Trattamento fiscale delle borse di studio in favore di figli e orfani dei dipendenti o pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione Assistenza Magistrale e al Fondo ex Ipost – Articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR
Come vengono trattate fiscalmente le borse di studio erogate ai figli di dipendenti e pensionati iscritti a fondi previdenziali pubblici?
Spiegato da FiscoAI
Le borse di studio erogate dall'Ente (nel caso specifico dalla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dalla Gestione Assistenza Magistrale e dal Fondo ex Ipost) ai figli e orfani degli iscritti sono qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente secondo l'articolo 50, comma 1, lettera c) del TUIR. Questo trattamento si applica perché il beneficiario (lo studente) non è legato da un rapporto di lavoro dipendente diretto con l'ente erogatore, ma il diritto alla borsa di studio deriva dal rapporto previdenziale del genitore iscritto al fondo. La borsa di studio, pur essendo un importo fisso (nel caso descritto euro 2.000) assegnato sulla base di merito accademico e situazione economica, non rappresenta un rimborso di spese documentate, bensì una prestazione di welfare finalizzata a premiare l'eccellenza scolastica. Ai fini IRAP, le somme erogate concorrono integralmente alla base imponibile dell'ente erogatore, in quanto costituiscono prestazioni sociali finanziate dai contributi obbligatori versati dagli iscritti.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Trattamento fiscale delle borse di studio in favore di figli e orfani dei dipendenti o pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione Assistenza Magistrale e al Fondo ex Ipost – Articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 101/2026
OGGETTO: Trattamento fiscale delle borse di studio in favore di figli e orfani dei
dipendenti o pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali, alla Gestione Assistenza Magistrale e al Fondo ex
Ipost – Articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'ente pubblico istante (di seguito ''Istante'' o ''Ente'') rappresenta di aver
incrementato le proprie funzioni ed attività istituzionali per effetto del decretolegge 6
dicembre 2011, n. 201, che sopprimendo l'INPDAP ha attribuito le relative funzioni
all'Ente, subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle relative gestioni amministrate
dall'ente soppresso.
Al riguardo, l'Istante specifica che il decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479, «nell'istituire l'INPDAP, stabilì che in tale Ente confluissero tutte le gestioni
amministrate dagli Enti soppressi nonché la Casse pensioni amministrate dall'allora
Pagina 2 di 12
competente Direzione Generale degli istituti previdenziali incardinata presso il
Ministero del Tesoro».
Per quanto di specifico interesse, l'Istante evidenzia che l'articolo 1, comma 245,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 istitutiva presso l'ente soppresso la gestione unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti.
Con il decreto ministeriale 28 luglio 1998, n. 463, è stato adottato il «regolamento
recante la disciplina organica della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali, che detta la disciplina delle prestazioni, erogate in favore dei dipendenti di enti
e amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici al Fondo di previdenza e credito, costituite da
un articolato catalogo di prestazioni creditizie e sociali, divenute nel tempo, un punto di
riferimento nel panorama delle azioni di welfare per il personale del settore pubblico».
Tra le suddette prestazioni l'Istante eroga «prestazioni afferenti ai settori
dell'istruzione e della formazione; in particolare tra gli interventi a favore degli
iscritti previsti nell'articolo 1 del regolamento sopra richiamato, l'Istituto provvede al
conferimento di borse di studio in favore dei figli e degli orfani degli iscritti».
L'Istante sottolinea che, come previsto dall'articolo 4 del d.m. n. 463 del 1998, la
gestione in argomento ha una propria autonomia patrimoniale ed economicofinanziaria,
con un proprio patrimonio ed entrate proprie. Nello specifico, ai sensi dell'articolo 2 del
citato d.m., la gestione «è finanziata in via principale dai contributi obbligatoriamente
versati dai dipendenti in attività di servizio e dai pensionati iscritti alla medesima, nella
misura, rispettivamente, dello 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile e
dello 0,15% dell'ammontare lordo dell'assegno di pensione».
Pagina 3 di 12
Con riferimento ai soggetti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie
e sociali, l'Ente riferisce che sono obbligatoriamente iscritti i dipendenti della gestione
pubblica, mentre i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 tra i quali
rientrano i dipendenti dell'Ente possono aderirvi facoltativamente, tramite formale
manifestazione di volontà.
Da ultimo, l'Ente rappresenta che «medesime caratteristiche presentano le
gestioni deli iscritti alla gestione Assistenza Magistrale e al Fondo Ipost, anch'esse
oggetto di annuale pubblicazione di bando di concorso per le borse di studio».
