Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 209/2025

Modalità per la presentazione della Comunicazione Rilevante e l’applicazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 16 ottobre 2025 recante disposizioni attuative degli obblighi informativi, in materia di imposizione integrativa, previsti nell’articolo 51 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Modalità per la presentazione della Comunicazione Rilevante e l’applicazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 16 ottobre 2025 recante disposizioni attuative degli obblighi informativi, in materia di imposizione integrativa, previsti nell’articolo 51 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209

Testo normativo

Prot. n. 112451/2026 Modalità per la presentazione della Comunicazione Rilevante e l’applicazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 16 ottobre 2025 recante disposizioni attuative degli obblighi informativi, in materia di imposizione integrativa, previsti nell’articolo 51 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone 1. Definizioni 1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni: a. “DAC9”: la direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio del 14 aprile 2025 recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, contenente nuove norme sullo scambio automatico di informazioni intese ad agevolare lo scambio di informazioni relative alla Dichiarazione sulle imposte integrative e stabilire in tal modo il quadro per l’attuazione operativa degli obblighi di dichiarazione di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 (c.d. “Pillar Two”); b. “Decreto Ministeriale”: il decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 16 ottobre 2025; c. “Decreto Legislativo”: il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e relativi allegati; d. “Decreto sugli Obblighi di Notifica”: il decreto ministeriale del 25 febbraio 2025, recante disposizioni sull’obbligo di notifica dell’impresa dichiarante; e. “Regole OCSE”: le Regole Modello approvate il 14 dicembre 2021 e pubblicate nel documento “Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)” e successive modifiche, il relativo Commentario e qualsiasi Guida Amministrativa approvata dal Quadro Inclusivo sul BEPS; f. “Comunicazione Rilevante”: comunicazione di cui all’articolo 1, lett. b) del Decreto Ministeriale e avente il contenuto di cui all'articolo 4 del medesimo decreto e al successivo punto 4; g. “Prima Comunicazione Rilevante”: Comunicazione Rilevante relativa all’esercizio che inizia il 31 dicembre 2023 o in data successiva; h. “Esercizio Transitorio”: il primo esercizio con riferimento al quale un gruppo multinazionale o nazionale di imprese è soggetto alle disposizioni del titolo II del Decreto Legislativo, come definito all’articolo 54, comma 1, del Decreto Legislativo; i. “Servizi telematici dell’Agenzia delle entrate”: strumenti software e servizi web offerti ed erogati in modalità autenticata. 1.2. Per quanto non definito nel presente provvedimento si applicano le definizioni recate all’articolo 1 del Decreto Ministeriale. 2. Entità tenute alla comunicazione rilevante 2.1. A decorrere dall’esercizio che ha inizio il 31 dicembre 2023 o in data successiva, ciascuna impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano e ciascuna entità apolide costituita in base alle leggi dello Stato italiano, presenta all’Agenzia delle entrate la Comunicazione Rilevante, secondo le modalità di cui al successivo punto 8 con riferimento agli esercizi in cui il gruppo multinazionale o nazionale al quale appartiene soddisfa le condizioni di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo. 2.2. L’impresa di cui al punto precedente è esonerata dall’obbligo di presentazione nel caso in cui venga individuata un’Impresa Locale Designata o un’Impresa Designata o la controllante capogruppo che presenta la Comunicazione Rilevante per suo conto, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel Decreto sugli Obblighi di Notifica. Ai fini del periodo precedente non possono essere designate le imprese o la controllante capogruppo localizzate in uno Stato membro che è un Paese QDMTT. 2.3. Le entità a controllo congiunto e le entità sussidiarie a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano, soggette all’imposta minima nazionale, presentano la Comunicazione Rilevante all’Agenzia delle entrate in assenza della controllante capogruppo, dell’Impresa Designata o di un’altra impresa del gruppo ivi localizzata che presenta tale comunicazione per loro conto. 