Rifiuti e rottami - trattamento fiscale ai fini IVA N. 127-sexiesdecies, della Tabella A Parte III allegata al DPR n. 633 del 1972 e articolo 74, commi settimo e ottavo, del medesimo DPR
Qual è il trattamento IVA applicabile alle prestazioni di gestione dei rifiuti e alle cessioni di rottami secondo la circolare 43/E del 2008?
Spiegato da FiscoAI
La circolare 43/E stabilisce due regimi IVA distinti per operazioni diverse nel ciclo dei rifiuti. Per le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani e speciali si applica l'aliquota ridotta del 10%, secondo quanto previsto dal punto 127-sexiesdecies della Tabella A del DPR 633/1972. Questo beneficio riguarda tutte le attività dalla raccolta fino al conferimento sulla piattaforma, nonché le lavorazioni successive (cernita, selezione, compattamento) effettuate sul materiale raccolto, indipendentemente da chi ne sia proprietario. Per le cessioni di rottami, cascami, carta da macero, stracci e altri materiali di scarto si applica invece il regime del reverse charge (inversione contabile), per cui il cedente emette fattura senza IVA e il cessionario integra l'imposta. Questo meccanismo si estende anche ai rottami che hanno subito lavorazioni specifiche (ripulitura, selezione, taglio, lingottamento) purché non modifichino la natura del materiale, inclusi i rottami "pronti al forno". Il reverse charge si applica anche alle prestazioni di servizio consistenti in lavorazioni su rottami, quando il prodotto finale rimane qualificabile come rottame, e alle operazioni accessorie come il trasporto diretto del cedente.
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Riferimento normativo
Rifiuti e rottami - trattamento fiscale ai fini IVA N. 127-sexiesdecies, della Tabella A Parte III allegata al DPR n. 633 del 1972 e articolo 74, commi settimo e ottavo, del medesimo DPR - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 43/E
Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso
_______________
Roma, 12 maggio 2008
OGGETTO: Rifiuti e rottami – trattamento fiscale ai fini IVA
N. 127-sexiesdecies, della Tabella A Parte III allegata al DPR n.
633 del 1972 e articolo 74, commi settimo e ottavo, del medesimo
DPR.
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INDICE
Premessa...........................................................................................................................3
1 Aliquota IVA applicabile ai servizi connessi alla gestione dei rifiuti..................3
2 Applicazione del reverse charge alle operazioni relative ai rottami...................5
2.1 Cessioni di rottami.............................................................................................5
2.2 Lavorazioni su rottami.......................................................................................7
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Premessa
La presente circolare fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale
ai fini IVA delle prestazioni di servizi connesse alla gestione dei rifiuti e delle
cessioni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto rottami.
Le istruzioni in essa contenute intendono anche ricondurre a sistema le
interpretazioni rese dalla scrivente sull’argomento in precedenti documenti di
prassi.
1 Aliquota IVA applicabile ai servizi connessi alla gestione dei rifiuti
Il punto n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, assoggetta ad aliquota ridotta del 10 per cento, le
prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani e di
rifiuti speciali, di cui agli articoli 6, comma 1, lettere d), l) e m) e 7, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ha sostituito il citato d.lgs. n.
22 del 1997; pertanto, il richiamo contenuto nel punto 127-sexiesdecies ai citati
articoli 6 e 7 deve intendersi ora riferito rispettivamente agli articoli 183, comma
1, lettere d), l) e m) e 184, commi 2 e 3, del menzionato d.lgs. n. 152 del 2006. A
tali ultime disposizioni si rimanda, pertanto, per una compiuta definizione delle
nozioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti e delle nozioni di
rifiuti urbani e rifiuti speciali.
Il complesso delle attività connesse al ciclo dei rifiuti, come noto, è
regolata da apposita Convenzione stipulata tra ANCI e CONAI, denominata
anche Accordo Quadro, che trova attuazione in apposti Allegati Tecnici stipulati
tra ANCI e Consorzi di Filiera per il recupero dei rifiuti di imballaggio
(Comieco, Corepla, Cial, CNA, Rilegno, Coreve) e in ulteriori convenzioni locali
stipulate fra i singoli Consorzi di Filiera e Comuni o gestori del servizio di
raccolta dei rifiuti delegati dai Comuni.
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In particolare, le convenzioni locali sono finalizzate all’avvio a riciclo
del materiale derivante dalla raccolta dei rifiuti effettuata dai Comuni
direttamente o indirettamente tramite un gestore del servizio. Dette convenzioni
possono essere stipulate direttamente tra i Comuni e i Consorzi, oppure i
Consorzi possono intervenire in nome e per conto dei soggetti riciclatori aderenti
ai Consorzi medesimi che ne fanno richiesta.
In genere le convenzioni locali stabiliscono quale sia il soggetto
proprietario del materiale derivante dalla raccolta dei rifiuti e depositato sulle
piattaforme, intendendosi come tali le aree attrezzate e custodite dove si
conferiscono i rifiuti raccolti.