Tutto ciò premesso, con riferimento al «Bando di concorso borse di studio
riservate a corsi universitari di laurea e corsi universitari di specializzazione post
lauream», pubblicato annualmente, con cui è prevista l'erogazione di borse di studio di
importo fisso pari ad euro 2.000, l'Istante rappresenta quanto segue.
Il bando di concorso prevede due distinte figure: il «titolare del diritto» e il
«beneficiario/richiedente».
Il «titolare del diritto» è individuato tra i seguenti soggetti:
« il dipendente iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
con iscrizione attiva, senza soluzione di continuità, per l'intero periodo di vigenza del
presente Bando;
il pensionato iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
il pensionato utente della Gestione dipendenti pubblici;
Pagina 4 di 12
il dipendente iscritto alla Gestione Assistenza Magistrale con iscrizione attiva,
senza soluzione di continuità, per l'intero periodo di vigenza del presente Bando; il
pensionato utente della Gestione Assistenza Magistrale;
l'iscritto al Fondo ex Ipost con iscrizione attiva, senza soluzione di continuità,
per l'intero periodo di vigenza del presente Bando».
Si identifica come «beneficiario/richiedente», invece, «lo studente maggiorenne
iscritto per l'anno accademico oggetto del bando a Corsi universitari di laurea triennale
o laurea magistrale o a ciclo unico, di Conservatorio o Istituti Musicali parificati
e Accademie di Belle Arti o corrispondenti a corsi di studio all'estero legalmente
riconosciuti, Corsi universitari di specializzazione post lauream individuato tra i figli
o orfani del titolare del diritto in possesso di alcuni requisiti di ammissione indicati nel
punto 3 del bando, tra i quali si elencano:
e tà inferiore ai 32 anni alla data di scadenza del Bando;
n on aver già fruito, per l'anno accademico 2022/2023, di altre provvidenze
analoghe erogate dall'Istituto, dallo Stato, dagli Enti regionali per il diritto allo studio
universitario o da altre Istituzioni pubbliche o private di valore superiore al 50%
dell'importo della borsa di studio messa a concorso;
n on essere stati studenti ripetenti o iscritti fuori corso nell'anno accademico
per il quale si concorre;
a ver sostenuto tutti gli esami previsti dal piano degli studi scelto e approvato
dall'Ateneo, relativi all'anno accademico per il quale si concorre;
aver conseguito tutti i crediti previsti dagli ordinamenti dei rispettivi corsi
o del proprio piano di studi, in relazione all'anno accademico per il quale si concorre;
Pagina 5 di 12
aver conseguito una media ponderata minima di 24/30 (data dalla somma
dei voti di ogni esame, moltiplicata per il numero di CFU ''crediti formativi universitari''
di ogni esame, divisa per la somma di tutti i CFU conseguiti, escludendo i CFU degli
esami senza votazione in trentesimi);
nel caso di conseguimento del diploma di laurea nel medesimo anno
accademico per il quale si concorre, aver riportato una votazione non inferiore a 88 su
110 o equivalenti».
L'erogazione delle borse di studio, entro i limiti stabiliti nel bando, avviene tramite
la predisposizione di graduatorie elaborate secondo i seguenti criteri:
punteggio assegnato alla classe di indicatore ISEE;
«media ponderata dei voti degli esami sostenuti nell'anno accademico
2022/2023, rapportata in centesimi, o, se più favorevole, il voto di laurea, parimenti
rapportato in centesimi, nel caso in cui detto titolo sia stato conseguito nell'anno
accademico oggetto del bando».
L'Ente chiarisce, inoltre, che «l'assegnazione delle borse di studio di importo
fisso non è finalizzata al mero rimborso delle spese accademiche, tant'è che non è
richiesta alcuna documentazione di sostenimento delle medesime, ma è finalizzata
alla premiazione degli studenti, figli di iscritti, che conseguono i migliori risultati
accademici».
Tutto ciò premesso, l'Istante riferisce di aver ricevuto da un contribuente,
beneficiario di tale prestazione in qualità di figlio di iscritto alla gestione, richiesta di
rettifica della CU 2021 (anno di imposta 2020).
