Modalità per la presentazione della Comunicazione Rilevante e l’applicazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 16 ottobre 2025 recante disposizioni attuative degli obblighi informativi, in materia di imposizione integrativa, previsti nell’articolo 51 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209
Modalità per la presentazione della Comunicazione Rilevante e l’applicazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 16 ottobre 2025 recante disposizioni attuative degli obblighi informativi, in materia di imposizione integrativa, previsti nell’articolo 51 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209
Testo normativo
Prot. n. 112451/2026
Modalità per la presentazione della Comunicazione Rilevante e l’applicazione
del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 16 ottobre 2025 recante
disposizioni attuative degli obblighi informativi, in materia di imposizione
integrativa, previsti nell’articolo 51 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n.
209.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento,
Dispone
1. Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
a. “DAC9”: la direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio del 14 aprile 2025
recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione
amministrativa nel settore fiscale, contenente nuove norme sullo scambio
automatico di informazioni intese ad agevolare lo scambio di informazioni
relative alla Dichiarazione sulle imposte integrative e stabilire in tal modo
il quadro per l’attuazione operativa degli obblighi di dichiarazione di cui
alla direttiva (UE) 2022/2523 (c.d. “Pillar Two”);
b. “Decreto Ministeriale”: il decreto del Vice Ministro dell’economia e delle
finanze del 16 ottobre 2025;
c. “Decreto Legislativo”: il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e
relativi allegati;
d. “Decreto sugli Obblighi di Notifica”: il decreto ministeriale del 25 febbraio
2025, recante disposizioni sull’obbligo di notifica dell’impresa dichiarante;
e. “Regole OCSE”: le Regole Modello approvate il 14 dicembre 2021 e
pubblicate nel documento “Tax Challenges Arising from the Digitalisation
of the Economy - Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)” e
successive modifiche, il relativo Commentario e qualsiasi Guida
Amministrativa approvata dal Quadro Inclusivo sul BEPS;
f. “Comunicazione Rilevante”: comunicazione di cui all’articolo 1, lett. b) del
Decreto Ministeriale e avente il contenuto di cui all'articolo 4 del medesimo
decreto e al successivo punto 4;
g. “Prima Comunicazione Rilevante”: Comunicazione Rilevante relativa
all’esercizio che inizia il 31 dicembre 2023 o in data successiva;
h. “Esercizio Transitorio”: il primo esercizio con riferimento al quale un
gruppo multinazionale o nazionale di imprese è soggetto alle disposizioni
del titolo II del Decreto Legislativo, come definito all’articolo 54, comma
1, del Decreto Legislativo;
i. “Servizi telematici dell’Agenzia delle entrate”: strumenti software e servizi
web offerti ed erogati in modalità autenticata.
1.2. Per quanto non definito nel presente provvedimento si applicano le
definizioni recate all’articolo 1 del Decreto Ministeriale.
2. Entità tenute alla comunicazione rilevante
2.1. A decorrere dall’esercizio che ha inizio il 31 dicembre 2023 o in data
successiva, ciascuna impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano e
ciascuna entità apolide costituita in base alle leggi dello Stato italiano,
presenta all’Agenzia delle entrate la Comunicazione Rilevante, secondo le
modalità di cui al successivo punto 8 con riferimento agli esercizi in cui il
gruppo multinazionale o nazionale al quale appartiene soddisfa le condizioni
di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo.
2.2. L’impresa di cui al punto precedente è esonerata dall’obbligo di
presentazione nel caso in cui venga individuata un’Impresa Locale Designata
o un’Impresa Designata o la controllante capogruppo che presenta la
Comunicazione Rilevante per suo conto, secondo le modalità e alle
condizioni stabilite nel Decreto sugli Obblighi di Notifica. Ai fini del periodo
precedente non possono essere designate le imprese o la controllante
capogruppo localizzate in uno Stato membro che è un Paese QDMTT.
2.3. Le entità a controllo congiunto e le entità sussidiarie a controllo congiunto
localizzate nel territorio dello Stato italiano, soggette all’imposta minima
nazionale, presentano la Comunicazione Rilevante all’Agenzia delle entrate
in assenza della controllante capogruppo, dell’Impresa Designata o di
un’altra impresa del gruppo ivi localizzata che presenta tale comunicazione
per loro conto.
