Commercio al minuto ambulante di libri vecchi e/o usati e di francobolli da collezione e collezioni di francobolli - beni di modico valore - articolo 2, c. 1, lett. e) e bb) del dPR 21 dicembre 1996, n. 696 - Istanza di interpello - articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - ALFA di XY
Quali sono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi per i venditori ambulanti di francobolli da collezione e libri usati che applicano il regime del margine IVA?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 73/2007 chiarisce gli obblighi documentali per chi esercita commercio ambulante di libri usati e francobolli da collezione applicando il regime speciale del margine IVA. Per i libri usati (esclusi quelli d'antiquariato), vige l'esonero dalla certificazione dei corrispettivi previsto dall'articolo 2, lettera e) del DPR 696/1996, quindi non è necessario emettere scontrino o ricevuta fiscale. Diversamente, per i francobolli da collezione e le collezioni di francobolli, l'Agenzia esclude l'applicabilità dell'esonero per "beni di modico valore" di cui alla lettera bb) dello stesso decreto, poiché i francobolli da collezione sono oggetti rari con valore significativo e non "modico", in quanto destinati a transazioni speciali nel mercato del collezionismo. Di conseguenza, le cessioni di francobolli da collezione devono essere documentate con scontrino, ricevuta fiscale o fattura. Qualora sia emessa fattura, l'imposta non deve essere esposta distintamente dal corrispettivo, ma deve essere indicato che l'operazione è soggetta al regime del margine del DL 41/1995.
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Riferimento normativo
Commercio al minuto ambulante di libri vecchi e/o usati e di francobolli da collezione e collezioni di francobolli - beni di modico valore - articolo 2, c. 1, lett. e) e bb) del dPR 21 dicembre 1996, n. 696 - Istanza di interpello - articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - ALFA di XY - pdf
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 19/04/2007 n. 73
Oggetto:
Commercio al minuto ambulante di libri vecchi e/o usati e di francobolli da
collezione e collezioni di francobolli - beni di modico valore - articolo 2,
c. 1, lett. e) e bb) del dPR 21 dicembre 1996, n. 696 - Istanza di
interpello - articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - ALFA di XY
Testo:
Con interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
presentato in data ....., la ALFA di XY ha esposto il seguente quesito volto
a conoscere l'esatta applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettere e) e bb)
del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
QUESITO
L'istante esercita l'attivita' di commercio al minuto ambulante di
libri vecchi e/o usati (non d'antiquariato), di francobolli da collezione e
collezione di francobolli (cod. att. 52.48.E e 52.50.1), non avvalendosi di
specifica attrezzatura e non operando in mercati rionali. Ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto ha adottato il regime contabile del margine
forfetario di cui agli articoli 36 e ss del decreto legge 23 febbraio 1995,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
Tanto premesso, l'istante chiede di conoscere se sia tenuto a
documentare le cessioni dei beni sopra elencati mediante l'emissione dello
scontrino o della ricevuta fiscale. A tal riguardo chiede cosa debba
intendersi per "commercio di beni di modico valore" di cui alla lettera bb)
del dPR 21 dicembre 1996, n. 696.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante con riguardo alla cessione di libri usati intende avvalersi
dell'esonero disposto dall'articolo 2, lettera e) del dPR n. 696 del 1996.
Inoltre, relativamente alla cessione di francobolli, in assenza di
specifici chiarimenti, intende avvalersi dell'esonero contenuto
nell'articolo 2, lettera bb) del medesimo dPR n. 696 del 1996, considerando
"commercio di beni di modico valore" sia la cessione di singoli francobolli
da collezione sia la cessione di collezioni di francobolli. In tale ultima
circostanza, infatti, secondo l'istante occorre avere riguardo al "modico
valore" di ciascun francobollo che compone la collezione piuttosto che al
valore complessivo della collezione stessa.
Infine l'istante, qualora su richiesta del cliente sia obbligato ad
emettere fattura, ritiene corretto rilasciare il documento senza esporre in
esso l'imposta distintamente dal corrispettivo, ma indicando nello stesso
che trattasi di operazione soggetta al regime del margine di cui
all'articolo 36 del D.L. n. 41 del 1995.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
I soggetti che esercitano il commercio di beni mobili usati
suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione,
nonche' di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, acquistati da
privati o da soggetti che possono intendersi ad essi assimilabili (soggetti
passivi che non hanno detratto l'imposta relativa agli acquisti ed hanno
fatturato la cessione come operazione esente; soggetti passivi comunitari in
regime di esonero nel proprio Stato; soggetti passivi che operano nel
medesimo regime del margine), possono applicare il regime speciale di cui al
decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85 (cd "regime del margine"). Trattasi di un regime
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Risoluzione del 19/04/2007 n. 73
in base al quale l'imposta a debito non e' determinata con i metodi ordinari
di cui al titolo II del dPR 26 ottobre 1972, n. 633, bensi' e' commisurata
alla differenza positiva (margine) tra il prezzo di vendita del bene ed il
prezzo di acquisto - aumentato delle spese accessorie e di riparazione -
entrambi al lordo dell'IVA (cd "metodo analitico del margine" - articolo 36,
c. 1). Il d.l. n. 41 del 1995, dispone, inoltre, che limitatamente ad alcune
categorie di soggetti e per particolari prodotti, il margine sul quale
calcolare l'imposta dovuta sia determinato in modo forfetario applicando
delle percentuali predefinite al prezzo di vendita (cd "metodo forfetario
del margine" - articolo 36, c. 5), ovvero per gli operatori che non svolgono
in forma ambulante il commercio di taluni beni usati, che l'imposta dovuta
per ciascun periodo sia commisurata al margine globale costituito dalla
differenza complessiva delle operazioni di cessione e di acquisto effettuate
nel medesimo periodo (cd "metodo globale del margine" - articolo 36, c. 6).
