Articolo 1, comma 23-quaterdecies, lettera a), decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Proroga del termine per l’integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell’art. 1 del DPCM 20 gennaio 2006, dell’art. 1 del DPCM 16 marzo 2007 e dall’art. 1 del DPCM 19 marzo 2008.
Quali sono i termini e le modalità per regolarizzare la posizione degli enti del volontariato e delle ONLUS esclusi dal beneficio del 5 per mille per difetti documentali negli anni 2006-2008?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare 15/E del 2010 ha introdotto una proroga straordinaria al 30 aprile 2010 per permettere agli enti precedentemente esclusi dal riparto del 5 per mille dell'IRPEF di regolarizzare la loro posizione. Questa opportunità riguarda enti del volontariato, ONLUS, associazioni di promozione sociale, fondazioni riconosciute e fondazioni nazionali di carattere culturale che erano stati esclusi per motivi procedurali, come la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la presentazione incompleta o tardiva della stessa, oppure l'utilizzo di moduli non conformi. Gli enti interessati dovevano inviare entro il termine perentorio una nuova dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore, corredata dalla fotocopia del documento di identità, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso di regolarizzazione per più esercizi finanziari (2006, 2007, 2008), era necessario presentare dichiarazioni separate per ciascuna annualità, utilizzando i moduli allegati ai rispettivi DPCM. La normativa prevedeva anche che gli enti già esclusi per presentazione tardiva della dichiarazione originaria non dovessero produrre una nuova dichiarazione, purché quella precedente fosse completa e regolarmente sottoscritta.
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Riferimento normativo
Articolo 1, comma 23-quaterdecies, lettera a), decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Proroga del termine per l’integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell’art. 1 del DPCM 20 gennaio 2006, dell’art. 1 del DPCM 16 marzo 2007 e dall’art. 1 del DPCM 19 marzo 2008. - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 15/E
Roma, 26 marzo 2010
Direzione Centrale Servizi aiContribuenti
OGGETTO: Articolo 1, comma 23-quaterdecies, lettera a), decreto legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25. Proroga del termine per l’integrazione
documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti
interessati ai sensi dell’art. 1 del DPCM 20 gennaio 2006, dell’art. 1 del
DPCM 16 marzo 2007 e dall’art. 1 del DPCM 19 marzo 2008.
1. Premessa
L’articolo 1, comma 23-quaterdecies, lettera a), del decreto legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha
introdotto la proroga, al 30 aprile 2010, dei termini originariamente fissati dall’articolo
1 del DPCM 20 gennaio 2006, dall’articolo 1 del DPCM 16 marzo 2007 e dall’articolo
1 del DPCM 19 marzo 2008, per la integrazione documentale delle domande di
iscrizione nell’elenco degli enti del volontariato del cinque per mille, rispettivamente
per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008.
Per effetto di tale disposizione i soggetti interessati – che erano stati esclusi dal
beneficio per non aver prodotto la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, per
aver prodotta la stessa in maniera incompleta ovvero per averla presentata oltre i
2
termini perentori previsti dai citati DPCM – possono, entro il 30 aprile 2010,
regolarizzare la propria posizione.
2. Gli enti interessati alla proroga dei termini
Si evidenzia che il beneficio del cinque per mille è stato riproposto, per ciascun
esercizio finanziario, da diverse disposizioni normative che, di anno in anno, hanno
individuato le tipologie di soggetti ammessi al riparto. Successivi interventi normativi
hanno apportato ulteriori integrazioni ampliando le categorie degli aventi diritto.
La proroga in questione interessa le tipologie di enti di seguito indicate:
! per l’esercizio finanziario 2006 (anno d’imposta 2005), gli enti individuati
dall’articolo 1, comma 337, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che
avevano prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione nell’elenco del
volontariato e che, per inadempienze di carattere procedurale, sono stati inseriti
nell’elenco dei soggetti esclusi dal beneficio, pubblicato sul sito Internet
dell’Agenzia.