Nel caso di convenzioni stipulate tra Comuni e Consorzi che agiscono in
nome e per conto delle aziende riciclatrici, il materiale raccolto sulla piattaforma
è generalmente di proprietà di queste ultime; in tal caso, ovviamente, il prelievo
dei rifiuti dalla piattaforma da parte delle aziende riciclatrici per il successivo
utilizzo non costituisce cessione.
Diversamente, nel caso di convenzioni stipulate dai Consorzi in nome
proprio, il materiale raccolto sulla piattaforma è di proprietà dei Consorzi; in tal
caso il prelievo dei rifiuti dalla piattaforma da parte delle aziende riciclatrici
costituisce cessione dei rifiuti medesimi. Se la cessione ha ad oggetto rifiuti
qualificabili come rottami, l’operazione rientra nel campo di applicazione
dell’articolo 74, commi settimo e ottavo, ed è soggetta al regime del reverse
charge, come si dirà in dettaglio nel paragrafo successivo.
In entrambi i casi, le prestazioni rese dai Comuni o dai soggetti gestori da
essi delegati - dalla raccolta fino al conferimento dei rifiuti sulla piattaforma - in
favore del soggetto che risulta proprietario dei rifiuti medesimi (Consorzio o
azienda riciclatrice) rientrano nel campo di applicazione del n. 127-sexiesdecies e
sono soggette all’aliquota IVA del 10 per cento.
In sintesi, si ritiene che le operazioni che possono fruire dell’aliquota
IVA ridotta ai sensi del citato n. 127-sexiesdecies sono:
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1. l’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e relative
operazioni di controllo fino al deposito del materiale sulla
piattaforma (cfr. ex multis la risoluzione n. 248/E del 12 settembre
2007);
2. le lavorazioni fatte eseguire sul materiale raccolto e depositato sulla
piattaforma, a prescindere dal soggetto che ne è proprietario. In
questo caso la lavorazione (che potrebbe consistere nella cernita,
selezione, compattamento, etc.) serve a facilitare il riciclo del
materiale stesso. Conseguentemente, la lavorazione medesima si
configura come prestazione di servizio connessa alla gestione e
riciclaggio dei rifiuti;
3. le operazioni connesse all’utilizzo dei rifiuti per il recupero
energetico, in quanto, tra le operazioni di gestione dei rifiuti di cui
alla lett. d) dell’art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006, sono comprese
anche quelle di recupero, intendendosi per tali le operazioni che
utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie,
combustibili o prodotti, attraverso specifici trattamenti richiamati
nell’allegato C del citato decreto.
2 Applicazione del reverse charge alle operazioni relative ai rottami
2.1 Cessioni di rottami
L’art. 74, settimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, dispone che “Per
le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di
carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri (…) intendendosi
comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti,
selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a
facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la
natura, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario in luogo del cedente.
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(…) Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni
dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale
(…)”.
Il successivo comma ottavo prevede che: “Le disposizioni del precedente
comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli
non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle
seguenti voci della tariffa doganale comune (…)”.
Tali disposizioni stabiliscono, quindi, che il soggetto che cede i
summenzionati beni emetta fattura senza addebitare l’IVA, essendo posto a
carico del cessionario l’obbligo di integrare la fattura con la relativa imposta
secondo il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge).
La norma è finalizzata al contrasto delle frodi in materia di IVA, come
indicato dalla Direttiva n. 2006/69/CE del Consiglio e dai recenti provvedimenti
con i quali il legislatore ha esteso il campo applicativo del reverse charge anche
ad altri settori (vedi art. 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 –
concernente l’applicazione del reverse charge nel settore edile).
Le cessioni di rottami che rilevano ai fini delle disposizioni in esame
sono sia quelle di rottami “nuovi” (ossia gli scarti di lavorazione) sia i rottami
“vecchi”, provenienti, ad esempio, dalla raccolta dei rifiuti.
Il citato art. 74, settimo comma, del DPR n. 633 del 1972, nell’elencare i
beni alle cui cessioni si rende applicabile il regime dell’inversione contabile,
include, oltre ai rottami, cascami, carta da macero, stracci, ecc., anche i medesimi
beni che abbiano subito determinate lavorazioni quali: ripulitura, selezione,
taglio, ecc. “senza modificarne la natura”.
In altre parole detti beni, pur subendo alcune lavorazioni, sotto il profilo
fiscale restano sempre rottami. Si fa riferimento, ad esempio, al materiale
derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti che per poter essere riciclato,
viene sottoposto a lavorazioni che consentono di ottenere un materiale idoneo ad
un successivo impiego. In tale tipologia di materiale rientra anche il cosiddetto
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“pronto al forno”; ossia un prodotto che, sebbene merceologicamente configuri
una materia prima secondaria, ai fini fiscali può essere considerato comunque un
rottame fino alla sua utilizzazione finale attraverso la c.d. “rifusione”.
Si precisa che il rottame può essere considerato prodotto “pronto al
forno” anche fin dall’origine quando, ad esempio, non necessita di alcuna
preparazione o lavorazione precedente alla rifusione, come nel caso delle “cadute
nuove di lavorazione”.