2.4. Se non è stata nominata un’Impresa Designata, ogni controllante capogruppo localizzata in Italia di un gruppo a controllante multipla presenta la Comunicazione Rilevante contenente le informazioni e i dati di cui al successivo punto 4 riguardanti tutti i gruppi che compongono il gruppo a controllante multipla. 2.5. Non sono tenute a presentare la Comunicazione Rilevante le entità escluse dall’imposizione integrativa ai sensi dell’articolo 11 del Decreto Legislativo, per le quali non è esercitata l’opzione di cui al comma 3 del citato articolo 11. 3. Ambito soggettivo 3.1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle imprese localizzate in Italia che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale con ricavi annui pari o superiori a 750 milioni di euro, ivi compresi i ricavi delle entità escluse di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo, risultanti nel bilancio consolidato della controllante capogruppo in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello considerato. 3.2. Se uno o più dei quattro esercizi di cui al punto precedente ha durata inferiore o superiore a dodici mesi, la soglia dei ricavi di cui al medesimo punto è determinata in proporzione per ciascuno esercizio. 3.3. Il gruppo formato da imprese neocostituite che non dispone di bilanci consolidati relativi ad esercizi precedenti applica le disposizioni del presente provvedimento a partire dal terzo esercizio se raggiunge la soglia di ricavi di cui al punto 3.1 nei due esercizi precedenti. 3.4. La soglia di ricavi di cui al punto 3.1 si calcola secondo le disposizioni previste all’articolo 40 del Decreto Legislativo per le operazioni ivi indicate. 4. Oggetto 4.1. La Comunicazione Rilevante, costituita da una sezione generale e da una o più sezioni giurisdizionali, contiene i dati e le informazioni necessari per determinare l’imposizione integrativa dovuta da un gruppo multinazionale o nazionale, come indicato nel modello tipo di cui all’Allegato 1 al Decreto Ministeriale. 5. Fonte dei dati 5.1. Quando, in relazione a un esercizio, più Paesi hanno diritti d’imposizione su un gruppo multinazionale, la pertinente Comunicazione Rilevante è compilata secondo le Regole OCSE. 5.2. Ai fini del punto 5.1, il gruppo multinazionale segnala nella Comunicazione Rilevante eventuali divergenze tra le Regole OCSE e la normativa sull’imposizione integrativa adottata dai Paesi con diritti d’imposizione. L’amministrazione fiscale italiana, in qualità di Paese con diritti d’imposizione, può richiedere al gruppo multinazionale, nell’esercizio dei suoi ordinari poteri accertativi, ulteriori informazioni sulle suddette divergenze per eseguire la valutazione del rischio fiscale effettivo e verificare la correttezza dell’imposizione integrativa dovuta dal gruppo secondo la propria legislazione nazionale. 5.3. Quando, in relazione a un esercizio, è un solo Paese ad avere diritti d’imposizione su un gruppo multinazionale, la pertinente Comunicazione Rilevante è compilata secondo la normativa di quel Paese. Il periodo precedente si applica anche ai gruppi nazionali. 5.4. Quando una controllante capogruppo localizzata nel territorio dello Stato italiano, appartenente ad un gruppo nazionale, detiene, direttamente o indirettamente, un’entità a controllo congiunto o un’entità sussidiaria a controllo congiunto soggette all’imposta minima nazionale equivalente in un altro Paese, la Comunicazione Rilevante è compilata secondo le Regole OCSE o secondo la normativa del Paese che applica l’imposta minima nazionale equivalente con i requisiti per essere considerata un Porto Sicuro. 6. Valuta 6.1. Gli importi oggetto di comunicazione sono comunicati nella valuta utilizzata dall’entità tenuta alla comunicazione nel bilancio consolidato ovvero nel proprio bilancio di esercizio. Tutti gli importi utilizzati per determinare l’utile o perdita rilevante e l’imposizione integrativa dovuta in un Paese che non risultano espressi nella valuta di presentazione del bilancio consolidato sono convertiti in questa valuta applicando i pertinenti principi di conversione valutaria del principio contabile autorizzato utilizzato per la preparazione del bilancio consolidato del gruppo. 7. Termini per la presentazione della comunicazione 7.1. Ai sensi dell’articolo 51, comma 7, del Decreto Legislativo la Comunicazione Rilevante è presentata all’Agenzia delle entrate entro il quindicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio al quale la Comunicazione Rilevante si riferisce. 7.2. In deroga al paragrafo precedente, la Comunicazione Rilevante è presentata all’Agenzia delle entrate entro il diciottesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’Esercizio Transitorio di cui al punto 1, lettera h). 