In particolare, i soggetti interessati sono: gli enti del volontariato; le onlus di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive
modificazioni; le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4,
della legge 7 dicembre 2000, n. 383; le associazioni e le fondazioni riconosciute
che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
! per l’esercizio finanziario 2007 (anno d’imposta 2006), gli enti individuati
nell’articolo 1, comma 1234, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che avevano prodotto tempestivamente per via telematica la domanda di
iscrizione nell’elenco del volontariato e che, per inadempienze di carattere
procedurale, sono stati esclusi dal beneficio in sede di validazione delle loro
posizioni.
3
In particolare, i soggetti interessati sono: gli enti del volontariato; le onlus di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive
modificazioni; le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4,
della legge 7 dicembre 2000, n. 383; le associazioni riconosciute che operano
nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, e le fondazioni nazionali di carattere culturale (ammesse
al beneficio a seguito delle disposizioni introdotte dall’art. 45, comma 1-bis, del
decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248);
! per l’esercizio finanziario 2008 (anno d’imposta 2007), gli enti individuati
nell’articolo 3, comma 5, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che
avevano prodotto tempestivamente per via telematica la domanda di iscrizione
nell’elenco del volontariato e che, per inadempienze di carattere procedurale,
sono stati esclusi dal beneficio in sede di validazione delle loro posizioni.
In particolare, i soggetti interessati sono: gli enti del volontariato; le onlus di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive
modificazioni; le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4,
della legge 7 dicembre 2000, n. 383; le associazioni riconosciute che senza
scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all’articolo
10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e le
fondazioni nazionali di carattere culturale (ammesse al beneficio a seguito delle
disposizioni introdotte dall’art. 45, comma 1, lettera a), del decreto legge 31
dicembre 2007, n. 248).
3. Adempimenti degli interessati: integrazione documentale
Per effetto della riapertura dei termini, gli enti individuati al precedente punto 2
ed esclusi dal beneficio, per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, per non aver
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prodotto la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per aver prodotto la
stessa in maniera incompleta ovvero per averla presentata oltre i termini perentori
previsti, possono regolarizzare la propria posizione, effettuando gli adempimenti
omessi.
Tra i casi di irregolarità che hanno portato all’esclusione degli enti dal beneficio
e che possono ora essere regolarizzati rientrano: la mancata allegazione del documento
di identità, la mancata sottoscrizione della dichiarazione stessa, l’utilizzo di modulo
non conforme e privo delle indicazioni necessarie, etc., come precisato al punto 8 della
Circolare n. 30/E del 22 maggio 2007.
La dichiarazione sostitutiva, attestante il perdurare del possesso dei requisiti
previsti dalla norma per accedere al beneficio, deve essere sottoscritta dall’attuale
legale rappresentante dell’ente e trasmessa a mezzo raccomandata r.r. – entro il
termine ultimo del 30 aprile 2010, a pena di decadenza – alla Direzione regionale
dell’Agenzia nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente
medesimo.
Alla dichiarazione sostitutiva, sempre a pena di decadenza, deve essere acclusa
copia fotostatica del documento di riconoscimento del rappresentante dell’ente che
sottoscrive.
Qualora il soggetto interessato debba procedere all’integrazione documentale
per più esercizi finanziari, è tenuto a redigere distinte dichiarazioni per ciascuna
annualità che intende regolarizzare. Ciascuna dichiarazione sostitutiva dovrà essere
spedita in separato plico.
Ai fini della compilazione devono essere utilizzati i moduli conformi ai modelli
allegati ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che annualmente hanno
disciplinato la materia, in particolare :
- per l’esercizio finanziario 2006, l’allegato 2 al DPCM 20 gennaio 2006;
5
- per l’esercizio finanziario 2007, l’allegato 2 al DPCM 16 marzo 2007 nonché
l’allegato 3 al DPCM 24 aprile 2008, quest’ultimo relativo alle sole fondazioni
nazionali di carattere culturale;
- per l’esercizio 2008, l’allegato 2 al DPCM 19 marzo 2008;
Tali modelli, allegati alla presente circolare, sono, altresì, reperibili sul sito
dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it nella sezione dedicata al cinque per mille.
