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Risoluzione AdE 84/2025

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo dovuto ai sensi dell’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, lett. b), del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84

Pubblicato: 16/04/2026 In vigore dal: 16/04/2026 Documento ufficiale

Quali sono i nuovi codici tributo F24 per il versamento dell'importo dovuto secondo l'articolo 167, comma 4-ter, del TUIR dopo la modifica del decreto-legge 84/2025?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 15/E del 2026 ridenomina i codici tributo F24 per il versamento dell'opzione CFC (Controlled Foreign Companies) prevista dall'articolo 167, comma 4-ter, del TUIR. Questa norma, modificata dal decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, consente ai soggetti controllanti di optare per una tassazione sostitutiva versando il 15% dell'utile contabile netto dell'esercizio delle società estere controllate, in conformità alla direttiva UE 2016/1164 (Global Minimum Tax). I codici tributo sono differenziati a seconda della categoria del soggetto (IRPEF o IRES) e della tipologia di versamento (acconto I rata, acconto II rata o saldo). Per i soggetti IRPEF i codici sono 4077, 4078 e 4079, mentre per i soggetti IRES sono 4080, 4081 e 4082. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 rispettando i termini e le modalità ordinarie previste per le imposte sui redditi, secondo quanto indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2026.

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Riferimento normativo

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo dovuto ai sensi dell’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, lett. b), del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 15/E Divisione Servizi ______________ Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione Roma, 16 aprile 2026 OGGETTO: Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo dovuto ai sensi dell’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, lett. b), del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 L’articolo 4, comma 1, lett. b), del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, ha sostituito il comma 4-ter dell’articolo 167 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificando la disciplina dell’opzione prevista per le imprese estere controllate (CFC). In particolare, l’attuale formulazione dell’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR stabilisce che “La tassazione effettiva di cui al comma 4, lettera a), si considera non inferiore al 15 per cento per i soggetti controllanti di cui al comma 1 che, con riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, un importo pari al 15 per cento dell’utile contabile netto dell’esercizio. […]”. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 106520/2026 del 31 marzo 2026 prevede, al punto 6.6, che l’importo, di cui al citato articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, è versato entro i termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi. Con la risoluzione n. 64/E del 18 dicembre 2024 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dovuta ai sensi della formulazione previgente dell’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR. Nel medesimo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, si fa rinvio ad un’apposita risoluzione dell’Agenzia delle entrate per la ridenominazione dei codici tributo già istituti per il versamento dell’imposta sostitutiva di cui alla formulazione previgente dell’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR. Tanto premesso, per consentire il versamento di cui al novellato comma 4- ter dell’articolo 167 del TUIR, tramite modello F24, si ridenominano i seguenti codici tributo, istituiti con la citata risoluzione n. 64/E del 2024: • “4077” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRPEF con riferimento alle CFC - Acconto I rata”; • “4078” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRPEF con riferimento alle CFC - Acconto II rata o acconto in unica soluzione”; • “4079” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRPEF con riferimento alle CFC - Saldo”; • “4080” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRES con riferimento alle CFC - Acconto I rata”; • “4081” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRES con riferimento alle CFC - Acconto II rata o acconto in unica soluzione”; • “4082” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRES con riferimento alle CFC - Saldo”. Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 64/E del 2024. IL DIRETTORE CENTRALE ad interim Firmato digitalmente

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L'articolo 167 del TUIR disciplina il regime delle CFC (Controlled Foreign Companies) e l'opzione di tassazione sostitutiva, collegato alla direttiva UE sulla Global Minimum Tax e alla normativa IRES/IRPEF. Commercialisti e consulenti fiscali devono utilizzare i codici tributo 4077-4082 per i versamenti F24 relativi all'opzione CFC, distinguendo tra acconti e saldi e tra soggetti IRPEF e IRES, in conformità alle disposizioni sulla tassazione effettiva minima del 15%.

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