2.4. Se non è stata nominata un’Impresa Designata, ogni controllante capogruppo
localizzata in Italia di un gruppo a controllante multipla presenta la
Comunicazione Rilevante contenente le informazioni e i dati di cui al
successivo punto 4 riguardanti tutti i gruppi che compongono il gruppo a
controllante multipla.
2.5. Non sono tenute a presentare la Comunicazione Rilevante le entità escluse
dall’imposizione integrativa ai sensi dell’articolo 11 del Decreto Legislativo,
per le quali non è esercitata l’opzione di cui al comma 3 del citato articolo
11.
3. Ambito soggettivo
3.1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle imprese
localizzate in Italia che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale
con ricavi annui pari o superiori a 750 milioni di euro, ivi compresi i ricavi
delle entità escluse di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo, risultanti
nel bilancio consolidato della controllante capogruppo in almeno due dei
quattro esercizi immediatamente precedenti a quello considerato.
3.2. Se uno o più dei quattro esercizi di cui al punto precedente ha durata inferiore
o superiore a dodici mesi, la soglia dei ricavi di cui al medesimo punto è
determinata in proporzione per ciascuno esercizio.
3.3. Il gruppo formato da imprese neocostituite che non dispone di bilanci
consolidati relativi ad esercizi precedenti applica le disposizioni del presente
provvedimento a partire dal terzo esercizio se raggiunge la soglia di ricavi di
cui al punto 3.1 nei due esercizi precedenti.
3.4. La soglia di ricavi di cui al punto 3.1 si calcola secondo le disposizioni
previste all’articolo 40 del Decreto Legislativo per le operazioni ivi indicate.
4. Oggetto
4.1. La Comunicazione Rilevante, costituita da una sezione generale e da una o
più sezioni giurisdizionali, contiene i dati e le informazioni necessari per
determinare l’imposizione integrativa dovuta da un gruppo multinazionale o
nazionale, come indicato nel modello tipo di cui all’Allegato 1 al Decreto
Ministeriale.
5. Fonte dei dati
5.1. Quando, in relazione a un esercizio, più Paesi hanno diritti d’imposizione su
un gruppo multinazionale, la pertinente Comunicazione Rilevante è compilata
secondo le Regole OCSE.
5.2. Ai fini del punto 5.1, il gruppo multinazionale segnala nella Comunicazione
Rilevante eventuali divergenze tra le Regole OCSE e la normativa
sull’imposizione integrativa adottata dai Paesi con diritti d’imposizione.
L’amministrazione fiscale italiana, in qualità di Paese con diritti
d’imposizione, può richiedere al gruppo multinazionale, nell’esercizio dei suoi
ordinari poteri accertativi, ulteriori informazioni sulle suddette divergenze per
eseguire la valutazione del rischio fiscale effettivo e verificare la correttezza
dell’imposizione integrativa dovuta dal gruppo secondo la propria legislazione
nazionale.
5.3. Quando, in relazione a un esercizio, è un solo Paese ad avere diritti
d’imposizione su un gruppo multinazionale, la pertinente Comunicazione
Rilevante è compilata secondo la normativa di quel Paese. Il periodo
precedente si applica anche ai gruppi nazionali.
5.4. Quando una controllante capogruppo localizzata nel territorio dello Stato
italiano, appartenente ad un gruppo nazionale, detiene, direttamente o
indirettamente, un’entità a controllo congiunto o un’entità sussidiaria a
controllo congiunto soggette all’imposta minima nazionale equivalente in un
altro Paese, la Comunicazione Rilevante è compilata secondo le Regole OCSE
o secondo la normativa del Paese che applica l’imposta minima nazionale
equivalente con i requisiti per essere considerata un Porto Sicuro.
6. Valuta
6.1. Gli importi oggetto di comunicazione sono comunicati nella valuta utilizzata
dall’entità tenuta alla comunicazione nel bilancio consolidato ovvero nel
proprio bilancio di esercizio. Tutti gli importi utilizzati per determinare l’utile
o perdita rilevante e l’imposizione integrativa dovuta in un Paese che non
risultano espressi nella valuta di presentazione del bilancio consolidato sono
convertiti in questa valuta applicando i pertinenti principi di conversione
valutaria del principio contabile autorizzato utilizzato per la preparazione del
bilancio consolidato del gruppo.