Resta inteso che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni in esame, le
lavorazioni effettuate sui rottami devono essere quelle richiamate nella norma
(ripulitura, selezione, compattamento, lingottamento ecc.) e che il prodotto
ottenuto (compreso il vetro), qualificabile anche come “pronto al forno”, non
risulti modificato nella natura e sia ancora a tutti gli effetti un rottame, ovvero un
bene non più utilizzabile secondo l’originaria destinazione se non sottoposto a
successive lavorazioni.
2.2 Lavorazioni su rottami
Nella circolare n. 165/E del 2 agosto 1999, che ha illustrato il regime
tributario applicabile alle cessioni di rottami e ad altri materiali di recupero, era
precisato che alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, d’appalto
e simili dirette alla trasformazione di rottami metallici non ferrosi nei
semilavorati non ferrosi, si rende applicabile il reverse charge analogamente a
quanto avviene per le cessioni aventi ad oggetto i medesimi beni.
Ciò in base al principio contenuto nell’art. 16, terzo comma, del DPR n.
633 del 1972, secondo il quale “Per le prestazioni di servizi dipendenti da
contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni
(…) l’imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di
cessione dei beni prodotti (…)”.
La ratio di tale disposizione è quella di eliminare possibili distorsioni
derivanti dall’applicazione di aliquote differenziate per le cessioni e le
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prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni della stessa natura. Tale principio è
stato confermato dalla scrivente anche nella circolare n. 28/E del 21 giugno 2004
Il settimo comma, ultimo periodo, dell’articolo 74, sopra riportato,
prevede l’applicazione dell’inversione contabile anche alle “(…) cessioni dei
semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale
(…)”. Ne consegue che, in linea con quanto già affermato per i metalli non ferrosi
nella citata circolare n. 165/E del 1999, ai sensi dell’articolo 16, terzo comma,
del decreto IVA, il regime dell’inversione contabile si può ritenere applicabile
anche alle lavorazioni consistenti nella trasformazione dei rottami ferrosi in
semilavorati ferrosi.
Anche per quanto concerne le altre tipologie di rottami (carta da macero,
stracci, pelli, vetri, gomma, plastica ecc.), alle cui cessioni si rende applicabile il
regime del reverse charge, si ritiene sia applicabile, sempre sulla base del
principio contenuto nel citato articolo 16, terzo comma, del decreto IVA, il
medesimo regime per le prestazioni di servizi effettuate sui predetti materiali, a
condizione che le prestazioni consistano nelle lavorazioni espressamente
richiamate dall’art. 74, settimo comma, (ripulitura, selezione, ecc.) e che il
prodotto ottenuto non risulti modificato nella natura e sia ancora qualificabile
come rottame.
In sintesi, il regime dell’inversione contabile di cui all’articolo 74,
commi settimo e ottavo, del DPR n. 633 del 1972 si applica:
1. alle cessioni del materiale conferito sulla piattaforma, a condizione
che sia qualificabile come rottame (cfr. risoluzione n. 385/E del 20
dicembre 2007);
2. alle lavorazioni effettuate sui rottami, cascami, avanzi di metalli
ferrosi e non ferrosi nonché sugli altri materiali espressamente
richiamati nell’art. 74, settimo comma, a condizione che tali
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lavorazioni siano finalizzate ad ottenere un prodotto qualificabile
sempre come rottame;
3. alla cessione del materiale raccolto e depositato sulla piattaforma,
che abbia subito lavorazioni che non ne hanno modificato la natura
di rottame (ai sensi del citato art. 74, settimo comma), anche
quando sia qualificabile come rottame c.d. “pronto al forno”;
4. alle operazioni accessorie aventi ad oggetto rottami, quali ad
esempio il trasporto reso “direttamente dal cedente … ovvero per
suo conto e a sue proprie spese”, ai sensi dell’art. 12 del DPR n.
633 del 1972 (cfr. circolare n. 28/E del 21 giugno 2004).
Nel caso di eventuali comportamenti difformi da quelli ritenuti corretti
dalla presente circolare, posti in essere prima dell’emanazione di quest’ultima,
può trovare applicazione la norma di cui all’articolo 10, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212 (concernente Disposizioni in materia di Statuto del
contribuente), che esclude l’irrogazione di sanzioni e la richiesta di interessi.
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Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella
presente circolare vengano applicati con uniformità.
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FiscoAI analizza Circolare 127/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La circolare 43/E del 2008 è il riferimento principale per commercialisti e aziende che operano nel settore della gestione rifiuti e del recupero di rottami, in quanto chiarisce l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% per le prestazioni di gestione rifiuti e il regime del reverse charge per le cessioni di rottami ferrosi e non ferrosi. Professionisti e gestori devono consultarla per comprendere quando applicare l'inversione contabile, come qualificare i materiali "pronti al forno", e come trattare le lavorazioni su rottami senza modificarne la natura fiscale, evitando così violazioni tributarie nel settore del riciclo e del recupero.
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