I soggetti che sono stati, in precedenza, esclusi dal beneficio, per aver
presentato la dichiarazione sostitutiva oltre il termine originario previsto, non sono
tenuti a produrre una nuova dichiarazione sostitutiva purché quella originariamente
prodotta risulti completa di tutte le indicazioni necessarie e corredata dalla copia del
documento del legale rappresentante pro tempore dell’ente firmatario della stessa.
4. Adempimenti delle Direzioni Regionali
4.1 Censimento e validazione delle dichiarazioni sostitutive
Alle Direzioni Regionali, destinatarie delle dichiarazioni sostitutive, compete
l’attività di validazione delle posizioni degli enti che hanno prodotto tali dichiarazioni,
regolarmente sottoscritte e corredate dalla documentazione prevista.
Si rammenta che sono ritenute valide le dichiarazioni sostitutive inviate
tempestivamente – unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento – ad
una Direzione Regionale non competente ovvero ad un Ufficio Locale o ad altro
Ufficio dell’Agenzia. Pertanto, al fine di evitare possibili criticità e ritardi, ciascuna
Direzione Regionale avrà cura di sensibilizzare i dipendenti Uffici perché, ove
acquisiscano tale tipologia di documentazione, provvedano ad inoltrarla celermente
alla competente Direzione Regionale.
Particolare attenzione dovrà essere posta nell’esame ed eventuale validazione di
tutte le posizioni di quegli enti che erano stati esclusi per aver prodotto la propria
dichiarazione sostitutiva tardivamente, oltre il termine originariamente previsto.
Infatti, come chiarito nel precedente punto 3, nessun adempimento è previsto dalla
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norma per tali enti, che dovranno, pertanto, essere ammessi di diritto se la
dichiarazione sostitutiva – a suo tempo inviata tardivamente ed ora divenuta
tempestiva – risulta completa di tutte le indicazioni necessarie, debitamente firmata e
corredata della copia del documento del legale rappresentante dell’ente firmatario della
stessa.
Le Direzioni regionali, in questa fase, potranno procedere anche alla
riammissione al beneficio, per le annualità 2006, 2007 e 2008, di quegli enti in
precedenza esclusi a seguito di controllo con esito negativo, la cui posizione sia stata
rivisitata in conseguenza di provvedimenti adottati in autotutela o per effetto degli esiti
dei contenziosi instaurati.
Come indicato nel precedente punto 2, la riapertura dei termini interessa anche
le fondazioni nazionali di carattere culturale che, per gli esercizi finanziari 2007 e
2008, sono state ammesse al riparto in virtù dell’articolo 45, comma 1-bis e comma 1,
lettera a), del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31.
La disposizione introdotta dall’articolo 1, comma 23-quaterdecies, lettera a) del
decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, sembra ora voler estendere la proroga dei
termini in favore di tutte le tipologie di soggetti individuati come aventi diritto dalla
norma primaria.
Per quanto attiene, in particolare, le fondazioni nazionali di carattere culturale
giova ricordare che tali enti, per l’esercizio finanziario 2006, rientrando nella macro
categoria delle fondazioni riconosciute – individuate quali aventi diritto al contributo
del cinque per mille dall’articolo 1, comma 337, lettera a) della legge 23 dicembre
2005, n. 266, ed indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20
gennaio 2006 quali soggetti che potevano iscriversi al beneficio – possono fruire della
proroga dei termini introdotta dall’articolo 1, comma 23-quaterdecies, sopra citato.
Le medesime fondazioni nazionali di carattere culturale, per l’esercizio
finanziario 2008, sono state inserite tra gli enti beneficiari a seguito della modifica
normativa introdotta dal citato decreto legge n. 248 del 2007, il quale ha integrato
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l’articolo 3, comma 5, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Di
conseguenza, il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo
2008 ha incluso tali fondazioni tra gli enti che potevano presentare domanda di
iscrizione all’elenco del volontariato per il accedere al beneficio del cinque per mille.
