività aventi carattere
continuativo con ciò intendendo un riferimento temporale congruo esercitabili dagli
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intermediari finanziari, ovvero ai servizi offerti continuativamente al cliente, instaurando
con quest'ultimo un complesso di scambio all'interno di una forma contrattuale specifica
e durevole nel tempo». [...] Oggetto della comunicazione sono, in generale, i rapporti
intrattenuti direttamente con il cliente e formalizzati contrattualmente, elencati nella
tabella allegato 2 al provvedimento 22 dicembre 2005 del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate e riportata anche nell'allegato 1 dell'analogo provvedimento 19 gennaio 2007».
Peraltro, la ''Nota di chiarimenti per operatori professionali in oro'' dell'8 agosto
2013, prot. n. 2013/97319, reperibile sul sito internet della scrivente (Schede Archivio
dei rapporti con operatori finanziari Normativa e prassi Agenzia delle Entrate), nel
raccordare la disciplina di cui all'articolo 7, comma 6, del d.P.R. n. 605 del 1973 e
quella di cui alla legge n. 7 del 2000, ha chiarito che «[...] Ai fini che qui interessano, i
soggetti che si intendono obbligati alle comunicazioni all'Archivio, oltre quelli previsti
dall'articolo 2 della legge n. 7 del 2000, sono anche i soggetti previsti dall'articolo 1,
comma 3, della stessa legge n. 7 del 2000. Questi ultimi sono coloro che esercitano
in via professionale, per conto proprio o di terzi, il commercio dell'oro come definito
dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 gennaio 2000, n. 7» (enfasi aggiunta, ndr.).
Dovendo fare applicazione del quadro normativo e di prassi appena richiamato,
si ritiene, alla luce della lettura congiunta dell'articolo 7, comma 6, del citato d.P.R.
n. 605 del 1973 e degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, della legge n. 7 del
2000, che l'istante sia tenuto a comunicare all'Anagrafe Tributaria le operazioni di
vendita di oro da investimento, in quanto effettua le stesse ''in via professionale'', come
intermediario finanziario abilitato ed esse possono, quindi, annoverarsi tra i ''servizi
offerti continuativamente al cliente''.
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Per completezza, si rileva che le comunicazioni che vengono effettuate secondo
quanto rappresentato nell'istanza di interpello all'UIF «delle operazioni in oro da
investimento eseguite nel mese di riferimento qualora le operazioni con una medesima
controparte superino i limiti previsti dalla legge [...] per il tramite di un Operatore
Professionale in Oro», costituendo un adempimento ulteriore e diverso, previsto
dall'articolo 1, commi 2 e 2bis della legge n. 7 del 2000, non possono considerarsi
alternative (o sostitutive) rispetto all'assolvimento degli obblighi di comunicazione
all'Anagrafe tributaria secondo il più volte citato articolo 7, comma 6, del d.P.R. n. 605
del 1973.
In conclusione, la soluzione proposta dall'istante non può essere condivisa.
IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 605/2000 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
L'articolo 7, comma 6, del DPR 605/1973 disciplina gli obblighi di comunicazione all'Anagrafe Tributaria per intermediari finanziari, banche e operatori finanziari in relazione a rapporti continuativi e operazioni finanziarie. La legge n. 7/2000 sulla disciplina del mercato dell'oro definisce l'oro da investimento e gli Operatori Professionali in Oro (OPO), mentre l'articolo 11 del decreto-legge 201/2011 integra questi obblighi con la comunicazione periodica delle movimentazioni. Commercialisti e consulenti fiscali devono distinguere tra comunicazioni all'Anagrafe Tributaria (obbligatorie per intermediari abilitati) e segnalazioni all'UIF (obbligatorie per operazioni che superano soglie specifiche), poiché costituiscono adempimenti cumulativi e non sostitutivi.
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