Approvazione del modello DST (Digital Services Tax) per la dichiarazione dell’imposta sui servizi digitali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
Quali sono le modalità di presentazione e trasmissione della dichiarazione DST (Digital Services Tax) secondo il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate?
Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento approva il modello DST per la dichiarazione dell'imposta sui servizi digitali, introdotta dalla legge di bilancio 2019. La DST si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura di specifici servizi digitali ed è destinata alle società che superano determinate soglie di fatturato. La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso Entratel o Fisconline, direttamente dai soggetti abilitati oppure tramite intermediari incaricati (commercialisti, consulenti, centri di assistenza fiscale). Gli importi vanno indicati in euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi, altrimenti per difetto. L'Agenzia mette a disposizione gratuitamente il software "Modello DST" per facilitare la compilazione e la trasmissione secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Approvazione del modello DST (Digital Services Tax) per la dichiarazione dell’imposta sui servizi digitali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
Testo normativo
Prot. n. 22879/2021
Approvazione del modello DST (Digital Services Tax) per la dichiarazione
dell’imposta sui servizi digitali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche
per la trasmissione telematica dei dati
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone:
1. Approvazione del modello DST per la dichiarazione dell’imposta sui
servizi digitali (Digital Services Tax), delle relative istruzioni e delle
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
1.1 È approvato il modello DST, con le relative istruzioni, per la
dichiarazione dell’imposta sui servizi digitali (Digital Services Tax), istituita
dall’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (di seguito
“legge di bilancio”), come modificato dall’articolo 1, comma 678, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
1.2 Eventuali aggiornamenti e correzioni al modello e alle istruzioni saranno
pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà
data relativa comunicazione.
2. Modalità di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati della
dichiarazione
2.1 Nel modello gli importi devono essere indicati in unità di euro con
arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50
centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.
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3. Modalità di trasmissione dei dati della dichiarazione
3.1 Il modello di cui al punto 1.1 è presentato in via telematica direttamente
dai soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la
presentazione delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3,
commi 2-bis e 3, del predetto decreto.
3.2 Gli utenti del servizio telematico trasmettono i dati contenuti nel modello
secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato A al presente
provvedimento. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno
pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà
data relativa comunicazione. La trasmissione telematica può essere effettuata
utilizzando anche il software denominato “Modello DST”, reso disponibile
gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
3.3 I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di
rilasciare al soggetto interessato un esemplare del modello trasmesso secondo le
modalità di cui al punto 3.2, nonché copia della comunicazione dell’Agenzia delle
entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell’avvenuta
presentazione. Il modello, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della
trasmissione telematica e dall’interessato, è conservato a cura di quest’ultimo.
4. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa
4.1 Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile in formato elettronico
sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
4.2 Il modello può essere prelevato da altri siti internet a condizione che lo
stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente
provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli
estremi del presente provvedimento.
4.3 È autorizzata la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica
al modello approvato e della sequenza dei dati.
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5. Trattamento dei dati
5.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli
articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento n. 2016/679 e 2 ter del Codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 – è individuata nell’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, come modificato dall’articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, che ha introdotto un’imposta sui servizi digitali (Digital Services Tax –
DST) che si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi di cui al comma 37
dell’articolo 1 della legge di bilancio. Il comma 46 dell’articolo 1 della legge di
bilancio prevede che con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle
entrate sono definite le modalità applicative delle disposizioni relative all’imposta. Il
presente provvedimento, pertanto, ai sensi del citato comma 46, approva il modello
DST per la dichiarazione dell’imposta sui servizi digitali, con le relative istruzioni e
le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
5.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei
dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti punti. L’Agenzia
delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A. al quale è
affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per
questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento
UE 679/16. I dati oggetto di trattamento, sono:
- i dati anagrafici del soggetto passivo (codice fiscale), della società del
gruppo appositamente nominata ai sensi del comma 42, ultimo periodo,
dell’articolo 1 della legge di bilancio (società designata), nel caso in cui
la dichiarazione sia da questa presentata per conto del soggetto passivo,
del rappresentante firmatario della dichiarazione, degli incaricati alla
presentazione telematica della dichiarazione;
- gli eventuali dati relativi a peculiari condizioni legali desumibili dalla
presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).
I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del
processo rappresentano il set informativo minimo per le finalità di liquidazione,
accertamento e riscossione delle imposte. Non vengono, dunque, acquisiti
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dall’Agenzia delle entrate dati ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari a tali
fini.
5.3 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art. 5
par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i
dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle
proprie attività istituzionali di accertamento.
5.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art.5, par. 1, lett.
f del Regolamento UE n. 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera
da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o
illeciti, è stato disposto che la trasmissione della dichiarazione venga effettuata
esclusivamente mediante le modalità descritte nel punto 3 del presente
provvedimento.
5.5 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei
diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate ed è parte integrante della dichiarazione dell’imposta sui servizi digitali.
Motivazioni
L’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge di bilancio ha introdotto
un’imposta sui servizi digitali (Digital Services Tax – DST) che si applica ai ricavi
derivanti dalla fornitura dei servizi di cui al comma 37 dell’articolo 1 della legge di
bilancio.
L’articolo 1, comma 46, della legge di bilancio prevede che con uno o più
provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano definite le modalità
applicative delle disposizioni relative all’imposta.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 15 gennaio 2021 sono
definite le modalità applicative delle disposizioni relative all’imposta sui servizi
digitali. Al punto 6.2 viene previsto che con separato provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate è approvato il modello di dichiarazione dell’imposta sui
servizi digitali con le relative istruzioni, in cui sono definiti gli adempimenti
dichiarativi e le modalità di presentazione.
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Il presente provvedimento, pertanto, approva il modello DST per la
dichiarazione dell’imposta sui servizi digitali, con le relative istruzioni e le
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità del
predetto modello di dichiarazione e ne viene autorizzata la stampa nel rispetto della
conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3,
lett. a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42
del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività
produttive e all’imposta sul valore aggiunto;
Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12
agosto: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei
contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione
telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze
24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
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1999, nonché dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Legge 30 dicembre 2018, n. 145: bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
Legge del 27 dicembre 2019, n. 160: bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
Decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3: misure urgenti in materia di
accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari;
Provvedimento 15 gennaio 2021, pubblicato, in pari data, sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate: imposta sui servizi digitali di cui all’articolo 1, commi
da 35 a 50 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificata dall’articolo 1, comma
678 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Modalità applicative.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 25 gennaio 2021
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
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La DST (Digital Services Tax) è disciplinata dall'articolo 1, commi 35-50 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere le modalità di trasmissione telematica, gli obblighi dichiarativi, le specifiche tecniche per l'invio dei dati e la conservazione della documentazione, oltre ai principi di protezione dei dati personali secondo il GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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