Pertanto, anche per l’esercizio finanziario 2008, le fondazioni in argomento possono
fruire della proroga dei termini.
Per quanto attiene l’esercizio finanziario 2007, le fondazioni nazionali di
carattere culturale sono state ammesse al beneficio in base al citato articolo 45, comma
1-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla
legge n. 31 del 28 febbraio 2008, che ha integrato l’art. 1, comma 1234, lettera a) della
citata legge n. 296 del 2006.. Per questa annualità si è resa, conseguentemente,
necessaria l’emanazione di uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 24 aprile 2008 che ha disciplinato le modalità di riammissione al beneficio
di tali fondazioni e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini
sportivi dal CONI.
Pur mancando nel testo dell’articolo 1, comma 23-quaterdecies, lettera a), del
decreto legge n. 194 del 2009 il richiamo al citato decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 24 aprile 2008, si osserva che il DPCM 16 marzo 2007 fa riferimento a
tutti i soggetti individuati nella lettera a) del menzionato comma 1234, che nella sua
attuale formulazione comprende anche le fondazioni nazionali di carattere culturale.
Ne deriva, pertanto, che la proroga per l’esercizio finanziario 2007 si applica anche
alle citate fondazioni.
In ragione di tanto, le fondazioni nazionali di carattere culturale possono
regolarizzare, anche per l’esercizio finanziario 2007, la propria posizione producendo
la dichiarazione sostitutiva omessa su modulo conforme a quello allegato sub 3 al
DPCM 24 aprile 2008.
Parimenti le dichiarazioni sostitutive, prodotte dalle medesime fondazioni
tardivamente, oltre il termine fissato dall’articolo 3 del DPCM 24 aprile 2008,
diventano valide. Anche in questi casi le Direzioni Regionali – senza che sia previsto
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alcun ulteriore adempimento a carico degli enti – devono procedere a validare le
posizioni.
4.1.1 Casi particolari: dichiarazione sostitutiva presentata su modello
non conforme
La proroga introdotta dall’articolo 1, comma 23-quaterdecies, lettera a) del
decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, riguarda gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, e di
conseguenza le dichiarazioni sostitutive devono essere prodotte utilizzando gli appositi
modelli allegati ai provvedimenti indicati nel precedente punto 3.
Qualora, tuttavia, dovessero verificarsi casi di dichiarazioni sostitutive redatte
su modello non conforme ovvero su modello relativo ad un esercizio finanziario per la
dichiarazione sostitutiva di un altro esercizio finanziario, si fa presente che è
consentita la regolarizzazione della dichiarazione sostitutiva.
In proposito, si rammenta che è consentita la regolarizzazione della
dichiarazione sostitutiva nei casi in cui gli enti, pur utilizzando un modello difforme
(utilizzo di modello relativo ad un esercizio finanziario per la dichiarazione sostitutiva
di un altro esercizio finanziario), abbiano riportato nella dichiarazione tutte le
informazioni previste dalla norma e indicate sul modello approvato. In questi casi,
infatti, la sostanza dell’atto non cambia; occorre, tuttavia, che venga operata la
regolarizzazione ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Analogamente, la regolarizzazione si applica anche nei casi di utilizzo di un
modello difforme da quello approvato; in tale fattispecie, ai fini della regolarizzazione,
è comunque necessario che la dichiarazione sostitutiva contenga tutte le informazioni
indicate nel modulo approvato con il DPCM che ha disciplinato l’accesso al cinque per
mille per quell’annualità.
9
4.1.2 Casi particolari: dichiarazione sostitutiva con allegato
documento di identità scaduto
Per quanto riguarda le ipotesi di allegazione alla dichiarazione sostitutiva di
copia di un documento di identità scaduto del legale rappresentante che ha sottoscritto,
si rammenta quanto illustrato nella Circolare n. 30/E del 22 maggio 2007 in merito alla
possibilità di sanare tale irregolarità in fase istruttoria.