In particolare, possono avvalersi del regime forfetario di cui
all'articolo 36, c. 5, anche i soggetti che esercitano attivita' di
commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante e commerciano
oggetti d'arte per i quali manca il prezzo di acquisto o lo stesso e' privo
di rilevanza o non e' determinabile, ovvero commerciano francobolli da
collezione o collezioni di francobolli, prodotti editoriali di antiquariato
e non, etc....
Nonostante la specifiche modalita' di determinazione dell'imposta
dovuta, il regime del margine non prevede particolari esoneri dall'obbligo
di certificazione dei corrispettivi (articolo 38), fatta eccezione per la
regola fondamentale secondo cui qualora sia emessa fattura l'imposta non
deve essere esposta distintamente dal corrispettivo ma deve essere
espressamente indicato che trattasi di operazione soggetta al regime del
margine di cui al d.l. n. 41 del 1995 (cfr circolare n. 177/E del 22 giugno
1995). Peraltro si osserva che le attivita' interessate dal regime del
margine sono, prevalentemente, quelle svolte dai soggetti rientranti nelle
previsioni di cui all'articolo 22 del dPR n. 633 del 1972, tenuti a
documentare le operazioni effettuate con scontrino o ricevuta fiscale, con
esclusione delle operazioni esonerate di cui all'articolo 2 del dPR n. 696
del 1996 (Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di
certificazione dei corrispettivi).
Tanto premesso, in merito alla cessione di libri vecchi e/o usati si
osserva che ai sensi del richiamato articolo 2, comma 1, "non sono soggette
all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 1 (mediante rilascio di
ricevuta o scontrino fiscale) ...e) le cessioni di giornali quotidiani, di
periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli
d'antiquariato".
Si conviene, pertanto, con il contribuente che l'esonero appena
richiamato e' applicabile anche quando la cessione ha per oggetto libri
usati acquistati da privati, ed e' eseguita da venditori ambulanti che
applicano il regime del margine, fatta eccezione per i libri di antiquariato.
Diversamente, in merito alle cessioni di francobolli da collezione e
collezioni di francobolli, si e' dell'avviso che non possano applicarsi le
disposizioni di cui alla lettera bb) del richiamato articolo 2, c. 1,
secondo cui non sono soggette all'obbligo di certificazione "le cessioni da
parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per
bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini, non muniti
di attrezzature motorizzate e comunque da parte di soggetti che esercitano,
senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di
quelli operanti nei mercati rionali".
Nel caso di specie, infatti, sebbene dai dati emergenti nell'istanza
sembrano esistere i requisiti di tipo soggettivo sopra elencati - venditore
ambulante senza attrezzatura e non operante nei mercati rionali - tuttavia
e' assente il requisito oggettivo ossia il commercio di "beni di modico
valore".
A tal riguardo e' gia' stato chiarito che, pur mancando una
disposizione normativa che definisca il concetto di "modico valore", occorre
fare riferimento agli usi commerciali, restando in ogni caso esclusi i beni
di valore significativo (cfr ris. n. 430288 del 30 luglio 1991, ris. n. 83/E
del 03 aprile 2003).
Nel caso prospettato dall'istante torna utile richiamare le considerazioni
svolte dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza n. 252/84 che, nel
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Risoluzione del 19/04/2007 n. 73
rispondere ad una domanda vertente sull'interpretazione della voce 99.05
della tariffa doganale comune (TDC) "oggetti da collezione aventi interesse
storico", ha precisato che "Gli oggetti da collezione ... sono quelli che
possiedono le qualita' richieste per far parte di una collezione cioe' gli
oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro
destinazione originaria che formano oggetto di transazioni speciali al di
fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno un
valore elevato".
In tal senso i francobolli da collezione - oggetto dell'attivita'
commerciale dell'istante - vanno distinti dagli ordinari francobolli, di
"modico" valore facciale, destinati al commercio comune per essere impiegati
secondo la loro destinazione originaria; i francobolli da collezione,
infatti, essendo oggetti relativamente rari, possiedono quelle qualita'
richieste per essere oggetto di transazioni particolari - ad esempio nel
mercato del collezionismo - ed hanno, generalmente, un valore elevato senza
alcun rapporto con quello facciale.
Ugualmente, le collezioni di francobolli - formate da singoli elementi da
collezione che hanno sicuramente un valore piu' elevato rispetto a quello
facciale - sono beni commerciali dal valore significativo e non certo
"modico".
In conclusione, per le considerazioni sopra svolte, si ritiene che sia le
cessioni di francobolli da collezione sia quelle di collezioni di
francobolli debbano essere documentate con emissione di scontrino o
ricevuta fiscale ovvero, se richiesta dal cliente, con fattura senza
separata esposizione dell'imposta e con l'indicazione che trattasi di beni
soggetti al regime del margine di cui al d.l. n. 41 del 1995. La risposta
di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata
alla Direzione Regionale ...., viene resa dalla scrivente ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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Il regime del margine IVA (articoli 36 e ss. del DL 23 febbraio 1995, n. 41) si applica ai commercianti di beni usati, oggetti d'arte e da collezione; l'esonero dalla certificazione dei corrispettivi è disciplinato dal DPR 696/1996 e riguarda specifiche categorie di beni; il concetto di "modico valore" esclude i beni rari e di valore significativo come i francobolli da collezione, che rimangono soggetti agli ordinari obblighi documentali anche in regime di margine.
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