Pertanto, l'Istante chiede:
Pagina 6 di 12
in via preliminare, se in qualità di sostituto di imposta, sia tenuto ad accogliere
per il caso specifico la richiesta del beneficiario di esentare la prestazione e se tale
interpretazione possa essere estesa d'ufficio o con richiesta a tutti i casi similari;
in via principale, di indicare la corretta qualificazione delle borse di studio
in questione ai fini Irpef per i beneficiari e conseguentemente ai fini IRAP per l'Ente
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Preliminarmente, l'Istante riferisce di avere da sempre considerato le borse di
studio in questione come redditi imponibili assimilati al reddito di lavoro dipendente,
ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR),
di aver rilasciato agli interessati la relativa certificazione reddituale, indicando il reddito
al punto 2 della CU, in quanto «non si riviene nell'ordinamento giuridico espressa
statuizione in ordine alle esenzioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle
predette borse di studio in favore dei figli e degli orfani degli iscritti», nonché, come
chiarito in risposta alla richiesta di documentazione integrativa, di aver applicato ai
redditi in questione le detrazioni di imposta di cui all'articolo 13, comma 1, del TUIR.
In risposta alla richiesta di documentazione integrativa, l'Istante ha altresì
evidenziato che tale trattamento fiscale è stato sino ad ora applicato anche alla luce
della nota del 2 agosto 2000, con cui il Ministero delle Finanze, Dipartimento delle
Entrate, Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario, ha
fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario delle «borse di studio
erogate dal ''Fondo di previdenza e credito'', istituito con legge n. 662 del 23 dicembre
Pagina 7 di 12
1996, art.1, comma 245» presso l'INPDAP, in favore dei figli o orfani dei dipendenti
civili e militari dello Stato e dei dipendenti degli entri locali.
L'Ente evidenzia, inoltre, che l'articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR,
elenca tra i redditi assimilati a lavoro dipendente «le somme da chiunque corrisposte
a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di
addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro
dipendente nei confronti del soggetto erogante». Come chiarito nella circolare del
Ministero delle finanze 23 dicembre 1997, n. 326, «Nello specificare quest'ultima
circostanza il legislatore ha inteso sancire che l'autonoma previsione tributaria di cui
all'articolo 47 [ndr. attuale articolo 50 del TUIR] deve essere riferita esclusivamente a
quelle ipotesi in cui la percezione delle somme ad uno degli anzidetti titoli non avvenga
in dipendenza del rapporto di lavoro dipendente».
A parere dell'Istante, tale principio è stato ribadito nella risoluzione 21 novembre
2002, n. 365/E, nella quale viene evidenziato che «Al di fuori quindi delle ipotesi di
esenzione tassativamente previste dalla legge, eventuali borse di studio ed altre somme
corrisposte per fini di studio e formazione professionale devono essere, in ogni caso,
assoggettate ad imposizione secondo le modalità previste dalla lettera c) dell'articolo
47 [ndr. attuale articolo 50 del Tuir] del Tuir».
Diversamente, se il beneficiario è legato da rapporti di lavoro dipendente nei
confronti del soggetto erogante, come chiarito nella medesima circolare n. 326 del 1997,
«le somme erogate si dovrebbero cumulare con gli emolumenti corrisposti al lavoratore
nella sua veste di dipendente (...) le somme corrisposte al suindicato titolo al lavoratore
dipendente, per se stesso o per i familiari indicati nell'articolo 12 del TUIR, anche non
Pagina 8 di 12
fiscalmente a carico, possono essere, in linea di principio, escluse, invece, da tassazione
se ricorrono i presupposti di cui al comma 2, lettera f) , del citato articolo 48 [ndr. attuale
articolo 51]».
Al riguardo, l'Ente specifica che l'articolo 51, comma 2, lettera fbis), del TUIR
esclude alla concorrenza del reddito di lavoro dipendente «le somme, i servizi e le
prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di
dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di
educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa
ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per
borse di studio a favore dei medesimi familiari ».
A seguito della richiesta di rettifica della CU da parte di un beneficiario, l'Istante
evidenzia che ai fini del corretto inquadramento fiscale delle borse di studio erogate
ai beneficiari iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, sia
necessario qualificare il rapporto giuridico tra l'iscritto e il fondo.
Al riguardo, l'Istante ritiene che «il diritto/obbligo di iscrizione al fondo è
ascrivibile all'esistenza attuale o passata di un rapporto di lavoro con una pubblica
amministrazione».
Qualora il reddito in questione sia qualificabile come reddito di lavoro dipendente
ai sensi dell'articolo 51 del TUIR, ai sensi della lettera fbis) «le erogazioni di somme
corrisposte al dipendente per assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio a favore
dei familiari di cui all'articolo 12».
Nella risposta a interpello pubblicata il 28 novembre 2024, n. 231, è stato
chiarito che «Le borse di studio erogate dall'Istante sono invece finalizzate a premiare
Pagina 9 di 12
il raggiungimento di livelli di eccellenza da parte degli studenti in ambito scolastico
e universitario. Pertanto, non si ritiene necessario che i dipendenti producano una
documentazione atta a dimostrare l'utilizzo di dette somme».