7. Termini per la presentazione della comunicazione
7.1. Ai sensi dell’articolo 51, comma 7, del Decreto Legislativo la Comunicazione
Rilevante è presentata all’Agenzia delle entrate entro il quindicesimo mese
successivo all’ultimo giorno dell’esercizio al quale la Comunicazione
Rilevante si riferisce.
7.2. In deroga al paragrafo precedente, la Comunicazione Rilevante è presentata
all’Agenzia delle entrate entro il diciottesimo mese successivo all’ultimo
giorno dell’Esercizio Transitorio di cui al punto 1, lettera h).
7.3. Indipendentemente dall’inizio e dalla durata dell’esercizio, nel caso della
Prima Comunicazione Rilevante il termine di cui al punto 7.1 non è anteriore
al 30 giugno 2026.
8. Modalità di trasmissione della comunicazione
8.1. Le entità di cui al punto 2 trasmettono i dati di cui al punto 4 utilizzando, in
ragione dei requisiti posseduti per l’abilitazione, i servizi telematici Entratel o
Fisconline dell’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite i soggetti
incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
8.2. I file contenenti le informazioni da comunicare sono predisposti secondo il
formato XML descritto nell’allegato tecnico al presente Provvedimento.
8.3. Ove, al fine di migliorare le modalità di compilazione e di trasmissione dei
dati da parte dei soggetti obbligati, si renda necessario apportare
tempestivamente delle modifiche o integrazioni agli allegati n. 1 “Tracciato
XML e schema XSD” o n. 2 “Modalità di presentazione della Comunicazioni
rilevante” al presente provvedimento, tali modifiche potranno essere adottate
mediante pubblicazione della versione aggiornata nell’apposita sezione del
sito internet dell’Agenzia delle entrate.
8.4. In applicazione dell’articolo 7, comma 1, del Decreto Ministeriale le entità che
intendono modificare le informazioni trasmesse possono sostituirle entro i
termini previsti al punto 7.
8.5. Le entità che trasmettono all’Agenzia delle entrate la Comunicazione
Rilevante di cui al punto 4 ricevono una ricevuta conforme alle regole di cui
al punto 10.
9. Comunicazioni correttive
9.1. In applicazione dell’articolo 9 del Decreto Ministeriale, l’Agenzia delle entrate
comunica alle entità di cui al punto 2, la segnalazione di errore pervenuta
dall’Autorità competente che ha ricevuto le informazioni scambiate in base al
punto 11.
9.2. La comunicazione di cui al punto precedente avviene mediante PEC.
9.3. L’entità interessata trasmette la comunicazione correttiva degli errori di cui al
punto 9.1 non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da
parte dell’Agenzia delle entrate.
10. Ricevute
10.1. L’Agenzia delle entrate certifica l’avvenuta presentazione delle
comunicazioni mediante una ricevuta nella quale, a seguito di elaborazione
di controllo, sono indicati:
g) esito positivo;
g) esito negativo – scarto.
10.2. Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta di cui al punto precedente è resa
disponibile entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di
protocollazione del file.
10.3. In caso di esito negativo – scarto, i soggetti obbligati effettuano un nuovo
invio di tutte le posizioni da comunicare entro il termine di cui al punto 7.
10.4. Le comunicazioni di nuovi dati effettuate dopo il termine di cui al punto 7
saranno considerate tardive.
10.5. Le comunicazioni trasmesse tardivamente sono comunque acquisite, se le
ricevute riportano un esito positivo. Dette comunicazioni sono oggetto dello
scambio di informazioni di cui al punto 11 anche oltre la scadenza dei termini
di cui al medesimo punto.
11. Scambio di informazioni
11.1. Le informazioni indicate al punto 4 sono comunicate dall’Agenzia delle
entrate alle altre Autorità Competenti degli Stati membri e delle Giurisdizioni
con le quali sia in vigore un Accordo Qualificato tra Autorità Competenti
come individuate sulla base delle indicazioni fornite dal gruppo ai sensi dei
commi 5 e 6 dell’articolo 10 del Decreto Ministeriale, entro e non oltre tre
mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della Comunicazione
Rilevante relativa all’esercizio a cui le informazioni si riferiscono.