7.3. Indipendentemente dall’inizio e dalla durata dell’esercizio, nel caso della Prima Comunicazione Rilevante il termine di cui al punto 7.1 non è anteriore al 30 giugno 2026. 8. Modalità di trasmissione della comunicazione 8.1. Le entità di cui al punto 2 trasmettono i dati di cui al punto 4 utilizzando, in ragione dei requisiti posseduti per l’abilitazione, i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 8.2. I file contenenti le informazioni da comunicare sono predisposti secondo il formato XML descritto nell’allegato tecnico al presente Provvedimento. 8.3. Ove, al fine di migliorare le modalità di compilazione e di trasmissione dei dati da parte dei soggetti obbligati, si renda necessario apportare tempestivamente delle modifiche o integrazioni agli allegati n. 1 “Tracciato XML e schema XSD” o n. 2 “Modalità di presentazione della Comunicazioni rilevante” al presente provvedimento, tali modifiche potranno essere adottate mediante pubblicazione della versione aggiornata nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 8.4. In applicazione dell’articolo 7, comma 1, del Decreto Ministeriale le entità che intendono modificare le informazioni trasmesse possono sostituirle entro i termini previsti al punto 7. 8.5. Le entità che trasmettono all’Agenzia delle entrate la Comunicazione Rilevante di cui al punto 4 ricevono una ricevuta conforme alle regole di cui al punto 10. 9. Comunicazioni correttive 9.1. In applicazione dell’articolo 9 del Decreto Ministeriale, l’Agenzia delle entrate comunica alle entità di cui al punto 2, la segnalazione di errore pervenuta dall’Autorità competente che ha ricevuto le informazioni scambiate in base al punto 11. 9.2. La comunicazione di cui al punto precedente avviene mediante PEC. 9.3. L’entità interessata trasmette la comunicazione correttiva degli errori di cui al punto 9.1 non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate. 10. Ricevute 10.1. L’Agenzia delle entrate certifica l’avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta nella quale, a seguito di elaborazione di controllo, sono indicati: g) esito positivo; g) esito negativo – scarto. 10.2. Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta di cui al punto precedente è resa disponibile entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di protocollazione del file. 10.3. In caso di esito negativo – scarto, i soggetti obbligati effettuano un nuovo invio di tutte le posizioni da comunicare entro il termine di cui al punto 7. 10.4. Le comunicazioni di nuovi dati effettuate dopo il termine di cui al punto 7 saranno considerate tardive. 10.5. Le comunicazioni trasmesse tardivamente sono comunque acquisite, se le ricevute riportano un esito positivo. Dette comunicazioni sono oggetto dello scambio di informazioni di cui al punto 11 anche oltre la scadenza dei termini di cui al medesimo punto. 11. Scambio di informazioni 11.1. Le informazioni indicate al punto 4 sono comunicate dall’Agenzia delle entrate alle altre Autorità Competenti degli Stati membri e delle Giurisdizioni con le quali sia in vigore un Accordo Qualificato tra Autorità Competenti come individuate sulla base delle indicazioni fornite dal gruppo ai sensi dei commi 5 e 6 dell’articolo 10 del Decreto Ministeriale, entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della Comunicazione Rilevante relativa all’esercizio a cui le informazioni si riferiscono. 11.2. In deroga al punto precedente, le informazioni relative al primo esercizio di presentazione della Comunicazione Rilevante sono scambiate entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del relativo termine di presentazione. 11.3. Il primo scambio di informazioni è effettuato non prima del 1° dicembre 2026. 11.4. Le informazioni contenute nelle Comunicazioni Rilevanti ricevute dopo la scadenza del relativo termine di presentazione sono scambiate entro tre mesi dalla data di ricezione. 11.5. Lo scambio di informazioni è effettuato dall’Agenzia delle entrate nell’osservanza delle modalità pratiche adottate a norma dell’articolo 21 della direttiva 2011/16/UE del Consiglio come modificata dalla direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio del 14 aprile 2025 e degli Accordi Qualificati tra Autorità Competenti sottoscritti dall’Italia. 