Tanto premesso, l'Istante ritiene che le borse di studio in questione possano
essere inquadrate ai fini IRPEF nell'articolo 51, comma 2, lettera fbis), del TUIR.
Conseguentemente, le somme ad esse ascrivibili vanno escluse dalla base imponibile
IRAP di cui all'articolo 10bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 50, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
ricomprende tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente «le somme da chiunque
corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio
o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro
dipendente nei confronti del soggetto erogante».
Qualora, invece, tra il soggetto erogante e il beneficiario intercorra un rapporto di
lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera fbis), del TUIR, «le somme,
i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o
a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo
12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi
integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di
centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari» non
concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, in deroga al principio di
Pagina 10 di 12
onnicomprensività che attrae nella base imponibile del reddito di lavoro dipendente tutte
le somme e i valori erogati in relazione al rapporti di lavoro.
Il quadro normativo sopra delineato, dunque, differenzia il trattamento fiscale
delle borse di studio in base al rapporto che lega il percettore e l'erogatore:
in caso di sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, la borsa
di studio è fiscalmente inquadrabile nella categoria dei redditi di lavoro dipendente.
Tuttavia, qualora la borsa di studio venga erogata dal datore di lavoro ai propri
dipendenti in favore dei familiari di cui all'articolo 12 del TUIR, in deroga al generale
principio di onnicomprensività, questa non concorre alla formazione del reddito di lavoro
dipendente, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera fbis), del TUIR;
qualora il beneficiario non sia legato all'erogatore da un rapporto di lavoro
dipendente, la borsa di studio rientra nella categoria dei redditi assimilati a reddito di
lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR.
Al riguardo, con nota prot. 2000/143860 del 2 agosto 2000, il Ministero delle
Finanze Dipartimento delle entrate, in risposta a un quesito posto dall'INPDAP, ha
fornito chiarimenti in merito al trattamento tributario, ai fini Irpef e Irap, delle borse
di studio erogate dal ''Fondo previdenza e credito'', istituito dall'articolo 1, comma 245,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
In particolare, il Ministero delle Finanze ha chiarito che, come precisato nella
circolare n. 326 del 1997, «il trattamento fiscale delle erogazioni poi effettuate dagli enti
o dalle casse in forza dei contributi versati, deve essere determinato autonomamente
in base ai principi generali che regolano l'imposizione sui redditi, e, pertanto, dette
prestazioni sono assoggettabili a tassazione soltanto se inquadrabili in una delle
Pagina 11 di 12
categorie di reddito previste nell'articolo 6 del Tuir». Pertanto, il Ministero delle Finanze
ha ritenuto che «le somme in discorso, poiché costituiscono borse di studio, devono
essere qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a norma dell'art.
47 [ndr. ora articolo 50], comma 1, lett. c) del Tuir e, pertanto, essere assoggettate a
tassazione».
Per quanto concerne l'Irap, nella citata nota, il Ministero delle Finanze ha
precisato che «le somme erogate a titolo di borsa di studio concorrono alla formazione
della base imponibile del soggetto erogatore».
Inoltre, come chiarito con la risoluzione 21 novembre 2002, n. 365/E, «Al di fuori
quindi delle ipotesi di esenzione tassativamente previste dalla legge, eventuali borse di
studio ed altre somme corrisposte per fini di studio e formazione professionale devono
essere, in ogni caso, assoggettate ad imposizione secondo le modalità previste dalla
lettera c) dell'articolo 47 del Tuir [ndr. ora articolo 50]».
Tanto premesso, alla luce della normativa e della prassi sopra richiamate, si
ritiene corretto il trattamento fiscale fino ad ora applicato dall'Istante, in linea con la
precedente nota del Ministero delle Finanze Dipartimento delle entrate del 2 agosto
2000, che qualifica le borse di studio in parola come redditi assimilati ai redditi di lavoro
dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR.
Conseguentemente, ai fini IRAP, le borse di studio concorrono alla formazione
della base imponibile ai sensi dell'articolo 10bis del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.
Pagina 12 di 12
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 9882828/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
L'articolo 50 del TUIR disciplina i redditi assimilati a lavoro dipendente, tra cui rientrano le borse di studio quando il beneficiario non è legato da rapporto di lavoro dipendente all'erogatore. Commercialisti e consulenti fiscali devono distinguere tra l'articolo 50 (redditi assimilati) e l'articolo 51, comma 2, lettera f-bis) (esclusione per prestazioni educative erogate dal datore di lavoro ai dipendenti), applicando il corretto regime di tassazione IRPEF e concorrenza alla base imponibile IRAP secondo il decreto legislativo 446/1997.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.