In proposito è stato fatto presente che, per le autocertificazioni prodotte ai sensi
dell’articolo 38 (e 47), il documento di riconoscimento allegato non deve
necessariamente essere in corso di validità, dal momento che scopo dell’allegazione è
quello di dar contezza della circostanza che la dichiarazione o l’istanza sono state
inoltrate da un determinato soggetto.
Inoltre l’articolo 71, comma 3, stabilisce che qualora le dichiarazioni di cui gli
articoli 46 e 47 del citato decreto, presentino delle irregolarità o delle omissioni
rilevabili di ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la
dichiarazione dà notizia di tale irregolarità all’interessato, il quale è tenuto alla
regolarizzazione o al completamento della dichiarazione.
Sulla base di tali considerazioni, ne consegue che l’allegazione di un
documento scaduto alla dichiarazione sostitutiva inviata a mezzo posta possa essere
successivamente sanata in fase istruttoria (sul punto si veda la sentenza del Consiglio
di Stato, sez. V, n. 7339 dell’11 novembre 2004).
4.2 Controlli amministrativi delle dichiarazioni sostitutive
Per gli enti che hanno prodotto validamente la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, le Direzioni regionali devono effettuare i controlli amministrativi di tali
dichiarazioni.
In merito alle modalità di effettuazione dei controlli, alla procedura di
esclusione dei soggetti e all’emanazione degli eventuali provvedimenti di esclusione,
10
si fa rinvio ai chiarimenti contenuti nelle circolari, n. 30/E del 22 maggio 2007, n. 57/E
del 25 ottobre 2007 e n. 27/E del 26 marzo 2008, e alle istruzioni operative diramante
con precedenti comunicazioni di servizio.
Si rammenta, infine, che – a norma dell’art. 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – tali controlli possono essere effettuati anche a
campione.
5. Trattamento delle Associazioni sportive dilettantistiche
L’articolo 1, comma 23-quaterdecies, lettera b), del decreto legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha
disposto la proroga, al 30 aprile 2010, dei termini originariamente fissati dall’art. 5,
commi 1, 2 e 3 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 2 aprile 2009,
come modificato dal decreto 16 aprile 2009, per la presentazione delle dichiarazioni
sostitutive, relativamente agli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 per le associazioni
sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Comitato Olimpico Nazionale.
In proposito, si fa presente che, per quanto riguarda gli esercizi finanziari 2006
e 2007, tali associazioni erano iscritte negli elenchi degli enti del volontariato, mentre
per l’esercizio finanziario 2008 sono state incluse in un apposito elenco curato dal
CONI.
Attese le specifiche competenze del menzionato Comitato Olimpico, tutte le
dichiarazioni sostitutive afferenti le tre citate annualità devono essere trasmesse dagli
interessati agli Uffici territoriali del CONI, utilizzando moduli conformi a quelli
allegati al citato decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 2 aprile 2009.
Qualora le associazioni interessate trasmettano erroneamente le dichiarazioni
sostitutive alle Direzioni regionali ovvero ad un Ufficio Locale o ad altro Ufficio
dell’Agenzia, gli stessi provvederanno ad inoltrare con prioritaria urgenza tale
documentazione ai competenti uffici territoriali del CONI, dandone notizia
all’associazione.
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Non sono infrequenti i casi di associazioni sportive dilettantistiche che
rivestano anche natura di Onlus, associazioni di promozione sociale, associazioni
riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del Dlgs n.
460 del 1997, etc.. Per tali fattispecie le Direzioni regionali, dovranno verificare se la
dichiarazione sostitutiva prodotta dagli enti in argomento sia redatta per attestare la
natura di ente del volontariato ovvero quella di associazione sportiva dilettantistica: in
quest’ultimo caso la documentazione deve essere inoltrata alle competenti strutture del
CONI.