11.6. Se la Comunicazione Rilevante non è stata presentata a livello centralizzato dalla controllante capogruppo o dall'Impresa Designata localizzata in uno Stato membro e le informazioni non sono state ricevute entro il termine previsto dall’articolo 9, comma 4, del Decreto Ministeriale l’Agenzia delle entrate chiede la presentazione della Comunicazione Rilevante ad ogni singola impresa ed entità appartenente al gruppo localizzata in Italia entro un mese dal ricevimento della suddetta richiesta. 11.7. Nel caso di cui al precedente paragrafo trovano applicazione le sanzioni previste nell’articolo 51, comma 9, del Decreto Legislativo in caso di mancato o non corretto adempimento. 12. Riservatezza e utilizzo delle informazioni 12.1. Le informazioni scambiate ai sensi della direttiva 2011/16/UE del Consiglio come modificata dalla direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio del 14 aprile 2025 e degli Accordi Qualificati tra Autorità Competenti sottoscritti dall’Italia sono divulgate e utilizzate nell’osservanza dei limiti e delle condizioni previsti da parte degli stessi. 13. Trattamento dei dati 13.1. L’Agenzia delle entrate è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nelle comunicazioni previste al punto 4 del presente provvedimento da parte delle entità di cui al punto 2. Tale trattamento viene effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “Regolamento”) e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., designato quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento. 13.2. Il suddetto trattamento avviene ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico e l’esercizio dei pubblici poteri, nonché ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), in quanto finalizzato all’attuazione degli obblighi derivanti dalla DAC9 e degli Accordi Qualificati tra Autorità Competenti sottoscritti dall’Italia e dalla normativa nazionale di recepimento. 13.3. Il Titolare adotta le adeguate misure tecniche e organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali. La trasmissione della comunicazione oggetto di questo provvedimento viene effettuata esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. 13.4. Per il trattamento in oggetto, è stata eseguita la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento. Motivazioni Il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 recante “Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale” ha, tra l’altro, recepito la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, prevedendo all’articolo 51 specifici obblighi informativi in capo alle imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano o che sono entità trasparenti costituite secondo le leggi dello Stato, che sono tenute a presentare la comunicazione rilevante contenente le informazioni relative al gruppo multinazionale o nazionale individuate al comma 5 e, ricorrendone le condizioni, al comma 6 dell’articolo 51. Con il decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 16 ottobre 2025, in attuazione del comma 8 dell’articolo 51, sono stati stabiliti modalità, elementi e condizioni per la trasmissione della predetta comunicazione rilevante all'Agenzia delle entrate. In particolare, l’articolo 11 del Decreto Ministeriale dispone che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità per la presentazione della Comunicazione Rilevante e l’applicazione del Decreto Ministeriale. Il punto 1 riporta alcune definizioni utili all’applicazione del presente provvedimento. Il punto 2 individua le entità tenute alla comunicazione rilevante, nonché i casi di esonero ed esclusione. Al punto 3 viene definito l’ambito soggettivo di applicazione in coerenza con le disposizioni del Decreto Legislativo, mentre al successivo punto 4 è indicato l’oggetto della Comunicazione Rilevante. I punti 5 e 6 riguardano, rispettivamente, la fonte dei dati e la valuta da utilizzare ai fini dell’indicazione degli importi oggetto di comunicazione. I termini per la presentazione e le modalità di trasmissione della Comunicazione Rilevante sono indicati, rispettivamente, ai punti 7 e 8 del presente provvedimento. Il punto 9 disciplina la trasmissione delle comunicazioni correttive dovute in applicazione dell’articolo 9 del Decreto Ministeriale. L’avvenuta presentazione della Comunicazione Rilevante viene certificata mediante una ricevuta il cui rilascio è disciplinato al punto 10 del presente provvedimento. Il punto 11 riguarda lo scambio di informazioni effettuato dall’Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite dalla DAC9 e dagli Accordi Qualificati tra Autorità Competenti sottoscritti dall’Italia e individua i casi in cui l’Agenzia chiede la presentazione della Comunicazione Rilevante a ogni singola impresa ed entità appartenente al gruppo localizzata in Italia. Il successivo punto 12 specifica che le informazioni scambiate ai sensi della DAC9 e degli Accordi Qualificati tra Autorità Competenti sottoscritti dall’Italia sono divulgate e utilizzate nell’osservanza dei limiti e delle condizioni previsti da parte degli stessi. Il punto 13, infine, concerne le modalità di trattamento dei dati raccolti dall’Agenzia delle entrate per la finalità dello scambio di informazioni previsto dalla DAC9 e degli Accordi Qualificati tra Autorità Competenti sottoscritti dall’Italia. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate - Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1, articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4); - Statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); - Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1); - Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Disciplina normativa di riferimento - Direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio del 14 aprile 2025, contenente nuove norme sullo scambio automatico di informazioni intese ad agevolare lo scambio di informazioni relative alla Dichiarazione sulle imposte integrative e stabilire in tal modo il quadro per l’attuazione operativa degli obblighi di dichiarazione di cui alla direttiva (UE) 2022/2523; - Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE; - Convenzione OCSE - Consiglio d’Europa, recante Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal protocollo del 27 maggio 2010; - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati); - Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE; - Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1325 della Commissione, del 7 luglio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda i formulari e i formati elettronici tipo da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio; - Legge 27 luglio 2000, n. 212 recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”; - Legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa ed i Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione; - Legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa ed i Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010; - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”; - Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; - Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante “Attuazione della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE”; - Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 recante “Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale”; - Decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 16 ottobre 2025 recante disposizioni attuative degli obblighi informativi, in materia di imposizione integrativa, previsti nell’articolo 51 del Decreto Legislativo n. 209/2023; - Decreto del Direttore generale delle finanze del 29 maggio 2014, di “Recepimento della direttiva del Consiglio 2011/16/UE del 16 febbraio 2011, che designa l’ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa nel settore fiscale”. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 9 aprile 2026 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Vincenzo Carbone Firmato digitalmente Allegati: 1. Tracciato XML e schema XSD 2. Modalità di presentazione della Comunicazione Rilevante

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Provvedimento AdE 209/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 292/2007
Definizione delle modalità tecniche relative alla trasmissione da parte dei Com…
Provvedimento AdE 345912/2014
Revisione dell’assetto organizzativo della Direzione provinciale II di Milano
Provvedimento AdE 40/2010
Detassazione degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo finalizzate a…
Provvedimento AdE 23/2011
Modalità di esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime della cedolare…
Provvedimento AdE 95/2015
Disposizioni attuative del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze d…
Provvedimento AdE 6241354/2024
Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di giugno 2024

Altre normative del 2025

Approvazione del modello DST (Digital Services Tax) per la dichiarazione dell’imposta sui… Provvedimento AdE S.N. Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2025 alle Fondaz… Provvedimento AdE 117 Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di novembre 2025 Provvedimento AdE 9497952 Modalità di richiesta e acquisizione, anche massiva, dei dati delle Certificazioni Uniche… Provvedimento AdE 390142 Aggiornamento e integrazione delle linee guida per la predisposizione di un efficace sist… Provvedimento AdE 5320