Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo dovuto ai sensi dell’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, lett. b), del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84
Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo dovuto ai sensi dell’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, lett. b), del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 15/E
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
Roma, 16 aprile 2026
OGGETTO: Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite
modello F24, dell’importo dovuto ai sensi dell’articolo 167, comma
4-ter, del TUIR, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, lett. b),
del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84
L’articolo 4, comma 1, lett. b), del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, ha sostituito il
comma 4-ter dell’articolo 167 del TUIR, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificando la disciplina dell’opzione
prevista per le imprese estere controllate (CFC).
In particolare, l’attuale formulazione dell’articolo 167, comma 4-ter, del
TUIR stabilisce che “La tassazione effettiva di cui al comma 4, lettera a), si
considera non inferiore al 15 per cento per i soggetti controllanti di cui al comma
1 che, con riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, corrispondono, nel rispetto
degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio
2016, un importo pari al 15 per cento dell’utile contabile netto dell’esercizio.
[…]”.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.
106520/2026 del 31 marzo 2026 prevede, al punto 6.6, che l’importo, di cui al
citato articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, è versato entro i termini e con le
modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi.
Con la risoluzione n. 64/E del 18 dicembre 2024 sono stati istituiti i codici
tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dovuta ai
sensi della formulazione previgente dell’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR.
Nel medesimo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, si fa
rinvio ad un’apposita risoluzione dell’Agenzia delle entrate per la ridenominazione
dei codici tributo già istituti per il versamento dell’imposta sostitutiva di cui alla
formulazione previgente dell’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR.
Tanto premesso, per consentire il versamento di cui al novellato comma 4-
ter dell’articolo 167 del TUIR, tramite modello F24, si ridenominano i seguenti
codici tributo, istituiti con la citata risoluzione n. 64/E del 2024:
• “4077” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti
IRPEF con riferimento alle CFC - Acconto I rata”;
• “4078” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti
IRPEF con riferimento alle CFC - Acconto II rata o acconto in unica
soluzione”;
• “4079” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti
IRPEF con riferimento alle CFC - Saldo”;
• “4080” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti
IRES con riferimento alle CFC - Acconto I rata”;
• “4081” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti
IRES con riferimento alle CFC - Acconto II rata o acconto in unica
soluzione”;
• “4082” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti
IRES con riferimento alle CFC - Saldo”.
Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione del modello
F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 64/E del 2024.
IL DIRETTORE CENTRALE ad interim
Firmato digitalmente
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