11.2. In deroga al punto precedente, le informazioni relative al primo esercizio di
presentazione della Comunicazione Rilevante sono scambiate entro e non
oltre sei mesi dalla scadenza del relativo termine di presentazione.
11.3. Il primo scambio di informazioni è effettuato non prima del 1° dicembre
2026.
11.4. Le informazioni contenute nelle Comunicazioni Rilevanti ricevute dopo la
scadenza del relativo termine di presentazione sono scambiate entro tre mesi
dalla data di ricezione.
11.5. Lo scambio di informazioni è effettuato dall’Agenzia delle entrate
nell’osservanza delle modalità pratiche adottate a norma dell’articolo 21
della direttiva 2011/16/UE del Consiglio come modificata dalla direttiva
(UE) 2025/872 del Consiglio del 14 aprile 2025 e degli Accordi Qualificati
tra Autorità Competenti sottoscritti dall’Italia.
11.6. Se la Comunicazione Rilevante non è stata presentata a livello centralizzato
dalla controllante capogruppo o dall'Impresa Designata localizzata in uno
Stato membro e le informazioni non sono state ricevute entro il termine
previsto dall’articolo 9, comma 4, del Decreto Ministeriale l’Agenzia delle
entrate chiede la presentazione della Comunicazione Rilevante ad ogni
singola impresa ed entità appartenente al gruppo localizzata in Italia entro un
mese dal ricevimento della suddetta richiesta.
11.7. Nel caso di cui al precedente paragrafo trovano applicazione le sanzioni
previste nell’articolo 51, comma 9, del Decreto Legislativo in caso di
mancato o non corretto adempimento.
12. Riservatezza e utilizzo delle informazioni
12.1. Le informazioni scambiate ai sensi della direttiva 2011/16/UE del Consiglio
come modificata dalla direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio del 14 aprile
2025 e degli Accordi Qualificati tra Autorità Competenti sottoscritti
dall’Italia sono divulgate e utilizzate nell’osservanza dei limiti e delle
condizioni previsti da parte degli stessi.
13. Trattamento dei dati
13.1. L’Agenzia delle entrate è titolare del trattamento dei dati personali contenuti
nelle comunicazioni previste al punto 4 del presente provvedimento da parte
delle entità di cui al punto 2. Tale trattamento viene effettuato nel rispetto
della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al
Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “Regolamento”) e al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione
dei dati personali. Il Titolare si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei
S.p.A., designato quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi
dell’articolo 28 del Regolamento.
13.2. Il suddetto trattamento avviene ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e)
del Regolamento, per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico e
l’esercizio dei pubblici poteri, nonché ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1,
lettera c), in quanto finalizzato all’attuazione degli obblighi derivanti dalla
DAC9 e degli Accordi Qualificati tra Autorità Competenti sottoscritti
dall’Italia e dalla normativa nazionale di recepimento.
13.3. Il Titolare adotta le adeguate misure tecniche e organizzative richieste
dall’articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e
sicurezza del trattamento dei dati personali. La trasmissione della
comunicazione oggetto di questo provvedimento viene effettuata
esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
13.4. Per il trattamento in oggetto, è stata eseguita la valutazione di impatto sulla
protezione dei dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento.
Motivazioni
Il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 recante “Attuazione della
riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale” ha, tra l’altro, recepito la
direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, prevedendo
all’articolo 51 specifici obblighi informativi in capo alle imprese localizzate nel
territorio dello Stato italiano o che sono entità trasparenti costituite secondo le
leggi dello Stato, che sono tenute a presentare la comunicazione rilevante
contenente le informazioni relative al gruppo multinazionale o nazionale
individuate al comma 5 e, ricorrendone le condizioni, al comma 6 dell’articolo 51.
Con il decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 16 ottobre
2025, in attuazione del comma 8 dell’articolo 51, sono stati stabiliti modalità,
elementi e condizioni per la trasmissione della predetta comunicazione rilevante
all'Agenzia delle entrate.