In ragione della particolare finalità che la disposizione introdotta dall’art. 1,
comma 23-quaterdecies, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, intende
perseguire, appare necessario assicurare la massima divulgazione presso gli enti
interessati, in ordine ai contenuti della norma ed agli adempimenti che devono essere
posti in essere, in modo da consentire ai soggetti che siano in possesso dei necessari
requisiti di fruire della norma di favore e al tempo stesso di recedere dal contenzioso
attivato presso diverse Autorità giudiziarie.
Per il raggiungimento di tali obiettivi, le Direzioni Regionali sono invitate ad
adottare ogni iniziativa ritenuta utile per una capillare diffusione delle informazioni.
Si raccomanda la massima tempestività nell’effettuazione delle operazioni di
validazione e controllo, per il cui espletamento verranno impartite specifiche istruzioni
di servizio.
12
Allegati:
Modello dichiarazione sostitutiva ad uso degli enti del volontariato per l’esercizio
finanziario 2006 (allegato 2 al DPCM 20 gennaio 2006);
Modello dichiarazione sostitutiva ad uso degli enti del volontariato per l’esercizio
finanziario 2007 (allegato 2 al DPCM 16 marzo 2007);
Modello dichiarazione sostitutiva ad uso degli enti del volontariato per l’esercizio
finanziario 2008 (allegato 2 al DPCM 19 marzo 2008);
Modello dichiarazione sostitutiva ad uso delle fondazioni nazionali di carattere
culturale per l’esercizio finanziario 2007 (allegato 3 al DPCM 24 aprile 2008),
ALLEGATO 2
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 28.12.2000 N. 445
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nella sua qualità di Legale Rappresentante dell’ente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., alla via/piazza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza di benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all’articolo 75 del DPR del 28 dicembre
2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del citato DPR 445 del 2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
• che per l’ente di cui sopra continuano a sussistere i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 337, lett. a), della legge n. 266 del
2005 ai fini dell’ammissione del beneficio del 5 per mille dell’IRPEF.
Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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ALLEGATO 3
AMMISSIONE DELLE FONDAZIONI NAZIONALI DI CARATTERE CULTURALE NELL’ELENCO
DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1234, LETT. a), DELLA LEGGE N. 296 DEL 2006
(così come modificato dall’art. 1-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 28 febbraio 2008, n. 31)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2007
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nato/a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .prov. . . . . . . . .
il ........./........./.............. codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nella sua qualità di Legale Rappresentante
della fondazione denominata “ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“
avente sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., prov. . . . . . . .,
alla via/piazza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . . . . . . . . . . . . . .
codice fiscale n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza di benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, in base all’artico-
lo 75 dello stesso decreto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del citato DPR 445 del 2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
• che l’ente rientra tra le fondazioni nazionali di carattere culturale;
• che ai fini dell’ammissione al riparto del 5 per mille dell’IRPEF, sia alla data dell’invio della domanda di iscrizione telematica
nell’elenco degli enti di cui all’art. 1, comma 1234, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sia alla data del 30 giugno
2007, per la fondazione suddetta sussistevano le condizioni previste dall’art. 1, comma 1234, lettera a), della legge 296 del
2006 così come modificato dell’art. 1-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dall’art. 1
della legge 28 febbraio 2008, n. 31;
• che la medesima fondazione risulta iscritta nel Registro tenuto ........................................................................., a decorrere
dal ........./........./.............. al ........./........./.............. con n. . . . . . . . . . . .
....................................., lì ............./............/2008
Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimen-
to per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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La Circolare 15/E riguarda il beneficio del 5 per mille IRPEF, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo il DPR 445/2000, e interessa ONLUS, enti del volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni riconosciute. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere i termini di regolarizzazione, i moduli conformi ai DPCM, la competenza territoriale delle Direzioni Regionali e le modalità di validazione amministrativa delle posizioni degli enti per evitare esclusioni dal riparto.
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