Istituzione dei codici tributo per il recupero da parte dei soggetti finanziatori, tramite modello F24, dell’importo della rata di finanziamento agevolato, corrisposta mediante il credito d’imposta, di cui all’articolo 3, commi da 5 a 8, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e successive modifiche e di cui all’articolo 3, commi da 5 a 9, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 e successive modifiche
Quali codici tributo devono utilizzare i soggetti finanziatori per recuperare tramite F24 le rate di finanziamento agevolato corrisposte mediante credito d'imposta per i danni del terremoto in Abruzzo?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 287/E del 2009 istituisce due specifici codici tributo (6820 e 6821) per permettere ai soggetti finanziatori di recuperare, attraverso il modello F24 e il meccanismo della compensazione, l'importo delle rate di finanziamento agevolato erogate a favore dei cittadini colpiti dal terremoto dell'Abruzzo del 2009. Questi finanziamenti erano stati concessi con modalità di credito d'imposta su base volontaria per la ricostruzione, riparazione o acquisto di abitazioni principali danneggiate o distrutte. Il codice 6820 riguarda la quota capitale della rata, mentre il codice 6821 riguarda la quota interessi, e devono essere esposti nella sezione Erario del modello F24 indicando come "anno di riferimento" l'anno cui si riferisce la rata di finanziamento. Questo credito d'imposta non concorre al limite di compensazione ordinario previsto dalla normativa sulla compensazione verticale, rappresentando un'eccezione al regime generale. La compilazione del modello F24 deve indicare gli importi nella colonna "importi a credito compensati" con la corretta indicazione dell'anno di riferimento in formato AAAA.
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Riferimento normativo
Istituzione dei codici tributo per il recupero da parte dei soggetti finanziatori, tramite modello F24, dell’importo della rata di finanziamento agevolato, corrisposta mediante il credito d’imposta, di cui all’articolo 3, commi da 5 a 8, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e successive modifiche e di cui all’articolo 3, commi da 5 a 9, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 e successive modifiche
Testo normativo
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
RISOLUZIONE N.287/E
Roma, 23 dicembre 2009
OGGETTO Istituzione dei codici tributo per il recupero da parte dei soggetti
finanziatori, tramite modello F24, dell’importo della rata di
finanziamento agevolato, corrisposta mediante il credito d’imposta, di
cui all’articolo 3, commi da 5 a 8, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e successive modifiche e
di cui all’articolo 3, commi da 5 a 9, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 e successive modifiche
Il decreto legge del 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, detta disposizioni concernenti “Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e
ulteriori interventi urgenti di protezione civile”.
In particolare, l’articolo 3 del citato decreto legge, ha previsto “la concessione di
contributi a fondo perduto anche con le modalità, su base volontaria, del credito d’imposta
e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la
ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati
ovvero per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta”.
In attuazione della predetta disposizione normativa, sono state emanate le Ordinanze
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, n. 3790 del 9 luglio
2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre
2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009 e n. 3817 del 16 ottobre 2009.
In tali ordinanze è stato previsto che “ … In caso di accesso al finanziamento
agevolato, le modalità di fruizione del credito d’imposta sono stabilite con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate ….”.
A tal fine sono stati emanati i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
del 10 luglio 2009 e del 3 agosto 2009 modificati dal provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 30 ottobre 2009, ove si prevede che i soggetti finanziatori
recuperano l’importo della rata del finanziamento agevolato, corrisposta mediante il credito
d’imposta, attraverso l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del
limite di cui all’articolo 25 dello stesso decreto, come modificato dall’articolo 34, comma 1
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche.
Al fine di consentire ai soggetti finanziatori tale recupero mediante modello F24, si
istituiscono i seguenti codici tributo:
(cid:1) “6820” – denominato “Recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di
finanziamento corrisposta mediante credito d’imposta in caso di accesso al
finanziamento agevolato di cui all’articolo 3, commi da 5 a 8, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e successive
modifiche e di cui all’articolo 3, commi da 5 a 9, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 e successive modifiche - Quota
capitale”
(cid:1) “6821” – denominato “Recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di
finanziamento corrisposta mediante credito d’imposta in caso di accesso al
finanziamento agevolato di cui all’articolo 3, commi da 5 a 8, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e successive
modifiche e di cui all’articolo 3, commi da 5 a 9, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 e successive modifiche - Quota
interessi”
In sede di compilazione del modello di versamento F24, i suddetti codici tributo sono
esposti nella “Sezione Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a credito compensati” con evidenza, quale “anno di riferimento” dell’anno cui si
riferisce la rata di finanziamento a cui la somma è correlata, espresso nella forma “AAAA”.
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La Risoluzione AdE 287/E disciplina il recupero mediante compensazione orizzontale e verticale dei crediti d'imposta derivanti da finanziamenti agevolati per i danni sismici, utilizzando i codici tributo 6820 e 6821 nel modello F24. I soggetti finanziatori applicano l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, con esclusione dal limite di cui all'articolo 25 dello stesso decreto. Commercialisti e consulenti fiscali devono prestare attenzione alla corretta indicazione dell'anno di riferimento della rata e alla distinzione tra quota capitale e quota interessi nella compilazione della dichiarazione dei redditi e dei versamenti tributari.
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