In particolare, l’articolo 11 del Decreto Ministeriale dispone che con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità
per la presentazione della Comunicazione Rilevante e l’applicazione del Decreto
Ministeriale.
Il punto 1 riporta alcune definizioni utili all’applicazione del presente
provvedimento.
Il punto 2 individua le entità tenute alla comunicazione rilevante, nonché i casi
di esonero ed esclusione.
Al punto 3 viene definito l’ambito soggettivo di applicazione in coerenza con
le disposizioni del Decreto Legislativo, mentre al successivo punto 4 è indicato
l’oggetto della Comunicazione Rilevante.
I punti 5 e 6 riguardano, rispettivamente, la fonte dei dati e la valuta da
utilizzare ai fini dell’indicazione degli importi oggetto di comunicazione.
I termini per la presentazione e le modalità di trasmissione della
Comunicazione Rilevante sono indicati, rispettivamente, ai punti 7 e 8 del presente
provvedimento.
Il punto 9 disciplina la trasmissione delle comunicazioni correttive dovute in
applicazione dell’articolo 9 del Decreto Ministeriale.
L’avvenuta presentazione della Comunicazione Rilevante viene certificata
mediante una ricevuta il cui rilascio è disciplinato al punto 10 del presente
provvedimento.
Il punto 11 riguarda lo scambio di informazioni effettuato dall’Agenzia delle
entrate secondo le modalità stabilite dalla DAC9 e dagli Accordi Qualificati tra
Autorità Competenti sottoscritti dall’Italia e individua i casi in cui l’Agenzia
chiede la presentazione della Comunicazione Rilevante a ogni singola impresa ed
entità appartenente al gruppo localizzata in Italia. Il successivo punto 12 specifica
che le informazioni scambiate ai sensi della DAC9 e degli Accordi Qualificati tra
Autorità Competenti sottoscritti dall’Italia sono divulgate e utilizzate
nell’osservanza dei limiti e delle condizioni previsti da parte degli stessi.
Il punto 13, infine, concerne le modalità di trattamento dei dati raccolti
dall’Agenzia delle entrate per la finalità dello scambio di informazioni previsto
dalla DAC9 e degli Accordi Qualificati tra Autorità Competenti sottoscritti
dall’Italia.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59 (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1, articolo
68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);
- Statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato
Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42
del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con
delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti
le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale
provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma
degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento
- Direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio del 14 aprile 2025, contenente nuove
norme sullo scambio automatico di informazioni intese ad agevolare lo
scambio di informazioni relative alla Dichiarazione sulle imposte integrative e
stabilire in tal modo il quadro per l’attuazione operativa degli obblighi di
dichiarazione di cui alla direttiva (UE) 2022/2523;
- Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla
cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva
77/799/CEE;
- Convenzione OCSE - Consiglio d’Europa, recante Convenzione multilaterale
sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a
Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal protocollo del 27 maggio
2010;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei
dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi
dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento
(CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1325 della Commissione, del 7 luglio
2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto
riguarda i formulari e i formati elettronici tipo da utilizzare per lo scambio
automatico obbligatorio di informazioni a norma della direttiva 2011/16/UE
del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio;
- Legge 27 luglio 2000, n. 212 recante “Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente”;
- Legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante adesione della Repubblica italiana alla
Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia
fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa ed i Paesi membri
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con
allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;
- Legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo
emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio
d’Europa ed i Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in
materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: Regolamento
recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte
sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore
aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
- Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante “Attuazione della direttiva
2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che
abroga la direttiva 77/799/CEE”;
- Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 recante “Attuazione della riforma
fiscale in materia di fiscalità internazionale”;
- Decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 16 ottobre 2025
recante disposizioni attuative degli obblighi informativi, in materia di
imposizione integrativa, previsti nell’articolo 51 del Decreto Legislativo n.
209/2023;
- Decreto del Direttore generale delle finanze del 29 maggio 2014, di
“Recepimento della direttiva del Consiglio 2011/16/UE del 16 febbraio 2011,
che designa l’ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini
dell'attività di cooperazione amministrativa nel settore fiscale”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 9 aprile 2026
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente
Allegati:
1. Tracciato XML e schema XSD
2. Modalità di presentazione della Comunicazione Rilevante
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